Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 luglio 2015
Individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale se dalle rilevazioni dei prezzi si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 marzo 2015, n. 40, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;
Visto inoltre l'allegato B, lettera b) del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI);
Visto il piano assicurativo 2015, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 maggio 2015, n. 102;
Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto - del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;
Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;
Visto il decreto 10 marzo 2015 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015, reg. provv. n. 1213, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali e animali, delle strutture aziendali, dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali, per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti animali colpiti da epizoozie, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015;
Esaminate le richieste dei prezzi pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 10 marzo 2015 di individuazione del prezzi unitari massimi soprarichiamato;
Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) trasmesse con nota 12 maggio 2015;
Ritenuto di aggiornare alcuni prezzi e tipologie di uve da vino gia' inseriti nel decreto 10 marzo 2015 e rideterminati da Ismea a seguito di ulteriori accertamenti;
Ritenuto di adottare per il 2015 gli ulteriori prezzi comunicati da Ismea, riferiti alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2011 al 2014, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili;

Decreta:

Art. 1

1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2015 e l'aggiornamento dei prezzi e tipologie di alcune uve da vino, gia' compresi nel decreto 10 marzo 2015 citato, per la determinazione dei valori delle produzioni agricole.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2750
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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