Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 luglio 2015 |
Costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati a fini istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»); Visto, in particolare, il comma 8-ter dell'art. 33 il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, (di seguito «decreto-legge n. 351/2001»), la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari; Visto il comma 8-quater dell'art. 33 che prevede, per le medesime finalita' del comma 8-ter, che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata societa' di gestione del risparmio, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari; Visto il comma 7 dell'art. 33 il quale prevede che agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge n. 351/2001; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato o diritti reali immobiliari, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplinano, altresi', le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare la parte II, titolo III capo II, recante disposizioni in materia di OICR italiani; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»; Considerato che, per promuovere la costituzione dei fondi di cui ai commi 8-ter e 8-quater dell'art. 33, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale della Societa' Investimenti Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito «Invimit SGR»), costituita, ai sensi del comma 1 dell'art. 33, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio 2013, n. 125 ed autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 ottobre 2013; Visto il decreto del Ministero della Difesa del 27 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 6.07.2007, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono stati individuati i beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, non piu' utili a fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, e, per esso, all'Agenzia del demanio, per divenire patrimonio disponibile; Visto il decreto direttoriale del Ministero della Difesa n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16.01.2013 con cui ai sensi del comma 8-quater dell'art. 33, sono stati individuati i beni immobili assegnati all'amministrazione della Difesa non piu' utili per finalita' istituzionali, da riconsegnare alla Agenzia del Demanio per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e dismissione; Visto l'art. 1, comma 376 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilita' 2015) il quale prevede che il Ministero della difesa, per le finalita' del miglioramento dei saldi finanza pubblica, puo' provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell'art. 33, comma 8-quater, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare; Considerata l'opportunita' di procedere alla costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati ai fini istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari.
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 33, commi 8-ter e 8-quater, e' avviata la procedura di costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare (di seguito «fondo») cui conferire o trasferire immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari. 2. Le modalita' di costituzione e di partecipazione al fondo, le caratteristiche del fondo riguardanti il patrimonio immobiliare conferito o trasferito, le modalita' di sottoscrizione delle quote, le caratteristiche delle quote emesse a fronte dei conferimenti/trasferimenti saranno disciplinate nel Regolamento di gestione del fondo. 3. Ai sensi del comma 8-quater dell'art. 33 le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e finanze sono attribuite al Ministero della Difesa nella misura del 30 per cento con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura corrente, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 376 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. 4. Invimit SGR a) gestisce, con oneri a condizioni di mercato, il fondo costituito ai sensi del presente decreto; b) provvede alla selezione delle parti terze, ivi inclusi, se del caso, soggetti cui affidare l'eventuale attivita' di collocamento delle quote emesse previo mandato del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Con successivo decreto verranno conferiti o trasferiti al fondo di cui al comma 1, previa individuazione da parte dell'Agenzia del demanio, gli immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della Difesa, non piu' utilizzati a fini istituzionali e suscettibili di valorizzazione. 6. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente. Roma, 30 luglio 2015
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2452 |
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