Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 24 luglio 2015
Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione alla difesa, per l'anno 2014.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:
a) l'art. 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresi' indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita';
b) l'art. 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'art. 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della difesa, il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
d) l'art. 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
e) l'art. 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non piu' ritenuti utili alle esigenze istituzionali della difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'art. 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio, nonche' l'art. 405, comma 13 che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d'asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'art. 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, reg. n. 8, fg. n. 325);
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2012, reg. n. 5, fg. n. 365);
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della difesa per gli anni 2012 e 2013 (registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014, fg. n. 1597);
Visto il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;
Ravvisata l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione che consenta di proseguire, in linea con i criteri fissati con il citato decreto del Ministro della difesa in data 7 maggio 2014, la disciplina dei criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela;
Ritenuto altresi', di dover consentire agli utenti portatori di handicap (accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o il cui nucleo familiare convivente comprenda, alla data del 7 maggio 2014, un portatore di handicap cosi' accertato, che non hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, di presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto;
Acquisiti i pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, espressi dalla 4ª Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati in data 24 giugno 2015;
Ritenuto in particolare, di dover recepire i contenuti della condizione numero 1 sia della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica sia della IV Commissione difesa della Camera dei deputati - ovvero che sia riconosciuta la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione agli utenti portatori di handicap o con familiare portatore di handicap anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011;
Ritenuto al riguardo, opportuno estendere la protezione di tali utenti portatori di handicap, consentendo anche a coloro che hanno avuto il riconoscimento dell'handicap grave dopo il 31 dicembre 2010 la permanenza nella conduzione dell'alloggio con il pagamento del canone pagato a quella data ovvero del canone determinato ai sensi dell'art. 286, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Ritenuto di dover recepire i contenuti della condizione numero 2 formulata sia della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica sia della IV Commissione difesa della Camera dei deputati - ovvero che gli utenti di alloggi non aventi piu' titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, mantengono la conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone previste a quella data, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nell'art. 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, cosi' come modificate nel tempo in base agli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat;
Ritenuto di poter recepire i contenuti della condizione numero 3 formulata sia della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica sia della IV Commissione difesa della Camera dei deputati - ovvero assicurare che rientrino nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo status giuridico ferme restando, tuttavia, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014;
Ritenuto altresi', di non poter aderire ai contenuti di cui alla condizione numero 4 formulata dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica - ovvero che a tutti i soggetti rientranti nelle categorie protette non sia imposto l'obbligo di rilascio, finche' le condizioni di appartenenza alla categoria protetta non vengano meno fatti salvi i casi di accertata e continuata morosita' - in quanto riferiti ad un obbligo che non puo' essere rimosso con il decreto in parola, essendo normato dalla disciplina legislativa primaria dettata dall'art. 286, recante «Determinazione dei canoni» del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, titolato Codice dell'ordinamento militare;
Preso atto delle indicazioni formulate dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati con la condizione numero 5 e analogamente riprese dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica con la condizione numero 5, circa l'adozione delle norme regolamentari illustrate nella risoluzione Rugghia ed altri n. 8/00177, approvata dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 2012, concernenti l'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori degli immobili della difesa, nel senso di prevedere, in tali casi, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facolta' di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'art. 404, comma 4, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica, qualora piu' favorevole per l'acquirente, in relazione alle quali il Governo si riserva, in sede di revisione del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, di provvedere nel senso indicato;
Ritenuto infine, quanto alla condizione numero 4 della IV Commissione difesa della Camera dei deputati, e all'osservazione di cui alla lettera a. della 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica - ovvero di revisione, previa acquisizione del parere concorde della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei prezzi per la vendita con sistema d'asta, per gli alloggi liberi, nonche' dei prezzi per l'opzione degli immobili occupati da conduttori che ancora non hanno esercitato l'opzione all'acquisto che ad esse sia necessario dare adempimento attraverso iniziative da assumersi successivamente, in quanto materia afferente a disciplina normativa di rango primario e regolamentare;
Preso atto della necessita', rappresentata rispettivamente dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica con l'osservazione di cui alla lettera b) e dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati con l'osservazione di cui alla lettera a), al fine di evitare il ripetersi di una carenza di informazione sui contenuti del decreto, di dare idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalita' piu' consone il testo del decreto approvato;
Preso atto inoltre di dover valutare, secondo le indicazioni formulate dalla IV Commissione difesa della Camera dei deputati con l'osservazione di cui alla lettera b), l'opportunita' di procedere all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze, disponendo l'avvio, a cura dello Stato Maggiore della difesa, di uno specifico studio di fattibilita' di tale gestione unificata;
Preso atto delle indicazioni formulate dalla 4^ Commissione difesa del Senato della Repubblica con l'osservazione di cui alla lettera c) relative all'opportunita' di fornire informazioni piu' puntuali sui dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, le esigenze di alloggi per le Forze armate in base alle norme vigenti e l'eventuale deficit ovvero surplus rispetto all'esistente;

Decreta:

Art. 1

Patrimonio abitativo

1. Il patrimonio abitativo della difesa di cui all'art. 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito «Codice», in dotazione al 1° gennaio 2015, e' composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entita' e nelle tipologie riportate nell'allegato A, Tabella 1.
2. Gli alloggi di servizio non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 306, commi 2 e 3, del Codice, per l'anno 2014, sono indicati nell'allegato A, Tabella 2.
3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativo all'anno 2014, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010, 11 giugno 2012 e 7 maggio 2014, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2009, per gli anni 2010 e 2011 e per gli anni 2012 e 2013, e' sviluppato nell'allegato A, Tabella 3.
4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2014, nonche' la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, Tabelle 4 e 5.
5. I dati concernenti la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo, le esigenze di alloggi per le Forze armate in base alle norme vigenti e l'eventuale deficit ovvero surplus rispetto all'esistente, sono indicati nell'allegato C, Tabelle 6, 7, 8 e 9.
6. Gli allegati A, B e C, le nove tabelle in essi contenute e le relative note costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli
alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela.

1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo: gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Agli utenti di cui al comma 1 che abbiano in corso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio e' concessa una proroga pari al periodo occorrente alla conclusione del procedimento.
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Condizioni di proroga alla conduzione dell'utenza
per particolari categorie meritevoli di tutela

I coniugi superstiti, o altro familiare gia' convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'art. 332 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, nonche' i beneficiari della proroga di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.
 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Disposizioni concernenti anche l'applicazione del decreto del
Ministro della difesa 7 maggio 2014

1. Gli utenti che non hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 maggio 2014, sono ammessi a presentarla entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Negli altri casi di handicap accertati, l'istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di riconoscimento dell'handicap stesso. Il nuovo canone e' applicato a far data dalla ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione.
2. Agli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o il cui nucleo familiare convivente comprende un portatore di tale handicap e' riconosciuta la condizione di categoria protetta, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011. Nei casi di handicap accertati dal 1° gennaio 2011, previa presentazione dell'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, gli utenti sono ammessi al pagamento del canone pagato alla data del 31 dicembre 2010, qualora a quella data fossero utenti di alloggio di servizio. Nei casi in cui tali utenti non fossero gia' utenti di alloggio di servizio alla data del 31 dicembre 2010, essi sono ammessi al pagamento del canone determinato ai sensi dell'art. 286, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se piu' favorevole all'utente e previa presentazione della citata istanza.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, nonche' quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano nel senso che i benefici ivi previsti non possono estendersi oltre la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011.
4. Gli utenti di alloggi non aventi piu' titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, il cui reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera i 54.485,73 incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico, mantengono la conduzione dell'alloggio alle stesse condizioni di deroga e di canone previste a quella data, fatto salvo il perdurare delle condizioni patrimoniali e reddituali indicate nell'art. 2 del decreto del Ministro della difesa del 23 giugno 2010, cosi' come modificate nel tempo in base agli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici Istat.
5. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, si applicano altresi' nel senso che in caso di eventuale premorienza antecedente agli ultimi dieci anni, costituisce titolo per il mantenimento della conduzione la convivenza con il concessionario originario per almeno un decennio, da certificare nei modi consentiti dalla legge.
6. Fermi restando gli ambiti applicativi ed i limiti temporali di cui al decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014, rientrano nella condizione di categoria protetta i coniugi vedovi, i figli orfani di personale militare e civile della difesa e i coniugi divorziati, ovvero legalmente separati, di personale militare e civile della difesa titolare di concessione di alloggi di servizio dal momento in cui viene a determinarsi il relativo status giuridico.
 
Art. 5
Disposizioni relative alle soglie di reddito ai fini dell'alienazione
degli alloggi di servizio e all'aggiornamento della situazione
reddituale degli utenti ai fini della determinazione dei canoni di
occupazione.

1. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell'ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della difesa 7 maggio 2014 citato in premessa, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.
2. L'amministrazione procede, su documentata istanza dell'interessato, alla revisione della situazione reddituale complessiva degli utenti, ai fini dell'adeguamento del canone di occupazione dell'alloggio.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare delle verifiche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato in premessa.
 
Art. 6
Disposizioni relative alla pubblicazione e corretta applicazione
delle disposizioni recate dai decreti di gestione annuale del
patrimonio alloggiativo della difesa.

1. Lo Stato maggiore della difesa provvede a dare idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi, inviando a ciascuno di loro tempestivamente e con le modalita' piu' consone il testo del presente decreto, nonche' a diramare le istruzioni necessarie alla miglior applicazione della disciplina cosi' come risultante alla stregua del medesimo.
2. Lo Stato maggiore della difesa dispone l'avvio di uno studio di fattibilita' circa la gestione unificata del patrimonio abitativo in senso interforze.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 24 luglio 2015

Il Ministro: Pinotti

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2015 Difesa, foglio n. 1664
 
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