Gazzetta n. 172 del 27 luglio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 15 luglio 2015 |
Modalita' di raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano d'Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto 22 gennaio 2014 recante il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonche' della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi; Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992» approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996; Visto l'art. 22 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Considerato che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definiti gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita' nonche' le modalita' di raccolta e elaborazione dei dati per l'applicazione dei suddetti indicatori; Sentito il Consiglio tecnico-scientifico per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2012 nella seduta del 26 novembre 2014,
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' di raccolta e elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto 22 gennaio 2014, per la valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita'. 2. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari corre definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. |
| Allegato L'art. 22 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 prevede l'adozione di indicatori utili a alla valutazione dei progressi realizzati attraverso l'attuazIone del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e specifica che tali indicatori, oltre a permettere una "valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari", dovranno anche permettere di "rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate". Il decreto legislativo precisa che per gli indicatori stabiliti saranno utilizzati, tra l'altro, i dati rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 sulle statistiche relative ai prodotti fitosanitari. Tenendo conto dei criteri indicati nel citato Piano d'azione nazionale, adottato con decreto 22 gennaio 2014 (rilevanza delle informazioni, misurabilita' in termini di immediata disponibilita' e aggiornabilita' dei dati, solidita' scientifica), gli indicatori elencati nella lista di cui all'Allegato VII al citato decreto 22 gennaio 2014 sono stati analizzati attraverso due strumenti: a) predisposizione e compilazione di schede per ciascun indicatore; b) predisposizione di un applicativo per la compilazione delle schede e degli indicatori, aperto alla consultazione da parte degli utenti potenziali sul sito dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA): http://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it Attraverso gli strumenti sopra elencati, gli indicatori selezionati, descritti sinteticamente nella Tabella successiva, possono essere migliorati in base agli aggiornamenti del Piano d'azione nazionale nonche' integrati per tenere conto di nuovi indicatori e, soprattutto, degli indicatori di rischio armonizzati definiti a livello comunitario ai sensi della direttiva 2009/128/CE. Gli indicatori selezionati sono stati scelti privilegiando quelli immediatamente popolabili sulla base dei dati gia' disponibili (indicatori "attivi"). Sono stati inoltre individuati alcuni indicatori ritenuti particolarmente rilevanti e dotati di adeguata solidita' scientifica, la cui attivazione richiedera' tempi e risorse ulteriori (indicatori definiti "in corso di attivazione"). Gli indicatori selezionati sono di natura eterogenea, valorizzano i programmi di monitoraggio e le banche dati esistenti nonche' le informazioni prodotte da istituzioni diverse. Il sistema consente la valutazione dei risultati del Piano a livelli successivi di contenuto informativo. Sono rappresentate, in sintesi, almeno tre situazioni principali: a) i dati sono reperibili e disponibili e gli indicatori sono immediatamente popolabili; b) le informazioni, potenzialmente reperibili, non sono di immediato accesso o perche' disponibili in forme di incerta/difficile consultazione o per via dei tempi e delle risorse necessarie per la loro estrazione ed elaborazione; c) la disponibilita' dei dati dipende dall'avvio e/o dal proseguimento di specifiche attivita' di monitoraggio e rilevamento (attraverso rilievi in campo e l'utilizzo di strumenti informatici) che richiedono l'implementazione di specifici programmi e l'investimento di adeguate risorse. Alcuni indicatori sono segnalati in tabella come "attivi", mentre altri lo saranno nel medio periodo ("in corso di attivazione"), in relazione alle azioni che potranno essere poste in essere per rendere disponibili i dati per il loro popolamento. Per ciascun indicatore sono descritte, sulla base di apposite schede consultabili nel sito http://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it, le caratteristiche (dati e metadati), gli scopi, le limitazioni e le eventuali azioni da intraprendere per un adeguato popolamento e/o miglioramento.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Indicatori
1. Sono adottati gli indicatori relativi ai prodotti fitosanitari di cui alla tabella allegata al presente decreto. 2. Per ciascuno degli indicatori descritti nell'allegato sono indicati i soggetti responsabili, la fonte dei dati, lo stato e il tipo di indicatore. 3. L'elenco degli indicatori di cui alla tabella allegata e' rivisto, con il supporto del Consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 150/2012, su proposta di una delle tre amministrazioni concertanti. |
| Art. 3 Elaborazione dei dati e aggiornamento degli indicatori
1. Per l'elaborazione dei dati e l'aggiornamento degli indicatori di cui alla tabella allegata al presente decreto, i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute si avvalgono del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che opera in collaborazione con l'ISTAT, l'istituto superiore di sanita' e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. I Ministeri di cui al comma 1 curano la diffusione sui propri siti istituzionali delle informazioni derivanti dall'applicazione degli indicatori relativi alla riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Roma, 15 luglio 2015
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro della salute Lorenzin |
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