Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130
Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre - ed in particolare l'articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2013/11/UE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del consumo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva
2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori

1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l'articolo 140-bis e dopo il titolo II e' inserito il seguente: «TITOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».

2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e' sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e);
d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f);
e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito il professionista;
f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stabilito il professionista;
g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed e' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies;
i) «autorita' competente»: le autorita' indicate dall'articolo 141-octies;
l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;
m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attivita';
b) se si tratta di una societa' o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attivita', comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.
3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito:
a) se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attivita' ADR;
b) se e' gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attivita' ADR o ha la sua sede legale;
c) se e' gestito da un'autorita' o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorita' o altro ente pubblico ha la propria sede.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorita' di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformita' della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.
5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresi' alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141-ter.
6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorieta' delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilita' con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalita' di svolgimento sono regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la societa' e la borsa e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici d'interesse generale;
c) alle controversie fra professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;
f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.
10. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.».

3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di:
a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica;
b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l);
c) consentire al consumatore la possibilita', ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalita' diverse da quella telematica;
d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR;
f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorita' di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi:
a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista;
b) la controversia e' futile o temeraria;
c) la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale;
d) il valore della controversia e' inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami;
e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista;
f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR.
3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non e' in grado di prendere in considerazione una controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere.
4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano:
a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attivita' da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa;
c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti;
d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.
5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve:
a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza
b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza
c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni.
6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera a).
7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma.
8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o piu' associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti.
10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorita' competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorita' competenti, di cui all'articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). - 1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista e' membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:
a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;
b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;
c) e' fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR, ne' di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l'autorita' competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;
d) e' fatto, altresi', obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia' in corso al momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR;
e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettivita' giuridica rispetto al professionista o all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, nonche' quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta' ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equita' e liberta'). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita' di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica;
b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma;
c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonche' per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico;
d) la competenza, l'imparzialita' e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;
e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza;
g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR e' stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo' rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2;
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR;
i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equita', codici di condotta o altri tipi di regole;
l) eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista;
m) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura;
n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura;
o) la durata media della procedura ADR;
p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR;
q) l'esecutivita' della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti.
2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita' di trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:
a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono;
b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;
c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2;
d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole;
e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione;
f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;
g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori;
d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda da' alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda;
e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR puo', a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura.
4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresi' che:
a) le parti abbiano la possibilita', entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali e' fondato.
5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che:
a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facolta' di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore;
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che:
1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita' di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario;
3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da cio' consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.

Art. 141-quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia e' parte.

Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricorrere ad uno o piu' organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all'organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali informazioni includono l'indirizzo del sito web dell'organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispettivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all'accesso dei consumatori alle controversie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per essere assistiti nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e' competente a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale e' designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
7. L'elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 e' posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associazioni di categoria di professionisti che possono renderlo disponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo esse ritengano appropriato.
8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorita' competente e' assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalita' di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo.
9. Le autorita' competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e le organizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono altresi' incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori.

Art. 141-septies (Cooperazione). - 1. Le autorita' competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.
2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorita' competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.
3. Le autorita' competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorita' nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. E' incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se gia' disponibili, da parte delle autorita' nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.
4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorita' nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;
d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;
e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorita' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 141-nonies (Informazioni da trasmettere alle autorita' competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie). - 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorita' competente, indicando:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;
f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2;
i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualita' di cui al presente titolo.
2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorita' competente in merito a tali modifiche.
3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresi' trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita' ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-ter.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorita' competente informazioni concernenti:
a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a);
h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.

Art. 141-decies (Ruolo delle autorita' competenti). - 1. Presso ciascuna autorita' competente e' istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorita' competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilita', efficienza, imparzialita', nonche' il rispetto del principio di tendenziale non onerosita', per il consumatore, del servizio.
2. Ogni autorita' competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonche' sui singoli organismi ADR.
3. Ciascuna autorita' competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui e' svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;
f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilita' di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;
g) i motivi per cui un organismo ADR puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2.
4. Se un organismo ADR non soddisfa piu' i requisiti di cui al comma 1, l'autorita' competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformita', invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorita' competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.
7. Ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.
8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorita' competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione:
a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».

4. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera b) e della lettera b-bis), il punto e' sostituito dal punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).».

5. All'articolo 10, comma 1, all'articolo 16, comma 2, all'articolo 106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo, all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, le parole: «delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico».

6. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della virgola, sono inserite le seguenti: «nonche' dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3».

7. All'articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

8. All'articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».

9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:
«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2013/11/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 giugno 2013, n. L 165.
- Il regolamento CE/2006/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364.
- La direttiva 2009/22/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
1° maggio 2009, n. L 110.
- Gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recitano:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di due mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 8 della legge 7 ottobre 2014, n
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) esercitare l'opzione di cui all'art. 2, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le
procedure di risoluzione alternativa delle controversie
(ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima
direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di
risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie sono
assunte o retribuite esclusivamente dal professionista,
gia' consentite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui
alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie facciano
parte di un organismo collegiale composto da un numero
eguale di rappresentanti delle organizzazioni di
consumatori e di rappresentanti del professionista e siano
nominate a seguito di una procedura trasparente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 1:
- Alla parte V, il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, citato nelle note alle premesse, come
modificato del presente decreto cosi' recita:
«Parte V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti
Art. 137. Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale
Art. 138. Agevolazioni e contributi
Titolo II
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Art. 139. Legittimazione ad agire
Art. 140. Procedura
Art. 140-bis Azione di classe
Titolo II-bis
RISOLUZIONE EXTRA GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE».
- Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto cosi' recita:
«Art. 139 (Legittimazione ad agire). - 1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad agire,
ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto
dall'art. 2, le dette associazioni sono legittimate ad
agire nelle ipotesi di violazione degli interessi
collettivi dei consumatori contemplati nelle materie
disciplinate dal presente codice, nonche' dalle seguenti
disposizioni legislative (184):
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico
della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive (185);
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita'
dei medicinali per uso umano;
b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno;
b-ter) regolamento UE/524/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle
controversie online per i consumatori ( regolamento
sull'ODR per i consumatori).
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a
proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai sensi
del presente articolo e secondo le modalita' di cui
all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi
per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato.»
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Attuazione). - 1. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per
le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,
sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottate le norme di attuazione dell'art. 6, al fine
di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi
dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i
principi del diritto comunitario, precisando le categorie
di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali
non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), dell'art. 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara'
consentito riportare in lingua originaria alcuni dati
contenuti nelle indicazioni di cui all'art. 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.»
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti
per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo
della loro natura o della loro destinazione, o sia di
natura tale da dare luogo a confusione. Sono da
considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita'
alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981,
n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni
sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere
venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa
confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori
automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una
preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati
dall'obbligo di indicazione della quantita' netta secondo
quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni,
concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare,
costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un
unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte
del consumatore per ottenere l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti
unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al
comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o
categorie di prodotti non alimentari ai quali non si
applicano le predette esenzioni.»
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 106 (Procedure di consultazione e coordinamento).
- 1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute,
del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
trasporti, nonche' le altre amministrazioni pubbliche di
volta in volta competenti per materia alla effettuazione
dei controlli di cui all'art. 107, provvedono, nell'ambito
delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le
rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di
scambio rapido di informazioni mediante un adeguato
supporto informativo operante in via telematica, anche
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', in
conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria
che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli
previsti dall'art. 107 sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri
e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno
due volte l'anno dal Ministro dello sviluppo economico;
alla conferenza partecipano anche il Ministro della
giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di
volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche
dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema
comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del
tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono
presentare osservazioni gli organismi di categoria della
produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
iscritte all'elenco di cui all'art. 137, secondo modalita'
definite dalla conferenza medesima.»
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 107 (Controlli). - 1. Le amministrazioni di cui
all'art. 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi
sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche'
degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono,
aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni
stesse.
(Omissis).»
- Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 110 (Notificazione e scambio di informazioni). -
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno
motivati, i provvedimenti di cui all'art. 107, commi 2,
lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche' eventuali
modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa
comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e
distributori, adottati per limitare o sottoporre a
particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di
prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori,
vanno notificati alla Commissione europea secondo le
prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato
II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che
si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero
dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle
altre amministrazioni competenti, alla notifica alla
Commissione europea qualora il provvedimento contenga
informazioni suscettibili di presentare un interesse,
quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un
rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i
provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di
cui all'art. 106 devono essere comunicati tempestivamente
al Ministero dello sviluppo economico; analoga
comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie
ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere
provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli
stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica
all'amministrazione competente le decisioni eventualmente
adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti
che presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che
quindi necessitano, entro un termine di venti giorni,
dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella
decisione della Commissione europea.
6. Le Autorita' competenti assicurano alle parti
interessate la possibilita' di esprimere entro un mese
dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed
osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione
europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di
cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga
diversamente.»
- Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dello sviluppo economico, e' composto dai rappresentanti
delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante
designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il
Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, e dura in carica tre anni.
Omissis...»
- Il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille
della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e
delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonche' i
relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco
degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
presso la stessa Commissione europea.
- Il testo dell'art. 140 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art.
139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale (189):
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i
soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nonche' agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in
materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',
in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di
composizione extragiudiziale adito, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia'
avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di
cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il
tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato del presente decreto cosi' recita:
«Art. 66 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da
parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni
di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del
presente Codice.
2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione
che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme
di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonche'
dell'art. 141-sexsies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la
continuazione e ne elimina gli effetti.
3. In materia di accertamento e sanzione delle
violazioni, si applica l'art. 27, commi da 2 a 15, del
presente Codice.
4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato
svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi
dell'art. 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del
presente Capo.
5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice
ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
promuovere la risoluzione extragiudiziale delle
controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie
di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, mediante
il ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo
II-bis, del presente codice.».
- Il testo dell'art. 66-quater del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 66-quater (Informazione e ricorso
extragiudiziale). - 1. Le comunicazioni e i documenti
relativi ai contratti negoziati fuori dai locali
commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i
moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicita' o le
comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un
riferimento al presente Capo.
2. L'operatore puo' adottare appositi codici di
condotta, secondo le modalita' di cui all'art. 27-bis.
3. Per la risoluzione delle controversie sorte
dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle
disposizione delle sezione da I a IV del presente Capo e'
possibile ricorrere alle procedure di risoluzione
extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V,
titolo II-bis del presente codice».
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle premesse,
come modificato del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore). - 1. Nel contratto concluso
tra il consumatore ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le
clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilita' del
professionista in caso di morte o danno alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista (55);
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del
consumatore nei confronti del professionista o di un'altra
parte in caso di inadempimento totale o parziale o di
adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunita' da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei confronti
del professionista con un credito vantato nei confronti di
quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore
mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e'
subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende
unicamente dalla sua volonta';
e) consentire al professionista di trattenere una somma
di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non
conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il
diritto del consumatore di esigere dal professionista il
doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non
concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o
di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro
titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche'
consentire al professionista di trattenere anche solo in
parte la somma versata dal consumatore a titolo di
corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando
sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da
contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole
preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato
rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la
disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore
a clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere
prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare
unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo
del bene o del servizio senza che il consumatore possa
recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato
rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare
la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a
quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del
contratto;
q) limitare la responsabilita' del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti
stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di
particolari formalita';
r) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a se' un
terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso
di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti
diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze,
limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe
alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni
all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni
dell'onere della prova, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle
controversie localita' diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione
di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva
dipendente dalla mera volonta' del professionista a fronte
di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
E' fatto salvo il disposto dell'art. 1355 del codice
civile.
v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad
una procedura di risoluzione extragiudiziale delle
controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di
rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di
organismi ADR o ad un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il
consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione
extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo
II-bis della parte V.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista
puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo,
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo,
le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo
termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal
contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza
preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in
deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di
interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla prestazione finanziaria originariamente convenuti,
dandone immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si
applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari,
strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui
prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un
indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non
controllato dal professionista, nonche' la compravendita di
valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle
clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla
legge, a condizione che le modalita' di variazione siano
espressamente descritte.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di procedure di
conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo
di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in
attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre
2005, n. 262), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 2007, n. 253, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Camera di conciliazione e arbitrato). - 1. E'
istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob per l'amministrazione, in conformita' al presente
decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato
promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli
investitori e gli intermediari per la violazione da parte
di questi degli obblighi di informazione, correttezza e
trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli
investitori.
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la
propria attivita', avvalendosi di strutture e risorse
individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un
elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di
comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e
onorabilita'.
4. La Camera di conciliazione e arbitrato puo'
avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel
registro previsto dall'art. 38, comma 2, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il
regolamento di procedura e le indennita' di cui all'art. 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la
Banca d'Italia:
a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e
arbitrato;
b) le modalita' di nomina dei componenti dell'elenco
dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di
consultazione delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e
perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
c) i requisiti di imparzialita', indipendenza,
professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'elenco
dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicita' dell'aggiornamento dell'elenco dei
conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di
conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di
arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.
5-bis. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita
la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il
regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli
investitori diversi dai clienti professionali di cui
all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. In caso di mancata
adesione, alle societa' e agli enti si applicano le
sanzioni di cui all'art. 190, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui
all'art. 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del
1998 si applicano le sanzioni di cui all'art. 190-ter del
medesimo decreto legislativo.
5-ter. La Consob determina, con proprio regolamento,
nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti
di cui alla parte V titolo II-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 5-bis nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Alla copertura
delle relative spese di funzionamento si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1-bis, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione
dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53:
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
processo). - (Omissis).
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero il i procedimenti
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e
dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi
alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due
anni dalla medesima data di entrata in vigore e' attivato
su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilita'
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata,
ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non e' stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.».
 
Art. 1 bis
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo.
5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonche' i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.».
2. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previsti» e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati:
a) il nome e le informazioni di contatto dell'organismo di cui all'articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
b) le autorita' competenti, incluso il punto unico di contatto, di cui all'articolo 141-octies del codice;
c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il primo elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 5, del codice.

Note all'art. 2:
- Il regolamento 524/2013 e' pubblicato nella G.U.U.E.
5 giugno 2013, n. L 152.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 agosto 2015

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone