Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012;
Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6-7 maggio 2012, nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
Tra il luglio 2013 e il marzo 2014 sono pervenute alla prefettura di Foggia circostanziate segnalazioni anonime relative a collegamenti tra sodalizi criminali locali ed alcune ditte utilizzate dal comune, nonche' denunce di danneggiamenti e di episodi intimidatori perpetrati nei confronti di amministratori locali e di figure apicali dell'apparato burocratico.
All'esito dei conseguenti accertamenti delle forze di polizia, disposti per verificare il contenuto degli esposti e per monitorare la situazione in atto, essendo state riscontrate possibili forme di ingerenza e di condizionamento del processo di formazione della volonta' dell'ente, con decreto prefettizio del 2 settembre 2014, poi prorogato, e' stato disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al termine dell'indagine ispettiva, il Prefetto di Foggia - su conforme parere reso il 21 aprile 2015 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia - ha redatto l'allegata relazione in data 23 aprile 2015, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dal citato art. 143.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente a gruppi malavitosi.
Per una corretta valutazione degli elementi che suffragano l'adozione della misura dissolutoria assume rilievo la circostanza che sul territorio e' presente un'associazione di tipo mafioso - la cui capacita' di penetrazione nella realta' economica e politica e' riconosciuta con sentenze definitive dell'autorita' giudiziaria - caratterizzata da una pluralita' di gruppi criminali, con forte vocazione verticistica, basata sui vincoli familiari, non legati tra loro da relazioni gerarchiche o di sovraordinazione.
Le elezioni che si sono tenute nel 2012 a Monte Sant'Angelo non hanno portato alcun reale rinnovamento della compagine elettiva, che ha governato l'ente con sostanziale continuita'.
Il sindaco aveva rivestito una carica assessorile nella precedente consiliatura; su 16 consiglieri assegnati all'ente, oltre la meta' erano presenti nell'amministrazione eletta nel 2007 e alcuni di essi avevano svolto funzioni assessorili all'interno della giunta.
Due dei predetti amministratori hanno rassegnato le dimissioni dalla carica dopo l'insediamento della commissione d'accesso.
Il Prefetto di Foggia evidenzia i rapporti di alcuni amministratori e dipendenti comunali con esponenti della criminalita' organizzata locale, derivanti da vincoli familiari o da frequentazioni documentate dalle forze dell'ordine. Assumono, in tal senso, un valore indiziante i legami, documentati dalle forze di polizia, di uno degli assessori dimissionari con la locale consorteria - legami che in nessun modo possono essere ritenuti occasionali - attestati dalla partecipazione dell'amministratore ad una ricorrenza personale, celebrata da un noto esponente malavitoso, sul quale gravano pregiudizi penali per reati gravi, quali l'associazione di stampo mafioso, l'associazione per commettere omicidi, rapina, estorsione ed altro.
Allo stesso esponente della criminalita' organizzata risultano collegati anche i tre titolari di alcune ditte - di cui e' nota la contiguita' alle locali consorterie - legati tra loro da stretti vincoli parentali, che hanno reiteratamente ricevuto dal comune affidamenti per portare a compimento lavori di competenza dell' amministrazione.
Uno dei predetti imprenditori e' presidente del consiglio di frazione, costituito con delibera consiliare del 2010 per assolvere a funzioni consultive, propositive e d'iniziativa di comune interesse per i residenti. Secondo quanto riferisce il Prefetto, detto consiglio risulta ampiamente rappresentativo piuttosto che della comunita' locale, della famiglia dei predetti imprenditori. Il presidente del consiglio di frazione e' anche titolare di una cooperativa che ha ottenuto affidamenti da parte del comune, anche dopo la costituzione dell'organo collegiale di frazione, ed e' componente di una societa' che assicura la gestione delle attivita' di distribuzione dell'acqua per usi civici, attraverso un consorzio affidatario del servizio.
In occasione dell'esecuzione di un'operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla cattura di un latitante pluripregiudicato e' stato disvelato un complesso reticolo di rapporti e connivenze che interessano anche due dipendenti del comune ed uno di una societa' partecipata dell'ente, incaricata della riscossione dei tributi.
La Corte d'Appello di Bari, con sentenza depositata il 20 gennaio 2015, ha comminato ai dipendenti comunali una pena detentiva - rispettivamente di anni 3 e mesi 4 di reclusione e 1 anno e 8 mesi di reclusione - tra l'altro per il delitto di estorsione, mentre ha riconosciuto al dipendente della partecipata - oltre ad una misura restrittiva della liberta' personale di anni 2 - l'aggravante del metodo mafioso.
Emerge con concretezza, dai fatti sopra indicati, l'insieme dei rapporti interpersonali che correlano esponenti malavitosi agli organi politici, all'apparato burocratico dell'ente ed a rappresentanti del mondo imprenditoriale locale.
Vale ora approfondire il modus operandi dell'amministrazione comunale, analizzando se l'azione amministrativa si sia discostata dai principi di imparzialita' e buon andamento, per coltivare interessi diversi da quelli della collettivita'.
Rileva, innanzitutto, a tal proposito, l'impropria commistione di ruoli tra funzioni politiche e funzioni amministrative che non puo' essere letta solo come mala gestio. Se, infatti, e' vero, da un lato, che l'attivita' ispettiva ha rilevato una sostanziale inadeguatezza dell'apparato burocratico sul piano qualitativo e quantitativo, nonche' patologiche forme di disorganizzazione e di disordine amministrativo, e' altrimenti vero che detta situazione ha favorito la permeabilita' di illeciti condizionamenti.
Ma cio' che soprattutto rileva e' la circostanza che la volonta' dell'amministrazione e' stata piegata ai voleri di soggetti controindicati che - esercitando il metodo mafioso - hanno impresso ai fatti di seguito indicati quell'unidirezionalita' rivelatrice dei collegamenti con la criminalita' organizzata e del condizionamento dell'ente.
Occorre ribadire che l'accesso ispettivo e' nato dall'esigenza di disporre accertamenti in conseguenza di episodi di danneggiamento ed intimidazione che hanno coinvolto, in soli 10 mesi, amministratori, parenti di amministratori, ex amministratori legati da vincoli parentali con consiglieri in carica, responsabili di settori dell'ente.
Tra i diversi episodi denunciati, appare particolarmente grave l'attentato perpetrato ai danni di beni appartenenti al vertice di uno dei settori nevralgici dell'amministrazione, tale da costituire un elemento di concretezza circa la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ed in grado di esprimere, con adeguato grado di certezza, una situazione di condizionamento e di ingerenza della criminalita' organizzata nella gestione dell'ente, situazione che l'art. 143 citato intende prevenire.
In occasione della presentazione della relazione conclusiva della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, lo scorso 13 aprile 2015, fra le altre motivazioni del fenomeno, e' stata posta in rilievo la circostanza che, «... hanno peso sempre crescente gli episodi connessi all'assegnazione di appalti, all'approvazione di piani regolatori, a clientele....».
Nel caso di specie viene analizzata la procedura di appalto per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, il cui iter procedimentale, che originariamente faceva capo al predetto responsabile di settore destinatario delle intimidazioni, e' tuttora in corso. Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata dalla commissione d'accesso, sono state presentate due sole offerte, quella dell'attuale gestore - operante in regime di proroga - e quella di un raggruppamento di imprese, asseritamente costituito per partecipare alla gara, il cui amministratore unico e' ritenuto dalle forze dell'ordine vicino alla consorteria mafiosa locale e di cui fanno parte anche soggetti riconducibili, per vincoli familiari, a persone vicine al clan egemone.
In data 30 giugno 2015, l'amministratore unico in questione e' stato tratto in arresto per il reato di tentata estorsione poiche', quale presidente di due cooperative di servizi interessate all'assegnazione dell'appalto relativo ai servizi cimiteriali, aveva inviato messaggi minatori all'indirizzo dell'allora responsabile del procedimento, per condizionarlo nell'affidamento.
Il dipendente comunale aveva gia' ricevuto indebite pressioni finalizzate ad orientare la volonta' dell'amministrazione, anche da parte di personale in servizio al cimitero, tra cui figurano persone notoriamente legate alla criminalita' organizzata.
E' proprio durante lo svolgimento della procedura di gara che il predetto dipendente ha subito il serio atto di intimidazione sopra menzionato, consistito nell'esplosione di colpi di kalashnikov in direzione dell'autovettura e della saracinesca del garage di proprieta'.
A seguito della vicenda, dopo l'identificazione dei colpevoli a cura delle forze dell'ordine, il citato responsabile del procedimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali comunali ha chiesto al sindaco di essere esonerato dall'incarico.
Nelle more della definizione delle procedure di gara, la giunta - con delibera del 6 dicembre 2013 basata su una richiesta verbale della ditta interessata alla prosecuzione del rapporto con l'amministrazione comunale - ha disposto la proroga della gestione del servizio, pur essendo il contratto in questione gia' scaduto e senza tener conto della disposizione contrattuale che prevedeva la risoluzione del rapporto alla scadenza del termine convenzionale, senza bisogno di comunicazione di disdetta. La ditta, che continua a gestire il servizio in attesa dell'ultimazione della gara, annovera tra i propri dipendenti in servizio al cimitero soggetti riconducibili alla consorteria locale.
In materia di appalti e' significativa la circostanza che hanno reiteratamente ottenuto affidamenti dal comune le ditte che fanno capo agli imprenditori vicini ad un esponente malavitoso che, a sua volta, intrattiene documentati rapporti con un ex assessore comunale, di cui si e' trattato in precedenza.
Gli affidamenti si connotano per l'impropria commistione di ruoli tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e quelli gestionali, per le irregolarita' nelle procedure di affidamento, con particolare riguardo alla carenza o alla vaghezza della motivazione. Alcune delle aggiudicazioni sono state preventivamente avallate dalla giunta, che ha autorizzato espressamente il ricorso all'affidamento diretto. Si tratta dei lavori urgenti alla rete idrica di una porzione del territorio comunale, della realizzazione di una piazzola ecologica, di opere di manutenzione del cimitero e di strade comunali nonche' di interventi urgenti a ristoro dei danni derivati dalle eccezionali precipitazioni piovose del settembre 2014.
Uno dei titolari delle predette ditte fa parte di un'associazione, costituita nel 2006, alla quale il comune ha concesso - con delibere di giunta del 2012 e del 2013, anch'esse invasive della competenza della struttura burocratica - contributi per il patrocinio di feste e manifestazioni, talora senza considerare il parere contrario del dirigente di settore, motivato da esigenze di equilibrio finanziario.
Anche un'altra vicenda incrocia emblematicamente gli interessi di una delle ditte in questione, che si e' avvantaggiata della decisione del comune di completare, con oneri a proprio carico, alcune opere di urbanizzazione afferenti al piano «particolareggiato di esecuzione» relativo ad un comparto territoriale comunale le cui spese, in base ad apposita convenzione stipulata nel 2000 con il consorzio dei proprietari dei lotti, avrebbero dovuto essere sostenute dai lottizzanti.
Con delibera di giunta del 1° luglio 2014, l'ente - nel prendere atto sia della mancata ultimazione dei lavori di urbanizzazione da parte dei proprietari che del deterioramento occorso negli anni a quanto gia' realizzato - ha posto a carico del comune il completamento degli interventi, nonche' la realizzazione delle opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumita'. Dalla delibera e' poi scaturito l'affidamento diretto ad una delle predette ditte, senza alcun riferimento alla situazione di somma urgenza che giustifichi il ricorso all'impresa prescelta ed in assenza delle necessarie indagini di mercato per verificare la congruita' del prezzo dell'intervento.
Anche in questo caso la decisione e' stata assunta nonostante il parere contrario dello stesso dirigente del settore che ha definito il provvedimento non in linea con l'obiettivo patto di stabilita' 2014.
Significativa, ai fini della presente relazione, e' la vicenda relativa alla gestione di una vasta area di proprieta' comunale adibita a parcheggio. Nel 2008, l'amministrazione comunale ha indetto una gara con procedura negoziata, senza pubblicare il relativo bando, asserendo motivi di urgenza ed invitando alcune imprese - tra cui una cooperativa - i cui amministratori sono collegati con esponenti di spicco della locale consorteria.
Il servizio e' stato affidato, in via definitiva ed in assenza di un'apparente ragione, alla suddetta cooperativa, ancorche' classificata seconda nella procedura concorsuale, che ha operato - a far data dalla scadenza contrattuale del 17 luglio 2009 - in regime di proroga, fino a che il comune, con delibera di giunta del 14 settembre 2012, ha indetto una nuova gara di appalto, con procedura ad evidenza pubblica, ritenendo necessario assegnare la gestione degli spazi ad un operatore qualificato e specializzato nel settore. La stessa cooperativa, che aveva in precedenza gestito il servizio, e' risultata vincitrice della gara.
Successivamente, la giunta municipale, con delibera del 24 maggio 2013, ancora una volta invasiva delle competenze gestionali, ha affidato alla stessa cooperativa, in base ad una mera richiesta del titolare e al fine di fronteggiare una situazione di grave disagio dei soggetti titolari, la gestione di un ulteriore servizio relativo alla gestione del traffico di una porzione del territorio comunale e dei connessi problemi. Rilevano le motivazioni addotte nella predetta delibera, con la quale si da' atto che il richiedente trovasi in stato di assoluta necessita' e quindi la gestione della sosta di autoveicoli e' un'opportunita' di lavoro.
Con altra procedura, che il Prefetto definisce emblematica del modus operandi ben consolidato a Monte Sant'Angelo, la giunta comunale ha individuato le modalita' di affidamento - attingendo da un elenco di imprese, con il criterio della rotazione - nonche' la ditta alla quale assegnare il diradamento selettivo di alberi, ai fini del rimboschimento, su alcune particelle di proprieta' comunale. In particolare, l'organo di indirizzo politico in carica nel 2011 - i cui componenti ricoprono ancora ruoli istituzionali nell'attuale giunta - esercitando compiti gestionali, ha affidato il lavoro ad una cooperativa agricola, il cui presidente e' legato da vincoli di parentela con un esponente malavitoso.
Nel 2002, l'amministrazione comunale aveva concesso in fitto ad una societa', per un periodo di 5 anni rinnovabili, una cava sita su un terreno di proprieta' comunale. Sulla base di una richiesta di proroga avanzata dal titolare della societa' stessa, il consiglio comunale dell'ente, con delibera del 26 novembre 2012, adottata dopo la scadenza del contratto, ha autorizzato la prosecuzione dell'attivita' estrattiva, senza tener conto della circostanza che il prolungamento della coltivazione della cava non poteva prescindere da una rinnovata valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte della regione Puglia, la quale in precedenza aveva fissato in un quinquennio il limite della coltivazione della cava.
Nel 2013, l'assetto societario e' stato modificato, con il subentro di due nuovi soggetti, contigui al clan egemone e, nell'occasione, il comune, pur a conoscenza dei rapporti dei nuovi soci con la criminalita' organizzata, non ha opposto le dovute cautele per impedire la prosecuzione del rapporto.
La cava in questione e' stata oggetto di interventi di risanamento, di rilevante importo, affidati ad una ditta a seguito di gara pubblica. In relazione a tale vicenda, secondo quanto emerge dall'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Foggia il 29 giugno 2015, il predetto presidente delle due cooperative di servizi interessate all'assegnazione dell'appalto relativo ai servizi cimiteriali, arrestato il 30 giugno 2015, ha effettuato minacce finalizzate a bloccare i predetti lavori, per farli eseguire da una ditta diversa da quella che si era aggiudicato l'appalto.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 10 luglio 2015

Il Ministro dell'interno: Alfano
 
Allegato

Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Prot. n. 296/OPS/2015(2)

Foggia, 23 aprile 2015

Al signor Ministro dell'interno - Roma Oggetto: Comune di Monte Sant'Angelo - Relazione ai sensi dell'art.
143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come
modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.
94.
Con nota n. 9044/0312B1/2014 in data 4 luglio 2014 (Allegato n. 1) il Prefetto pro tempore ha ravvisato la necessita' di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso nei confronti dell'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 726/1982.
L'esigenza di avviare siffatti approfondimenti scaturiva da esposti anonimi pervenuti alla Prefettura di Foggia nel settembre e nell'ottobre del 2013, nei quali venivano appunto denunciati fatti e situazioni relativi a quella Amministrazione comunale, con particolare riferimento ai collegamenti diretti o indiretti tra alcune ditte operanti anche per il comune e la criminalita' organizzata, per la presenza di soggetti ritenuti riconducibili ai clan locali.
Un ulteriore inquietante aspetto era rappresentato anche da taluni episodi delittuosi verificatisi in Monte S. Angelo e riguardanti proprio l'Amministrazione comunale: infatti, come si vedra' nel prosieguo, venivano perpetrati diversi danneggiamenti e forme di intimidazione nei confronti di amministratori comunali o di esponenti dell'apparato burocratico del comune.
A seguito di delega conferita con decreto ministeriale n. 17102/128/32 (2) Uff. V - Affari territoriali in data 11 agosto 2014 (Allegato n. 2), il Prefetto ha proceduto, in conseguenza, a nominare, con proprio decreto n. 9044/03.12.B.1./2014/Areal^ del 2 settembre 2014 (Allegato n. 3) apposita commissione, incaricata dell'effettuazione di accertamenti volti a verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti della criminalita' organizzata, nell'ambito della gestione del comune predetto.
L'attivita' dell'organo ispettivo, insediatosi presso il comune di Monte Sant'Angelo il 15 settembre 2014, destinatario di un provvedimento di proroga n. 37411 dell'11 dicembre 2014 (Allegato n. 4) si e' conclusa con la documentata relazione, qui rassegnata il 14 marzo 2015 (Allegato n. 5) entro il termine prescritto.
Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi lo scorso 21 aprile, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia, nel corso del quale, a seguito di approfondita disamina delle risultanze contenute nella relazione della Commissione per l'accesso, e' stato espresso unanime parere sulla sussistenza delle condizioni contemplate dal menzionato art. 143 per dar luogo all'avvio del procedimento di scioglimento.
Il complesso delle attivita' di verifica effettuate, partendo dagli elementi sintomatici evidenziati nella richiesta di delega, ha riguardato il periodo di operativita' dell'attuale Amministrazione (dal 2012 in poi), ma, laddove ritenuto utile e necessario, si sono anche estesi ai periodi precedenti.
L'attivita' della Commissione e' stata rivolta ad accertare, anche attraverso l'esame a campione di atti amministrativi dell'Ente, situazioni oggettive e soggettive, idonee a evidenziare collegamenti, sia diretti sia indiretti, degli ambienti politici e/o amministrativi con la criminalita' organizzata e ogni e qualsiasi elemento o indizio di condizionamento degli amministratori o anche del personale in servizio presso l'ente locale. Analoghe verifiche hanno riguardato numerose imprese operanti presso il comune.
Ne e' emerso quanto segue. 1. Contesto territoriale. 1.1 La situazione socio-economica.
Monte Sant'Angelo annovera, al 31 dicembre 2013, n. 12.891 abitanti (13.098 al censimento 2011). Il centro urbano si erge su uno sperone del Gargano, all'interno del comprensorio del Parco nazionale, in una zona boscosa non distante dal mare, per cui il suo territorio include anche terreni costieri (Marina di Monte Sant'Angelo).
Nella citta' e' situato il Santuario di San Michele Arcangelo, il piu' famoso dell'Occidente per il culto micaelico, meta di pellegrinaggi sin dal VI secolo (si trovava alla fine della via Francigena, la Via Sacra dei Longobardi), dal 25 giugno 2011 dichiarato Patrimonio mondiale dell'umanita' UNESCO.
L'economia della citta' e' fortemente incentrata sul turismo religioso, balneare e enogastronomico. Negli scorsi decenni il territorio di Monte Sant'Angelo e' stato anche sede di importanti insediamenti industriali, con la realizzazione dell'ora dismesso petrolchimico Enichem, negli anni 70, ove ora insistono varie aziende, tra cui Sangalli Vetro, Inside, anche questa in via di cessazione. L'agricoltura e la pastorizia hanno rappresentato nel passato il perno dell'economia locale e, tuttora, assumono un rilevo significativo nell'economia locale. 1.2 La presenza della criminalita' organizzata - La criminalita'
garganica.
Il territorio della provincia di Foggia e' interessato, ormai, da decenni, dalla presenza di organizzazioni criminali le cui caratteristiche si' sono viepiu' connotate secondo gli schemi propri delle consorterie mafiose.
I processi dell'ultimo ventennio hanno evidenziato che nella Capitanata sono insediate tre grosse organizzazioni di tipo mafioso riconosciute con sentenze definitive.
La prima, operante nel capoluogo e nei comuni del centro-nord della provincia, denominata «Societa'» o «Societa' foggiana», e' strutturata in «batterie»; la seconda e' operante principalmente a Cerignola e nei comuni del sud foggiano, denominata ...omissis..., con una struttura verticistica; la terza egemone sull'area garganica, denominata «clan dei Montanari», avente una struttura mista, con modulo di tipo federato e forte caratterizzazione su base familiare, facente capo alle famiglie ...omissis... di Monte Sant'Angelo e ...omissis... di Manfredonia, egemoni nei predetti territori e alla famiglia ...omissis... che opera sulla zona di San Nicandro Garganico.
Un carattere rilevato fin dagli anni '90 e' quello relativo alla capacita' di queste organizzazioni di infiltrarsi nella realta' economica e politica.
L'esistenza di una associazione di tipo mafioso denominata «clan dei Montanari», radicato proprio a Monte Sant'Angelo, e' stata riconosciuta in diverse sentenze, dalle quali si evince che la criminalita' garganica ha caratteristiche peculiari ed e' tra le piu' pericolose, come reso evidente dai numerosissimi, efferati fatti di sangue degli ultimi decenni. Un aspetto particolarmente rilevante e' anche la capacita' di questa organizzazione di intessere rapporti con le consorterie mafiose di altre regioni italiane e, in particolare con la 'ndrangheta e con la camorra.
Il clan dei «montanari» che affonda le proprie radici nella realta' agro-pastorale garganica, nel corso degli anni, si e' progressivamente trasformato in realta' mafiosa ben connotata e articolata, caratterizzata dalla presenza di una pluralita' di gruppi criminali, con forte vocazione verticistica, basata essenzialmente su vincoli familiari, non legati tra loro da vincoli di gerarchia o di sovraordinazione; i rapporti tra gli stessi sono stati scanditi storicamente da conflitti armati, con successione negli affari illeciti del clan vincente, ma anche da forme precarie di collaborazione in un quadro di «fluidita' strutturale»;
Capo incontrastato risultava, fino alla sua cattura ...omissis..., la cui leadership e' maturata in ragione dell'omicidio dello zio, ...omissis..., noto come ...omissis..., figura storica dell'omonimo clan e della criminalita' garganica, e della detenzione in carcere dei fratelli ...omissis... e ...omissis....
Il «Clan dei Montanari» divenne noto in campo nazionale per la sanguinosa «faida di Monte Sant'Angelo», tra gli appartenenti alle famiglie ...omissis... da un lato e ...omissis... dall'altro. Un conflitto armato maturato alla fine degli anni '70 insorto a causa dell'acquisto di un terreno per il pascolo da parte di un esponente dei ...omissis..., cui erano interessati i ...omissis....
Una guerra cruenta protrattasi per oltre un trentennio, conclusasi, dopo una sanguinosa serie d'omicidi, ferimenti e conflitti a fuoco, con l'affermazione dei ...omissis..., sancita in una sentenza della Corte d'Appello di Bari del 2000 e la diaspora del gruppo perdente. La straordinaria efferatezza del conflitto tra i contrapposti clan trova, infatti, drammatica conferma nel numero di omicidi e di tentati omicidi, complessivamente sessantasette, che hanno insanguinato il territorio di Monte Sant'Angelo a partire dal 1978.
Con inizio negli anni '90, da fenomeno di spietata malavita rurale il clan ...omissis... si trasformava progressivamente in una struttura mafiosa «moderna», dedita al traffico degli stupefacenti, al contrabbando di T.L.E. ed alle estorsioni, allargando la sfera di interessi-influenze all'area manfredoniana, ovvero a un territorio piu' esteso ma soprattutto piu' ricco, intrecciando alleanze con il gruppo criminale sipontino dei ...omissis..., in conflittualita' con quello dei ...omissis...
La prima e piu' vasta operazione contro la criminalita' organizzata garganica (c.d. «ISCARO-SABURO») si e' concretizzata nel giugno 2004, con l'arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4 tentativi di omicidio, estorsioni, rapine, porto e detenzione illegali di armi, oltre ad associazione mafiosa e traffico di droga, con richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 107 imputati.
I conseguenti processi - nelle forme del rito abbreviato e del dibattimento - trovavano la loro definizione, nei vari gradi di giudizio, fino alla Suprema Corte di Cassazione, con l'affermazione della sussistenza dell'associazione mafiosa «Clan dei Montanari» con particolare riferimento ai gruppi ...omissis... di Monte Sant'Angelo e ...omissis... di San Nicandro Garganico.
Nei confronti del clan dei Montanari sono state effettuate ulteriori operazioni di polizia giudiziaria, tra cui si segnalano quelle denominate «BLAUER», «RINASCIMENTO» e «BELLAVISTA» sfociate in ordinanze di custodia cautelare e in sentenze di condanna.
Tra queste si segnala il procedimento penale n. 9930/10- 3243/11 Mod. 21 DDA a carico di ...omissis... + 18 relativo al favoreggiamento della latitanza del boss ...omissis... (inserito nella lista ministeriale dei latitanti piu' pericolosi), rintracciato e catturato. Il processo dibattimentale si e' concluso in data 20 dicembre 2012 con pesanti condanne e con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art 7, della legge n. 203/1991, nonche' il procedimento penale n. 7474/10 Mod. 21 DDA a carico di ...omissis... + 18, relativo al favoreggiamento della latitanza appunto del boss ...omissis... (alias ...omissis... - inserito nella lista ministeriale dei latitanti piu' pericolosi), rintracciato e catturato. Il giudizio abbreviato si e' concluso in data 19 marzo 2013 con pesanti condanne e con il riconoscimento dell'aggravante di cui al menzionato art. 7.
Gia' dopo il processo «ISCARO-SABURO» gli assetti interni alla mafia garganica sono profondamente mutati. Infatti, i fratelli ...omissis... (...omissis... - ucciso il 21 aprile 2009 - ...omissis... e ...omissis...), venivano assolti dall'ipotesi delittuosa ex art. 416-bis c.p., sul presupposto che negli anni 2001-2004 avevano agito quali «agenti provocatori» a discapito dei sodali del gruppo ...omissis.... Cio', a seguito della discovery degli atti processuali, pregiudicava irreparabilmente il rapporto di alleanza tra le due famiglie, i cui sodali erano considerati, fino a quel momento, appartenenti ad un unico aggregato criminale, cui e' seguita la ridefinizione degli assetti ed equilibri in seno alla criminalita' organizzata garganica, con numerosi omicidi.
Ad oggi, a Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Vieste, la maggior parte degli affiliati arrestati nelle operazioni antimafia «ISCARO-SABURO», «MEDIOEVO», «BLAUER» (favoreggiamento ...omissis...) e «RINASCIMENTO» (favoreggiamento ...omissis...) sono tornati in liberta', tranne i fratelli ...omissis..., ...omissis... e ...omissis... e altri elementi di spicco.
La famiglia ...omissis..., inspiegabilmente secondo le logiche mafiose (considerato il tradimento dei ...omissis..., che invece erano stati assolti), perdeva nell'area garganica l'appoggio dei maggiori esponenti della criminalita' locale, mentre da altre operazioni di polizia sono risultate alleanze con la Societa' foggiana sia dei ...omissis..., sia dei ...omissis... .
Puo' conclusivamente affermarsi che la criminalita' organizzata garganica ha da tempo acquisito consistenza, pericolosita' e potenzialita' espansive pari a quelle della mafia siciliana, calabrese e campana, con un asse di comando che si svolge da Manfredonia a Sannicandro Garganico.
E' indiscutibile la forte capacita' di intimidazione, cresciuta attraverso il ricorso alla violenza esercitata dai vari componenti dell'associazione (visibili nei fatti di omicidio, nel possesso di armi, negli agguati compiuti e per il grosso possesso di droga), con il vincolo derivante dallo stato di assoggettamento e di omerta' che ne e' derivato. 2. L'Amministrazione comunale. 2.1 Composizione.
Il Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo e' stato rinnovato nelle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, che hanno visto il prevalere di una lista civica, denominata ...omissis... eterogenea, con candidato a ...omissis..., e assessore nella precedente amministrazione, presieduta dal dott. ...omissis..., eletto in una lista eterogenea di centro sinistra.
Si precisa che la precedente consiliatura e' cessata anticipatamente a soli due mesi dalla data fissata per il rinnovo ordinario degli organi, con conseguente gestione commissariale, a seguito di dimissioni presentate dal ...omissis... nel marzo 2012.
Diversi degli attuali amministratori operavano anche nella precedente consiliatura. Infatti, oltre al ...omissis..., ben dodici consiglieri, tra maggioranza e opposizione erano presenti nella precedente compagine amministrativa - composta da venti consiglieri rispetto agli attuali sedici - e di questi nove, sugli undici assegnati alla maggioranza, e precisamente, ...omissis.
Risulta evidente, quindi, la continuita' tra la cessata e l'attuale amministrazione. 2.2 Elementi su atti di intimidazione, rapporti di parentela e
affinita', nonche' di frequentazioni di amministratori e di
dipendenti con esponenti della criminalita' organizzata. Il
Consiglio di Frazione. 2.2.1 Episodi di intimidazione e danneggiamento.
Come accennato in premessa, l'esigenza di disporre accertamenti sull'Amministrazione comunale e' emersa anche in conseguenza di episodi di danneggiamento e di intimidazione nei confronti di esponenti politici o dell'apparato burocratico del comune, verificatisi nel breve lasso temporale di 10 mesi e, che, pertanto, appaiono indicativi del clima in cui operano gli amministratori e i funzionari del comune:
il 4 luglio 2013 venivano incendiate in Monte Sant'Angelo due autovetture, parcheggiate in luoghi diversi, di cui una del ...omissis... e l'altra del padre, ...omissis..., gia' ...omissis... .
l'11 luglio 2013 nelle adiacenze del Palazzo Comunale, veniva incendiato il motociclo in uso a ...omissis..., del comune di Monte Sant'Angelo;
il 9 agosto 2013 il ...omissis... denunciava il danneggiamento, mediante foratura, dei 4 pneumatici della propria autovettura in uso al figlio, mentre era parcheggiata;
il 25 agosto 2013 ...omissis... e padre di ...omissis..., attuale consigliere comunale di minoranza, denunciava il danneggiamento seguito da incendio della sua autovettura;
il 26 agosto 2013 ...omissis..., denunciava il danneggiamento di 2 pneumatici dell'autovettura di sua proprieta';
il 3 febbraio 2014 ...omissis... gia' ...omissis... nella precedente amministrazione denunciava il danneggiamento, mediante foratura, di 2 pneumatici della propria autovettura;
il 2 marzo 2014 ...omissis..., denunciava il danneggiamento, mediante l'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco (kalashnikov), della saracinesca e della propria autovettura che era posteggiata nel garage. La vicenda sara' oggetto di approfondimento nel prosieguo della relazione, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. 2.2.2 Amministratori comunali.
La Commissione di accesso ha riscontrato una serie di parentele, affinita' e frequentazioni che legano direttamente o indirettamente amministratori comunali e dipendenti ad esponenti della criminalita' organizzata di Monte Sant'Angelo. Per quanto riguarda gli amministratori si indicano le situazioni significative emerse.
...omissis... (...omissis...). Pur non risultando allo stato frequentazioni con persone controindicate, il padre ...omissis..., sorvegliato speciale di P.S. e ucciso nel ...omissis... in un agguato maturato nell'ambito della faida di Monte Sant'Angelo, e' stato esponente di spicco della consorteria criminale ...omissis.... Il figlio ...omissis..., fratello, quindi, ...omissis..., era stato «battezzato» da ...omissis....
...omissis..., La moglie, ...omissis... era cugina in primo grado di ...omissis..., soggetto gravato da numerosi pregiudizi penali, assassinato il ...omissis... in un agguato, su cui ci si soffermera' in seguito, essendo risultato implicato nell'atto intimidatorio ai danni dell'...omissis... . Il ...omissis..., quando era in carica quale ...omissis..., e' stato controllato dall'Arma Carabinieri con ...omissis... e con ...omissis..., ritenuti esponenti della criminalita' organizzata, gia' in servizio presso il comune in qualita', rispettivamente, di ...omissis... entrambi tratti in arresto in data ...omissis..., unitamente a ...omissis..., figlio di ...omissis..., nell'ambito dell'operazione «RINASCIMENTO» gia' menzionata. E' da rilevare che nel decreto di fermo n. 7474/10 emesso dalla D.D.A. di Bari si evince che nel corso delle indagini emergeva che ...omissis... dimostrava «di avere una capacita' di ingerenza nel settore degli appalti pubblici del comune di Monte Sant'Angelo, che intenderebbe orientare per conseguire ulteriori proventi illeciti». La sussistenza di rapporti tra il ...omissis... e il ...omissis... si rileva anche da uno stralcio di una conversazione intercettata nell'ambito delle indagini che portarono all'arresto di ...omissis... .
...omissis..., (gia' ...omissis..., dimessosi dopo l'insediamento della Commissione di accesso, nonche' ...omissis...). Con sentenza ex articoli 444, 445 codice di procedura penale tribunale di Roma, irrevocabile dal ...omissis..., e' stato condannato a mesi 8 reclusione, con beneficio sospensione condizionale, per i reati di falsita' ideologica commessa dal privato in atti pubblici, falsita' ideologica commessa da P.U. in atti pubblici, uso di atto falso. Il ...omissis... concessa la riabilitazione. Il ...omissis... e' ritenuto persona legata da rapporti d'amicizia con i «Macchiaioli», in particolare con gli esponenti della famiglia ...omissis... e ...omissis.... A conferma di tale vicinanza si segnala che nel marzo 2014, pochi giorni dopo l'omicidio gia' citato di ...omissis..., nel corso delle conseguenti indagini veniva acquisito il filmato di un circuito di videosorveglianza dell'...omissis..., dove si era appena svolta, il ...omissis..., la festa per il ...omissis... di ...omissis... alias «...omissis...» ritenuto esponente di spicco della batteria «Macchia», braccio armato del clan ...omissis... Dalla visione del filmato si nota inequivocabilmente la presenza del ...omissis... il quale si vede avvicinarsi al ...omissis... e salutarlo in maniera affettuosa e confidenziale. Tale circostanza sembra comprovare la frequentazione, se non addirittura un rapporto di stretta amicizia tra ...omissis... e il ...omissis..., atteso che la ricorrenza festeggiata porta a escludere che si tratti di un incontro occasionale. Lo spessore criminale di ...omissis... dovrebbe essere noto negli ambienti comunali e allo stesso ...omissis..., figurando a suo carico numerosi pregiudizi penali per reati gravi, quali l'associazione di stampo mafioso, l'associazione per commettere omicidi, rapina, estorsione ed altro, nonche' frequentazioni con soggetti controindicati, tra cui elementi di spicco nell'ambito delle consorterie mafiose ...omissis... e ...omissis... . Il ...omissis... appartiene, infatti, a una famiglia storicamente affiliata al clan ...omissis...; il padre, ...omissis..., rimase vittima di «lupara bianca», essendo scomparso da Monte Sant'Angelo in data ...omissis.... Al ...omissis... risultano collegati anche i fratelli ...omissis..., titolari di diverse ditte che, come si vedra' nel prosieguo, hanno piu' volte lavorato e lavorano per conto del comune, avendo ricevuto affidamenti anche diretti.
...omissis..., (gia' ...omissis..., ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta il ...omissis..., subito dopo l'insediamento della commissione) A suo carico risulta una informativa all'A.G. ...omissis..., per reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, abuso di Ufficio, associazione per delinquere, falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
...omissis..., e' padre di ...omissis..., nato il ...omissis..., ritenuto contiguo al contesto criminale del clan dei montanari riconducibile alla famiglia ...omissis..., come si desume anche dalle sue pregresse frequentazioni, risultanti da diversi controlli di polizia, che vanno dal 2003 al 2008, tra cui elementi di spicco nell'ambito delle consorterie mafiose. Piu' volte tratto in arresto, ...omissis... ha diversi pregiudizi per reati gravi, quali l'estorsione. Il ...omissis... e' stato coinvolto nell'operazione «RINASCIMENTO» e sottoposto in tale ambito a fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Bari - convalidato dal giudice per le indagini preliminari con contestuale applicazione di misura cautelare - insieme ad altre 17 persone, per reati di estorsione, porto e detenzione abusiva di armi, favoreggiamento personale, procurata inosservanza di pena ed altri gravi reati, aggravati ex art. 7, legge n. 203/1991.
...omissis..., e' cugino del gia' citato ...omissis.... Il ...omissis... e' ...omissis...», che svolge attivita' di ...omissis... e gestisce la ...omissis...denominata ...omissis..., autorizzata al funzionamento con determina del rag. ...omissis... ...omissis.... La Commissione per l'accesso ha evidenziato che la ...omissis... e' stata oggetto di atti di intimidazione, gia' poche settimane dopo il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento. Dagli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo e' emerso che tra i dipendenti della ...omissis..., vi sono ...omissis..., e ...omissis..., - assunte il ...omissis..., quindi pochi giorni dopo l'autorizzazione - compagne rispettivamente del gia' citato ...omissis..., e di ...omissis..., entrambi esponenti di spicco della criminalita' organizzata di Monte Sant'Angelo. Quanto al ...omissis..., si tratta di personaggio di evidente spessore criminale, ritenuto uomo di fiducia e affiliato al clan...omissis..., gia' sottoposto nel 2008 a sorveglianza speciale di P.S per anni due. Nipote del defunto ...omissis..., assassinato in Monte Sant'Angelo in data ...omissis... e figlio di ...omissis... assassinato nella faida di Monte Sant'Angelo in data ...omissis.... Il ...omissis... si rendeva irreperibile il ...omissis..., immediatamente dopo l'omicidio di un suo amico e sodale al medesimo clan ...omissis..., avvenuto il ...omissis..., nell'ambito della faida insorta tra i clan ...omissis..., di cui si e' fatto cenno. Il ...omissis..., piu' volte tratto in arresto, risulta gravato da pregiudizi penali e di polizia e da sentenze di condanna per gravi delitti. Lo stesso si sottraeva alla misura di prevenzione rendendosi latitante, anche perche' destinatario di O.C.C.C. n. 5660/2011 R.G. G.I.P. emessa dal G.I.P. del tribunale di Bari, poiche' ritenuto responsabile con altri di aver favorito lo stato di latitanza dell'allora ricercato ...omissis..., nonche' per avere agevolato il sodalizio criminale da questi capeggiato, mediante la commissione di altri gravi reati. Con sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013, (Operazione «RINASCIMENTO» relativa ai fiancheggiatori della latitanza di ...omissis...), e' stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione e € 8.000 di multa.
La ...omissis... appare figura di interesse non solo in quanto compagna di ...omissis..., ma anche per il suo back ground familiare, appartenendo a un ben consolidato contesto familiare mafioso, essendo figlia di ...omissis..., coimputato dell'omicidio di ...omissis.... La ...omissis... e' altresi' nipote di ...omissis..., vedova del gia' ricordato ...omissis..., detto «...omissis...», cognato di ...omissis... (ucciso in data ...omissis...) e, quindi, e' cugina del gia' menzionato ...omissis.... La ...omissis... e' stata coinvolta nel procedimento n. 3243/11 R.G. di cui si e' fatto innanzi cenno e compare, unitamente al marito, nella richiesta di misure cautelari avanzata dalla D.D.A. di Bari accolta dal G.I.P. di Bari solo per il ...omissis... .
Le assunzioni di omissis... e ...omissis... sono apparse come non «casuali» e legate ai rapporti parentali esistenti tra il ...omissis... ...omissis... e il cugino ...omissis..., almeno per quanto riguarda la ...omissis.... Quanto alla ...omissis..., il cui retroterra familiare la colloca in un contesto di malavita organizzata (ancorche' non consacrato da sentenze), una chiave di lettura potrebbe essere offerta dai rapporti esistenti tra lo stesso ...omissis... e ...omissis..., consorte della ...omissis.... Tali circostanze appaiono significative potendo ragionevolmente trarsene se non la contiguita', la «permeabilita'» dei titolari della struttura - tra i quali figura il consigliere di maggioranza ...omissis..., gia' assessore - da parte di questi soggetti (di cui uno a lui legato da vincoli di parentela), il cui spessore criminale, almeno per quanto riguarda il ...omissis..., non poteva essere ignorato dallo stesso ...omissis... . 2.2.3 Il Consiglio di Frazione.
La Frazione di Macchia ha un Consiglio di Frazione, con funzioni consultive, propositive, conoscitive, d'iniziativa e di verifica nei riguardi dell'amministrazione comunale su tutte le questioni che riguardano la Frazione. Costituito con deliberazione del C.C. n. 21/2010 e' composto da 9 consiglieri, residenti della frazione stessa, di cui 7 a Macchia - Madonna della Libera e 2 a Macchia - Madonna delle Grazie.
Il Consiglio di frazione e' stato eletto il 14 luglio 2012 e la sua composizione risulta ampiamente rappresentativa piuttosto che della comunita' locale, della famiglia ...omissis... i cui fratelli ...omissis..., ...omissis.., e ...omissis... sono ritenuti vicini a ...omissis..., piu' volte evidenziato in questa relazione anche per le frequentazioni con ...omissis... ...omissis... .
Infatti, ...omissis... e' ...omissis.... Inoltre tra i componenti figurano:
...omissis..., genero di ...omissis...; omissis..., cognato dei ...omissis.... Tra i ...omissis... figura anche ...omissis..., che in passato e' stato componente del collegio sindacale della societa' ...omissis... di cui e' ...omissis... ...omissis... , cognato dei ...omissis... ...omissis... e' ...omissis..., che pure e' stato componente del Collegio sindacale della medesima cooperativa.
...omissis... e' anche titolare della «...omissis... - Societa' Cooperativa Sociale a.r.l.», la quale ha avuto affidamenti di lavori, anche successivamente alla costituzione del Consiglio medesimo (Determina ...omissis...). Inoltre, il servizio di distribuzione di acqua per usi civici nella Frazione Macchia, e' gestito dalla societa' del ...omissis... in quanto aderente al Consorzio ...omissis..., affidatario del servizio.
Va posto in rilievo che la previsione statutaria estende ai componenti del Consiglio le cause di ineleggibilita', di insindacabilita' e di incompatibilita' previste per i consiglieri comunali, per cui il ...omissis..., in quanto appaltatore di servizi comunali, sembra versare nella terza ipotesi. 2.2.4 Dipendenti comunali.
La struttura organizzativa del comune e' articolata in quattro settori, a loro volta suddivisi in servizi ed uffici.
Si evidenziano le situazioni riferite ad alcuni dipendenti, anche con funzioni apicali o LSU e collaboratori, riscontrate dalla Commissione:
...omissis... E' stato tratto in arresto il ...omissis..., su OCC della Procura della Repubblica di Lecco per concorso in rapina aggravata. Tuttavia veniva successivamente assolto per non avere commesso il fatto.
...omissis... Si tratta di un settore nevralgico gestendo le ...omissis..., dei ...omissis.... Il Fratello ...omissis..., e' stato sposato con ...omissis..., cugina di ...omissis..., madre del ...omissis.... Il ...omissis... e' stato destinatario del grave atto intimidatorio riferito al punto 2.2.1.
...omissis..., Il fratello, ...omissis..., e' stato destinatario dal 2011 al 2012 di tre atti intimidatori mediante incendio di due autovetture ed esplosione di colpi di arma da fuoco alla saracinesca. Il ...omissis... e' imparentato con ...omissis..., su cui si riferira' nel prosieguo della relazione, soggetto con precedenti di polizia ritenuto contiguo ad ambienti della malavita organizzata, con il quale, tuttavia, secondo quanto evidenziato dalla Commissione per l'accesso, non avrebbe buoni rapporti. 2.5 Situazione di alcuni dipendenti comunali con riferimento alla
operazione «RINASCIMENTO».
Si e' gia' fatto cenno, in precedenza, all'operazione «RINASCIMENTO», finalizzata alla cattura del piu' volte menzionato latitante pluripregiudicato ...omissis..., inserito nell'elenco dei ricercati di massima pericolosita'. Le indagini hanno disvelato anche l'intricato reticolo di rapporti e di connivenze, di chiara matrice mafiosa e fatto luce sulle attivita' estorsive, associate alla commissione di altri reati, poste in essere per il mantenimento del controllo territoriale e per il reperimento di risorse economiche per sostenere i costi della latitanza.
Tra gli arrestati si ricordano ...omissis..., figlio del consigliere comunale ...omissis... ed ...omissis..., le cui compagne lavorano alle dipendenze della societa' ...omissis... di cui e' vice presidente il ...omissis... ...omissis... .
Nell'ambito dell'operazione sono state coinvolte anche tre persone, aventi un rapporto diretto con il comune, ossia ...omissis..., dipendente di ruolo, ...omissis..., rispettivamente ...omissis... (gia' menzionati per le frequentazioni con ...omissis...), nonche' ...omissis..., dipendente della societa' ...omissis..., partecipata dal comune di Monte Sant'Angelo.
Il ...omissis... e' stato tratto in arresto, per estorsione in concorso e condannato, con sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013, riconosciuta l'aggravante ex art. 7, legge n. 203/1991, alla pena di anni 4 e mesi otto di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
In conseguenza della sottoposizione a misura restrittiva della liberta' personale, tuttora in atto con il beneficio degli arresti domiciliari, il ...omissis... e' stato sospeso dal servizio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL Comparto regioni e autonomie locali 1° aprile 2008. E' anche superfluo ricordare che la sospensione, in queste circostanze, costituisce atto dovuto per tutta la durata della privazione della liberta', tant'e' che l'ordinamento, comunque, si e' preoccupato di garantire al dipendente sospeso i mezzi per la necessaria sussistenza, consistenti nell'erogazione di una indennita', calcolata in base ai parametri indicati nell'art. 7 del contratto.
Eppure, con provvedimento del 31 maggio 2013 della Sezione GIP del tribunale di Bari, su parere contrario del pubblico ministero, il ...omissis... veniva autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio, al solo fine di esercitare attivita' lavorativa presso il comune dal lunedi' al venerdi', dalle 8,00 alle 14,00. Cio' che appare singolare e' che, nella parte motiva del provvedimento giudiziario, viene testualmente precisato: «che e' documentata la disponibilita' all'assunzione». Inoltre si fa riferimento alle difficolta' economiche connesse alla cessazione dell'attivita' lavorativa. Si sottolinea che tra gli allegati alla relazione della commissione d'accesso non figura un atto del comune in cui si documenta la disponibilita' all'assunzione, che deve presumersi non sia stato rinvenuto. Tuttavia tra gli allegati vi e' un atto del rag. ...omissis... - ...omissis...- datato ...omissis..., successivo quindi all'arresto e alla sentenza di condanna del ...omissis..., nel quale si attesta che lo stesso e' dipendente del comune a tempo indeterminato, con la precisazione degli orari di svolgimento del servizio per complessive 36 ore. Sorprendentemente non si fa cenno alcuno alla circostanza che a tale data il ...omissis... era sospeso di diritto dal servizio medesimo.
...omissis..., Responsabile del Settore cui il ...omissis... e' assegnato, con propria determinazione si e' limitato a prendere atto del provvedimento del G.I.P., autorizzandolo a svolgere le mansioni di addetto al verde pubblico con decorrenza dal 3 giugno 2013, per un totale di 30 ore settimanali.
A seguito di successiva istanza in data 2 agosto 2014 (motivata con l'insufficienza dello stipendio percepito per sole 30 ore settimanali), la Corte di appello di Bari, consente al predetto di esplicare attivita' lavorativa presso il comune anche il martedi' e giovedi' pomeriggio, dalle 16,00 alle 19,00, nonche' ulteriore attivita' lavorativa presso un'azienda agrituristica sita in agro di Monte Sant'Angelo, il sabato e la domenica.
Acquisita l'autorizzazione della Corte di appello, il legale del ...omissis..., con istanza del 14 agosto 2014 chiedeva al comune che il proprio assistito fosse «reinserito nell'organico comunale per i rientri settimanali». Singolarmente nella premessa dell'istanza del 14 agosto si faceva anche cenno all'attivita' presso l'agriturismo, ma nulla si chiedeva esplicitamente in merito al comune.
Una nuova determina, la n. ...omissis..., questa volta a firma del rag. ...omissis..., prendeva atto della «autorizzazione della Corte di appello di Bari», autorizzando il ...omissis... a effettuare attivita' lavorative anche nelle ore pomeridiane.
La vicenda appare invero grave, sia perche' nella autorizzazione del G.I.P. si fa riferimento addirittura ad una «documentata disponibilita' all'assunzione», che deve ritenersi manifestata dal comune. Se cosi' fosse, l'Amministrazione non poteva dare tale disponibilita', atteso che ben sapeva che il ...omissis... era proprio dipendente di ruolo e che lo stesso era in stato di sospensione obbligatoria dal servizio. Tra l'altro, alla data dell'autorizzazione, il ...omissis... era stato gia' condannato in primo grado, per cui, a prescindere dallo stato di detenzione, lo stesso rimane sospeso di diritto ai sensi del comma 4, del menzionato art. 5, del contratto nazionale. Qualora tale disponibilita' non fosse provenuta dall'Amministrazione, si ritiene che quest'ultima avrebbe dovuto renderne edotto il G.I.P., tra l'altro segnalando che il ...omissis... non poteva essere reintegrato nel servizio, per un limite giuridico. Non puo' escludersi, tuttavia, che proprio l'attestato rilasciato dal ...omissis... sia stato allegato all'istanza rivolta al GIP e sia stato inteso come disponibilita' all'assunzione. Ove cosi' fosse, la mancata precisazione in merito allo stato di obbligatoria sospensione dal servizio in cui versava il ...omissis..., con contestuale erogazione dell'indennita' prevista, assume una valenza di assoluta gravita'. Tra l'altro, nell'ambito dell'assetto interno delle competenze, la prima determina, assunta dal responsabile del settore ...omissis..., appare adottata da soggetto incompetente. Parimenti appare a dir poco incomprensibile che a fronte della seconda autorizzazione, che ha sostanzialmente reintegrato a tempo pieno il ...omissis... nel servizio, il ...omissis... abbia supinamente recepito un provvedimento con cui un dipendente pubblico, che gia', per quanto precisato, era stato illegittimamente reintegrato nel servizio, veniva autorizzato a prestare una seconda attivita' lavorativa presso un privato, quando cio' e' espressamente vietato dall'ordinamento. E' pur vero che si potrebbe sostenere che l'Amministrazione, formalmente, avrebbe eseguito provvedimenti provenienti dall'Autorita' giudiziaria, a cui, peraltro, potrebbe anche essere stata prospettata, per quanto sopra precisato, una situazione non completa, ma, a parte quanto verra' tra poco precisato, e' sorprendente che non si sia ritenuto di segnalare tali circostanze alla stessa Autorita' giudiziaria, che avrebbe, cosi', potuto modificare le proprie determinazioni. Tuttavia, a ben vedere, i provvedimenti assunti dal GIP e dalla Corte d'appello, per quanto di competenza delle stessa Autorita', erano diretti solo a rimuovere l'impedimento alla prestazione di lavoro, dato dalla detenzione domiciliare, non entrando nel merito dello stato giuridico della persona. L'amministrazione, pertanto, anche senza bisogno di dame precisazione all'Autorita' medesima, avrebbe potuto, anzi dovuto rigettare l'istanza di reintegrazione in servizio. In ultima analisi, tenendo conto pure della gravita' dei reati contestati al dipendente, con l'aggravante ex art. 7 legge n. 203, per i quali a quella data era stato riconosciuto colpevole in una sentenza di primo grado, il comportamento dell'Amministrazione appare a dir poco molto superficiale e, per quanto sopra dettagliato, tale da indurre interrogativi sulle reali motivazioni sottostanti a tale comportamento.
Nell'operazione «RINASCIMENTO» risultano coinvolti anche altri due soggetti legati al comune di Monte Sant'Angelo.
...omissis..., soprannominato «...omissis...», iscritto nelle liste degli...omissis..., arrestato nell'ambito della predetta operazione per favoreggiamento della latitanza di ...omissis..., aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991 e art. 71 decreto legislativo n. 159/11, ma attualmente non rientrato in servizio, ritenuto affiliato alla cosca ...omissis... .
Il ...omissis..., piu' volte sottoposto a misure restrittive della liberta' personale, ha precedenti penali e di polizia per gravi reati ed e' stato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Monte Sant'Angelo. Viene rimarcata dalle Forze dell'ordine la sua pericolosita' sociale. Agli atti delle Forze di Polizia risultano innumerevoli frequentazioni con personaggi di spicco della criminalita' comune e organizzata, con strette amicizie sia con il clan mafioso...omissis... e sia con quello contrapposto dei ...omissis..., poiche' ...omissis..., come del resto anche il defunto padre ...omissis... (ammazzato con colpi di arma da fuoco all'interno della propria masseria in data ...omissis...) sono ritenuti centrali nell'ambito della faida di Monte Sant'Angelo/mafia Garganica.
Tra gli ...omissis... figura anche il fratello ...omissis..., sottoposto nel 1997 a fermo di P.G. e denuncia per associazione per delinquere e ricettazione.
Il terzo soggetto implicato nell'operazione «RINASCIMENTO» e' ...omissis..., gia' menzionato in precedenza, inserito tra i ...omissis.... del comune. Insieme a suo figlio, ...omissis..., e' ritenuto elemento contiguo al piu' volte citato ...omissis.... E' stato condannato con sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013, alla pena di anni 1, mesi 1 e 10 giorni di reclusione nell'ambito dell'operazione «RINASCIMENTO».
Si richiama quanto evidenziato in merito ai rapporti tra l' ...omissis..., il ...omissis... e il ...omissis....
Un ulteriore elemento posto in rilievo dalla commissione, venuto in evidenza dall'esame degli atti relativi all'operazione «RINASCIMENTO», e' che una delle persone arrestate ha prestato servizio fino al novembre 2014 nella societa' con la quale il comune ha in essere il contratto di servizio delle entrate tributarie, ovvero la societa' - con partecipazione dello stesso comune di Monte Sant'Angelo, «...omissis...», con sede a Manfredonia, e, precisamente, ...omissis..., sorella proprio del pluripregiudicato ...omissis..., alla quale e' stata contestata l'estorsione aggravata dal metodo mafioso e gia' condannata con la sentenza del GUP di Bari del 19 marzo 2013 alla pena di anni quattro e mesi 8 di reclusione.
Appare singolare che la sorella di un esponente di vertice della criminalita' organizzata di Monte Sant'Angelo, essa stessa, allo stato delle risultanze giudiziarie, connivente, sia stata assunta alle dipendenze della societa', seppure in minima parte partecipata dal comune, per essere addetta proprio alla sede del comune medesimo, ivi esercitandovi funzioni di pubblico interesse.
Non puo' non considerarsi quali impatti abbia per la comunita' di Monte Sant'Angelo la constatazione, in termini di affermazione dei principi di legalita', che ben quattro persone, coinvolte per gravi delitti in una operazione giudiziaria per di contrasto alla criminalita' organizzata, prestino o abbiano prestato servizio, diretto o indiretto, nel comune.
Gli elementi riscontrati e documentati dalla Commissione per l'accesso, come sintetizzati in questo capitolo, risultano sicuramente inquietanti e confermano un quadro di relazioni e rapporti diretti e indiretti che coinvolgono amministratori, dipendenti ed esponenti anche di vertice della criminalita' organizzata di Monte Sant'Angelo, tra l'altro con una ricorrenza, come confermera' anche il prosieguo della relazione, sempre degli stessi soggetti e una concentrazione di quelli implicati nell'operazione «RINASCIMENTO» per reati gravi, molti dei quali gia' riconosciuti colpevoli in una sentenza di primo grado, con l'aggravante «mafiosa». 3. Funzionalita' dell'apparato burocratico - Commistione tra funzioni
gestionali e funzioni politico-amministrative.
La architettura organizzativa dei comuni e della pubblica amministrazione in generale si fonda, come noto, sul principio consolidato nell'ordinamento e di derivazione costituzionale, della separazione tra politica e gestione.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del decreto legislativo n. 267/2000.
Tale premessa si rende necessaria in quanto uno degli aspetti di maggiore criticita' riscontrato dall'organo ispettivo e', di contro, l'impropria commistione di ruoli fra funzioni politiche e funzioni dell'apparato burocratico, avendo accertato piu' volte l'adozione da parte degli Organi del vertice politico, di provvedimenti di natura gestionale e, piu' in generale, forme di ingerenza che, secondo le valutazioni della Commissione per l'accesso, hanno certamente turbato i processi decisionali dei funzionari.
Vengono evidenziati nella relazione affidamenti diretti di lavori in favore di talune ditte, disposti dalla struttura tecnica sulla base di precedenti delibere di giunta, con le quali veniva sostanzialmente autorizzato il ricorso a tale procedura, il che e' apparso quale preventivo avallo su atti di gestione ben opinabili, mentre in altri casi e' stata addirittura la stessa giunta a disporre l'affidamento di servizi o la proroga dei medesimi, non avendone la competenza.
In ultima analisi, l'attivita' ispettiva ha riscontrato una sostanziale inadeguatezza dell'apparato burocratico sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo, traendone la sensazione che la debolezza dell'apparato burocratico abbia favorito una impropria ingerenza degli organi di direzione politica e, di converso, che questi ultimi non abbiano dimostrato di essere in grado di «governare» l'Ente, avendo avallato operazioni di dubbia legalita' o astenendosi dall'intervenire in occasione di situazioni, gestite dagli apparati burocratici, altrettanto dubbie, pur facendo capo agli stessi e precipuamente al Sindaco la funzione di controllo sul buon andamento degli uffici.
Nel corso delle attivita' di accesso si' e' colta, inoltre, piu' volte la notevole disorganizzazione dell'ente in generale e di disordine amministrativo, manifestatosi anche nella tenuta dei fascicoli e nella conservazione degli atti e cio' ha indotto conseguenze intuibili sul piano del funzionamento degli uffici e dei servizi. Peraltro e' assiomatico che la cattiva organizzazione favorisca la permeabilita' da illeciti condizionamenti. 4. Attivita' amministrativa del comune di Monte Sant'Angelo.
Dimostrata l'esistenza sul territorio del comune di Monte Sant'Angelo di gruppi criminali efferati e pervasivi della struttura sociale, verificata la portata degli atti intimidatori posti in essere nei confronti di amministratori, consiglieri e funzionari comunali ed accertato il legame diretto o indiretto di alcuni amministratori e consiglieri comunali con esponenti di tali sodalizi, si passa ora a dare conto dell'esistenza di forme di condizionamento dell'attivita' amministrativa del comune, cosi' come richiesto dall'art. 143 T.U.E.L.
Pare opportuno premettere che il riferimento che in alcuni casi si operera' ad atti e provvedimenti risalenti alla precedente Amministrazione, appare del tutto appropriato, posto che come evidenziato al punto 2.1, si puo' affermare una sostanziale continuita' tra l'Amministrazione in carica e quella precedente.
Sempre in via preliminare, si richiamano le rilevanti criticita' riscontrate dalla commissione in merito alla funzionalita' dell'apparato burocratico e alla commistione tra funzioni gestionali e di indirizzo.
Infatti le risultanze dell'accesso fin qui illustrate possono costituire una chiave di lettura di anomalie riscontrate dall'organo ispettivo in vari procedimenti.
Verranno, pertanto, prese in esame alcune procedure di affidamento di lavori e servizi, nonche' la concessione di contributi in favore di associazioni riconducibili a soggetti controindicati. 4.1 Appalto servizi cimiteriali.
Si premette che la procedura per l'affidamento del servizio in questione e' tuttora in corso.
Sono pervenute due sole offerte: quella dell'...omissis... e quella di un raggruppamento di imprese.
Di tale raggruppamento fa parte la Cooperativa ...omissis..., costituita solo dopo l'inizio delle procedure di gara. Amministratore unico di tale cooperativa e' ...omissis..., il quale annovera numerosi precedenti e pregiudizi penali ed e' ritenuto, in passato, vicino al clan ...omissis... .
...omissis... ha reiteratamente fatto pressioni sul responsabile del servizio, ...omissis..., il quale ne ha fatto menzione in sede di audizione: lo stesso ...omissis... ha espresso forti perplessita' sul bando, ribadendole anche in sede di audizione alla Commissione per l'accesso.
Della cooperativa ...omissis... fanno parte anche le sorelle, ...omissis... e ...omissis..., figlie di ...omissis.... Quest'ultimo e' ritenuto vicino al clan ...omissis... Infatti e' stato controllato piu' volte presso la masseria di ...omissis..., esponente di spicco del clan. Il ...omissis... e' comproprietario della societa' ...omissis..., che gestisce in fitto una cava comunale, di cui ci si occupera' in seguito.
Si ricorda che durante lo svolgimento della procedura, ...omissis..., oltre alle pressioni dello ...omissis..., ha subito, la notte del ...omissis..., il danneggiamento, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco del tipo kalashnikov, della saracinesca del proprio garage e della propria autovettura che vi era parcheggiata. Lo stesso, inoltre, pur riferendo di non aver ricevuto specifiche minacce o richieste, dopo l'omicidio di ...omissis..., avvenuto il ...omissis..., risultato dagli sviluppi investigativi essere stato uno degli autori dell'atto intimidatorio, in data ...omissis... chiedeva al sindaco di essere esonerato dall'incarico.
Durante le procedure di gara, il ...omissis... ha ricevuto, altresi', numerose visite e pressioni del personale in servizio al cimitero, tra il quale vi sono soggetti legati alla criminalita' organizzata. Infatti, tra i dipendenti, figura ...omissis..., nipote di ...omissis..., pregiudicato ed esponente del clan ...omissis..., contrapposto al clan ...omissis..., e figlio di ...omissis..., gravato da numerosi pregiudizi di polizia. Il Padre ...omissis... e' titolare della Cooperativa ...omissis... affidataria della gestione di parcheggi comunali, di cui pure ci si occupera' nel prosieguo della relazione.
Tra il suddetto personale risulta, altresi', in qualita' di ...omissis..., gravato da pregiudizi penali, figlio di ...omissis..., ucciso il ...omissis... e fratello del piu' volte menzionato ...omissis..., ritenuto affiliato al clan ...omissis..., coinvolto nell'operazione «RINASCIMENTO» e con frequentazioni di soggetti gravati di precedenti pregiudizi penali.
La Commissione ha anche posto in rilievo irregolarita' riscontrate nella proroga dell'appalto alla ditta ...omissis..., intervenuta con modalita' dubbie, atteso che e' stata disposta direttamente dalla Giunta, su richiesta verbale della ditta, con delibera del ...omissis..., quando il contratto era gia' scaduto il ...omissis... . Quindi si e' trattato di un affidamento diretto. Si tenga conto che dalla relazione risulta che il responsabile dei servizi finanziari aveva segnalato in tempo utile (12 aprile 2013) la necessita' di indire le procedure di gara in vista della scadenza del contratto.
Le circostanze sopra sintetizzate, unite al fatto che la procedura di appalto non e' ancora conclusa, in attesa di un parere richiesto all'ANAC - il che sta comportando una proroga sine die in favore della ditta ...omissis..., pongono fondati interrogativi sulle reali ragioni di tale stato di empasse. 4.2 Affidamenti in favore di ditte riconducibili ai fratelli ...omissis...
Particolarmente importante appare soffermarsi su alcuni affidamenti effettuati in favore di alcune imprese riconducibili ai fratelli ...omissis...
Come riferito in altre parti della relazione, dagli approfondimenti svolti e dagli elementi informativi forniti dagli organi di polizia, e' emerso che i fratelli ...omissis... sono tutti ritenuti quanto meno contigui a ...omissis..., elemento di spicco della famiglia soprannominata «...omissis...», coinvolta a fianco ai ...omissis... nella faida contro i ...omissis.... Sulla figura di ...omissis... ci si e' ampiamente soffermati, e ne e' stato illustrato lo spessore criminale, cosi' come la documentata frequentazione con ...omissis....
Vale la pena citare un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare n. 7784 del 29 maggio 2004, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 14595/2001 DDA + altri, c.d. Operazione ISCARO-SABURO, laddove e' descritto un incontro tra i fratelli ...omissis.... con i fratelli ...omissis..., descritti come «molto vicini ai ...omissis...», che «concordano di interessare ...omissis..., affinche' costui faccia da intermediario con il proprietario vittima di turno».
I fratelli ...omissis... sono particolarmente attivi nella vita economica e finanche, sia pure con un ruolo non di grande rilievo istituzionale del comune di Monte Sant'Angelo, visto che, come si e' detto, uno di loro, ...omissis..., e' anche ...omissis... .
Questi i dati anagrafici essenziali dei fratelli ...omissis...:
...omissis..., nato a Macchia di Monte Sant'Angelo (FG) il ...omissis..., coniugato con ...omissis... nata a Macchia di Monte Sant'Angelo (FG) il ...omissis...;
...omissis..., nato a Macchia di Monte Sant'Angelo (FG) il ...omissis..., coniugato con ...omissis..., nata a Manfredonia (FG) il ...omissis...;
...omissis..., nato a Manfredonia (FG) il ...omissis... coniugato con ...omissis..., nata a Manfredonia (FG) il ...omissis... .
Qui di seguito, si riportano, nel dettaglio, i principali elementi informativi emersi nel corso degli accertamenti.
...omissis..., titolare della ditta omonima con sede a Monte Sant'Angelo (FG) frazione Macchia, annovera vari pregiudizi di polizia e risulta di cattiva condotta morale e civile. In pubblico gode di cattiva stima e reputazione ed e' solito frequentare soggetti di interesse operativo. Il predetto era precedentemente legato al clan ...omissis... e, in particolare, ai noti ...omissis... e ...omissis..., entrambi detenuti, esponenti di spicco della criminalita' organizzata garganica. Successivamente, cosi' come ...omissis... alias «...omissis...», all'esito della scissione tra ...omissis... e ...omissis... ha appoggiato quest'ultimi.
La contiguita', se non la vera e propria organicita' del ...omissis... con la criminalita' organizzata trova conferma nella circostanza che il medesimo, unitamente alla coniuge ...omissis..., in data ...omissis..., era stato testimone della cerimonia (compari d'anello) in cui il piu' volte citato ...omissis... si e' unito in matrimonio (Chiesa del Carmine di Manfredonia) a ...omissis..., nata ...omissis....
E' utile rammentare che il ...omissis... e' elemento di vertice della «batteria» di Macchia, e quindi proprio dell'area di Monte Sant'Angelo ove risiedono e lavorano i fratelli ...omissis....
...omissis... e' parimenti ritenuto legato a ...omissis... Anche suo carico figurano numerosi pregiudizi di polizia. Il predetto e' stato controllato in compagnia di soggetti, tutti gravati da pregiudizi penali ...omissis... e' titolare e/o partecipe di diverse imprese o compagini societarie. Tra queste si segnalano la societa' cooperativa ...omissis... e la societa' cooperativa sociale a r.l. «...omissis... .» Inoltre, fa parte dell'Associazione ...omissis... con sede in via ...omissis... (presso i ...omissis...), Frazione di Macchia di Monte Sant'Angelo.
Alla predetta associazione, costituita in data 24 marzo 2006, sono stati erogati i seguenti contributi:
delibera di giunta n. ...omissis...: € 2000. Si stabiliva di patrocinare la festa patronale «agosto 2012» della Frazione di Macchia (Marina di Monte Sant'Angelo) e di concedere un contributo di € 2.000,00 al Comitato festa patronale a sostegno delle spese;
delibera di giunta ...omissis...: € 800. Con questa delibera venivano peraltro autorizzati altri contributi in vista delle festivita' natalizie. Detta erogazione appare viziata proprio in quanto atto gestionale, non attribuibile alla competenza della giunta municipale;
delibera di giunta ...omissis...: € 2000. Con questa delibera venivano peraltro erogati altri contributi in vista delle manifestazioni estive. Anche questa erogazione appare viziata proprio in quanto atto gestionale, non attribuibile alla competenza della giunta municipale.
Inoltre la delibera veniva adottata nonostante il parere contrario del dirigente del Settore programmazione e bilancio, dott. ...omissis..., con la seguente motivazione: «come gia' evidenziato dal relatore e' ormai consuetudine da parte dell'Amministrazione comunale promuovere e organizzare, direttamente o tramite soggetti terzi (Associazioni locali senza fine di lucro), verso fine luglio-inizio agosto, una serie di manifestazioni/iniziative culturali/ricreative che hanno come comune denominatore l'intento di catalizzare l'attenzione ed aggregare la comunita', dai bambini agli adulti, intorno ad eventi d'intrattenimento piu' o meno impegnativi sotto il profilo culturale; la garanzia dell'equilibrio finanziario sara' assicurata con il bilancio di previsione 2013 di prossima approvazione che necessariamente dovra' contenere o un aumento delle entrate o la riduzione della spese».
Con successiva delibera n. ...omissis... la giunta disponeva per la liquidazione di quanto previsto in favore dei beneficiari dei contributi, tra cui appunto l'associazione cittadina di Macchia.
...omissis... e', al pari dei fratelli ...omissis... e ...omissis..., titolare e/o partecipe di diverse imprese o compagini societarie. Anche a suo carico figurano pregiudizi di polizia. Controllato in compagnia di numerosi soggetti, tutti con pregiudizi, e' stato coinvolto nel contesto investigativo di cui al procedimento penale n. 14595/2001 DDA + altri, c.d. Operazione ISCARO-SABURO, pur non essendo raggiunto da misure restrittive della liberta'.
In particolare al punto 45 dei capi di imputazione riportati nell'ordinanza di custodia cautelare n. 7784 del 29 maggio 2004, gli venivano contestati i reati di cui agli articoli 56, 81, 110 e 629, comma 2 del c.p., art. 7 legge n. 203/1991, per avere, in concorso con ...omissis.... «anche al fine di agevolare l'attivita' del sodalizio mafioso d'appartenenza o comunque avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del c.p., tentato di costringere, (mediante minacce di vario genere, dirette comunque ad arrecare danno alle persone ed alle cose, comunque allusive e riferite all'esistenza del sodalizio mafioso ed al suo predominio sul territorio) l'imprenditore edile ...omissis..., titolare della societa' «...omissis... a versare la somma mensile di lire 2.000.000 per presunte prestazioni di guardiania esercitate presso un cantiere edile di Manfredonia gestito dalla vittima».
Dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare si evince la vicinanza tra i ...omissis... e i fratelli ...omissis.... e viene tra l'altro riferito di un incontro tra i predetti e gli stessi fratelli ...omissis... .
Dalle verifiche effettuate e' emerso che le ditte riconducibili ai fratelli ...omissis... sono state ripetutamente destinatarie di affidamenti diretti da parte dell'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo.
Questo aspetto e' stato oggetto di una specifica richiesta di chiarimenti rivolta ...omissis... nel corso dell'audizione del 2 febbraio 2015, che ha cosi' precisato: «Le ditte riconducibile ai fratelli ...omissis... sono da tempo ditte di fiducia dell'ente preciso che gli affidamenti da me effettuati sono stati fatti esclusivamente a dette ditte e non a quelle di ...omissis.... Conosco i componenti della famiglia ...omissis... in quanto mio fratello ha un'abitazione a Macchia di fronte a dove abitano i vari fratelli ...omissis..., abbiamo un rapporto di conoscenza in particolare con ...omissis...».
All'organo ispettivo e' apparsa significativa la precisazione relativa ai mancati affidamenti in favore di ...omissis..., che e' sembrata dimostrare, sostanzialmente, la consapevolezza, da parte del ...omissis... della personalita' del predetto che, come gia' evidenziato, e' gravato da significativi pregiudizi penali.
Si riportano gli affidamenti diretti accertati dalla commissione. Lavori urgenti alla rete idrica a servizio della piana di Macchia
(Litoranea Manfredonia-Mattinata).
I lavori venivano affidati alla ditta ...omissis... con determina n. ...omissis..., per un importo pari a € 2.440,00 IVA compresa. La relativa fattura veniva liquidata con determina n. ...omissis... . Realizzazione Piazzola ecologica in localita' Macchia.
Con deliberazione n. ...omissis..., la giunta municipale approvava il progetto per un importo pari a € 1621,40, IVA compresa, redatto dall'Ufficio urbanistico del comune. Da notare che, tra l'altro, la giunta riteneva di «autorizzare il Responsabile del Procedimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo, legge n. 163/2006».
Con determina gestionale n. ...omissis..., i lavori venivano affidati alla ditta ...omissis..., per il medesimo importo, sulla base del fatto che la ditta «si e' resa disponibile» ad eseguire l'intervento. Con determina n. ...omissis... veniva liquidata la relativa fattura, recante data 13 giugno 2013.
Si evidenzia che il responsabile del Settore programmazione e bilancio ha inteso esprimere un parere di non conformita' della predetta determina rispetto al Patto di stabilita'. Lavori di manutenzione al cimitero di Macchia Frazione di Monte
Sant'Angelo.
La G.C., con delibera ...omissis..., deliberava di approvare l'obiettivo relativo lavori di manutenzione al cimitero di Macchia frazione di Monte Sant'Angelo per l'importo presunto di Euro 1.000,00, IVA compresa e di affidare al responsabile del settore Urbanistica l'obiettivo e la risorsa di Euro 1.000,00, IVA compresa.
Significativamente deliberava di «autorizzare il Responsabile del Procedimento all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8 ultimo periodo, legge n. 163/2006».
Con determina ...omissis..., veniva impegnata la somma complessiva di Euro 1.000,00, IVA compresa, per i lavori in parola, che venivano contestualmente affidati alla ditta ...omissis... - scavi e sbancamento - con sede in ...omissis..., per l'importo complessivo di Euro 1.000,00, IVA 21% compresa.
La ditta ...omissis... veniva peraltro incaricata, unitamente ad altre, delle operazioni di sgombero della neve, in occasione degli ingenti fenomeni verificatisi nel febbraio 2012, per un importo pari a € 1.260,00. Manutenzione lavori cimitero di Macchia.
La giunta comunale, con deliberazione ...omissis..., ritenendo necessario, nell'imminenza della commemorazione dei defunti, effettuare lavori di manutenzione al cimitero di Macchia, deliberava di affidare la somma di € 1000,00, al responsabile del Settore gestione del territorio, per eseguire i necessari interventi.
I lavori venivano affidati con determina dirigenziale ...omissis... alla soc. coop. ...omissis... di ...omissis..., che si era «resa disponibile ad eseguire gli stessi», «data l'urgenza e il prezzo conveniente», per un importo pari a € 1000,00, IVA compresa. La liquidazione della fattura, emessa il 21 novembre 2013, avveniva con determinazione ...omissis... . Lavori di manutenzione strade comunali in localita' Macchia-Frazione
di Monte Sant'Angelo.
La giunta comunale, con deliberazione ...omissis..., approvava il progetto, redatto dall'Ufficio urbanistico, per i lavori per un importo pari a € 29.994,69 IVA compresa.
Singolarmente e' stata rinvenuta tra gli atti una nota, intestata alla ditta ...omissis..., ma priva di sottoscrizione, cosi' come di protocollo, recante data 17 febbraio 2012, con cui la ditta medesima formulava la propria offerta per l'esecuzione dei lavori, per un importo pari a € 12.850,00.
Rispetto all'offerta della cooperativa il progetto comprendeva anche lavori sulla litoranea arrivando all'importo complessivo innanzi indicato.
Con determina ...omissis...l'esecuzione dei lavori veniva affidata alla ...omissis..., per il predetto importo.
Anche in questo caso la procedura desta quanto meno perplessita'. Appare evidente che l'individuazione della ditta e' avvenuta, in questo caso, prima della deliberazione di giunta e della determina dirigenziale che, evidentemente, ha avallato scelte gia' maturate. Ne e' prova, come si e' detto, l'offerta avanzata in data 17 febbraio 2012 dalla ditta ...omissis... .
Nel complesso, tutti i predetti affidamenti evidenziano un modus operandi abbastanza consolidato. Impropria commistione di ruoli tra organi di indirizzo politico-amministrativo e organi dell'apparato burocratico. Gli affidamenti avvengono sulla base di motivazioni quanto meno vaghe, alcune delle quali preventivamente avallate dalla giunta comunale, che autorizza espressamente il ricorso all'affidamento diretto.
Ulteriori affidamenti in favore di ditte riconducibili ai fratelli ...omissis... avvenivano in seguito alle eccezionali precipitazioni piovose verificatesi tra il 3 e 6 settembre 2014, che provocavano danni alla viabilita' comunale e statale e ai valloni e canali della rete idrografica della Piana di Macchia e dell'entroterra.
Il responsabile del servizio redigeva due verbali di somma urgenza in data 3 settembre 2014 e 16 settembre 2014, e affidava l'esecuzione dei necessari lavori, per un importo complessivo pari a € 79.580,00, alle ditte:
...omissis... con sede in Macchia frazione di Monte Sant'Angelo alla ...omissis..., per € 20.740,00;
...omissis... Soc. Coop. Sociale a.r.1., con sede in Macchia frazione di Monte Sant'Angelo alla ...omissis..., per € 12.200,00;
...omissis..., con sede in Monte Sant'Angelo alla ...omissis..., per € 14.640,00.
La giunta, con deliberazione ...omissis... prendeva atto dei predetti verbali ai fini della necessaria copertura finanziaria e autorizzava ...omissis... a eseguire tutti gli atti connessi.
Lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie nel comparto C1/1 «Il Galluccio». La vicenda che segue e' particolarmente complessa e incrocia, questa volta solo in parte, le attivita' riconducibili ai fratelli ...omissis... .
Con deliberazione del commissario straordinario n. 186 del 23 novembre 1993 veniva approvato definitivamente il Piano di esecuzione del comparto C1/1 «Galluccio» in localita' Poggio del Sole.
Con atto notarile del 26 novembre 1999, registrato a Manfredonia il 17 gennaio 2000, al n. 38 - Serie 1, veniva sottoscritta la convenzione edilizia tra il comune e il Consorzio dei proprietari «Il Galluccio II» per dare attuazione al Piano particolareggiato di esecuzione del Campano C1/1.
A seguito di vari progetti sono state realizzate le urbanizzazioni primarie, in particolare la viabilita' al rustico e parte anche completa di asfalto, la rete idrico-fognante, la rete elettrica e Telecom, la rete di pubblica illuminazione.
Tuttavia gli interventi non sono mai stati completati dai lottizzanti, in particolare la viabilita', i marciapiedi, la relativa messa in quota dei pozzetti e della massicciata stradale.
Il problema veniva anche affrontato in sede di consiglio comunale, che si pronunciava con delibera n. 22 del 17 aprile 2010.
Dalla delibera si evince che la convenzione per la realizzazione del comparto C1/1, stipulata in data 26 novembre 1999, tra il comune di Monte Sant'Angelo e il Consorzio dei proprietari «Il Galluccio II» prevedeva a carico di quest'ultimo, all'art. 3, la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno del citato comparto. Tuttavia le somme a disposizione delle cooperative edilizie assegnatarie dei suoli all'interno del comparto e dei privati lottizzanti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione messe, erano da tempo esaurite.
Il Consiglio deliberava pertanto di incaricare il responsabile del settore lavori pubblici di impiegare le ulteriori somme necessarie per completare le urbanizzazioni, la cui convenzione prevedeva in € 2.925.149,90, utilizzando le somme disponibili per completare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno del computo C1/1.
Deliberava inoltre di integrare le ulteriori risorse necessarie per completare le urbanizzazioni primarie zona Galluccio, utilizzando il ricavato derivante dalla vendita delle aree a servizi annessi alle residenze, presenti all'interno dello stesso comparto C1/1.
Infine veniva dato incarico all'ufficio competente di provvedere al recupero, eventuale, delle maggiori somme dovute per gli oneri di urbanizzazione, dai «Lottizzanti Zona Galluccio».
Questo atto deliberativo non puo' non suscitare perplessita'. Con lo stesso, infatti, il comune modifica unilateralmente il rapporto convenzionale con i lottizzanti e si fa carico, espressamente delle spese necessarie per il completamento di opere di urbanizzazione che, in realta', non potevano che essere a loro carico.
La giunta comunale, con deliberazione n. 138 del 1° luglio 2014, ha demandato al responsabile del Settore gestione del territorio, le risorse necessaire per eseguire l'intervento, per un importo pari a € 12.034,90. L'atto deliberativo si riferisce al comparto C1/1 «Galluccio» in localita' Poggio del Sole e richiama l'iter amministrativo, invero annoso e, in particolare, l'atto notarile rep. n. 102656 - raccolta n. 25404 del 26 novembre 1999, registrato a Manfredonia il 17 gennaio 2000, al n. 38 - Serie 1, con cui veniva sottoscritta la convenzione edilizia tra il comune e il consorzio dei proprietari «Il Galluccio II» per dare attuazione al Piano particolareggiato di esecuzione del comparto C1/1.
A fronte dell'espresso richiamo agli impegni assunti dai lottizzanti la delibera prende atto che «non sono state ancora completate tutte e urbanizzazioni previste, e che nel frattempo, considerato l'arco di tempo intercorso, anche quelle realizzate hanno subito vari danni, causa intemperie di stagione, creando grave disagio e pericolo agli abitanti della zona», facendo carico al comune il completamento di «tali urbanizzazioni», e la realizzazione di «quelle che richiedono la massima priorita' per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'».
Con determinazione ...omissis... i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta ...omissis... di ...omissis..., per un prezzo pari a € 12.000,00. Nell'atto si fa espresso riferimento ai principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, nonche' all'art. 125, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006.
Da notare che il responsabile del Settore programmazione e bilancio, ha inteso esprimere, in calce alla determina, il parere: «Provvedimento non in linea obiettivo patto stabilita' 2014». Servizio per la distribuzione di acqua per usi civici nella Frazione
Macchia.
Con determinazione gestionale n. ...omissis... il servizio veniva affidato al ...omissis... a r.l. di Manfredonia, per tre anni. La concessione perveniva a scadenza il 28 ottobre 2012. Nelle more della procedura di gara la giunta comunale, con delibera n. 261 del 14 dicembre 2012, disponeva la proroga del servizio fino al 16 marzo 2013.
Appare ancora una volta evidente l'impropria commistione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali.
Con determinazione gestionale n. 39 del 17 gennaio 2013, si e' deciso di indire la gara d'appalto, stante l'urgenza, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., ed e' stato approvato lo schema del bando di gara, lo schema di domanda e dell'offerta di partecipazione alla gara, nonche' l'elenco delle ditte da invitare, nel numero di 6.
L'importo annuo, e' stato fissato in € 55.000,00 Iva compresa, relativo ad un numero presunto di 910 viaggi. Il costo a base d'asta, per singolo viaggio e' stato stabilito in € 60,00 Iva compresa, importo soggetto a sole offerte in diminuzione.
Con determinazione n. 244 del 19 marzo 2013, veniva approvato il verbale di gara redatto in data 15 febbraio 2013, con il quale era stato aggiudicato provvisoriamente, per anni tre, «Il Servizio per la gestione del trasporto acqua nella Piana di Macchia - Frazione di Monte Sant'Angelo» al ...omissis..., sull'importo offerto di € 59,94, quale massimo ribasso sull'importo di € 60,00 (Euro sessanta/00) posto a base di gara per singolo viaggio. Si tratta dunque di un ribasso pari a 6 centesimi.
Con la medesima determinazione veniva pertanto disposto di aggiudicare, in via definitiva, per anni tre, il Servizio al ...omissis...., per l'importo di € 163.636,20 IVA compresa, in virtu' dell'offerta di € 59,94 IVA compresa per singolo viaggio.
La ...omissis.... presidente del consiglio di amministrazione e' ...omissis..., nato a Manfredonia (FG) il ...omissis...; vice presidente e' ...omissis..., nato a Manfredonia (FG) il ...omissis...; direttore tecnico e' ...omissis..., nato a Manfredonia (FG) il ...omissis....
Tra le societa' consorziate figura la ...omissis...- Societa' cooperativa sociale a responsabilita' limitata», il cui titolare e' il gia' citato ...omissis..., nato a Monte Sant'Angelo (FG) il ...omissis.... Ed e' proprio la ...omissis... che effettivamente gestisce il servizio.
Sentito dalla Commissione di accesso, il ...omissis..., ha confermato, per quanto riguarda il trasporto idrico nella frazione di Macchia, che «vi opera la nostra consorziata ossia la Cooperativa ...omissis... - con sede a Monte Sant'Angelo, il cui amministratore e' il signor ....omissis...». Lo stesso ha altresi' precisato che la partecipazione alla gara per il trasporto idrico avvenne «su richiesta esplicita della consorziata ...omissis... che all'epoca dei fatti - forse non era in possesso dei requisiti per partecipare alla gara di appalto.».

Piano di comparto C1\B - Macchia Madonna della Libera

La Commissione si e' soffermata anche sull'annosa vicenda relativa al «Piano di Comparto C1/B - Macchia Madonna della Libera», adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 dell'8 marzo 2004 che, nonostante il lungo tempo trascorso, e' ancora in itinere.
Si segnala che tra i progettisti figura ...omissis..., fratello del ...omissis... di Monte Sant'Angelo.
Si tratta di un importante intervento di iniziativa privata, che comprende la zona di espansione sita nel centro urbano Macchia Madonna della Libera, a monte della strada statale 89 - Manfredonia-Mattinata.
Il Piano veniva approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 1° agosto 2006. Nella stessa deliberazione veniva previsto che i lottizzanti si impegnavano a realizzare uno svincolo adeguato sulla statale 89, per rendere sicuro l'ingresso sulla stessa.
Con delibera n. 112 del 29 dicembre 2007 il consiglio comunale approvava la convenzione tra il comune e i privati consorziati. Al punto 2 della parte dispositiva si prevedeva espressamente di demandare alla giunta comunale «l'approvazione del progetto relativo alla rotatoria presso il primo svincolo di accesso alla zona Macchia Libera, nella direzione Manfredonia-Mattinata, progetto che dovra' essere redatto da tecnici scelti e pagati dai proprietari dei terreni del P.P. e realizzato a cura e spese degli stessi proprietari dei terreni del P.P.».
Nonostante l'espressa previsione della convenzione, con nota del 1° settembre 2008, il presidente del ...omissis..., affidava al responsabile del settore ...omissis... del comune, l'incarico di predisporre il progetto per la realizzazione della rotatoria.
Tale iniziativa veniva sostanzialmente avallata dalla giunta pro tempore che, con deliberazione n. 278 del 19 novembre 2008, approvava il progetto per la realizzazione della rotatoria.
Di quella giunta facevano parte, tra l'altro due assessori in carica nell'attuale giunta. La delibera appare vistosamente irregolare e incongrua. La giunta, infatti, prendeva atto del fatto che il Consorzio, con evidente risparmio di risorse e quindi in contraddizione con quanto stabilito, aveva affidato l'incarico di fare la progettazione al responsabile del settore urbanistica.
Non e' dato conoscere se e quali compensi e a quale titolo siano stati percepiti dal funzionario. Tuttavia resta il fatto, invero sconcertante, di un dipendente pubblico posto al servizio di un soggetto privato, per consentire al medesimo di realizzare un'opera i cui oneri - ivi compresi quelli di progettazione, tutt'altro che irrilevanti - sarebbero dovuti essere a carico del medesimo privato. Inutile aggiungere che il parere di regolarita' tecnica veniva reso dallo stesso responsabile del settore ...omissis... .
Anche questa vicenda incrocia significativamente gli interessi della famiglia ...omissis... .
...omissis..., con nota del 7 febbraio 2008, quale legale rappresentante della cooperativa edilizia ...omissis..., manifestava l'intendimento di «realizzare alloggi da assegnare ai soci», e chiedeva l'assegnazione di un suolo nel Comparto di Macchia Madonna della Libera, per edificare 18 alloggi.
Singolarmente, l'intestazione del documento e' per la cooperativa «...omissis...», mentre nel testo il riferimento e' alla cooperativa edilizia ...omissis... in cui pero' ...omissis... non riveste alcun ruolo e, pertanto, non poteva certamente chiedere l'assegnazione di suolo per edificare alloggi.
Questa e' almeno la realta' formale, ma riflette il sostanziale intreccio di relazioni patrimoniali e familiari che finiscono per interessare direttamente o indirettamente i fratelli ...omissis... .
La ...omissis..., con sede a Monte Sant'Angelo (Fg) ...omissis..., frazione Macchia, ha come presidente del consiglio di amministrazione ...omissis... - cognato dei fratelli ...omissis..., ...omissis... e ...omissis..., nonche', come riferito nella parte relativa al Consiglio di Frazione, componente di tale organo.
Analoga istanza veniva presentata da ...omissis..., quale rappresentante della cooperativa edilizia ...omissis... .
Tra i lottizzanti del Comparto C1/B di Macchia Libera di Monte Sant'Angelo molti appartengono alla famiglia ...omissis... . 4.3 La gestione dei parcheggi comunali.
Una vicenda particolarmente complessa, approfondita dalla commissione, e' certamente quella relativa alla gestione di alcuni parcheggi, tra i quali quello nella zona Castello - ex campo sportivo.
L'area interessata, di proprieta' comunale, ha una estensione di circa mq 6.800,00, con una capacita' pari a circa 200 autovetture e 9 pullman.
Come si evince dal materiale esaminato, l'ACI con nota del 13 novembre 2007 proponeva al comune l'istituzione di un servizio sperimentale per la gestione del parcheggio in quell'area.
A fronte di tale proposta la giunta, con deliberazione n. 74 del 4 aprile 2008, deliberava di procedere all'affidamento del servizio per un anno, demandando ai competenti uffici comunali il disimpegno delle relative procedure.
Con determinazione n. 304 dell'11 aprile 2008 veniva indetta la gara, con procedura negoziata e senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57, decreto legislativo n. 163/2006, per asseriti motivi di urgenza. E' quanto meno arduo individuare le ragioni di tale presunta urgenza.
L'importo annuo fissato quale canone per l'occupazione del suolo pubblico era pari a € 70.000,00, sul quale potevano essere operate offerte in aumento.
Veniva altresi' approvato l'elenco delle ditte da invitare. Tra le ditte invitate figura la cooperativa «...omissis... - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata» con sede a Monte Sant'Angelo (FG) via ...omissis.... presidente del consiglio di amministrazione e' ...omissis... nato a Monte Sant'Angelo il ...omissis....vice presidente e' ...omissis..., nata a Monte Sant'Angelo il ...omissis.... componente del consiglio di amministrazione e' ...omissis..., nata a San Giovanni Rotondo (FG) il ...omissis... .
A carico di ...omissis... figurano numerosi pregiudizi di polizia e risulta frequentare soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia.
Aspetto particolarmente rilevante e' che ...omissis... e' cognato del ...omissis..., quest'ultimo soprannominato ...omissis..., esponente di spicco della consorteria criminale denominata «...omissis...», ormai da decenni in lotta con il clan mafioso contrapposto ...omissis..., nella famigerata faida che ha causato numerosi omicidi, tentati omicidi e atti di lupara bianca.
Infatti la moglie del ...omissis..., vice presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa ...omissis..., e' appunto la sorella del ...omissis... .
Il nucleo familiare e' composto, oltre che dai coniugi sopra citati, anche da ...omissis..., nato a San Giovanni Rotondo il ...omissis..., figlio. Questi lavora presso il cimitero di Monte Sant'Angelo alle dipendenze della ditta ...omissis... .
La contiguita' dei ...omissis... ai ...omissis... e' del resto ben nota allo stesso responsabile del servizio, cosi' come dallo stesso dichiarato in sede di audizione.
..omissis..., gia' titolare della ditta omonima e' fratello di ...omissis... .
Non risultano controlli di polizia di ...omissis... con persone controindicate, ma e' utile rappresentare che la famiglia ...omissis... e' collegata alla famiglia ...omissis... appartenenti al clan ...omissis... di Monte Sant'Angelo.
Allo stato ...omissis... e' impegnato nell'attivita' di parcheggiatore con la ditta del fratello.
Cio' premesso, quanto alle procedure di affidamento, le stesse si svolgevano il 30 aprile 2008 e vedevano la partecipazione delle ditte: ...omissis... e c. s.n.c.; la cooperativa ...omissis...; ...omissis...; la cooperativa ...omissis... .
La ditta ...omissis... veniva esclusa per insufficienza della documentazione.
La gara veniva aggiudicata provvisoriamente alla ditta ...omissis... che aveva presentato offerta pari a € 131.000. La cooperativa ...omissis... offriva il prezzo di € 115.000 e la cooperativa ...omissis... di € 72.000.
Tuttavia, per un evidente refuso, la determina aggiudicava la gara alla Coop....omissis..., che si era classificato secondo (...omissis... risultera' avere in corso una procedura coattiva da parte del comune) per il prezzo di € 135.000,00 che non corrisponde neppure a quello offerto da ...omissis... . Basterebbe gia' solo tale episodio a confermare la superficialita' dell'ufficio nella gestione di procedimenti delicati quali quelli riferiti ai contratti pubblici.
Come si evince dal relativo verbale di consegna, l'attivita' della coop. ....omissis..., iniziava il 17 luglio 2008.
Il 17 luglio 2009 perveniva a scadenza il contratto per la gestione del parcheggio, di durata annuale, stipulato con la coop. ...omissis..., il cui importo era stato di a € 9.583,33, pari a € 114.999, 33 annui.
Con l'approssimarsi della scadenza, perveniva al comune una nota, in data 29 giugno 2009, con cui ...omissis..., titolare della coop. ...omissis..., invitava l'Ente a indire una gara di appalto per l'affidamento del servizio.
Si procedeva con varie proroghe sino a che la giunta comunale, con deliberazione n. 148 del 14 settembre 2012, ritenendo necessaria la gestione dell'area a un «idoneo operatore qualificato e specializzato nel settore», deliberava di procedere all'affidamento del servizio a mezzo di una procedura a evidenza pubblica, stabilendo quale prezzo base la somma di 95.000,00 all'anno, cui applicare offerte in aumento.
In seguito all'espletamento della gara, indetta con procedura aperta, ai sensi dell'art. 73, lett. c), regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e articoli 55 e 70, decreto legislativo n. 163/2006, il servizio veniva aggiudicato per due anni alla societa' coop. a r.l. ...omissis..., con sede in via ...omissis..., in Monte Sant'Angelo, per un importo pari a € 190.200,00.
L'offerta in aumento era quindi pari a € 200,00 rispetto ai 190.000 posti a base d'asta. L'aggiudicazione definitiva avveniva con determina n. 203 dell'8 marzo 2013. La relativa convenzione veniva sottoscritta il 7 marzo 2013.
La giunta municipale, con delibera n. ...omissis..., deliberava l'affidamento, sempre alla cooperativa ...omissis..., dell'area piazza C. Angelillis, per far fronte alle problematiche di traffici o che vi si riscontravano.
Tale delibera veniva emessa, sostanzialmente, su richiesta avanzata dallo stesso ...omissis..., titolare della cooperativa, con nota del ...omissis..., sia pure limitatamente al sabato e alla domenica e alle festivita' infrasettimanali, per il periodo 18 maggio-22 settembre 2013.
Tra le motivazioni addotte spicca la seguente: «Dato, altresi', atto che il richiedente trovasi in stato di assoluta necessita' e quindi la gestione della sosta di autoveicoli in piazza C. Angelillis e' un'opportunita' di lavoro».
Sentito sul punto dalla Commissione di accesso, il ...omissis... ha dichiarato che: «Per quanto riguarda la delibera n. 116 del 24 maggio 2013 con cui la giunta municipale deliberava l'affidamento alla Coop ...omissis... dell'area di piazza Angelillis fino al 22 settembre 2013 relative all'affidamento mi risulta che la stessa fu adottata per fronteggiare una situazione di grave disagio dei soggetti titolari anche in accordo con il ...omissis... dell'epoca, ...omissis... e del ...omissis... attesa la forte pressione dei soggetti che facevano parte della medesima. Sono consapevole che la procedura e' alquanto singolare.».
Al riguardo, non puo' non rilevarsi la singolarita' della vicenda e soprattutto la circostanza che, nel caso specifico, la giunta municipale ha adottato un atto deliberativo che non le competeva, trattandosi di un atto gestionale.
Per di piu' veniva disposto un affidamento diretto in favore di una specifica ditta, senza alcuna motivazione e in evidente violazione delle disposizioni di legge. Il tutto in favore di una ditta appartenente a soggetti notoriamente contigui, come ammesso dallo stesso ...omissis... a un importante esponente della malavita organizzata.
La vicenda, lunga e complessa, evidenzia tuttavia alcuni punti fermi:
a) ricorso sistematico e ingiustificato a procedure di gara ristrette e ad affidamenti diretti;
b) ricorso ripetuto e sistematico alla proroga degli affidamenti;
c) particolare «attenzione» sia da parte dell'attuale giunta comunale, sia da parte del dirigente del competente settore tecnico nei confronti della cooperativa ...omissis... che ottiene affidamenti di servizi, come si e' appena visto, sulla base di semplici richieste;
d) evidente commistione di ruoli tra la giunta e l'apparato burocratico. Come si e' visto l'affidamento del servizio e' stato sovente disposto in favore della cooperativa ...omissis... addirittura con delibere di giunta. 4.4 Ulteriori procedure esaminate.
Si premette che la cooperativa agricola ...omissis...., e' in liquidazione dal 29 gennaio 2015.
La cooperativa fu costituita in data 4 marzo 1998. L'ultimo presidente della cooperativa era ...omissis..., che attualmente e' liquidatore della societa'. ...omissis... e' sorella di ...omissis..., nato a Monte Sant'Angelo il ...omissis..., esponente di spicco della criminalita' organizzata.
...omissis..., alias «...omissis...», era, infatti, un esponente del clan mafioso riconducibile alla famiglia ...omissis..., di pessima condotta morale e con numerosi precedenti/pregiudizi penali e di Polizia a suo carico, in particolar modo per reati contro il patrimonio e in materia di armi/munizioni. E' stato ucciso a fucilate in Manfredonia (FG) in localita' Siponto in data ...omissis... .
...omissis... e' coniugata proprio con ...omissis..., che ha ricoperto in passato anche il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione. Anche ...omissis... e' gravato da diversi pregiudizi penali o di polizia. Secondo le informazioni disponibili ...omissis... ha avuto conoscenza con ...omissis... assassinato in data ...omissis... .
Tale rapporto emerge anche dall'esame dell'episodio che determino' l'applicazione nei confronti dello stesso ...omissis... del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, in data 11 febbraio 2004. In quell'occasione, durante il servizio di controllo del territorio, veniva identificato proprio in compagnia di ...omissis..., il quale, peraltro, all'atto del controllo si allontanava senza giustificato motivo. A seguito di cio' lo stesso ...omissis... veniva denunciato in stato di liberta' per la violazione di cui all'art. 650 c.p. e veniva munito di foglio di via obbligatorio, mentre il ...omissis... veniva munito di foglio di via obbligatorio per la durata di anni tre.
...omissis... gia' vice presidente della ...omissis..., e' figlia di ...omissis... e ...omissis... .
Come si e' visto la ...omissis... e' riconducibile, direttamente o indirettamente, a soggetti gravati da significativi pregiudizi penali e anche legati alla criminalita' organizzata di Monte Sant'Angelo.
E' indicativo, ai fini della presente relazione, il fatto che la ...omissis... sia stata destinataria di affidamenti diretti da parte del comune.
La giunta comunale con delibera n. 24 dell'8 febbraio 2008 stabiliva di affidare i lavori di diradamento selettivo in rimboschimenti in localita' «Piano della Castagna» mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/1994, con il criterio della rotazione delle imprese attingendole da un elenco ivi richiamato. Con successiva deliberazione del 2 luglio 2010, n. 182 approvava il progetto di diradamento selettivo in rimboschimenti in localita' Piano della Castagna dell'importo di € 199.716,79, su alcune particelle di proprieta' comunale. Con deliberazione di giunta comunale n. 87 del 12 ottobre 2012 veniva approvato il progetto esecutivo.
La stessa giunta, con deliberazione ...omissis... deliberava di affidare i lavori, ai sensi dell'art. 17 della legge del 31 gennaio 1994, n. 97 alla menzionata soc. coop. ...omissis....
Con determinazione gestionale del omissis..., si procedeva, in esecuzione della deliberazione ...omissis...all'affidamento dei lavori alla soc. coop. ...omissis... ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/1994 per l'importo complessivo di € 184.242,54.
Questa procedura appare emblematica del modus operandi ben consolidato a Monte Sant'Angelo. Infatti, la giunta comunale individua sia le modalita' con cui procedere all'affidamento dei lavori, sia la ditta boschiva destinataria dell'appalto.
In questo modo l'organo di indirizzo politico-amministrativo compie un atto a tutti gli effetti gestionale, individuando finanche, con un vero e proprio affidamento diretto, la ditta appaltatrice.
Ma cio' che piu' mostra il senso della illegittimita' della procedura e' il riscontro, per tabulas, che i lavori sono stati affidati alla ...omissis... oltre un anno prima dell'approvazione del progetto esecutivo, in aperta e insanabile violazione di tutte le norme che regolano l'affidamento degli appalti pubblici.
Occorre infine tenere presente che la delibera ...omissis... veniva adottata da una giunta - quella guidata da ...omissis... - alcuni componenti della quale, ricoprono ancora ruoli istituzionali.
Tra questi si segnalano l'attuale ...omissis..., tuttora ...omissis..., fino a qualche mese addietro.
...omissis..., all'epoca rispettivamente ...omissis..., sono ora ...omissis... .
Con riferimento alla medesima cooperativa, si segnala che la giunta comunale, con deliberazione n. 190 del 19 ottobre 2012, approvava il progetto esecutivo per alienazione di materiale legnoso relativo alla particella assestamentale 29/b.
Con determinazione gestionale n. 759 del 31 ottobre 2012 approvava l'avviso di asta pubblica e lo schema di contratto relativo all'alienazione del materiale legnoso rinveniente dagli interventi colturali della particella in esame. Detta gara andava tuttavia deserta.
In data 20 dicembre 2012, la stessa cooperativa chiedeva di acquistare tutta la legna rinveniente dal taglio selettivo in rimboschimenti in localita' «Piano della Castagna», a corpo e non a misura, al prezzo di € 38.268,00, oltre IVA.
Con determinazione gestionale del 28 gennaio 2013, n. 74 si stabiliva di alienare il materiale legnoso mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara approvando nel contempo l'elenco dei soggetti idonei da invitare a presentare le offerte oggetto della negoziazione, la lettera di invito, lo schema di contratto ed il capitolato d'oneri, anch'essa deserta.
Con determina gestionale n. ...omissis...il responsabile del settore aderiva a tale richiesta sulla base delle seguenti motivazioni: «non sono pervenute altre richieste in merito e che vi e' la convenienza economica per questo Ente in quanto vi e' il recupero integrale della somma anticipata; l'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 consente l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario per importi non superiori ad € 40.000.00». 4.5 Concessione di un terreno per lo sfruttamento di cava sito in
localita' «Cassano - San Simeone».
Si premette che con delibera consiliare ...omissis... veniva concessa in fitto, per anni cinque rinnovabili e, comunque non oltre l'esaurimento dell'area, alla «...omissis....» una cava in localita' Cassano San Simeone (terreno di proprieta' comunale).
Nei successivi atti attuativi del deliberato consiliare, si stabiliva, tra l'altro, di limitare la concessione a una superficie di mq 28.800. Tra gli atti del fascicolo la commissione ha rinvenuto la determinazione del dirigente del Settore ecologia della regione Puglia n. 300 del 18 giugno 2007, con cui e' stato espresso parere favorevole circa la valutazione di impatto ambientale per la coltivazione della cava. In disparte la singolare circostanza che la V.I.A. e' intervenuta circa dopo 18 mesi dalla stipula del contratto, avvenuta il 27 gennaio 2006, va posto in rilievo che la determinazione concernente la valutazione di impatto ambientale stabiliva in cinque anni la durata della coltivazione e fissava l'ultimazione della fase di recupero dell'area di cava non oltre due anni dall'ultimazione della coltivazione stessa.
Con istanza del 1° agosto 2012 ...omissis... chiedeva la proroga dell'attivita' di estrazione per un periodo di ulteriori cinque anni, concessa con deliberazione del Consiglio comunale n. ...omissis.... Detta delibera veniva adottata sulla base di una mera richiesta della ditta e non era supportata da alcuna attivita' istruttoria, atteso che vengono richiamate acquisizioni istruttorie risalenti alcuni anni addietro. In dettaglio: Regione Puglia Assessorato settore ecologia - determinazione del dirigente n. 300 del 18 giugno 2007 (come prima precisato relativa alla precedente alla primitiva concessione in fitto); autorizzazione n. 134/U.T/2005 del 4 luglio 2007 del Parco nazionale del Gargano; nulla osta prot. n. 15024 del 27 marzo 2006, della Provincia di Foggia; autorizzazione paesaggistica n. 34 del 30 gennaio 2006, rilasciata dal capo Settore tecnico del comune di Monte Sant'Angelo.
Tale procedura non puo' non destare perplessita', proprio alla luce degli atti richiamati nell'atto deliberativo, in particolare la citata determinazione del dirigente Settore ecologia della Regione Puglia n. 300 del 18 giugno 2007, con cui era stato espresso parere favorevole circa la valutazione di impatto ambientale per la coltivazione della cava. Infatti nel provvedimento era espressamente previsto, tra le condizioni, che la durata della coltivazione dovesse essere di cinque anni: pertanto un ulteriore prolungamento di questa coltivazione non poteva prescindere da una rinnovata valutazione di impatto ambientale da parte della Regione.
La motivazione di questa proroga, che non e' altro che un affidamento diretto, e' quanto meno superficiale: infatti si da atto semplicemente che «la societa' ...omissis... ha corrisposto il canone annuo per il periodo della precedente concessione ed e' l'unica richiedente ed attuale concessionaria della cava». In altri termini il ricorso alla trattativa privata e' giustificato, sostanzialmente, dal fatto che nessun'altra ditta aveva fatto richiesta di concessione, eventualita' questa evidentemente difficile, laddove, come in questo caso, si elude l'evidenza pubblica. Inoltre la proroga e' intervenuta quando il contratto di fitto era gia' scaduto.
In merito a tale proroga va evidenziato che nel novembre 2013 ...omissis..., nato a San Giovanni Rotondo (FG) il ...omissis..., comunicava al comune di essere dal 6 agosto 2013 nuovo Amministratore e rappresentante della societa' ...omissis..., fornendo i dati identificativi. Infatti in data 1° agosto 2013 ...omissis... cedeva la sua quota societaria al ...omissis... mentre l'11 novembre 2013 il sig. ...omissis..., altro socio della ...omissis..., cedeva la sua quota societaria a ...omissis..., nato a Monte Sant'Angelo il ...omissis... .
Dalla relazione della commissione emerge che nei confronti dei due novi soci della ...omissis..., risultano elementi tali da farli ritenere vicini al clan ...omissis..., per documentate frequentazioni e contesto familiare.
Nell'evidenziare la tardiva comunicazione del cambio dell'assetto societario, l'organo ispettivo ha altresi' rilevato che, ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante avrebbe potuto opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1 non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-septies della legge n. 575/1965 e s.m.i. (a quella data decreto legislativo n. 159/2011). Peraltro, da verifiche effettuate dalla Commissione presso questa Prefettura non risulta che il comune di Monte Sant'Angelo abbia mai fatto richiesta di comunicazione o informazione antimafia nei confronti della societa'.
La contiguita' del ...omissis... rispetto agli ambienti criminali e' nota anche al comune, come dichiarato anche dall' ...omissis.... nel corso di una audizione tenuta il 2 febbraio 2015: «Conosco ...omissis... il quale lavora presso la cava ...omissis..., la gestione della cava e' diretta o dal ...omissis..., o dal ...omissis... Io con lui ho pochissimi rapporti. So comunque che i fratelli ...omissis... sono notoriamente contigui ad ambienti malavitosi, e che addirittura si renderebbero responsabili di pressioni nei confronti della Polizia Municipale, per ragioni credo riconducibili a dissidi personali, essendo legati da vincoli di parentela con lo stesso ...omissis...».
Seppure la proroga, sia stata rilasciata (illegittimamente per come evidenziato) in favore dei precedenti contitolari della societa' (...omissis...) la commissione ha acquisito in sede di audizione del 3 febbraio 2015 la seguente dichiarazione del ...omissis...: «Sono a conoscenza del fatto che successivamente al ...omissis... e' subentrato ...omissis..., devo dire pero' che ho avuto modo di constatare che gia' prima della delibera di proroga, nel corso dell'istruttoria il ...omissis... si presentava negli uffici comunali gia' accompagnato da ...omissis..., oltre che da un'altra persona di cui non ricordo il nome. A riguardo preciso che l'atteggiamento del ...omissis... non fu minaccioso anche se mi diede l'impressione di essere interessato al rinnovo del contratto in favore della ...omissis...».
Riepilogati in sintesi i risultati delle attivita' di accertamento svolte negli scorsi mesi presso il comune di Monte Sant'Angelo, occorre, quindi, effettuare una attenta valutazione, per verificare se, e in quale misura, gli elementi riscontrati in sede di attivita' ispettiva siano sintomatici di forme di compromissione suscettibili di integrare i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento, ex art. 143 T.U.E.L.
La indicata disposizione di legge, nella sua nuova formulazione, definisce e precisa le caratteristiche che devono assumere gli elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata da parte degli amministratori o del personale dell'apparato burocratico, ovvero su forme di condizionamento degli stessi; questi elementi devono essere concreti, univoci e rilevanti, caratterizzati, cioe', dalla concretezza fattuale, dalla coerenza d'insieme e dalla significativita' dei fatti, quali indizi dei collegamenti (in questi termini Cons. Stato sentenza n. 227/2011).
La natura del provvedimento di scioglimento, di carattere straordinario, non e' di tipo sanzionatorio, ma preventivo (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 10 marzo 2008, n. 321 ); cio' comporta che, quale presupposto, si richiede la presenza di «elementi» su «collegamenti» o «forme di condizionamento» che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori l'apparato burocratico e la criminalita' organizzata, che non devono necessariamente concretizzarsi in situazioni di accertata volonta' degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalita' organizzata, ne' in forme di responsabilita' personali, anche penali, degli amministratori, che, evidentemente, impongono l'avvio dell'azione giudiziaria. Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige, quindi, ne' la prova della commissione dei reati da parte degli amministratori, ne' che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici «elementi» (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o di una influenza tra l'amministrazione e sodalizi criminali (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6 febbraio 2006, n. 1622). Tale orientamento della giurisprudenza trova una significativa conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 01266/2012REG, relativa allo scioglimento del comune di Nicotera, disposto successivamente alla novella del 2009.
In tal senso conforta la giurisprudenza non solo amministrativa, ma finanche quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la recentissima sentenza n. 1747/2015 - concernente un procedimento volto alla dichiarazione di incandidabilita' ex art. 143, comma 11 T.U.E.L., ha fissato, o meglio confermato, alcuni principi di assoluto rilievo.
Secondo le Sezioni Unite la misura interdittiva stabilita all'art. 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa: «perche' scatti l'incandidabilita' alle elezioni, rileva la responsabilita' dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo, causa di scioglimento del consiglio comunale, e quindi e' sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.».
Gli esiti delle attivita' di accesso presso il comune di Monte Sant'Angelo, valutati alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza, consentono, allo stato, di formulare un giudizio affermativo sulla sussistenza di situazioni soggettive riconducibili agli amministratori in carica, inquadrabili nell'ipotesi di cui all'art. 143 e integrare i presupposti per addivenire a un provvedimento dissolutorio nei confronti del consiglio comunale e, in particolare: la radicata presenza di una criminalita' organizzata efferata e violenta, la sostanziale continuita' con la precedente Amministrazione, i legami parentali, le frequentazioni e la contiguita' di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti anche di vertice riconducibili ai clan mafiosi locali, il sostanziale sviamento dell'azione amministrativa dai principi di separazione tra funzione di indirizzo politico e funzione gestionale, nonche' di trasparenza, pubblicita' e rotazione degli affidamenti, le irregolarita' riscontrate nella gestione dei relativi procedimenti e di cui alcuni vedono coinvolti ditte o soggetti direttamente o indirettamente collegati agli ambienti criminali locali, gli innumerevoli atti intimidatori posti in essere nei confronti di amministratori, consiglieri comunali e funzionari che appaiono estremamente inquietanti e, uniti agli altri elementi, rivelatori di un condizionamento ambientale. Ne' va dimenticato che in diversi settori comunali lavorano o hanno lavorato personaggi anche di spicco della criminalita' organizzata o loro congiunti. Va tenuta presente, nella valutazione degli elementi emersi, la straordinaria efferatezza della criminalita' organizzata di Monte Sant'Angelo, testimoniata dalla lunga catena di omicidi e l'intuibile impatto intimidatorio che i suoi esponenti sono in grado di esercitare.
Essi costituiscono, a parere della scrivente, elementi concreti, univoci e rilevanti, che valutati nella loro complessita' dimostrano consistenza e unidirezionalita' tali da permettere una fondata percezione di una forte e decisa valenza, rivelatrice dei collegamenti diretti e indiretti esistenti tra gli amministratori di Monte Sant'Angelo e la criminalita' organizzata e dei conseguenti condizionamenti dell'attivita' amministrativa.
Si esprime pertanto il parere che il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo venga sciolto per condizionamenti della criminalita' organizzata tali da alterare il libero esercizio delle funzioni politiche ed amministrative.
 
Art. 2

La gestione del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Andrea Cantadori, viceprefetto;
dott. Alberto Monno, viceprefetto aggiunto;
dott. Sebastiano Giangrande, dirigente di II fascia dell'Area I.
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 20 luglio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015 Interno, foglio n. 1637
 
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