Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 giugno 2015 |
Fissazione, per l'anno 2015, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (d'ora in avanti, «Codice»); Visto l'art. 115 del Codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP, ora IVASS e il Comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice; Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 giugno 2014, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2014, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2013; Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 0075579 e n. 0075750, entrambe in data 25 maggio 2015, rispettivamente indirizzate al Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento ed all'IVASS, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2014, a fissare per l'anno 2015 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2014; Considerato che, sia il predetto Comitato, con nota 0129241/15, in data 4 giugno 2015, sia l'IVASS, con nota n. 45471/15, pervenuta in data 28 maggio 2015, hanno condiviso l'orientamento di questa Amministrazione a fissare, per l'anno 2015, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2015, e' fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2014. 2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2015. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2014. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2015
Il Ministro: Guidi |
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