Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137
Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 9 della predetta legge («Delega al governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca»);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e definizioni

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.
2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.
3. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorita' giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale e' trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonche' gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati;
h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
i) certificato: il certificato redatto e compilato in conformita' al modello allegato al presente decreto legislativo.
4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, e' eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di cui una persona abbia la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, puo' essere eseguita, previo accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La decisione 2006/783/GAI e' pubblicata nella
G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 328.
- Il testo dell'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, e' il seguente:
«Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione della
decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
di confisca). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante le norme
occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro
2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i
criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e
9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24
dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti principi
e criteri direttivi, realizzando il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui
all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorita' centrale ai sensi
dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro
sia individuata nel Ministero della giustizia;
c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera
d), punto iii), della decisione quadro , la richiesta di
riconoscimento possa essere avanzata dall'autorita'
giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per
le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni;
d) prevedere che l'autorita' competente a chiedere il
riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4
della decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana
procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di
riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita'
giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme
della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se
necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria
europea, anche al fine di individuare l'autorita'
competente, e assicurando in ogni caso modalita' di
trasmissione degli atti che consentano all'autorita'
giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita';
f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana che
ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un
provvedimento di confisca concernente cose che si trovano
nel territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere
direttamente all'autorita' giudiziaria di tale Stato per
avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del
provvedimento medesimo; prevedere la possibilita' di
avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria
europea, anche al fine di individuare l'autorita'
competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle
lettere e) e f), adeguate forme di comunicazione e di
informazione nei confronti del Ministro della giustizia,
anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle
richieste provenienti dalle autorita' di un altro Stato
membro, da parte dell'autorita' giudiziaria italiana che si
ritiene incompetente, direttamente all'autorita'
giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione
all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento
e di esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorita'
giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia
incriminabilita' nei casi e per i reati previsti
dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento
e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da
autorita' giudiziarie di altri Stati membri per reati
diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1,
della decisione quadro, l'autorita' giudiziaria italiana
proceda alla verifica della doppia incriminabilita';
m) prevedere che possano essere esperiti i mezzi di
impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura
penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il
riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e
di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai
concernere il merito della decisione giudiziaria adottata
dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di
autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa
rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe
in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo
3, della decisione quadro, la decisione di confisca
riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della
legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in
materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio,
l'esecuzione della decisione di confisca non puo' essere
rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato
di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di
imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in
materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della
legislazione dello Stato di emissione;
3) vi sono immunita' o privilegi a norma del
diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione
di una decisione di confisca nazionale dei beni in oggetto;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i
terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato
italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione
di confisca, anche quando tale impossibilita' risulta
conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di
cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti
penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto
o in parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti
penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge
italiana, al di fuori del territorio dello Stato di
emissione e il reato e' improcedibile ai sensi degli
articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il
riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da
uno Stato di emissione, l'autorita' giudiziaria italiana
procedente attivi procedure di consultazione con
l'autorita' competente dello Stato di emissione, anche
tramite l'autorita' centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste
di autorita' competente dello Stato di esecuzione, possa
rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene e' gia' oggetto di un
procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un
procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di
impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione
definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca
concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia
il rischio che il valore totale risultante dalla sua
esecuzione possa superare l'importo specificato nella
decisione a causa dell'esecuzione simultanea della stessa
in piu' di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di
confisca possa pregiudicare un'indagine penale o un
procedimento penale in corso;
q) prevedere che l'autorita' giudiziaria, in veste di
autorita' competente dello Stato di emissione, possa
convenire con l'autorita' dello Stato di esecuzione che la
confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di
valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti
di cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla
legge;
r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1,
della decisione quadro, che, quando lo Stato italiano opera
in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca
in relazione alla quale e' stato effettuato il
riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme
prescritte dal codice di procedura civile per il
pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in
quanto applicabili;
2) sui beni immobili o mobili registrati con la
trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio
di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i
singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso
dell'amministratore nominato dall'autorita' che ha disposto
la confisca e con l'iscrizione del provvedimento nel
registro delle imprese presso il quale e' iscritta
l'impresa;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con
l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel
registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati,
compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi
dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e
successive modificazioni;
s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle
formalita' di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario
e la polizia giudiziaria, secondo le rispettive competenze,
procedano all'apprensione materiale dei beni; prevedere
altresi' i casi in cui sia possibile procedere allo
sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della
forza pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische
disposti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di un
procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio,
ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione
patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q)
e r);
u) prevedere la destinazione delle somme
conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti
dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e
dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo
16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca
sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione
quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005,
alla destinazione dei beni confiscati si applichi la
disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di
confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilita' dello
Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un
provvedimento di confisca richiesto dall'autorita'
giudiziaria dello Stato membro di emissione,
l'esperibilita' del procedimento previsto dalla decisione
quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato
italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.
2. Alle attivita' previste dal comma 1 si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla decisione 2006/783/GAI e
all'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154 si vedano le
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 12-sexies del decreto legge 8
giugno 1992 n 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalita' mafiosa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 1992, n. 133, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n
356, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, S.G
n. 185, cosi' recita:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater,
452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
n. 356, o dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni .
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 .
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei
commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n.
282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura
penale, nomina un amministratore con il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette (75)
(76).
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche'
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato».
- Il testo degli articoli 24 e 34 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2011, n. 226, S.O, cosi' recita:
«Art. 24 (Confisca). - 1. Il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui
confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il
Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali
rilevanti, tale termine puo' essere prorogato con decreto
motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non
piu' di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti
e di quello previsto dall'art. 22, comma 1, si tiene conto
delle cause di sospensione dei termini di durata della
custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per
il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti
peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati,
su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2,
quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le
disposizioni del presente titolo».
«Art. 34 (L'amministrazione giudiziaria dei beni
connessi ad attivita' economiche). - 1. Quando, a seguito
degli accertamenti di cui all'art. 19 o di quelli compiuti
per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della
delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi
per ritenere che l'esercizio di determinate attivita'
economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia
direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
intimidazione o di assoggettamento previste dall'art.
416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attivita'
delle persone nei confronti delle quali e' stata proposta o
applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di
cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i
presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o
il direttore della Direzione investigativa antimafia
possono richiedere al tribunale competente per
l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti
delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini
e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di
finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette
attivita', nonche' l'obbligo, nei confronti di chi ha la
proprieta' o la disponibilita', a qualsiasi titolo, di beni
o altre utilita' di valore non proporzionato al proprio
reddito o alla propria capacita' economica, di
giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere
che il libero esercizio delle attivita' economiche di cui
al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti
delle quali e' stata proposta o applicata una misura di
prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria
dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per
lo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria dei beni e' adottata
per un periodo non superiore a sei mesi e puo' essere
rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a
dodici mesi, a richiesta dell'autorita' proponente, del
pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le
condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.
5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o
altri beni soggetti a pubblica registrazione, il
provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto
presso i pubblici registri a cura dell'amministratore
giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento.
6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi
di relazione e segnalazione di cui all'art. 36, comma 2,
anche nei confronti del pubblico ministero.
7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di
scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del
sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo
del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla
quale puo' essere chiamato a partecipare il giudice
delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la
confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di
revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano
le disposizioni previste dall'art. 27.
8. Con il provvedimento che dispone la revoca della
misura, il tribunale puo' disporre il controllo
giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei
confronti di chi ha la proprieta', l'uso o
l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di
comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al
questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di
dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni
se si tratta di residenti all'estero, gli atti di
disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli
atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di
amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli
altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore
non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore
stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al
reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci
giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
precedente.
9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni
sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano
dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della
Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa
antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di
disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro e'
disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma
del comma 3."
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di
enti pubblici.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera
a), la codificazione delle disposizioni legislative in
materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
 
CERTIFICATO
di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, come modificato dalla
decisione quadro 2009/299/GAI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Autorita' competenti

1. Sono autorita' competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia e' competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; cura altresi' la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.
3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla Corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorita' giudiziaria italiana puo' richiedere, ove necessario, la trasmissione dei predetti atti in originale.
4. La decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro e il certificato ad essa relativo sono trasmessi dall'autorita' di cui all'articolo 10 alla competente autorita' dello Stato di esecuzione, o direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione e sottoscritto dall'autorita' di cui all'articolo 10, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'autorita' giudiziaria trasmette i predetti atti in originale.
5. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorita' giudiziaria interessata provvede a dare informazione al Ministro della giustizia delle decisioni di confisca ricevute e trasmesse per l'esecuzione, anche a fini statistici.
 
Art. 3

Esecuzione delle decisioni di confisca emesse
in altri Stati membri

1. La decisione di confisca adottata in altro Stato membro puo' essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale.
2. E' consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione e' prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, senza verifica della doppia incriminabilita':
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento delle decisioni di confisca e' consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

Note all'art. 3:
- La Convenzione del 26 luglio 1995 e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 novembre 1995, n. C 316.
 
Art. 4

Garanzia giurisdizionale

1. Sulla richiesta di esecuzione e' competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non e' noto, e' competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se piu' sono i beni, dislocati in piu' luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.
2. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 1, e' competente la Corte di appello di Roma.
3. L'autorita' giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorita' di emissione e il Ministro della giustizia.
 
Art. 5

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione
della decisione di confisca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso della data di udienza e' dato anche al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
2. La sentenza di riconoscimento e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.
3. La confisca e' eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalita':
a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;
b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalita' previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorita' giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e' iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.
4. Dell'avvenuta esecuzione e' dato immediato avviso all'autorita' di emissione.
5. In sede di esecuzione l'autorita' incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica.
6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca e' stata emessa.
7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutivita' della decisione di confisca, l'autorita' giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorita' di emissione e al Ministro della giustizia.
8. L'autorita' giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.
9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorita' giudiziaria ne richiede alla competente autorita' dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale
e' il seguente:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio (1), il
giudice o il presidente del collegio fissa la data
dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre
persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato
o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2».
- Il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 2003, n. 398 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
debito pubblico. (Testo A), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, S.O., cosi' recita:
«Art. 15 (L) (Costituzione di vincoli). - 1. I vincoli
di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal
presente Titolo, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
(L).
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a
consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli
strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso
l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle
istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del
vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari. (L)».
- Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 12
maggio 2004, n.170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE,
in materia di contratti di garanzia finanziaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164,
e' il seguente:
«Art. 10 (Legge regolante i diritti su strumenti
finanziari in forma scritturale). - 1. Quando i diritti,
che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti
finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un
libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito
accentrato, le modalita' di trasferimento di tali diritti,
nonche' di costituzione e di realizzazione delle garanzie e
degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinati
esclusivamente dalla legge dell'ordinamento dello Stato in
cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate
le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del
titolare del diritto, con esclusione del rinvio alla legge
di un altro Stato.
2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.
3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli
strumenti finanziari non siano immessi in un sistema
italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di
trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e
realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli
stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
 
Art. 6

Motivi di rifiuto

1. La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:
a) quando il certificato non e' stato trasmesso ovvero e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
b) quando una decisione di confisca risulta essere gia' stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non puo' essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunita' riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
e) quando dal certificato risulta che l'interessato non e' comparso personalmente e non e' stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si e' concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilita' di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca ne' ha richiesto un nuovo procedimento;
f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;
i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocita', il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorita' italiana ordinata anch'essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca.
2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorita' di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.
3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la Corte di appello puo' imporre all'autorita' di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.
4. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.
5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca e' impossibile perche' il bene da confiscare e' gia' stato confiscato o e' scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne da' comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

Note all'art. 6:
- Il testo degli articoli 7,8,9,10,11,12 e 13 del
Codice Penale e' il seguente:
«7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la
legge italiana il cittadino [c.p. 4] o lo straniero che
commette in territorio estero [c.p.m.g. 235, 237, 239]
taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalita' dello Stato italiano
[c.p. 241, 276] ;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e
di uso di tale sigillo contraffatto [c.p. 467];
3. delitti di falsita' in monete aventi corso legale
nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
di pubblico credito italiano [c.p. 453, 464, 466];
4. delitti commessi da pubblici ufficiali [c.p. 357] a
servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i
doveri inerenti alle loro funzioni [c.p. 61, n. 9, 314];
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni
di legge [c.p. 501, 537, 591, 604, 642; c.p.m.p. 18] o
convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita'
della legge penale italiana».
«8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il
cittadino [c.p. 4] o lo straniero, che commette in
territorio estero un delitto politico non compreso tra
quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, e'
punito secondo la legge italiana [c.p.m.p. 18], a richiesta
del ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 10,
342].
Se si tratta di delitto punibile a querela della
persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], occorre, oltre tale
richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, e' delitto politico
ogni delitto, che offende un interesse politico dello
Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [c.p. 241].
E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune
determinato, in tutto o in parte, da motivi politici».
«9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il
cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli
precedenti, commette in territorio estero [c.p. 537] un
delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena
di morte (1) o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima,
sempre che si trovi nel territorio dello Stato [c.p. 4].
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una
pena restrittiva della liberta' personale [c.p. 18] di
minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del
ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342] ovvero
a istanza [c.p. 130; c.p.p. 341], o a querela [c.p. 120,
121; c.p.p. 336] della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti,
qualora si tratti di delitto commesso a danno delle
Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero,
il colpevole e' punito a richiesta del ministro della
giustizia, sempre che l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697]
di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso
il delitto».
«10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo
straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e
8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di
un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana
stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo, o la
reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito
secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel
territorio dello Stato [c.p. 4], e vi sia richiesta del
ministro della giustizia [c.p. 128, 129; c.p.p. 342],
ovvero istanza [c.p. 130; c.p.p. 341] o querela [c.p. 120,
121; c.p.p. 336] della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita'
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il
colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta
del ministro della giustizia, sempre che:
1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale e' stabilita la
pena di morte (3) o dell'ergastolo, ovvero della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione [c.p. 13; c.p.p. 697] di lui non sia
stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo
dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello
dello Stato a cui egli appartiene».
«11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato
nell'art. 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello
Stato, anche se sia stato giudicato all'estero [c.p. 138,
201; c.p.p. 730].
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il
cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato
all'estero, e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il
ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p.p. 342]».
«12 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere). -
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto
puo' essere dato riconoscimento [c.p.p. 730]:
1. per stabilire la recidiva [c.p. 99, 100, 101] o un
altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare
l'abitualita' [c.p. 102, 103, 104] o la professionalita'
nel reato [c.p. 105] o la tendenza a delinquere [c.p. 108]
(1);
2. quando la condanna importerebbe, secondo la legge
italiana, una pena accessoria [c.p. 19, 28];
3. quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe
sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova
nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali
[c.p. 199, 215] ;
4. quando la sentenza straniera porta condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve,
comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio
dello Stato [c.p. 4], agli effetti delle restituzioni o del
risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [c.p.
185].
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve
essere stata pronunciata dall'autorita' giudiziaria di uno
Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se
questo non esiste, la sentenza estera puo' essere
egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il
ministro della giustizia ne faccia richiesta [c.p. 128,
129; c.p.p. 342]. Tale richiesta non occorre se viene fatta
istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n.
4.».
«13 (Estradizione). - L'estradizione e' regolata dalla
legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi
internazionali.
L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma
oggetto della domanda di estradizione non e' preveduto come
reato dalla legge italiana e dalla legge straniera [Cost.
10; c.p. 1; c.p.p. 697].
L'estradizione puo' essere conceduta od offerta, anche
per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali,
purche' queste non ne facciano espresso divieto.
Non e' ammessa l'estradizione del cittadino [c.p. 4],
salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni
internazionali [Cost. 26].».
 
Art. 7

Rinvio dell'esecuzione

1. La Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalita', puo' disporre il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di confisca, quando:
a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorita' competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in piu' di uno Stato membro;
b) e' stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 8 e fino alla decisione definitiva;
c) l'esecuzione della decisione di confisca puo' pregiudicare un procedimento penale in corso, e comunque per un periodo massimo di sei mesi;
d) il bene e' oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.
2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione e' comunicato senza indugio allo Stato di emissione.
3. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede con le formalita' dell'articolo 5 e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorita' di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.
 
Art. 8

Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti e' stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non puo' avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
4. Copia del provvedimento e' trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
5. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorita' competente dello Stato di emissione.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti dell'art. 127 del Codice di
Procedura Penale si vedano le note all'art. 5.
 
Art. 9

Concorso di decisioni di confisca

1. Se piu' decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le piu' decisioni, debba essere eseguita tenuto conto della gravita' del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.
 
Art. 10

Competenza

1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
2. L'autorita' di cui al comma 1 puo' convenire con l'autorita' competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 665 del Codice di Procedura Penale
cosi' recita:
«TITOLO III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
Capo I
Giudice dell'esecuzione
(commento di giurisprudenza)
"Art 665 (Giudice competente)
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a
conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice
che lo ha deliberato.
2. Quando e' stato proposto appello, se il
provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in
relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, e' competente il giudice di primo
grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.
3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo
e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il
ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile
ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel
comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato
l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di
rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici
ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il
giudice ordinario .
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti
emessi dal tribunale in composizione monocratica e
collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al
collegio"».
- Per i riferimenti agli articoli 24 e 34 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n 159 si vedano le note
all'art. 1.
 
Art. 11

Procedimento di trasmissione

1. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 10 trasmette a quella dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi:
a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino;
b) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale e' stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito.
3. Quando non e' possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.
4. Il certificato e' tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
5. Se l'autorita' competente per l'esecuzione della confisca non e' nota, l'autorita' giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie a tale fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.
6. L'autorita' giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutivita' della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorita' competente dello Stato di esecuzione.
 
Art. 12

Trasmissione della decisione a piu' Stati per l'esecuzione

1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o piu' Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.
2. La decisione di confisca puo' essere trasmessa a piu' di uno Stato membro, solo se:
a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in piu' di uno Stato membro;
b) la confisca del bene comporti la necessita' di svolgere attivita' in piu' di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o piu' Stati membri;
c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non e' sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.
3. Nel caso di trasmissione a piu' Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non puo' superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.
 
Art. 13

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
 
Art. 14

Destinazione delle somme e dei beni confiscati

1. Salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:
a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo;
b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.
2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene puo' essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.

Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.
133 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n.
195, S.O., e' il seguente:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - (omissis)
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
(omissis)».
- La Decisione 2005/212/GAI e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 marzo 2005, n. L 68.
- Il libro I titolo III del Decreto legislativo 6
settembre 2011, n . 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., cosi'
recita:
«Titolo III
L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati
Capo I
L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario)
1. Con il provvedimento con il quale dispone il
sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale
nomina il giudice delegato alla procedura e un
amministratore giudiziario.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli
iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le
stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni
di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore
giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' autorizzare
l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la
sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al
comma 3.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai
compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso
dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero
formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il
tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca
dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello
stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso
della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il
conto della gestione.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento
previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di
seconda fascia dello Stato.
Art. 36 (Relazione dell'amministratore giudiziario)
1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice
delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione
particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione
contiene:
a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli
beni ovvero delle singole aziende;
b) il presumibile valore di mercato dei beni quale
stimato dall'amministratore stesso;
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda,
l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali
difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle
scritture contabili;
e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee e
redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro
di beni organizzati in azienda o di partecipazioni
societarie che assicurino le maggioranze previste dall'art.
2359 del codice civile, la relazione contiene una
dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete
possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita',
tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa
con il proposto ed i suoi familiari, della natura
dell'attivita' esercitata, delle modalita' e dell'ambiente
in cui e' svolta, della forza lavoro occupata, della
capacita' produttiva e del mercato di riferimento.
2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le
eventuali difformita' tra quanto oggetto della misura e
quanto appreso, nonche' l'esistenza di altri beni che
potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui
l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il
deposito della relazione puo' essere prorogato dal giudice
delegato per non piu' di novanta giorni. Successivamente
l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza
stabilita dal giudice, una relazione periodica
sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia,
esibendo, ove richiesto, i relativi documenti
giustificativi.
4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il
giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima
dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dettate dal codice di
procedura penale in materia di perizia.
Art. 37 (Compiti dell'amministratore giudiziario)
1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile,
tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice
delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente
le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i
criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per
la tenuta del registro.
2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore
prende in consegna le scritture contabili e i libri
sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del
provvedimento di sequestro.
3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi
titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualita',
escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende,
affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla
procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati
nei limiti e con le modalita' stabilite dal giudice
delegato.
5. L'amministratore giudiziario tiene contabilita'
separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti;
tiene inoltre contabilita' separata della gestione e delle
eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di
privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o
gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale.
Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
uscite di carattere specifico e la quota di quelle di
carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di
beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresi' i
documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta
analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni
periodiche presentate ai sensi dell'art. 36.
Art. 38 (Compiti dell'Agenzia)
1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia
coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione
del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al
tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per
la migliore utilizzazione del bene in vista della sua
destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al
tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando
ritenga che essi possono recare pregiudizio alla
destinazione o all'assegnazione del bene.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i
provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli
di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione
straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado,
l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, la
quale puo' farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati, retribuiti secondo le modalita' previste per
l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al
tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico.
L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga
revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente. L'incarico
puo' essere conferito all'amministratore giudiziario gia'
nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico
all'amministratore giudiziario gia' nominato, il tribunale
provvede agli adempimenti di cui all'art. 42 e
all'approvazione del rendiconto della gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo
grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da
parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio
sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del
provvedimento.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di
trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con
decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro
della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni del presente decreto relative
all'amministratore giudiziario si applicano anche
all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3.
Art. 39 (Assistenza legale alla procedura)
1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e
la difesa dell'amministratore giudiziario nelle
controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi
a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato
ne riconosca l'opportunita'».
 
Art. 15

Risarcimento

1. In caso di responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualita' di Stato di esecuzione.
2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al comma 23, dell'art. 61, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano i
riferimenti all'art. 14.
 
Art. 16

Accordi o intese con altri Stati membri

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.
 
Art. 17

Clausola di invarianza

1. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Alfano, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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