Gazzetta n. 202 del 1 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 136
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in materia di principi contabili internazionali;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si definiscono:
a) «operatori del microcredito»: gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) «confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) «intermediari IFRS»: i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni;
d) «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori;
e) «intermediari»: gli intermediari IFRS e gli intermediari non IFRS;
f) «controllo»: ai fini del capo II il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; ai fini del capo III per la nozione di controllo si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
g) «impresa collegata»: ai fini del capo II per impresa collegata si intende un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per cento o piu' dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;
h) «partecipazioni»: ai fini del capo II per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
2. Per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, e' il
seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- La direttiva 2013/34/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
29 giugno 2013, n. L 182.
- La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
9 giugno 2006, n. L 157.
- La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
14 agosto 1978, n. L 222.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 luglio 1983, n. L 193.
- Il regolamento (CE) n.1606/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 7
ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013-
secondo semestre) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 2014, n. 251, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi
dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».

«Allegato B
(articolo 1, commi 1 e 3)
- 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31
marzo 2015);
- 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (versione codificata);
- 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l' art.
1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
- 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9
luglio 2015);
- 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni Organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di
recepimento: 21 dicembre 2014);
- 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a
9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da
18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42;
45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di
recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell' allegato
I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
- 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio
2015);
- 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di
cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre
2014);
- 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' art. 31,
paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
- 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per
gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l' allegato I,
termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
- 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del
Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
- 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
- 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva
2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
- 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settore della politica delle acque (termine di recepimento:
14 settembre 2015);
- 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda
un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA (senza termine di recepimento);
- 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (senza termine di recepimento);
- 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca
dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
(Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
abrogato dal presente decreto, recava: attuazione della
direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
16 febbraio 1989, n. L 44.
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
(Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE
in materia societaria, relative ai conti annuali e
consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26
marzo 1990, n. 69 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 aprile 1991, n. 27, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 111 e 112-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'art. 106,
comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono
concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di
persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata
di cui all'art. 2463-bis codice civile o associazioni o
societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a
condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e
non siano assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di
iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e'
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
stabilito ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o
rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui
al comma 1, nonche' alle attivita' accessorie e
strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via
non prevalente finanziamenti anche a favore di persone
fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita'
economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da
garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo
di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli
di quelle prevalenti sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti
giuridici senza fini di lucro, in possesso delle
caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche'
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono
svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati
a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del
presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme
tecniche dei finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle
attivita', alle condizioni economiche applicate e
all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e
dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano
della deroga prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'
subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le
caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.».
«Art. 112-bis (Organismo per la tenuta dell'elenco dei
confidi). - 1. E' istituito un Organismo, avente
personalita' giuridica di diritto privato, con autonomia
organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la
gestione dell'elenco di cui all'art. 112, comma 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina
altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la
gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a
carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre
somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul
rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 112, comma 2.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi delle
Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini, e puo' effettuare ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione
dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
periodo di tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente
comma, l'Organismo, puo' imporre agli iscritti il divieto
di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo
modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri di
proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate dall'Organismo per lo
svolgimento della propria attivita'.
7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino
gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La Banca
d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se
necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu'
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di
grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla
legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza,
nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di
funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne
funzionalita' ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e
controllo dell'Organismo.
8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel
rispetto delle proprie competenze, collaborano anche
mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare
per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco.
La trasmissione di informazioni all'Organismo per le
suddette finalita' non costituisce violazione del segreto
d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra
il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni; le societa' finanziarie capogruppo dei
gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del
decreto legislativo n. 385 del 1993; le societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le
capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui
all'art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del
1998; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art.
1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le
societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107
del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di
moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di pagamento di
cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del
1993;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e
quelle di cui all'art. 95, comma 2, del codice delle
assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle
indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis
del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis
del codice civile.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 gia' citato, cosi' recita:
«Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e
in presenza di contratti o di clausole statutarie che
abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l'attivita' di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi,
ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli
2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.».
 
Art. 2

Redazione dei bilanci (articoli 4,
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, della direttiva 2013/34/UE)

1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 22, il bilancio consolidato.
2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.
5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
 
Art. 3

Patrimoni destinati

1. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 43.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2447-bis del codice civile cosi'
recita:
«2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico
affare). - La societa' puo':
a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo siano destinati i
proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni
destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non
possono essere costituiti per un valore complessivamente
superiore al dieci per cento del patrimonio netto della
societa' e non possono comunque essere costituiti per
l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate in
base alle leggi speciali.».
 
Art. 4

Stato patrimoniale e conto economico
(articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

1. Gli intermediari non IFRS redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'articolo 43. Tali atti possono prevedere totali parziali e consentire l'aggiunta di nuove voci, purche' il contenuto di queste ultime non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste.
2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'articolo 43 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
 
Art. 5
Criteri per la redazione dei conti del bilancio (articoli 4,
paragrafo 4, 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE)

1. Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio, che sono redatti dagli intermediari non IFRS secondo le disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43.
2. Le modalita' di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.
3. I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
4. Gli atti di cui all'articolo 43 disciplinano le modalita' di applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.
5. Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'articolo 43 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura.
6. La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.
7. Il bilancio e' redatto in unita' euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro. E' ammessa la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.
8. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purche' non vi sia formazione di riserve non esplicite.
 
Art. 6
Contabilizzazione degli elementi dell'attivo (articoli 2, punti 6 e
7, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafi 8 e 9, 17, paragrafo
1, lettera a), punto vi), della direttiva 2013/34/UE)

1. I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato.
2. Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto e' rappresentato da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo' essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo e' segnalata nella nota integrativa. I costi di distribuzione restano esclusi.
3. Il costo degli elementi fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria, definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'articolo 8, puo' essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo i metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o un metodo che rifletta la miglior prassi generalmente accettata. Nella nota integrativa e' indicato il valore corrente dei titoli.
 
Art. 7
Rettifiche di valore e fondi per rischi e oneri (articoli 2, punto 8,
12, paragrafo 12, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)

1. La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi.
2. I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.
 
Art. 8
Immobilizzazioni (allegato 3, punti B, C.i e C.ii, articolo 12,
paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 35, paragrafi 1 e
2, della direttiva 86/635/CEE)

1. Sono considerati immobilizzazioni materiali:
a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene e' ubicato;
b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.
2. Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:
a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilita' pluriennale;
b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
d) gli altri costi pluriennali.
3. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso dell'organo di controllo, ove costituito.
4. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese rientranti nel consolidamento, come definite dall'articolo 1; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.
 
Art. 9

Fondo per rischi finanziari generali
(articolo 38 della direttiva 86/635/CEE)

1. E' ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Il saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo e' iscritto in apposita voce di conto economico.
 
Art. 10

Ratei e risconti (allegato 3, attivo, punto E e patrimonio
netto e passivita', punto D della direttiva n. 2013/34/UE)

1. I ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in apposite sottovoci dell'attivo e del passivo.
2. E' ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali i ratei e i risconti si riferiscono, quando cio' sia considerato tecnicamente appropriato dagli atti di cui all'articolo 43. Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.
 
Art. 11

Interessi (articoli 12 e 29 della direttiva 86/635/CEE)

1. Sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati.
2. I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono in particolare:
a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza e' portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari;
d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;
e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni «fuori bilancio» destinate alla copertura di attivita' o di passivita';
f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine, che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attivita' oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti prodotti, nel periodo di durata dell'operazione, dalle suddette attivita'.
 
Art. 12

Profitti e perdite da operazioni finanziarie
(articolo 32 della direttiva 86/635/CEE)

1. Sono contabilizzati come profitti o come perdite da operazioni finanziarie:
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'articolo 18;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'articolo 19;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'articolo 18.
 
Art. 13
Principi generali in materia di criteri di valutazione (articoli 2,
punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere a), b), c),
d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, paragrafo
1 lettera a) punto vi) e b) della direttiva 2013/34/UE)

1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi:
a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; in particolare:
1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto;
2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
3) sono rilevate tutte le rettifiche di valore sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile;
c) le attivita' e le passivita' in bilancio e «fuori bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le attivita' e le passivita' tra loro collegate sono valutate in modo coerente.
2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
 
Art. 14
Immobilizzazioni immateriali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1,
lettera i), 12 paragrafi 5, 6, 8 e 11 e 17, paragrafo 1 lettera a)
punto vi e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)

1. Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile.
2. In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non puo' essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di dieci anni per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.
3. Il costo delle immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento e dagli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), e' ammortizzato entro un periodo non superiore a cinque anni.
4. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e degli altri costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
5. Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma dei commi precedenti sono iscritte a tale minor valore.
6. Il minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.
 
Art. 15
Immobilizzazioni materiali (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1,
lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a),
punto vi, e lettera b) della direttiva 2013/34/UE)

1. Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione e' limitata nel tempo viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro vita utile. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa.
2. Le immobilizzazioni materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono iscritte a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
 
Art. 16
Immobilizzazioni finanziarie (articoli 2 punti 6 e 7, 6, paragrafo 1,
lettera i), 12, paragrafi 5, 6 e 8, 17, paragrafo 1, lettera a),
punto vi, e lettera b) della direttiva n. 2013/34/UE e articolo 35,
paragrafo 3, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

1. Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono essere svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche conto:
a) per le immobilizzazioni rappresentate da titoli quotati in mercati regolamentati, delle relative quotazioni;
b) per le altre immobilizzazioni, dell'andamento del mercato.
2. La svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni e' obbligatoria nel caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilita' dell'emittente nonche' della capacita' di rimborso del debito da parte del Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 17 che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota integrativa.
3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
4. Le svalutazioni effettuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.
 
Art. 17

Partecipazioni rilevanti (articoli 9, paragrafo 7, e 27
della direttiva 2013/34/UE)

1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 16, le partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, con riferimento a una o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel comma 5.
3. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione determinato ai sensi dell'articolo 16 e' superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della partecipazione e' inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza e' contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa e' indicato l'importo della differenza.
4. La differenza di cui al comma 3 e' calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza puo' anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi dell'articolo 1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa e' fatta menzione di tale circostanza.
5. Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato e' sommata o detratta, se non gia' contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione e' in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.
6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 31, comma 2.
7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato.
 
Art. 18
Attivita' che non costituiscono immobilizzazioni (articoli 2, punto
6, 6, paragrafo 1, lettera i), 12, paragrafo 7, e 17, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 2013/34/UE e articolo 36 della
direttiva 86/635/CEE)

1. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati regolamentati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri:
a) al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato;
b) al valore di mercato; l'importo delle rivalutazioni e' indicato nella nota integrativa.
2. I titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore determinate secondo il criterio di valutazione dei commi 4 e 5.
3. Ai valori mobiliari, quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
4. I crediti sono valutati considerando il fattore temporale e il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:
a) alla situazione di solvibilita' dei debitori;
b) alla situazione di difficolta' nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.
5. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma 4 puo' inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma 4, anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa.
6. I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.
7. Per la valutazione di attivita' diverse da quelle indicate nei commi da 1 e 6 e che non costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente articolo.
8. Le svalutazioni effettuate ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti meno i motivi che le hanno originate.
 
Art. 19

Operazioni in valuta (articolo 39
della direttiva 86/635/CEE)

1. Le attivita' e le passivita' denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.
2. Le operazioni in valuta «fuori bilancio» sono valutate:
a) al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate;
b) al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni e' inclusa nel conto economico a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b).
 
Art. 20

Criteri generali per la redazione della nota integrativa

1. La nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43.
2. Gli intermediari non IFRS possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1.
3. La nota integrativa e' suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale.
 
Art. 21
Contenuto della nota integrativa (articoli 16, paragrafo 1, lettere
a), e); 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), h), i), j), l), n)
o), p), q), r) e 28 paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE e
articoli 40 e 41 della direttiva 86/635/CEE)

1. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:
a) le politiche contabili adottate;
b) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'intermediario possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'intermediario, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale e' stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita puo' anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'intermediario di cui trattasi;
c) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonche' gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
d) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
e) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio;
f) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
g) i crediti in sofferenza e quelli per interessi di mora;
h) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
1) il loro fair value;
2) informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
i) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate e delle partecipazioni a controllo congiunto:
1) il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), delle singole attivita' o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
2) i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;
l) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';
m) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa';
n) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
o) il nome e la sede legale dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato in cui l'impresa e' inclusa in quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato;
p) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
2. E' consentito omettere le informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.
 
Art. 22
Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e
articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)

1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente comma e dell'articolo 38.
2. Sono altresi' tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS sottoposti alla direzione unitaria di cui all'articolo 23.
3. Le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma dell'articolo 25, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'articolo 32 e le imprese partecipate di cui all'articolo 33 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.
 
Art. 23
Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8, 9 della direttiva
2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva
86/635/CEE)

1. Gli intermediari non IFRS non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.
2. Sono altresi' tenuti a redigere un bilancio consolidato gli intermediari non IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui agli articoli 24 e 40;
c) una persona fisica.
3. Fra gli intermediari non IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato o, se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.
4. Gli intermediari non IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
 
Art. 24
Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo
23, paragrafi 3, 4 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

1. Non e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato l'intermediario non IFRS controllante (intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da una banca soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato purche' gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;
c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell'articolo 25 sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante;
d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata sono redatti dalla banca estera controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso e' costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale secondo le modalita' indicate all'articolo 42. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato.
2. L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca estera controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.
3. Non sono altresi' tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS:
a) che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 3 dell'articolo 2;
b) che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 26. 

Note all'art. 24:
- La direttiva n. 86/635/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1606/2002 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 25

Imprese incluse nel consolidamento (articolo 22,
paragrafi 6, 7 e 8, della direttiva 2013/34/UE)

1. Sono inclusi nel consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite.
 
Art. 26
Casi di esclusione dal consolidamento (articoli 2 punto 16, 6,
paragrafo 1, lettera j) e 23 paragrafi 9 e 10, e 28, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2,
lettera d), della direttiva 86/635/CEE)

1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, sempre che il complesso delle esclusioni non contrasti con tali fini;
b) l'esercizio effettivo dei diritti dell'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 e' soggetto a gravi e durature restrizioni;
c) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
2. Se una o piu' imprese controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo, l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione.
 
Art. 27
Principi generali per la redazione del bilancio consolidato (articoli
6, lettera b) e 4, paragrafo 4 della direttiva 2013/34/UE)

1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli intermediari non IFRS in base alle disposizioni del presente articolo, di quelle contenute negli articoli dal 28 al 34 e agli atti di cui all'articolo 43. Si applicano gli articoli da 4 a 12, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.
2. I criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro.
 
Art. 28

Consolidamento integrale (articolo 24,
paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 31.
 
Art. 29
Consolidamento delle partecipazioni (articolo 24, paragrafo 3 della
direttiva 2013/34/UE e articolo 39, paragrafo 6, della direttiva
86/635/CEE)

1. Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le quote dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllate incluse nel consolidamento non formano oggetto di compensazione e sono trattate come azioni o quote proprie.
2. La compensazione di cui al comma 1 e' attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata e' inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui l'impresa e' divenuta controllata.
3. Se la compensazione di cui al comma 1 determina una differenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.
4. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, e' iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, e' registrata in una sottovoce dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri», che viene trasferito al conto economico consolidato al momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza e' positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica denominata «avviamento», salvo che debba essere in tutto o in parte imputata a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.
5. Le voci indicate nel comma 4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.
6. Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui all'articolo 43 possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi.
 
Art. 30

Azioni o quote di terzi (articolo 24,
paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE)

1. L'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato in una voce denominata «patrimonio di pertinenza di terzi».
2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi e' iscritto nel conto economico consolidato in una voce denominata «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi».
 
Art. 31

Rapporti reciproci (articoli 24, paragrafo 7, e 6,
paragrafo 1, lettera j) della direttiva 2013/34/UE)

1. Sono eliminati dal bilancio consolidato:
a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento;
b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.
2. Le eliminazioni indicate nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante.
 
Art. 32

Consolidamento proporzionale
(articolo 26 della direttiva 2013/34/UE)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 o imprese da questo controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purche' la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonche' i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.
3. Si applicano i casi di esclusione dal consolidamento previsti nell'articolo 26.
 
Art. 33

Partecipazioni non consolidate
(articolo 27 della direttiva 2013/34/UE)

1. Alle partecipazioni in imprese collegate e' attribuito un valore determinato a norma dell'articolo 17. Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile d'esercizio della partecipata e' iscritta in apposita voce del conto economico consolidato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate e alle imprese sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 26.
3. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di cio' l'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 indica il motivo nella nota integrativa.
 
Art. 34

Data di riferimento del bilancio consolidato
(articolo 24, paragrafo 8 della direttiva 2013/34/UE)

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22. Tuttavia, la data di riferimento puo' anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle piu' importanti di esse. L'uso di questa facolta' e' indicato e debitamente motivato nella nota integrativa.
2. Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa e' consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni della sezione II del presente capo.
 
Art. 35

Valutazioni (articolo 24, paragrafi 10, 11 e 12
della direttiva 2013/34/UE)

1. I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'intermediario che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dal presente decreto.
2. Se un'impresa inclusa nel consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, si procede a una nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» di questa impresa, a meno che la difformita' sia irrilevante. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purche' tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.
 
Art. 36
Contenuto della nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettere
a) ed e); articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), g), p), q)
ed r); articolo 24, paragrafo 9; articolo 28, paragrafi 1, 2,
lettere a), b), c) e d), e 3 della direttiva 2013/34/UE e articolo
43, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 86/635/CEE)

1. Si applicano gli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m) ed n), tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarita' dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'esercizio, tra cui quanto segue:
a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;
b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, e' indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e,
c) nell'indicare l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonche' dei crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'intermediario controllante e dalle sue controllate ai membri di detti organi dell'intermediario controllante.
2. Oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'articolo 28;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 32;
c) l'elenco delle partecipazioni alle quali e' applicato il metodo di cui all'articolo 33;
d) l'elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto.
3. Gli elenchi previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa:
a) la denominazione e la sede;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
d) la ragione della inclusione nell'elenco, se gia' non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).
4. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
5. E' consentito omettere le informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella nota integrativa.
 
Art. 37

Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19
e 29 paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE)

1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.
2. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese collegate;
f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
 
Art. 38
Obblighi di redazione (articolo 42 della direttiva 86/635/CEE e
articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE)

1. Sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato:
a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo;
b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla lettera a), che controllano banche, SIM o societa' finanziarie non appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo;
c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che controllano altre imprese e che non siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.
3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
 
Art. 39
Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9 della direttiva
2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva
86/635/CEE)

1. Gli intermediari IFRS non controllati da un intermediario IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.
2. Sono altresi' tenuti a redigere un bilancio consolidato gli intermediari IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario IFRS;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 40;
c) una persona fisica.
3. Fra gli intermediari IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato, o se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.
4. Gli intermediari IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
 
Art. 40
Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (articolo
23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/34/UE e articolo 43,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/635/CEE)

1. Non e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato l'intermediario IFRS controllante (intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da una banca soggetta al diritto di un altro Stato membro, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) l'intermediario esentato non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato, purche' gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero;
c) l'intermediario esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante;
d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dalla banca controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso e' costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale secondo le modalita' indicate all'articolo 42. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato.
2. L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede della banca controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero.
3. Restano ferme le disposizioni previste dai principi contabili internazionali adottate a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Note all'art. 40:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1606/2002 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla direttiva 86/635/CEE si vedano
le note all'art. 24.
 
Art. 41

Contenuto delle relazioni sulla gestione (articoli 19
e 29, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE)

1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.
2. L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:
a) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;
c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese collegate;
f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.
4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
 
Art. 42

Pubblicita' (articoli 2, 3 e 4 della direttiva 89/117/CEE)

1. Le succursali di banche e societa' finanziarie costituite in altri Stati membri pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
2. Le succursali di banche e societa' finanziarie costituite in Stati extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva 86/635/CEE, o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocita', sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se cio' sia previsto dagli atti di cui all'articolo 43. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'articolo 43 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonche' i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci.
3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni.
4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tradotti in lingua italiana. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale.

Note all'art. 42:
- Per i riferimenti alla direttiva 86/635/CEE si vedano
le note all'art. 24.
- Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 44 (Enti creditizi e finanziari). - 1. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano agli
enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva
o prevalente, anche indirettamente, attivita' di raccolta e
collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria,
consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni
forma, nella assunzione di partecipazioni, nella
compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori
mobiliari.
2. Sono comunque soggette alle disposizioni del
presente decreto le societa' finanziarie la cui attivita'
consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione
di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa
da quella creditizia o finanziaria.».
 
Art. 43

Poteri delle Autorita'

1. Gli intermediari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate anche in relazione:
a) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 3;
b) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, costituiti dagli intermediari IFRS;
c) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
d) alle relazioni sulla gestione di cui agli articoli 37 e 41.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 relative agli intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera c), sono adottate nel rispetto dei principi contabili internazionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate altresi' per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
5. Nel caso di societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia di cui al presente articolo sono adottate d'intesa con la Consob. Nel caso di societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e di societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob.
6. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 43:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 80 (Patrimoni destinati). - 1. Se il bilancio di
esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi
del presente decreto, in conformita' ai principi contabili
internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio
destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo
comma, lettera a), del codice civile, un separato
rendiconto redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i
rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi
dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n.
385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi
contabili internazionali.».
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, gia' citato nelle note all'art. 1,
cosi' recita:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Il testo delle lettere e) ed o) del comma 1,
dell'art. 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
(Omissis);
e) "Societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
(Omissis);
o) "Societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
(Omissis)».
 
Art. 44

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Agli intermediari IFRS che violano le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 43 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 150.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle ipotesi previste dall'articolo 45.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dal comma 1, ai soggetti che svolgono, per gli intermediari IFRS funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 120.000 euro, quando l'inosservanza e' conseguenza della grave violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.
3. Alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 154-bis, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, gia' citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari). - 1. Lo statuto degli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le
modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi
al mercato, e relativi all'informativa contabile anche
infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, che ne attestano la
corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari predispone adeguate procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato
nonche' di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche' il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari disponga di adeguati poteri e mezzi per
l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del
presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle
procedure amministrative e contabili.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul
bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si
riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformita' ai
principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneita' dei documenti a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello
consolidato, che la relazione sulla gestione comprende
un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
gestione, nonche' della situazione dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la
relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi
attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art.
154-ter.
5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo
il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita'
degli amministratori si applicano anche ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
societa'.».
- Il testo dei capi V e VI del titolo VIII del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia' citato nelle
note all'art. 1, cosi' recita:

«Titolo VIII
SANZIONI

Capo I
ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO

(Omissis).

Capo V
ALTRE SANZIONI

Art. 141. False comunicazioni relative a intermediari
finanziari
Art. 142. Requisiti di onorabilita' degli esponenti di
intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza
o di sospensione.
Art. 143. Emissione di valori mobiliari
Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle societa' o
enti
Art. 144-bis. Ordine di porre termine alle violazioni
Art. 144-ter. Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale
Art. 144-quater. Criteri per la determinazione delle
sanzioni
Art. 144-quinquies. Sanzioni per violazioni di
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
Art. 144-sexies. Obbligo di astensione

Capo VI
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA
DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 145. Procedura sanzionatoria
Art. 145-bis. Procedure contenziose
Art. 145-ter. Comunicazione all'ABE sulle sanzioni
applicate
Art. 145-quater. Disposizioni di attuazione».
 
Art. 45

Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto e le disposizioni di cui all'articolo 43 si applicano anche alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci consolidati la cui redazione e' prevista da specifiche disposizioni di legge.
 
Art. 46

Disposizioni di chiusura

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge.

Note all'art. 46:
- Per il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, si vedano le note all'art. 42.
 
Art. 47

Esercizio di prima applicazione

1. Le disposizioni del capo II del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43 relativi agli intermediari non IFRS si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Nei suddetti bilanci la disposizione dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, puo' non essere applicata.
 
Art. 48

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 48:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto
legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n.
207, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attivita'
diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli
intermediari finanziari e i confidi che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'art.
106, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 o nella
sezione di cui all'art. 155, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data
del 4 settembre 2010, nonche' le societa' fiduciarie
previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto
legislativo possono continuare a operare per un periodo di
12 mesi successivi al completamento degli adempimenti
indicati al comma 3.
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al
comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco
generale, l'elenco speciale e le sezioni separate previste
dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino
al completamento degli adempimenti indicati al comma 3
possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si
applicano i commi 1, 4 e 8.
3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti
dalla disciplina introdotta con il presente titolo III e'
subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative
nonche', per l'elenco previsto all'art. 112, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla
costituzione del relativo Organismo; le Autorita'
competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni
attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di
cui all'art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini
della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo
provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione
dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla
raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed
all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui
all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale
termine, l'Organismo e' regolato secondo le disposizioni
dell'art. 112-bis vigente.
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova
disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli
intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano nei confronti
del pubblico l'attivita' di assunzione di partecipazioni
ivi compresi quelli di cui all'art. 155, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai
sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca
d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1,
attestando di non esercitare attivita' riservate ai sensi
di legge;
b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle
disposizioni attuative del presente titolo III, gli
intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza
consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo esercitano l'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. L'istanza e' corredata della sola
documentazione attestante il rispetto delle previsioni di
cui all'art. 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dal presente decreto legislativo;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco
di cui all'art. 106 o in quello di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla
data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la
cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare
attivita' riservate ai sensi di legge. Agli intermediari
iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano
attivita' di intermediazione in cambi rimane in ogni caso
preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, le societa' fiduciarie previste
all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 come modificato dal presente decreto. In pendenza
dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad
operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati
presentano istanza di autorizzazione ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106, ovvero
istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 o
nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui
all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In
pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono
continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal
comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati
deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad
attivita' riservate ai sensi di legge. Per le societa'
fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento
dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di
cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non
abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o
cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed
e) deliberano la liquidazione della societa' ovvero
modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il
riferimento ad attivita' riservate ai sensi di legge. Le
societa' fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano
presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella
speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di
cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli
articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre
2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai
cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.U.L.P.S. e relative
disposizioni di attuazione.
8. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente titolo III, e, per
i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento
degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto dai titoli I e II del
presente decreto legislativo, le norme del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli
113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi 1 e 2.
Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'art. 9, comma
4, all'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla
scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo,
anche all'elenco previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'art.
3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad assicurare
la continuita' delle segnalazioni relative ai crediti
cartolarizzati; le Autorita' vi provvedono entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'art.
7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art. 3, comma
3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative
indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto.
8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente titolo III, l'art.
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad
applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente
all'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
di cui all'art. 106, comma 3, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
l'attivita' di rilascio di garanzie quando il garante e
l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo.
Per gruppo si intendono le societa' controllanti e
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante.
8-ter. L'Organismo di cui all'art. 112-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende
costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
del presente decreto, alla data di avvio della gestione
dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e
113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
9. A decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del presente titolo III tutte le
disposizioni legislative che fanno riferimento agli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento
ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle
che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti
abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente
decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108.
10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, sesto
e undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei
confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi
dell'art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del
pubblico, le attivita' di assunzione e gestione di
partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio
di garanzie. L'esercizio in via prevalente sussiste,
quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli
ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti
presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo
di natura finanziaria di cui alle anzidette attivita',
unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per
cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli
impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli
elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi
derivanti da operazioni di intermediazione su valute e
delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei
servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei
proventi complessivi.
10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei
soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, che continuano a svolgere la propria
attivita' ai sensi dell'art. 112, comma 7, come modificato
dal presente decreto».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, gia' nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 5 (Poteri delle autorita'). - 1. Gli enti
creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che
la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche,
su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e
delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti .
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche
per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche' per
l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi
della disciplina, dei principi e degli orientamenti
comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia
sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa'
previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni
della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le
societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le
istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita la
CONSOB, tenendo conto della specialita' della disciplina
della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti
dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
 
Art. 49

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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