Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2015
Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio, per il 2015, per le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sardegna.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l'art. 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014;
Visto l'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, concernenti il pareggio di bilancio, e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria;
Visto l'art. 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 470 del citato articolo;
Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 190 del 2014 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 463, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione inadempiente;
Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400 del medesimo articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 10, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Visto l'art. 1, comma 478-bis, della legge n. 190 del 2014, aggiunto dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, delle legge n. 190 del 2014, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna;
Considerato che l'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014, lettera c) prevede che ai fini degli equilibri di bilancio rileva, in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, e che le parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465", non sono riferibili alla Regione Sardegna, cui non si applica il comma 465;
Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale prevede che i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014;
Visto l'art. 1, comma 479 della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;
Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 190 del 2014, per il quale le regioni di cui al comma 479 del medesimo articolo possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa;
Visto l'art. 1, comma 481, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce che ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e che comunicano, entro il termine perentorio del 30 aprile, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto l'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, che stabilisce la rimodulazione dei saldi obiettivo degli enti locali esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale;
Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 482, della legge n. 190 del 2014, il quale dispone che ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Visto l'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 10, comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lettera a), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che per il 2015, attribuisce alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dai commi 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla citata legge;
Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, modificato dall'art. 10, comma 7-bis, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, lettera a), decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che dispone che il suddetto contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito, e che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 402, 470 e 471 della legge n. 190 del 2014, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente
a) i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, per le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa e gli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria, e per la verifica del rispetto degli obiettivi;
b) i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti della regione Sardegna concernenti il conseguimento del pareggio di bilancio di competenza e di cassa e per la verifica del rispetto degli obiettivi;
Vista l'intesa sancita nella seduta del 16 luglio 2015, che ha riformulato il paragrafo C) dell'intesa del 26 febbraio 2015, al fine di consentire alle Regioni di realizzare il contributo ai saldi di finanza pubblica per il 2015 di 750 milioni in termini di indebitamento netto, anche attraverso il risultato positivo dei saldi di competenza e di cassa di cui al comma 463, lettera a), della legge 190/2014, comunicando, entro il 31 luglio 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze e al competente Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio, la quota del contributo all'indebitamento che intende assolvere attraverso tale modalita';
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 16 luglio 2015, ha espresso parere favorevole con la richiesta di modificare gli allegati A, B e il prospetto 4C/15, che prevedono una certificazione distinta dei saldi di competenza finanziaria, di cassa-gestione sanitaria e di cassa-gestione non sanitaria, in modo da consentire la compensazione tra i saldi di cassa sanitario e non sanitario;
Ritenuto di non accogliere la richiesta delle Regioni in quanto determinata da un'interpretazione meramente formale dell'art. 1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, senza considerare che:
a) l'art. 1, comma 464, lettera d), della legge n. 190 del 2014, considera rilevante per i saldi di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre, al fine di salvaguardare i pagamenti della sanita' dai vincoli del pareggio;
b) per garantire la verifica della finalizzazione delle risorse al finanziamento della sanita', gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 118 del 2011 impongono alle regioni "un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale" e l'accensione di conti di tesoreria unica dedicati alla sanita' e di conti correnti bancari intestati alla sanita';
c) la possibilita' di compensare i saldi di cassa sanitari con quelli non sanitari consentirebbe alle regioni di destinare la cassa sanitaria, e in particolare il fondo di cassa sanitario, a copertura di spese non sanitarie, senza garantire la possibilita' di recuperare, negli esercizi successivi, la capacita' di spesa in ambito sanitario. Tale possibilita' risulterebbe non coerente sia con la disciplina complessiva del pareggio, definita facendo riferimento al "rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria" (art. 1, comma 470, della legge n. 190 del 2014), sia con l'ordinamento contabile regionale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, caratterizzato dalla distinzione tra la gestione sanitaria e la gestione non sanitaria, strumento fondamentale nell'ambito del sistema di governance del settore sanitario, per evitare la formazione di debiti verso i fornitori che, com'e' noto, in passato sono stati originati in buona parte, a causa dell'utilizzo da parte delle regioni della cassa del settore santiario per pagare spese di altri settori.

Decreta:

Articolo Unico

1. Le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio dei saldi bilancio di cui all'art. 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le regioni a statuto ordinario trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo 2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
3. La regione Sardegna fornisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi al pareggio dei saldi di cui all'art. 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Nelle more della definizione delle modalita' operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna puo' compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria.
4. La regione Sardegna trasmette, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico -finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi di saldo 2015, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sardegna.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2015

Il ragioniere generale dello Stato: Franco
 
ALLEGATO A
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni a statuto ordinario, relativi a quanto disposto dai commi da 460 a 483, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2014 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 470, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria, da parte delle regioni a statuto ordinario.
Il presente allegato individua anche i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio riguardante il conseguimento del pareggio di bilancio della Regione Sardegna.
A. ISTRUZIONI GENERALI
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
Per la verifica del rispetto del pareggio 2015 sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del saldo di parte corrente e del saldo finale:
per il monitoraggio del saldo di parte corrente, il modello n. 1SC/15;
per il monitoraggio del saldo finale, il modello n. 2SF/15;
I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del patto di stabilita' interno e del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto .
Per acquisire elementi informativi utili ai fini della verifica del rispetto del pareggio e per le esigenze della finanza pubblica e', altresi', previsto il prospetto 3OB/15, concernente i patti regionalizzati di solidarieta', di cui all'art. 1, commi da 480 a 486, della legge n. 190 del 2014.
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilita' interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando la Regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
L'applicazione web consente alla Regione di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.
A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:
Dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.
supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno e al Pareggio, del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto ), sotto la dicitura "Regole per il sito".
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa.
B.ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI
B.1. Istruzioni generali
Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2015; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2015, ecc.).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per gli incassi e i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli accertamenti e gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli incassi o i pagamenti di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente, ad esempio a causa della provvisoria imputazione dei sospesi di cui al punto successivo, e' necessario procedere ad una rettifica degli incassi e dei pagamenti inseriti nel trimestre precedente.
Sospesi di entrata o di spesa - I prospetti devono essere compilati considerando anche i sospesi di entrata e di spesa comunicati dal tesoriere alla fine del trimestre di riferimento che, fermo restando l'obbligo di una loro veloce regolarizzazione (entro 60 gg. dall'incasso e entro 30 gg dal pagamento, come previsto dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), sono ripartiti per i grandi aggregati in cui presumibilmente saranno imputati. In tale ottica si auspica che in fase di elaborazione dei dati del monitoraggio per il quarto trimestre, riguardanti l'esercizio finanziario annuale, sia stata completata la regolarizzazione delle carte contabili di entrata e di uscita, al fine di rendere le risultanze trasmesse concordanti con i dati del conto consuntivo.
Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di parte corrente e del saldo finale, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 470, della citata legge n. 190 del 2014, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, anche a causa della provvisoria imputazione dei sospesi, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.
Rispetto degli equilibri di bilancio - Il rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale in termini di competenza, di cassa gestione ordinaria e di cassa gestione sanitaria da parte dei singoli enti viene conseguito se risultano positivi o pari a zero tutti i seguenti saldi:
il saldo di parte corrente in termini di competenza, di cassa delle gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria,
il saldo finale in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria e di cassa della gestione sanitaria.
La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio corrente e finale sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il primo, secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo di parte corrente o finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio. Restano ferme le disposizioni del comma 473 della legge n. 190 del 2014, secondo cui qualora, dal monitoraggio trimestrale o dall'analisi dei conti di tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.
Nelle more della definizione delle modalita' operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna puo' compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria.
B.2. Equilibri di bilancio di parte corrente
Per il monitoraggio dell'obiettivo di saldo di parte corrente 2015 delle regioni a statuto ordinario, cosi' come definito dalla legge n. 190 del 2014, e' stato predisposto il modello n. 1SC/15, articolato in diverse sezioni, da compilare distintamente per la gestione di competenza, per la gestione di cassa ordinaria e per la gestione di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari netti (SFC N 15) determinano il rispetto dell'equilibrio corrente, se tutti positivi o pari a zero.
Le prime due sezioni prevedono l'inserimento del totale delle entrate correnti e delle spese correnti valide per la determinazione dell'equilibrio di parte corrente, come definito dall'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., e declinato dai relativi allegati numeri 9 e 10. La colonna della competenza va compilata con il dato degli accertamenti per le entrate, e degli impegni per le spese, mentre per le colonne della cassa ordinaria e sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti dalle due gestioni.
Come stabilito dall'art.1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, il saldo di parte corrente e' il differenziale tra le entrate correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti.
Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. Pertanto tali regioni non dovranno compilare le voci presenti nel modello e riguardanti:
E4 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche;
E5 Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
E6 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili;
S2 Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
S4 Variazione di attivita' finanziarie se positiva ( Spese titolo 3.00 - Spese titolo 3.01.01 - Entrate titolo 5.00 + Entrate titolo 5.00,01).
La terza sezione prevede l'inserimento delle seguenti voci, rilevanti ai fini della determinazione dell'equilibrio di parte corrente ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa di parte corrente della gestione sanitaria concorrono:
V1 Saldo anticipazione finanziamento sanita' (anticip. sanita' concessa - rimborsi anticipazione sanita' nell'anno);
V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno.
Ai fini del rispetto del saldo di competenza di parte corrente concorrono anche le seguenti voci, nelle quali deve essere inserito un importo pari allo stanziamento definitivo nel bilancio:
V2 Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente;
V3 il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015.
Nella quarta sezione sono riportate le voci contabili rilevanti ai fini della determinazione dei saldi solo per l'anno 2015, previste dall'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014, di seguito riportate (la Regione Sardegna non compila le voci riportate in questa sezione). La somma della voce Vcorr delle colonne (a), (b) e (c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto dal decreto MEF di cui all'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014 per ciascuna regione:
V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) - gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 concernente "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
V6 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi delle quote vincolate di parte corrente del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
V7 (da compilare soltanto in termini di competenza) - il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale di parte corrente vincolato iscritto in entrata e in spesa nel bilancio. Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015;
V8 (da compilare soltanto in termini di competenza) - gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente;
V9 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria e di cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
Nella quinta sezione sono riportate tutte le voci contabili previste dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 190/2014, non rilevanti ai fini della determinazione del rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a :
V10 Risorse correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea;
V11 Spese correnti effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali;
V12 Spese correnti relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi dell'attuazione dell'art. 1, comma 144, della legge n. 190 del 2014, nel limite max di 700 milioni di euro. Per ciascuna regione la voce V12 non puo' essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma 145, della legge n. 190 del 2014;
V13 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014.
Nella sezione quinta sono riportate le seguenti voci, non rilevanti ai fini dei saldi di parte corrente:
V14 Erogazioni correnti dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui al comma 452 della legge n. 190 del 2014;
V15 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidita' di cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015.
B.2. Equilibri di bilancio finali
Per il monitoraggio dell'obiettivo di saldo finale 2015 previsto dalla legge n. 190 del 2014, e' stato predisposto il modello n. 2SF/15, articolato in diverse sezioni, da compilare distintamente per la gestione di competenza, di cassa ordinaria e di cassa sanitaria, i cui saldi finanziari finali netti determinano il rispetto dell'equilibrio finale, se tutti positivi o pari a zero.
Le prime due sezioni prevedono l'inserimento del totale delle entrate finali e delle spese finali valide per la determinazione dell'equilibrio finale. La colonna della competenza va compilata con il dato degli accertamenti, per le entrate, e degli impegni, per le spese, mentre per le colonne della cassa ordinaria e sanitaria sono da inserire gli incassi e i pagamenti derivanti dalle due gestioni.
Come stabilito dall'art.1, comma 463, della legge n. 190 del 2014, il saldo finale e' il differenziale tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli delle entrate 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
Per l'anno 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, compilano soltanto i campi E1, E2, E3, E4 relativi ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio autorizzatorio e quelli S1 e S2 relativi ai titoli 1 e 2 delle spese.
La terza sezione prevede l'inserimento delle seguenti voci rilevanti ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, previste dall'art. 1, comma 464, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, ai fini del rispetto del saldo di cassa finale della gestione sanitaria, concorrono anche le seguenti voci previste dall'art. 1, comma 464, della legge 190 del 2014:
V1 Saldo anticipazione finanziamento sanita' (anticip. sanita' concessa - rimborsi anticipazione sanita' nell'anno);
V4 Saldo del fondo cassa gestione sanitaria accentrata tra il 1° gennaio dell'anno e il 31 dicembre del medesimo anno.
Ai fini del rispetto del saldo di competenza finale concorre anche la seguente voce, nella quale deve essere inserito un importo pari allo stanziamento definitivo di bilancio:
V2 Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente ed in conto capitale;
V3 il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritti in entrata e in spesa nel bilancio (solo per la Regione Sardegna). Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015
Nella quarta sezione sono riportate le seguenti voci contabili, rilevanti ai fini della determinazione dei saldi solo per l'anno 2015, previste dall'art. 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014 (la regione Sardegna non compila le voci riportate in questa sezione). La somma della voce Vfin delle colonne (a), (b) e (c) del prospetto non deve risultare superiore a quello previsto dal decreto MEF di cui all'art. 1, comma 465 della legge n. 190 del 2014 per ciascuna regione:
V5 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria) - gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell' art. 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, concernente "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
V6 (da compilare soltanto in termini di competenza): gli utilizzi delle quote vincolate di parte corrente e in c/capitale del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
V7 (da compilare soltanto in termini di competenza): il saldo tra gli stanziamenti definitivi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale iscritti in entrata e in spesa nel bilancio. Ai fini del monitoraggio del quarto trimestre devono essere considerati gli importi del fondo pluriennale risultante dal consuntivo 2015 o dal preconsuntivo 2015;
V8 (da compilare soltanto in termini di competenza): gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti di parte corrente e in c/capitale;
V9 (da compilare soltanto in termini di cassa ordinaria e di cassa sanitaria) - gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
Nella quinta sezione sono riportate le voci contabili previste dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 190 del 2014, non rilevanti ai fini della determinazione del rispetto dell'equilibrio finale di bilancio per l'anno 2015, e che fanno riferimento a :
V10 Pagamenti relativi a debiti in conto capitale non estinti alla data del 31 dicembre 2013 nel limite complessivo previsto dal comma 466 della legge n. 190 del 2014;
V11 Risorse correnti ed in c/capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea;
V12 Spese correnti ed in c/capitale effettuate a valere con le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea esclusi i cofinanziamenti statali e regionali;
V13 Spese correnti ed in c/capitale relative al cofinaziameno nazionale dei fondi strutturali UE per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, della legge n. 190 del 2014, secondo le modalita' previste dal successivo comma 145. Per ciascuna regione la voce V13 non puo' essere superiore all'importo attribuito dal decreto del Ministero Economia e Finanze di cui all'art. 1, comma 145, della legge n. 190 del 2014;
V14 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 484 della legge n. 190 del 2014;
V15 Riscossioni di crediti;
V16 Concessioni di crediti.
Nella sezione quinta sono riportate le seguenti voci, non rilevanti ai fini dei saldi tra entrate finali e spese finali:
V17 Erogazioni dalla Gestione Commissariale della Regione Piemonte di cui all'art. 1, comma 452, della legge n. 190 del 2014;
V18 pagamenti in c/residui per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti correnti finanziati dalle anticpazioni di liquidita' di cui all'art. 8, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 78 del 2015.
B.5. Modelli informativi n. 3OB/15
La legge di stabilita' 2015 introduce alcune importanti novita' in materia di patti regionalizzati di solidarieta' al fine di rendere piu' sostenibili gli obiettivi degli enti locali attraverso meccanismi di compensazione orizzontale e verticale a livello regionale che consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti.
Infatti, i commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 sostituiscono la disciplina concernente le misure di flessibilita' del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, sia al fine di semplificare la procedura sia al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Conseguentemente a decorrere dal 2015, alle regioni (1) e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 della legge n. 220 del 2010.
I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato prevedendo un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a favore delle regioni a statuto ordinario e di Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio.
Infine, il comma 493 dell'art. 1 della predetta legge di stabilita' 2015 abroga il patto regionale integrato di cui al comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011.
Ai fini dell'applicazione del patto regionalizzato, le regioni devono trasmettere le predette comunicazioni:
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante), la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, che, per ciascun ente, indicano l'ammontare degli spazi finanziari attribuiti o ceduti con indicazione, altresi', del recupero nel biennio successivo.
mediante il sistema web, utilizzando il Mod. 3OB/15, nel quale sono indicate:
a) la quota del proprio obiettivo finale di cassa ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all' art. 1, commi 484 -488, della legge n. 190 del 2014, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale di cui all'art. 1, commi 480 -483, della legge n. 190 del 2014;
b) il riepilogo della compensazione orizzontale, distintamente per le province ed i comuni;
c) la variazione degli obiettivi per ciascun ciascun ente locale beneficiario, distintamente per le province ed i comuni.
Le differenti sezioni del Mod. 3OB/15 riguardanti il patto regionalizzato e il patto regionale verticale incentivato sono compilati distintamente entro le differenti scadenze richiamate nel paragrafo B.5.3.
Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'.
B.5.1 Patto regionalizzato
Come gia' anticipato, i commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilita' del patto regionale verticale e orizzontale - che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti - per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti, la procedura e' stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno.
Conseguentemente, a decorrere dal 2015, alle regioni e ai rispettivi enti locali non si applica la disciplina del cosiddetto "patto regionale verticale" ne' la disciplina del cosiddetto "patto regionale orizzontale" contenute rispettivamente nei commi da 141 a 142 e nei commi da 138 a 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480, a decorrere dal 2015 le predette regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a ridurre il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione puo' avvenire secondo due modalita':
attraverso un contestuale aumento degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilita' orizzontale);
attraverso un contestuale aumento dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilita' verticale).
B.5.2 Patto regionale verticale incentivato
I commi da 484 a 488 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 disciplinano il nuovo patto regionale verticale incentivato per il 2015, ossia la procedura attraverso cui le regioni cedono ai rispettivi enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno, ricevendo dallo Stato un contributo complessivo pari a 1.000 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio di bilancio delle regioni interessate.
In particolare, il comma 484 attribuisce, nel 2015, alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, un contributo, nei limiti del predetto importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e citta' metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni - con le modalita' previste dal comma 481 e 482 in materia di patto regionalizzato - nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella l allegata alla richiamata legge di stabilita' 2015, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015.
Pertanto, ai fini della rideterminazione degli obiettivi, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 aprile 2015 e il 15 settembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano che devono essere utilizzati per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014. Giova a tal fine precisare che per debiti commerciali s'intendono i debiti derivanti da transazioni commerciali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce le transazioni commerciali come: "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo". L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha altresi' chiarito che il citato art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall' art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il comma 485 prevede, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre le regioni debbano comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
B.5.3 Tempistica e adempimenti (2)
Patto regionalizzato
le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali (e comunque con i rappresentanti degli enti locali nel caso in cui il Consiglio non sia istituito);
entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere;
entro il 30 aprile: le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
entro il 15 settembre: gli enti locali comunicano alla regione, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere. Le regioni, sulla base delle predette informazioni ed in accordo con gli enti locali interessati, possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali ovvero il proprio obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale;
entro il 30 settembre: le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Patto regionale verticale incentivato
entro il 15 aprile: gli enti locali comunicano alle regioni, all'ANCI o all'UPI gli spazi finanziari di cui necessitano per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014;
entro il 30 aprile e il 30 settembre: le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.


(1) Con l'esclusione della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.

(2) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 229/2011, ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della L.r.
Sardegna n. 16/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in quanto non e' consentito alle Regioni, ivi comprese
quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la
trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei
saldi di finanza pubblica, impedendo in tal modo al Ministero
dell'economia e delle finanze di effettuare l'attivita' di
monitoraggio del patto di stabilita' interno. La piena attuazione
del coordinamento della finanza pubblica comporta, infatti, che
"la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del
potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri di
ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di
dati e di controllo" (come gia' affermato dalla Corte in
precedenti sentenze).
 
ALLEGATO B
Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna.
A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2015
Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2015 le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna certificano i propri risultati per l'anno 2015 attraverso il modello n. 4C/15.
Il modello prevede la compilazione, che avviene in automatico sulla base dei risultati del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2015, dei seguenti saldi:
saldo finanziario di parte corrente netto, in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria, di cassa della gestione sanitaria,
saldo finanziario finale netto, in termini di competenza, di cassa della gestione ordinaria, di cassa della gestione sanitaria.
Gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 sono rispettati se tutti i saldi previsti sono positivi o pari a zero.
Nelle more della definizione delle modalita' operative di perimetrazione delle entrate prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per il 2015, la Regione Sardegna puo' compilare i prospetti del monitoraggio e della certificazione senza distinguere la gestione sanitaria accentrata dalla gestione ordinaria.
Il prospetto della certificazione dei risultati del pareggio di bilancio 2015 e' inviato, entro il 31 marzo 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell' art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, e' trasmessa obbligatoriamente per via telematica ed ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.
Le informazioni della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2015 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al patto di stabilita' interno e al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, ed e' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 4C/15 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2015.
L'art. 1, comma 471, della legge di stabilita' 2015, ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilita' interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2015 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 4C/15 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.
A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2015, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2016 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio".
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@tesoro.it".
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del pareggio di bilancio devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 472, della legge di stabilita' 2015, e' tenuta a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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