Gazzetta n. 178 del 3 agosto 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010: Visto il vigente disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino, da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP, sottosezione Vini DOP e IGP; Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino Provincia di Siena, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Brunello di Montalcino», nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M.7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 luglio 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino». Art. 1. Denominazione e vino
1.1 La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Base ampelografica
2.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno Sangiovese.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
3.1 La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena, cosi' come delimitato alla data dal 30 novembre 2011 (data di approvazione del disciplinare di produzione consolidato).
Art. 4. Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» devono essere atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare di produzione. 4.2 Sono da considerarsi idonei i terreni adatti ad assicurare una maturazione ottimale delle uve. 4.3 Le densita' di impianto devono essere quelle usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. Per gli impianti gia' realizzati valgono le norme vigenti al momento dell'impianto, per i nuovi impianti e reimpianti realizzati a partire dal 1° gennaio 2016, la densita' minima dovra' essere di 4.000 piante per ettaro, al momento dell'iscrizione. 4.4 Le forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a ettolitri 54,4 di vino. 4.7 Nel caso della rivendicazione della menzione «vigna» o «vigneto» la produzione massima di uva ad ettaro non deve essere superiore a 7 tonnellate ad ettaro per il vigneto in coltura specializzata, pari a ettolitri 47,6 di vino. 4.8 Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovra' essere superiore in media a chilogrammi 2,7 di uva. 4.9 Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti, nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potra' essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantita' massima di uva per ettaro non potra' superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale di cui al presente articolo. Dal 5° anno di impianto puo' essere rivendicato il 100% della produzione. 4.10 La resa massima di uva ad ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata ai suddetti limiti purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Qualora superi detto limite, tutta la produzione non avra' diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino». 4.11 Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00 % vol. Qualora venga rivendicata la menzione «vigna» o «vigneto» le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Art. 5. Norme per la vinificazione
5.1 Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono ammesse le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente in materia. 5.2 La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 5.3 L'arricchimento potra' essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione del vino «Brunello di Montalcino», o con Mosto Concentrato Rettificato. 5.4 Nel caso di rivendicazione della menzione «vigna o «vigneto» non puo' essere effettuato nessun tipo di arricchimento. 5.5 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione. 5.6 Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. 5.7 Il prodotto in invecchiamento in contenitori di rovere puo' essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di invecchiamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina. 5.8 Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di rovere, si potra' tenere il 6% di vino dell'annata in invecchiamento in contenitori di qualsiasi tipologia. 5.9 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per la menzione «Riserva». 5.10 Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina. 5.11 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», puo' essere riclassificato con la Denominazione di Origine Controllata «Rosso di Montalcino», nel rispetto del relativo disciplinare di produzione e ferma restando la resa ad ettaro prevista per il «Brunello di Montalcino». 5.12 Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento in legno, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'articolo 3. 5.13 Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l'efficacia dei controlli. 5.14 Le partite da qualificare con la menzione «Riserva» devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato considerando l'annata della vendemmia. 5.15 I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino sfuso destinato a divenire «Brunello di Montalcino» Denominazione di Origine Controllata e Garantita, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del trasferimento. 5.16 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l'annata della vendemmia. 5.17 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» con la menzione «Riserva», non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo al termine di sei anni calcolati considerando l'annata della vendemmia. 5.18 Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla normativa vigente. 5.19 Qualora venga rivendicata la menzione «vigna» o «vigneto», la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente. 5.20 Qualora venga rivendicata la menzione «Riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente.
Art. 6. Caratteristiche del vino al consumo
6.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso tendente al granato; odore: caratteristico ed intenso; sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto, armonico, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Art. 7. Etichettatura e presentazione
7.1 E' vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino«, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente Disciplinare di produzione, ivi compresi i termini «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Selezione», «Superiore«, «Tradizionale», «Tradizione», «Vecchio», «Collezione» e similari». 7.2 E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. 7.3 Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia. 7.4 Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» o «vigneto» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'articolo 6 comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010. 7.5 Nell'etichetta dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
8.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino« deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacita' espresse in litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000; 5,000; 6,000; 9,000, 12,000; 15,000, 18,000. 8.2 Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brunello di Montalcino», possono essere usate unicamente bottiglie di vetro scuro di tipo Bordolese e chiuse con tappo di sughero monopezzo; e' vietato l'uso del tappo agglomerato e di qualsiasi altro sistema di chiusura. 8.3 Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.
Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica A 1. Fattori naturali rilevanti per il legame Il territorio di produzione del vino Brunello di Montalcino, che corrisponde all'area del comune di Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della citta' di Siena. Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, e' delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri. L'area cosi' definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che e' il punto piu' alto del territorio. La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonche' a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso. La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l'Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima e' mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell'Appennino Centrale. Questo e' dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni e' di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non e' interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli. A 2. Fattori umani rilevanti per il legame La vocazione del territorio di Montalcino a produrre vini di grande qualita' e' nota da molti secoli. Gia' nel Medio Evo gli statuti comunali regolamentavano la data d'inizio vendemmia, mentre durante l'assedio del 1553, il vino non manco' mai e Blaise de Montluc, alla difesa delle mura montalcinesi, per dissimulare le sofferenze «si arrubinava il volto con il robusto vino». Secondo il bolognese Leandro Alberti (1550-1631), Montalcino e': «molto nominato per li buoni vini che si cavano da quelli ameni colli.». L'auditore granducale Bartolomeo Gherardini nella sua visita a Montalcino del 1676-1677 segnala la produzione di 6050 some di vino descritto come «vino gagliardo, non pero' in gran quantita'». Charles Thompson nel 1744 dice che «Montalcino non e' molto famosa eccetto che per la bonta' dei suoi vini». Il padre precursore della produzione del vino Brunello di Montalcino fu certamente Clemente Santi. Nel 1869 un suo Vino Scelto (Brunello) della vendemmia 1865 fu premiato con medaglia d'argento dal Comizio del circondario. Nel 1893 il Ministero dell'Agricoltura premia un vino di Raffaello Padelletti e all'inizio del '900 il Brunello di Riccardo Paccagnini vince molti prestigiosissimi riconoscimenti sia nazionali (Esposizione Franco Italiana di Roma nel 1910), sia internazionali (grand prix per il Brunello 1894 e medaille d'or per uno del 1899). 9.A.2.3 Il professor Martini della Scuola di Viticoltura e Enologia di Conegliano Veneto, nel 1885, in una conferenza su «La ricchezza avvenire della provincia senese», mette in evidenza che il Senese «e' ormai conosciuto su tutti i mercati vinicoli nazionali ed anche nei principali esteri, per vari tipi di vino tra cui il Brunello di Montalcino». Le vicissitudini dell'inizio del XX° secolo portarono ad un decadimento della produzione vitienologica e pochissimi produttori tennero viva la produzione montalcinese fra le due guerre. Il Brunello di Montalcino fu presentato da alcune aziende alla Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel 1932, 1933 e 1935. Dopo la seconda guerra mondiale si inizio' nuovamente a pensare alla produzione vitivinicola e alcuni ebbero la lungimiranza di proiettarsi nel futuro, accordandosi sulle regole di produzione del Brunello di Montalcino. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Il Brunello di Montalcino e' un vino visivamente limpido, brillante, di colore rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento. Ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo. Si riconoscono sentori di sottobosco, legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura composita. Al gusto il vino ha corpo elegante ed armonico, nerbo e razza, e' asciutto e con lunga persistenza aromatica. Per le sue caratteristiche, il Brunello di Montalcino sopporta lunghi invecchiamenti, migliorando nel tempo. E' stato verificato che si puo' conservare, in funzione delle caratteristiche delle annate, per un minimo di dieci e fino a trenta anni, ma puo' essere tenuto in cantina anche piu' a lungo. Naturalmente va conservato nel modo giusto: in una cantina fresca, con luce scarsa, a temperatura costante, senza rumori e odori; le bottiglie tenute coricate. L'eleganza e il corpo armonico del vino permettono abbinamenti con piatti molto strutturati e compositi quali le carni rosse, la selvaggina da penna e da pelo, eventualmente accompagnate da funghi e tartufi. Trova abbinamento ottimale anche con piatti della cucina internazionale a base di carni o con salse. Il Brunello e' anche vino da abbinamento ottimale con formaggi: tome stagionate e formaggi strutturati. Inoltre, per le sue caratteristiche, e' godibile anche quale vino da meditazione. Il vino Brunello di Montalcino deve essere servito in bicchieri dalla forma ampia, al fine di poterne cogliere l'aroma composito ed armonioso. Dovra' essere servito ad una temperatura di circa 18°C-20°C. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) La combinazione dei fattori naturali - suolo e clima - con i fattori umani, definisce l'interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino Brunello di Montalcino. La tecnica viticola si e' evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell'ambiente pedoclimatico e della relativa scarsita' di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo e' quello di mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni piu' profonde per favorire la penetrazione delle acque. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Sangiovese di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima influisce sul vitigno e sul suo sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla meta' del mese di aprile, fino alla meta' del mese di settembre. Le piogge della fase primaverile sono utili per l'accumulo di acqua a livello dell'apparato radicale, utile alla pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente - nei mesi estivi - la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosita'. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta piu' fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative. Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Sangiovese durante la fase vegetativa. La poverta' dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.
Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo
10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: Valoritalia S.r.l. - Societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane Via Piave, 24 00187 - Roma Tel.: +39 06 45437975 Fax: +39 06 45438908 e-Mail: info@valoritalia.it 10.2 La Societa' Valoritalia S.r.l. - Societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. 10.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012. |
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