Gazzetta n. 172 del 27 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2015
Modalita' di emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento informatico rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che demanda ad un decreto del Ministro del tesoro la determinazione delle modalita' di emissione, nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908, sull'estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, di emanazione del regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare, l'art. 1 secondo il quale i pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2002, n. 275, e recante modalita' di emissione nonche' caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Viste le istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituente la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
Considerata la necessita' di semplificare e informatizzare l'emissione dello speciale ordine di pagamento, dematerializzandone il titolo e le relative procedure;
Sentita la Banca d'Italia in qualita' di istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale.

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche, le modalita' e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di sistemazione e di rendicontazione dello speciale ordine di pagamento, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, mediante sistemi informatici.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione dello speciale ordine di pagamento informatico.
3. La presente disciplina si applica alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche' ai funzionari delegati dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai capitoli del bilancio dello Stato gestiti dalle medesime Agenzie.
 
Art. 2
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «amministrazione»: amministrazione o ufficio legittimati, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, ad emettere lo speciale ordine di pagamento informatico;
b) «CIG»: codice identificativo di gara, previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
c) «CUP»: codice unico progetto, contemplato dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
d) «funzionario delegato»: ordinatore secondario di spesa;
e) «I.GE.P.A.»: Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, unita' organizzativa di livello generale nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
f) «I.S.T.»: Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007;
g) «registro SOP informatici»: archivio costituito sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato contenente i dati degli speciali ordini di pagamento emessi mediante sistemi informatici nonche' le informazioni di rendicontazione e quelle relative alla sistemazione contabile;
h) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze;
i) «RTS»: Ragioneria territoriale o Ragionerie territoriali dello Stato, uffici periferici della RGS;
l) «SICOGE»: Sistema per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria, gestito dalla RGS;
m) «sistema delle ragionerie»: rete costituita, nell'ambito della RGS, dall'insieme degli Uffici centrali del bilancio e delle RTS;
n) «sistema per la gestione delle spese»: sistema informativo utilizzato dagli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie;
o) «SOP informatico»: speciale ordine di pagamento emesso mediante sistemi informatici;
p) «UCB»: Ufficio centrale o Uffici centrali del bilancio, uffici di controllo presso le amministrazioni centrali dello Stato e facenti capo alla RGS;
q) «ufficio di controllo»: ufficio appartenente al sistema delle ragionerie.
 
Art. 3
Emissione del SOP informatico

1. Le amministrazioni a cui sia stato notificato un provvedimento giurisdizionale o un lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva comportante l'obbligo al pagamento di una somma di denaro, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, provvedono alla relativa esecuzione mediante l'emissione di un SOP informatico firmato digitalmente.
2. Il SOP informatico e' individuale. Per l'esecuzione di un medesimo provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva, possono essere emessi, ove necessario, piu' SOP informatici.
3. L'ordinatore primario di spesa, il funzionario delegato di contabilita' ordinaria o il funzionario delegato di contabilita' speciale, a seconda dei casi, emettono il SOP informatico, utilizzando le apposite funzionalita' del SICOGE. Il commissario ad acta agisce in luogo dell'amministrazione sostituita.
4. Il SOP informatico contiene i seguenti dati:
a) amministrazione emittente;
b) numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario e ufficio di controllo;
c) esercizio finanziario;
d) capitolo di bilancio e piano gestionale;
e) codice del funzionario delegato, se emesso da funzionario delegato di contabilita' ordinaria o di contabilita' speciale;
f) numero di contabilita' speciale, se emesso da funzionario delegato di contabilita' speciale;
g) importo;
h) generalita' complete o la denominazione del creditore nonche' il relativo codice fiscale e, se posseduto, il numero di partita IVA;
i) oggetto della spesa, riferimenti del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale aventi efficacia esecutiva nonche', secondo la normativa vigente, del CIG;
l) data emissione;
m) firma digitale;
n) modalita' di estinzione e relativi elementi;
o) codice gestionale della spesa e CUP, secondo la normativa vigente;
p) ulteriori elementi eventualmente previsti dal protocollo d'intesa di cui all'art. 1, comma 2.
5. Il SOP informatico e' contabilizzato in conto sospeso dalla Banca d'Italia. L'emissione del SOP informatico e' automaticamente annotata sull'apposito registro SOP informatici.
6. L'amministrazione, emesso il SOP informatico, ne informa contestualmente la RGS, al fine di consentire il reintegro del capitolo interessato attraverso l'utilizzo delle disponibilita' sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 4
Controllo

1. Il SOP informatico e' inviato dall'amministrazione emittente, con flusso telematico, all'UCB o alla RTS competente, al fine dell'attivazione della fase di controllo preventivo a norma dell'art. 5 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. L'ufficio di controllo, riscontrata la regolarita' amministrativa e contabile del SOP informatico, provvede alla sua validazione, firmandolo digitalmente.
3. La RGS, in qualita' di soggetto erogatore e responsabile del SICOGE, assicura la provenienza dei SOP informatici dalle amministrazioni emittenti e cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei relativi flussi telematici, secondo modalita' che assicurano l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 5
Pagamento

1. La Banca d'Italia effettua il pagamento del SOP informatico a favore del beneficiario con le tempistiche previste nel protocollo d'intesa di cui all'art. 1, comma 2, in relazione alle diverse modalita' di estinzione.
2. I SOP informatici sono estinti:
a) in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa;
b) per quelli da pagare in contanti, con la riscossione, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita', da parte dei beneficiari presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati;
c) a mezzo commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo;
d) a mezzo versamento su conti aperti presso la tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. Il sistema SICOGE, intervenuto il pagamento, acquisisce la rendicontazione e aggiorna il registro SOP informatici.
 
Art. 6
Pagamento non andato a buon fine

1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonche' di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo sono versate provvisoriamente sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato all'I.GE.P.A., per consentire il rinnovo del pagamento a favore del creditore.
2. Gli uffici pagatori di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi dei SOP informatici non riscossi alla scadenza del termine indicato nella medesima lett. b). Tali importi sono versati sul conto corrente indicato al comma 1.
3. Le informazioni relative al singolo SOP informatico, il cui importo e' stato accreditato sul conto corrente di cui al comma 1, sono fornite dalla Banca d'Italia con flusso telematico e rese disponibili sul SICOGE.
4. Il rinnovo del pagamento e' disposto dall'I.GE.P.A. con ordine di prelevamento dal conto corrente di cui al comma 1, dietro richiesta del competente ufficio di controllo e previa rimozione delle cause che hanno impedito l'esecuzione del pagamento originario.
5. Le somme di cui al comma 1 rimangono depositate sul conto aperto presso la Tesoreria centrale, intestato all'I.GE.P.A., fino al termine dell'esercizio successivo a quello in cui sono affluite sullo stesso conto. Scaduto detto termine, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 96 delle I.S.T., le somme riferite ai pagamenti non rinnovati sono versate:
a) sul conto corrente intestato all'amministrazione e di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per i pagamenti originariamente disposti dalla stessa;
b) sulle contabilita' speciali intestate ai funzionari delegati per i pagamenti originariamente disposti dagli stessi;
c) all'entrata del bilancio dello Stato, negli altri casi.
 
Art. 7
Sistemazione del sospeso

1. L'ordinatore primario di spesa o il funzionario delegato di contabilita' ordinaria, a seconda dei casi, provvede ad emettere sul SICOGE un titolo di spesa associato al SOP informatico, con l'indicazione della partita da ripianare. Il SICOGE aggiorna automaticamente il registro SOP informatici. A ciascun SOP informatico puo' essere associato un solo titolo di spesa a sistemazione.
2. Il funzionario delegato di contabilita' speciale regolarizza il sospeso con l'emissione di un ordinativo di pagamento informatico associato al SOP informatico e, nelle more del completamento del processo di dematerializzazione dei titoli di pagamento di contabilita' speciale, con un ordinativo in forma cartacea.
3. La sistemazione contabile del sospeso e' ordinariamente perfezionata entro sei mesi dall'emissione del relativo SOP informatico, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. I funzionari delegati di contabilita' ordinaria e speciale allegano ai rispettivi rendiconti la idonea documentazione giustificativa del titolo di spesa emesso per la sistemazione del SOP informatico.
 
Art. 8
Rendicontazione

1. La Banca d'Italia giornalmente trasmette alla RGS per via telematica flussi informativi firmati digitalmente, contenenti la rendicontazione dei SOP informatici estinti, con l'indicazione della partita del sospeso da ripianare, e dei titoli di pagamento, ugualmente estinti, emessi a sistemazione dei SOP informatici.
2. Il sistema per la gestione delle spese, sulla scorta della rendicontazione ricevuta dalla Banca d'Italia, provvede ad aggiornare il registro SOP informatici in evidenza agli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie.
 
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie

1. La RGS e la Banca d'Italia fissano la data di avvio della procedura di emissione dei SOP informatici di cui al presente decreto.
2. I SOP emessi prima della data di cui al comma 1 devono essere estinti entro i successivi tre mesi. Decorso tale periodo la Banca d'Italia non procedera' al pagamento di speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002, e restituira' i titoli all'Amministrazione emittente.
3. Relativamente alla sistemazione contabile degli speciali ordini di pagamento emessi su supporto cartaceo, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2002.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, per quanto compatibili, anche alle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile per le quali vigono appositi regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2015

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2112
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone