Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 giugno 2015
Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che adotta il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2013/738/UE);
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Vista la legge della regione Liguria n. 28 del 10 luglio 2009 «Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversita'» che contiene anche le disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 896 del 19 luglio 2013 «Legge regionale n. 28/2009 - Misure di conservazione SIC liguri regione biogegografica alpina di cui alla D.G.R n. 1145 del 28 settembre 2012. Valutazione osservazioni pervenute.»;
Viste le modifiche all'allegato A della D.G.R. 896/2013 concernenti alcuni dati di specie ed habitat contenute nella delibera di giunta regionale n. 1467 del 22 novembre 2013 e nella delibera di giunta regionale n. 1039 del 7 agosto 2014;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con le sopra citate deliberazioni della giunta regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato DM 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 14 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica Alpina insistente nel territorio della regione Liguria;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla regione Liguria con delibera 627 del 24 aprile 2015

Decreta:

Art. 1

Designazione delle ZSC

1. Sono designate quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 14 siti insistenti nel territorio della regione Liguria, gia' proposto alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

===================================================================== | Tipo | | | | | sito |  Codice |  Denominazione | Area (ha)| +========+==================+============================+==========+ | | |Cima di Piano Cavallo - Bric| | | B | IT1313712 |Cornia |4486 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1314609 |Monte Monega - Monte Prearba|3670 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | | |Monte Saccarello - Monte | | | B | IT1314610 |Fronte' |3927 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1314611 |Monte Gerbonte |2261 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | | |Monte Toraggio - Monte | | | B | IT1315421 |Pietravecchia |2648 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | | |Croce della Tia - Rio | | | B | IT1322122 |Barchei |660 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1322216 |Ronco di Maglio |1449 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1322217 |Bric Tana - Bric Mongarda |168 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1322223 |Cave Ferecchi |37 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1323014 |Monte Spinarda - Rio Nero |943 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1323021 |Bric Zerbi |711 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | | |Monte Carmo - Monte | | | B | IT1323112 |Settepani |7575 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1323115 |Lago di Osiglia |409 | +--------+------------------+----------------------------+----------+ | B | IT1323920 |Monte Galero |3194 | +--------+------------------+----------------------------+----------+

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.
 
Art. 2

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo sono:
a) quelle individuate nella delibera di giunta regionale n. 896 del 19 luglio 2013, gia' operative;
b) quelle di cui alla delibera di giunta regionale n. 1467 del 22 novembre 2013, gia' operative;
c) quelle di cui alla delibera di giunta regionale n. 1039 del 7 agosto 2014, gia' operative;
2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi.
3. Le misure di conservazione di cui alle deliberazioni regionali richiamate al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.
5. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla regione Liguria e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La regione Liguria, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
2. Per le ZSC che interessano aree naturali protette di rilievo regionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2015

Il Ministro: Galletti
 
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