Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2015
Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;
Visto in particolare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il Registro nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;
Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000", con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 210 del 9 settembre 2005, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 61 del 14 marzo 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 21 aprile 2006, "Rettifica dell'allegato al decreto ministeriale 2 febbraio 2006, recante: "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000";
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 38 del 15 febbraio 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Regolamento UE n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 182 del 7 agosto 2007, recante Disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano" della varieta' di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 253 del 30 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 251 del 27 ottobre 2007, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varieta' di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.";
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 62 del 13 marzo 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 194 del 20 agosto 2008, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 93 del 22 aprile 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 146 del 26 giugno 2009, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 189 del 14 agosto 2010, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 170 del 23 agosto 2011, "Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 137 del 14 giugno 2012, "Modifiche al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 60 del 12 marzo 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;
Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 186 del 9 agosto 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 241 del 14 ottobre 2013, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 127 del 4 giugno 2014, "Modifiche al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 258 del 6 novembre 2014, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 103 del 6 maggio 2015, "Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite";
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'articolo 8, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con l'articolo 2, comma 1-ter;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Viste le richieste di iscrizione di nuove varieta' di vite e le richieste di omologazione di nuovi cloni inviate al Ministero;
Preso atto che alcune varieta' presentate per l'iscrizione al Registro nazionale risultano gia' iscritte nei Cataloghi nazionali di altri Stati membri dell'Unione europea;
Considerato che alcune varieta' necessitavano solo di una variazione della denominazione proposta, in quanto gia' erano gia' state valutate positivamente per gli aspetti ampelografici e tecnici;
Considerata la necessita' di rendere individuabili le varieta' di vite provenienti da incrocio di Vitis vinifera con altre specie del genere Vitis, iscritte nel Registro nazionale al fine di consentire il corretto uso delle loro uve secondo quanto stabilito dall'art. 8 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Ravvisata l'opportunita' di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di viti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il Registro nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 3 aprile 2015 viene modificato, all'allegato 1, come segue.
Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono inserite le seguenti nuove varieta', indicando nei sinonimi il codice di incrocio e nelle annotazioni, accanto a ciascuna di esse, la dizione "Uve non utilizzabili per i vini a Denominazione di Origine ex art. 8, comma 6. D. Lgs 61/2010":
Cabernet Eidos N., codice varieta' 840, sinonimo (codice incrocio) UD-58.083;
Cabernet Volos N., codice varieta' 841, sinonimo (codice incrocio) UD-32.078;
Merlot Kanthus N., codice varieta' 842, sinonimo (codice incrocio) UD-31.122;
Merlot Khorus N., codice varieta' 843, sinonimo (codice incrocio) UD-31.125;
Sauvignon Kretos B., codice varieta' 844, sinonimo (codice incrocio) UD-76.026;
Sauvignon Nepis B., codice varieta' 845, sinonimo (codice incrocio) UD-55.098;
Sauvignon Rytos B., codice varieta' 846, sinonimo (codice incrocio) UD-55.100.
Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, alle seguenti varieta' viene indicato, nei sinonimi, il codice di incrocio:
497 - Fleurtai B., sinonimo (codice incrocio) UD-34.111;
498 - Julius N. sinonimo (codice incrocio UD-36.030;
500 - Soreli B., sinonimo (codice incrocio) UD-34.113.
L'elenco delle varieta' e dei cloni e dei relativi codici, di cui all'allegato 1, sezione I del decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse, viene di conseguenza modificato, nelle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2015

Il direttore generale: Cacopardi

Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo da parte della Corte dei conti,
art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone