Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 giugno 2015
Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante "Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29.7.1980);
Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 13-04 che sostituisce la Raccomandazione ICCAT n. 11-03, recante misure di gestione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 che istituisce il Piano d'Azione, concordato con l'Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visti, in particolare, i punti 14, 15 e 16 del citato Piano d'Azione, in virtu' dei quali l'Amministrazione italiana deve adottare ulteriori misure tecniche per assicurare:
la progressiva riduzione del numero di imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo con l'attrezzo "palangaro derivante (LLD)";
il controllo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo con l'attrezzo "palangaro derivante (LLD)" di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonche' di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo;
l'attuazione delle disposizioni internazionali in materia di taglia minima di cattura del pesce spada e caratteristiche tecniche dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)";
Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2014 (di seguito decreto), gia' recante l'attuazione delle misure tecniche di cui ai richiamati punti 14, 15 e 16 del citato Piano d'Azione;
Considerate le numerose osservazioni formulate a questa Amministrazione, da parte delle principali rappresentanze di settore, intese ad ottenere una proroga del termine perentorio di cui al primo capoverso dell'art. 1, comma 1, del decreto, nonche' un'estensione del periodo di riferimento per la determinazione del requisito tecnico (quantitativo minimo catturato di pesce spada superiore a 750 chilogrammi) di cui al secondo capoverso del medesimo art. 1, comma 1;
Ritenuto, in ossequio ai principi generali dell'attivita' amministrativa ed in considerazione dell'effettiva ristrettezza del periodo di tempo intercorrente tra la data di adozione del decreto e la menzionata tempistica, di poter dare seguito alle richiamate istanze, onde assicurare un piu' esatta definizione dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca del pesce spada, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto;
Ritenuto, altresi', di dover procedere all'errata corrige di alcuni meri errori materiali come riscontrati nel testo originario del decreto;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riformulazione integrale del decreto, sulla base degli elementi di modifica sopra menzionati, onde assicurare l'esatta attuazione delle predette misure tecniche contenute nel richiamato Piano d'Azione;

Decreta:

Art. 1
Istanza e requisiti per l'autorizzazione
alla pesca professionale del pesce spada

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca del pesce spada, gli interessati devono, a pena d'inammissibilita', farne apposita richiesta, in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e delle pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, di seguito indicata come "Direzione generale", entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' al modello in allegato 1.
2. Gli interessati devono, a pena d'inammissibilita', allegare all'istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), comprovanti che i quantitativi di pesce spada effettivamente catturati, nel corso del periodo dall'1° gennaio 2011 al 30 settembre 2014, siano risultati superiori a 750 chilogrammi. Per le singole battute di pesca non soggette all'obbligo di registrazione, ovvero per tutte le imbarcazioni che, in virtu' delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture, nonche' delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, gli interessati potranno produrre, in alternativa alle predette pagine del giornale di pesca (log-book), copia delle dichiarazioni di sbarco/trasbordo e/o appropriata documentazione commerciale (fatture, documenti di trasporto, ecc.) in loro possesso. Gli interessati sono, altresi', tenuti ad allegare copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'autorizzazione all'impiego dei sistemi "palangaro" e/o "arpione", ovvero degli attrezzi "palangaro derivante (LLD)" e/o "arpione (HAR)", cosi' come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione
alla pesca professionale del pesce spada

1. La Direzione generale, constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 1, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e del paragrafo 3 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04.
2. La predetta autorizzazione ha validita' triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato 1, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. La verifica del possesso dei requisiti per il rilascio della nuova autorizzazione sara' a cura della Direzione generale, sulla base delle dichiarazioni effettuate secondo le modalita' previste dal successivo art. 4.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Elenco delle unita' autorizzate
alla pesca professionale del pesce spada

1. A decorrere dall'1º gennaio 2015, e' istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca del pesce spada.
2. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco.
 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Disposizioni e misure tecniche per la pesca professionale del pesce
spada

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3 e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg.
2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, che, in virtu' delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonche' di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nell'allegato 4, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorita' marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono.
3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3, cosi' come previsto al punto 15 del sopracitato Piano d'Azione, debbono notificare preventivamente alla Autorita' marittima competente le operazioni di sbarco/trasbordo del pesce spada.
4. I pescherecci che non sono stati autorizzati e non risultano inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 3 non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5 % delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
5. E' fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonche' detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada nei seguenti periodi dell'anno:
a) dall'1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso);
b) dal'1° al 31 marzo (inclusi).
6. Durante i periodi di divieto di cui al precedente comma 5, e' consentita la sola commercializzazione di esemplari e/o partite di pesce spada, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo, ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.
7. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione e' stabilita dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (figura 1, in allegato 5). Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n. 13-04, in presenza di esemplari di pesce spada non muniti di rostro (spada), la taglia minima deve essere accertata in ossequio al paragrafo 8 della medesima Raccomandazione (figura 2, in allegato 5).
8. L'utilizzo del sistema "palangaro" - con riguardo alle licenze di pesca o attestazioni provvisorie rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 -, ovvero dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)", per la pesca del pesce spada, e' soggetto alle seguenti limitazioni d'esercizio:
a) numero massimo di ami utilizzabili 2.800;
b) altezza minima dell'amo 7 cm;
c) lunghezza massima dell'attrezzo 55 km.
 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5
Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 3 ottobre 2014, in premessa citato, e' abrogato.
2. Tutte le istanze gia' formulate e pervenute, ai sensi del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, dovranno, a pena di nullita', essere ripresentate secondo le modalita' e nei termini di cui al comma 1 del precedente art. 1.
3. L'eventuale prosecuzione dell'attivita' da parte dei pescherecci di cui all'elenco indicato al precedente art. 3, potra' essere modificata in coerenza al principio di precauzione e/o in relazione allo stato della risorsa, sulla base delle piu' aggiornate valutazioni scientifiche.
4. I contravventori alle disposizioni di cui al precedente art. 4 sono sanzionati ai sensi dei pertinenti articoli del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato.
5. Con successivo provvedimento, potranno essere disciplinati i criteri e le modalita' per l'esercizio della pesca del pesce spada mediante l'utilizzo delle imbarcazioni tradizionalmente denominate "feluche".
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2365
 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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