Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2015 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 11 agosto 2015 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di estensione della posologia del medicinale per uso umano «Valcyte». (Determina n. 1104/2015). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto l'art. 1, comma 5 della determina n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014; Vista la domanda con la quale la ditta Roche S.p.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; Vista la notifica di fine procedura NL/H/0323/001-002/II/024 trasmessa dalla competente autorita' in qualita' di Stato Membro di Riferimento (RMS); Visti i parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 5 giugno 2013 e 13 luglio 2015; Vista la deliberazione n. 18 in data 23 luglio 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
Determina:
Art. 1 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
La nuova posologia e modo di somministrazione: Prevenzione della malattia da CMV nel trapianto di organo solido: VALCYTE e' indicato per la prevenzione della malattia da CMV in pazienti negativi al CMV, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo. Per i pazienti sottoposti a trapianto di rene si puo' continuare la profilassi fino a 200 giorni di trattamento. del medicinale Valcyte e' rimborsata come segue: Confezioni: «450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone - AIC n. 035739010 (in base 10) 122PD2 (in base 32); Classe di rimborsabilita': A; Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1326,95; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2190,00; «50 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone in vetro da 12 g - AIC n. 035739022 (in base 10) 122PDG (in base 32); Classe di rimborsabilita': A; Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 245,73; Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 405,56. Validita' del contratto: 12 mesi. Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali. |
| Art. 2 Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Valcyte e' la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR.) |
| Art. 3 Condizioni e modalita' di impiego
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. |
| Art. 4 Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione. |
| Art. 5 Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio Roma, 11 agosto 2015
p. Il direttore generale: Di Giorgio |
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