Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 6 agosto 2015
Ordinamenti degli studi nelle scuole italiane all'estero del primo ciclo d'istruzione.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - e in particolare l'art. 629 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 - Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri - e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con cui e' stato approvato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3 settembre 2002 n. 267/4642 che ha definito le modalita' di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 alle scuole italiane all'estero;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2006, n. 47 e la Nota prot. n. 721 del 22 giugno 2006 aventi ad oggetto la quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 64 contenente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visti i decreti interministeriali MAE/MIUR del 24 febbraio 2003 n. 2752 e del 23 luglio 2009 n. 4716, relativi alla disciplina delle modalita' procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parita' scolastica delle scuole non statali all'estero;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante l'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 56;
Visto il decreto interministeriale MAE/MIUR del 6 settembre 2012, n. 4461 relativo alle Linee Guida concernenti le modalita' procedimentali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco delle scuole italiane non paritarie all'estero;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 16 novembre 2012, n. 254, con il quale e' stato adottato il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1 comma 14 che ha sostituito l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999;
Considerato che le scuole italiane statali e paritarie all'estero, nel conformarsi agli ordinamenti del primo ciclo del territorio nazionale, devono tener conto delle particolari esigenze locali delle realta' in cui operano e prevedere l'inserimento di discipline locali ai fini del riconoscimento in loco del percorso di studi effettuato;
Tenuto conto che il Piano dell'Offerta Formativa deve riflettere anche le esigenze del contesto culturale di riferimento e che l'inserimento nel curricolo delle singole scuole delle discipline locali deve essere realizzato, attraverso l'autonomia scolastica, in modo funzionale al successo formativo degli studenti, anche relativamente al carico orario e al carico di lavoro;
Considerato che le istituzioni scolastiche italiane all'estero rilasciano titoli di studio aventi valore legale in territorio nazionale e riconoscimento anche da parte delle autorita' locali ai fini della prosecuzione degli studi in loco;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 le scuole italiane statali e paritarie all'estero del primo ciclo conformano i rispettivi quadri orario ai piani degli studi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009, integrando le discipline dell'ordinamento locale con quelle dell'ordinamento italiano nel rispetto del tetto orario massimo fissato per ciascun segmento di scuola.
2. Le scuole di cui al comma 1 esercitano l'autonomia scolastica operando le compensazioni fra discipline che meglio rispondono alle esigenze dell'utenza, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3 settembre 2002 n. 267/4642, di estensione dell'autonomia alle scuole italiane all'estero.
3. Resta ferma l'esigenza di assicurare il riconoscimento in loco del percorso di studi effettuato dagli studenti.
 
Art. 2

1. A decorrere dal medesimo anno scolastico si applicano le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, approvate con decreto ministeriale del 16 novembre 2012 n. 254, con gli adattamenti resi necessari da quanto specificato all'art. 1.
 
Art. 3

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il rispetto del contingente di cui all'art. 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 
Art. 4

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Giannini
 
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