Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78
Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. ».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di
Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli anni 2015-2018 e
ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita'.
2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:
a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;
b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;
c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;
d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.
3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilita' di detti spazi finanziari.
5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno, puo' essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».
7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle citta' metropolitane e' altresi' consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2014.
8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:
a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.
Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalita' definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».
9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora gia' applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».
10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' inserito il seguente:
«122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuno dei predetti comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente e' proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile):
"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con
portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con specifico riferimento alla
natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine
all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera
individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in
ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello
stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita'
previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del
Dipartimento della protezione civile verifichi che le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si provvede
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel
decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni
territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento
della protezione civile, salvo che sia diversamente
stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di
cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze e' curata in
ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione
civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili,
in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo
strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per
far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e
secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei
ministri, sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno (28) dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto
contiene anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed
esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va
riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono
consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente
comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa, nonche'
degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti,
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione
civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al
Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi'
pubblicati nel sito internet del Dipartimento della
protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di
cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, relativamente ai
quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione
dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento
delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge
24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario
2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e'
determinata annualmente, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto
finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in
apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie
del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'art. 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o
in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili
indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle
dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa
interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, tali da garantire la
neutralita' in termini di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la
predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all'art. 28 della legge n. 196 del 2009 e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in misura tale da determinare maggiori entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui al secondo periodo
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di
gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale
derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i
soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti
titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o
inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei
medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi
calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la
sospensione delle rate, per un periodo di tempo
circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
per gli interventi di rispettiva competenza, alla
Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni
interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
corredato della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire
anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo
stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente
articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le
disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono
individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni
e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche'
le misure per il contenimento dei termini per la
determinazione della perdita finale e dei tassi di
interesse da applicare ai procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
Si riporta il testo vigente del comma 122 dell'art. 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita'
2011):
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
1-121 (Omissis).
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione
degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla
sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di
mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di
stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta'
comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonche'
sui trasferimenti erariali destinati alle province della
Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo
della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti
finanziari determinati dall'applicazione della predetta
sanzione .
(Omissis).".
La Delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 recante "
Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli
edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali"
e' pubblicata nella GU Serie Generale n. 222 del 24-9-2014.
Si riporta il testo vigente dell'art. 48 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 48. (Edilizia scolastica)
1. All'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo
finanziario espresso in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non
sono considerate le spese sostenute dai comuni per
interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel
limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e
l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
il 15 giugno 2014.".
2. Per le finalita' e gli interventi di cui all'art.
18, comma 8-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca assegna, nell'ambito della
programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo
massimo di 300 milioni di euro, previa verifica
dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della
programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle
assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma
delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani
stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici
scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE
riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le
ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del
Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni
effettivi e sulla base di un programma articolato per
territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la
stessa delibera sono individuate le modalita' di utilizzo
delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento
dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011
e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le
medesime procedure di cui al citato art. 18 del
decreto-legge n. 69 del 2013.".
Si riporta il testo vigente dei commi 6-bis e 26
dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012):
"Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti
locali
1 - 6 (Omissis).
6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
patto di stabilita' interno connessi alla gestione di
funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la
riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine,
entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma
determinati sulla base del citato accordo formulato a
seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
15 marzo di ciascun anno.
6-ter - 25 (Omissis).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 1125 e
successive modificazioni:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione
in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1 - 8 (Omissis).
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo'
essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016 (29). Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al
31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato
per le strette necessita' connesse alle esigenze di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
(Omissis ).".
Si riporta il testo del comma 145 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai
proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel
limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun
ente beneficiario gli importi relativi:
a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle
spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi
strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei
comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per
opere prioritarie del programma delle infrastrutture
strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e
finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di
cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;
c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei
comuni sede delle citta' metropolitane, delle spese per le
opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali
europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella
Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di
cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Gli enti
interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro
il termine perentorio del 10 settembre, secondo le
modalita' definite dal predetto Dipartimento, il valore
degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le
spese di cui al periodo precedente.
Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre,
secondo le modalita' definite dal predetto Dipartimento, il
valore degli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere le spese di cui al periodo precedente.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi
derivanti dall'attuazione del comma 144, eccedenti
l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale
riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.".
Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 43. Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla
lettera c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie
per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo
delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul
"Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito
dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale da parte della competente Sezione regionale
della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse
attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente,
l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di approvazione del piano
stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali" di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal
comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse
ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce
economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle
medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,
intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del
patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di
euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al
2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno
dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo
esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'art.
1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013,
recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali", pubblicato nella
gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per
ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la
quota rilevante ai fini del patto di stabilita' interno nei
limiti del periodo precedente.
3-bis. La sanzione prevista dall'art. 31, comma 26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013,
ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica
fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del
comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno
attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, nonche' di quelli che nel
medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il
pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo'
essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari
determinati dalla sua applicazione non concorrono alla
riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni.
3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o
negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e
qualora gia' applicate ne vengono meno gli effetti, nei
confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio
finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilita'
interno sia stata accertata successivamente alla data del
31 dicembre 2013.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno
eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un
importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per
l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del
Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a
titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme
gia' erogate in base alle disposizioni di cui all'art. 8
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e all'art.
1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000
impegnato e non pagato del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta'
comunale, di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
5-bis. All'art. 1, comma 729-quater, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20 settembre
2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a
debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del
fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al
comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi
comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia
delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal
Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A
seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni
beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma
729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle
annualita' 2015, 2016 e 2017".
5-ter. All'art. 32, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75
per cento".
5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali, la nota metodologica relativa
alla procedura di calcolo e la stima delle capacita'
fiscali per singolo comune delle regioni a statuto
ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo
schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di
cui al periodo precedente, e' trasmesso alle Camere dopo la
conclusione dell'intesa, perche' su di esso sia espresso,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere
della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il
termine di cui al secondo periodo, il decreto puo' comunque
essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione
con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
ai citati pareri.".
Si riporta il testo vigente del comma 418 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di
cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare
complessivo del contributo dei periodi precedenti, le
province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre
2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.".
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 



Tabella 2

===================================================================== | | Riduzione di spesa | | |corrente che ciascun ente | | |deve conseguire per l'anno| | Ente | 2015 | +========================================+==========================+ |Alessandria | 7.266.270,59| +----------------------------------------+--------------------------+ |Asti | 8.171.435,62| +----------------------------------------+--------------------------+ |Biella | 0,00| +----------------------------------------+--------------------------+ |Cuneo | 9.678.708,01| +----------------------------------------+--------------------------+ |Novara | 3.349.452,29| +----------------------------------------+--------------------------+ |Torino | 27.941.102,33| +----------------------------------------+--------------------------+ |Verbano-Cusio-Ossola | 1.033.082,08| +----------------------------------------+--------------------------+ |Vercelli | 1.742.357,29| +----------------------------------------+--------------------------+ |Bergamo | 18.567.478,04| +----------------------------------------+--------------------------+ |Brescia | 23.484.851,28| +----------------------------------------+--------------------------+ |Como | 9.894.858,17| +----------------------------------------+--------------------------+ |Cremona | 8.737.569,48| +----------------------------------------+--------------------------+ |Lecco | 3.790.831,28| +----------------------------------------+--------------------------+ |Lodi | 3.354.605,20| +----------------------------------------+--------------------------+ |Mantova | 11.225.246,49| +----------------------------------------+--------------------------+ |Milano | 27.698.486,99| +----------------------------------------+--------------------------+ |Monza e della Brianza | 19.386.463,83| +----------------------------------------+--------------------------+ |Pavia | 13.297.294,95| +----------------------------------------+--------------------------+ |Sondrio | 1.957.636,04| +----------------------------------------+--------------------------+ |Varese | 5.074.177,01| +----------------------------------------+--------------------------+ |Belluno | 5.136.578,56| +----------------------------------------+--------------------------+ |Padova | 17.016.892,62| +----------------------------------------+--------------------------+ |Rovigo | 6.020.885,04| +----------------------------------------+--------------------------+ |Treviso | 19.072.705,54| +----------------------------------------+--------------------------+ |Venezia | 10.494.060,49| +----------------------------------------+--------------------------+ |Verona | 23.554.339,56| +----------------------------------------+--------------------------+ |Vicenza | 15.933.204,28| +----------------------------------------+--------------------------+ |Genova | 8.351.526,07| +----------------------------------------+--------------------------+ |Imperia | 5.122.130,55| +----------------------------------------+--------------------------+ |La Spezia | 7.494.780,71| +----------------------------------------+--------------------------+ |Savona | 8.763.264,30| +----------------------------------------+--------------------------+ |Bologna | 8.671.168,70| +----------------------------------------+--------------------------+ |Ferrara | 6.595.382,65| +----------------------------------------+--------------------------+ |Forli-Cesena | 9.389.816,74| +----------------------------------------+--------------------------+ |Modena | 13.870.843,65| +----------------------------------------+--------------------------+ |Parma | 5.457.061,57| +----------------------------------------+--------------------------+ |Piacenza | 2.075.484,70| +----------------------------------------+--------------------------+ |Ravenna | 10.120.100,77| +----------------------------------------+--------------------------+ |Reggio nell'Emilia | 8.745.675,72| +----------------------------------------+--------------------------+ |Rimini | 9.352.456,11| +----------------------------------------+--------------------------+ |Arezzo | 6.457.649,76| +----------------------------------------+--------------------------+ |Firenze | 21.830.174,05| +----------------------------------------+--------------------------+ |Grosseto | 7.211.853,23| +----------------------------------------+--------------------------+ |Livorno | 7.043.883,31| +----------------------------------------+--------------------------+ |Lucca | 7.790.412,91| +----------------------------------------+--------------------------+ |Massa-Carrara | 2.691.725,95| +----------------------------------------+--------------------------+ |Pisa | 3.623.447,62| +----------------------------------------+--------------------------+ |Pistoia | 8.756.973,01| +----------------------------------------+--------------------------+ |Prato | 6.939.390,52| +----------------------------------------+--------------------------+ |Siena | 3.525.398,20| +----------------------------------------+--------------------------+ |Perugia | 11.705.006,48| +----------------------------------------+--------------------------+ |Terni | 6.893.853,80| +----------------------------------------+--------------------------+ |Ancona | 7.162.900,60| +----------------------------------------+--------------------------+ |Ascoli Piceno | 2.223.554,01| +----------------------------------------+--------------------------+ |Fermo | 4.088.136,71| +----------------------------------------+--------------------------+ |Macerata | 8.990.586,61| +----------------------------------------+--------------------------+ |Pesaro e Urbino | 6.109.241,04| +----------------------------------------+--------------------------+ |Frosinone | 5.548.852,06| +----------------------------------------+--------------------------+ |Latina | 17.662.843,04| +----------------------------------------+--------------------------+ |Rieti | 2.345.294,12| +----------------------------------------+--------------------------+ |Roma | 79.132.973,23| +----------------------------------------+--------------------------+ |Viterbo | 7.952.793,66| +----------------------------------------+--------------------------+ |Chieti | 3.036.947,86| +----------------------------------------+--------------------------+ |L'Aquila | 4.270.062,12| +----------------------------------------+--------------------------+ |Pescara | 6.247.517,77| +----------------------------------------+--------------------------+ |Teramo | 6.643.227,67| +----------------------------------------+--------------------------+ |Campobasso | 3.185.975,51| +----------------------------------------+--------------------------+ |Isernia | 1.192.365,76| +----------------------------------------+--------------------------+ |Avellino | 12.479.516,16| +----------------------------------------+--------------------------+ |Benevento | 6.935.005,79| +----------------------------------------+--------------------------+ |Caserta | 31.273.307,73| +----------------------------------------+--------------------------+ |Napoli | 46.413.945,77| +----------------------------------------+--------------------------+ |Salerno | 24.920.650,48| +----------------------------------------+--------------------------+ |Bari | 14.440.633,44| +----------------------------------------+--------------------------+ |Barletta-Andria-Trani | 6.633.100,42| +----------------------------------------+--------------------------+ |Brindisi | 6.740.723,94| +----------------------------------------+--------------------------+ |Foggia | 8.232.163,81| +----------------------------------------+--------------------------+ |Lecce | 23.515.735,94| +----------------------------------------+--------------------------+ |Taranto | 14.377.155,55| +----------------------------------------+--------------------------+ |Matera | 6.233.761,81| +----------------------------------------+--------------------------+ |Potenza | 3.521.959,76| +----------------------------------------+--------------------------+ |Catanzaro | 5.955.145,22| +----------------------------------------+--------------------------+ |Cosenza | 8.295.704,40| +----------------------------------------+--------------------------+ |Crotone | 3.758.372,57| +----------------------------------------+--------------------------+ |Reggio di Calabria | 9.119.811,30| +----------------------------------------+--------------------------+ |Vibo Valentia | 0,00| +----------------------------------------+--------------------------+ |TOTALE | 900.000.000,00| +----------------------------------------+--------------------------+ | | | +----------------------------------------+--------------------------+ |Agrigento | 5.879.747,06| +----------------------------------------+--------------------------+ |Caltanissetta | 4.067.281,61| +----------------------------------------+--------------------------+ |Catania | 13.378.928,97| +----------------------------------------+--------------------------+ |Enna | 3.335.391,58| +----------------------------------------+--------------------------+ |Messina | 8.562.113,11| +----------------------------------------+--------------------------+ |Palermo | 14.578.061,34| +----------------------------------------+--------------------------+ |Ragusa | 4.573.970,80| +----------------------------------------+--------------------------+ |Siracusa | 5.888.490,64| +----------------------------------------+--------------------------+ |Trapani | 5.555.330,45| +----------------------------------------+--------------------------+ |Cagliari | 9.952.899,41| +----------------------------------------+--------------------------+ |Nuoro | 4.047.440,26| +----------------------------------------+--------------------------+ |Sassari | 6.686.698,68| +----------------------------------------+--------------------------+ |Oristano | 4.319.661,02| +----------------------------------------+--------------------------+ |Carbonia-Iglesias | 1.854.156,89| +----------------------------------------+--------------------------+ |Medio Campidano | 2.381.907,01| +----------------------------------------+--------------------------+ |Ogliastra | 1.773.186,57| +----------------------------------------+--------------------------+ |Olbia-Tempio | 3.164.734,60| +----------------------------------------+--------------------------+ |Totale Sicilia e Sardegna | 100.000.000,00| +----------------------------------------+--------------------------+


 

«Tabella A
(articolo 9-ter, comma 1, lettera a))

===================================================================== | BA0250 | B.1.A.4) | Prodotti dietetici | +============+=========================+============================+ |BA0270 |B.1.A.6) |Prodotti chimici | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Materiali e prodotti per uso| |BA0280 |B.1.A.7) |veterinario | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altri beni e prodotti | |BA0290 |B.1.A.8)  |sanitari | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA0320 |B.1.B.1) |Prodotti alimentari | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Materiali di guardaroba, di | | | |pulizia e di convivenza in | |BA0330 |B.1.B.2)  |genere | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Combustibili, carburanti e | |BA0340 |B.1.B.3)  |lubrificanti  | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Supporti informatici e | |BA0350 |B.1.B.4)  |cancelleria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Materiale per la | |BA0360 |B.1.B.5) |manutenzione | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altri beni e prodotti non | |BA0370 |B.1.B.6)  |sanitari  | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Acquisto prestazioni di | | | |trasporto sanitario da | |BA1130 |B.2.A.11.4) |privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Contributi a societa' | | | |partecipate e/o enti | |BA1310 |B.2.A.14.3) |dipendenti della Regione | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Consulenze sanitarie e | | | |sociosanit. da terzi - Altri| |BA1370 |B.2.A.15.2) |soggetti pubblici | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Consulenze sanitarie da | | | |privato - articolo 55, comma| |BA1390 |B.2.A.15.3.A) |2, CCNL 8 giugno 2000 | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altre consulenze sanitarie e| |BA1400 |B.2.A.15.3.B) |sociosanitarie da privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Collaborazioni coordinate e | | | |continuative sanitarie e | |BA1410 |B.2.A.15.3.C) |socios. da privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Lavoro interinale - area | |BA1430 |B.2.A.15.3.E) |sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altre collaborazioni e | | | |prestazioni di lavoro - area| |BA1440 |B.2.A.15.3.F) |sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altri servizi sanitari e | | | |sociosanitari a rilevanza | | | |sanitaria da pubblico - | | | |Altri soggetti pubblici | |BA1510 |B.2.A.16.2) |della Regione | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altri servizi sanitari da | |BA1530 |B.2.A.16.4) |privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1580 |B.2.B.1.1) |Lavanderia | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1590 |B.2.B.1.2) |Pulizia | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1600 |B.2.B.1.3) |Mensa | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1610 |B.2.B.1.4) |Riscaldamento | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Servizi di assistenza | |BA1620 |B.2.B.1.5) |informatica | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Servizi trasporti (non | |BA1630 |B.2.B.1.6) |sanitari) | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1640 |B.2.B.1.7) |Smaltimento rifiuti | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1650 |B.2.B.1.8) |Utenze telefoniche | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1660 |B.2.B.1.9) |Utenze elettricita' | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA1670 |B.2.B.1.10) |Altre utenze | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Premi di assicurazione - | |BA1690 |B.2.B.1.11.A) |R.C. Professionale | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Premi di assicurazione - | |BA 1700 |B.2.B.1.11.B) |Altri premi assicurativi | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altri servizi non sanitari | |BA1730 |B.2.B.1.12.B) |da altri soggetti pubblici | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altri servizi non sanitari | |BA1740 |B.2.B.1.12.C) |da privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Consulenze non sanitarie da | | | |Terzi - Altri soggetti | |BA1770 |B.2.B.2.2) |pubblici | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Consulenze non sanitarie da | |BA1790 |B.2.B.2.3.A) |privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Collaborazioni coordinate e | | | |continuative non sanitarie | |BA1800 |B.2.B.2.3.B) |da privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Lavoro interinale - area non| |BA1820 |B.2.B.2.3.D) |sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altre collaborazioni e | | | |prestazioni di lavoro - area| |BA1830 |B.2.B.2.3.E) |non sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Formazione (esternalizzata e| |BA1890 |B.2.B.3.1) |non) da pubblico | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Formazione (esternalizzata e| |BA1900 |B.2.B.3.2) |non) da privato | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Manutenzione e riparazione | | | |ai fabbricati e loro | |BA1920 |B.3.A) |pertinenze | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Manutenzione e riparazione | |BA1930 |B.3.B) |agli impianti e macchinari | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Manutenzione e riparazione | | | |alle attrezzature sanitarie | |BA1940 |B.3.C) |e scientifiche | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Manutenzione e riparazione | |BA1950 |B.3.D) |ai mobili e arredi | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Manutenzione e riparazione | |BA1960 |B.3.E) |agli automezzi | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altre manutenzioni e | |BA1970 |B.3.F) |riparazioni | +------------+-------------------------+----------------------------+ |BA2000 |B.4.A) |Fitti passivi | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Canoni di noleggio - area | |BA2020 |B.4.B.1) |sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Canoni di noleggio - area | |BA2030 |B.4.B.2) |non sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Canoni di leasing - area | |BA2050 |B.4.C.1) |sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Canoni di leasing - area non| |BA2060 |B.4.C.2) |sanitaria | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Indennita', rimborso spese e| | | |oneri sociali per gli Organi| | | |Direttivi e Collegio | |BA2540 |B.9.C.1) |Sindacale | +------------+-------------------------+----------------------------+ | | |Altri oneri diversi di | |BA2550 |B.9.C.2) |gestione | +------------+-------------------------+----------------------------+


 

Tabella B
(articolo 9-duodecies, comma 3)

===================================================================== |Aumento % tariffe per| | | | A decorrere | | anno | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | +=====================+=========+========+==========+===============+ |5% su informazione | | | | | |scientifica | 0,0%| 0,0%| 0,0% | 0,0% | +---------------------+---------+--------+----------+---------------+ |Tariffe | 9,1%| 18,2%| 18,2% | 9,1% | +---------------------+---------+--------+----------+---------------+ |Convegni e Congressi | 9,1%| 18,2%| 18,2% | 9,1% | +---------------------+---------+--------+----------+---------------+ |Ispezioni | 6,25%| 12,5%| 11,5% | 4,7% | +---------------------+---------+--------+----------+---------------+ |Diritto annuale | 9,1%| 18,2%| 18,2% | 9,1% | +---------------------+---------+--------+----------+---------------+ |Totale | 3,9%| 7,8%| 8,5% | 4,65% | +---------------------+---------+--------+----------+---------------+
».
 
Art. 1 bis
Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali):
"Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al
rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.".
Si riporta il testo vigente del comma 463 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono
conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di
previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza
e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza
e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti,
incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti, come definito dall'art. 40, comma 1, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del
risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo
di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il
rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni
che non hanno partecipato alla sperimentazione,
l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra
le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote
di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione
dei rimborsi anticipati.".
 
Art. 1 ter

Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle
province e delle citta' metropolitane

1. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualita' 2015.
2. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.
3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 163 e 193
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria
1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilita' finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si
riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato,
aggiornati alle variazioni deliberate nel corso
dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna
missione, programma e titolo - gli impegni gia' assunti e
l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi."
"Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico, con particolare riferimento agli
equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162,
comma 6.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio
qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione,
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali
debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui.
La deliberazione e' allegata al rendiconto
dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per
l'anno in corso e per i due successivi le possibili
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri
di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota
libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo'
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.
141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.".
 
Art. 1 quater
Spese per investimenti delle regioni

1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del paragrafo 9.1
dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"9.1. La gestione dei residui.
In ossequio al principio contabile generale n. 9 della
prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del
rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei
residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e
dell'esigibilita' del credito;
- l'affidabilita' della scadenza dell'obbligazione
prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive
degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei
crediti e dei debiti in bilancio
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi
consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per
l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo
accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in
bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della
classificazione del bilancio, per i quali e' necessario
procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di
riferimento che non risultano di competenza finanziaria di
tale esercizio, per i quali e' necessario procedere alla
reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o
il debito e' esigibile.
Non e' necessaria la costituzione del fondo pluriennale
vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi,
contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel
caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali
l'accertamento delle entrate e' imputato allo stesso
esercizio di imputazione degli impegni, in caso di
reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il
riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili
nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento
contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o
incrementare il fondo pluriennale vincolato.
Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile
esazione accertati nell'esercizio, sulla base della
ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al
fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilita'
accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di
amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio
applicato della contabilita' finanziaria n. 3.3 e
all'esempio n. 5.
Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di
dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile
del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta
l'opportunita' di operare lo stralcio di tale credito dal
conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione. In tale occasione, ai fini della
contabilita' economico patrimoniale, il responsabile
finanziario valuta la necessita' di adeguare il fondo
svalutazione crediti accantonato in contabilita' economico
patrimoniale (che pertanto puo' presentare un importo
maggiore della quota accantonata nel risultato di
amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato
patrimoniale.
Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle
attivita' di esazione affidate a terzi e di procedere alla
loro definitiva cancellazione una volta che sia stata
dimostrata l'oggettiva impossibilita' della loro
realizzazione parziale o totale, e' opportuno che i crediti
riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati
dalle scritture finanziarie, siano identificati negli
elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro
ammontare complessivo.
Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del
principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i
residui sono interamente costituiti da obbligazioni
scadute, con riferimento a tali crediti e' necessario
attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.
I crediti formalmente riconosciuti assolutamente
inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale
estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo
accertamento del credito sono definitivamente eliminati
dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la
delibera di riaccertamento dei residui.
Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilita'
o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente
motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure
seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro
eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che
hanno condotto alla maturazione della prescrizione,
rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione
finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative
necessarie per evitare il ripetersi delle suddette
fattispecie.
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per
l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito
o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono
definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti
di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento
dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta
insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente
motivato.
Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del
residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di
destinazione, l'economia conseguente manterra', per il
medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo
di amministrazione laddove presente.
Tale quota di avanzo e' immediatamente applicabile al
bilancio dell'esercizio successivo.
Se dalla ricognizione risulta la necessita' di
procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei
crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto
all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati,
e' necessario procedere all'immediato accertamento ed
impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati
contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le
relative obbligazioni sono esigibili.
L'emersione di debiti assunti dall'ente e non
registrati quando l'obbligazione e' sorta comporta la
necessita' di attivare la procedura amministrativa di
riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di
impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le
relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il
riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio in
cui il debito fuori bilancio e' riconosciuto".
In sede di riaccertamento dei residui non puo' essere
effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in
base all'erroneo presupposto che l'entita' della spesa non
era prevedibile con certezza al momento dell' assunzione
dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme
comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e
costituirebbe grave irregolarita' contabile.
E', invece, necessario procedere ad una rettifica in
aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi
crediti di competenza dell'esercizio, in caso di
riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in
quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.
Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento
puo' dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione
dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui
passivi il riaccertamento puo' dare luogo solo ad una
riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito
indicata, di errata classificazione dei residui passivi
nell'ambito del medesimo titolo di spesa.
Il riaccertamento dei residui puo' riguardare crediti e
debiti non correttamente classificati in bilancio.
Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori
un'entrata o una spesa e' stata erroneamente classificata
in bilancio, e' necessario procedere ad una loro
riclassificazione.
In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito
del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per
i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di
bilancio (per i residui passivi), e' possibile attribuire
al residuo la corretta classificazione di bilancio,
attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione
dei residui, a condizione che il totale dei residui per
titolo di bilancio non risulti variato.
Con particolare riferimento ai residui passivi, le
procedure informatiche consentono la rettifica in aumento
dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad
una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del
medesimo titolo di bilancio.
La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di
bilancio differente da quello inizialmente attribuito
richiede la rideterminazione delle relative coperture, che
possono non essere quelle inizialmente previste. In tali
casi, la reimputazione di un residuo passivo e' equiparata
al riconoscimento formale di un maggiore debito
dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito
relativo ad un altro titolo di bilancio, ed e' attuata
attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato
alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce, previa individuazione della relativa copertura e
la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente
classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio.
La procedura amministrativa da seguire e' quella tipica del
riconoscimento della legittimita' di un debito fuori
bilancio.
La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di
bilancio differente da quello inizialmente attribuito e'
attuato attraverso una rettifica in aumento ed una
corrispondete riduzione dei residui attivi, e non mediante
accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.
In caso di una revisione o aggiornamento della
classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni
dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica
ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre
l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali
dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei
residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali
dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potra'
corrispondere all'articolazione dei residui finali
dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La
differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei
residui e' spiegata attraverso una matrice di correlazione
predisposta dall'ente.
Il riaccertamento dei residui puo' riguardare crediti e
debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto,
in occasione della ricognizione, risultano non di
competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in
quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del
presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si
procede come segue:
- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato
l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a
incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo
pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si
incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate,
per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale
iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le
spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa e'
reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti
di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento,
la delibera di Giunta che dispone la variazione degli
stanziamenti necessari alla reimputazione degli
accertamenti e degli impegni cancellati puo' disporre anche
l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli
esercizi in cui sono esigibili.
Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il
riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura
gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione
contabile di accertamenti e impegni riguardanti
obbligazioni giuridiche gia' assunte dagli uffici
competenti.
A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio
armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di
bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono
trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti
previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni
di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in
cui sia stato approvato il bilancio di previsione
dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di
esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio e'
necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco
definitivo dei residui iniziali.
Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica
evidenza nel rendiconto finanziario, ed e' effettuato
annualmente, con un'unica deliberazione della giunta,
previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in
vista dell'approvazione del rendiconto.
Al solo fine di consentire una corretta reimputazione
all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o
pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario,
e' possibile, con provvedimento del responsabile del
servizio finanziario, previa acquisizione del parere
dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento
parziale di tali residui. La successiva delibera della
giunta di riaccertamento dei residui prende atto e
recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti
parziali.
Si conferma che, come indicato al principio 8, il
riaccertamento dei residui, essendo un'attivita' di natura
gestionale, puo' essere effettuata anche nel corso
dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla
reimputazione degli impegni e degli accertamenti
all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, e'
effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo
bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta e'
trasmessa al tesoriere.".
 
Art. 1 quinquies
Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza

1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra piu' amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici e' operata in regime di esenzione fiscale.
 
Art. 2

Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio a regime
dell'armonizzazione contabile

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente gia' avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;
b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.».
3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.
4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente gia' presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015. 6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a valere sul fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2,
conformano la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi
contabili applicati, che costituiscono parte integrante al
presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilita' economico-patrimoniale
(allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono
il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici
secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di
sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilita'
economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai
principi del codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio contabile
generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni
del loro mantenimento. Le regioni escludono dal
riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal
perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al
31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra
i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono
essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non
pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La
reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di
consentire, nell'entrata degli esercizi successivi,
l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura
delle spese reimputate. La costituzione del fondo
pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in
corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
effettuate con provvedimento amministrativo della giunta
entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei
residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle
procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui
non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla
sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del
riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del
rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui
attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria
- cooperazione territoriale non effettuato in occasione del
riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art.
14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285
alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
5. Al fine di dare attuazione al principio contabile
generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al
comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi
di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
il fondo per la copertura degli impegni pluriennali
derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti,
di seguito denominato fondo pluriennale vincolato,
costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte
corrente e il conto capitale del fondo, per un importo
corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli
esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio
considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da
risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato
secondo le modalita' indicate nel principio applicato della
programmazione, di cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo
pluriennale vincolato», per ciascuna unita' di voto
riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente
per ciascun titolo di spesa. Il fondo e' determinato per un
importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel
corso del primo anno considerato nel bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi e alle spese gia'
impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi a quello considerato. La copertura
della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le
spese impegnate negli esercizi precedenti e' costituita dal
fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura
della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di
riferimento con imputazione agli esercizi successivi, e'
costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di
spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e'
attribuito il codice della missione e del programma di
spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei
conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del
rendiconto, e' determinato l'importo definivo degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il
fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al comma 1
sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera
di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi
nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la
natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e
per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione
annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale
2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva,
in considerazione della cancellazione dei residui di cui
alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata
e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati
per consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non
corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e'
determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o
e' negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e'
oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del
riaccertamento straordinario dei residui non sono
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di
giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti
riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo
schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente
trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione
del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma
2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui
al comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio,
registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di
cui al comma 7, lettera d), anche nelle more
dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di
previsione eventualmente approvato successivamente al
riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di
tali registrazioni.
10. La quota libera del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione
2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui
di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che
applicano i principi applicati della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2.
11. Il principio generale n. 16 della competenza
finanziaria di cui all'allegato n. 1 e' applicato con
riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015,
sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui
all'art. 11, comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della
contabilita' economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilita' economico patrimoniale
alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1
e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato
di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016, con
l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui passivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla
somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale
differenza puo' essere finanziata con le risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da
coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i
residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti
rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del
fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i
quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non
superiore al disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui attivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla
somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio,
tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi
rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di
entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e'
effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
15. Le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla
rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al
1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti di
spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31
dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti
dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le
regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto.
Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei
consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle
delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono
acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo
al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita', con tempi e modalita' definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette
informazioni sono definiti i tempi di copertura del
maggiore disavanzo, secondo modalita' differenziate in
considerazione dell'entita' del fenomeno e della dimensione
demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che
non trasmettono le predette informazioni secondo le
modalita' e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo
periodo ripianano i disavanzi nei tempi piu' brevi previsti
dal decreto di cui al primo periodo.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento
straordinario dei residui effettuato a seguito
dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato in non
piu' di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del
decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e
modalita' di ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in
sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai
seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del
risultato di amministrazione per ridurre la quota del
disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata
utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure
finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla
disciplina contabile prevista dal presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi
anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015,
non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio
2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
15, la copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio
2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione
che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei
residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti
coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2014.
17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo
riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al
comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei
residui attivi e passivi che non corrispondono ad
obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del
risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il
decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita' di
ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30
esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita'.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 141
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali
1.(Omissis).
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 200 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 200. Gli investimenti
1. (Omissis).
1-bis. La copertura finanziaria delle spese di
investimento imputate agli esercizi successivi e'
costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in
corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale
vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi
successivi, la cui esigibilita' e' nella piena
discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica
amministrazione;
c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel
primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di
amministrazione puo' confluire nel fondo pluriennale
vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate
nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 78 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 78. Sperimentazione
1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del
nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle
esigenze conoscitive della finanza pubblica e per
individuare eventuali criticita' del sistema e le
conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace
disciplina della materia, a decorrere dal 2012 e' avviata
una sperimentazione, della durata di tre esercizi
finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di
cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del
bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e
di cassa, e della classificazione per missioni e programmi
di cui all'art. 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' della
sperimentazione, i principi contabili applicati di cui
all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano
dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato
di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della
transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di
bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di
individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio e le modalita' di
attuazione della classificazione per missioni e programmi
di cui all' art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e
integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema
contabile delle amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al
primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
contabilita' finanziaria sulla base di una configurazione
del principio della competenza finanziaria secondo la quale
le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente
di riferimento sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a
scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di
investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di
predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria
per l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il
bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le
partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere
sperimentati sistemi di contabilita' e schemi di bilancio
semplificati. La tenuta della contabilita' delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e'
disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al
decreto di cui al presente comma, nonche' dalle discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le
regioni, in via sperimentale, puo' essere verificata la
possibilita' di individuare appositi programmi anche di
carattere strumentale in relazione alle specifiche
competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi
di omogeneita' di classificazione delle spese di cui
all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo
esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la
sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Camere una relazione sui relativi risultati. Nella
relazione relativa all'ultimo semestre della
sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle
risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini
dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto
della collocazione geografica e della dimensione
demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla
sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la
vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti
specifici del principio della competenza finanziaria di cui
al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti
i principi contabili generali; inoltre sono definiti i
principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello
minimo di articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto
di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare
di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli
articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi
enti per la costruzione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, le modalita' di attuazione della classificazione
per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonche' della
definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui
all'art. 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore
delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla
sperimentazione.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 243-bis del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il
termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della
relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243,
comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi
della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o
tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali
dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione
della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'art. 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'art. 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.".
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'
in materia di versamento di tributi degli enti locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64:
"Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'
interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro
i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla
data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i
requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai
sensi dell'art. 194 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013,
da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'art. 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'art. 13,
commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'art. 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle risorse
gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate,
sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento
alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in
bilancio in data successiva, ove necessario, previo
contestuale incremento fino a pari importo degli
stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita' alla
legislazione vigente, per il pagamento dei debiti
pregressi, comunque denominati, ivi inclusi quelli
contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale
di cui all'art. 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, approvato con delibera della sezione
regionale di controllo della Corte dei conti, ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'art. 16
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'art. 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al
primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai
debiti di cui al comma 11-quinquies dell'art. 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita'
stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30
aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il
15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'art. 12, comma 6.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art.
13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'art. 2, all'esito del pagamento di tutti i
debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'art. 2,
comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi entro il
termine del 31 dicembre 2014.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'art.
5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che
risultassero non dovute, sono recuperate da parte del
Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'art. 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento (16) dei
residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo
dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo
parere motivato dell'organo di revisione, possono essere
esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali
i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle
ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate»
sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente
periodo: «I contributi di cui al presente comma sono
altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte
in applicazione del comma 14 del presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti
sanzioni, si applica limitatamente all'importo non
imputabile ai predetti pagamenti.
17-sexies. ".
 
Art. 3
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti
il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.
2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.
3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «delle capacita' fiscali nonche' dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacita' fiscali e i»
b) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.»
4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto il seguente periodo:
«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;
b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014 «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e' disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione (22) ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. ".
Si riporta il testo del comma 380-quater dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente
legge:
"380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni
a statuto ordinario, il 20 per cento dell'importo
attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di
cui al comma 380-ter e' accantonato per essere
redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma
380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le
capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio
2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento. Per la quota del Fondo di
solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al
periodo precedente non operano i criteri di cui alla
lettera b) del predetto comma 380-ter. Per l'anno 2015,
l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni
delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura
pari all'ammontare complessivo delle risorse nette
spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale
propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad
aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di
solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al
45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita'
fiscale.".
Si riporta il testo del comma 435 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"435. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015. La misura della riduzione nei
confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto
ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata
in misura proporzionale alle risorse complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta
municipale propria di competenza comunale ad aliquota base
comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al
netto della quota di alimentazione del Fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2014;
b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i
servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale
per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C
allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione
di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'art. 47,
comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.".
 
Art. 4
Disposizioni in materia di personale

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa.
2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.».
3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente».
4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonche' Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»
4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.».
4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalita' di detto esercizio anche tramite organi comuni.

Riferimenti normativi

La legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive
modificazioni recante "Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile
2014, n. 81.
Si riporta il testo del comma 424 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015
e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E'
fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle
limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le
procedure concorsuali per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale in possesso di titoli di studio
specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei
servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimento delle
graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita'
soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle
unita' di personale ricollocato o ricollocabile e'
comunicato al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze
nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto
dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono
nulle.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 41 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come
modificato dalla presente legge
"Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)
1. (Omissis).
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al
medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti
superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere
dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a
quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo
dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti
effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'art. 32,
comma 2, nonche' dall'art. 1, commi 1 e 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012 e successive
modificazioni:
"462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto
delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei
componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2010.".
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 26 dell'art.
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'
2012):
"Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti
locali
1 - 2 (Omissis).
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo
periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle
informazioni relative al valore degli accantonamenti
effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' per
l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le
percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le
percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo
conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo
crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente.
4 - 25 (Omissis).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Semplificazione e flessibilita' nel turn
over)
1 - 4 (Omissis).
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta
fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad
assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli
anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1,
commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui
ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta'
assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di
cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi
soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo
modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 98 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 98. Albo nazionale
1. - 2 (Omissis).
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio
di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali
convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e
provincia e tra province.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 85 e 89 dell'art.
1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni):
"85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali
enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in
ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete
scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale."
"89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo
Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di
cui al comma 85, in attuazione dell'art. 118 della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti
finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e
deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino
alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale.".
 
Art. 4 bis
Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle procedure di mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificita' della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacita' richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella Gazz.
Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art.
30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)
(Omissis).
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135:
"Art. 23-quinquies. Riduzione delle dotazioni
organiche e riordino delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dall'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono,
anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
generale e di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento
di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del
predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
personale dirigenziale di livello non generale e personale
non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto
tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla
riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
possono essere previste posizioni organizzative di livello
non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota
non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale
della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di
esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione
di tali posizioni e' disposta secondo criteri di
valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di
apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione,
graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
un'indennita' di risultato, in misura complessivamente non
superiore al 50 per cento del trattamento economico
attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di
livello retributivo piu' basso, con esclusione della
retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva
dell'incarico svolto, e' determinata in misura non
superiore al 20 per cento della indennita' di posizione
attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i
compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte le altre
voci del trattamento economico accessorio a carico del
fondo, esclusa l'indennita' di agenzia; il fondo per il
trattamento accessorio del personale dirigente e'
corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi
del presente articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore
riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per
il Ministero, del predetto art. 1 del decreto-legge n. 138
del 2011 e, per le agenzie, dell'art. 23-quater del
presente decreto.
(Omissis).".
 
Art. 5
Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonche' quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, e' trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le citta' metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalita' di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita' di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo del comma 85 dell'art. 1
della citata legge n. 56 del 2014, vedasi nelle Note
all'art. 4.
Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della legge 7
marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale):
"Art. 12. Applicazione ad altri enti locali.
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le
funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a
mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14
della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi
organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
2. E' altresi' applicabile il disposto dell'art. 10,
comma 2, della presente legge in favore del personale di
vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente
art. 5 effettivamente svolte.".
Si riporta il testo vigente dei commi 421, 423 e 427
dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"421. La dotazione organica delle citta'
metropolitane e delle province delle regioni a statuto
ordinario e' stabilita, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa
del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della
legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla
medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le
province, con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri, di cui all'art. 1, comma 3, secondo
periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione
superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del
presente articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica
la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente
articolo."
"423. Nel contesto delle procedure e degli
osservatori di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma
91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con
il supporto delle societa' in house delle amministrazioni
centrali competenti, piani di riassetto organizzativo,
economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al
comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui
criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2
dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di
attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in
relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata
legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle
amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti
informatici. Il personale destinatario delle procedure di
mobilita' e' prioritariamente ricollocato secondo le
previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le
modalita' di cui al comma 425. Si applica l'art. 1, comma
96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal
fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016."
"427. Nelle more della conclusione delle procedure di
mobilita' di cui ai commi da 421 a 428, il relativo
personale rimane in servizio presso le citta' metropolitane
e le province con possibilita' di avvalimento da parte
delle regioni e degli enti locali attraverso apposite
convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di
consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego anche le regioni possono avvalersi della
previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresi', ove
necessario, all'imputazione ai programmi operativi
regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi
strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A
conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi
da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di
altre forme, anche convenzionali, di affidamento di
funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti
locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del
relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o
affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.".
Per il riferimento al testo del comma 89 dell'art. 1
della legge n. 56 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 4.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 5 bis

Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze
armate

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 2.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75 dell'art.
24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
"Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato
1 - 73 (Omissis).
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza
di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis,
commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'art. 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43:
"Art. 5. Potenziamento e proroga dell'impiego del
personale militare appartenente alle Forze armate
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di
personale delle forze di polizia per il contrasto della
criminalita' e la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'art.
3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il
piano d'impiego di cui all'art. 7-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed
obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino al 30
giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita'
e' incrementato di 1.800 unita', in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo. Per le esigenze previste dal citato art. 3,
comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano (19)
di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita' e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015,
limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unita'.
A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente
puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente
con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza
pubblica. Si applicano le disposizioni di cui al citato
art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del
2008. L'impiego dei predetti contingenti e' consentito nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel
controllo del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano (29) puo' essere autorizzato per un periodo di sei
mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non
superiore a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131:
"Art. 5. Disposizioni in materia di Fondo nazionale
per il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione
1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura di cui all' art. 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ,
resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario
ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono riassegnate, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo di cui all' art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 , per essere destinate alle esigenze dei
Ministeri.
(Omissis).".
 
Art. 6

Misure per emergenza liquidita' di enti locali impegnati in
ripristino legalita'

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di diciotto mesi, e' attribuita un'anticipazione di liquidita' fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzato l' utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1.
5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita', maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, e' effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalita', gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilita' di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali):
"Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al
rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti."
Si riporta il testo vigente dell'art. 143 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti
1. Fuori dai casi previsti dall'art. 141, i consigli
comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito
di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7,
emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su
collegamenti diretti o indiretti con la criminalita'
organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori
di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su forme di
condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro
quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.".
Per il riferimento al testo del comma 10 dell'art. 1
del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note
all'art. 2.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del
citato decreto-legge n. 35 del 2013:
"Art. 6. Altre disposizioni per favorire i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni
01 - 1-ter (Omissis).
2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di
liquidita' di cui al presente Capo, la prima rata decorre
dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del
contratto.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 90, e
gli articoli 108 e 110 del citato decreto legislativo n.
267 del 2000:
"Ar. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione
politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero,
salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni.
(Omissis)."
"Art. 108. Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'art. 197, comma 2 lettera a), nonche' la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario."
"Art. 110. Incarichi a contratto
1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli
incarichi a contratto di cui al presente comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in
capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle
materie oggetto dell'incarico.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e
le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore al
5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una
unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto
all'unita' superiore, o ad una unita' negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono
avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o
del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, puo' essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennita' ad personam
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale.
4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico di
cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.".
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 41
del citato decreto-legge n. 666 del 2014, vedasi nelle Note
all'art. 4.
 
Art. 7
Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Negli enti locali il predetto termine e' esteso a quattro anni.».
3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non puo', in ogni caso, assumere un valore negativo.
4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».
5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».
7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della societa'» e' inserita la seguente: «, consorzio».
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 e' inserito il seguente:
«569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attivita' o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle societa' oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla ed inefficace.».
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente:
«654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).».
9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui e' data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 «ecotossico», tale caratteristica viene attribuita secondo le modalita' dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.
9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, e' autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233» dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233.».
9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non e' piu' dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.
9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge.».
9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.
9-octies. Dal 1° dicembre 2015, e' istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.
9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.
9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas e' stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonche' i tempi e le modalita' di corresponsione del contributo all'INPS.
9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalita':
a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sara' conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo e' versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalita' previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalita' previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).
9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entita' del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonche' dei tempi e delle modalita' di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.
9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, e' attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione e' inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.
9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalita' diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 430 e 537
dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"430. In considerazione del processo di trasferimento
delle funzioni di cui all'art. 1, comma 89, della legge 7
aprile 2014, n. 56, le province e le citta' metropolitane
possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza
nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del
relativo piano di ammortamento anche in deroga alle
disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 204
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma restano a carico dell'ente richiedente."
"537. In relazione a quanto disposto dal secondo
periodo del comma 2 dell'art. 62 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
limitatamente agli enti locali di cui all'art. 2 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a
passivita' esistenti gia' oggetto di rinegoziazione, non
puo' essere superiore a trenta anni dalla data del loro
perfezionamento.".
Per il riferimento al testo dell'art. 163 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle Note all'art.
1-ter.
Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 259 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000,come modificato
dalla presente legge:
"Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. - 1-bis (Omissis).
1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Negli enti
locali il predetto termine e' esteso a quattro anni. Fino
al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi
successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria
dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30
giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione
sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi
raggiunti nell'esercizio.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7 dell'art.
16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 16. Riduzione della spesa degli enti
territoriali
1 - 5 (Omissis).
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250
milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le
riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate,
tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate
dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli
elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei
dati raccolti nell'ambito della procedura per la
determinazione dei fabbisogni standard, nonche' dei
fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi
potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero
dell'interno entro il 15 ottobre, relativamente alle
riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da
applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono
determinate, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle
spese sostenute per consumi intermedi nel triennio
2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la
riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere
valore superiore al 250 per cento della media costituita
dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati
SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i
comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui
all'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base
dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia
delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento
agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato
contestualmente all'imposta municipale propria riservata
allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a
titolo di imposta municipale propria risultino incapienti
per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo
del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato
della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che e'
reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
municipale propria spettante ai comuni.
6-bis e 6-ter (Omissis).
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.
68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle
province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le
riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa
effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli
elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei
dati raccolti nell'ambito della procedura per la
determinazione dei fabbisogni standard, nonche' dei
fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi
potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da
operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun
anno precedente a quello di riferimento relativamente alle
riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno
e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi,
ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal
periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni
da imputare a ciascuna provincia sono determinate in
proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel
2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di
quelle relative alle spese per formazione professionale,
per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti
solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati
dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province interessate a valere sui
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime. Qualora le somme da
riversare alle province a titolo di imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del
presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della
parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che e'
reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 691 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"691. I comuni possono, in deroga all'art. 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla
scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI e della
TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".
Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 56-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
1 - 10 (Omissis).
11. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di
contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere
iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione
sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5
dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
il 10 per cento delle risorse nette derivanti
dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare
disponibile degli enti territoriali, salvo che una
percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge
alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti
territoriali la predetta quota del 10% e' destinata
prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per
la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la
parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(Omissis).".
Per il riferimento al testo del comma 15 dell'art. 1
della citata legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note
all'art. 2.
Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 35 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di
tributi locali
1. - 2-bis (Omissis).
2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle
societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 31 dicembre 2015.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 568-bis dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali
indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
e le societa' da esse controllate direttamente o
indirettamente possono procedere:
a) allo scioglimento della societa', consorzio o
azienda speciale controllata direttamente o indirettamente.
Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non
oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti
in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito
allo scioglimento della societa', consorzio o azienda
speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le
imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano
in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono
ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a
568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una
societa' controllata indirettamente, le plusvalenze
realizzate in capo alla societa' controllante non
concorrono alla formazione del reddito e del valore della
produzione netta e le minusvalenze sono deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro
successivi;
b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga
con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre
dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, delle partecipazioni
detenute alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio
per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di
societa' mista, al socio privato detentore di una quota di
almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto
di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e
del valore della produzione netta e le minusvalenze sono
deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei
quattro successivi.".
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 recante
"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al
D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto
terreni e urbano" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
luglio 2001, n. 161.
Si riporta il testo vigente dell'art. 74 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):
"Art. 74. Attribuzione o modificazione delle rendite
catastali.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque
attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla
loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio
competente, ai soggetti intestatari della partita.
Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di
cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno
tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o
modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre
1999, che siano stati recepiti in atti impositivi
dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non
divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi
relativamente al periodo compreso tra la data di
attribuzione o modificazione della rendita e quella di
scadenza del termine per la presentazione del ricorso
avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente
comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi
comunque pagati. Il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di
modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata
impugnazione, puo' essere proposto entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o
modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre
1999, non ancora recepiti in atti impositivi
dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali, i
soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di
prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli
tributi, alla liquidazione o all'accertamento
dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita
catastale attribuita. I relativi atti impositivi
costituiscono a tutti gli effetti anche atti di
notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta
notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di
cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono
abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto
periodo.
5. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante
retroattivita' dei minori estimi catastali, si applicano
anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso
che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte
dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili
(ICI).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti
di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
"Art. 13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n.
146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla
delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le
quote annuali dei contributi revocati, iscritte in
bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'art. 32, comma 6,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme
relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto
residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai
sensi dell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere
successivamente riassegnate, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al
precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
in relazione alle annualita' disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di
euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi
a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento
dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal tavolo
Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di
stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di
collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito
espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere
necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -
terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea
M4 della metropolitana di Milano.
1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il
CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di
legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono
state revocate le assegnazioni disposte con proprie
delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno
trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati
la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle
quali tali risorse sono state destinate con il
provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti
dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento
procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a
beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse
revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di
assegnazione revocate.
2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013
assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a
valere sulle risorse dell'art. 18, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore
della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato
al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla
lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello
Stato assegnato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2
milioni di euro, e' revocato, in caso di mancata stipula
del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014.
Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti da trasmettere al CIPE vengono definiti il
cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1,
lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad
avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel
limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni
avvengano compatibilmente con le risorse iscritte
sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di
cui all'art. 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo
degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo
stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio
delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al
comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi previste sono
destinate alla realizzazione di interventi immediatamente
cantierabili finalizzati al miglioramento della
competitivita' dei porti italiani e a rendere piu'
efficiente il trasferimento ferroviario e modale
all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per
favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da
sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalita'
sono revocati i fondi statali di cui all'art. 1, comma 994,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o
assegnati alle Autorita' portuali, anche mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi
almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non
sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione
dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al
precedente periodo sono individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200
milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere
sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006,
revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo,
subordinatamente alla trasmissione da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai
prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del
relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del
finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in
caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del
cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le
risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente
articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui
all'art. 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti
realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto
di cui al comma 4 e per le medesime finalita' e' disposta
la cessione ad altra Autorita' portuale della parte di
finanziamento ancora disponibile presso il soggetto
finanziatore, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere
alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del
contributo dovuta in relazione all'ammontare del
finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
pubblica.
6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di
cui al comma 1 dell'art. 18-bis della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla
realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili
finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti
italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento
ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali
previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al
primo periodo destinati al miglioramento della
competitivita' dei porti italiani e a valere sulle risorse
ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata,
al fine di ottemperare alla previsione di cui all'art. 8,
comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse
all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'art.
2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le
informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis
del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso
dell'amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera
m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle
informazioni relative alle navi presenti nella propria
circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi
dirette verso le medesime aree, possano essere rese
disponibili alle autorita' portuali, con modalita' che la
citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni
di cui all'art. 34, comma 46, del citato decreto-legge n.
179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
221 del 2012.
6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e in particolare
per la realizzazione del modulo informatico/telematico di
interconnessione del sistema di gestione della rete
logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale
digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale
virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'art.
61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con
le societa' EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le relative
attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni
interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di
cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 6, contestualmente
all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi.
In caso di mancata presentazione dei progetti entro il
termine di cui al periodo precedente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
Commissario delegato del Governo per l'attuazione
dell'intervento.
7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate
strategiche ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, alle imprese che
subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni
strumentali come conseguenza di delitti non colposi
commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria
esecuzione delle attivita' di cantiere, e pertanto
pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni
assunte per la realizzazione dell'opera, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere
concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente
le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata
dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del
danno subito, comunque nei limiti complessivi
dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per
tali indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno
2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
8. All'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» e' sostituita dalla
seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera
g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (66), il comune di
Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per
la realizzazione della linea 1 della metropolitana di
Napoli.
9-bis. Al fine di assicurare la continuita' del
servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione
centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali
impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non
utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro,
per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire
la funzionalita' del contratto di servizio ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015.
10. All'art. 118 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita'
finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati
ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti,
o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo
compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il
contratto di appalto in corso puo' provvedersi, sentito
l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di
gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societa',
anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione
unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, nonche' al subappaltatore o al cottimista
dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. . E' sempre consentito alla stazione
appaltante, anche per i contratti di appalto in corso,
nella pendenza di procedura di concordato preventivo con
continuita' aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per
le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti
che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle
societa', anche consortili, eventualmente costituite per
l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai
cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale
competente per l'ammissione alla predetta procedura
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo
periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le
disposizioni previste in materia di obblighi informativi,
pubblicita' e trasparenza, e' in ogni caso tenuta a
pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme
liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.».
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle
garanzie di buona esecuzione relative alle opere in
esercizio di cui all'art. 237-bis del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di
appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se
stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in
vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per
le societa' o enti comunque denominati di proprieta' del
Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla
vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato
contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione
ed investimenti, e' fatto obbligo di rendicontare nei
documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata e l'oggetto di
destinazione della stessa.
11-bis. All'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Successivamente al deposito del ricorso, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti
pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito
il parere del commissario giudiziale, se nominato; in
mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.».
[12. All'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2
e' inserito il seguente: «2-bis. Le prescrizioni di cui al
comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'art. 58,
comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi
e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le relative prescrizioni tecniche per
l'immissione in circolazione.».]
13. All'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge 14
novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia
elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas ed il
sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi,
sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei
in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a
soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di
utenza, devono esperire procedure di scelta del
beneficiario trasparenti e tali da garantire la piu' ampia
partecipazione dei vettori potenzialmente interessati,
secondo modalita' da definirsi con apposite Linee guida
adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorita' di
regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal
comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle
condizioni di trasparenza e competitivita'.
15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della
concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere
l'attrattivita' del sistema aeroportuale italiano, anche
con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella
definizione della misura dell'imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui
agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000,
n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA
non puo' essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il
valore massimo sopra indicato, la determinazione del
tributo e' rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori
criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e
delle peculiarita' urbanistiche delle aree geografiche
prospicienti i singoli aeroporti.
16. L'addizionale comunale istituita dall'art. 2, comma
11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi
incrementi disposti dall'art. 2, comma 5-bis, del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'art. 1, comma
1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 4,
comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non e' dovuta
dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali
nazionali, se provenienti da scali domestici.
17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di
cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i
passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di
Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in
transito aventi origine e destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17,
pari a 9 milioni 9 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato
all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'art.
11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore
dei soggetti interessati, si provvede con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun
anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di
previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti
variazioni di bilancio.
19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla
formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime
indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla
determinazione della retribuzione pensionabile nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari
a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere
sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei
servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del
traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo
importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
21. All'art. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All'art. 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, la lettera c) e' abrogata.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21,
pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente
incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS.
La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui
diritti d'imbarco e' fissata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata l'efficacia
della disposizione di cui al comma 21.
24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di
promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica,
tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il
territorio nazionale, di beni culturali e ambientali,
nonche' il miglioramento dei servizi per l'informazione e
l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che
individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere
presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra
loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e
150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni
potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu'
interventi fra loro coordinati, con una richiesta di
finanziamento che non potra' essere inferiore a 1 milione
di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno
finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne sia possibile
la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In
via subordinata, possono essere finanziati anche interventi
di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi
obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni
storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica
inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un
importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a
500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del
progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati,
il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la
copertura economica, a proprie spese, per la parte
eccedente.
25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle
risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono
previste le modalita' di attuazione dei relativi interventi
anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI).
25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le
relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvedera' a
pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati
concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.
26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati
finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni
di euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con
le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di
Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, nonche' con le risorse derivanti dalla eventuale
riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni
responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi
della programmazione 2007-2013 della politica regionale
comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero
rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni
di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare,
fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di
finanziamenti previsto al comma 26 destinabili
all'intervento di cui al comma 24.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
27 giugno 2014 (Strumenti per favorire la cessione di
crediti certificati ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2014, n. 162.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art. 1
della citata legge n. 56 del 2014:
"95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica
l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.".
Si riporta il testo del comma 122 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai
commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni
di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia'
destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai
sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, risultano non ancora
impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge."
La legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive
modificazioni (Norme sul riordinamento del Fondo di
previdenza per il personale dipendente dalle aziende
private del gas) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
dicembre 1971, n. 320.
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 16
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:
"Art. 16. Contributo di solidarieta'
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione
ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte
le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
anche se destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore
di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalita'
di previdenza pensionistica complementare di cui all'art.
1, e' applicato il contributo di solidarieta' previsto
nella misura del 10 per cento dall'art. 9-bis del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 2120 del codice
civile:
"Art. 2120. Disciplina del trattamento di fine
rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all'importo della retribuzione
dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e'
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e'
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110,
nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita'
di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o
per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa
anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da patti individuali. I
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di
priorita' per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.".
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 31
della citata legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note
all'art. 4.
Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 35 del
codice della navigazione:
"Art. 32. Delimitazione di zone del demanio
marittimo.
Il capo del compartimento, quando sia necessario o se
comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di
determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi
stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i
privati che possono avervi interesse a presentare le loro
deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.
Le contestazioni che sorgono nel corso della
delimitazione sono risolte in via amministrativa dal
direttore marittimo, di concerto con l'intendente di
finanza, con provvedimento definitivo.
In caso di accordo di tutte le parti interessate il
provvedimento del direttore marittimo da' atto nel relativo
processo verbale dell'accordo intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere
comunicato, con i relativi documenti, al ministro per la
marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla
ricezione puo' annullarlo con suo decreto, da notificarsi,
entro i dieci giorni successivi, agli interessati per
tramite del direttore marittimo.
In caso di annullamento, la risoluzione in via
amministrativa della contestazione spetta al ministro per
la marina mercantile, di concerto con quello per le
finanze.
Nelle controversie innanzi alle autorita'
giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta
esclusivamente al ministro per le finanze."
"Art. 35. Esclusione di zone dal demanio marittimo
Le zone demaniali che dal capo del compartimento non
siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono
escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per
le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.".
 
Art. 7 bis

Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese
legali

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico,
dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il
versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e
assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
presidenti di provincia, per i presidenti di comunita'
montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali,
per gli assessori provinciali e per gli assessori dei
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli
provinciali che siano collocati in aspettativa non
retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima
disposizione si applica per i presidenti dei consigli
circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato
nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e
per i presidenti delle aziende anche consortili fino
all'approvazione della riforma in materia di servizi
pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori
dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1
l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo
previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per
i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma
pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o
continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresi', a
rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di
accantonamento per l'indennita' di fine rapporto entro i
limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da
parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza
si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1,
delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. Gli enti locali di cui all'art. 2 del presente testo
unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro
i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il
rimborso delle spese legali per gli amministratori locali
e' ammissibile, nel limite massimo dei parametri stabiliti
dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del
procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di
un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti
requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente
amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e
fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione
previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei
benefici di cui al comma 1 e' consentita l'eventuale
ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento, se precedente alla data di entrata in vigore
della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se
successiva.".
 
Art. 8
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli
enti territoriali

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalita' sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro e' ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.
3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.
4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.
4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.
5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita'.
8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
10. Per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro, di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota e' ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, e' autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9.
12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».
13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.
13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della citta' metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 e' attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo e' distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.
13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le citta' metropolitane.
13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in quello nel quale intende candidarsi.».
13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.
13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.
13-novies. Agli oneri derivanti dal comma 13-octies, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalita' stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia Entrate - fondi di bilancio».
13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato.
13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma «Federalismo» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e' attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilita' disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, e' approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali):
"Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o
modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al
rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.".
Per il riferimento al testo del comma 10 dell'art. 1
del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note
all'art. 2.
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 35 del 2013:
"Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1 - 2 (Omissis).
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 454 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"454. La gestione commissariale della regione
Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio separato
rispetto a quello della regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili
al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui
perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non
superiore a quello delle risorse assegnate alla regione
Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere
pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste,
distintamente per la parte sanitaria e per quella non
sanitaria, delle predette anticipazioni;
b) il debito contratto dalla regione Piemonte per
le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del
richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La
medesima gestione commissariale puo' assumere, con il
bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il
debito contratto dalla regione Piemonte per le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del
richiamato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.".
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 11
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99:
"Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di
impegni internazionali e altre misure urgenti
(Omissis).
13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000,
attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non
utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'art. 2
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura
della parte del piano di rientro, di cui all'art. 16, comma
5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non
finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma
9 dell'art. 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e
di cui al comma 9-bis dell'art. 1 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione
Campania.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 381 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"381. Al fine di razionalizzare il settore della
ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare
e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche
tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai
sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di
economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando
la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.
Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad
esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in
carica alla data di incorporazione e trasmesso per
l'approvazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono
corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per
gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei
predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il
rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni del presente comma e' nominato un commissario
straordinario con le modalita' di cui al comma 382. Il
commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data
della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la
razionalizzazione delle attivita' di ricerca e
sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e
gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa
ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione
e alla razionalizzazione delle strutture e delle attivita'
degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la
ricerca e la sperimentazione, a livello almeno
interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca
e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali
con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad
almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle spese
correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai
livelli attuali. Il commissario provvede altresi'
all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di
inottemperanza dell'organo in carica alla data
dell'incorporazione entro il termine di cui al presente
comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del
predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del
commissario, approva, con decreto di natura non
regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale, lo
statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari
ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione
del numero delle sedi nonche' l'equilibrio finanziario del
Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
(Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 6. Entrate.
1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello
Stato, a valere su apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento
dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese
del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a
carico del fondo integrativo speciale di cui all' art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le
attivita' di ricerca e di consulenza svolte a favore di
soggetti pubblici e privati;
d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti
speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni
pubbliche;
e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti
da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti
pubblici e privati;
f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione
europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello
svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;
h) ogni altra entrata.
(Omissis).".
Per il riferimento al testo del comma 463 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014, vedasi nelle Note
all'art. 1-bis.
Per il riferimento al testo dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 231 del 2002, vedasi nelle Note all'art.
1-bis.
Per il riferimento al testo del comma 11 dell'art. 1
del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note
all'art. 2.
Per il riferimento al testo dell'art. 243-bis del
decreto legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle Note
all'art. 2.
Per il riferimento al testo dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2.
Si riporta il testo vigente del comma 731 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
"731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un
contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, la quota del contributo di cui al periodo
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto
dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione
IMU) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 34, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e
parzialmente montani
1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta
municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non
coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non
coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta
per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13,
comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A,
in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia
riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la
detrazione spetta unicamente per le zone del territorio
comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 1993.
2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la
detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
all'anno di imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per
i terreni esenti in virtu' del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione
dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo
anno 2014 nonche' per gli anni successivi, resta ferma
l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione
agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non
ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno
2014, i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal
pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor
gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni
di cui al precedente periodo del presente comma. A tal
fine, per l'anno 2014, e' autorizzato l'utilizzo dello
stanziamento previsto per la compensazione di cui
all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'art. 4 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente
dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di
cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non
sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno
2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del
31 marzo 2015.
5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti
dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano
imponibili sulla base di quanto disposto dall'art. 22,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno
diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o
alla compensazione qualora il medesimo comune abbia
previsto tale facolta' con proprio regolamento.
6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'art. 4 del
decreto-legge n. 16 del 2012.
7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni
compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle
misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento,
per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle
Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di
solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi
128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di
risorse nei confronti dei comuni conseguenti
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
sono confermate nella misura di cui all'allegato B al
presente provvedimento.
9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C
al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati,
sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli
accertamenti, a titolo di fondo di solidarieta' comunale e
di gettito IMU, del bilancio 2014.
9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante
dall'applicazione del comma 1-bis, e' attribuito ai
medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo e' ripartito
tra i comuni interessati, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Per i comuni
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui
la legge attribuisce competenza in materia di finanza
locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU,
derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis,
avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di
0,15 milioni di euro a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma
17 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
sulla base della stessa metodologia di cui al secondo
periodo.
9-ter. All'art. 14, comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato
dall'art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e
all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia
autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30
dicembre 2014, n. 14".
9-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art.
1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
relativamente alla deducibilita' dell'imposta municipale
immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve
intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura del
20 per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni si applica, anche per l'imposta municipale
immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014.
9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa
ripartizione delle variazioni compensative di risorse di
cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo
restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni,
pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno
2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base di una
metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, provvede, entro il 30
giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014,
derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo,
sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle
modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun
comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito
delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si
provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla
base delle verifiche di cui al primo periodo. ".
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
"5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito
da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 75.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 13
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 13. (Integrazione scolastica)
1 - 2 (Omissis).
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 139
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente
decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della
Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in
relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della
rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione
di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso
delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni
scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e
urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione
relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali
scolastici a livello territoriale.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 60. Ineleggibilita'
1 - 2 (Omissis).
3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1),
2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature. La
causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha
effetto per i sindaci in caso di elezioni contestuali nel
comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in
quello nel quale intende candidarsi.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art.
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:
"Art. 19-ter. Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime
1 - 15 (Omissis).
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. -
regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013:
"Art. 11. Misure per l'equilibrio finanziario della
Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione
Sardegna nonche' per la programmazione regionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione
1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, e'
attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte
sui redditi prodotti dalle imprese industriali e
commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio
regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile
agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello
stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata
per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione
diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione,
individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998,
n. 183.
2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al
comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo
gettito e' assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo
le modalita' applicative previste dal decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n.
241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato
regionale dell'economia della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente
articolo per le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000
per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro
52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:
a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il
2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali
spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualita'
dell'edilizia agevolata di cui all'art. 61, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate
nel Piano di rientro sul quale e' stata sancita intesa
nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, che sono
conseguentemente ridotte di pari importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 114,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla
ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la
Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di
funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalita'
previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana
approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni
dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto
dirigenziale di cui al comma 2 e' subordinata al
completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
5-bis. Fatte salve le previsioni dell'art. 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei
commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi
enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118
del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 834, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli
stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei
saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le
procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le modifiche da apportare al patto di stabilita'
interno per la Regione Sardegna.
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio
finanziario derivante da debiti pregressi a carico del
bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto
pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario
regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di
rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra'
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di
incremento dell'efficienza da conseguire attraverso
l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui all'art.
16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni.
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma
precedente, la Regione Piemonte e' autorizzata ad
utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla
delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011(pubblicata
nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di
150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone
conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova
programmazione nel limite delle risorse disponibili.
8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per
far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti
territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei
trasporti e per il funzionamento di infrastrutture
indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3
dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi
erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo
accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la
coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la
Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la
presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle
disponibilita' residue, con priorita' per il finanziamento
di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in
materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti
locali.".
8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,
gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad
assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti,
delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con
legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative
delle Regioni medesime.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
" Art. 37. Per le imprese industriali e commerciali,
che hanno la sede centrale fuori del territorio della
Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti,
nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota
del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti
medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione
ed e' riscossa dagli organi di riscossione della
medesima.".
Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998,
n. 183 (Regolamento recante norme per l'individuazione
della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3,
del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione
delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari
delle somme a ciascuno di essi spettanti ) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138.
Si riporta il testo vigente dei commi 20 e 21 dell'art.
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, all'art. 11 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma
4-septies e' aggiunto il seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal
presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli
articoli precedenti, per i soggetti che determinano il
valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5
a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo
complessivo per il personale dipendente con contratto a
tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei
commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
articolo. Per i produttori agricoli di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa'
agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di
cui al presente comma e' ammessa anche per ogni lavoratore
agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1
del presente articolo»
21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che
determinano il valore della produzione netta ai sensi degli
articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti,
spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di
presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al
10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le
disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del
1997.".
 
Art. 8 bis
Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta

1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilita' interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto gia' erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita' di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione e' attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.
3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 454 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto
speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con
il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno
degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini di
competenza eurocompatibile, determinato riducendo il
complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella
di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011,
n. 183;
b) del contributo previsto dall'art. 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il
Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al
periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni:
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68:
"Art. 17. Disposizioni in materia di trasporto
ferroviario nelle regioni a statuto speciale
1. Per favorire il completamento del passaggio delle
competenze relative al trasporto pubblico locale
ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010,
n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione
Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come
recepito dall'art. 1, comma 160, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a
Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno
2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo
gennaio-luglio 2014.
2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle
d'Aosta di cui all'art. 1, comma 515, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno
2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia
completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non
aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore
del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione
del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi
essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a
decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle
d'Aosta e' escluso dal patto di stabilita' interno nel
limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede,
quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze e'
altresi' autorizzato, nelle more del trasferimento completo
delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei
servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base
della clausola di continuita', le somme impegnate per
l'anno 2013 per le prestazioni rese.
4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli
interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione
dei relativi programmi di investimento, fino alla
conclusione della procedura di approvazione del contratto
di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare
entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra
lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla
base di quanto stabilito dal contratto di programma
2007-2011.
5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del
piano di rientro di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non e' consentito
intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche
concorsuali, nei confronti delle societa' di cui all'art.
16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne'
sulle risorse di cui all'art. 11, comma 13, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'art.
16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
nonche' all'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione
Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non
vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali
possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali
delle societa' di cui al primo periodo.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 4
della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta):
"Art. 4. 1. Sono attribuite alla regione Valle
d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte
percette nel territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia
elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla
birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine,
inclusa quella sugli oli minerali.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 525 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della
perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella
determinazione dell'accisa di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e'
corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo
pari a 70 milioni di euro annui.".
 
Art. 9

Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita' ed
universita'

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» e' sostituita dalla seguente: «1.720».
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 e' aggiunto il seguente:
«488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ai comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.».
b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».
4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 e' aggiunto il seguente:
«478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».
5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.
6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalita' del presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,».
7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;
b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».
8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: «sentite» e' sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».
9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;
b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»;
c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2017».
9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.».
9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle universita' non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.».
11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.».
11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo.
11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.
11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
b) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 465 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al
comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 1.720 milioni
di euro:
1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi
del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto
delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'art. 20,
commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625;
2) ai fini degli equilibri di competenza, gli
utilizzi delle quote vincolate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015;
3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo
tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in
spesa;
4) ai fini degli equilibri di competenza, gli
utilizzi della quota libera del risultato di
amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui
perenti;
5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi
per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati
e non contratti negli esercizi precedenti.
L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini
degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna
regione puo' considerare ai fini degli equilibri di cui al
comma 463 e' determinato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti
del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota
vincolata del risultato di amministrazione e della quota
libera del risultato di amministrazione accantonata per i
residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo
precedente e' emanato entro il 28 febbraio 2015 e il
riparto e' determinato in proporzione sul complesso:
a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante
dal prospetto delle disponibilita' liquide trasmesso alla
banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE);
b) della quota libera del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata
per i residui perenti;
c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel
bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di
ciascuna regione.
I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili
dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui
alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di
cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione
armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in
attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data
del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono
tale allegato, o per le quali non e' disponibile il
prospetto del SIOPE delle disponibilita' liquide al 31
dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle
lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di
importo pari a zero. ".
Si riporta il testo dei commi 484 e 485 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario,
alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla
regione Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo,
nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di
euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno
degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti,
con le modalita' previste dai commi 481 e 482, ai comuni e
alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti
degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1
allegata alla presente legge. Gli importi del contributo
possono essere modificati, a invarianza del contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31
gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per
il 25 per cento alle province e alle citta' metropolitane e
per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle
richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle
predette quote possono essere assegnati agli altri enti
locali ricadenti nel territorio della regione. Il
contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di
cui al comma 463 ed e' destinato dalle regioni alla
riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da
ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali
beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando
priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di parte
capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014."
"485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015
e del 30 settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica.".
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 42
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 42. Il risultato di amministrazione
1 - 11 (Omissis).
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato
ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del
rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato al primo
esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in
corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che,
in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e'
equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione
del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione
puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata
della legislatura regionale, contestualmente all'adozione
di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei
revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri
di parte capitale.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 45 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
(Omissis).
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo
ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e'
autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 431 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"431. Al fine della predisposizione del Piano
nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle
aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i
comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da
un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche'
al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i
comuni interessati trasmettono i progetti di cui al
precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con
apposito bando, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 43 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 43. Diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili
di violazioni del diritto dell'Unione europea
1 - 9 (Omissis).
9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 260, paragrafi 2 e
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
proprie disponibilita', gli oneri finanziari derivanti
dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza
fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione
provvede al reintegro delle somme anticipate mediante
rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle
violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna,
d'intesa con le stesse, anche con compensazione con le
risorse accreditate dall'Unione europea per il
finanziamento di interventi comunitari riguardanti
iniziative a titolarita' delle stesse amministrazioni e
corrispondenti cofinanziamenti nazionali.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2. Rideterminazione dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno
di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, da adottare entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'art. 7, comma 2,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni»,
e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al
complesso delle regioni a statuto ordinario entrate
corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
dell'art. 7. All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono
le percentuali indicate nell'art. 6, comma 1. Con il
decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le
regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di
imposta 2017, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale,
mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a
carico del contribuente.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. Compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto
(Omissis).
2. Per gli anni dal 2011 al 2016 l'aliquota di
compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base
alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle
regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere
dall'anno 2017 l'aliquota e' determinata con le modalita'
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle
risorse UE.
3.A decorrere dall'anno 2017 le modalita' di
attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A.
alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in
conformita' con il principio di territorialita'. Il
principio di territorialita' tiene conto del luogo di
consumo, identificando il luogo di consumo con quello in
cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il
luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione
di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati
derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti
informative in possesso dell'Amministrazione
economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto
delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti
passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e
privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I
criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,
sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica e
previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario. Allo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario derivanti dall'attuazione del principio di
territorialita'.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 7. Soppressione dei trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2017 sono soppressi tutti i
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere
di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle
competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati
all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia
tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2,
in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal
presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i
trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'art.
3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 luglio 2016, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti
statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato
con le modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. ".
Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 15 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Fase a regime e fondo perequativo
1. A decorrere dal 2017, in conseguenza dell'avvio del
percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le
fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui
all'art. 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'art. 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
rideterminata secondo le modalita' dell'art. 2, comma 1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con
altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per
il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
(Omissis).
5. E' istituito, dall'anno 2017, un fondo perequativo
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in
ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui
all'art. 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del
fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base
ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove
stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente
convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai
fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
coincide con il fabbisogno sanitario standard, come
definito ai sensi dell'art. 26. ".
Si riporta il testo vigente del ventinovesimo comma
dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
(Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come
modificato dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio
2009, n. 99:
"Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 21
maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i
rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere
il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli
autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al
pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti
nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli
autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati
temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi
ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo
del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei
quali vengono utilizzati.".
Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
99 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la
riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in
locazione finanziaria, le singole regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a
stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti
possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo
dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute
per i periodi di tassazione compresi nella durata dei
rispettivi contratti.
2. All'art. 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari»
sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari»
sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
3. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione
al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria del veicolo.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre
1998, n. 419), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Norme transitorie e finali.
1. Alle universita' non statali che gestiscono
direttamente policlinici universitari si applica per
analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve
le particolari forme di autonomia statutaria ad esse
spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti
operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere
derogate le disposizioni di cui all'art. 5..
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle universita' non statali che gestiscono
policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma
personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di
lucro, costituiti e controllati dalla stessa universita'
attraverso la nomina della maggioranza dei componenti
dell'organo amministrativo.
2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
oltre quelle di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) nonche'
di nuovi policlinici gestiti da universita' non statali,
anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o
private gia' accreditate, deve essere preventivamente
autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza
Stato-regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo
complessivo del Paese e della localizzazione delle
strutture formative gia' esistenti. Alla costituzione delle
aziende di cui al presente comma nonche' delle aziende di
cui all'art. 2, comma 1, si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Per quanto concerne le aziende di cui all'art. 2, comma 1,
al termine del quadriennio di cui all'art. 2 comma 2, il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
determina, altresi', le modalita' di nomina del direttore
generale e del Presidente dell'organo di indirizzo.
3.
4. I protocolli di intesa regolamentano il
trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente
utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti
criteri:
a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende
di cui all'art. 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque
in uso gratuito e perpetuo alle universita', nonche' dei
beni immobili e mobili di proprieta' dell'universita', gia'
destinati in modo prevalente all'attivita' assistenziale,
con oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e
con vincolo di destinazione ad attivita' assistenziale,
previa individuazione dei singoli beni con un apposito
protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla
cessazione della destinazione ad attivita' assistenziale il
bene rientra nella piena disponibilita' dell'universita'.
Il bene e' valutato come apporto patrimoniale ai sensi
dell'art. 7, comma 1;
b) successione delle nuove aziende di cui all'art. 2,
comma 2, alle universita' nei rapporti di locazione per gli
immobili locati.
5. Alle procedure concernenti il trasferimento o
l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di
cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o piu' decreti
interministeriali dei Ministri della sanita',
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
della funzione pubblica e del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
6. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)
succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in
essere con le universita' per le esigenze dei policlinici a
gestione diretta fino alla loro scadenza.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su
proposta dei Ministri della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono
previste le modalita' per la compartecipazione delle
regioni e delle universita', per quanto di rispettiva
competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro,
ai risultati di gestione delle aziende.
8. Le disposizioni del presente decreto concernenti il
personale universitario si applicano a tutto il personale
universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di
cui all'art. 2 ivi compresi gli attuali policlinici a
gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la
prevalenza del biennio clinico della facolta' di medicina,
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche' al personale universitario comunque in servizio
presso altri istituti e strutture pubbliche o private che
erogano assistenza sanitaria.".
Si riporta il testo del comma 377 dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"377. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento
degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita'
strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato art.
8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione e'
subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa,
tra le singole universita' e la regione interessata,
comprensivi della definitiva regolazione condivisa di
eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto
importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente
da universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute. La presente disposizione continua ad
applicarsi anche ove le strutture indicate al presente
comma modifichino la propria forma giuridica nei termini
previsti dall'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 517 del 1999. Il Governo presenta alle Camere entro il
30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti
adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni
effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di
eventuali contenziosi pregressi e in essere.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
 
Art. 9 bis

Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano

1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.
 
Art. 9 ter

Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici
e farmaci

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b), ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e l60-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilita' per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»;
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e' titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensita' di trattamento a parita' di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda e' titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:
«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 15
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
( Omissis).
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli
importi e le connesse prestazioni relative a contratti in
essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e
servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'art. 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'art. 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'art.
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art.
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di
riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano operano una verifica, sotto il profilo
assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle
piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di
presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime
ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e
domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi
relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto
dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base
dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano mettono a
disposizione della CONSIP e dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, secondo modalita' condivise, tutte le
informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d).
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata
dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9, del presidio
ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge»;
g) all'art. 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per
cento del limite di remunerazione assegnato.».
Il citato decreto-legge n. 35 del 2013 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82.
Il citato decreto-legge n. 66 del 2014 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95.
Si riporta il testo vigente degli articoli 142 e
seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE):
"Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina
applicabile (articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18;
art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori
pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari
di lavori pubblici.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste
dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'art.
27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli
appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che
sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo
che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni
del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione
IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in
quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte
IV, parte V, nonche' le norme della parte II, titolo I e
titolo II, in tema di pubblicita' dei bandi, termini delle
procedure, requisiti generali e qualificazione degli
operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo,
piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate
dalla sezione IV del presente capo."
"Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori
pubblici (art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge
n. 109/1994; art. 87, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola,
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata,
ad opere o parti di opere in tutto o in parte gia'
realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della
concessione e da ricomprendere nella stessa.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto
definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo,
l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto al completamento
della progettazione, ovvero alla revisione della medesima,
da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario
consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede
di gara anche un prezzo nonche', eventualmente, la gestione
funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti
di opere gia' realizzate, qualora al concessionario venga
imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualita' del
servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si
tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi
da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di
convenienza economica, possono prevedere nel piano
economico finanziario e nella convenzione, a titolo di
prezzo, la cessione in proprieta' o in diritto di godimento
di beni immobili nella loro disponibilita' o allo scopo
espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia
necessaria all'equilibrio economico-finanziario della
concessione. Le modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione dei beni immobili sono definite
dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla
approvazione ai sensi dell'art. 97 del progetto posto a
base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che
determinano l'equilibrio economico-finanziario della
concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'art.
153, le predette modalita' di utilizzazione ovvero di
valorizzazione sono definite dall'amministrazione
aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilita'.
All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente
dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze,
abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso
comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che
detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a
trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore
residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonche'
l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono
dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu'
istituti finanziatori nel progetto.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto
all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque
incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario,
previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), comportano la sua
necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la
proroga del termine di scadenza delle concessioni. In
mancanza della predetta revisione il concessionario puo'
recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu'
favorevoli delle precedenti per il concessionario, la
revisione del piano dovra' essere effettuata a favore del
concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale
investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano
Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo
superiore ad un miliardo di euro, la durata puo' essere
stabilita fino a cinquanta anni.
8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di
cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione
definisce i presupposti e le condizioni di base del piano
economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al
concessionario, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio
economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di
redditivita' e di capacita' di rimborso del debito, nonche'
la procedura di verifica e la cadenza temporale degli
adempimenti connessi.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta
della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a
carico del concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta
ferma l'applicazione dell'art. 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."
"Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del
bando relativo alle concessioni di lavori pubblici (art.
58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di
lavori pubblici con procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio selettivo dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni
appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota
l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a
seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano
economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare
adeguati livelli di bancabilita' dell'opera. Per le
concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
bando puo' essere previsto che l'amministrazione
aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, una consultazione
preliminare con gli operatori economici invitati a
presentare le offerte, al fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di
gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa
provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli
atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle
offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati.
Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle
misure di defiscalizzazione di cui all'art. 18 della legge
12 novembre 2011, n. 183, e all'art. 33 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' l'importo dei
contributi pubblici, ove previsti.
3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia
corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu'
istituti finanziatori di manifestazione di interesse a
finanziare l'operazione, anche in considerazione dei
contenuti dello schema di contratto e del piano
economico-finanziario.
3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel
bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la
risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione
del contratto di finanziamento o in mancanza della
sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di
progetto di cui all'art. 157, entro un congruo termine
fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a
ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione
del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del
concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla
realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche'
sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di
risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il
concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi'
prevedere che in caso di parziale finanziamento del
progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di concessione
rimanga valido limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'art. 66
ovvero l'art. 122."
"Art. 145. Termini per la presentazione delle
candidature e delle offerte (art. 59, direttiva 2004/18;
art. 84, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e
delle offerte si applica l'art. 70, con esclusione del
comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione
della domanda di partecipazione non puo', in ogni caso,
essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di
spedizione del bando, salva l'applicazione dell'art. 70,
comma 8.
1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia
inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall'art. 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri
di cui all'art. 29, si applica l'art. 122, comma 6."
"Art. 146. Obblighi e facolta' del concessionario in
relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori
(art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, legge n.
109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'art. 147, la stazione
appaltante puo':
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di
affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale
non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto
della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel
bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa
salva la facolta' per i candidati di aumentare tale
percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro
offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale
dei lavori oggetto della concessione, che intendono
appaltare a terzi."
"Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori
complementari (art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via
diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal
presente codice, i lavori complementari che non figurano
nel progetto inizialmente previsto della concessione ne'
nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a
seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione
dell'opera quale ivi descritta, a condizione che
l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che
esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere
tecnicamente o economicamente separati dall'appalto
iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione
appaltante, oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti
aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il
cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale
oggetto della concessione.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 153, 160-bis
e 160-ter del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 153. Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di
gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di
un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di
gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione dello studio di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico del progetto.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'art. 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto
concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa
prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi
pubblici alla valorizzazione turistica ed economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
nonche' la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel
progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.
2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso
di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto
preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve
contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i
dati necessari per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste nei decreti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno
2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'art. 97, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale
fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di
cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura
non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'art. 75, corredata dalla documentazione
dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso
in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un
avviso con le modalita' di cui all'art. 66 ovvero di cui
all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i
criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle
proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate
alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano
dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e
non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto
termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la
proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in
via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 58, comma
2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il
progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'art. 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed
invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'art. 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a),
b) e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti nella programmazione
triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto
puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui
all'art. 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo'
invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare
le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella
programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate all'art.
97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara
per l'affidamento di una concessione, alla quale e'
invitato il proponente, che assume la denominazione di
promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo'
chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto
preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non
risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese per la predisposizione della
proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo
delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti
di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all'art. 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'art. 144, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi dell'art. 4 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo."
"Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita'
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' i
committenti tenuti all'applicazione del presente codice
possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori,
salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto
medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
indicazioni previste dal presente codice, determina i
requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
associazione temporanea costituita dal soggetto
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
di imprese, l'altro puo' sostituirlo, con l'assenso del
committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione
appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi
necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui
l'offerente sia un contraente generale, di cui all'art.
162, comma 1, lettera g), esso puo' partecipare anche ad
affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione
ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un
progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario
provvede alla predisposizione dei successivi livelli
progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione
finanziaria puo' seguire il regime di opera pubblica ai
fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera puo'
essere realizzata su area nella disponibilita'
dell'aggiudicatario."
"Art. 160-ter. Contratto di disponibilita'
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto
in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera;
il canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in
corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per
cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'art. 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
quadro economico degli investimenti e finanziati
nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle
terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o
ritardata approvazione da parte di terze autorita'
competenti della progettazione e delle eventuali varianti
e' a carico dell'affidatario. L'amministrazione
aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di
autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'art. 157 del presente decreto,
il limite di riduzione del canone di disponibilita'
superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento
degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della
stessa secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III,
capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene
secondo le procedure previste agli articoli 165 e
seguenti.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 1671 del codice
civile:
"Art. 1671. Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e'
stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del
servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni:
"Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012,
sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui all'art. 16, le
seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa
sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'art. 11, alle condizioni di
maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico
del Servizio sanitario nazionale, nonche' la pubblicazione
sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende
sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi. Per
prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore
efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10°
percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25°
percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio
oggetto di analisi sulla base della significativita'
statistica e della eterogeneita' dei beni e dei servizi
riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile e'
tanto piu' piccolo quanto maggiore risulta essere
l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo e'
rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Cio', al
fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori
strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della
spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a
garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati. Qualora sulla base
dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma,
nonche', in sua assenza, sulla base delle analisi
effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari
corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei
prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso
di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e
cio' in deroga all'art. 1671 del codice civile. Ai fini
della presente lettera per differenze significative dei
prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento
rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
della prima applicazione della presente disposizione, a
decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente
disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, relativamente a parametri di qualita', di
standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle
more della predetta individuazione resta ferma
l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia'
operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
more dell'espletamento delle gare indette in sede
centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
a-bis) in fase di prima applicazione, la
determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla
lettera a) e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle
stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi
di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera,
al fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati
compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate
le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende
farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a
livello nazionale di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella
misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione
ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture
pubbliche, con modalita' stabilite dal medesimo
regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno
2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento,
l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle
disposizioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto
ivi previste, al fine di consentire alle regioni di
garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013
il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo
modificato dall'art. 22, comma 3, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura
del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della
spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario
nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa
della determinazione dei costi standardizzati sulla base
dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto
della qualita' e dell'innovazione tecnologica, elaborati
anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
conto economico (CE), compresa la spesa relativa
all'assistenza protesica, e' fissata entro un tetto a
livello nazionale e a livello di ogni singola regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale
standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68.
Cio' al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto
dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a
livello nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente
determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni
monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei
dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore e' recuperato interamente a carico della regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono
aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia' disposte
dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicita' delle
prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non
concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza
farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui
all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle
manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui all'art. 16 in materia di
personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le
misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto
degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
art. 16, fra le predette misure nelle percentuali, per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico
rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1, nonche', per l'esercizio 2014, del 22%,
20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014,
il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore
derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in
materia di spese per il personale sanitario dipendente e
convenzionato di cui all'art. 16. Conseguentemente il tetto
indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella
misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti
dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese
per il personale sanitario dipendente e convenzionato di
cui all'art. 16 risultino di incidenza differente dal 3 per
cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono
proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ove necessario, e'
conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da
finanziare il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in
ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede con le modalita' previste dall'art. 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale
riduzione della spesa di personale fino al totale
conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti
all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del
2009.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012,
l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti:
«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del
piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti
legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il
Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,
apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli.»;
b) all'art. 2, dopo il comma 88 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il
primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i
programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al
fine di tenere conto del finanziamento del servizio
sanitario programmato per il periodo di riferimento,
dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali
derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della
legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano
di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo
da' esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010,
di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, che e' approvato con il presente decreto, ferma
restando la validita' degli atti e dei provvedimenti gia'
adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione (102). Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire,
anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni
contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora
rimossi ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e
risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento
dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario
regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto
conto del livello del finanziamento del servizio sanitario
programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la
salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni
introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e
dalla legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare
l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n.
122," sono inserite le seguenti: "nonche' al fine di
consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in
situazioni di ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole:
"fino al 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per
le quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, puo'
essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn
over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di
dirigenti medici responsabili di struttura complessa,
previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di
procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera
e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati
nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da
parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle
pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'art.
71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di
riparto in relazione agli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite
di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'art. 26, comma 2, della
legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza
dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti
dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in
proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun
esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le
istituzioni scolastiche ed educative statali non sono
tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
attuativo dell'art. 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre
2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato, come rideterminato dall'art. 11, comma 12, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'art. 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' incrementato di 105 milioni di euro per far fronte
al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai
sensi della citata intesa, con riferimento al periodo
compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettere p) e
p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di
avere effetto le disposizioni di cui all'art. 61, comma 19,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7.
8.
9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi
7 e 8, e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione
all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
Per il finanziamento delle attivita' si provvede
annualmente nell'ambito di un apposito progetto
interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate
all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'
vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per l'anno di riferimento. A decorrere dall'anno 2013,
qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia
intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per
cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al
predetto istituto ai sensi del presente comma.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita'
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
rilevanza e all'accresciuta complessita' delle competenze
ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree
strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli
obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'art. 48, comma 13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245, e' modificato, in
modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e
senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel
senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, il potere di modificare,
con deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo
dell'Agenzia di cui all'art. 17 del medesimo decreto n. 245
del 2004, anche al fine di articolare le strutture
amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
presente lettera sono sottoposte all'approvazione del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva
tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci,
di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati
dalla Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il
direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita'; i requisiti di comprovata
professionalita' e specializzazione dei componenti nei
settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia;
che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
carico della finanza pubblica, non possano superare la
misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorita'
nazionali competenti per l'attivita' regolatoria dei
farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le
funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa
puo' rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 48,
comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di
ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in
commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e
l'implementazione delle funzionalita' informatiche della
banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini
dell'immissione in commercio, nonche' per la gestione
informatica delle relative pratiche autorizzative, con
adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui
alla raccomandazione 2003/361/CE.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 2013, n. 118.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 7-bis
del citato decreto-legge n. 35 del 2013:
"Art. 7-bis. Trasparenza nella gestione dei debiti
contratti dalle pubbliche amministrazioni
(Omissis).
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle
pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di
interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture
comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui
ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni in modalita' automatica.".
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di
tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'art. 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Disposizioni dirette a favorire l'impiego
razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da
parte del Servizio sanitario nazionale
1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare
della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la
riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato
dall'AIFA con un'azienda farmaceutica ai sensi dell'art.
48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il medicinale che era stato oggetto
dell'accordo venga escluso dalla rimborsabilita', l'AIFA
puo' stabilire l'ulteriore dispensazione del medicinale a
carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del
completamento della terapia dei pazienti gia' in
trattamento.
3.
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Se e' disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito
dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al
precedente periodo del medicinale non autorizzato, con
conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio
sanitario nazionale, e' ammessa unicamente nel caso in cui
a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA,
il medicinale possieda un profilo di sicurezza, con
riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quella
del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti
eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario nazionale.
Agli effetti del presente comma il medicinale gia'
autorizzato e' considerato eccessivamente oneroso se il
costo medio della terapia basata sul suo impiego supera di
almeno il 50 per cento il costo medio della terapia basata
sull'impiego del farmaco non autorizzato.».
4.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle
loro disponibilita' di bilancio, sistemi di
riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione
dei medicinali agli assistiti in trattamento presso
strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare
sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi
impropri. Le operazioni di sconfezionamento e
riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione, con
indicazione del numero di lotto di origine e della data di
scadenza. L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza
l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che
partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di
medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.".
Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
" Art. 48. (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica)
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto
gia' previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
della legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di
assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del
SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa
quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di
ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima
applicazione, al 16 per cento (286) come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio
2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30
giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e
sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla
regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti
avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un
Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti
di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza permanente ;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da
tre componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In
particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra
Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa
farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale,
e' affidato il compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per
l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea
e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e'
inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a
ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per
cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
viene rideterminata includendo la riduzione della quota di
spettanza al produttore, che il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
per cento (287) del superamento viene ripianato dalle
Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in
materia farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa
alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura
del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da
parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare,
per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio
successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da
inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento
delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a
carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da
parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale
in posizione di comando dal Ministero della salute,
dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre
Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per
il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche
di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano
all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della
stessa.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprieta'
all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento
dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le
funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte
degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione
dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate decurtate delle spese per il
personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni,
di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
strutture individuate dalle Regioni, con finalita' di
consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina
generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei
farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche
comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
Universita' ed alle Regioni, e, anche su richiesta delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o
delle societa' scientifiche nazionali del settore clinico
di specifico interesse, sentito il Consiglio superiore di
sanita', alla sperimentazione clinica di medicinali per un
impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in
commercio;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci,
di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben
leggibile e comprensibile, con forma e contenuto
autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1,
2, 3, 4,5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con
provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori
sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore
trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori
del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da
aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di
dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi
con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in questione e tali dati devono essere accessibili alle
Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole: " non comunica la
propria motivata opposizione" sono sostituite dalle
seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la
Regione dove ha sede l'evento". Nel medesimo comma sono
altresi' soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata
dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della
riunione".
24. Nel comma 3 dell'art. 6, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto
membri a" fino a: "di sanita'" sono sostituite dalle
seguenti: " un membro appartenente al Ministero della
salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di
Sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome ".
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
le strutture private accreditate e' incompatibile con
attivita' professionali presso le organizzazioni private di
cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211.
27. All'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: "all'autorita'
competente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia
italiana del farmaco, alla Regione sede della
sperimentazione";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la
dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di
cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai
risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale
interruzione".
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e
regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei
rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto
dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
risultati idonei, risultante da un concorso unico
regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'art. 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16
novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: "tale
disposizione non si applica ai medicinali coperti da
brevetto sul principio attivo".
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a
tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione
per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi
specialita' o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito
dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo
di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di
una concomitante procedura di contrattazione del prezzo
relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente
assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di
contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il
titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo
medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di
rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
ad operare nella sua attuale composizione e con le sue
attuali funzioni.".
 
Art. 9 quater
Riduzione delle prestazioni inappropriate

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilita' e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell'assistito.
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilita' della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.
5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.
6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilita' del direttore generale ed e' valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.
7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.
9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, e' applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, e' applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, e' ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.
 
Art. 9 quinquies

Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale e' permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.
 
Art. 9 sexies

Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da
parte del Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole: «Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' nazionale anticorruzione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita' nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali»;
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).».

Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo del comma 13 dell'art. 15
del citato decreto-legge n. 95 del 2012 vedasi nelle Note
all'art. 9-ter.
 
Art. 9 septies

Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonche' dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.
3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.
4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sul patto di stabilita' della regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 46
del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.".
Si riporta il testo vigente del comma 556 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"556. Il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' stabilito in
112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000
euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in
attuazione dell'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398
del presente articolo, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, comma 1, del Patto per la salute.".
Si riporta il testo vigente dei commi 400, 401 e 403
dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"400. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla
presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal
2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza
pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di
saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

"401. La regione Valle d'Aosta, la regione
Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il
contributo di cui al comma 400 del presente articolo
nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
concernente la disciplina del patto di stabilita' interno
in termini di competenza eurocompatibile."
"403. Con le procedure previste dall'art. 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la
Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia,
Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015
al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in
termini di saldo netto da finanziare, per gli importi
previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente
articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, l'importo del concorso
complessivo di cui al primo periodo del presente comma e'
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.".
 
Art. 9 octies

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 9 novies

Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli
di profilassi internazionale del Ministero della salute

1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

"599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e
di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel
territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo
di profilassi internazionale per salvaguardare la
collettivita' da rischi per la salute, il Ministero della
salute e' autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle
risorse sanitarie necessari a potenziare le attivita' di
prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e
diffusive nel territorio nazionale, anche mediante
l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi
medico-chirurgici e la predisposizione di spazi
adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze
sanitarie nonche' l'adeguamento delle conoscenze e la
formazione del personale medico e paramedico destinato a
fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie
infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze
sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga
alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite
di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che
intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente
africano attualmente interessati dal fenomeno del virus
Ebola.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 (Norme
per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale
della programmazione sanitaria):
"Art. 5. Per far fronte a motivate esigenze del
Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse
al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta
specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante
il personale dei ruoli del Ministero della sanita', il
Ministro della sanita' puo' autorizzare, nel limite massimo
di venti unita':
a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva
dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli
dei professori e ricercatori universitari;
b) il comando di personale appartenente ai ruoli di
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche
economici.
La utilizzazione del personale di cui alla lettera a)
e' disposta a tempo determinato con provvedimento del
Ministro della sanita' di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4
della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della
spesa sanitaria):
"2. Il potere di accesso presso le unita' sanitarie
locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di
cui all' art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984,
n. 528 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 1984, n. 733, e' integrato con la potesta' di
effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla
gestione delle unita' sanitarie locali e sull'attuazione
del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale
comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unita',
da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita'
sanitarie locali.".
 
Art. 9 decies
Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016

1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, e' autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse e' effettuata per stati di avanzamento lavori.
2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, e' sospesa per gli enti del Servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.
4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.
5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le modalita' di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1988):
"Art. 20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 24 miliardi di euro (70). Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.".
Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'art. 9
del decreto-legge 31 maggio 2010, n . 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(94), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni recante "Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 34 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
"34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.".
 
Art. 9 undecies

Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestivita'
dei pagamenti

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonche' del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, e' autorizzato a concedere anticipazioni:
a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia gia' previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle universita' le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 283 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita'
e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le
disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita'
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale
per il successivo riparto tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,
valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per
l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in
167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui
quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a
valere sullo stato di previsione del Ministero della
giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15
milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione
del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli
arredi e dei beni strumentali di proprieta' del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
giustizia afferenti alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita' penitenziaria.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 39 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 93/16/CE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE):
"Art. 39. 1. Al medico in formazione specialistica,
per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un
trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2.
3. Il trattamento economico e' costituito da una parte
fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la
durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire
dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre
anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso
formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima
applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
cento di quella fissa.
4. Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente
dalle universita' presso cui operano le scuole di
specializzazione.
4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
universita' delle risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti per l'anno
accademico di riferimento si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
 
Art. 9 duodecies
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata nel numero di 630 unita'.
2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, e' autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonche' tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto gia' previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione.».
6. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' applicabile dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi

La citata legge n. 190 del 2014 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 35
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni:
"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici
non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative
assunzioni e' concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli
enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di
cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione
dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno
del personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.".
Per il riferimento al testo del comma 7 dell'art. 48
del decreto-legge n. 269 del 2003, vedasi nelle Note
all'Art. 9-ter.
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art.
30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive modificazioni:
"2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.".
Per il riferimento al testo dei commi 8 e 10-bis
dell'art. 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi in
Note all'Art. 9-ter.
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 17
del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria
"10. Al fine di garantire la massima funzionalita'
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
rilevanza e all'accresciuta complessita' delle competenze
ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree
strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli
obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'art. 48, comma 13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245, e' modificato, in
modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e
senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel
senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, il potere di modificare,
con deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo
dell'Agenzia di cui all'art. 17 del medesimo decreto n. 245
del 2004, anche al fine di articolare le strutture
amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
presente lettera sono sottoposte all'approvazione del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva
tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci,
di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati
dalla Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il
direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita'; i requisiti di comprovata
professionalita' e specializzazione dei componenti nei
settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia;
che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
carico della finanza pubblica, non possano superare la
misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorita'
nazionali competenti per l'attivita' regolatoria dei
farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le
funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa
puo' rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 48,
comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di
ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in
commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e
l'implementazione delle funzionalita' informatiche della
banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini
dell'immissione in commercio, nonche' per la gestione
informatica delle relative pratiche autorizzative, con
adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui
alla raccomandazione 2003/361/CE.".
Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 158 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della direttiva 2003/94/CE), come modificato dalla presente
legge:
"12. Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015
sono aggiornate con decreto del Ministro della salute,
sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in
misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni
rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora
tariffate, nonche' tariffe ridotte per le piccole e medie
imprese, in analogia a quanto gia' previsto dall'art. 17
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni
delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse
alla modifica del sito di produzione. A decorrere dal 2014,
entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il
diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalita',
sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del
costo della vita riferite al mese di dicembre. Il Ministro
della salute, su proposta dell'AIFA, identifica le
variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di
consequenzialita' o correlazione, alle quali non si applica
la tariffa in quanto non comportano una prestazione
aggiuntiva da parte dell'AIFA.".
 
Art. 10
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e di carta d'identita' elettronica

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;
b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.».
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attivita' di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.
3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato.»
4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e' autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attivita' di gestione, di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR),
quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi
dell'art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante
«Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente
all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27
ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta ad un
audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle
regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati dell'audit
sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'art. 1931 del codice dell'ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma
6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione
da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita'
dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco
ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare i dati
anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente
Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene
integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche
con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'art. 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con
il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.".
Si riporta il testo vigente del comma 306 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012:
"306. Per la progettazione, implementazione e
gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della
societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.".
Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma
7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo
comma, del codice civile.".
Si riporta il testo dell'art. 7-vicies ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, come modificato dalla presente legge:
"7-vicies ter. Rilascio documentazione in formato
elettronico.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito,
all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al
regolamento (CE) n. 334/2002, del 18 febbraio 2002 del
Consiglio;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e'
sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o
del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno
elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, del
13 giugno 2002 del Consiglio;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito
dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n.
2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta
d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto
della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del
documento, dalla carta d'identita' elettronica,
classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi
abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre
2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro
nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla
redazione del piano di sicurezza per la gestione delle
postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite
dal Ministero dell'interno.
2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica
e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel
rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte
valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
standard internazionali di sicurezza. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei
dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le
modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della
carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del
relativo archivio informatizzato.".
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni
urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici
nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei
servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il
procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di
identificazione, all'art. 7-vicies ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. L'emissione della carta d'identita'
elettronica, che e' documento obbligatorio di
identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che
vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della
Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresi',
al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del
documento identificativo, attraverso il CNSD".
2.(Abrogato).
3. (Abrogato).
3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del
documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle
risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata
la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82
milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,
si mantiene il rilascio della carta di identita'
elettronica di cui all'art. 7-vicies ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne
l'emissione e la relativa continuita' di esercizio.
3-quater.
3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3
sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di
codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui
al comma 2-bis, dell'art. 7-vicies ter, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai
commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo
strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono
ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'art. 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di
amministrazione delle predette societa' e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma,
del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle
previsioni di cui al comma 12, dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
5. All'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone
aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una
carta d'identita' conforme al modello stabilito dal
Ministero dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita'
della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di
eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di
cinque anni.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte
digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore agli anni
quattordici, l'uso della carta d'identita' ai fini
dell'espatrio e' subordinato alla condizione che viaggino
in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o
che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi
puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio
all'estero, il nome della persona, dell'ente o della
compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono
affidati.".
6. All'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente
periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice
nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento
ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi
pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
7. All'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998,
n. 407 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al
pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali
competenti per il pagamento della pensione di
reversibilita' o indiretta.".
8.
9.
10. La durata del corso di formazione di cui all'art.
6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di
applicazione pratica; la durata del corso di formazione di
cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la durata
del corso di formazione di cui all'art. 42, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita
in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in
tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione
del servizio idrico, con particolare riferimento alla
tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla
promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della
trasparenza nella gestione dei servizi idrici, e'
istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata
"Agenzia".
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e
funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di
trasparenza e di economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e
di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del
servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni
dei consumatori, e vigila sulle modalita' della sua
erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione
di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di
inosservanza, in tutto o in parte, dei propri
provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel
massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del
servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto
affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi
provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui
all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per
i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione
al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico
della collettivita';
d) predispone il metodo tariffario per la
determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui
tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio
idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e
dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo
conto, in conformita' ai principi sanciti dalla normativa
comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del
servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse,
affinche' siano pienamente attuati il principio del
recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e
con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento
dell'Agenzia; fissa, altresi', le relative modalita' di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle
tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini
previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della tariffa da parte delle autorita' al
riguardo competenti, come individuate dalla legislazione
regionale in conformita' a linee guida approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di
Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere
sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida
all'autorita' competente ad adempiere entro il termine di
venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita'
competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena
d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole
contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le
Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori del
servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della
contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base
comparativa della efficienza e della economicita' delle
gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico
integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli
enti locali, delle Autorita' d'ambito, dei gestori e delle
associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli
utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei
quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla
lettera a);
i) puo' formulare proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresi' i casi di grave
inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione
sull'attivita' svolta, con particolare riferimento allo
stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e
all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi
di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al
Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma
11, sono trasferite le funzioni gia' attribuite alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono
essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione delle persone designate. I
componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. I componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. La carica di componente
dell'Agenzia e' incompatibile con incarichi politici
elettivi, ne' possono essere nominati componenti coloro che
abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le
funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla
regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al
Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di
cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il
medesimo provvedimento e' nominato anche un membro
supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in
carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Da'
attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa
approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di
carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato
dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile.
Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'art.
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia
sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il compenso e'
ridotto almeno della meta' qualora il componente
dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica
amministrazione, opti per il mantenimento del proprio
trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti
pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa
senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il
relativo posto in organico e' reso indisponibile per tutta
la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione
dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore
generale non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
di impiego con le imprese operanti nel settore. La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto
costituisca reato, con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari ad un'annualita' dell'importo del
corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
tale divieto si applicano una sanzione amministrativa
pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e,
comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca
dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo
sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate
ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e' nominato un commissario
straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a
sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui
al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia,
secondo quanto disposto dal comma 16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia,
con cui sono definiti le finalita' e i compiti
istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento,
le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo
precedente, e' approvato il regolamento che definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e
ne determina il contingente di personale, nel limite di 40
unita', in posizione di comando provenienti da
amministrazioni statali con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro
quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al secondo periodo del comma 22, sono individuate le
risorse finanziarie e strumentali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da
trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel
limite massimo di venti unita', del personale del medesimo
Ministero gia' operante presso la Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti
posti del contingente di personale di cui al comma 22 si
provvede mediante personale di altre amministrazioni
statali in posizione di comando, cui si applica l'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia
si provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i
soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non
puo' essere recuperato in tariffa, di importo non superiore
all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, per un totale dei contributi versati
non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato
di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed
e' versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative
somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;
b) in sede di prima applicazione, anche mediante
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23,
la cui dotazione non puo' superare 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo
di cui alla lettera a) e dei costi complessivi
dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22,
secondo periodo, e' stabilito l'ammontare delle risorse di
cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono conseguentemente rideterminate le dotazioni
finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la
misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24,
e le relative modalita' di versamento al bilancio
dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' soppressa la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche di cui all'art. 161 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e il predetto art. 161 e' abrogato
nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al
presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma
11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
15, le funzioni gia' attribuite dalla legge alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da
quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla
nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori
dei conti.
26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
28. L'art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 15 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si
interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in
vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il
regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172. ".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
 
Art. 11
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal
sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali

1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullita', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarita' formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c).».
2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresi', copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione.
3. I contratti gia' stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuera' una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta e' risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilita' sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.
5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entita' del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo e' applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.
Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le societa' fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'.
7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonche' nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.
7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.
7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorita' definito dai comuni per l'erogazione del contributo che e' concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, puo' essere ceduto od offerto in garanzia, pena la nullita' della relativa clausola.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista la tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarita' riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.
10. (Soppresso).
11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.
11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente e' effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la veste di «stazione appaltante» di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante puo' acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale modalita' di riparto puo' essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.».
11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita', anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e' sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.
13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonche' sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»
14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «immobili privati» sono inserite le seguenti: «sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni.».
14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli anni 2016 e 2017.».
15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, e' assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo e' destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.
16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;
b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;
c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e' sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti.».
16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole da: «Bagnoli-Coroglio» fino a: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,»;
c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
«13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;
d) il comma 13-ter e' abrogato.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 67-quater del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134:
"Art. 67-quater. Criteri e modalita' della
ricostruzione
1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni
del cratere perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni
attraverso la ricostruzione e il recupero, con
miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento
sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con
priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici
privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
abitazione principale, insieme con le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o
danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la
promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione
anche della densita', qualita' e complementarita' dei
servizi di prossimita' e dei servizi pubblici su scala
urbana, nonche' della piu' generale qualita' ambientale,
attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante
premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari
modalita' di esame e di approvazione dei relativi progetti,
assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di
vivibilita', salubrita' e sicurezza nonche' di
sostenibilita' ambientale ed energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e
di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il
miglioramento sismico e il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche
e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni
degli edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri
storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali,
anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga,
il controllo del sistema delle acque finalizzato alla
riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del
sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di
riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati
mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte
dei privati, aventi ad oggetto uno o piu' aggregati
edilizi, che devono essere iniziati entro il termine
inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale
termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente
e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante procedimento ad evidenza pubblica, la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del
privato per quanto concerne i maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano
necessari interventi unitari. In tali casi il comune,
previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti
nell'ambito interessato, puo' bandire un procedimento ad
evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto
attuatore con compiti di progettazione e realizzazione
integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di
mancato consenso e di particolare compromissione
dell'aggregato urbano, e' facolta' del comune procedere
all'occupazione temporanea degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei
proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e
gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o
indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante
scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso
di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in
condominio, anche se dissenzienti, purche' riguardi i
proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle
superfici utili complessive di appartamenti destinati a
prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle
unita' immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di
incentivare il ricorso a tale modalita' di attuazione, si
possono prevedere premialita' in favore dei proprietari
privati interessati che ne facciano domanda, consistenti
nell'ampliamento e nella diversificazione delle
destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al 20
per cento, in incrementi di superficie utile compatibili
con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei
tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che
non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque
garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti
esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono
principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma,
della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in
vigore della competente normativa regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma
associata sugli aggregati di proprieta' privata ovvero
mista pubblica e privata, anche non abitativi, i
proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro
trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La
costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione
dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento
delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi
comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata
costituzione del consorzio comporta la perdita dei
contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune,
che si sostituisce ai privati nell'affidamento della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento
dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita'
di trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito
rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della
concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro
storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita'
immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione
principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma
del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la
riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli
interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti
comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'art.
1117 del codice civile, nonche' per gli eventuali oneri per
la progettazione e per l'assistenza tecnica di
professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati
anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo
in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed
edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che
sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47. La fruizione dei benefici previsti dal
presente comma e' subordinata al conferimento della delega
volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente
articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del
comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse
di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi
preordinati al sostegno delle attivita' produttive e della
ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una quota pari al 5
per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la
riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e
degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis
causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprieta'
dei relativi immobili, a condizione che alla data di
apertura della successione i contributi non siano stati
gia' erogati in favore dei loro danti causa e che questi
fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini
per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la
realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere
redatti per iscritto a pena di nullita' e devono contenere,
in maniera chiara e comprensibile, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealta' in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori
socialmente deboli, le seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione
del professionista e dell'impresa, indicando espressamente
le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque
anni, nonche' la certificazione antimafia e di regolarita'
del documento unico di regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto
e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del
corrispettivo pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto
dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal
committente, indicandone la misura e l'identita' del
subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e
tracciabilita' nell'attivita' di riparazione e di
ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6
aprile 2009, e' istituito un elenco degli operatori
economici interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2
dell'art. 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti
di affidabilita' tecnica per l'iscrizione volontaria
nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco e', comunque,
subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 38
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle
verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici
territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti
periodici delle verifiche sono comunicati dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici
speciali ai fini della cancellazione degli operatori
economici dall'elenco. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti
procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti
minimi di capacita' e di qualificazione dei professionisti
e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di
ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi
di esecuzione, nonche' prescrizioni a tutela delle
condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato
nei cantieri della ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi
degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la
risoluzione di diritto dei contratti preliminari di
compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento
relativi a beni immobili siti nei comuni interessati
dall'evento sismico, individuati dal decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in
epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle
province e della regione nei cui territori sono ubicate le
opere pubbliche e private finanziate ai sensi del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
incompatibili con quella di progettista, di direttore dei
lavori o di collaudatore di tali opere nonche' con
l'esercizio di attivita' professionali connesse con lo
svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione
di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati
edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in
condizioni di incompatibilita' possono esercitare la
relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di
incompatibilita' previsto dal presente comma si applica
anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici
pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui
procedimenti inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'art. 14,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di
legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile
2009 si applicano, senza limiti di eta', le disposizioni in
materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso
avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni
consentite dalla normativa vigente per l'anno di
riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 68 del
1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni
obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 89 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
"Art. 89. Autocertificazione
1. Fuori dei casi in cui e' richiesta l'informazione
antimafia e salvo quanto previsto dall'art. 88, comma
4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori,
servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti
di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti, sono
stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di
apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti
che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.
La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita'
di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato
anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica
amministrazione riguardano:
a) attivita' private, sottoposte a regime
autorizzatorio, che possono essere intraprese su
segnalazione certificata di inizio attivita' da parte del
privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attivita' private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modificazioni.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa - Testo A):
"Art. 76. Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".
Si riporta il testo del comma 436 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"436. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa di cui al comma
435, la riduzione ivi prevista non si applica limitatamente
alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per
cento limitatamente alla lettera c) nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e
altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto
del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
28 luglio 2009;
c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21
giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa
Carrara, per i quali e' stato deliberato lo stato di
emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26
giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161
dell'11 luglio 2013.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 358 del codice
penale:
"Art. 358. Nozione della persona incaricata di un
pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un
pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita'
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 1656 del codice
civile:
"Art. 1656. Subappalto.
L'appaltatore non puo' dare in subappalto l'esecuzione
dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal
committente." .
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 135
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 135. Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione (art. 118, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di
legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche' per
reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato
dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione
del contratto.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia):
"Art. 3. (Tracciabilita' dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.".
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
67-ter del citato decreto-legge n. 83 del 2012, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione
(Omissis).
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'art. 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet istituzionali un'informazione
trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il
controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei
territori, con particolare riferimento ai profili della
coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia delle
opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso
controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano,
altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati, sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari degli
Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e'
attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non
superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
(Omissis).".
La parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.) comprende gli articoli da 10 a 130.
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 21
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
"4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.".
La parte terza del citato decreto legislativo n. 42 del
2004 comprende gli articoli da 131 a 159.
Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 16. Agli effetti delle leggi civili si
considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita'
commerciali o a scopo di lucro.".
Il citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 33 dell'art. 3
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"33. L'espressione «stazione appaltante» (...)
comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
soggetti di cui all'art. 32.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 90, 91 e 197
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche'
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in
quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti
e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1 dell'art. 36. E' vietata la partecipazione a
piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai
consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui
all'art. 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle stazioni
appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni
di lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano
laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza
acquisita nell'espletamento degli incarichi di
progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. "
"Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n.
109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto all'art. 120, comma 2-bis, di importo pari o
superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di
cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III,
le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia
di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h) dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attivita' relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di
norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato,
salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente
svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di
progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori
di cui alla parte III del codice, possono affidare le
progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure
per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di
ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera f), che
siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle
predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste
dal presente codice."
"Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti
pubblici relativi ai beni culturali (art. 1, comma 5,
d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano,
in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e
contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione,
direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di
lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento,
finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le
disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza
comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia
comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda
che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'art. 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III
(promotore finanziario e societa' di progetto), si applica
all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni
culturali, nonche' alle concessioni di cui agli articoli
115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'art. 5.".
Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 4
del citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4 . Misure di semplificazione per le opere
incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie
a favore degli Enti territoriali
"8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del
Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono
tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai
comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria
degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della
complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito
degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica,
Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi
rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici
lorde coperte degli alloggi. Tale modalita' di riparto puo'
essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1°
aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per
ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia
elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base
agli effettivi consumi registrati dai contatori installati
o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.
La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto
CASE e dei MAP e' effettuata dai comuni nei cui territori
sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse
disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori
della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6
aprile 2009 e assegnate a tale finalita' con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica,
nell'ambito delle risorse destinate alle spese
obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli
Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del
coordinatore della struttura di missione per il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno
2014.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:
"Art. 7-bis. Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi per la ricostruzione privata nei territori della
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale
distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono
assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che
puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di
ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo
stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate,
ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati
sulla base degli stati di avanzamento degli interventi
ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede
clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di
mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro
utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da
quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del
contributo. In caso di inadempienza, si procede con
l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono
rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro
16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente
articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.".
La citata legge n. 147 del 2013 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Il citato decreto-legge n. 133 del 2014 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212.
La citata legge n. 190 del 2014 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
"14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli
anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1 milione
di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
medesime finalita', i comuni del cratere possono prorogare
o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i
contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art.
2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, nonche' i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati in forza delle
ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema
derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite
massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.".
Si riporta il testo vigente del comma 448 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal
sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015,
dall'applicazione della Tasi di cui all'art. 1, commi 639 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, fino alla definitiva
ricostruzione ed all'agibilita' dei fabbricati stessi.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni (Norme in materia ambientale), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 183. (Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato
per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue
di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1,
lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.
184-bis, comma 2.".
Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 46, (Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 29. Disposizioni transitorie
1. Per installazioni esistenti che svolgono attivita'
gia' ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di
rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013
sono conclusi con riferimento alla normativa vigente
all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre
settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Resta salva la facolta' per i gestori di
presentare per tempo istanza di adeguamento di tali
procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
2. I gestori delle installazioni esistenti che non
svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato VIII alla
Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno
2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio
della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza
di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte
Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere
autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre
2014.
3. L'autorita' competente conclude i procedimenti
avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7
luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei
procedimenti, le installazioni possono continuare
l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del
caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che
le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione,
secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al
comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze,
in quanto necessari a garantire la conformita'
dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio
2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di
autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
5. Per gli impianti di cui all'art. 268, comma 1,
lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori
limite previsti dall'art. 273, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in sede di
rinnovo o riesame dell'autorizzazione.
6. Le modifiche previste al comma 15 dell'art. 28, in
caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono applicate dalle
autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.".
Si riporta il testo dell'art. 33 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche'
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le
disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse
nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree,
nonche' al procedimento di formazione, approvazione e
attuazione del programma di riqualificazione ambientale e
di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento
ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei
beni immobili pubblici, al superamento del degrado
urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi
personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di
assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di
rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del
Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle
Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere
infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e
dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e
marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno
finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte
di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse
previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno
studio di fattibilita' territoriale e ambientale, dalla
valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
di impatto ambientale (VIA), nonche' da un piano
economico-finanziario relativo alla sostenibilita' degli
interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti
finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore
costituisce allo scopo una societa' per azioni, il cui
capitale azionario potra' essere aperto ad altri soggetti
che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al
comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia
e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario
straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare
della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla
societa' costituita dal Soggetto Attuatore un importo
determinato sulla base del valore di mercato delle aree e
degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio
alla data del trasferimento della proprieta', che potra'
essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari
emessi dalla societa', il cui rimborso e' legato
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di
disposizione delle aree e degli immobili trasferiti,
secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina del
Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina
del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'art.
2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente
alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli,
tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A., sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate. La
trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e
degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti
sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni
altro onere ed imposta.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa'
di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore,
partecipa alle procedure di definizione del programma di
rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di
garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014.
13-ter. (Abrogato).
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'art. 1,
commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della
societa' da quest'ultimo costituita e assume ogni
iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento. ".
 
Art. 11 bis
Disposizioni in materia di economia legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 29
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
"2. In prima applicazione, e comunque per un periodo
non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per
le attivita' indicate all'art. 1, comma 53, della predetta
legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di
contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo
accertamento della avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di
sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai
contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le
disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione,
la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il
contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla
base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare
la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo
di essere in attesa del provvedimento definitivo.".
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art.
99 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 e
successive modificazioni:
"2-bis. Fino all'attivazione della banca dati
nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo
dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le
prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le
prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro
elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6,
nonche' i collegamenti informatici o telematici, attivati
in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il
rilascio della documentazione antimafia i termini di cui
agli articoli 88 e 92.".
 
Art. 12
Zone franche urbane - Emilia

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attivita', come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonche' nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualita'.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Riferimenti normativi

Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 2014, n. 23.
Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2012, n. 131.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
La Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai
fini del SEE) e' pubblicata nella GU n. L 124 del
20.5.2003, pagg. 36-41.
Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella GU L 352 del 24.12.2013, pagg.
1-8.
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e'
pubblicato nella GU L 352 del 24.12.2013, pagg. 9-17.
Si riporta il testo vigente dell'art. 22-bis del citato
decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 22-bis. Risorse destinate alle zone franche
urbane
1. Per gli interventi in favore delle zone franche
urbane di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone
franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio
2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo
"Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa,
istituita dall'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il
2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le
zone franche urbane, al netto degli eventuali costi
necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei
medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della
delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per
la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese
beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a
integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie
risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al
presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche
dell'obiettivo "Convergenza", da eventuali riprogrammazioni
degli interventi del Piano di azione coesione.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante
riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75
milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il
2016.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 37. Finanziamento delle agevolazioni in favore
delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo
Convergenza
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
coesione nonche' la destinazione di risorse proprie
regionali possono prevedere il finanziamento delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d)
del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di
micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano
entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle
Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009
dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate ammissibili
nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle
ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1,
comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle
regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui
all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui
all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia'
avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
autovetture e abbiano registrato un numero di addetti,
precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di
cui all'art. 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296
del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale
propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del
comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini
di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si
applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi
di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato
ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse
effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di
spesa.".
 
Art. 13

Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilita' speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.
3. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
4. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».
5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la continuita' produttiva,» sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,».
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui
all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2
del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con
propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e
percentuali entro le quali possono essere concessi
contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al
netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con
provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1,
commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione,
il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 dicembre 2014; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis) la concessione, previa presentazione di
perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei
danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,
in strutture ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che
abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita' per
gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi,
nonche' delle risorse necessarie all'allestimento di
alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti
pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi
sociali e socio-sanitari attivati, nella fase
dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare
al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 3-bis .Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),
b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche'
al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili
strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle
scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuita' produttiva, e dei danni subiti da prodotti in
corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74
del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e'
concessa la garanzia dello Stato di cui al presente
articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di
operativita' della stessa, nonche' le modalita' di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di
cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui
al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo per la
ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo
decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000
milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto
di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge
n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei
limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente
articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi
restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo' essere
prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono
effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite,
dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate
dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per
le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base
al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
di personale assunte con contratti flessibili e' attuato
nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento
alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati
nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la
struttura commissariale, avviene previa intesa tra le
unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente
disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016. ".
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 11
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
"13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in
145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste
dallo stesso decreto. Ai sensi dell'art. 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo
periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di
interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a
valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'art. 2, comma 3, dall'art. 8, commi 3 e
15-ter, e dall'art. 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'art. 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle
Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi
di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto
di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I
presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'art. 5,
comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano
la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle
rispettive regioni."".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 67-septies del
citato decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 67-septies. Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art. 10 del
presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni
di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,
dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo,
Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano,
Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de'
Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'art. 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.".
Si riporta il testo vigente del comma 480 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"480. Le regioni di cui al comma 479 possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento
dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito
l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un
contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei
restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di
saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa
della regione stessa e, per la Regione siciliana e le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la
riduzione dell'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali
1 - 2 (Omissis).
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2016. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3-bis del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),
b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati
ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche'
al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili
strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle
scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuita' produttiva, e dei danni subiti da prodotti in
corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74
del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e'
concessa la garanzia dello Stato di cui al presente
articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di
operativita' della stessa, nonche' le modalita' di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di
cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui
al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".
 
Art. 13 bis
Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima e' stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art.
22-bis del citato decreto-legge n. 66 del 2014, vedasi
nelle Note all'art. 12.
Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10
del citato decreto-legge n. 282 del 2004, vedasi nelle Note
all'art. 10.
 
Art. 13 ter
Misure per la citta' di Venezia

1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La durata dell'incarico dei direttori di settore non puo' eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati»;
2) il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del primo comma dell'art. 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia), come modificato dalla presente
legge:
"4. E' istituito un Comitato costituito dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a
presiederlo, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal
Ministro della marina mercantile, dal Ministro per
l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal
presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci
dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche'
da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all' art.
2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171,
designati dai sindaci con voto limitato.".
Si riporta il testo degli articoli 7, 14 e 17 del
decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive
modificazioni, (Trasformazione dell'ente pubblico «La
Biennale di Venezia» in persona giuridica privata
denominata «Fondazione La Biennale di Venezia», a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997,
n. 59), come modificati dalla presente legge:
"Art. 7. Organi.
1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia
il presidente, il consiglio di amministrazione ed il
collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del
comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che
li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione e' di
quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono
essere riconfermati per non piu' di due volte e, se
nominati prima della scadenza quadriennale, restano in
carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non
si applica nei confronti dei componenti di diritto del
consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, comma 1,
lettere a), b) e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia."
"Art. 14. Direttori dei settori di attivita' culturali.
1. I direttori dei settori di attivita' culturali sono
scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente
esperte nelle discipline relative alla progettazione e
realizzazione dei programmi di attivita' dei settori di
rispettiva competenza. La durata dell'incarico dei
direttori di settore non puo' eccedere la durata dei
programmi previsti per i dodici mesi immediatamente
successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione
che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per
dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di
amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro
regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono
tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. (Abrogato).
4. Le funzioni di direzione dei settori di attivita'
culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle
funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente
pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita'
di natura pubblica o privata incompatibile con il settore
di attivita' cui il direttore e' preposto.
5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono
collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata
dell'incarico. Si applica il regime previdenziale
dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. I direttori dei settori di attivita' culturali
curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del
settore di propria competenza nell'ambito dei programmi
approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse
loro attribuite dal consiglio medesimo.
7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori,
lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori
delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra
personalita', anche straniere, particolarmente competenti
nelle rispettive discipline.
8. I direttori dei settori di attivita' culturali
ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un
compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con
deliberazione soggetta ad approvazione da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali."
"Art. 17. Direttore generale.
1. Il direttore generale e' scelto tra persone in
possesso di comprovati e adeguati requisiti
tecnico-professionali in relazione ai compiti della
Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi
formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione
del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del
direttore generale sono stabiliti dal consiglio di
amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il
contratto individuale e' a tempo determinato per una durata
massima di quattro anni, rinnovabile per non piu' di due
volte, e puo' essere revocato per gravi motivi.
3. Il direttore generale e' responsabile della
struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e
ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti
fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle
sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di
segretario e cura l'esecuzione delle relative
deliberazioni.
4. Le funzioni di direttore generale non sono
compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di
dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o
privato o con altra attivita' professionale privata.
5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si
applica l'art. 14, comma 5.".
 
Art. 13 quater
Proroga di termine di cantierabilita'

1. Il termine di cantierabilita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al 31 ottobre 2015.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del
citato decreto-legge n. 133 del 2014:
"2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18
e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
28 febbraio 2015: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:
ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;
Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'art. 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30
aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:
metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di
ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo
svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria
svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada
statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello
della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento
sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in
Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale
internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale
Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra
l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario
Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse
viario S.S. 212 Fortorina; Continuita' interventi nuovo
tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea
ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno;
Completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del
Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste
inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge
n. 69 del 2013.".
 
Art. 14
Clausola di salvaguardia

1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 632 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi
dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di
deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano
comunque applicazione per le operazioni per le quali
l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1°
gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette
misure di deroga, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
il 30 settembre 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate
nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal
2015; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.".
 
Art. 15
Servizi per l'impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilita' di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, e' operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.
6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.
6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuita' dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le citta' metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita' e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2014.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"Art. 9. Interventi di formazione professionale.
1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni
occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai
fabbisogni di professionalita', le regioni e le province
autonome possono stipulare convenzioni con organismi
paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
puo' erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire,
per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali
per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in
favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e
degli iscritti nelle liste di mobilita', diretti a
favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro
autonomo e cooperativo, nonche' servizi di informazione e
di orientamento sul mercato del lavoro in ambito
comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro
nello stesso, con priorita' per quelli in attuazione di
convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali
del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello
territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture
pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
le regioni e le province autonome possono contribuire al
finanziamento di: interventi di formazione continua, di
aggiornamento o riqualificazione, per operatori della
formazione professionale, quale che sia il loro
inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in
aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di
integrazione salariale; interventi di riqualificazione o
aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che
contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del
costo delle attivita', nonche' interventi di formazione
professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi
di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a
livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle
corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici
che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei
casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono
essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. [Il
finanziamento degli interventi formativi di cui al presente
comma non puo' prevedere il rimborso della retribuzione
degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola
limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di
formazione professionale di cui sopra gravando l'onere
finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che
possono accedere ai fondi comunitari].
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni e le province autonome approvano i
progetti di intervento di formazione continua, formulati da
organismi aventi per oggetto la formazione professionale,
diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle
liste di collocamento che abbiano partecipato ad attivita'
socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per
tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata,
su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale
per l'impiego competente per territorio entro il termine di
trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si
ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno
diritto a partecipare agli interventi di formazione
continua secondo la graduatoria delle liste di
collocamento.
3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' prevedere misure di sostegno al reddito per
lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal
mercato del lavoro, nonche' incentivi per favorire
l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 264 del 19 aprile 2013.
4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,
prioritariamente, 3-ter gravano sulle disponibilita' del
Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5,
nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti degli
enti di formazione professionale, sulla disponibilita' di
cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito
dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti
speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale rientranti nelle competenze dello Stato di
cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il
finanziamento del coordinamento operativo a livello
nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14
febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al
CIPE l'ammontare delle disponibilita' annuali del Fondo di
cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al
finanziamento degli interventi formativi per i quali e'
chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le
modalita' ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa
con le regioni, programma le residue disponibilita' del
Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai
fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della
commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche'
quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per
l'impiego, di cui e' membro di diritto il dirigente
generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori, costituisce
apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel
quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma
5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di
previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per
l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel
Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuita' operativa delle
attivita' previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n.
40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta
evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e
passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione
confluiscono le disponibilita' risultanti dall'eventuale
riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi
pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli
articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo, nonche' l'art. 4 della legge 14 febbraio
1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante
dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per
promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di
giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di
altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i
programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale
europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire
100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui
all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
14.
15.
16.
17.
18.".
Per il riferimento al testo del comma 9 dell'art. 4 del
citato decreto-legge n. 101 del 2013, vedasi nelle Note
all'art. 1.
 
Art. 16

Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza pubblica

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonche' allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.
1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
2) le parole: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»;
b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e' assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonche' sono definite le modalita' del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente.»;
c) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.».
1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguente modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «la regione e»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «, la regione».
1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuita' del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, e' adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta' delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.
1-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-quater, entro il 31 ottobre 2015, le unita' di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 3, dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»;
3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;
c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 117 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive
modificazioni:
"Art. 117. Servizi per il pubblico
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati
all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di
diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'art. 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'art. 110.".
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del
Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea
con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si
applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi
gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo:
a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore
generale di progetto assicura che siano in ogni caso
osservate le seguenti disposizioni in materia di
affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e
forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione
relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la
stazione appaltante intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base
delle richieste pervenute dalle imprese interessate
all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di
qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base
del criterio della data di ricezione delle domande
presentate dalle imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione
appaltante, degli inviti a presentare offerte di
assegnazione dei contratti alle imprese iscritte
nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di
iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei
lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione
appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in
via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa o della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2)
dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a
presentare offerte di assegnazione dei contratti;
6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa
inviti successivi al primo, solo dopo che sono state
invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui
al numero 2);
b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata
di cui all'art. 204 del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro;
al fine di assicurare la massima trasparenza della
procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il
dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo
l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web
istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande
Progetto Pompei;
c) in deroga alla disposizione dell'art. 48, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di
progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove
l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei
termini di legge, la prova del possesso dei requisiti
dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in
cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore
termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine
assegnatogli dal Direttore generale di progetto il
contratto di appalto e' risolto di diritto,
l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'art. 48,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;
c-bis) la misura della garanzia a corredo
dell'offerta prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e
successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5
per cento;
d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di
cui all'art. 11, comma 12, del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione
obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto
di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso
che la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga
alle disposizioni dell'art. 153 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei
lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto
con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in
qualunque momento il responsabile unico del procedimento al
fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di
superare difficolta' operative che siano insorte nel corso
della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire
le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai
componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
f).
g).
h) in deroga all'art. 112 del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche' alle disposizioni contenute nella Parte II,
Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti e'
sostituita da un'attestazione di rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93,
commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della
loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal
Direttore generale di progetto.
2. Il comando presso la struttura di supporto al
Direttore generale di progetto e presso l'Unita' «Grande
Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'art. 1,
commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad altri atti
autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di
gestione con il compito di approvare, ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di
progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per
lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di
cui al comma 4.»;
b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le
funzioni di «Conferenza di servizi permanente, ed», sono
soppresse;
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato
di gestione produce gli effetti previsti dall'art. 34 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e dall'art. 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento
e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di
assenso comunque denominato necessario per la realizzazione
degli interventi approvati.».
3-bis. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unita', su
proposta del direttore generale di progetto, approva un
piano strategico» sono sostituite dalle seguenti:
«L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano
strategico».
4. Resta fermo il disposto dell'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi
previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso
la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di
progettazione composta da non piu' di 20 unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la
durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di
spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle
attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto
Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal
Direttore generale di progetto d'intesa con il
Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia.
5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i
procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire
l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche
preventivi, il Direttore generale di progetto, in
considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto
Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6
novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei
rischi e di prevenzione della corruzione e individua un
responsabile di comprovata esperienza e professionalita',
anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui
al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul
funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'art. 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni,
e' assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo
di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul
bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano
e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresi' di
consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il
Direttore generale di progetto e le competenze ad esso
attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni,
confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei,
Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di
"Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi
dell'art. 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,
n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono adottate le misure di carattere
organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma,
nonche' sono definite le modalita' del progressivo
trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e
delle strutture di cui al periodo precedente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si
fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei,
Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di 500.000
euro, si provvede ai sensi dell'art. 17. A decorrere
dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui,
si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.".
Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 52 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti,
nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici
territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i
Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare
gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme
di uso pubblico non soggette a concessione di uso
individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio,
nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del
rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici
territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano,
d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art.
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le
esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a
eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art.
28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga
ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione
dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite
nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In
caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il
trasferimento dell'attivita' commerciale in una
collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al
titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione
procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma
1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati
negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50
per cento in caso di comprovati investimenti effettuati
nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni
in materia emanate dagli enti locali.".
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81.
Si riporta il testo vigente dell'art. 112 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004:
"Art. 112. Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel
rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni,
un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.".
Si riporta il testo vigente della tabella B allegata al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89):
"Tabella B
(Prevista dall'art. 40, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA
AREE
AREA Dotazione organica
III 5.457
II 12.893
I 700
Totale 19.050 ".
Si riporta il testo vigente del comma 425 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela
del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle
funzioni di tutela, ai sensi dell'art. 118 della
Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne
puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di
intesa e coordinamento ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4.
Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai
sensi del comma 6 del medesimo art. 5.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. Cooperazione delle regioni e degli altri
enti pubblici territoriali in materia di tutela del
patrimonio culturale
1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
metropolitane e le province, di seguito denominati «altri
enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. (Abrogato).
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su
manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non
appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice, in modo che sia sempre assicurato un
livello di governo unitario ed adeguato alle diverse
finalita' perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni
ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le
potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 63 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"3. Il soprintendente verifica l'adempimento
dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con
ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale,
da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della
regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi
dell'art. 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e'
notificato all'interessato ed alla locale autorita' di
pubblica sicurezza.".
 
Art. 16 bis
Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di
amministrazione di associazioni e fondazioni con finalita' di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita'

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi».
 
Art. 16 ter

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400 unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonche', per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata, altresi', per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016.
2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso piu' risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.
3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unita', per l'anno 2015 a valere sulle facolta' assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1º dicembre 2016.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 10
dell'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.".
Si riporta il testo dell'art. 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in
materia di assunzioni del personale e fatte salve le
riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino
al 31 dicembre 2015, in deroga all'art. 703, per il
reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta
annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa,
sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
del Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante
concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in
servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti
salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata
quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali
posti relativi ai volontari, non ricoperti per
insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.".
Si riporta il testo vigente del comma 264 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"264. Le assunzioni di personale di cui all'art. 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta
eccezione per quelle di cui all'art. 3, commi 3-quater e
3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, nonche' per quelle degli allievi ufficiali e
frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi
marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un
risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di
euro.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2201
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 2201. Aumento dei posti disponibili
1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui
all'art. 2199, per cause diverse dall'incremento degli
organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento,
ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al
comma 1 dello stesso art. 2199, alla relativa copertura si
provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in
possesso dei prescritti requisiti.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013:
"Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di
efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del
fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di
unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a
tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di
procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di
euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a
decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede
mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile". (45)
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e
delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non oltre il
31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a
partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-ter del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di
spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro
73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le
competenze delle regioni e delle province autonome in
materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in contesti di particolare difficolta'
operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato
con le regioni e le province autonome utilizzando la
propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo
svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico
integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice
della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate
di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
334 del 1999.
7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e
le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali
e di protezione civile, previa stipula di apposite
convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese
sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
straordinari e le risorse strumentali necessarie.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131:
"Art. 5. Disposizioni in materia di Fondo nazionale
per il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione
1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura di cui all' art. 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ,
resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario
ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono riassegnate, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo di cui all' art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 , per essere destinate alle esigenze dei
Ministeri.".
 
Art. 16 quater

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni
della Regione Calabria

1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresi', in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilita' interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gia' finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 207 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
"207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126
milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni
di euro alle finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1
milione di euro per le finalita' di cui all'art. 2, comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni
di euro per far fronte all'eccezionale necessita' di
risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente
utili e a quelli di pubblica utilita' della regione
Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla legge
regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.
Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente
alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento
degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei
lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica
utilita'. Le risorse impegnate per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici
della regione Calabria al fine di stabilizzare, con
contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di
pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di
avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti
lavoratori ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' in attuazione dei commi da
208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle
risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato
finanziate a favore degli enti pubblici della regione
Calabria con le risorse di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono essere effettuate in deroga all'art. 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, all'art. 76, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e all'art. 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' interno per l'anno 2013, al solo fine di
consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la
sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
"Art. 23. Numero complessivo di contratti a tempo
determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato
in misura superiore al 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25,
commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il
periodo di quattro anni dalla costituzione della societa'
ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3
del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'art. 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati tra universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di
ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla
stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra
istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti,
pubblici e privati derivanti da trasformazione di
precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione
delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati
per soddisfare esigenze temporanee legate alla
realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di
interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo
determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo
svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono
avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale
si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 259
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
(Omissis).
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'art. 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.".
Si riporta il testo vigente del comma 1156 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
"1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia
nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei
piani territoriali di emersione e di promozione di
occupazione regolare nonche' alla valorizzazione dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo
per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno
2007 alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite
massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento
di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure
di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, nella
disponibilita' da almeno sette anni di comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma
4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad
assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente
utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle
misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto
importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in
favore della regione Calabria e della regione Campania e'
concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di
60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
nelle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria
sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una
quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008,
e' disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di
50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse
alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni
che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente
comma.".
Per il riferimento al testo del comma 26 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4.
 
Art. 17
Disposizioni finali

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.
 
Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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