Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 luglio 2015
Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73 introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014 entrata in vigore il 19 agosto 2014 concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
Visto l'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario;
Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014, n. 553, concernente gli Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse di studio per l'a.a. 2014-2015;

Decreta

Art. 1

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi (borsa di studio) di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito decreto legge) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, e' determinato, per l'anno 2015, nei limiti di € 8.000.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'art. 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.
 
Art. 2

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo art. 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalita' indicate nei seguenti commi, ai quali sia riferibile un indicatore della situazione economica equivalente calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario pari od inferiore a euro 20.956,46.
2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilita' e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
il codice fiscale;
la data di inizio del tirocinio;
il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;
l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.
3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE.
4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale e' svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della giustizia, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attivita' svolta nel primo semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere presentata la domanda anche se l'attivita' formativa si e' gia' conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I tirocinanti che hanno iniziato l'attivita' formativa entro il 30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato la domanda a norma del comma 4, possono presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 la domanda di assegnazione della borsa di studio per concorrere alla ulteriore graduatoria di cui all'art. 3, comma 5 e relativa all'attivita' svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente possono presentare la domanda anche i tirocinanti che hanno iniziato l'attivita' formativa in data successiva al 30 giugno 2015.
6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e 5 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al semestre a cui si riferisce.
7. Quando la domanda e' incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente e' fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5.
8. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla prima graduatoria dei richiedenti prevista dall'art. 3, comma 4. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 5 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulteriore graduatoria prevista dal medesimo art. 3, comma 5.
9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 7.
10. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.
 
Art. 3

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio e' determinato in almeno euro trecentocinquanta mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale.
2. Le Corti d'appello, le Procure generali e il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui ai commi 4 e 5 al Ministero della giustizia, secondo le modalita' indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda con riferimento al rispettivo valore dell'ISEE che costituira' titolo per l'assegnazione delle borse di studio ed escludendo quelli il cui valore dell'ISEE e' superiore a quello indicato all'art. 2 comma 1 del presente decreto. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate piu' di trenta borse di studio, di cui sino a 15 da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.
3. Ai fini delle predetta graduatoria in caso di pari valore dell'ISEE saranno preferiti gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 4, e non escluse a norma del comma 2, dello stesso art. 2, verra' predisposta una prima graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sara' destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1, determinata con decreto del Ministro della giustizia.
5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 5 e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 2, sara' stilata ulteriore graduatoria, sulla base degli elenchi trasmessi. Ai soggetti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di cui al periodo precedente ed individuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sara' destinata, per l'attivita' svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1, determinata con ulteriore decreto del Ministro della giustizia.
6. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi dei commi 4 e 5.
7. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nel semestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 5, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nel semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.
 
Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalita' di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il Direttore dell'Ufficio II.
 
Art. 5

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 6

Pubblicita'

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
Roma, 10 luglio 2015

Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2015 Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. 1869
 
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