Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 luglio 2015
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2015, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalita' e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135";
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR maggiorata dello 0,75;
Considerato altresi' che, in virtu' del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
Visto il comunicato del Direttore generale del Tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 45, comma 32 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' stato reso noto il costo globale annuo massimo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con oneri a carico dello Stato;
Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2015, rilevato sul sito informatico della Banca d'Italia;
Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2015 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);
Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a :
- rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 1,256%;
- media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): -0,010%;
Ritenuti validi i dati sopra indicati;
Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 e' pari all'1,00%.
In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015 e' pari all'1,80%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
 
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