Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 luglio 2015
Attuazione della direttiva 2014/93/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2014/93/UE della Commissione adottata in data 18 luglio 2014 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonche' l'elenco dell'equipaggiamento inserito negli allegati A.1 ed A.2;
Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Considerato che il recepimento di tale direttiva 2014/93/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte di adeguamento tecnico, puo' considerarsi a contenuto non normativo da sottoporsi pertanto, ai sensi del citato art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a recepimento mediante «atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;
Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999 puo' ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla legge n. 234 del 2012;
Sulla proposta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pervenuta con nota prot. n. 101471 del 28 ottobre 2014;
Acquisiti i concerti espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 331 del 17 febbraio 2015; del Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 6058 del 12 marzo 2015; del Ministero dell'interno, con nota prot. n. 7030 del 27 marzo 2015;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, prot. n. 5859 del 9 giugno 2015, con la quale vengono comunicate le direttive da recepire nel corso dell'anno 2015 con provvedimento amministrativo, tra le quali figura la citata direttiva 2014/93/UE;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato A.1 al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
 
Allegato A
Nota generale dell'allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla versione SOLAS consolidata del 2009.
Nota generale dell'allegato A: in talune denominazioni di vocii, la colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell'ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).
Elenco delle acronimi utilizzati
A.1: Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO
A.2: Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO
AC: Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO
CAT: Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)
Circ.: circolare
COLREG: Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare
COMSAR: Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO
EN: European Standard (Norma tecnica europea)
ETSI: European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)
FSS: International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)
FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione
delle prove al fuoco)
HSC: High Speed Craft Code (Codice per le unita' veloci)
IBC: International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)
ICAO: International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)
IEC: International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)
IGC: Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti
IMO: International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)
ISO: International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)
ITU: International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)
LSA: LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio)
MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
MEPC: Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino)
MSC: Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)
NOx: ossidi di azoto
SOLAS,: International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)
SOx: ossidi di zolfo
Reg.: regola
Ris.: risoluzione


 
Art. 2

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che e' stato prodotto precedentemente alla data del 14 agosto 2015, in conformita' alle procedure di omologazione gia' vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, puo' continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 31 luglio 2015

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2978
 
ALLEGATO A.1
EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIA'
CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE
Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1
a) Generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformita' dell'allegato B, figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.
b) Colonna 1: si puo' applicare l'articolo 2 della direttiva 2012/32/UE della Commissione (1) (8° emendamento dell'allegato A della MED).
c) Colonna 1: si puo' applicare l'articolo 2 della direttiva 2013/52/UE della Commissione (2) (9° emendamento dell'allegato A della MED).
d) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le sole norme contenute nelle relative parti degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.
e) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformita' e le dichiarazioni di conformita' devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.
f) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un "oppure", ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi e' sufficiente per dimostrare la conformita' alle prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.
g) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.
1. Mezzi di salvataggio
Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO A.2
EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE
NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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