Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2015 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2015
Nuovo piano di ripartizione dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a titolo di cofinanziamento relativo all'anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attivita' politica relative all'anno 2015. (Decreto n. 702/15).


IL PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;
Vista la deliberazione n. 67/2015 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 4 agosto 2015 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 e ha emanato disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attivita' politica relative all'anno 2015;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Roma, 5 agosto 2015

Il Presidente: Grasso Il Segretario generale: Serafin
 
Allegato

XVII LEGISLATURA

Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 67/2015
Oggetto: Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a titolo di cofinanziamento relativo all'anno 2015 - Disposizioni in ordine al pagamento della rata dei rimborsi per le spese elettorali e per il cofinanziamento dell'attivita' politica relativa all'anno 2015. Seduta del 4 agosto 2015

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;
Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il quale dispone la riduzione del 50 per cento dell'importo spettante ai partiti politici a titolo di contributi pubblici per l'anno 2015;
Visti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;
Viste le richieste dei contributi effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96 del 2012 dai movimenti e partiti politici al Presidente del Senato della Repubblica;
Visti gli atti costitutivi e gli statuti inviati dai movimenti e partiti politici ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 96 del 2012;
Vista la lettera in data 7 luglio 2015, con la quale la Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici ha comunicato al Presidente del Senato della Repubblica il contributo attribuibile ai partiti politici per l'anno 2015 a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;
Preso atto dell'accredito al Senato della Repubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V) dell'ammontare dei fondi relativi ai contributi di cui all'oggetto (pari a 11.494.437,50 euro);
Visto il decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 30 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2013, n. 178, che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 19 in pari data ed il decreto del Presidente del Senato del 29 luglio 2014, n. 681/14, che ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 46 del 25 luglio 2014, recanti la determinazione dei piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24-25 febbraio 2013;
Considerata la necessita' di rideterminare il predetto piano di ripartizione dei contributi pubblici relativi alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2013, in applicazione del coefficiente di riduzione del 50 per cento disposto dal menzionato articolo 14 del decreto-legge n. 149 del 2013 con riferimento all'anno 2015;
Rilevato, tuttavia, che, nella relazione concernente l'attivita' di controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013, trasmessa al Presidente del Senato con lettera in data 30 giugno 2015, il Presidente della Commissione di garanzia per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici ha dichiarato di non avere effettuato il controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013;
Rilevato che nel documento medesimo manca conseguentemente ogni giudizio circa la regolarita' e la conformita' alla legge dei rendiconti medesimi, previsto dall'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della citata legge n. 96 del 2012 e che tale giudizio costituisce il presupposto necessario per l'irrogazione delle sanzioni previste dal citato articolo 9, commi da 9 a 16, della legge n. 96 del 2012;
Considerato altresi' che, ai sensi del citato articolo 9, comma 17, le sanzioni irrogate sono comunicate dalla Commissione di garanzia al Presidente del Senato che, per i fondi di propria competenza, riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati;
Considerato che, ai sensi delle norme vigenti, la mancanza contestuale del giudizio circa la regolarita' e la conformita' alla legge dei rendiconti teste' citati e della comunicazione circa l'avvenuta irrogazione di eventuali sanzioni non consente di determinare l'ammontare erogabile della rata dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento spettante per il 2015,

Delibera:
Art. 1.

1. E' approvato il piano di ripartizione dei contributi pubblici in favore dei movimenti e partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013 nonche' a titolo di cofinanziamento relativo all'anno 2015, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

2. All'erogazione dei contributi risultanti dal piano di cui all'articolo 1 si procedera' a seguito della comunicazione del giudizio in merito ai rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge n. 96 del 2012, e della comunicazione di cui al comma 17 del medesimo articolo.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione a norma dell'art. 3 del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.
2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.
3. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei contributi, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
4. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 4.

1. Sono rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti somme, una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'articolo 1:
a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'art. 2 della menzionata legge n. 96 del 2012;
c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'art. 1, co. 7, della legge n. 96 del 2012;
d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 96 del 2012.

Art. 5.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone