Gazzetta n. 189 del 17 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 giugno 2015
Modifica all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 giugno 2014 n. 82762 relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai partiti e movimenti politici. (Decreto n. 90537).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di contratti di solidarieta' di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 che, ai fini dell'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 16 del medesimo decreto-legge, avuto particolare riguardo anche ai criteri e alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014 n. 81401, che individua i criteri per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'art. 16 citato nei precedenti capoversi;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 8 comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n. 46448;
Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2014 n. 82762;
Considerata la necessita' di tutelare con il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, i lavoratori dipendenti dai partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali ivi compresi i giornalisti iscritti all'INPGI;
Considerata, altresi', la necessita' di autorizzare l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani all'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori iscritti sospesi ai sensi del sopra citato art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13;
Ritenuto, pertanto, di modificare parzialmente l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 82762, del 27 giugno 2014 al fine di autorizzare l'INPGI all'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti sospesi in CIGS;

Decreta:

Art. 1

Modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale
del 27 giugno 2014 n. 82762

All'art 9, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 82762 del 27 giugno 2014 dopo le parole «da parte dell'INPS» sono aggiunte le parole «e dell'INPGI».
All'art. 9, comma 2 del medesimo decreto le parole «l'INPS provvede» sono sostituite dalle parole «l'INPS e l'INPGI provvedono».

Il presente decreto viene trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3028
 
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