Gazzetta n. 201 del 31 agosto 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 luglio 2015
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla societa' Nemko S.p.a., in Biassono, ad operare in qualita' di organismo notificato, ai sensi della direttiva 1999/5/CE relativa alle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.


IL DIRETTORE GENERALE
per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che dispone che l'ex Ministero delle comunicazioni designa gli organismi ai sensi del citato decreto;
Vista l'ordinanza del Segretario generale dell'ex Ministero delle comunicazioni del 6 giugno 2006, nella quale, tra l'altro, viene indicata la durata di tre anni per la designazione degli organismi notificati, di cui all'articolo del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista l'ordinanza di questo capo Dipartimento per le comunicazioni dell'8 luglio 2009, nella quale, tra l'altro, e' stata confermata la durata per la designazione degli organismi notificati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al Regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata il 17 luglio 2013 e da ultimo il 6 luglio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, rinnovata il 14 novembre 2013, successivamente il 6 febbraio 2014 e integrata da ultimo nella convenzione del 6 luglio 2015 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico - ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN 45011, UNI CEI EN ISO IEC 17065 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformita';
Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 19 giugno 2015, pervenuta in data 24 giugno 2015 n. DC2015UTA165, con la quale e' rilasciato alla Nemko S.p.A. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la direttiva 19995/05/CE;
Vista la domanda di rinnovo di riconoscimento come organismo notificato presentata dalla societa' Nemko S.p.A., datata 30 marzo 2015 e pervenuta in data 8 aprile 2015, ai fini della relativa autorizzazione a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 1999/05/CE;
Considerata la nuova organizzazione ministeriale secondo i sopra citati regolamenti, nonche' la mancata nomina del titolare del Segretariato generale;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' Nemko S.p.A., con sede legale ed operativa in via del Carroccio, 4 - Biassono (Milano), e' autorizzata ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 1999/05/CE per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, relativamente alla procedura riportata nell'allegato IV della citata direttiva.
2. La valutazione e' effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 citato.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione I, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione in conformita' all'art. 1 dell'ordinanza dell'8 luglio 2009 ha la validita' di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle societa' destinatarie ed e' notificata alla Commissione europea.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.
2. Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero sviluppo economico, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 1999/05/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 15 luglio 2015

Il direttore generale: Spina
 
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