Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 27 luglio 2015
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di Denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.


IL DIRETTORE GENERALE
per la Promozione della qualita' Agroalimentare e dell'Ippica

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;
Visto il provvedimento della regione Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n. 216 del 27 luglio 2015, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata agraria 2015 di anticipare al 27 luglio la raccolta dei pomodori della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli;
Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della regione Campania emerge con chiarezza che le particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno prodotto un anticipo della fase di maturazione dei frutti di destinati alla produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;
Considerato che il disciplinare di produzione all'articolo 4 prevede l'inizio della raccolta compresa tra il 30 luglio ed il 30 settembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata agraria 2015, comprometterebbe la qualita' dei frutti alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», ai sensi del citato art. 53 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata di raccolta 2015 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 27 luglio 2015

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

MODIFICA TEMPORANEA
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»
Art. 1.

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.
 

Art. 2.

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varieta' S. Marzano 2 e Kiros (ex Selezione Cirio 3). Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro anche linee ottenute a seguito di miglioramento genetico delle suddette varieta', sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio cosi' come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.
 

Art. 3.

Il pomodoro ottenuto dalle varieta' S. Marzano 2 e Kiros o di linee migliorate, per avvalersi della Denominazione di Origine Protetta (DOP): «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali cosi' delimitate:
Provincia di Salerno:
L'intero territorio dei comuni di S. Marzano, Scafati, S. Valentino Torio;
Comune di Baronissi: a nord dal Km 10 della strada «S.S. 88» - confine territorio comune di Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano, ad ovest dal Km 10 della Statale 88 - Localita' Cariti al di sopra della S.S. 88 - Casa Fumo - Casa Mari - Casal Siniscalco - 100 m. al di sopra della strada S.S. 88, ad est dell'abitato di Orignano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - Strada Comunale S. Agnese e Caprecano a sud da Casa Siniscalchi - Casa Napoli sotto Monticello - Casa Staccarulo - Stradina Comunale Staccarulo e abitato Caprecano.
Comune di Fisciano: da localita' Baliano, i territori, ad est del proprio confine al Km 12 della S.S. 88, segue limite comunale fino alla localita' Piazza di Pandola, Madonna del Soccorso, Canfora, Pizzolano, Bivio Strada Villa, La Sala, Bivio Strada Carpineta, Localita' Cappuccino, Borgo Penta, fino a localita' Bolano.
Comune di Mercato S. Severino: zona nord compresa all'interno della strada provinciale Cimitero - Pendino - Costa - Priscoli - Torello - Carifi - Galdo - Ciorani - Piedimonte - Torrente Lavinaro - Capocasale S. Vincenzo - Centro abitato Mercato San Severino - S.S. 88 - Pandola - Acigliano - S. Mango - Confine territorio Avellino - Ferrovia fino a centro abitato Mercato S. Severino (territorio compreso tra la ferrovia e la strada S.S. Nazionale) fino a Grafone; zona sud compresa fra la frazione Curteri - S. Angelo - Ospizio - Piazza del Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la Nazionale e la Provinciale Pendino) - Costa - Casa Lombardi.
Comune di Siano: da localita' Torello - Limite comunale - strada Castel S. Giorgio Siano - verso nord - centro abitato Siano - Cimitero - Campomanfoli fino a ricongiungersi con Torello.
Comune di Castel S. Giorgio: da Codola - lungo il confine comunale fino a S. Maria a favore - da qui per Aiello - Campo Manfoli - lungo il confine comunale fino a Torello. Da Frazione S. Croce tutta la zona a sud della S.S. 266 fino a ricongiungersi con Codola.
Comune di Roccapiemonte: intero territorio comunale con esclusione della zona ad est della strada provinciale Camerelle - S. Severino.
Comune di Nocera Superiore: zona nord - da Masseria La Starza - Strada Provinciale S. Maria delle Grazie - Sant'Onofrio - Croce Mallone - Iroma - Materdomini - ad ovest da Masseria La Starza per tutto il confine con il Comune di Nocera Inferiore fino a Croce S. Pietro. Ad est dalla frazione Materdomini - Strada Prov. le Materdomini - Casa Rinaldi - Pecorari - Linea Ferroviaria fino al confine territorio Cava dei Tirreni - Loc. Camerelle. A sud tutta la zona sottostante la S.S. 18 e Torrente Cavaiola, con inizio da confine territorio Nocera Inferiore e fino al confine con Cava dei Tirreni.
Comune di Nocera Inferiore: l'intero territorio comunale con esclusione del centro urbano e dell'intera zona a sud della S.S. 18.
Comune di Sarno: l'intero territorio comunale con esclusione della zona N.E. del tracciato: sorgente S. Marino, Masseria Scarola, Ponte Alaria, centro urbano, cimitero, S. Maria della Foce, La Marmora, fino al confine prov.le.
Comune di Pagani: l'intero territorio comunale con esclusione della zona sud della strada S. Lorenzo - Pagani.
Comune di S. Egidio Monte Albino: l'intero territorio comunale con esclusione della zona a sud della strada intercomunale Angri - Pagani.
Comune di Angri: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera zona a sud dell'acquedotto dell'Ausino.
Provincia di Avellino:
Comune di Montoro Superiore: da Sud - frazione di Caliano - Strada per S. Eustachio, casa Castello. Ad Est verso Cimitero - localita' Mercatello. Ad Est segue il confine comunale fino a ricongiungersi con localita' Caliano.
Comune di Montoro Inferiore: da Sud - localita' piazza di Pandola seguendo limite prov.le verso Est, incrocio con linea ferroviaria fino all'incrocio con S.S. 88. Segue zona Ovest S.S. 88 fino al limite abitato, Preturo - strada ferrata. Zona Ovest fino a Ponte di Borgo - segue fino ad abitato Borgo - localita' Marcatello, e da qui verso Sud lungo confine territorio comunale fino ad incrocio strada comunale Piano - S. Pietro.
Prosegue a Sud per Ponte Leone fino a ricongiungersi con piazza di Pandola.
Provincia di Napoli:
L'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria La Carita', Striano.
Comune di Gragnano: da frazione S. Leone segue strada Prov.le Gragnano - Pimonte - Castellammare di Stabia - Pompei - S. Antonio Abate - Lettere fino a ricongiungersi con la frazione S. Leone.
Comune di Castellammare: da strada comunale Gragnano - Castellammare di Stabia con inizio confine territorio Gragnano localita' Sommozzariello, segue linea ferroviaria fino a localita' Muscariello, devia a Est verso localita' Tavemola fino a masseria di Somma e continua lungo il confine comunale fino a ricongiungersi con localita' Sommozzariello.
Altri Comuni: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.
L'area sopraddetta e' riportata nella cartina della provincia di Salerno con propaggine nelle province di Napoli e Avellino ed e' stata perimetrata sulle carte dell'I.G.M.I. a125.000 che fanno parte integrante del presente Disciplinare. Tutti i Comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino e zone viciniori e sono interessati, per la parte di pianura e come utilizzazione, alla zona seminativa irrigua o irrigabile.
La parte collinare o a basso rilievo e' naturalmente esclusa, non essendo irrigua.
 

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.
Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che e' ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.
Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantita' di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.
L'idrologia del territorio e' molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondita'. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.
Circa il clima, l'Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine e' una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo Scirocco del Sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidita' relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. Il trapianto, di norma, si esegue nella 1° quindicina del mese di Aprile, pero' puo' protrarsi fino alla 1° decade di Maggio.
Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file;
La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. E' consentita la coltivazione in ambienti protetti al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.
E' vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.
La raccolta dei frutti e' compresa tra il 27 luglio ed il 30 settembre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in piu' riprese.
I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va da 25 a 30 Kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, in quantita' non superiore a 2,5 quintali.
La resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.
Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:
pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - Inscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.
pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - Inscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.
 

Art. 5.

La pianta e le bacche del pomodoro della varieta' S. Marzano 2, Kiros o di linee migliorate, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di Origine Protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:
1) Caratteristiche della pianta:
sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi indeterminati;
fogliame ben ricoprente le bacche;
maturazione scalare;
bacche acerbe con «spalla verde».
2) Caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:
Standard 1:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale angolata;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20°C uguale o superiore al 4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).
Standard 2:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale tondeggiante;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20°C uguale o superiore al 4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).
Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:
al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto d): peduncoli: massimo l'1% dei frutti;
al punto e): area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto i) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20°C una tolleranza di -0,2.
 

Art. 6.

La Denominazione d'Origine Protetta - DOP - «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'articolo 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:
Pomodori pelati interi:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato;
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;
essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;
residuo ottico rifrattometrico netto a 20°C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20°C uguale o superiore al 6,0%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;
il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S. Marzano 2, Kiros o di linee migliorate, prodotti nell'Agro Sarnese-Nocerino.
Pomodori pelati a filetti:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato;
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;
tagliati longitudinalmente a spicchi;
residuo ottico rifrattometrico netto a 20°C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20°C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20°C uguale o superiore al 6,0%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg;
il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S. Marzano 2, Kiros o di linee migliorate prodotti nell'Agro Sarnese-Nocerino.
 

Art. 7.

Il «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» - DOP - puo' essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (Doppia riduzione a freddo).
Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.
 

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.
Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;
Denominazione di Origine Protetta - DOP;
Pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;
il nome dell'azienda produttrice;
la quantita' di prodotto effettivamente contenuto in conformita' alle norme vigenti;
la campagna di raccolta e trasformazione;
la data di scadenza.
Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di seguito descritto:
Descrizione del Logo:
Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinche' le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarita' all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.
Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro S. Marzano.

Parte di provvedimento in formato grafico


Caratteristiche Tecniche:
Font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed.
Colori Nominati:
c: 24 m: 99 y: 97 k: 0
c: 100 m: 0 y: 100 k: 100
c: 4 m: 16 y: 83 k: 0
c: 32 m: 45 y: 99 k: 1
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c: 15 m: 4 y: 15 k: 0
c: 7 m: 12 y: 18 k: 0
c: 16 m: 7 y: 7 k: 0
I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.
 

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un Organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. Tale struttura e' l'Organismo di controllo IS.ME.CERT.- Istituto mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, via G. Porzio centro Direzionale Isola G/1 - 80143 Napoli, tel. 0817879789, Fax: 0816040176, e-mail: infosmecert.it
A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato Organismo di controllo.
Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito Registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.
 
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