Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 maggio 2015
Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;
Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanita' veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012, mentre le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011 che ha sancito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso d'inflazione;
Vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascun di essi di una somma corrispondente alla indennita' integrativa speciale di cui alla legge n. 210 del 1992 rivalutata;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)";
Visto, in particolare, il comma 186 dell'art. 1 che ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;
Considerato che il predetto comma 186 ha previsto che tale contributo sia ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute;
Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 512/C7SAN del 29 gennaio 2015 con cui e' stato comunicato il numero di indennizzati di tutte le Regioni e le Province autonome al 31 dicembre 2014 per un totale di 16.105 soggetti;
Considerato che nel corso dell'istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato - Regioni e' emersa la necessita' di un approfondimento relativamente alle risorse da erogare in favore delle Autonomie speciali;
Vista la successiva nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 1593/C7SAN del 26 marzo 2015 con cui e' stata trasmessa una nuova tabella recante il numero di indennizzati delle Regioni e delle Province autonome al 31 dicembre 2014, distinguendo tra numero di indennizzati per anticipazioni relative al periodo 2012/2014 (16.072 soggetti) e numero di indennizzati per arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale (16.145 soggetti) e prevedendo che il contributo di cui al citato comma 186 sia ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale;
Considerato che la regione Siciliana non svolge funzioni di erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, che continuano ad essere esercitate sul territorio regionale dal Ministero della salute, non essendo ancora state emanate le norme di attuazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
Considerato che la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ha previsto, all'art. 2, comma 109, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015.

Decreta:

Articolo unico

Riparto del contributo per gli indennizzi
di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018, e' ripartito tra le regioni e le province autonome interessate in percentuale al numero di indennizzati delle medesime regioni e province autonome al 31 dicembre 2014, pari a 16.072 soggetti per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed a 16.145 soggetti per gli arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011. Il contributo di cui al citato comma 186 e' ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, ad erogare il contributo di cui al comma 1, a valere sul capitolo 2855 del proprio stato di previsione, sulla base degli importi indicati nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. In attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzano annualmente il contributo di cui al comma 1, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le regioni provvedono in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alla Provincia autonoma di Trento sono rese indisponibili.
5. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan Il Ministro della salute
Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne n. 2119
 
Tabella 1
Riparto tra le Regioni e le Province autonome
del contributo di cui all'articolo 1, comma 186,
della legge n. 190 del 2014

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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