Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2015, n. 118
Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, il comma 6 di detto articolo;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche e agli affari europei ed il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche di coesione territoriale e allo sport;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Sentita la Conferenza unificata, che si e' espressa in data 26 febbraio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 aprile 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Compiti del Comitato interministeriale per gli affari europei

1. Il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata: «legge».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il CIAE puo' in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni:
a) esprimersi in merito all'opportunita' di apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge;
b) definire le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea da sottoporre alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convocata a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge, nonche' esaminare questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza stessa;
c) trattare aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e territoriale;
d) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.
3. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il CIAE puo' in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni:
a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;
b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea di cui all'articolo 37 della legge, formulando valutazioni e proposte;
c) adottare linee guida per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 41 della legge, esprimendosi sulla opportunita' di intervenire con provvedimento legislativo;
e) formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso dell'Unione europea.
4. Il CIAE puo' altresi' pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.
5. Il CIAE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attivita' del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della legge, di seguito denominato: «CTV».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 2 (Comitato interministeriale per gli affari
europei) - 1. Al fine di concordare le linee politiche del
Governo nel processo di formazione della posizione italiana
nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione
europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti
di cui alla presente legge, tenendo conto degli indirizzi
espressi dalle Camere, opera presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per
gli affari europei (CIAE). Il CIAE e' convocato e
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro per gli affari europei. Ad esso
partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
(UNCEM).
3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al
Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il CIAE garantisce adeguata pubblicita' ai propri
lavori.
5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi
deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee, di cui all'art. 18, ai fini della definizione
unitaria della posizione italiana da rappresentare
successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea.
6. Il funzionamento del CIAE e' disciplinato con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari
europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, il Ministro per la coesione territoriale e la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo
periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee puo' avvalersi, entro un contingente massimo di
venti unita', di personale appartenente alla terza area o
qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente
da altre amministrazioni, al quale si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente,
il numero delle unita' di personale e' stabilito entro il
31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse
finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
8. Nei limiti di un contingente massimo di sei unita',
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche europee puo' avvalersi di personale delle
regioni o delle province autonome appartenente alla terza
area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da
definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il
personale assegnato conserva lo stato giuridico e il
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza
e rimane a carico della stessa.
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di
sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico
di valutazione, di cui all'art. 19, nell'ambito del
Dipartimento per le politiche europee e' individuato
l'ufficio di Segreteria del CIAE.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi dell'art. 2 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 10 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 10 (Riserva di esame parlamentare) - 1. Ciascuna
Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di
atti di cui all'art. 6, comma 1, puo' chiedere al Governo,
informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in
sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame
parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal
caso il Governo puo' procedere alle attivita' di propria
competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione
europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque
decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In casi di particolare importanza politica,
economica e sociale di progetti o di atti di cui all'art.
6, comma 1, il Governo puo' apporre, in sede di Consiglio
dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul
testo o su una o piu' parti di esso. In tal caso il Governo
invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione,
affinche' su di esso si esprimano i competenti organi
parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei
comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame
parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea.
Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta
comunicazione, il Governo puo' procedere alle attivita'
dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione
europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.».
- Il testo dell'art. 24 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province
autonome alle decisioni relative alla formazione di atti
normativi dell'Unione europea) - 1. I progetti e gli atti
di cui all'art. 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari
europei, contestualmente alla loro ricezione, alla
Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle
regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro
alle giunte e ai consigli regionali e delle province
autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi
dell'Unione europea che rientrano nelle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1
del presente articolo un'informazione qualificata e
tempestiva con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana
sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie
di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro
trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui
all'art. 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro per gli affari europei dandone
contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza
delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione
europea riguardi una materia attribuita alla competenza
legislativa delle regioni o delle province autonome e una o
piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui
delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine,
ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il
Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio
dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei
comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di
Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta
giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo'
procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta
Conferenza alle attivita' dirette alla formazione dei
relativi atti dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le
osservazioni delle regioni e delle province autonome non
siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto
della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il
giorno precedente quello della discussione in sede di
Unione europea, il Governo puo' comunque procedere alle
attivita' dirette alla formazione dei relativi atti
dell'Unione europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio
delle competenze di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli
gruppi di lavoro di cui all'art. 19, comma 4, della
presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle
province autonome, ai fini della successiva definizione
della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti
per materia, in sede di Unione europea.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le
regioni e le province autonome, per il tramite della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle
proposte e sulle materie di competenza delle regioni e
delle province autonome che risultano inserite all'ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione
europea.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento
delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
sessione europea, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere.
Il Governo riferisce altresi', su richiesta della
predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio
dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione
europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome che risultano inserite
all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il
Governo intende assumere.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei informa le regioni e le
province autonome, per il tramite della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, delle risultanze delle
riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione
europea e con riferimento alle materie di loro competenza,
entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
- Il testo dell'art. 20, comma 8-bis, della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., cosi' recita:
«Art. 20 (Omissis) - 8-bis. Il Governo verifica la
coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita'
della regolazione con la definizione della posizione
italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase
di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di
semplificazione e di miglioramento della qualita' della
regolazione interna e a livello europeo.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 29, comma 3, della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 29 (Legge di delegazione europea e legge europea)
- (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome, per la formulazione di ogni
opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le
regioni e le province autonome verificano lo stato di
conformita' dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti
atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le
risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee con
riguardo alle misure da intraprendere.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 37 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 37 (Misure urgenti per l'adeguamento agli
obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea) -
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per gli affari europei puo' proporre al Consiglio dei
ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti,
diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge
europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione
europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei
confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di
adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti
anteriore alla data di presunta entrata in vigore della
legge di delegazione europea o della legge europea relativa
all'anno di riferimento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le
iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame
parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 19 della citata legge 24 dicembre
2012, n. 234, cosi' recita:
«Art. 19 (Comitato tecnico di valutazione degli atti
dell'Unione europea) - 1. Per la preparazione delle proprie
riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico di
valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito
denominato «Comitato tecnico di valutazione», istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee, coordinato e
presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui
all'art. 2, comma 9.
2. Il Comitato tecnico di valutazione coordina, nel
quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione
della posizione italiana nella fase di formazione degli
atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato
tecnico di valutazione svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse
amministrazioni sulle questioni in discussione presso
l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che
saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea,
previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;
b) trasmette le proprie deliberazioni ai competenti
rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte
le diverse istanze dell'Unione europea;
c) verifica l'esecuzione delle decisioni prese nel
CIAE.
3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante
quale membro del Comitato tecnico di valutazione abilitato
a esprimere la posizione dell'amministrazione.
4. Nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione sono
istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare
i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche
tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore
della Segreteria del CIAE di cui all'art. 2, comma 9, o da
un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro
riflette quella del Comitato tecnico di valutazione.
5. Qualora siano trattate materie che interessano le
regioni e le province autonome, il Comitato tecnico di
valutazione e' integrato da un rappresentante di ciascuna
regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo
presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti
locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e
dall'UNCEM. Le riunioni del Comitato tecnico di valutazione
integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria
del CIAE di cui all'art. 2, comma 9, d'intesa con il
direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore
dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
partecipano, in qualita' di osservatori, funzionari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
designati dalle rispettive amministrazioni. Qualora siano
trattate materie che interessano le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al Comitato tecnico di
valutazione partecipano, in qualita' di osservatori,
rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.
7. Alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione
possono essere invitati, quando si trattano questioni che
rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle
autorita' di regolamentazione o vigilanza.
8. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
tecnico di valutazione sono disciplinati con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per gli affari europei, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo
periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione
dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
9. Non si applica l'art. 29, comma 2, lettera e-bis),
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
 
Art. 2
Funzionamento del CIAE

1. Il CIAE e' presieduto e convocato, per il tramite della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9, della legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a cio' delegato.
2. L'ordine del giorno delle riunioni del CIAE e' stabilito dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per gli affari europei o eventualmente dal Sottosegretario a cio' delegato.
3. A norma dell'articolo 2, comma 2, della legge alle riunioni del CIAE, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.
4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ad ogni altro soggetto competente a rappresentare la posizione italiana in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea e ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'art. 2 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3
Segreteria del CIAE

1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le attivita' necessarie per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato.
2. La Segreteria del CIAE assicura in particolare:
a) l'istruttoria delle questioni poste all'attenzione del CIAE in raccordo, ove necessario, con il CTV (Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea);
b) la redazione dei verbali delle riunioni del CIAE e la loro conservazione;
c) la pubblicita' delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CIAE;
d) la trasmissione delle determinazioni del CIAE a tutti i soggetti competenti a darne attuazione.
3. Il personale che opera presso la Segreteria del CIAE e' individuato ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'art. 2 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4
Abrogazioni e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006.
2. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1982
 
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