Gazzetta n. 189 del 17 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 giugno 2015
Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 90401).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto

con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha modificato l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, che ha modificato ulteriormente l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visti i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo, Solimare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2014 tra le organizzazioni datoriali e sindacali innanzi citate che hanno costituito il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo, Solimare e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e Assorimorchiatori con il quale le parti hanno convenuto l'inclusione nel Fondo anche delle imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione;
Considerata l'avvertita necessita' delle parti sociali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014 di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale in considerazione delle specificita' delle attivita' svolte;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo, Solimare, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del fondo

1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' bilaterale di riferimento per i lavoratori del settore marittimo, denominato Fondo di solidarieta' bilaterale del Settore marittimo - Solimare.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce una gestione dell'INPS.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
 
Art. 2

Finalita'

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, con piu' di quindici dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa in relazione alle seguenti cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria:
a) eventi transitori e non imputabili all'impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato;
b) ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
c) crisi aziendali;
d) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
 
Art. 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti, di cui cinque designati dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014 e cinque designati dalle Associazioni datoriali firmatarie del medesimo accordo.
2. Il Comitato amministratore si compone altresi' di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio sindacale dell'INPS, nonche' il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
3. Il Presidente del Comitato amministratore e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri, secondo un principio di alternanza fra rappresentanza sindacale e rappresentanza datoriale.
4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti del Comitato in carica.
5. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
6. Il Comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni.
7. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.
8. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
 
Art. 4

Compiti del Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
 
Art. 5

Procedura di consultazione sindacale

1. L'impresa armatoriale, in situazione di eccedenza di personale, che intende avvalersi delle prestazioni di cui al presente decreto, e' tenuta a dare comunicazione alle Associazioni datoriali e alle Segreterie Nazionali e Regionali competenti, nonche', laddove esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare le cause che determinano la situazione di eccedenza di personale, le quali devono essere riconducibili ad una delle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche conseguenti all'emanazione di atti amministrativi che comportano la sospensione dell'attivita' armatoriale per ragioni non imputabili al datore di lavoro ne' ai lavoratori, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta.
3. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, su richiesta delle Segreterie Nazionali e Regionali competenti di cui al medesimo comma 1, si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale. Qualora le Segreterie Nazionali non richiedano l'esame congiunto entro tale termine la procedura di consultazione si intende esaurita. In ogni caso, l'intera procedura di consultazione, ove attivata, deve esaurirsi entro venticinque giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 1.
4. Completata la procedura di cui al presente articolo, l'impresa puo' procedere alla presentazione della richiesta di prestazione al Fondo. Nell'istanza presentata al Fondo l'impresa comunica l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo e indica le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, la durata prevedibile di tale situazione di eccedenza di personale, il numero di lavoratori interessati e i loro profili professionali, la previsione di costo della prestazione richiesta.

 
Art. 6

Prestazione: criteri e misure

1. Il Fondo provvede all'erogazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che rimane nella disponibilita' del Fondo, nonche' al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
2. La prestazione di cui al comma 1 puo' essere erogata per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164.
3. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 e' calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base della vigente aliquota di finanziamento della competente gestione assicurativa obbligatoria e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
5. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sara' rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l'impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione.
6. In considerazione della speciale prestazione di lavoro a bordo, intrinsecamente connessa alle esigenze dell'esercizio commerciale del mezzo navale, l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo non preclude la possibilita' di ricorrere all'eventuale lavoro straordinario per i lavoratori non coinvolti nella procedura.
 
Art. 7

Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana nonche' di tutto il restante personale dipendente delle imprese armatoriali per i quali si versano i contributi previdenziali obbligatori presso l'INPS;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono adottate, anche su proposta del Comitato amministratore del Fondo, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e finanze e sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione dello stesso criterio di cui al comma 1, lettera a).
3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
 
Art. 8

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione nel rispetto del principio di proporzionalita' delle erogazioni rispetto ai contributi versati.
2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.
3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto delle spese di gestione e amministrazione e al netto delle medesime prestazioni gia' deliberate.
4. Nei casi in cui la misura della prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, risulti superiore ai limiti individuati al precedente comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Nuove richieste di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
 
Art. 9

Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
 
Art. 10

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 3029
 
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