Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2015 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 13 luglio 2015
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n. 36).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22, comma 15-bis;
Visto il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l'art. 4 che impone agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e l'art. 15, comma 3, che attribuisce all'IVASS il compito di fissare termini e modalita' con cui gli intermediari comunicano all'Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

A d o t t a

il seguente provvedimento:

Art. 1
Comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta elettronica
certificata

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi al 14 aprile 2015, data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata trasmettendo all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, una comunicazione riportante nell'oggetto il numero di iscrizione nel Registro e il codice fiscale, secondo lo schema di cui all'allegato 1.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it senza ulteriori destinatari, non riporta informazioni nel campo di testo ne' contiene allegati.
3. L'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it ha esclusiva finalita' di raccolta degli indirizzi di posta elettronica certificata degli intermediari mediante una procedura automatizzata. Ogni messaggio di testo, istanza o documento allegato alla comunicazione di cui al comma 1 non si considera validamente trasmesso all'Istituto.
 
Allegato 1 Procedura per la comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta
elettronica certificata da parte degli intermediari iscritti nelle
sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi inviano all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it una comunicazione dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, riportante nell'oggetto esclusivamente: numero iscrizione nel Registro e codice fiscale, separati da un solo spazio. Esempio per trasmissione PEC di Persona Fisica
mario@esempio.pec
Oggetto: A000000000 AAAAAA12A12A125A
N.B. La persona fisica deve dotarsi di indirizzo PEC personale anche se opera all'interno di una societa'. Esempio per trasmissione PEC di Persona Giuridica
societa@esempio.pec
Oggetto: B000000000 00012300000
AVVERTENZA
La comunicazione:
- deve essere priva di testo; pertanto non dovra' contenere alcun messaggio, ne' una firma, ne' un disclaimer, ne' potra' essere accompagnata da allegati;
- deve essere trasmessa esclusivamente all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it, senza indicazione di ulteriori destinatari, al fine di facilitare la procedura di acquisizione.
L'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it ha esclusiva finalita' di raccolta degli indirizzi di posta elettronica certificata degli intermediari mediante una procedura dal carattere automatizzato. Ogni messaggio di testo, istanza o documento allegato alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata degli intermediari non si considera validamente trasmesso all'Istituto.
 
Allegato 2 Procedura per la comunicazione all'IVASS delle variazioni di
indirizzo di posta elettronica certificata successive al 31 ottobre
2015 da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D
del Registro Unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi inviano all'indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it una comunicazione dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, riportante nell'oggetto esclusivamente: VARIAZIONE PEC numero iscrizione nel Registro e codice fiscale, separati da un solo spazio. Esempio per trasmissione PEC di Persona Fisica
mario@esempio.pec
Oggetto: VARIAZIONE PEC A000000000 AAAAAA12A12A125A Esempio per trasmissione PEC di Persona Giuridica
societa@esempio.pec
Oggetto: VARIAZIONE PEC B000000000 00012300000

AVVERTENZA
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente all'indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it senza indicazione di ulteriori destinatari, al fine di facilitare la procedura di acquisizione.
 
Art. 2

Termine per la comunicazione all'IVASS dell'indirizzo
di posta elettronica certificata

1. La comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte dei soggetti di cui all'art. 1 e secondo le modalita' ivi indicate e' effettuata a partire dal 1° ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2015.
 
Art. 3

Comunicazione all'IVASS delle variazioni dell'indirizzo
di posta elettronica certificata

1. Gli intermediari di cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'IVASS le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata intervenute successivamente alla data del 31 ottobre 2015, inviando dal nuovo indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it una comunicazione riportante nell'oggetto la dicitura VARIAZIONE PEC seguita dal numero di iscrizione nel Registro e dal codice fiscale, secondo lo schema di cui all'allegato 2.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 5

Pubblicazione

1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
Roma, 13 luglio 2015

Il Presidente: Rossi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone