Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 luglio 2015, n. 112
Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009;
Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, in materia ferroviaria;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256;
Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed in particolare l'articolo 38, commi 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 giugno 2009, n. 142;
Ritenuto necessario, per il corretto recepimento della direttiva 2012/34/UE e per esigenze di chiarezza del quadro normativo, rivedere integralmente le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 188 del 2003, al fine di conformarle a quanto previsto dalla direttiva 2012/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla emanazione di un decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 188 del 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 giugno 2015 e del 10 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:
a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita' di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;
b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;
c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su tali reti;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che effettuano solo servizi di trasporto merci su tali infrastrutture.
3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se l'impresa ferroviaria e' controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa o altra entita' che effettua o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai servizi urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5, 11 e 16.
4. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto.
5. Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresi', con cadenza periodica, almeno quinquennale, ad apportare le necessarie modifiche al decreto di cui al primo periodo, per tener conto dell'evoluzione del mercato di settore. Le esclusioni di infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario sono preventivamente notificate alla Commissione europea secondo le modalita' di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito dell'attivita' istruttoria di aggiornamento del decreto ministeriale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, pubblicando il relativo documento e periodicamente aggiornandolo, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze, che devono esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede comunque alle determinazioni di competenza. Tale Strategia definisce, per un periodo di almeno cinque anni, le esigenze future in materia di mobilita' in termini di manutenzione, rinnovamento e sviluppo dell'infrastruttura sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario.
8. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013.), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
2013, n. 194.
Gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recitano:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'
art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere."
"Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all' art. 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all' art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.".
La direttiva 2012/34/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
dicembre 2012, n. L 343.
L'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., cosi'
recita:
"Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2,
comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
gare e a stabilire i criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei
relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della
direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente
articolo si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore all'uno per mille del fatturato derivanti
dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con
atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere
formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza
di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento. (308)
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.".
La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.), e'
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.
L'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., cosi'
recita:
"Art. 36. (Regolazione indipendente in materia di
trasporti)
1. All'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata 'Autorita', la quale opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione. La sede dell'Autorita' e' definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del
presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito
entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel
settore dei trasporti e dell'accesso alle relative
infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con
la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli
enti locali di cui al titolo V della parte seconda della
Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a
decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui
all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
gare e a stabilire i criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei
relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della
direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.»;
b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole:
«individuata ai sensi del medesimo comma»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e
regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno
competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle
infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le
delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra
operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle
infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di
fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica»;
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole:
«individuata ai sensi del comma 2»;
e) al comma 6:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel
limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica»;
2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima
attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta
organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle
risorse disponibili, mediante apposita selezione
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione»;
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica».".
La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.), e'
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2007, n. 234, S.O.
L'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato.), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, cosi'
recita:
"Art. 7. (Controllo)
1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi
contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in
presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici
che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto
delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di
esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di
un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita'
o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che
conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla
impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei
contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici
suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o
beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti
giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
derivano.".
Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
(Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria.), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170, S.O.
Le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE sono
pubblicate nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 75.
Il comma 1 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O., cosi' recita:
"Art. 131. (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e di applicazione della normativa vigente in
materia di appalti ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e
il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto
ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione
puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a
quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3,
comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di
reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede
all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. e le aziende in
concessione ad effettuare operazioni in leasing per
l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli
articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, si applicano per la parte concernente
l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al
trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato
S.p.A. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
(Omissis).".
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287.
L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
"Art. 14. (Decreti legislativi)
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
I commi 2 e 3 dell'art. 38 della legge 1 agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2002, n. 181, S.O., cosi' recitano:
"Art. 38. (Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci)
(Omissis).
2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio
pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro
entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni,
con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei
trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria,
i contratti di servizio con i quali sono definiti gli
obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale
dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla
societa' fornitrice.
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2
sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.".

Note all'art. 1:
Per il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si
veda nelle note alle premesse.
Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, si veda nelle note alle premesse.
Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle
note alle premesse.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
aprile 2004, n. L 134.
 
Allegato I

ELENCO DEGLI ELEMENTI DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempre che essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonche' le diramazioni o i raccordi privati:
terreni,
corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.; banchine per viaggiatori e per merci, anche nelle stazioni passeggeri e negli scali merci; banchine e piste; muri di cinta, siepi vive, palizzate; bande protettive contro il fuoco; impianti per il riscaldamento degli scambi; schermi paraneve,
opere d'arte: ponti, ponticelli e altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte e altri passaggi inferiori; muri di sostegno e opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.,
passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale,
sovrastruttura, in particolare: rotaie, rotaie scanalate e controrotaie; traverse e longherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia; scambi; piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione),
vie di accesso per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali e pedonali per i passeggeri in arrivo e in partenza,
impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni; edifici destinati ai suddetti impianti; freni di binario,
impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa,
impianti per la trasformazione e il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti,
edifici adibiti al servizio delle infrastrutture, compresa una percentuale degli impianti per la riscossione dei canoni di trasporto.
 
Allegato II

PRINCIPI E PARAMETRI FONDAMENTALI
DEL CONTRATTO FDI PROGRAMMA

I contratti specificano quanto disposto all'articolo 14 e comprendono almeno i seguenti elementi:
1) l'ambito di applicazione del contratto per quanto riguarda l'infrastruttura e gli impianti di servizio, strutturati in conformita' dell'articolo 13. Esso comprende tutti gli aspetti della gestione dell'infrastruttura, compresi la manutenzione e il rinnovamento dell'infrastruttura gia' in uso e gli altri investimenti per la costruzione di nuove infrastrutture;
2) la ripartizione dei fabbisogni e dei fondi assegnati per i servizi dell'infrastruttura elencati nell'allegato II, per la manutenzione e il rinnovo, nonche' per gli eventuali piani straordinari di manutenzione; se del caso puo' essere compresa l'articolazione dei pagamenti o dei fondi destinati alla nuova infrastruttura;
3) gli indicatori di prestazione e di qualita' comprendenti elementi quali:
a) prestazione del treno, ad esempio in termini di velocita' di regime e affidabilita', e soddisfazione dell'utente;
b) capacita' della rete;
c) gestione degli asset;
d) volumi di attivita' e di spesa annuale;
e) livelli di sicurezza; e
f) protezione ambientale;
4) l'entita' del possibile ritardo accumulato nella manutenzione e i beni materiali che saranno eliminati gradualmente e daranno pertanto origine a diversi flussi finanziari;
5) gli incentivi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad eccezione di quelli attuati attraverso misure di regolamentazione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
6) gli obblighi minimi di comunicazione del gestore dell'infrastruttura in termini di contenuto e frequenza delle relazioni, comprese le informazioni da pubblicare annualmente;
7) la durata convenuta del contratto;
8) le norme da applicare in caso di perturbazioni gravi e di situazioni di emergenza, comprendenti i piani d'intervento e la risoluzione anticipata del contratto, nonche' le informazioni tempestive agli utenti;
9) le misure correttive da adottare se una delle parti viene meno ai propri obblighi contrattuali o in circostanze eccezionali che incidono sulla disponibilita' dei finanziamenti pubblici; tali misure contemplano condizioni e procedure per rinegoziare e risolvere anticipatamente il contratto.
Gli elementi minimi del presente allegato dovranno essere ricompresi nei singoli contratti di programma in coerenza con l'oggetto degli stessi.
 
Allegato III

SCHEMA DELLA PROCEDURA
DI ASSEGNAZIONE

1. L'orario di servizio e' stabilito una volta per anno civile.
2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale puo' risultarne influenzato.
3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacita' da integrare nell'orario di servizio non puo' essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore.
4. Non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio, i gestori dell'infrastruttura provvedono a che le linee internazionali provvisorie siano stabilite in cooperazione con altri gestori dell'infrastruttura. I gestori dell'infrastruttura assicurano per quanto possibile che tali linee siano rispettate nelle fasi successive.
5. Entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte dei richiedenti il gestore dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.
 
Allegato IV

INFORMAZIONI CONTABILI DA FORNIRE,
SU RICHIESTA, ALL'ORGANISMO DI REGOLAZIONE

1. Separazione contabile
a) conto di profitti e perdite e di bilancio, nelle sue componenti di conto economico e situazione patrimoniale finanziaria, separato per singolo settore di attivita' di trasporto merci, trasporto passeggeri e gestione dell'infrastruttura;
b) informazioni dettagliate sulle singole fonti e sugli utilizzi dei fondi pubblici e di altre forme di compensazione in modo trasparente e particolareggiato, compreso un esame dettagliato dei flussi di cassa dei settori al fine di determinare in che modo i fondi pubblici e le altre forme di compensazione sono stati utilizzati;
c) categorie di costi e profitti che rendono possibile stabilire se sono state erogate sovvenzioni incrociate fra queste diverse attivita', tenendo conto dei requisiti dell'organismo di regolazione;
d) metodologia seguita per ripartire i costi fra le diverse attivita';
e) se la societa' regolamentata e' parte di un gruppo, dati dettagliati sulle partite infragruppo fra societa'.
2. Monitoraggio dei canoni di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura
a) diverse categorie di costi, fornendo in particolare informazioni sufficienti sui costi in modo da poter monitorare i canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura;
b) informazioni sufficienti per consentire il monitoraggio dei corrispettivi versati per i servizi (o gruppi di servizi); se richiesto dall'organismo di regolazione, le informazioni includeranno anche i dati sui volumi dei singoli servizi, sui prezzi dei singoli servizi e sugli introiti totali dei singoli servizi pagati da clienti interni ed esterni;
c) costi e ricavi dei singoli servizi (o gruppi di servizi) utilizzando la metodologia di costo pertinente, come richiesto dall'organismo di regolazione, per individuare prezzi potenzialmente anticoncorrenziali (sovvenzioni incrociate, prezzi predatori e prezzi eccessivi).
3. Indicazione dei risultati finanziari
a) dichiarazione sui risultati finanziari;
b) dichiarazione di spesa riepilogativa;
c) dichiarazione delle spese di manutenzione;
d) dichiarazione delle spese di gestione;
e) conto economico;
f) note di supporto che illustrano in dettaglio e spiegano le dichiarazioni, ove necessario.
 
Allegato V

CONTENUTO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DELLA RETE

Il prospetto informativo della rete di cui all'articolo 14 contiene le seguenti informazioni:
a) un capitolo che espone le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa. Le informazioni contenute in questo capitolo sono rese annualmente conformi o fanno riferimento ai registri dell'infrastruttura ferroviaria che devono essere pubblicati a norma dell'articolo 35 della direttiva 2008/57/CE;
b) un capitolo su principi di imposizione dei diritti, contenente opportune informazioni dettagliate sul sistema di imposizione e informazioni sufficienti sui canoni, nonche' altre informazioni pertinenti sull'accesso applicabili ai servizi elencati nell'articolo 13 che sono prestati da un unico fornitore. Esso precisa la metodologia, le norme ed i parametri utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli da 17 a 20 per quanto riguarda i costi e i canoni; esso contiene, altresi', informazioni sulle modifiche dei canoni gia' decise o previste nei prossimi cinque anni, se disponibili;
c) un capitolo sui principi e i criteri di assegnazione della capacita', che illustra le caratteristiche generali di capacita' dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le eventuali restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle dovute ad interventi di manutenzione. Esso specifica anche procedure e scadenze in materia di assegnazione della capacita' e indica i criteri specifici applicabili, in particolare:
1) le modalita' di presentazione delle richieste di capacita' al gestore dell'infrastruttura da parte dei richiedenti;
2) le condizioni imposte ai richiedenti;
3) le scadenze per la presentazione delle richieste e l'assegnazione e le procedure da seguire per chiedere informazioni sulla programmazione, nonche' le procedure per i lavori di manutenzione programmati e imprevisti;
4) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento e il sistema di risoluzione delle controversie reso disponibile nell'ambito di tale procedura;
5) le procedure da seguire e i criteri da utilizzare quando l'infrastruttura e' saturata;
6) informazioni dettagliate relative alle restrizioni all'uso dell'infrastruttura;
7) le condizioni previste per tener conto dei precedenti livelli di utilizzo della capacita' nella determinazione delle priorita' nell'ambito della procedura di assegnazione;
Il capitolo descrive, altresi', le misure prese per garantire un trattamento adeguato dei servizi merci, dei servizi internazionali e delle richieste soggette alla procedura di cui all'articolo 30 e contiene un modello da compilare per le richieste di capacita'. Il gestore dell'infrastruttura pubblica anche informazioni dettagliate sulle procedure di assegnazione delle tracce ferroviarie internazionali ed in particolare per quelle relative ai corridoi ferroviari merci, di cui ai regolamenti (UE) n. 1315/2013 e 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, ed al sistema di sportello unico di cui al regolamento (UE) 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010;
d) un capitolo di informazioni sulla domanda di licenza di cui all'articolo 7 e sui certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE ovvero indicante un sito internet nel quale tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico;
e) un capitolo di informazioni sulle procedure di risoluzione delle controversie e di ricorso con riguardo a questioni di accesso alle infrastrutture e ai servizi ferroviari e al sistema di prestazioni di cui all'articolo 21;
f) un capitolo di informazioni sull'accesso agli impianti di servizio di cui all'articolo 13 e sull'imposizione dei relativi corrispettivi. Gli operatori degli impianti di servizio diversi dal gestore dell'infrastruttura forniscono informazioni sui corrispettivi di accesso a tali servizi e sulla fornitura dei servizi, nonche' informazioni sulle condizioni tecniche di accesso da inserire nel prospetto informativo della rete ovvero indicano un sito nel quale tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico;
g) modelli di accordo per la conclusione di accordi quadro fra un gestore dell'infrastruttura e un richiedente ai sensi dell'articolo 23.
 
Art. 2

Principi

1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto si uniformano ai seguenti principi:
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie;
b) indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura, separazione contabile o costituzione di strutture aziendali autonome e distinte, sotto il profilo patrimoniale e contabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia;
c) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di merci e di passeggeri per ferrovia da parte delle imprese ferroviarie, in conformita' alle prescrizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea e negli articoli 56 e seguenti del TFUE, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario;
d) possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle imprese di proprieta' pubblica o controllate di settore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato e a norma degli articoli 93, 107 e 108 TFUE.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 2:
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato
di Lisbona 13 dicembre 2007), e' pubblicato nella G.U.U.E.
9 maggio 2008, n. C 115.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
b) gestore dell'infrastruttura: soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del traffico, il controllo-comando e il segnalamento. I compiti del gestore dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme dell'Unione europea vigenti e nel presente decreto;
c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi elencati nell'allegato I del presente decreto;
d) servizio di trasporto internazionale di merci: il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno puo' essere unito o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera;
e) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalita' principale e' trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno puo' essere sia unito sia scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera;
f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, incluso un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche;
g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni, inclusa una regione transfrontaliera;
h) transito: l'attraversamento del territorio dell'Unione che non prevede il carico o lo scarico di merci ne' la salita e la discesa di passeggeri nel territorio dell'Unione;
i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che tra i due percorsi vi e' un rapporto di intercambiabilita' ai fini della gestione, da parte dell'impresa ferroviaria, del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
l) alternativa valida: l'accesso a un altro impianto di servizio, economicamente accettabile per l'impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
m) impianto di servizio: l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o piu' servizi di cui all'articolo 13 commi 2, 9 e 11;
n) operatore dell'impianto di servizio: un'entita' pubblica o privata responsabile della gestione di uno o piu' impianti di servizio o della prestazione di uno o piu' servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11;
o) accordo transfrontaliero: un accordo tra due o piu' Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi, destinato a facilitare la prestazione di servizi ferroviari transfrontalieri;
p) licenza: autorizzazione valida su tutto il territorio dell'Unione europea, rilasciata dall'apposita autorita' preposta al rilascio della licenza ad un'impresa, in virtu' della quale ne e' riconosciuta la capacita' di fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa ferroviaria; tale capacita' puo' essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;
q) licenza nazionale passeggeri: autorizzazione valida esclusivamente sul territorio nazionale, rilasciata nelle more della liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia in ambito UE, sulla base dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza di cui alla lettera p) e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, ad un'impresa avente sede legale in Italia, con cui viene autorizzato lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi esclusivamente origine e destinazione nel territorio nazionale; per le imprese ferroviarie controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, si applicano i medesimi principi di reciprocita' previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio, la cui sussistenza nei paesi in cui hanno sede le imprese controllanti e' tenuto ad attestare il richiedente;
r) titolo autorizzatorio: il titolo di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
s) autorita' preposta al rilascio della licenza: l'organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
t) organismo di regolazione: l'Autorita' di regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che e' anche l'organismo nazionale di regolazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
u) trasporto ferroviario: svolgimento di un servizio di trasporto sia di merci che di passeggeri fra due distinte localita', a fronte di un contratto di trasporto e di un contratto di utilizzo dell'infrastruttura;
v) contratto: un accordo concluso nel quadro di misure amministrative;
z) contratto di utilizzo dell'infrastruttura: accordo concluso tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, in base al quale e' concesso a quest'ultima l'utilizzo dell'infrastruttura in termini di tracce orarie, a fronte del pagamento dei canoni di cui all'articolo 17;
aa) profitto ragionevole: un tasso di rendimento del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in termini di entrate, o della mancanza di siffatto rischio, assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e che e' in linea con il tasso medio per il settore interessato negli ultimi anni;
bb) assegnazione della capacita': processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura;
cc) richiedente: un'impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le regioni e le provincie autonome e, piu' in generale, le autorita' competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita' di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario;
dd) infrastruttura saturata: elemento dell'infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi;
ee) piano di potenziamento della capacita': una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacita' che portano a dichiarare un elemento dell'infrastruttura "infrastruttura saturata";
ff) coordinamento: la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita' di infrastruttura confliggenti;
gg) accordo quadro: un accordo di carattere generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura da assegnare e ai canoni da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
hh) capacita' di infrastruttura: il potenziale di programmazione delle tracce ferroviarie richieste su un elemento dell'infrastruttura per un certo periodo;
ii) rete: l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;
ll) prospetto informativo della rete: un documento in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonche' quelli relativi all'assegnazione della capacita' e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacita' di infrastruttura;
mm) traccia oraria: la frazione di capacita' di infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra due localita' in un determinato periodo temporale;
nn) orario di servizio: i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo periodo di validita';
oo) aree di deposito: aree destinate specificatamente al deposito temporaneo di veicoli ferroviari tra un impiego e l'altro;
pp) manutenzione pesante: l'attivita' che non viene effettuata regolarmente nel quadro delle operazioni giornaliere e che richiede la rimozione del veicolo dal servizio;
qq) progetti di investimento specifici: progetti di investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con capitale di debito o di rischio;
rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio di allacciamento all'infrastruttura ferroviaria fino all'interno dell'impianto raccordato;
ss) impianto raccordato: l'impianto, di proprieta' di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si svolgono attivita' industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo;
tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore dell'infrastruttura e il titolare o gestore dell'impianto raccordato che regola la gestione della circolazione fra l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato e le verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo;
uu) costo totale: l'insieme dei costi operativi, degli ammortamenti e del costo di remunerazione del capitale investito, nelle sue componenti di capitale di debito o di rischio.

Note all'art. 3:
Il Regolamento (CE) 1371/2007, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
Per l'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si
veda nelle note alle premesse.
Per l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si veda nelle note alle premesse.
Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si veda nelle note alle premesse.
Per l'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
si veda nelle note alle premesse.
Per la legge 24 marzo 2012, n. 27, si veda nelle note
alle premesse.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Il Regolamento (CE) 1370/2007, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
 
Art. 4

Principi

1. Le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilita' delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
2. Le imprese ferroviarie sono gestite secondo i principi validi per le societa' commerciali, a prescindere dalla loro proprieta' pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorita' competenti.
3. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attivita', compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi inoltre indicano i mezzi per realizzare tali obiettivi.
4. Con riferimento agli orientamenti di politica generale e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di finanziamento e, lasciato impregiudicato il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di:
a) stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 11, 17 e 22;
b) disciplinare le modalita' della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione;
c) prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri;
d) aumentare la propria quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative;
e) avviare nuove attivita' in settori associati all'attivita' ferroviaria.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, gli azionisti delle imprese ferroviarie detenute o controllate dallo Stato possono richiedere la loro approvazione preventiva per le principali decisioni relative alla gestione dell'impresa al pari degli azionisti di societa' per azioni private in virtu' del diritto societario italiano. Le disposizioni del presente articolo fanno salve le competenze degli organi di vigilanza in relazione alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

Note all'art. 4:
Per il Regolamento (CE) 1370/2007, si veda nelle note
all'art. 3.
 
Art. 5

Contabilita' e bilancio delle imprese ferroviarie

1. Le imprese ferroviarie rendono pubblico il bilancio annuale.
2. Il bilancio, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e' tenuto separato ed e' pubblicato, da un lato, per le attivita' connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci e, dall'altro, per le attivita' connesse con la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri.
3. Qualora siano erogati fondi pubblici per le attivita' relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico, essi devono figurare separatamente nella pertinente contabilita', a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, e non possono essere trasferiti alle attivita' relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o ad altre attivita'.
4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attivita' connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sono tenuti separati i bilanci, nelle componenti del conto economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e sono pubblicati, da un lato, per le attivita' connesse alla prestazione di servizi di trasporto e, dall'altro, per quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso a uno di questi due settori di attivita' non puo' essere trasferito all'altro e deve avere apposita evidenza contabile.
5. I conti relativi ai diversi settori di attivita' di cui ai commi 2, 3 e 4 sono tenuti in modo da permettere di verificare che il divieto di trasferire i fondi pubblici percepiti da un settore di attivita' ad un altro, sia rispettato e di verificare l'utilizzo delle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e le eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali.
6. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Note all'art. 5:
Per il Regolamento (CE) 1370/2007, si veda nelle note
all'art. 3.
Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, si veda nelle note alle premesse.
Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 6

Accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

1. L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario, e' consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza corrispondente al servizio da prestare;
b) il possesso del certificato di sicurezza, di cui all'articolo 10, rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) di aver concluso, in base al diritto pubblico o privato, la stipula del contratto di utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 25. Le condizioni alla base di tale contratto sono non discriminatorie e trasparenti e sono pubblicate nel prospetto informativo della rete.
2. Le imprese che intendono effettuare servizi ferroviari passeggeri aventi esclusivamente origine e destinazione nel territorio nazionale, devono possedere, oltre a quanto riportato al comma 1, lettere b) e c) , la licenza nazionale passeggeri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q).
3. Per il solo svolgimento di servizi di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, in alternativa a quanto disposto al comma 2, le imprese devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).
4. In sede di stipula dei contratti previsti al comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione.

Note all'art. 6:
Per il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Licenza

1. Possono chiedere il rilascio della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui attivita' principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto su ferrovia, che sono in grado di dimostrare, gia' prima di iniziare l'attivita', i requisiti in materia di onorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale, nonche' di copertura della propria responsabilita' civile secondo quanto prescritto all'articolo 8.
2. L'istanza per il rilascio della licenza e' soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente, indica la tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare ed e' firmata dal rappresentante legale dell'impresa.
3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi alle procedure operative per il rilascio della licenza, pubblicate dall'autorita' competente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a produrre, a corredo dell'istanza, la documentazione completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
4. La licenza e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al comma 3, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.
5. Del rilascio della licenza e' fatta comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea, secondo le modalita' contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Per la licenza nazionale passeggeri si deroga alla comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea.
6. Avverso le decisioni adottate dalla autorita' preposta al rilascio delle licenze e' possibile proporre ricorso giurisdizionale.
7. Le imprese richiedenti sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e modifica della licenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalita' del pagamento e l'ammontare del diritto di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note all'art. 7:
Il regolamento 2015/171 del 4 febbraio 2015, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2015, n. L 29.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Il decreto ministeriale 28 maggio 2009 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2009, n 142.
 
Art. 8

Requisiti per il rilascio della licenza

1. Le imprese richiedenti devono essere in possesso di requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale, nonche' di adeguata copertura della propria responsabilita' civile, per ottenere il rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilita':
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumita', contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le societa' che intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci soggetti a procedure doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle societa' di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di societa'.
4. Se non si tratta di imprese individuali, il requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere, altresi', posseduto dalla persona giuridica che esercita l'attivita' d'impresa.
5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi, sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita' finanziaria, la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi, come riportato nell'allegato III della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria;
f) imposte e contributi sociali.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacita' finanziaria di cui al comma 5, l'impresa presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o da altro esperto contabile giurato, valutativa delle informazioni richieste sulla base degli elementi indicati al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di una banca o una cassa di risparmio. Il revisore deve essere soggetto terzo, autonomo ed indipendente rispetto all'impresa o appartenere ad una amministrazione pubblica competente per materia.
8. Le imprese richiedenti il rilascio di una licenza non possiedono la capacita' finanziaria richiesta qualora siano dovuti arretrati ingenti o ricorrenti di imposte o contributi sociali in relazione alle attivita' svolte dalle imprese stesse.
9. In materia di competenza professionale, l'impresa dimostra di disporre o di essere in grado di disporre di un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente ai servizi ferroviari della tipologia specificata nella licenza.
10. Per l'effettuazione dell'esame della competenza professionale la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della sicurezza, nonche' alle modalita' di formazione del personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche deve essere provato mediante la presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
11. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che specifica i programmi di acquisizione e gestione delle risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme di sicurezza.
12. Se un'impresa detiene gia' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 10, il requisito di competenza professionale di cui al comma 9, si intende gia' soddisfatto.
13. Ogni impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte dei gestori dell'infrastruttura, previo parere dell'organismo di regolazione, con proprio decreto approva il livello minimo di copertura assicurativa richiesto, tenuto conto delle specificita' e del profilo di rischio dei diversi tipi di servizio. Nel prospetto informativo della rete e' riportato tale ammontare ed i suoi successivi aggiornamenti secondo le modalita' previste nel decreto ministeriale.
15. Ai fini dell'attestazione di quanto previsto al comma 13, l'impresa richiedente allega all'istanza la dichiarazione di impegno a disporre, al momento dell'inizio dell'attivita', della polizza assicurativa o della garanzia congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma 14.

Note all'art. 8:
Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale:
"Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".
L' art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., cosi'
recita:
"Art. 67. (Effetti delle misure di prevenzione)
1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.".
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 9

Validita' della licenza

1. La licenza ha validita' temporale illimitata, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualsiasi momento, puo' richiedere all'impresa di comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della licenza e effettuare verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, qualora nutra fondati dubbi circa la ricorrenza di tali requisiti.
3. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui e' stata rilasciata la licenza, ferma restando, comunque, la possibilita' di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo, circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
4. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede, alle imprese ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le informazioni necessarie ai fini della verifica della compatibilita' della copertura assicurativa in loro possesso. In assenza di tale copertura assicurativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'organismo di regolazione, accerta la compatibilita' di eventuali garanzie a condizioni di mercato in possesso delle imprese stesse con quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 8, comma 14. Le imprese sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Delle risultanze di tale verifica e' data comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea, con le modalita' previste nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le imprese ferroviarie dotate di licenza nazionale passeggeri si deroga a tale comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro effettiva sussistenza, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'effettuazione dei necessari accertamenti.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora constati che sussistono fondati dubbi circa il mantenimento, da parte di un'impresa ferroviaria cui l'autorita' di un altro Stato membro ha rilasciato una licenza, dei requisiti previsti per il possesso della stessa dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ne informa immediatamente tale autorita'.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' rilasciare una licenza temporanea per il tempo necessario alla riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di rilascio, purche' non sia compromessa la sicurezza del servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca della licenza sono state determinate dal mancato possesso dei requisiti di capacita' finanziaria.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' sospendere la licenza o richiedere la conferma dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria sospende l'attivita' per oltre sei mesi o non la inizia decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu' lungo di sei mesi per l'inizio dell'attivita', in considerazione della specificita' dei servizi prestati. La proroga puo' essere richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di licenza o successivamente al rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi, la richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con gli elementi necessari alla valutazione delle cause del ritardo di inizio attivita'.
9. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio di attivita' superiori a due anni o proroghe successive, la cui somma temporale superi il periodo di due anni. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', inoltre, sospendere o revocare d'ufficio la licenza di quelle imprese ferroviarie che nei due anni di inattivita' non abbiano mai presentato istanza per il rilascio del certificato di sicurezza all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Tale prolungata inattivita' od assenza di attivazione del predetto procedimento di certificazione costituisce mancanza dei requisiti di competenza professionale di cui all'articolo 8, comma 9.
10. Le imprese ferroviarie, durante il periodo di proroga o di sospensione dell'attivita', devono informare, in modo puntuale e con cadenza semestrale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettendo un rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative propedeutiche all'inizio di attivita', indicando eventuali modifiche societarie ed eventuali criticita' sopravvenute, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare il rispetto della data prevista di inizio delle attivita'.
11. L'impresa ferroviaria e' tenuta a richiedere la conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute modifiche della configurazione giuridica dell'impresa stessa e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo societario da parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che richiede la conferma puo' continuare l'attivita', a meno che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della licenza gia' rilasciata, se ritiene compromessa la sicurezza del servizio di trasporto.
12. Nei casi di cui al comma 11, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede evidenza, altresi', della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocita', qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
13. L'impresa ferroviaria, che intende estendere o modificare in modo rilevante la propria attivita', deve chiedere la revisione della licenza.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano realistiche possibilita' di una soddisfacente ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
15. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica immediatamente all'Agenzia ferroviaria europea, all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al gestore dell'infrastruttura ferroviaria i provvedimenti di revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati. L'Agenzia ferroviaria europea informa le autorita' preposte al rilascio delle licenze degli altri Stati membri. Per la licenza nazionale passeggeri si deroga a tale comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea.
16. Le imprese titolari di licenza sono tenute a fornire, con cadenza annuale, i seguenti elementi informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) bilanci consolidati dell'anno;
b) rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi prestati;
c) relazione contenente gli elementi di verifica del controllo di qualita' attuato e del livello di soddisfazione della clientela raggiunto nonche' i ritardi realizzati ed i rimborsi erogati.

Note all'art. 9:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Il regolamento 2015/171 e' pubblicato nella G.U.U.E. 5
febbraio 2015, n. L 29.
Per l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si veda nelle note alle premesse.
Per l'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Certificato di sicurezza

1. Al fine di garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi ferroviari, il certificato di sicurezza di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attesta la conformita' alle normative nazionali ed europee, per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa, con particolare riguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione ed alle disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e per i singoli servizi.
2. E' facolta' dell'impresa richiedere il rilascio del certificato di sicurezza prima del rilascio della licenza.
3. La disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Decorso tale termine, il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Note all'art. 10:
Per il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si
veda nelle note alle premesse.
Il comma 4 dell' art. 27 del decreto legislativo n. 162
del 2007, gia' citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
"Art. 27. (Disposizioni transitorie e finali)
(Omissis).
4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate
interessate da traffico merci individuate dall'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e' attuata quando risultino completati sistemi di
attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli
tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della
rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard
di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il
rilascio del certificato di sicurezza. Con successivi
provvedimenti della direzione generale competente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
regioni interessate, sono fissati i termini entro i quali
le suddette reti regionali devono completare i sistemi di
attrezzaggio compatibili a quelli della rete nazionale.
Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati
gli adeguamenti tecnologici di cui sopra, possono
continuare ad operare senza certificato di sicurezza le
imprese ferroviarie controllate dal gestore
dell'infrastruttura, o facenti parte della societa' che
gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di
esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 (34).
(Omissis).".
 
Art. 11

Principi

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, e sotto il profilo contabile, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti.
2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacita' di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura e' autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita', la funzionalita', nonche' le informazioni. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresi', assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attivita' proprie del gestore dell'infrastruttura.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la rete di propria attribuzione, sono affidati, in via esclusiva, le funzioni essenziali relative alla determinazione e riscossione dei canoni e all'assegnazione di capacita' dell'infrastruttura, incluse sia la definizione e la valutazione che la disponibilita' e l'assegnazione delle singole tracce orarie, sulla base rispettivamente delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 26.
5. Le imprese ferroviarie, o qualsiasi soggetto avente personalita' giuridica pubblica o privata, d'intesa con il gestore dell'infrastruttura, possono, tuttavia, contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, anche mediante investimenti, manutenzione e finanziamento diretto o tramite il gestore medesimo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica a legislazione vigente.
6. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, nel caso in cui l'attivita' di gestione dell'infrastruttura della rete e' svolta da impresa non distinta sul piano giuridico o decisionale dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, le funzioni essenziali del gestore di cui al comma 4 sono svolte da un organismo incaricato della determinazione dei canoni e da un organismo incaricato dell'assegnazione di capacita' di infrastruttura, individuati in ambito regionale o locale ed indipendenti sul piano giuridico e decisionale dalle imprese nel settore ferroviario.
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso.
 
Art. 12

Condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria

1. Alle imprese ferroviarie e' concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, per l'esercizio del trasporto ferroviario di merci e dei servizi ad esso collegati. Tale diritto comprende l'accesso all'infrastruttura che collega i porti marittimi e di navigazione interna e altri impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, ed all'infrastruttura che serve o potrebbe servire piu' di un cliente finale.
2. Alle imprese ferroviarie e' concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, per l'esercizio del trasporto internazionale di passeggeri, nonche' del trasporto nazionale passeggeri alle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3. Tale diritto comprende l'accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, incluse le stazioni situate in uno stesso Stato membro.
4. L'organismo di regolazione stabilisce, a seguito di una richiesta delle autorita' competenti o delle imprese ferroviarie interessate, come individuate dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione europea dell'11 agosto 2014, se la finalita' principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi, sulla base di quanto disposto dagli articoli da 6 a 9 del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014. La decisione dell'organismo di regolazione e' debitamente giustificata e pubblicata tempestivamente sul suo sito web, nel rispetto della riservatezza da applicare alle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Nei casi in cui venga accertato dall'organismo di regolazione che la finalita' principale del servizio non e' il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e fatta comunque salva la possibilita' di limitazione di cui al comma 5, l'impresa ferroviaria deve possedere la licenza nazionale passeggeri per esercire il servizio.
5. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, puo' essere soggetto a limitazioni, sulla base di quanto disposto ai commi 6 e 7, da parte dell'organismo di regolazione, nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, che sono oggetto di uno o piu' contratti di servizio pubblico conformi al diritto dell'Unione, nei casi in cui il loro esercizio comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in questione.
6. L'organismo di regolazione stabilisce, entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico per il trasporto ferroviario risulta compromesso sulla base di quanto disposto dagli articoli da 11 a 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 previa richiesta:
a) delle autorita' competenti che hanno concluso un contratto di servizio pubblico che copre una stazione di partenza e una di destinazione del nuovo servizio proposto;
b) di qualsiasi altra autorita' competente interessata e dotata del diritto di limitare l'accesso;
c) del gestore dell'infrastruttura nell'area geografica coperta dal nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri;
d) di qualsiasi impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico aggiudicato dall'autorita' di cui alla lettera a).
Le autorita' competenti e le imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici forniscono all'organismo di regolazione competente le informazioni necessarie per addivenire a una decisione. L'organismo di regolazione valuta le informazioni ricevute dalle parti sopra citate e, se del caso, richiede eventuali ulteriori informazioni pertinenti da tutte le parti interessate e avvia con esse consultazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'organismo di regolazione si consulta adeguatamente con tutte le parti interessate e informa queste ultime della sua decisione motivata entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, entro sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
7. L'organismo di regolazione motiva la sua decisione e precisa il termine entro cui i soggetti di cui al comma 4 possono chiedere il riesame della decisione derivante dall'esame dell'equilibrio economico alle condizioni definite dall'organismo di regolamentazione, fra cui:
a) se il nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri risulta profondamente modificato rispetto ai dati analizzati dall'organismo di regolamentazione;
b) se esiste una differenza sostanziale fra l'impatto reale e quello stimato sui servizi nell'ambito del contratto di servizio pubblico;
c) se il contratto di servizio pubblico e' scaduto prima del termine iniziale.
8. Salvo indicazione contraria dell'organismo di regolazione nella sua decisione, il riesame di una decisione non puo' essere richiesto nei primi tre anni successivi la pubblicazione della decisione, ad eccezione del caso di cui al comma 6, lettera a).
9. Avverso le decisioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e' possibile proporre ricorso giurisdizionale.
10. L'autorita' competente, accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, in alternativa alla limitazione di cui al comma 5, puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 6, il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione, determinati, previo parere dell'organismo di regolazione, sulla base delle misure disposte dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
11. I proventi ottenuti da tali diritti devono essere utilizzati per compensare i servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico e non eccedono quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in questione, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. La totalita' dei diritti imposti ai sensi del presente comma non deve compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto di passeggeri al quale si applicano.
12. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, puo' essere introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o superiori a 250 chilometri orari.
13. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma 12, conformemente al diritto dell'Unione europea e in particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' ai principi di equita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e' effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 12, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed e' soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto dei contratti di servizio pubblico di cui al citato comma 12.
14. Le autorita' competenti conservano le informazioni necessarie per poter risalire sia all'origine dei diritti di compensazione che all'utilizzo degli stessi e le forniscono, su richiesta, alla Commissione.

Note all'art. 12:
Il regolamento (UE) n. 869/2014 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 agosto 2014, n. L 239.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Per i commi 2 e 3 dell'art. 38 della legge n. 166 del
2002, si veda nelle note alle premesse.
La direttiva 2007/58/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
 
Art. 13

Condizioni di accesso ai servizi

1. Il gestore dell'infrastruttura garantisce, e quindi fornisce, a tutte le imprese ferroviarie cui sono state assegnate tracce orarie, a condizioni eque e non discriminatorie e senza corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto al canone di accesso e utilizzo dell'infrastruttura, la fornitura dei seguenti servizi costituenti il pacchetto minimo di accesso:
a) trattamento delle richieste di capacita' di infrastruttura ferroviaria, ai fini della conclusione dei contratti di utilizzo dell'infrastruttura;
b) diritto di utilizzo della capacita' assegnata;
c) uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi;
d) controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento ed instradamento dei convogli, nonche' comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;
e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
f) tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale e' stata concessa la capacita'.
2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito:
a) stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario;
b) scali merci;
c) scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra;
d) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci;
e) centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocita' o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati;
f) altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio, nonche' gli impianti di scarico dei reflui delle toilette dei treni;
g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari;
h) impianti e attrezzature di soccorso;
i) aree o impianti per l'approvvigionamento di combustibile, i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente.
3. Il collegamento tra gli impianti di servizio e l'infrastruttura ferroviaria e' disciplinato da specifici contratti di raccordo, il cui schema tipo e' riportato nel prospetto informativo della rete. Tali contratti devono contenere condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti.
4. Per garantire la totale trasparenza e l'accesso non discriminatorio agli impianti di servizio di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), g) e i), cosi' come la fornitura di servizi in tali impianti nei casi in cui l'operatore di tale impianto di servizio e' controllato, direttamente o indirettamente, da una societa' che e' anche attiva e detiene una posizione dominante sui mercati nazionali dei servizi di trasporto ferroviario per il quale il servizio e' utilizzato, gli operatori di detti impianti di servizio sono organizzati in modo tale da essere indipendenti da tale societa' sotto il profilo organizzativo e decisionale. L'indipendenza non comporta la costituzione di un'entita' giuridica distinta per gli impianti di servizio e puo' essere realizzata mediante l'organizzazione di divisioni distinte all'interno di una stessa entita' giuridica.
5. Per tutti gli impianti di servizio di cui al comma 2, l'operatore e la societa' di cui al comma 4 tengono una contabilita' separata, anche mediante l'aggregazione per categorie di impianti gestiti dall'operatore medesimo, con evidenza nel conto economico e nella situazione patrimoniale finanziaria. Se l'esercizio di un impianto di servizio e' assicurato da un gestore dell'infrastruttura oppure quando l'operatore dell'impianto di servizio e' controllato, direttamente o indirettamente, da un gestore dell'infrastruttura, la conformita' ai requisiti del comma 4 e del presente comma si considera dimostrata se sono rispettate le condizioni previste all'articolo 11.
6. Alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui al comma 2 e di fornitura dei servizi, ove forniti, e' data risposta entro limiti ragionevoli di tempo stabiliti dall'organismo di regolazione. Dette richieste possono essere respinte, motivando per iscritto la decisione di diniego, solo se esistono alternative valide che consentono di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri sullo stesso itinerario, o su itinerari alternativi o su altri impianti, a condizioni economicamente accettabili. La presente disposizione non obbliga gli operatori degli impianti di servizio a investire in risorse o impianti per soddisfare tutte le richieste delle imprese ferroviarie, ma ad ottimizzare ed efficientare la capacita' utilizzata nell'impianto.
7. Se esistono conflitti fra diverse richieste, l'operatore dell'impianto di servizio di cui al comma 2 cerca di soddisfare, nella misura del possibile, tutte le richieste. Se non esiste alcuna alternativa valida e se non e' possibile soddisfare tutte le richieste di capacita' per l'impianto in questione sulla base di esigenze dimostrate, il richiedente puo' presentare un reclamo all'organismo di regolazione, il quale esamina il caso e, se opportuno, interviene per assicurare che a detto richiedente sia riservata una parte adeguata della capacita'.
8. Se un impianto di servizio di cui al comma 2, non e' utilizzato per almeno due anni consecutivi e le imprese ferroviarie hanno manifestato interesse ad accedere all'impianto in questione sulla base di esigenze dimostrate, il proprietario rende pubblico, anche mediante una informativa pubblicitaria nel medesimo impianto, che la gestione dell'impianto di servizio e' data in locazione o in leasing come impianto di servizio, in tutto o in parte, a meno che l'operatore di detto impianto di servizio non dimostri che un progetto di riconversione in corso ne impedisce l'uso da parte di un'impresa ferroviaria.
9. Qualora l'operatore dell'impianto di servizio fornisca i sotto indicati servizi complementari, questi ultimi sono forniti a richiesta delle imprese ferroviarie, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti:
a) corrente di trazione, i cui diritti di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione della direttiva 2009/72/CE;
b) preriscaldamento dei treni passeggeri e servizio di rifornimento idrico dei treni;
c) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose;
d) assistenza alla circolazione di treni speciali;
e) servizi di manovra.
10. Relativamente alla corrente di trazione di cui al comma 9, lettera a), il relativo prezzo di fornitura e' determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Tenuto conto delle variazioni delle condizioni del mercato dell'energia elettrica, il fornitore del servizio applica meccanismi di conguaglio alle imprese ferroviarie, in positivo o in negativo, sulla base dei costi di approvvigionamento da esso effettivamente sostenuti.
11. L'operatore dell'impianto di servizio o il gestore dell'infrastruttura possono, su richiesta delle imprese ferroviarie, fornire, ove effettuati, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti i seguenti servizi ausiliari:
a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
b) fornitura di informazioni complementari;
c) ispezione tecnica del materiale rotabile;
d) servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri;
e) servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocita' o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.
12. Fermo restando il rispetto del principio di non discriminazione, l'operatore dell'impianto di servizio o il gestore dell'infrastruttura non sono obbligati a fornire i servizi di cui al comma 11.
13. Le procedure ed i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note all'art. 13:
La direttiva 2009/72/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
agosto 2009, n. L 211.
L'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, cosi'
recita:
"Art. 29. (Rimodulazione del sistema tariffario
elettrico delle Ferrovie dello Stato)
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI -
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e'
applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soli consumi
di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti
nel servizio universale e per il settore del trasporto
ferroviario delle merci. Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e
l'Autorita' per i trasporti, sono definite le modalita' di
individuazione dei consumi rilevanti ai fini
dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con
cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste
per la sua adozione.
2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di
individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione
del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1,
e' ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300
GWh di un importo di 80 milioni di euro.
3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo sui prezzi e sui pedaggi praticati
nell'ambito del servizio universale e del trasporto
ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel
servizio universale e nel trasporto ferroviario delle merci
tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalle
disposizioni del presente articolo secondo un criterio di
gradualita' valido per il primo triennio, in misura non
superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al
70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza
delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante
accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione
della norma sul mercato.".
La legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
2014, n. 192, S.O.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 14

Prospetto informativo della rete

1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalita' della predetta consultazione.
2. Il prospetto informativo della rete descrive le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico.
3. Il prospetto informativo della rete e' predisposto conformemente all'allegato V del presente decreto.
4. E' consentito ad ogni parte interessata di ottenere copia del prospetto informativo della rete, dietro presentazione di apposita domanda. Il gestore dell'infrastruttura puo' richiedere, a tal fine, la corresponsione di un contributo che non puo' eccedere le spese di pubblicazione del prospetto informativo stesso. Il contenuto del prospetto informativo della rete e' disponibile gratuitamente in formato elettronico sul portale internet del gestore dell'infrastruttura ed e' accessibile tramite un portale internet comune. Tale portale internet e' creato dal gestore dell'infrastruttura nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 27.
5. Il prospetto informativo della rete e' pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacita' d'infrastruttura.
 
Art. 15
Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e
lo Stato

1. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa l'organismo di regolazione e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti. Il contratto di programma e' pubblicato entro un mese dalla sua approvazione.
3. Nei contratti di programma di cui al comma 1, e' disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento della qualita' dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento puo' essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato.
4. Nei contratti di programma di cui al comma 1, tenendo in debito conto la necessita' di garantire il conseguimento di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche' il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo16.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo e tenendo conto della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
6. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima della sua approvazione da parte del gestore dell'infrastruttura. A tal fine il gestore dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il piano commerciale tre mesi prima della sua adozione, concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un parere non vincolante sulle tematiche suddette.
7. Il gestore dell'infrastruttura si accerta della coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano commerciale.
8. Il gestore dell'infrastruttura entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione o sostituzione.
 
Art. 16

Costo dell'infrastruttura nazionale e contabilita'

1. I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare, in condizioni normali di attivita' e nell'arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, i contributi statali definiti nei contratti di programma di cui all'articolo 15, le eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali e le eventuali entrate non rimborsabili da fonti private e pubbliche, e, dall'altro, i costi di infrastruttura almeno nelle sue componenti di costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito.
2. Il gestore dell'infrastruttura utilizza un sistema di contabilita' regolatoria che evidenzia i meccanismi di imputazione dei costi relativi a tutti i processi industriali relativi alla sua attivita', con particolare riferimento al pacchetto minimo di accesso. In particolare, tale sistema presenta un grado di disaggregazione delle poste contabili tale da evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi relativi ai processi industriali di sua competenza o alle diverse categorie di servizi offerti alle imprese ferroviarie, nonche' la destinazione dei contributi ed incentivi pubblici. Il gestore dell'infrastruttura provvede ad aggiornare periodicamente l'imputazione dei costi secondo la migliore pratica internazionale.
3. I risultati derivanti dal sistema di contabilita' di cui al comma 2 sono comunicati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredati di tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'efficienza della spesa e del rispetto di quanto previsto al comma 1.
4. Fatto salvo l'eventuale obiettivo a lungo termine della copertura da parte dell'utilizzatore dei costi di infrastruttura per tutti i modi di trasporto sulla base di una concorrenza intermodale equa e non discriminatoria, quando il trasporto ferroviario e' competitivo rispetto ad altri modi di trasporto, nell'ambito dei principi di imposizione dei canoni di cui agli articoli 17 e 18, il gestore dell'infrastruttura deve tendere ad un equilibrio della contabilita' senza contributi statali.
 
Art. 17

Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi

1. Fermo restando il generale potere di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie, l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura e tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico dello stesso, i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 13.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto disposto al comma 1, determina il canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello stesso. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura e' pubblicato nel prospetto informativo della rete. Salvo nel caso delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 18, il gestore dell'infrastruttura provvede a che il sistema di imposizione dei canoni in vigore si basi sugli stessi principi per tutta la rete.
3. Il gestore dell'infrastruttura provvede affinche' l'applicazione del sistema di imposizione comporti canoni equivalenti e non discriminatori per le diverse imprese ferroviarie che prestano servizi di natura equivalente su una parte simile del mercato o di rete, e i canoni effettivamente applicati siano conformi a quanto disposto al comma 2. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete, senza rivelare informazioni commerciali riservate.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del presente articolo o all'articolo 18, i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario sulla base di quanto disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalita' di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il gestore dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione.
5. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura possono includere un costo che rispecchi la scarsita' di capacita' della sezione identificabile dell'infrastruttura nei periodi di congestione.
6. Il gestore dell'infrastruttura puo' modificare i canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, per tener conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione del treno, sulla base delle modalita' di calcolo definite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2015 della Commissione europea del 13 marzo 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ogni modifica dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, onde tenere in conto il costo degli effetti acustici, favorisce l'ammodernamento dei veicoli ferroviari con la tecnologia di sistema frenante a bassa rumorosita' piu' vantaggioso economicamente disponibile.
7. L'imputazione di costi ambientali che determini un aumento del totale delle entrate per il gestore e' tuttavia ammessa solo se essa e' applicata anche al trasporto stradale di merci conformemente al diritto dell'Unione. Qualora l'imputazione dei costi ambientali determini un aumento delle entrate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, decide in merito all'uso degli introiti supplementari. Il gestore conserva le informazioni necessarie in modo da poter risalire sia all'origine dei proventi derivanti dall'imputazione dei costi ambientali che all'applicazione degli stessi, e, su richiesta le fornisce alla Commissione europea.
8. Per evitare fluttuazioni sproporzionate e indesiderate, i canoni di cui ai commi 4, 5 e 6 possono essere espressi in medie calcolate su un ragionevole numero di servizi ferroviari e periodi. L'entita' relativa dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e' comunque correlata ai costi imputabili ai servizi.
9. Il gestore dell'infrastruttura puo' applicare un canone adeguato per la capacita' assegnata ma non utilizzata. Tale canone per mancato uso serve a incentivare un utilizzo efficiente della capacita'. L'applicazione del canone in parola ai richiedenti cui sia stata assegnata una traccia ferroviaria e' obbligatoria in caso di regolare mancato uso delle tracce assegnate o di parte di esse. Ai fini dell'imposizione di questo canone, il gestore dell'infrastruttura pubblica nel proprio prospetto informativo della rete i criteri per determinare tale mancato uso. L'organismo di regolazione controlla tali criteri. I pagamenti di tale canone sono effettuati dal richiedente o dall'impresa ferroviaria designata. Il gestore dell'infrastruttura deve essere permanentemente in grado di indicare a qualsiasi interessato la capacita' d'infrastruttura gia' assegnata alle imprese ferroviarie utilizzatrici.
10. Il canone richiesto per l'accesso agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2 e per la prestazione dei servizi in tali impianti non puo' superare il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole.
11. Se i servizi complementari e ausiliari di cui all'articolo 13, commi 9 e 11, sono offerti da un unico fornitore, i pertinenti corrispettivi non superano il costo totale di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato.

Note all'art. 17:
Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, si veda nelle note alle premesse.
Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle
note alle premesse.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Il Regolamento (UE) n. 429/2015 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 marzo 2015, n. L 70.
 
Art. 18

Deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 in materia di determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini del pieno recupero, da parte del gestore, dei costi connessi all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e al collegamento con gli impianti di servizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16.
2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si assicura che i gestori dell'infrastruttura abbiano valutato l'impatto dei coefficienti di maggiorazione per specifici segmenti di mercato, prendendo in considerazione almeno i binomi elencati nell'allegato VI, punto 1, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, scegliendo quelli pertinenti. L'elenco dei segmenti di mercato definiti dai gestori dell'infrastruttura contiene almeno i tre segmenti seguenti:
a) servizi merci;
b) servizi passeggeri nel quadro di un contratto di servizio pubblico locale, regionale e nazionale;
c) altri servizi passeggeri.
Il gestore dell'infrastruttura puo' distinguere ulteriormente i segmenti di mercato in base alle merci o ai passeggeri trasportati nonche' ad altri parametri relativi ai segmenti specifici. Sono, inoltre, definiti i segmenti di mercato in cui le imprese ferroviarie non effettuano al momento servizi ma possono effettuarli durante il periodo di validita' del sistema di imposizione dei canoni. Il gestore dell'infrastruttura non include nel sistema di imposizione dei canoni nessun coefficiente di maggiorazione per tali segmenti di mercato.
3. Il gestore dell'infrastruttura applica i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 in base a principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, garantendo nel contempo la competitivita' ottimale dei segmenti del mercato ferroviario Il sistema di imposizione dei canoni deve rispettare gli aumenti di produttivita' conseguiti dalle imprese ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura puo' altresi' applicare, fatti salvi gli articoli 101, 102, 106 e 107 TFUE, le riduzioni sui canoni imposti all'impresa ferroviaria, secondo quanto previsto ai commi 11, 12 e 13, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario di cui all'articolo 16.
4. L'organismo di regolazione verifica:
a) la sostenibilita' per il mercato dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione cui al comma 1;
b) che tali coefficienti siano applicati in base a principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione;
c) che tali coefficienti siano applicati in modo da garantire la competitivita' ottimale dei segmenti del mercato ferroviario;
d) che il sistema di imposizione dei canoni rispetti gli aumenti di produttivita' conseguiti dalle imprese ferroviarie.
L'organismo di regolazione comunica gli esiti della verifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze per le successive valutazioni. L'organismo di regolazione verifica inoltre che le riduzioni rispettino quanto stabilito ai commi 11, 12 e 13.
5. Il livello dei canoni stabiliti non preclude l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, piu' un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario.
6. L'elenco dei segmenti di mercato e' pubblicato nel prospetto informativo della rete ed e' rivisto almeno ogni cinque anni. L'organismo di regolazione controlla tale elenco ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del presente decreto.
7. I gestori dell'infrastruttura possono fissare i canoni a un livello piu' elevato per recuperare completamente i costi sostenuti per il trasporto merci da e verso paesi terzi, effettuato su linee con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione.
8. Per il sistema Alta Velocita'/Alta Capacita' e per altri progetti di investimento specifici, da realizzare in futuro o ultimati dopo il 1988, il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire o mantenere canoni piu' elevati, sulla base dei costi totali a lungo termine di tali progetti, purche' si tratti di progetti che migliorano l'efficienza o la redditivita' e che, in caso contrario, non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati. Tale sistema di imposizione dei canoni puo' inoltre comportare accordi di ripartizione dei rischi connessi ai nuovi investimenti.
9. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura di corridoi ferroviari di cui alla decisione 2009/561/CE della Commissione sono differenziati in modo da offrire incentivi a dotare i treni del sistema di controllo-comando e segnalamento denominato "European Train Control System" (ETCS), conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della Commissione o alle versioni successive, sulla base delle modalita' stabilite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Detta modifica non incide globalmente sulle entrate del gestore dell'infrastruttura. In deroga a questo obbligo, la suddetta differenziazione per l'utilizzo dell'infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie di cui alla decisione 2009/561/CE della Commissione, sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell'ETCS.
10. Per impedire discriminazioni, i canoni medi e marginali di ogni gestore dell'infrastruttura per usi equivalenti della sua infrastruttura sono comparabili e i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato sono soggetti agli stessi canoni. Il gestore dell'infrastruttura deve dimostrare nel prospetto informativo della rete, senza rivelare informazioni commerciali riservate, che il sistema di imposizione dei canoni soddisfa questi requisiti.
11. Le riduzioni di cui al comma 3, possono riferirsi soltanto ai canoni applicati a una sezione determinata dell'infrastruttura e si limitano all'economia effettiva realizzata dal gestore dell'infrastruttura dei costi amministrativi. Per determinare il livello di riduzione, non si puo' tener conto delle economie integrate nei canoni applicati.
12. A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione analoghi. I sistemi di riduzione si applicano in modo non discriminatorio a qualsiasi impresa ferroviaria.
13. Il gestore dell'infrastruttura puo' istituire schemi di canone, destinati a tutti gli utenti dell'infrastruttura, per flussi di traffico specifici, che prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari o riduzioni volte a incentivare l'uso di linee notevolmente sotto utilizzate.
14. Ogni modifica degli elementi essenziali del sistema di imposizione dei canoni deve essere resa pubblica con almeno tre mesi di anticipo rispetto al termine per la pubblicazione del prospetto informativo della rete.

Note all'art. 18:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 2.
La decisione 2009/561/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 luglio 2009, n. L 194.
La decisione 2008/386/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 maggio 2008, n. L 136.
 
Art. 19
Sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di
infrastruttura

1. Nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108 TFUE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'organismo di regolazione, puo' istituire sistemi di compensazione, di durata limitata nel tempo, a favore del modo di trasporto ferroviario, laddove sia dimostrabile la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura non imputati in modi di trasporto concorrenti e nei limiti della differenza tra tali costi rispetto ai costi equivalenti imputabili alla modalita' di trasporto ferroviario.
2. Se le imprese ferroviarie che beneficiano di una compensazione di cui al comma 1 usufruiscono di un diritto esclusivo, la compensazione deve essere accompagnata da vantaggi comparabili per gli utenti.
3. Le metodologie di definizione e di calcolo utilizzate per la determinazione delle compensazioni di cui al presente articolo sono rese pubbliche e devono rendere possibile dimostrare l'entita' dei costi specifici imputabili a modi di trasporto concorrenti che vengono evitati, direttamente o indirettamente, sostenendo il trasporto ferroviario con il ricorso a tale tipologia di compensazioni.

Note all'art. 19:
Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 20
Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su piu'
reti

1. I gestori dell'infrastruttura cooperano per consentire l'applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei canoni e si associano per coordinare l'imposizione dei canoni o per imporre canoni per l'esercizio di servizi ferroviari su piu' di una rete infrastrutturale del sistema ferroviario all'interno dell'Unione. In particolare, i gestori dell'infrastruttura mirano a garantire una competitivita' ottimale dei servizi ferroviari internazionali e assicurano l'utilizzo efficiente delle reti ferroviarie, stabilendo a tal fine procedure appropriate.
2. Ai fini del comma 1, i gestori dell'infrastruttura cooperano al fine di consentire l'efficiente applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all'articolo 18 e del sistema di controllo delle prestazioni di cui all'articolo 21 al traffico che interessa piu' di una rete del sistema ferroviario all'interno dell'Unione.
 
Art. 21

Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario

1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell'infrastruttura adotta, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che puo' prevedere la possibilita' sia di prevedere clausole penali nei confronti degli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso all'infrastruttura.
2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni indicati allegato VI, punto 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano all'intera rete gestita dal gestore dell'infrastruttura.

Note all'art. 21:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 22

Diritti connessi alla capacita'

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' il soggetto preposto all'assegnazione della capacita' di infrastruttura ferroviaria.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria procede alla ripartizione della capacita', garantendo:
a) che la capacita' sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 26 e dal diritto dell'Unione;
b) che la ripartizione della capacita' consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria;
c) la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.
3. La capacita' di infrastruttura assegnata ad un richiedente non puo' essere trasferita dal beneficiario a un'altra impresa o servizio a pena di nullita' ed ogni violazione ha come conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacita', nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo. L'utilizzo della capacita' da parte di un'impresa ferroviaria, al fine di svolgere attivita' di trasporto per conto di un richiedente che non e' un'impresa ferroviaria, non e' considerato un trasferimento.
4. Il diritto di utilizzare capacita' specifiche di infrastruttura sotto forma di tracce orarie puo' essere concesso ai richiedenti per una durata massima non superiore alla vigenza di un orario di servizio.
5. Il gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono, tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, per l'utilizzo di capacita' sull'infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, e a partire dal primo cambio orario utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacita' nell'articolo 26 e riportate nel prospetto informativo della rete.
6. I diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura e dei richiedenti in materia di assegnazione della capacita' sono definiti in sede contrattuale, con modalita' riportate nel prospetto informativo della rete.
7. Il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita', nel prospetto informativo della rete.
8. Le condizioni di cui al comma 7, riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e non eccedente un appropriato livello proporzionato al livello di attivita' previsto dal richiedente, e l'idoneita' a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacita' di infrastruttura, sulla base di quanto disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione del 6 gennaio 2015 a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note all'art. 22:
Il Regolamento (UE) 2015/10 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 7 gennaio 2015, n. L 3.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 23

Accordi quadro

1. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacita' di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio, sulla base delle procedure e criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'articolo 26 del presente decreto. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste e degli eventuali servizi connessi, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente.
2. Se il richiedente di un accordo quadro non e' un'impresa ferroviaria, esso indica al gestore dell'infrastruttura, nei termini indicati nel prospetto informativo della rete, le imprese ferroviarie che effettuano per suo conto, almeno per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacita' acquisita con tale accordo quadro. A tali fini dette imprese ferroviarie procedono alla richiesta di assegnazione di capacita' specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei servizi connessi, e successivamente alla stipula del contratto con il gestore dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22 e 25, e riportate nel prospetto informativo della rete.
3. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacita' acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non puo' essere superiore ai limiti indicati nel prospetto informativo della rete tenuto conto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora adottato.
4 Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purche' finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.
5. L'accordo quadro puo' prevedere clausole penali per il caso di modifica o di cessazione dello stesso per entrambi i contraenti, in relazione alle quali possono essere previste contrattualmente delle eccezioni in casi particolari.
6. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale. In casi specifici e' ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque anni e' motivato dall'esistenza di contratti commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacita' acquisita con l'accordo quadro o alla sottoscrizione di contratti in ambito di obblighi di servizio pubblico.
7. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 31, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di quindici anni. Eventuali periodi superiori ai quindici anni sono consentiti soltanto in casi eccezionali, in particolare in caso di ingenti investimenti e a lungo termine, nonche' qualora tali investimenti siano coperti da impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortizzazione pluriennale. In tali casi eccezionali l'accordo quadro puo' fissare in maniera particolareggiata le caratteristiche di capacita' che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Tali caratteristiche possono comprendere la frequenza, il volume e la qualita' delle tracce ferroviarie. Il gestore dell'infrastruttura puo' ridurre la capacita' riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 34.
8. Un accordo quadro, sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2010, per un periodo iniziale di cinque anni, e' rinnovabile una sola volta, sulla base delle caratteristiche di capacita' utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi prima del 1° gennaio 2010, onde tener conto degli investimenti particolari o dell'esistenza di contratti commerciali. Spetta all'organismo di regolazione autorizzare il rinnovo di tale accordo.
9. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti interessate.

Note all'art. 23:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 24

Richieste di tracce orarie

1. Le richieste di capacita' specifiche di infrastruttura possono essere presentate dai richiedenti sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 13, comma 2 , lettere a), b) e c). Ai fini dell'uso di tale capacita' di infrastruttura, i richiedenti designano un'impresa ferroviaria affinche' sottoscriva un contratto di utilizzo dell'infrastruttura con il gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 25.
2. Qualora un richiedente intenda chiedere capacita' di infrastruttura, al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri su un percorso tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione si assicura che sia informata l'autorita' competente che su tale percorso ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorita' competenti interessate, che hanno la facolta' di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 11, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.
3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, per le tracce ferroviarie su piu' reti il gestore dell'infrastruttura assicura che le richieste possano essere presentate a uno sportello unico sotto forma di organismo congiunto istituito dai gestori dell'infrastruttura medesimi oppure di un gestore unico dell'infrastruttura attivo sulla traccia ferroviaria in questione. Questi puo' agire per conto del richiedente nella ricerca di capacita' presso altri gestori dell'infrastruttura in questione.

Note all'art. 24:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Il Regolamento (UE) n. 913/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 276.
 
Art. 25

Contratto di utilizzo dell'infrastruttura

1. Le imprese ferroviarie presentano al gestore dell'infrastruttura una richiesta di sottoscrizione di contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario, dietro pagamento di un canone, di cui all'articolo 17.
2. Le richieste concernenti l'orario di servizio devono rispettare i termini fissati nell'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e riportati nel prospetto informativo della rete.
3. I richiedenti, che hanno concluso un accordo quadro ai sensi dell'articolo 23, presentano per tale accordo la richiesta di capacita' specifica sotto forma di tracce orarie conformemente ai contenuti del medesimo accordo.
4. Le imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di utilizzo dell'infrastruttura, essere in possesso del certificato di sicurezza.
5. La stipula del contratto di utilizzo dell'infrastruttura avviene in modo non discriminatorio e trasparente, seguendo lo schema pubblicato nel prospetto informativo della rete, con facolta' delle parti di negoziare condizioni specifiche idonee a garantire una migliore efficienza nell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Note all'art. 25:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 26

Assegnazione di capacita'

1. Il gestore dell'infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacita'. In particolare, egli assicura che la capacita' di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto europeo, osservando i criteri stabiliti dall'organismo di regolazione e riportati nel prospetto informativo della rete.
2. Il gestore dell'infrastruttura rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere permanentemente in grado di fornire, ad ogni soggetto interessato, informazioni sulla capacita' di infrastruttura assegnata per l'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario.
3. L'assegnazione della capacita' avviene sulla base dello schema di cui all'allegato III del presente decreto, di quanto previsto dal prospetto informativo della rete e delle eventuali misure stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare le consultazioni per la definizione del progetto di orario di servizio di cui all'articolo 28, comma 3, identifica, insieme con i soggetti competenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri Stati membri, le tracce orarie riservate ai servizi di trasporto internazionale, che vanno integrati nello stesso orario. Soltanto in caso di assoluta e comprovata necessita', il gestore dell'infrastruttura puo' apportare modifiche alle tracce orarie che sono state riservate ai servizi di trasporto internazionale secondo la procedura di cui al comma 3.
5. Il gestore dell'infrastruttura delibera sulle richieste di tracce entro due mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse da parte delle imprese ferroviarie, dandone comunicazione tempestiva a queste ultime e all'organismo di regolazione. Il rigetto della richiesta deve essere motivato e comunicato all'organismo di regolazione.
6. Quando il rigetto della richiesta di capacita' e' motivato dalla insufficienza della stessa, la richiesta e' riesaminata, d'accordo con l'istante, in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario e le relative prescrizioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.
7. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto a comunicare tempestivamente all'organismo di regolazione e alle imprese ferroviarie interessate ogni modifica rilevante della qualita' delle linee e della capacita' utilizzata per l'espletamento dei servizi ferroviari. Le imprese ferroviarie titolari di contratto di pubblico servizio ne danno a loro volta immediata comunicazione alle autorita' competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.

Note all'art. 26:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Il Regolamento (CE) 1370/2007, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.
 
Art. 27

Cooperazione per l'assegnazione della capacita' di infrastruttura

1. I gestori dell'infrastruttura cooperano per consentire la creazione e l'assegnazione efficiente della capacita' di infrastruttura su piu' reti del sistema ferroviario all'interno dell'Unione, anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 23. I gestori dell'infrastruttura definiscono le procedure necessarie a tal fine e organizzano di conseguenza le tracce orarie che insistono su piu' reti. I rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, le cui decisioni di assegnazione hanno un impatto sull'attivita' di altri gestori dell'infrastruttura, si associano al fine di coordinare l'assegnazione della capacita' di infrastruttura, o di assegnare tutta la pertinente capacita' di infrastruttura, anche a livello internazionale, fatte salve le norme specifiche contemplate dal diritto dell'Unione sulle reti ferroviarie orientate al trasporto merci. I principi e i criteri di assegnazione della capacita' definiti nell'ambito di questa cooperazione sono pubblicati dai gestori dell'infrastruttura nel loro prospetto informativo della rete. Possono essere associati a dette procedure rappresentanti di gestori di infrastruttura di Paesi terzi.
2. La Commissione e' informata delle principali riunioni in cui sono elaborati i principi e le pratiche comuni per l'assegnazione dell'infrastruttura per tracce internazionali ed e' invitata a parteciparvi come osservatore. L'organismo di regolazione riceve, riguardo all'elaborazione dei principi e delle pratiche comuni per l'assegnazione dell'infrastruttura ed a sistemi di assegnazione informatici, informazioni sufficienti per consentire di svolgere il controllo regolamentare ai sensi dell'articolo 37.
3. Nelle riunioni, o nel corso di altre attivita' concernenti l'assegnazione della capacita' di infrastruttura per i servizi ferroviari su piu' reti, le decisioni sono adottate unicamente dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura.
4. I partecipanti alla cooperazione di cui al comma 1 provvedono affinche' i requisiti di partecipazione, le modalita' di funzionamento e tutti i criteri utilizzati per valutare e assegnare la capacita' di infrastruttura siano resi pubblici.
5. Nell'ambito della cooperazione di cui al comma 1, i gestori dell'infrastruttura valutano le esigenze ed eventualmente propongono e organizzano tracce orarie internazionali per facilitare la circolazione di treni merci che sono oggetto di una richiesta specifica secondo quanto previsto all'articolo 30. Queste tracce orarie internazionali, previamente convenute, sono comunicate ai richiedenti a cura di uno dei gestori dell'infrastruttura partecipanti.
 
Art. 28

Procedura di programmazione e coordinamento

1. Nell'ambito del processo di assegnazione di capacita', devono essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacita' di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a piu' reti, tenendo conto per quanto possibile di tutti i vincoli che gravano sui richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attivita', e salvaguardando, comunque, i diritti derivanti dagli accordi quadro sottoscritti ai sensi dell'articolo 23.
2. Nei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di programmazione e coordinamento finalizzata all'assegnazione di capacita', puo' accordare la priorita' a servizi specifici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, comma 1.
3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede alle parti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacita' di infrastruttura. Le parti interessate comprendono tutti i soggetti che hanno presentato richieste di capacita' di infrastruttura e altri soggetti che intendono formulare osservazioni in merito all'eventuale incidenza dell'orario di servizio sulla loro idoneita' a prestare servizi ferroviari durante il periodo di vigenza dello stesso. Il gestore dell'infrastruttura adotta le misure appropriate per tener conto delle osservazioni formulate.
4. In caso di richieste di capacita' confliggenti, il gestore dell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica di conciliare al massimo tutte le richieste anche, se del caso, proponendo, entro limiti ragionevoli, capacita' di infrastruttura diverse da quelle richieste. Tali limiti sono descritti nel prospetto informativo della rete.
5. Il gestore dell'infrastruttura, sentiti i richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti. Le consultazioni in questo senso si basano sulla comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in forma scritta o elettronica, delle seguenti informazioni:
a) tracce ferroviarie richieste da tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
b) tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
c) tracce ferroviarie alternative sugli itinerari pertinenti proposte a norma del comma 4;
d) descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacita'.
A norma dell'articolo 11, comma 7, dette informazioni sono fornite senza che sia resa nota l'identita' degli altri richiedenti, a meno che essi non vi abbiano acconsentito.
6. I principi della procedura di coordinamento sono esposti nel prospetto informativo della rete e tengono conto, in particolare, sia della difficolta' di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale sia dell'effetto che ogni modificazione puo' comportare su altri gestori dell'infrastruttura.
7. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale e le disposizioni di cui all'articolo 37, in caso di vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura predispone un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida soluzione delle stesse. Questo sistema e' illustrato nel prospetto informativo della rete. Le decisioni in merito sono adottate dal gestore dell'infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.
 
Art. 29

Infrastruttura saturata

1. Se dopo il coordinamento delle richieste di tracce orarie e la consultazione con i richiedenti non e' possibile soddisfare adeguatamente le richieste di capacita' di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura dichiara immediatamente che l'elemento dell'infrastruttura in causa e' saturata. Tale dichiarazione e' emessa anche per un'infrastruttura che e' prevedibile abbia, in un prossimo futuro, capacita' insufficiente rispetto all'utilizzo richiesto.
2. Quando un'infrastruttura e' stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della capacita', a norma dell'articolo 32, a meno che sia gia' in corso un piano di potenziamento della capacita' a norma dell'articolo 33.
3. Se i canoni di cui all'articolo 17, non sono stati riscossi o non hanno prodotto risultati soddisfacenti e l'infrastruttura e' stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura puo', inoltre, applicare criteri di priorita' per assegnare la capacita' di infrastruttura.
4. I criteri di priorita' devono tenere conto dell'interesse sociale di un servizio rispetto ad altri servizi che sono, di conseguenza, esclusi.
5. L'importanza dei servizi merci, in particolare internazionali, e' tenuta in debito conto nella determinazione dei criteri di priorita'.
6. Le procedure da seguire e i criteri da applicare quando l'infrastruttura e' a capacita' saturata sono indicati nel prospetto informativo della rete.
 
Art. 30

Richieste specifiche

1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, a richieste concernenti singole tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie, anche in corso di vigenza dell'orario di servizio. L'informazione fornita sulla capacita' disponibile di riserva e' comunicata a tutti i richiedenti eventualmente interessati ad utilizzare questa capacita'.
2. Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessita' di tenere a disposizione, nell'ambito dell'orario definitivo di servizio, capacita' di riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibili richieste specifiche di capacita'. Tale principio vale anche per infrastrutture saturate.
 
Art. 31

Infrastruttura specializzata

1. Fatte salve le previsioni di cui al comma 2, la capacita' di infrastruttura e' considerata disponibile per tutte le tipologie di servizi di trasporto che hanno le caratteristiche necessarie per l'utilizzo della linea ferroviaria.
2. Se esistono itinerari alternativi idonei, il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione di tutte le parti interessate, puo' designare un'infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, ove tale designazione abbia avuto luogo, il gestore dell'infrastruttura puo' dare la priorita' a tali tipologie di traffico nell'assegnazione della capacita' di infrastruttura. La designazione non impedisce l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico, se vi e' capacita' disponibile e se il materiale rotabile utilizzato corrisponde alle caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo della linea.
3. In caso di designazione di un'infrastruttura a norma del comma 2 ne e' fatta menzione nel prospetto informativo della rete.
 
Art. 32

Analisi della capacita'

1. L'analisi della capacita' in caso di infrastruttura saturata mira a determinare le limitazioni di capacita' dell'infrastruttura che impediscono il soddisfacimento adeguato delle richieste e a proporre metodi volti al soddisfacimento di richieste supplementari. L'analisi della capacita' individua i motivi della saturazione e le misure da adottare a breve e medio termine per porvi rimedio.
2. L'analisi verte sull'infrastruttura, le procedure operative, la natura dei diversi servizi e l'effetto di tutti questi fattori sulla capacita' di infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura puo' adottare misure che comprendano la modificazione dell'itinerario, la riprogrammazione dei servizi, i cambiamenti di velocita' e i miglioramenti dell'infrastruttura, inclusa la specializzazione delle linee.
3. L'analisi della capacita' deve essere completata entro sei mesi dal momento in cui l'infrastruttura e' stata dichiarata saturata.
 
Art. 33

Piano di potenziamento della capacita'

1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacita', il gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacita'.
2. Il piano di potenziamento della capacita' e' elaborato previa consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata ed indica:
a) i motivi della saturazione;
b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico;
c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura;
d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacita', tra cui le probabili modifiche dei canoni di accesso.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamento determina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacita' di infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure. Il piano e' sottoposto all'approvazione preliminare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La realizzazione del piano, relativamente agli investimenti necessari per il potenziamento della capacita', e' subordinata alla effettiva assegnazione di finanziamenti pubblici nell'ambito del contratto di programma di cui all'articolo 15.
4. Il gestore dell'infrastruttura, per l'utilizzo di determinate infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati, cessa di esigere il pagamento della componente del canone legata alla densita' di circolazione su tali infrastrutture e tratti infrastrutturali, qualora:
a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della capacita';
b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano di potenziamento della capacita'.
5. Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 puo', previa approvazione dell'organismo di regolazione, continuare ad esigere il pagamento del componente del canone di cui al medesimo comma, se:
a) il piano di potenziamento della capacita' non puo' essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo;
b) le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.
 
Art. 34

Utilizzo delle tracce orarie

1. Il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo dei richiedenti.
2. Nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura indica le condizioni in base alle quali si terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorita' nella procedura di assegnazione di capacita'.
 
Art. 35

Capacita' di infrastruttura per i lavori di manutenzione

1. Le richieste di capacita' di infrastruttura per eseguire lavori di manutenzione sono presentate nell'ambito della procedura di programmazione.
2. Il gestore dell'infrastruttura tiene opportunamente conto dell'incidenza sull'attivita' dei richiedenti della riserva di capacita' di infrastruttura per i lavori di manutenzione programmata della rete.
3. Il gestore dell'infrastruttura informa al piu' presto le parti interessate dell'indisponibilita' di capacita' di infrastruttura a causa di lavori di manutenzione non programmata.
 
Art. 36

Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni

1. Nell'eventualita' di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino della normalita' sulla base delle prescrizioni dell'organismo di regolazione. A tal fine egli elabora un piano d'intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni.
2. In caso di emergenza, e se assolutamente necessario a causa di un guasto che rende l'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, le tracce orarie assegnate possono essere revocate senza preavviso per tutto il tempo necessario per la riparazione degli impianti. Il gestore dell'infrastruttura puo', se lo ritiene necessario, richiedere alle imprese ferroviarie di mettere a sua disposizione le risorse che egli ritiene piu' appropriate al fine di ripristinare al piu' presto la normalita'.
3. Le imprese ferroviarie concorrono a garantire l'applicazione degli standard e delle norme di sicurezza nell'ambito delle attivita' di competenza e a controllare che esse stesse rispettino gli standard e le norme di sicurezza.
 
Art. 37

Organismo di regolazione

1. L'organismo di regolazione e' l'Autorita' di regolazione dei trasporti che esercita le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del presente decreto. L'organismo agisce in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione, se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria o dall'operatore di un impianto di servizio in relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete nella versione provvisoria e in quella definitiva;
b) criteri in esso contenuti;
c) procedura di assegnazione e relativo esito;
d) sistema di imposizione dei canoni;
e) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura che e' tenuto o puo' essere tenuto a pagare;
f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 12 e 13;
g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per il loro utilizzo a norma degli articoli 13 e 17.
3.Fatte salve le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, l'organismo di regolazione dei trasporti, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha il potere di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari e, in particolare, controlla le attivita' di cui al comma 2, lettere da a) a g) di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti.
4. L'organismo di regolazione collabora strettamente con l'autorita' nazionale di sicurezza, ai sensi della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario e con l'autorita' preposta al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Ai fini delle attivita' di cui al comma 4, le autorita' di cui al comma 4 elaborano congiuntamente un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni che consenta di evitare conseguenze negative sulla concorrenza o sulla sicurezza nel mercato ferroviario. Tale quadro include un meccanismo che consenta all'organismo di regolazione di fornire all'autorita' nazionale di sicurezza e all'autorita' preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario, e che permetta all'autorita' nazionale di sicurezza di fornire all'organismo di regolazione e all'autorita' preposta al rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle questioni che possono pregiudicare la sicurezza. Fatta salva l'indipendenza di ogni autorita' nell'ambito delle rispettive prerogative, l'autorita' competente esamina dette raccomandazioni prima di adottare una decisione. Se l'autorita' competente decide di discostarsi dalle raccomandazioni, ne fornisce la motivazione.
6. L'organismo di regolazione garantisce che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 13, fissati dall'operatore di impianto, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le trattative tra i richiedenti e un gestore dell'infrastruttura concernenti il livello dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura sono permesse soltanto se si svolgono sotto la supervisione dell'organismo di regolazione. Quest'ultimo interviene se le trattative possono contravvenire alle prescrizioni del presente decreto.
7. L'organismo di regolazione consulta regolarmente, e in ogni caso almeno ogni due anni, i rappresentanti degli utenti dei servizi ferroviari di trasporto merci e passeggeri per tenere conto del loro punto di vista in relazione al mercato ferroviario.
8. L'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole, fissato dall'organismo di regolazione, non superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in cui l'organismo di regolazione concorda e autorizza una proroga limitata del termine, che non puo' superare due settimane addizionali. Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato.
9. L'organismo di regolazione esamina tutti i reclami e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in merito ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alla situazione e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Fatte salve le competenze dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, ove opportuno, l'organismo di regolazione decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g).
10. La decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante per tutte le parti cui e' destinata ed e' atto definitivo. L'organismo di regolazione puo' imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni.
11. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacita', l'organismo di regolazione puo' concludere che non e' necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.
12. Le decisioni dell'organismo di regolazione sono pubblicate e sono soggette a sindacato giurisdizionale. Il ricorso puo' avere effetto sospensivo sulla decisione dell'organismo di regolazione solo quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo stesso puo' causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente.
13. L'organismo di regolazione ha facolta' di effettuare controlli o di far realizzare controlli esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 5. A tal fine, l'organismo di regolazione e' autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, ha la facolta' di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di servizio e a tutte le imprese o altri enti che effettuano o integrano le attivita' connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, e all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate nell'allegato IV del presente decreto e ogni altra informazione che l'organismo di regolazione puo' richiedere nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con un livello di dettaglio sufficiente, secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorita' nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilita' l'organismo di regolazione puo' anche trarre conclusioni concernenti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorita'.
14. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.

Note all'art. 37:
Per l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, si veda nelle note alle premesse.
Per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle
note alle premesse.
L'art. 37 del citato decreto legge n. 1 del 2012, cosi'
recita:
"Art. 37. Misure per il trasporto ferroviario
1. L'autorita' di cui all'art. 36 nel settore del
trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti
locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle
tratte e le modalita' di finanziamento. L'Autorita', dopo
un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei
processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei
diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce
l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in
relazione alle esperienze degli altri Stati membri
dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito
all'analisi, l'Autorita' predispone, entro e non oltre il
30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e
al Parlamento.
2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ed i contratti collettivi nazionali di
settore» sono soppresse e la parola: «applicati» e'
sostituita dalla seguente: «applicate»;
b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del
personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta
dalle organizzazioni piu' rappresentative a livello
nazionale».".
La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
La direttiva 2014/34/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
marzo 2014, n. L 96.
La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
luglio 2008, n. L 191.
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
 
Art. 38

Cooperazione tra organismi di regolazione

1. L'organismo di regolazione scambia informazioni sulla propria attivita' e sui criteri e le prassi decisionali e, in particolare, informazioni sulle principali questioni riguardanti le procedure e sui problemi di interpretazione del recepimento del diritto dell'Unione in materia ferroviaria, al fine di coordinare i propri processi decisionali con i propri omologhi europei.
2. L'organismo di regolazione coopera strettamente con i propri omologhi europei, anche attraverso accordi di lavoro, a fini di assistenza reciproca nelle loro funzioni di monitoraggio del mercato e di trattamento di reclami o svolgimento di indagini.
3. In caso di reclamo o di un'indagine condotta di propria iniziativa su questioni di accesso o di imposizione dei canoni per una traccia ferroviaria internazionale, nonche' nell'ambito del monitoraggio della concorrenza sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale, l'organismo di regolazione consulta gli organismi di regolazione di tutti gli altri Stati membri attraversati dalla traccia ferroviaria internazionale in questione, nonche', se del caso, la Commissione, e chiede loro tutte le informazioni necessarie prima di prendere una decisione.
4. L'organismo di regolazione, consultato a norma del comma 3, fornisce tutte le informazioni che i propri omologhi europei hanno il diritto di esigere a norma del diritto nazionale. Tali informazioni possono essere utilizzate solo ai fini del trattamento del reclamo o dello svolgimento dell'indagine di cui al comma 3.
5. L'organismo di regolazione qualora riceva il reclamo o svolga un'indagine di propria iniziativa trasmette le informazioni pertinenti all'organismo di regolazione responsabile affinche' possa adottare le opportune misure concernenti le parti interessate.
6. I rappresentanti associati dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 27, comma 1, forniscono senza indugio, tutte le informazioni necessarie per trattare il reclamo o condurre l'indagine di cui al comma 3 chieste dall'organismo di regolazione. Tale organismo ha facolta' di trasferire le informazioni relative alla traccia oraria internazionale in questione agli altri organismi di regolazione di cui al comma 3.
7. Su richiesta di un organismo di regolazione, la Commissione puo' partecipare alle attivita' di cui ai comma da 2 a 6, allo scopo di facilitare la cooperazione tra organismi di regolazione.
8. L'organismo di regolazione contribuisce ad elaborare principi e pratiche comuni per le decisioni che hanno il potere di adottare ai sensi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base delle misure di cui all'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva stessa.
9. L'organismo di regolazione riesamina le decisioni e le pratiche di associazione dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 17 e all'articolo 27, comma 1, che attuano le disposizioni del presente decreto o facilitano in altro modo il trasporto ferroviario internazionale.

Note all'art. 38:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 39

Principi generali degli accordi transfrontalieri

1. Le disposizioni contenute negli accordi transfrontalieri non devono costituire una discriminazione tra imprese ferroviarie ne' una limitazione della liberta' delle imprese ferroviarie di effettuare servizi transfrontalieri.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica alla Commissione gli accordi transfrontalieri nuovi o riveduti dopo il 16 giugno 2013 prima della loro conclusione. La Commissione decide sulla conformita' di tali accordi al diritto europeo.
3. Fatta salva la ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri, in conformita' al diritto dell'Unione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati, denunciare convenzioni in essere e di concludere accordi transfrontalieri nuovi o riveduti con i paesi terzi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare in qualita' di osservatore. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tiene conto delle comunicazioni della Commissione nel caso in cui il negoziato potrebbe compromettere gli obiettivi di negoziati in corso tra l'Unione e i paesi terzi interessati o portare a un accordo incompatibile con il diritto dell'Unione.
4. Nei casi di incompatibilita' dell'accordo o di impossibilita' ad effettuare il negoziato di cui ai comma 2 e 3, entro un mese dalla decisione della Commissione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvia la necessaria procedura di denuncia, o di risoluzione, dell'accordo.
5. In tutti gli altri casi, qualora entro un anno dall'avvio del negoziato non si fosse trovato un possibile accordo, con la delegazione dell'altro Stato membro o Paese terzo, per la risoluzione delle difformita' rispetto al diritto europeo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale avvia la necessaria procedura di denuncia dell'accordo.
 
Art. 40

Monitoraggio del mercato

1. Ai fini del monitoraggio del mercato da parte della Commissione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto del ruolo delle parti sociali, trasmette annualmente alla Commissione le informazioni necessarie sull'uso delle reti e sull'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario, sulla base degli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva stessa.
2. Ai fini di tale adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per quanto di competenza, sulla base di un protocollo di intesa da formalizzare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati. La Commissione europea sostiene gli scambi di informazioni di cui al comma 1 tra i membri della rete, eventualmente tramite mezzi elettronici, nel rispetto della riservatezza dei segreti commerciali trasmessi dalle imprese interessate.
4. Per assicurare la coerenza degli obblighi di comunicazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce e pubblica le modalita' e le tempistiche di acquisizione delle informazioni richieste dalla Commissione, che sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari della rilevazione somministrata.

Note all'art. 40:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
Il comma 300 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008),pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,
n. 300, S.O., cosi' recita:
"Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali.
(Omissis).
300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti
l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto
pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei
Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al
fine di creare una banca dati e un sistema informativo
pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la
verifica dell'andamento del settore e del completamento del
processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le
modalita' di monitoraggio delle risorse destinate al
settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle
relative agli enti locali, nonche' le modalita' di
funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta
annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del
trasporto pubblico locale.
(Omissis).".
La direttiva 95/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
novembre 1995, n. L 281.
Il Regolamento (CE) n. 45/2001 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8.
 
Art. 41

Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie

1. Le imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione europea, ed applicate in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di:
a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
b) requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;
c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli utenti;
d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.
2. E' fatto obbligo alle imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonche' le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.
 
Art. 42

Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
b) gli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
c) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.
2. Si intende fatto al presente decreto ogni riferimento ai decreti di cui al comma 1, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la materia regolata dal presente decreto.

Note all'art. 42:
Per i riferimenti al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note
alle premesse.
Il testo degli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia),abrogati dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Il testo del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 2 febbraio 2011, abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile
2011, n. 80.
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 146 (Regolamento recante norme di attuazione della
direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla
ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria
e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura.), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119.
Le direttive 95/18/CE e 95/19/CE sono pubblicate nella
G.U.C.E. 27 giugno 1995, n. L 143.
 
Art. 43

Clausola di cedevolezza espressa

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Note all'art. 43:
Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 44

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 45

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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