Gazzetta n. 201 del 31 agosto 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 135
Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in particolare gli articoli 11 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita';
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Capo III - Potesta' normativa del Governo
14. (Decreti legislativi)
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
Il regolamento 924/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9
ottobre 2009, n. L 266.
Il regolamento 260/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
marzo 2012, n. L 94.
Il regolamento 248/2014 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
marzo 2014, n. L 84.
Il testo degli articoli 145 e 146 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O., cosi' recita:
«Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 145 (Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui
e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca
d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati,
tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte,
applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti
interessati possono, entro trenta giorni dalla
contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione
personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare
anche con l'assistenza di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2. (abrogato)
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione
appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
queste sono venute meno.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.
10. (abrogato)
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.»
«Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul
sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare
funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche'
alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca
d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o
gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di
pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione
e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali
tecnologiche o di rete, puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le
modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie,
atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il
regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza del
sistema dei pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai
sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento
nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di
rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita'
di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi
alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di
documenti e prenderne copia al fine di verificare il
rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione
dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e
provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b),
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne
le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate
operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti
sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la
sospensione dell'attivita'.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono
strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di
pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli
articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater,
114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri
conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.»
Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 27. (Tutela amministrativa e giurisdizionale).
- 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita'
competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre
2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'art.
19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti
delle condotte dei professionisti che integrano una pratica
commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della
regolazione vigente, spetta, in via esclusiva,
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che
la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo,
acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione
competente. Resta ferma la competenza delle Autorita' di
regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di
violazione della regolazione che non integrino gli estremi
di una pratica commerciale scorretta. Le Autorita' possono
disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di
finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e'
indipendente dalla circostanza che i consumatori
interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato
membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni
o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'art. 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero
per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravita'
e della durata della violazione. Nel caso di pratiche
commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4,
la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione .
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».
Il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n 229
(Interventi in materia di qualita' della regolazione,
riassetto normativo e codificazione). - Legge di
semplificazione 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 agosto 2003, n. 196, cosi' recita:
«7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi :
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonche' di renderla strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di
contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu'
favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunita'
europee.».
Il testo degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n, 11 (Attuazione della direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato
interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la
direttiva 97/5/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
febbraio 2010, n. 36, S.O., e' il seguente:
«Articolo 39 - Esposti
1. In caso di violazione da parte di un prestatore di
servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II
e IV del presente decreto e della relativa normativa di
attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le
associazioni che li rappresentano e le altre parti
interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia.
La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di
adire la competente autorita' giudiziaria. La Banca
d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di
cui all' art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.»
«Articolo 40. (Ricorso stragiudiziale). - 1. Per le
controversie concernenti i servizi di pagamento gli
utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi,
organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta
in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire
la competente autorita' giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di
pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure
costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di
autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le
banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti
di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall' art.
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
per le controversie individuate dalle disposizioni
attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie
transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai
commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli
istituiti negli altri Stati Membri.».
Il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n 3
(Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunita') e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n. 34.
Il testo degli articoli 30 e 33 a legge 24 dicembre
2012, 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3., cosi' recita:
«Art. 30. (Contenuti della legge di delegazione
europea e della legge europea). - 1. La legge di
delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29,
assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'art. 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per recepire o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della
delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli
atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per
assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
«Art. 33. (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1,
lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art.
31.».
Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea) -
Legge di delegazione europea 2013- pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194.
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
attuate in via regolamentare o amministrativa, o in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data
dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali
non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.».

Note all'art. 1:
Per il riferimento ai regolamenti 924/2009 e 260/2012
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) regolamento (CE) n. 924/2009: regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001;
b) regolamento (UE) n. 260/2012: regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.

Note all'art. 2:
Per il riferimento ai regolamenti 260/2012 e 924/2009
si vedano le note alle premesse.
Il regolamento n. 2560/2001 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
dicembre 2007, n. L 319.
La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
giugno 1997, n. L 144.
La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
ottobre 2002, n. L 271.
La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
novembre 2005, n. L 309.
La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
giugno 2006, n. L 177.
La direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14
febbraio 1997, n. L 43.
 
Art. 3

Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dall'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, si applica, nei confronti del gestore o, in assenza di un gestore, dei partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Note all'art. 3:
Per il riferimento al regolamento 260/2012, al testo
dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 e dell'art. 27 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi a carico dei PSP, previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009, si applica, nei confronti dei PSP, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Note all'art. 4:
Per il riferimento al regolamento 924/2009 e al testo
dell'art. 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni

1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009 e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Resta salva la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.
2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni considera, in particolare, le seguenti circostanze:
a) gravita' e durata della violazione;
b) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
c) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
d) pregiudizi causati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
e) precedenti violazioni commesse da parte del medesimo soggetto;
f) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Note all'art. 5:
Per il riferimento ai regolamenti 924/2009 e 260/2012 e
per Il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Esposti alla Banca d'Italia

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del regolamento (UE) n. 260/2012 e del regolamento (CE) n. 924/2009 da parte di un PSP, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Note all'art. 6:
Per il riferimento ai regolamenti 260/2012 e 924/2009 e
per il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 7

Ricorso stragiudiziale

1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (CE) n. 924/2009 si applica l'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Note all'art. 7:
Per il riferimento ai regolamenti 260/2012 e 924/2009 e
per il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.
3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 8:
Per il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 si
vedano le note alle premesse.
Il capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,
cosi' recitano:
«Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali

Art. 1 (Principio di legalita');
Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere);
Art. 3 (Elemento soggettivo);
Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita');
Art. 5 (Concorso di persone);
Art. 6 (Solidarieta');
Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione);
Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative);
Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni);
Art. 9 (Principio di specialita');
Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimo e limite massimo);
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie);
Art. 12 (Ambito di applicazione);

Sezione II
Applicazione

Art. 13 (Atti di accertamento);
Art. 14 (Contestazione e notificazione);
Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni);
Art. 16 (Pagamento in misura ridotta);
Art. 17 (Obbligo del rapporto);
Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione);
Art. 19 (Sequestro);
Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie);
Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative
accessorie);
Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione);
Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di
opposizione);
Art. 23 (Giudizio di opposizione);
Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato);
Art. 25 (Impugnabilita' del provvedimento del giudice
penale);
Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria);
Art. 27 (Esecuzione forzata);
Art. 28 (Prescrizione);
Art. 29 (Devoluzione dei proventi);
Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di
circolazione stradale);
Art. 31 (Provvedimenti dell'autorita' regionale);
Omissis».
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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