Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2015 (vai al sommario)
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Carta della cittadinanza digitale

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita' dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilita' di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalita' telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi di pagamento elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilita' di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita' mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno della maternita' e della genitorialita' corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalita' e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche' obiettivi di risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralita' tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita';
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita';
r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.

Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64. - Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni
1. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le
pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui
al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo
sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa
a disposizione delle credenziali e degli strumenti di
accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su
richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli
strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
3.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al
predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile:
«Art. 15. - Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti
o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia'
regolata dalla legge anteriore.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 2
Conferenza di servizi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi e' obbligatoria, anche in base alla complessita' del procedimento;
b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di economicita', proporzionalita' e speditezza dell'azione amministrativa;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessita' che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocita' delle conclusioni espresse;
e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:
1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;
2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza;
g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;
h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita', per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona;
i) differenziazione delle modalita' di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalita', prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
m) possibilita' per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purche' abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilita' di attivare procedure di riesame;
o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;
p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 10. - Diritti dei partecipanti al procedimento
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.».
Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-quinquies. - Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
Si riporta il testo dell'articolo 21-nonies della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del
termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990,
n. 241:
«Art. 14. - Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art. 14-bis. - Conferenza di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. ll dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 14-ter. - Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. - Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali, motivando un'eventuale
decisione in contrasto con il motivato dissenzo. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione
della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della
provincia autonoma, degli enti locali e delle
amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario,
motivando un'eventuale decisione in contrasto con il
motivato dissenso. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine
di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 14-quinquies. - Conferenza di servizi in materia
di finanza di progetto
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater
della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.».
Si riporta il testo dell'articolo 17-bis della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3
della presente legge:
«Art. 17-bis. - Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici.

1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
am-messe ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.
Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato
l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi.».
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 3
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni
pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

Note all'art. 3:
La citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Per il testo dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, vedasi nelle Note all'art. 2.
 
Art. 4
Norme per la semplificazione e l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 4:
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
 
Art. 5
Segnalazione certificata di inizio attivita', silenzio assenso,
autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', introducendo anche la disciplina generale delle attivita' non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalita' di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonche' degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1988,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita'
intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si
intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
Si riporta il testo dell'articolo 20 della citata legge
7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 20. (Silenzio assenso) - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. ».

Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3. (Intese) - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.
 
Art. 6
Autotutela amministrativa

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»;
d) all'articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 e' abrogato.

Note all'art. 6:
Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
vedasi nelle note all'art. 3.
Per il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla presente legge, vedasi
nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie) - 1. Con la
segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista
dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato.
2. (Abrogato).
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.».
Si riporta il testo dell'articolo 21-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento) - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci
sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».
Per il testo dell'articolo 21-nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge,
vedasi nelle Note all'art. 2.
Il testo del comma 136 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005) , abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
 
Art. 7
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonche' dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicita' totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonche' dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della liberta' di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarita' di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 per cento;
c) definizione dei criteri e delle modalita' per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative;
d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;
e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 7:
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale5 aprile 2013, n. 80.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 35, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
"35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che
prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale, regionale e locale. Le
dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui
alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e
le informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non
proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 3
agosto 2007, n. 124 recante "Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto":
«Art. 31. (Funzioni di controllo del Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
procede al periodico svolgimento di audizioni del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'
delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del
CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori
dell'AISE e dell'AISI.
2. Il Comitato ha altresi' la facolta', in casi
eccezionali, di disporre con delibera motivata l'audizione
di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza.
La delibera e' comunicata al Presidente del Consiglio dei
ministri che, sotto la propria responsabilita', puo'
opporsi per giustificati motivi allo svolgimento
dell'audizione.
3. Il Comitato puo' altresi' ascoltare ogni altra
persona non appartenente al Sistema di informazione per la
sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di
valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del
controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con
lealta' e completezza, le informazioni in loro possesso
concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato puo' ottenere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita'
giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
6. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente
alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per
ragioni di natura istruttoria, la necessita' di ritardare
la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono
meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a
trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per
sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo
la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti
al Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' degli
organi e degli uffici della pubblica amministrazione,
informazioni di interesse, nonche' copie di atti e
documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la
trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare
la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri,
lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumita' di
fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi
di informazione per la sicurezza, il destinatario della
richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria
richiesta, quest'ultima e' sottoposta alla valutazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel
termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia
effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di
riservatezza puo' essere opposta o confermata in relazione
a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di Stato.
In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui al comma 8
o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato
che, con voto a maggioranza dei due terzi, abbia disposto
indagini sulla rispondenza dei comportamenti di
appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai
compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non
riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti
valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al
Comitato non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, ne'
il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il
segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del
mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti
siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da
parte delle competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto al
Comitato.
13. Il Comitato puo' esercitare il controllo diretto
della documentazione di spesa relativa alle operazioni
concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso
l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma
1, lettera b).
14. Il Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi
negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per
la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' differire l'accesso qualora vi
sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 52, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190:
"52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.".
Si riporta il testo dell'articolo 116 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo):
«Art. 116. (Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi)
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle
istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per
la tutela del diritto di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso
e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato. Si applica l' articolo 49. Il termine
per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi
aggiunti e' di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso principale,
previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai giudizi di impugnazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 266 del Regio decreto
28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di
procedura civile):
«Art. 266. Revisione del conto approvato.
La revisione del conto che la parte ha approvato puo'
essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in
caso di errore materiale, omissione, falsita' o
duplicazione di partite.».
Per il riferimento all'articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 82, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31
gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema
unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte
d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e
altre forme di comunicazione informatica o telematica
disposte o autorizzate dall'autorita' giudiziaria, anche
attraverso la razionalizzazione delle attivita' attualmente
svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia.
Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2002, n. 139:
«Art. 5 (L). Spese ripetibili e non ripetibili
(Omissis).
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni
medesime.
(Omissis).».
Il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile
2001 (Approvazione del listino relativo alle prestazioni
obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2001, n.
104.
 
Art. 8
Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita' esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche' assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e alla promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalita'; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalita' di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta' e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilita' dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attivita' omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita' dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190:
« 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione
degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato
contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e
proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti.
Il sistema informatico si avvale di un software libero con
codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali
inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun
ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o
vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione
all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti
e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e'
pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione
all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni,
con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte
non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto
nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il
trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti
dei relativi organi.».
Si riporta il testo dell'art. 20 del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:
« Art. 20.(Associazione Formez PA). - 1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione propone all'assemblea
dell'Associazione Formez PA, di cui aldecreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione
stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far
data dalla nomina del Commissario straordinario decadono
gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta
eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il
Commissario assicura la continuita' nella gestione delle
attivita' dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti
in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone
al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo
delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del
personale in servizio e gli equilibri finanziari
dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il
perseguimento delle suddette politiche. Il piano e'
presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini
delle determinazioni conseguenti.
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Si riporta il testo dell'art. 75-bis, comma 3, del
codice di cui al decreto-legislativo 1° agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2003, n. 214:
« 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono
essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni
interessate, anche per l'utilizzo di strutture gia'
esistenti.».
Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza", pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100:
«Art. 16.Forze di polizia. - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro", pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2010, n. 262:
«Art. 16.Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
a tempo parziale
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni
introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona
fede, possono sottoporre a nuova valutazione i
provvedimenti di concessione della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia'
adottati prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 155, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004) , pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2003, n. 299:
« 155. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni
di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno
2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da
destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino
dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e
non dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia.».
Si riporta il testo dell'art. 34 del
decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali9, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248:
«Art. 34.Ispettori fitosanitari. - 1. Gli Ispettori
fitosanitari sono funzionari della pubblica
amministrazione, tecnicamente e professionalmente
qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari
regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purche'
rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del
Servizio fitosanitario regionale.
2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico
scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale, secondo le competenze professionali per le quali
sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro
controllo.
3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito
documento di riconoscimento, con validita' quinquennale,
predisposto secondo le linee guida stabilite a livello
nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2,
letteran), dell'articolo 49.
4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati
del numero identificativo attribuito dall'amministrazione
competente, dal titolo di studio, dal livello di
inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche,
sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale
ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.
4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono
iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli
ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione
del registro di cui al comma 4.
5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea
magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali
nelle cui competenze rientrano le attivita' riservate agli
ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie
amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per
l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le
modalita' per la sua tenuta.
6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori
fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a
svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio
fitosanitario o in caso di cessata attivita'.
7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni
pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale,
nell'esercizio delle funzioni relative alla materia
disciplinata dalla presente legge, si attengono alle
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio
fitosanitario competente.».
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81.
Il decreto-legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11 della L. 29 luglio 2003, n. 229) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80.
Il decreto-legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 ottobre 2005, n. 249.
Si riporta il testo degli artt. 11, 12 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63:
«Art.11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla letteraa), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro
il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla letteraa),
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso."
"Art. 12.1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,
e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria
nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati
dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso
riducendone il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte
delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e
disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e
il superamento della frammentazione delle procedure, anche
attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole
amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei
servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'articolo 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ,
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono
alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle
rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' disporre
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono
corrispondentemente ridotte.».
"Art. 14. 1. . Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo
perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , e
successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6,
della L. 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
L'art. 95 della Costituzione statuisce che "Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene
l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.».
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 5.Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
letteraa) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la
questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita',
il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e
promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare
rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni
e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e
di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto
attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei
commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».
Il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2012, n. 189:
« Art. 10.Riorganizzazione della presenza dello Stato
sul territorio - 1.La Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e
operativa degli altri uffici periferici delle
amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza
unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono
assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio
unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.
Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di
efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di
tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali
sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la
responsabilita' diretta ed esclusiva.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo di tutte le
funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni
della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
secondo le seguenti norme generali regolatrici della
materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale
ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo e degli altri uffici periferici
delle pubbliche amministrazioni dello Stato, gia'
organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello
stesso ambito a quello della citta' metropolitana, laddove
costituita, e fatta salva la possibilita' di individuare,
con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico, nonche' alla garanzia dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza
unitaria dello Stato, individuazione di modalita', anche
ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, per assicurare, su scala provinciale,
regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello
Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei
rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i
propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi
comuni, con particolare riferimento alle funzioni di
gestione del personale, di controllo di gestione, di
economato, di gestione dei sistemi informativi
automatizzati, di gestione dei contratti, nonche'
utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di
proprieta' pubblica, in modo da assicurare la riduzione di
almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato
per l'esercizio delle medesime funzioni;
d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e
strumentali di tutte le strutture periferiche
dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d),
ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilita'
diretta ed esclusiva;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d)
del presente comma, con riferimento alle risorse che non
risultano piu' adibite all'esercizio delle funzioni
divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre
strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di
appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero
collocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi
degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed
assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici
individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali
funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su
proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento,
previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri da parte delle
competenti Commissioni parlamentari entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso
il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento
puo' essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni
di continuita' nell'integrazione dei sistemi informativi
centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e
controllo delle grandezze finanziarie e della spesa
pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture
informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle
Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono
esclusi gli uffici di sanita' marittima, aerea e di
frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.».
La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100.
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28.
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.
 
Art. 9
Disposizioni concernenti l'Ordine
al merito della Repubblica italiana

1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
3) il quarto comma e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;
c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».

Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 2, secondo comma, della legge 3
marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine «Al merito
della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e
dell'uso delle onorificenze), e' cosi modificato dalla
presente legge:
«L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un
cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.».
Il testo dell'articolo 2, terzo comma, della citata
legge 3 marzo 1951, n. 178, e' cosi modificato dalla
presente legge:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e non
possono essere confermati.».

Il testo dell'articolo 2, quarto comma, della citata
legge 3 marzo 1951, n. 178, abrogato dalla presente legge,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 1951, n. 73.
Alla citata legge 3 marzo 1951, n. 178, l'articolo 4,
primo comma, e' cosi' modificato dalla presente legge:
«Le onorificenze sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.».
 
Art. 10
Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60 mediante accorpamento di due o piu' camere di commercio; possibilita' di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e citta' metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonche' definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita' fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese, garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle societa' controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti gia' deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attivita' economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 10:
La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
1994, n. 7.
Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma
dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010,
n. 46.
Si riporta il testo dell'articolo 28, del Decreto legge
24 giugno 2014 n. 90 e successive modificazioni (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144:
«Art. 28.(Riduzione del diritto annuale delle camere di
commercio e determinazione del criterio di calcolo delle
tariffe e dei diritti di segreteria). 1. Nelle more del
riordino del sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di
cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014,
e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno
2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del
50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma
1, lettereb),d)ede), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni, sono fissati sulla base di
costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo
economico, sentite la Societa' per gli studi di settore
(SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza
da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e
degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle
funzioni in forma associata.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
Legge7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81:
«3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.».
 
Art. 11
Dirigenza pubblica

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilita' con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo della legalita' dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo della legalita' dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le citta' metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita' dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita' amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalita' dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, gia' iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonche' ai soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorita' indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilita' di avvalersi, per le attivita' di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalita' del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attivita' di formazione;
f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita' tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilita' della dirigenza medica e sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessita', delle responsabilita' organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversita' delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purche' motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilita' di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilita'; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilita' successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attivita' lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilita'; possibile destinazione allo svolgimento di attivita' di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilita', per i dirigenti collocati in disponibilita', di formulare istanza di ricollocazione in qualita' di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;
m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale e responsabilita' amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti della responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilita' disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilita' dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalita' del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita'; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione delle modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 11:
Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 2 - Fonti.
(Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
Si riporta l'articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 3 - Personale in regime di diritto pubblico.
(Omissis).
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.».
Si riporta l'articolo 22 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 22 - Comitato dei garanti.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e
1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui
componenti, nel rispetto del principio di genere, sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico
non e' rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti e' composto da un
consigliere della Corte dei conti, designato dal suo
Presidente, e da quattro componenti designati
rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto
scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed
esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli
Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra
coloro che hanno presentato la propria candidatura. I
componenti sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al
Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o
rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro
il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta;
decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 15. Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie.
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della
spesa, la dirigenza sanitaria e' collocata in un unico
ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico
livello, articolato in relazione alle diverse
responsabilita' professionali e gestionali. In sede di
contrattazione collettiva nazionale sono previste, in
conformita' ai principi e alle disposizioni del presente
decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni
dirigenziali nonche' per l'assegnazione, valutazione e
verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione
del relativo trattamento economico accessorio correlato
alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'
del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonche', possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una
verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali
tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica
annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di
struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di
discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli
esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella
valutazione professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina
la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per
l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia
stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione
composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati
tre direttori di struttura complessa della medesima regione
ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione direttore di struttura
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e'
eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
deliberazioni della commissione prevale il voto del
presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione
presenta al direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare
nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare
analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata
puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui
il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse
dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione
conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa
complessa a direzione universitaria e' effettuata dal
direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il
dipartimento universitario competente, ovvero, laddove
costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico
e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della
commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda
prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo
sito le motivazioni della scelta da parte del direttore
generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati
sul sito dell'ateneo e dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati.
7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa
e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di
cui al comma 5.
7-quater. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di una
struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale,
su proposta del direttore della struttura complessa di
afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa
come articolazione interna di un dipartimento, e'
attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori
delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su
proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche'
il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di
struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come
modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere
conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di
struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di
formazione manageriale programmato dalla regione; i
dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal
possesso dell'attestato di formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.».
Si riporta l'articolo 108 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 108 - Direttore generale.
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonche' la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario.».

Si riporta l'articolo 2, comma 186, lettera d), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):

«Art. 2. Disposizioni diverse.
(Omissis).
186.
(Omissis).
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;».

Si riporta l'articolo 98 citato del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 98 - Titolo di citta'.
1. Il titolo di citta' puo' essere concesso con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti
storici e per l'attuale importanza.».

Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 14 - Atto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali.
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013
nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi
.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari
percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo,
non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in
dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo,
per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al
Commissario straordinario. La gestione commissariale ha
comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
di carattere gestionale di natura straordinaria e residui
un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.
13-quater. Il Commissario straordinario invia
annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero
dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita'
svolte all'interno della gestione commissariale e
l'illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011
- 2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta le decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti. (162) (195)
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni
fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28,
secondo i principi di efficacia, economicita', di
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme
associative previste dal comma 28. Nell'ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata
almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto
periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti,
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei
mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al
comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata.
32.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010.».

Il Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118
(Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1972, n. 95,
reca disposizioni in materia di "Passaggio dei segretari
comunali alle dipendenze organiche dei comuni".
La legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 (Nuove
disposizioni in materia di segretari comunali), e'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale Trentino-Alto Adige 4
maggio 2010, n. 18.
La legge regionale 9 dicembre 2014, n. 9 (Disposizioni
in materia di enti locali), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 3 ^ Serie speciale - 21 febbraio 2015, n. 8.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
Si riporta l'articolo 21, comma 4, del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 21. Unificazione delle Scuole di formazione.
(Omissis).
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178:
«Art. 10 - I docenti della scuola.
(Omissis).
2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione
di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo
dell'incarico conservano il trattamento economico in
godimento.».
Si riporta l'articolo 19, comma 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».

Si riporta l'articolo 2103 del codice civile:
«Art. 2103 - Prestazione del lavoro.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per cui e' stato assunto. Tuttavia, se non e'
contenuto diversamente,l'imprenditore puo', in relazione
alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro
ad una mansione diversa, purche' essa non importi una
diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale
nella posizione di lui.
Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore
di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta, se e' a lui piu' vantaggioso.».

Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 - Responsabilita' dirigenziale.
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
Si riporta l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 3-bis. Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario.
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali
delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti
di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere
effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si
applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. La regione provvede alla nomina dei direttori
generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle
altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata, secondo modalita' e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione
costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono
aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede
con il possesso di laurea magistrale e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo
delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
con autonomia gestionale e con diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di
eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La
regione assicura, anche mediante il proprio sito internet,
adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma
l'intesa con il rettore per la nomina del direttore
generale di aziende ospedaliero-universitarie..
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale e in collaborazione con le universita' o
altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi
dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei
corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del
Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il
certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
tale data..
5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella
valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le
regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e
delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e
verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro
della programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati,
avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi..
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun
direttore generale, la regione verifica i risultati
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma
entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
disposizione si applica in ogni altro procedimento di
valutazione dell'operato del direttore generale, salvo
quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione
di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione
provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal
parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il
sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo
locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il
contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di
valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis e' integrata con il Sindaco del comune capoluogo
della provincia in cui e' situata l'azienda.
7-bis. L'accertamento da parte della regione del
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e
assistenziali costituisce per il direttore generale grave
inadempimento contrattuale e comporta la decadenza
automatica dello stesso.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e'
esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il
direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in
sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento
dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato,
in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di
formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
direttore generale o del corso di formazione manageriale di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di
formazione manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile
con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e
sanitario determina per i lavoratori dipendenti il
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al
mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono
ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali comprensivi delle quote a carico del
dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria
locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori
dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione
dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio
sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono
disporre la proroga dei contratti con i direttori generali
in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto per un periodo massimo di dodici mesi.».

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.

Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 12
Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in
materia di natura e durata degli incarichi direttivi
dell'Avvocatura dello Stato

1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneita' delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico puo' essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonche' della professionalita' acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio».
 
Art. 13
Semplificazione delle attivita'
degli enti pubblici di ricerca

1. Al fine di favorire e semplificare le attivita' degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative piu' consone alle peculiarita' degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla liberta' di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilita' dei progetti di ricerca e la relativa titolarita' valorizzando la specificita' del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole piu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attivita' di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attivita' proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita' ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilita' con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 13:
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 14
Promozione della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».

Note all'art. 14:
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 596 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio
2010, n. 106, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 596. Fondo per l'organizzazione e il
funzionamento di servizi socio-educativi per la prima
infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e
reparti del Ministero della difesa
1. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori
di eta' fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero
della difesa, e' istituito un fondo con una dotazione di
euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'arti-colo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; b) al
comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da
minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, nonche' da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non
trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,
2. La programmazione e la progettazione relativa ai
servizi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le
quali sono individuate le sedi di tali servizi, e'
effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
3. I servizi socio-educativi di cui al comma 1 sono
accessibili oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, nonche' da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni locali e da minori che non trovano
collocazione nelle strutture pubbliche comunali,e
concorrono a integrare l'offerta complessiva del sistema
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
e del relativo Piano straordinario di intervento di cui
all' articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come modificato dall' articolo 2, comma 457, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.".
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazz.
Uff 26 aprile 2001, n. 96, S.O., come modificato dalla
presente legge:
"Art. 42-bis. Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta'
dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l'altro genitore esercita la propria attivita'
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve
essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati
all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si
rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione.".
 
Art. 15
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale per il personale delle Forze armate

1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 1393 del codice dell'ordinamento
militare di cui al citato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sostituito dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
 
Art. 16
Procedure e criteri comuni per l'esercizio
di deleghe legislative di semplificazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Note all'art. 16:
Per il riferimento all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 17
Riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacita' dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilita' di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicita' dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parita' di trattamento tra categorie omogenee, nonche' di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalita' d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilita' di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualita' dei servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilita' dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilita' agli stessi della responsabilita' amministrativo-contabile per l'attivita' gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o piu' decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 424 e 425, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:

«424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.».
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155:
«7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per
attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli
altri Ministri interessati.».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 111, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1997, n. 113:
«111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con le
modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).».

Si riporta il testo dell'art. 46 del citato
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 46. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n.
396 del 1997).
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12
giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e
integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza
puo' essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati,
delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti
regioni e autonomie locali e sanita' e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN
si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai
dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione
dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa e presenta annualmente al
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la
congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale
e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le
principali criticita' emerse in sede di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere
della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta
l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia
del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e
strategia aziendale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
carattere continuativo; se dipendente pubblico, e'
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito
da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi
sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri due,
rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza
delle Regioni e delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura
l'omogeneita', assumendo la responsabilita' per la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative
si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli
atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il
collegio delibera a maggioranza, su proposta del
presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere riconfermati per una sola
volta.
7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo
e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone
che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto
nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' si intende
estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L'assenza delle predette cause di
incompatibilita' costituisce presupposto necessario per
l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico
delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La
misura annua del contributo individuale e' definita,
sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e'
effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato mediante
l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi
che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento.
L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla base della
quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale
di bilancio, con imputazione alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e finanze;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante
un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, a seconda del comparto, dei Ministri
competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale
e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-citta'.
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto
pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L' ARAN definisce
con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la
Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque
giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e'
definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici,
ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo
determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al
comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttivita' per il personale non dirigente e per i
dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e'
disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a
carico di questi. L'ARAN puo' avvalersi di esperti e
collaboratori esterni con modalita' di rapporto stabilite
con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel
rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.
13. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome possono avvalersi, per la contrattazione
collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche
istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.».
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255:
«10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo
precedente.».

La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.
Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3-bis, del
decreto-legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187:
«3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di
copertura assicurativa per periodi non coperti da
contribuzione), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre
1996, n. 256, S.O.:
"Art. 8. Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo
parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non
effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da
contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a
domanda, mediante il versamento della riserva matematica
secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni ed
integrazioni(22) .
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
nel comma medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 . Per tale
autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai
commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato
di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto
il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto
o contribuzione volontaria. ".
Il testo dell'articolo 5 del decreto - legge 6 luglio
2012 n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
 
Art. 18
Riordino della disciplina delle partecipazioni
societarie delle amministrazioni pubbliche

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e' adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle attivita' svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualita' della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalita' diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalita' delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di societa', l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche gia' in essere;
c) precisa definizione del regime delle responsabilita' degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonche' dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle societa' partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa', anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualita' del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita' della tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilita' dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonche' la loro pubblicita' e accessibilita';
g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e societa' partecipate secondo i criteri di parita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;
m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali:
1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonche' di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle societa', nonche' definizione, in conformita' con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza, efficacia ed economicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle societa' partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle societa' partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle societa' partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualita', per ciascun servizio o attivita' svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilita' separata.

Note all'art. 18:
Si riporta il testo dell'articolo 151, comma 8, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227:
«Art. 151. Principi generali
(Omissis).
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle societa' controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
(Omissis).».
 
Art. 19
Riordino della disciplina dei servizi pubblici
locali di interesse economico generale

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e' adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle citta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attivita' di interesse generale il cui svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunita' locali, in condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di continuita' e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio;
c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita' e in conformita' alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa' in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalita' di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita';
f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita' o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni secondo criteri di economicita' ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;
g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalita' di affidamento dei servizi;
l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilita' o sull'inconferibilita' di incarichi o cariche;
m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprieta' pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorita' indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle societa' di servizi sulla qualita' e sui costi degli stessi;
q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attivita' previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
r) previsione di termini e modalita' per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;
u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;
v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali gia' costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualita', nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.
 
Art. 20
Riordino della procedura
dei giudizi innanzi la Corte dei conti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettivita' della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonche' le funzioni e le attivita' del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entita' patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi:
1) specificita' e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilita' dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalita' di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalita' di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi gia' in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformita' ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e terzieta' del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonche' i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita' di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresi' il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilita' amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita'.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto puo' essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 20:
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689. ».

Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti):
« Art. 55. (art. 17, legge 3 aprile 1933, n. 255).
Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della
Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire
480.000, il presidente della competente sezione
giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito
il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono
determinare la somma da pagare all'erario, salvo il
giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da
parte del contabile.
Tale disposizione si applica anche nei giudizi di
responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda
la detta somma.».

Si riporta il testo dell'articolo 374 del Regio decreto
28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di
procedura civile):
«Art. 374.Pronuncia a sezioni unite.
La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti
nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia,
tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo'
essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione
di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le
sezioni unite.
Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte
pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una
questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle
sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione
di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette
a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del
ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione
semplice.».

Per il testo dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile, si veda nelle
Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del Regio
decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739 (Provvedimenti legislativi
riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di
Stato o della Corte dei conti):
«Art. 1. I provvedimenti legislativi che importino il
conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato
oppure alla Corte dei conti, nonche' la soppressione o la
modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino
l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede
consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono
adottati previo parere rispettivamente del Consiglio di
Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a
Sezioni riunite.».
 
Art. 21
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge
che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono piu' le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;
c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.
2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
 
Art. 22
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 22:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 23:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.".
 
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