Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2015 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio unico informatico.



Il presente provvedimento modifica la disciplina adottata con il «Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» e il «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» emanati dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 2013.
Le modifiche apportate riguardano gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell'ambito delle operazioni di cessioni di crediti commerciali; si chiarisce, altresi', che il collocamento diretto di fondi da parte di una SGR rientra nei rapporti da trattare come «continuativi».
Il provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica; un documento di analisi e valutazione delle osservazioni ricevute e' pubblicato contestualmente al presente provvedimento.
Sulle modifiche apportate sono stati ottenuti i prescritti atti di assenso della Consob, dell'Ivass e dell'Unita' di informazione finanziaria.
Per comodita' di consultazione, i due provvedimenti, come modificati, sono ripubblicati in versione integrale sul sito internet della Banca d'Italia.
Il presente provvedimento sara' pubblicato, come di consueto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it
 
Allegato
1. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Nel «Glossario», alla lettera c), dopo la parola «destinatari» e' aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle societa' cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).
2. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
All'art. 1, comma 1, lettera r), dopo la parola «destinatari» e' aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle societa' cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).
All'art. 3, comma 2, lettera c), il quinto alinea e' sostituito come segue: la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di quote di OICR propri o gestiti da terzi di cui all'art. 33 del TUF.
All'art. 3, comma 4, l'ultimo alinea e' eliminato.
 
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