Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2015 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2015, n. 138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri dell'Unione europea",
e
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COREA, di seguito "la Corea",
dall'altra:
CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro;
DESIDEROSE di rafforzare le loro strette relazioni economiche nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creera' un nuovo clima tra le Parti, favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti;
CONVINTE che il presente accordo favorira' lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creera' condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, accrescendo cosi' la competitivita' delle loro imprese sui mercati mondiali;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
RIAFFERMANDO il loro impegno per uno sviluppo sostenibile e convinte del contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, che comprendono lo sviluppo economico, la riduzione della poverta', l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonche' la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
RICONOSCENDO il diritto delle Parti di adottare le misure necessarie per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica sulla base del livello di protezione che esse ritengono appropriato, a condizione che tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali internazionali, in conformita' del presente accordo;
DETERMINATE a promuovere la trasparenza per quanto riguarda tutte le rispettive parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della societa' civile;
DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilita', creare nuove possibilita' di impiego e migliorare il benessere generale liberalizzando e sviluppando gli scambi e gli investimenti;
INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere ai loro scambi reciproci e ai loro investimenti;
DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi e ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra i loro territori che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;
DESIDEROSE di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e di ambiente, di promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile e di applicare il presente accordo in coerenza con questi obiettivi; e
FONDANDOSI sui diritti e gli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, stipulato il 15 aprile 1994 (di seguito "l'accordo OMC") e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1.1

Obiettivi

1. Con il presente accordo, le Parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento e ne definiscono le regole.
2. Gli obiettivi del presente accordo sono:
a) liberalizzare e facilitare il commercio delle merci tra le Parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994");
b) liberalizzare il commercio dei servizi e gli investimenti tra le Parti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (di seguito "GATS");
c) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti;
d) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti;
e) proteggere in modo adeguato ed efficace i diritti di proprieta' intellettuale;
f) contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi e ponendo in essere condizioni favorevoli allo sviluppo dei flussi di investimenti, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;
g) favorire, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di primaria importanza, lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e far si' che questo obiettivo sia preso in considerazione ad ogni livello delle relazioni commerciali delle Parti; e
h) promuovere gli investimenti diretti esteri senza abbassare o ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle Parti in materia di ambiente e di lavoro.

 
Allegato 1

Lasciato intenzionalmente in bianco


 
Allegato 2-A

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

1. Salvo quanto altrimenti stabilito nella tabella dei dazi di ciascuna delle Parti acclusa al presente allegato, alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna delle Parti si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva a norma dell'articolo 2.5, paragrafo 1:
a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "0" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "2" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale1 ;
---------
1 In deroga al paragrafo 1, lettera c), i dazi doganali sulle merci originarie di cui alle voci classificate nel SA, capitolo 87, e comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tariffa di una Parte sono oggetto di una riduzione del 30% dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di un ulteriore 30% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 2, di un ulteriore 20% dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3 e di un ulteriore 20% dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno dell'anno 4. Successivamente le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale.

d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "6" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sette tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in undici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "12" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in tredici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "13" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in quattordici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "15" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "18" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in diciannove tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "20" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in ventuno tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione del 5% dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi doganali sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 5% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3, di un ulteriore 7% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 4 e di un ulteriore 7% dell'aliquota di base ogni anno successivo fino all'anno 6. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 10% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 7 e di un ulteriore 10% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 8. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 12% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 9, di un ulteriore 17% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 10 e di un ulteriore 20% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 11. Successivamente le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale;
n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10-B" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione al 20%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 20% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in nove tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "12-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono mantenuti al livello delle aliquote di base dall'anno 1 all'anno 9. A decorrere dal primo giorno dell'anno 10 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
p) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "16-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione al 30%, ad valorem, in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le merci in questione sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dal primo giorno dell'anno 17;
q) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "S-A" sono cosi' disciplinati:
i) per le merci entrate in Corea tra il 1º maggio e il 15 ottobre, i dazi doganali sono soppressi in diciotto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
ii) per le merci entrate in Corea dal 16 ottobre al 30 aprile, i dazi doganali sono ridotti al 24%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 24% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "S-B" sono cosi' disciplinati:
i) per le merci entrate in Corea dal 1º settembre fino alla fine di febbraio, i dazi doganali sono mantenuti al livello delle aliquote di base;
ii) per le merci entrate in Corea dal 1° marzo al 31 agosto, i dazi doganali sono ridotti al 30%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 30% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in sei tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
s) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "E" di soppressione progressiva dei dazi sono mantenuti al livello delle aliquote di base;
t) nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali stabiliti dal presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Corea connessi all'attuazione degli impegni di cui documento OMC WT/Let/492 (Certificazione delle modifiche e delle rettifiche dell'elenco LX-Repubblica di Corea) del 13 aprile 2005 e successive modificazioni.
2. Ogni voce della tabella di ciascuna delle Parti reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna fase di riduzione dei dazi per la voce in questione.
3. Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi doganali sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale piu' vicino oppure, laddove l'aliquota del dazio doganale sia espressa in unita' monetarie, perlomeno al decimo di cent di euro piu' vicino nel caso della parte UE e al won coreano piu' vicino nel caso della Corea.
4. Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di ciascuna Parte, ogni riduzione annuale ha effetto a far data dal primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 5.
5. Ai fini del presente allegato e dell'appendice 2-A-1, si intende per:
a) "anno 1", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
b) "anno 2", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
c) "anno 3", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
d) "anno 4", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
e) "anno 5", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
f) "anno 6", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
g) "anno 7", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
h) "anno 8", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
i) "anno 9", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
j) "anno 10", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
k) "anno 11", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
l) "anno 12", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
m) "anno 13", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
n) "anno 14", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
o) "anno 15", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
p) "anno 16" il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quindicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
q) "anno 17", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sedicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
r) "anno 18", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciassettesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
s) "anno 19", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciottesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
t) "anno 20", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del diciannovesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.
u) "anno 21", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.

TABELLA DEI DAZI DELLA COREA

NOTE GENERALI

1. Rapporto con l'Harmonized Tariff Schedule of Korea (HSK): le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione dell'HSK e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, e' disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo dell'HSK. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni dell'HSK, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote doganali coreane della nazione piu' favorita in vigore alla data del 6 maggio 2007.

TABELLA DEI DAZI DELLA COREA

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA DEI DAZI DELLA PARTE UE

NOTE GENERALI
1. Rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'Unione europea: le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, e' disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune della Comunita' europea in vigore alla data del 6 maggio 2007.
TABELLA DEI DAZI DELLA PARTE UE

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15.10 dell'Accordo stesso.
 
ARTICOLO 1.2

Definizioni generali

Nel presente accordo s'intende per:
le Parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE") e, dall'altra, la Corea;
l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e
l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunita' europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.

 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 23.820 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle fi-nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ARTICOLO 2.1

Obiettivo

Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente il commercio delle merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio all'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al commercio delle merci1 tra le Parti.
---------
 1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione.

 
ARTICOLO 2.3

Dazio doganale

Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo2 , ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'articolo 2.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata e' stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
b) dei dazi previsti dalle leggi di una Parte, in conformita' del capo 3 (Misure di difesa commerciale);
c) dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 2.10; o
d) dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sull'agricoltura").
---------
 2 Le Parti convengono che questa definizione fa salvo il trattamento che esse possono concedere, in conformita' dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione piu' favorita.


 
ARTICOLO 2.4

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, interpretata in conformita' del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "il SA").

 
ARTICOLO 2.5

Soppressione dei dazi doganali

1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle Parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A.
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali a cui le successive riduzioni devono essere applicate come disposto dal paragrafo 1 e' quella specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A.
3. Se in un qualsiasi momento una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicato alla nazione piu' favorita (in prosieguo "NPF") dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio e' applicata agli scambi commerciali oggetto del presente accordo, se e fintanto che essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Una decisione delle Parti nel comitato per il commercio, a seguito di tali consultazioni, sull'accelerazione o l'estensione della soppressione di un dazio doganale su una merce sostituisce le aliquote del dazio o le categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A per quella merce.

 
ARTICOLO 2.6

Divieto di aumentare o introdurre dazi

Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.

 
ARTICOLO 2.7

Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari

1. Ciascuna delle Parti amministra e applica i contingenti tariffari (di seguito "CT") fissati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A in conformita' dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le note interpretative, e dell'accordo sulle procedure di concessione delle licenze di importazione, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC.
2. Ciascuna delle Parti:
a) provvede a che le procedure di amministrazione dei CT che applica siano trasparenti, accessibili al pubblico, tempestive, non discriminatorie, rispondenti alle condizioni del mercato, comportino oneri minimi per il commercio e rispecchino le preferenze degli utilizzatori finali;
b) provvede a che ogni soggetto di una Parte che soddisfi i requisiti legali e amministrativi della Parte importatrice abbia diritto di chiedere l'assegnazione di un CT dalla Parte e di vedere presa in considerazione la sua domanda. A meno che le Parti dispongano diversamente con decisione del comitato per il commercio di merci, ogni trasformatore, dettagliante, ristorante, albergo, distributore di servizi alimentari o istituzione od ogni altro soggetto ha diritto di chiedere l'assegnazione di un CT e di vedere presa in considerazione la sua domanda. Gli oneri per i servizi relativi a una domanda di assegnazione di un CT sono limitati al costo effettivo dei servizi prestati;
c) non assegna, tranne nei casi specificati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, quote di un CT a un gruppo di produttori, non subordina l'assegnazione di un CT all'acquisto di merci di produzione interna o non limita l'assegnazione di un CT ai trasformatori; e
d) assegna i CT in quantita' commercialmente utili e, per quanto possibile, nelle quantita' richieste dagli importatori. Salvo diversa indicazione nelle disposizioni per ogni CT e nella linea tariffaria applicabile dell'appendice 2-A-1 della tabella della Parte figurante nell'allegato 2-A, ogni CT assegnato e' valido per un articolo o un insieme di articoli soggetti a un particolare CT, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla qualita' dell'articolo o dell'insieme di articoli, e non e' subordinato all'uso finale o alla dimensione della confezione dell'articolo o dell'insieme di articoli.
3. Ciascuna delle Parti designa le entita' responsabili dell'amministrazione dei CT.
4. Ciascuna delle Parti si adopera per amministrare i propri CT in un modo che permetta agli importatori di utilizzare per intero le quantita' dei CT.
5. Nessuna delle Parti puo' subordinare la domanda o l'utilizzazione dei CT alla riesportazione di una merce.
6. Su richiesta scritta di una di esse, le Parti si consultano circa il modo in cui una di esse amministra i propri CT.
7. Salvo diversa disposizione nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, ciascuna delle Parti mette a disposizione dei richiedenti l'intera quantita' del CT specificato in tale appendice a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il primo anno e dalla data anniversaria della sua entrata in vigore per ogni anno successivo. Nel corso di ogni anno l'autorita' amministratrice della Parte importatrice pubblica tempestivamente sul proprio sito Internet accessibile al pubblico i tassi di utilizzazione e le quantita' restanti disponibili per ogni CT.

 
ARTICOLO 2.8

Trattamento nazionale

Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

 
ARTICOLO 2.9

Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni

Nessuna delle Parti puo' adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.

 
ARTICOLO 2.10

Diritti e altri oneri sulle importazioni

Ciascuna delle Parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura (diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d)) imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.

 
ARTICOLO 2.11

Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni

Nessuna delle Parti puo' mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.

 
ARTICOLO 2.12

Valutazione in dogana

L'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sulla valutazione in dogana"), e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. Le riserve e le opzioni previste dall'articolo 20 e dai paragrafi da 2 a 4 dell'allegato III dell'accordo sulla valutazione in dogana non si applicano.

 
ARTICOLO 2.13

Imprese commerciali di Stato

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attivita' sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata tiene conto della necessita' di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.

 
ARTICOLO 2.14

Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali

1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilita' di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.

 
ARTICOLO 2.15

Eccezioni generali

1. Le Parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle relative note interpretative, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, si applicano al commercio delle merci oggetto del presente accordo, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficolta'. Se un accordo non e' raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte puo' applicare le misure di cui al presente articolo alle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

 
ARTICOLO 2.16

Comitato per il commercio di merci

1. Il comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato per il commercio per esaminare ogni questione attinente al presente capo ed e' composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il comitato ha le seguenti funzioni:
a) promuovere il commercio delle merci tra le Parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della soppressione dei dazi e sull'estensione della portata degli impegni sulle misure non tariffarie previste dal presente accordo, e se del caso su altre questioni;
b) esaminare le misure tariffarie e non tariffarie relative al commercio delle merci tra le Parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio,
qualora tali funzioni non siano state affidate ai corrispondenti gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro).

 
ARTICOLO 2.17

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e nei campi connessi.
2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi, su richiesta di tale Parte il comitato doganale si riunisce, entro 20 giorni dalla richiesta, per trovare, in via d'urgenza, una soluzione alla situazione. Le consultazioni svoltesi nel quadro del comitato doganale saranno considerate come aventi la stessa funzione delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni).

 
ARTICOLO 3.1

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice puo' adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2. La Parte importatrice puo' adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
i) l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura;
ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'articolo 2.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).

 
ARTICOLO 3.2

Condizioni e limitazioni

1. Una Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 e si consulta con essa il piu' presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.
2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto a seguito di un'inchiesta delle sue autorita' competenti in conformita' degli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC (di seguito "l'accordo sulle misure di salvaguardia") e a tale scopo gli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
3. Nell'effettuare l'inchiesta di cui al paragrafo 2, la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4.2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
4. Le Parti provvedono a che le rispettive autorita' competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.
5 Le Parti non applicano una misura di salvaguardia bilaterale:
a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;
b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo puo' tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorita' competenti della Parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria procede all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;
c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte.
6. Quando una Parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

 
ARTICOLO 3.3

Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che e' chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 3.2, paragrafi 2 e 3. La Parte rimborsa sollecitamente gli aumenti della tariffa se l'inchiesta di cui all'articolo 3.2, paragrafo 2, non permette di stabilire che i requisiti di cui all'articolo 3.1 sono soddisfatti. La durata di una misura provvisoria e' inclusa del periodo di cui all'articolo 3.2, paragrafo 5, lettera b).

 
ARTICOLO 3.4

Compensazione

1. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La Parte offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la Parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla Parte che applica la misura di salvaguardia.
3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non e' esercitato per i primi 24 mesi durante i quali e' in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

 
ARTICOLO 3.5

Definizioni

Ai fini della presente sezione:
i termini grave pregiudizio e minaccia di grave pregiudizio si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4.1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4.1, lettere a) e b), e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis;
per periodo transitorio si intende, per una merce, il periodo che va dalla data d'entrata in vigore del presente accordo a 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi, secondo il caso di ciascuna merce.

 
ARTICOLO 3.6

Misure di salvaguardia agricole

1. Una Parte puo' applicare una misura in forma di dazio doganale piu' elevato su una merce agricola originaria compresa nella rispettiva tabella dell'allegato 3, in conformita' delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, se il volume complessivo delle importazioni di tali merci in un anno supera il livello di soglia indicato nella rispettiva tabella dell'allegato 3.
2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 non e' superiore alla piu' bassa tra l'aliquota NPF applicata prevalente, l'aliquota NPF applicata in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo e l'aliquota indicata nella tabella della Parte figurante nell'allegato 3.
3. I dazi che ciascuna delle Parti applica a norma del paragrafo 1 sono fissati secondo la rispettiva tabella dell'allegato 3.
4. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola ai sensi del presente articolo e contemporaneamente, per la stessa merce:
a) una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi dell'articolo 3.1;
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia; o
c) una misura di salvaguardia speciale di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
5. Le Parti applicano ogni misura di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dall'istituzione di una misura di salvaguardia agricola, la Parte che applica la misura la notifica per iscritto all'altra Parte e fornisce ogni informazione utile al riguardo. Su richiesta scritta della Parte esportatrice, le Parti si consultano circa l'applicazione della misura.
6. Le modalita' di applicazione e il funzionamento del presente articolo possono essere esaminati dal comitato per il commercio di merci di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci).
7. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola su una merce agricola originaria:
a) se il periodo indicato nelle disposizioni sulle misure di salvaguardia agricole della rispettiva tabella dell'allegato 3 e' scaduto; o
b) se la misura aumenta il dazio contingentale per una merce soggetta a un CT indicato nell'appendice 2-A-1 della tabella dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali).
8. Le forniture delle merci in questione che erano in corso sulla base di un contratto stipulato prima che fosse imposto il dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esentate da tale dazio addizionale, a condizione che possano essere conteggiate nel volume delle importazioni delle merci in questione durante l'anno successivo ai fini dell'applicazione, in quell'anno, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

 
ARTICOLO 3.7

Misure di salvaguardia globali

1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il presente accordo non conferisce diritti o impone obblighi supplementari alle Parti per quanto riguarda le misure adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Su richiesta dell'altra Parte, e a condizione che essa abbia un interesse sostanziale, la Parte che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta.
3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale se e' uno dei cinque maggiori fornitori delle merci importate durante il piu' recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.
4. Le Parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce:
a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.1; e
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
5. Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.

 
ARTICOLO 3.8

Disposizioni generali

1. Salvo diversa disposizione del presente capo, le Parti mantengono i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo SMC").
2. Le Parti convengono che i dazi antidumping e i dazi compensativi devono essere utilizzati in piena conformita' con le pertinenti disposizioni dell'OMC ed essere basati su un sistema equo e trasparente per quanto riguarda i procedimenti che interessano le merci originarie dell'altra Parte. A questo scopo le Parti provvedono, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. Affinche' le inchieste sui dazi antidumping o compensativi possano essere effettuate con la massima efficienza, e in particolare tenendo conto dell'adeguato diritto di difesa, le Parti accettano l'uso della lingua inglese per i documenti presentati nell'ambito di tali inchieste. Quanto disposto nel presente paragrafo non preclude alla Corea il diritto di chiedere un chiarimento scritto in lingua coreana se:
a) il significato dei documenti presentati non e' considerato dalle autorita' coreane sufficientemente chiaro ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi; e
b) la richiesta e' strettamente limitata alla parte che non e' sufficientemente chiara ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi.
4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste sui dazi antidumping o compensativi.

 
ARTICOLO 3.9
Notifica

1. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al piu' tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda.
2. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda e propone all'altra Parte una riunione di consultazione con le sue autorita' competenti sulla domanda.

 
ARTICOLO 3.10
Considerazione degli interessi pubblici

Le Parti si sforzano di prendere in considerazione gli interessi pubblici prima di istituire un dazio antidumping o un dazio compensativo.

 
ARTICOLO 3.11

Inchiesta successiva alla cessazione di misure
a seguito di un riesame
Le Parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra Parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.

 
ARTICOLO 3.12

Valutazione cumulativa

Se importazioni da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta relativa a dazi antidumping o compensativi, una Parte esamina con particolare attenzione se la valutazione cumulativa dell'effetto delle importazioni dell'altra Parte e' appropriata tenendo conto delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e le merci simili di produzione interna.

 
ARTICOLO 3.13

Criterio della soglia minima applicabile al riesame

1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se e' stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della Parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.

 
ARTICOLO 3.14

Regola del dazio inferiore

Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o un dazio compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed e' inferiore ad esso se tale dazio inferiore e' sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.

 
ARTICOLO 3.15

Risoluzione delle controversie

Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.

 
ARTICOLO 3.16

Gruppo di lavoro "cooperazione in materia di difesa commerciale"

1. Il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), e' una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale.
2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle Parti in materia di difesa commerciale;
b) controllare l'attuazione del presente capo;
c) migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti competenti in materia di difesa commerciale;
d) costituire per le Parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, antisovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia;
e) costituire per le Parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui:
i) le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC;
ii) le pratiche delle autorita' competenti delle Parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai "dati disponibili" e le procedure di verifica;
f) cooperare su ogni altra questione per la quale le Parti considerino necessario cooperare.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle Parti.

 
ARTICOLO 4.1

Conferma dell'accordo TBT

Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo TBT") che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

 
ARTICOLO 4.2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita', come definiti nell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali di merci tra le Parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:
a) alle specificazioni tecniche predisposte da amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo; o
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo SPS").
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

 
ARTICOLO 4.3

Cooperazione comune

1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualita' e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti;
b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita';
c) se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformita', e nell'adoperarsi per far convergere o uniformare le prescrizioni tecniche; e
d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento.
3. Su richiesta, una Parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte in relazione al presente capo.

 
ARTICOLO 4.4

Regolamentazioni tecniche

1. Le Parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare, le Parti convengono:
a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le disposizioni dell'accordo TBT;
b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita', tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora le norme internazionali non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra Parte, a sua richiesta, le ragioni per le quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito;
c) quando una Parte ha adottato o propone di adottare una regolamentazione tecnica, di fornire all'altra Parte, a sua richiesta, le informazioni disponibili riguardanti l'obiettivo, la base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica;
d) di istituire meccanismi che consentano di fornire migliori informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un sito web pubblico) agli operatori economici dell'altra Parte, in particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra Parte o ai suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni scritte e, se opportune e disponibili, istruzioni scritte su come conformarsi alle loro regolamentazioni tecniche;
e) di prendere in adeguata considerazione le opinioni dell'altra Parte se una parte del processo di elaborazione di una regolamentazione tecnica e' oggetto di una consultazione pubblica, e di rispondere per iscritto, a sua richiesta, alle osservazioni formulate dall'altra Parte;
f) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notificazione per formulare osservazioni scritte sulla proposta;
g) di lasciare un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore affinche' gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanita', protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il termine concesso per formulare osservazioni.
2. Ciascuna delle Parti si adopera affinche' gli operatori economici e le altre persone interessate dell'altra Parte possano partecipare alle consultazione pubbliche ufficiali riguardanti l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie persone giuridiche o fisiche.
3. Ciascuna delle Parti si adopera per applicare le regolamentazioni tecniche in modo uniforme e coerente su tutto il proprio territorio. Se la Corea informa la Parte UE di un problema di natura commerciale conseguente a modifiche della legislazione di Stati membri dell'Unione europea che la Corea considera non compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Parte UE fa tutto quanto e' in suo potere per trovare una rapida soluzione del problema.

 
ARTICOLO 4.5

Norme

1. Le Parti confermano il loro impegno, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 4.1 dell'accordo TBT, a far si' che i rispettivi enti di normazione accettino e rispettino il codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione di norme, figurante nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano i principi enunciati nelle Decisioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002, Sezione IX (Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio.
2. Le Parti si impegnano a scambiare informazioni:
a) sull'uso che fanno delle norme in relazione alle regolamentazioni tecniche;
b) sui rispettivi processi di normazione e la misura in cui utilizzano le norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali; e
c) sugli accordi di cooperazione messi in atto da ciascuna delle Parti in materia di normazione, per esempio informazioni sulle questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.

 
ARTICOLO 4.6

Valutazione della conformita' e accreditamento

1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui:
a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte;
c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte;
d) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte;
e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e
f) l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformita' di un fornitore.
2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a:
a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformita';
b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformita', in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformita' per prodotti specifici;
c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e,
d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario.
3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformita'.

 
ARTICOLO 4.7

Vigilanza del mercato

Le Parti si impegnano a scambiare opinioni sulle attivita' di vigilanza del mercato e di controllo del rispetto della regolamentazione.

 
ARTICOLO 4.8

Oneri della valutazione di conformita'

Le Parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo 5.2.5 dell'accordo TBT, di assicurare che gli oneri della valutazione obbligatoria della conformita' dei prodotti importati siano equi in relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale od originari di altri paesi, tenendo conto dei costi di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dalla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita', e si impegnano ad applicare questo principio nei campi oggetto del presente capo.

 
ARTICOLO 4.9

Marcatura ed etichettatura

1. Le Parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una regolamentazione tecnica puo' includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere piu' restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.
2. In particolare, le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:
a) la Parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marcatura o all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo e' formulato in modo da non essere piu' restrittivo del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo;
b) la Parte puo' specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione fa salvo il diritto della Parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichettatura o nella marcatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente;
c) qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, la Parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra Parte senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
d) la Parte conserva la facolta' di esigere che le informazioni figurino nella marcatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia accettato dalle Parti, esso puo' essere utilizzato. L'uso simultaneo di altre lingue non e' vietato, purche' le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata oppure le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto; e
e) la Parte, nei casi in cui ritenga che cio' non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziche' fisicamente apposta sul prodotto.

 
ARTICOLO 4.10

Meccanismo di coordinamento

1. Le Parti convengono di nominare coordinatori TBT e di informare adeguatamente l'altra Parte quando nominano un nuovo coordinatore. I coordinatori TBT cooperano per facilitare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le Parti su ogni questione attinente al presente capo.
2. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti:
a) controllo dell'applicazione e dell'amministrazione del presente capo, esame sollecito di qualsiasi questione che una delle Parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita' e, a richiesta di una delle Parti, consultazione su ogni questione attinente al presente capo;
b) rafforzamento della cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita';
c) instaurazione di dialoghi su questioni attinenti alla regolamentazione, se opportuno, conformemente all'articolo 4.3;
d) costituzione di gruppi di lavoro, che possono comprendere o prevedere la consultazione di esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico, come convenuto dalle Parti;
e) scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non pubbliche, regionali e multilaterali, riguardanti le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'; e
f) riesame del presente capo alla luce di ogni sviluppo che intervenga nel quadro dell'accordo TBT.
3. I coordinatori comunicano tra loro nei modi convenuti e atti a un esercizio efficiente ed efficace delle loro funzioni.

 
ARTICOLO 5.1

Obiettivo

1. Il presente capo ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando in pari tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti.
2. Il presente capo mira altresi' a rafforzare la cooperazione tra le Parti sulle questioni del benessere degli animali, tenendo conto di diversi fattori, come le condizioni del settore zootecnico delle Parti.

 
ARTICOLO 5.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti.

 
ARTICOLO 5.3

Definizione

Ai fini del presente capo, per misura sanitaria o fitosanitaria si intende qualsiasi misura definita nel paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS.

 
ARTICOLO 5.4

Diritti e obblighi

Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.

 
ARTICOLO 5.5

Trasparenza e scambio di informazioni

Le Parti:
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
b) si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
d) comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.

 
ARTICOLO 5.6

Norme internazionali

Le Parti:
a) cooperano, su richiesta di una Parte, per giungere a una concezione comune dell'applicazione delle norme internazionali nei campi che incidono o possono incidere sui reciproci scambi commerciali al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi su di essi; e
b) cooperano nell'elaborazione di norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali.

 
ARTICOLO 5.7

Requisiti per l'importazione

1. I requisiti generali per l'importazione di una Parte si applicano all'intero territorio dell'altra Parte.
2. Requisiti specifici supplementari per l'importazione possono essere imposti alla Parte esportatrice o a parti di essa in funzione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa determinato dalla Parte importatrice sulla base delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "UIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").

 
ARTICOLO 5.8

Misure zoosanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti riconoscono le nozioni di zona indenne da organismi nocivi o malattie e di zona a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e stabiliscono una procedura idonea per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto di ogni norma, linea guida o raccomandazione internazionale pertinente.
2. Quando determinano tali zone, le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.
3. Le Parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle Parti per determinare tali zone. Le Parti si adoperano per completare queste attivita' entro due anni circa dall'entrata in vigore del presente accordo. Il completamento, con esito positivo, di questa cooperazione destinata a creare rapporti di fiducia reciproca e' confermato dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 5.10.
4. Quando determina tali zone, la Parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla Parte esportatrice secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla Parte esportatrice. Se una Parte non accetta la determinazione effettuata dall'altra Parte, ne spiega le ragioni ed e' disponibile a consultazioni.
5. La Parte esportatrice fornisce le prove necessarie per dimostrare obiettivamente alla Parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, rispettivamente, zone indenni da organismi nocivi o malattie e zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie. A questo scopo, e' dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

 
ARTICOLO 5.9

Cooperazione sul benessere degli animali

Le Parti:
a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attivita';
b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.

 
ARTICOLO 5.10

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), puo':
a) definire le procedure o le modalita' necessarie per mettere in atto il presente capo;
b) monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo;
c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attivita' destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3;
d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale; e
e) costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In questi casi, il comitato e' convocato d'urgenza, a richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni.
2. Il comitato e' composto di rappresentanti delle Parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute. L'ordine del giorno e' stabilito prima delle riunioni. Le Parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.

 
ARTICOLO 5.11

Risoluzione delle controversie

Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti al presente capo.

 
ARTICOLO 6.1

Obiettivi e principi

Nell'intento di facilitare gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione doganale su base bilaterale e multilaterale, le Parti convengono di cooperare e di adottare e applicare le loro prescrizioni e le loro procedure per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci sulla base dei seguenti obiettivi e principi:
a) affinche' le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci siano efficaci e proporzionate,
i) ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore procedure doganali celeri, mantenendo procedure doganale appropriate di controllo e selezione;
ii) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;
iii) ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di sdoganamento delle merci con un minimo di documentazione e rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti;
iv) ciascuna delle Parti utilizza tecnologie dell'informazione che permettono di accelerare le procedure di svincolo delle merci;
v) ciascuna delle Parti si adopera affinche' le rispettive autorita' e agenzie doganali che effettuano controlli di frontiera, anche per quel che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, cooperino e coordinino le loro attivita'; e
vi) ciascuna delle Parti dispone che il ricorso a spedizionieri doganali abbia carattere facoltativo;
b) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci si basano sugli strumenti e sulle norme internazionali in materia commerciale e doganale che le Parti hanno accettato;
i) gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, tranne nei casi in cui sarebbero un mezzo inappropriato o inefficace per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti; e
ii) le prescrizioni e le procedure relative ai dati sono progressivamente utilizzate e applicate conformemente al modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") e alle relative raccomandazioni e linee guida dell'OMD;
c) le prescrizioni e le procedure sono trasparenti e prevedibili per gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate;
d) ciascuna delle Parti si consulta al momento opportuno con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate, anche su prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate prima della loro adozione;
e) sono applicati principi o procedure di gestione del rischio per concentrare gli sforzi di messa in conformita' sulle operazioni che richiedono particolare attenzione;
f) le Parti cooperano e scambiano informazioni allo scopo di promuovere l'applicazione delle misure di facilitazione degli scambi commerciali concordate nell'ambito del presente accordo e la conformita' ad esse; e
g) le misure di facilitazione degli scambi commerciali non pregiudicano il perseguimento di obiettivi politici legittimi, come la tutela della sicurezza nazionale, della salute e dell'ambiente.

 
ARTICOLO 6.2

Svincolo delle merci

1. Ciascuna delle Parti adotta e applica prescrizioni e procedure doganali e commerciali semplici ed efficienti per facilitare gli scambi commerciali tra le Parti.
2. Come disposto dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti provvede a che le rispettive autorita' doganali, gli organi di controllo delle frontiere o le altre autorita' competenti applichino prescrizioni e procedure che:
a) prevedano lo svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformita' con le rispettive leggi e formalita' doganali e commerciali. Ciascuna delle Parti si adopera per ridurre i tempi necessari per lo svincolo;
b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento finale delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci ("trattamento pre-arrivo"), per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo;
c) permettano agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana prima e senza pregiudizio della determinazione definitiva, da parte delle autorita' doganali, dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti applicabili;1 e
d) permettano l'immissione in libera pratica delle merci al punto d'arrivo, senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture.
---------
 1 Le Parti possono esigere da un importatore una garanzia in forma di cauzione, deposito o altro idoneo strumento, a copertura del pagamento dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti relativi all'importazione delle merci.

 
ARTICOLO 6.3

Procedura doganale semplificata

Le Parti si adoperano per applicare procedure di importazione ed esportazione semplificate per gli operatori economici e commerciali che rispondono a determinati criteri stabiliti da una Parte, che permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento piu' rapidi delle merci, tra cui la presentazione e il trattamento elettronici anticipati delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda, ad esempio, dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.

 
ARTICOLO 6.4

Gestione del rischio

Ciascuna delle Parti applica sistemi di gestione del rischio, per quanto possibile in forma elettronica, per l'analisi e la determinazione del rischio, che permettano alle proprie autorita' doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle merci ad alto rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio. Ciascuna delle Parti si basa, per le proprie procedure di gestione del rischio, sulla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, versione riveduta del 1999 (di seguito "la convenzione di Kyoto") e sulle linee guida per la gestione del rischio dell'OMD.

 
ARTICOLO 6.5

Trasparenza

1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai i diritti e gli oneri.
2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o piu' punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali.
3. Ciascuna delle Parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione e' data la possibilita' di formulare osservazioni.

 
ARTICOLO 6.6

Decisioni anticipate

1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, ciascuna delle Parti adotta per iscritto decisioni anticipate, tramite le proprie autorita' doganali, prima dell'importazione di una merce nel suo territorio in conformita' delle proprie leggi e regolamentazioni, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a sua discrezione, su qualsiasi altra materia.
2. Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e regolamentazioni in materia di riservatezza, ciascuna delle Parti pubblica, per esempio su Internet, le sue decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria e, a sua discrezione, a qualsiasi altra materia.
3. Per facilitare gli scambi commerciali, le Parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.

 
ARTICOLO 6.7

Procedure di ricorso

1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilita' di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte puo' disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorita' di controllo o da un'autorita' giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che puo' essere un'autorita' giudiziaria o un tribunale amministrativo.
2. Il produttore o l'esportatore puo' fornire informazioni, su richiesta dell'autorita' che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni puo' chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.

 
ARTICOLO 6.8

Trattamento riservato

1. Le informazioni fornite da persone o autorita' di una Parte alle autorita' dell'altra Parte conformemente al presente capo, anche su richiesta ai sensi dell'articolo 6.7, sono trattate in via riservata o limitandone la diffusione, secondo le leggi e le regolamentazioni in vigore in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi e le regolamentazioni pertinenti della Parte che le ha ricevute.
2. I dati personali possono essere scambiati soltanto se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nel caso particolare nella Parte che puo' fornirli. La persona che fornisce le informazioni non impone condizioni piu' onerose di quelle che sono applicabili nel proprio ordinamento.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono utilizzate dalle autorita' della Parte che le ha ricevute per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza l'autorizzazione esplicita della persona o dell'autorita' che le ha fornite.
4. Senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorita' che le ha fornite, le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate o altrimenti comunicate ad altre persone, eccetto nei casi in cui le leggi e i regolamenti della Parte che le ha ricevute prevedano un obbligo o un'autorizzazione a farlo in relazione a procedimenti giudiziari. La persona o l'autorita' che ha fornito le informazioni e', se possibile, informata anticipatamente della loro divulgazione.
5. Se un'autorita' di una Parte chiede informazioni sulla base del presente capo, informa le persone cui e' indirizzata la richiesta della possibilita' che tali informazioni siano divulgate in relazione a procedimenti giudiziari.
6. La Parte richiedente, salvo diverso accordo intercorso con la persona che ha fornito le informazioni, fa uso, quando sia opportuno, di tutte le misure previste dalle proprie leggi e dai propri regolamenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e proteggere i dati personali nel caso in cui terzi o altre autorita' chiedano la divulgazione delle informazioni in questione.

 
ARTICOLO 6.9

Diritti e oneri

Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3 (Dazi doganali), imposti in relazione all'importazione o all'esportazione:
a) i diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione;
b) i diritti e gli oneri non superano il costo approssimativo del servizio fornito;
c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
d) i diritti e gli oneri non sono imposti per quanto riguarda i servizi consolari;
e) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, se possibile, per mezzo di un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere e' imposto per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalita' di pagamento;
f) diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' non sono pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui alla lettera e).

 
ARTICOLO 6.10

Ispezioni pre-spedizione

Le Parti non impongono ispezioni pre-spedizione o equivalenti.

 
ARTICOLO 6.11

Audit post-svincolo

Ciascuna delle Parti da' modo agli operatori commerciali di avvalersi dell'applicazione di audit post-svincolo efficaci. L'applicazione di audit post-svincolo non impone obblighi od oneri ingiustificati agli operatori commerciali.

 
ARTICOLO 6.12

Valutazione in dogana

L'accordo sulla valutazione in dogana, senza le riserve e le opzioni in esso previste all'articolo 20 e ai punti da 2 a 4 dell'allegato III, e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte mutatis mutandis.

 
ARTICOLO 6.13

Cooperazione doganale

1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati.
2. Le Parti si impegnano ad operare in campo doganale per facilitare gli scambi commerciali, tenendo conto dell'attivita' svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali. Questa azione puo' comprendere la sperimentazione di nuove procedure doganali.
3. Le Parti affermano la loro volonta' di facilitare la legittima circolazione delle merci e scambiano le loro competenze per quanto riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali e i sistemi informatizzati in conformita' delle disposizioni del presente accordo.
4. Le Parti si impegnano a:
a) perseguire l'armonizzazione della documentazione e dei dati utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo di facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
b) intensificare la cooperazione tra i laboratori e servizi scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi dei laboratori doganali;
c) organizzare scambi di personale doganale;
d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su questioni doganali per il personale che partecipa direttamente alle operazioni doganali;
e) sviluppare meccanismi efficaci di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici;
f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella misura del possibile, nella classificazione tariffaria, nella valutazione e nella determinazione dell'origine per il trattamento tariffario preferenziale delle merci importate;
g) promuovere l'applicazione efficace delle norme di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure doganali, in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte;
h) migliorare la sicurezza, facilitando nel contempo gli scambi commerciali, dei contenitori marittimi e delle altre spedizioni di ogni provenienza che sono importati, trasbordati o transitano nel territorio delle Parti. Le Parti convengono che gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro:
i) la cooperazione diretta a rafforzare gli aspetti doganali ai fini della sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;
ii) il coordinamento delle posizioni, nella massima misura possibile, in tutte le sedi multilaterali in cui possono essere opportunamente sollevate e discusse le questioni relative alla sicurezza dei contenitori.
5. Le Parti riconoscono che la cooperazione tecnica tra loro e' fondamentale per facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente accordo e per raggiungere elevati livelli di facilitazione degli scambi. Le Parti, tramite le loro amministrazioni doganali, convengono di sviluppare un programma di cooperazione tecnica di cui concordano l'ambito, i tempi e i costi nel settore doganale e nei settori collegati.
6. Tramite le rispettive amministrazioni doganali e altre autorita' di frontiera, le Parti prendono in esame le iniziative internazionali per la facilitazione degli scambi, comprese le attivita' svolte dall'OMC e dall'OMD, per identificare i settori nei quali un'ulteriore azione comune faciliterebbe il commercio tra le Parti e promuoverebbe gli obiettivi multilaterali condivisi. Le Parti cooperano per concordare, se possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali in materia doganale e di facilitazione degli scambi, in particolare nell'OMC e nell'OMD.
7. Le Parti si prestano assistenza reciproca nell'applicazione del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e delle rispettive leggi o regolamentazioni doganali.

 
ARTICOLO 6.14

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

1. Le Parti si prestano reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
2. Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente accordo per le questioni oggetto dell'articolo 9.1 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

 
ARTICOLO 6.15

Punti di contatto doganali

1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non puo' essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione e' sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.

 
ARTICOLO 6.16

Comitato doganale

1. Il comitato doganale, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), provvede al buon funzionamento del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ed esamina tutte le questioni sorte in relazione alla loro applicazione. Per quanto riguarda le questioni oggetto del presente accordo, esso riferisce al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 1 (Comitato per il commercio).
2. Il comitato doganale e' composto di rappresentanti delle autorita' doganali e di altre autorita' competenti delle Parti responsabili per le questioni doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, per la gestione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
3. Il comitato doganale adotta il proprio regolamento interno e si riunisce annualmente alternativamente presso una delle Parti.
4. Su richiesta di una Parte, il comitato doganale si riunisce per discutere e cercare di risolvere le divergenze che possono insorgere tra le Parti su questioni oggetto del presente capo e del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, comprese la facilitazione degli scambi commerciali, la classificazione tariffaria, l'origine delle merci e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in particolare per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
5. Il comitato doganale puo' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che considera necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni e del buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel presente capo e nel protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e nel protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

 
ARTICOLO 7.1

Obiettivo, ambito di applicazione
e settori interessati

1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Nessuna disposizione del presente capo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle Parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.
4. In conformita' del presente capo, le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici.
5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati1 .
---------
 1 Il solo fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.

 
ARTICOLO 7.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:
a) misura: qualsiasi misura adottata dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
b) misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti: le misure prese da:
i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali;
c) persona: una persona fisica o giuridica;
d) persona fisica: un cittadino della Corea o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti;
e) persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese le societa' per azioni, le societa' fiduciarie, le societa' di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
f) persona giuridica di una Parte:
i) una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale2 o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea e' considerata una persona giuridica rispettivamente dell'Unione europea o della Corea solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale3 rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea; o
ii) in caso di stabilimento in conformita' dell'articolo 7.9, lettera a), una persona giuridica di proprieta' o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente della Parte UE o della Corea, o di una persona giuridica di cui al punto i) rispettivamente dell'Unione europea o della Corea.
Una persona giuridica e':
i) di proprieta' di persone della Parte UE o della Corea se piu' del 50% del suo capitale sociale e' di effettiva proprieta' rispettivamente di persone della Parte UE o della Corea;
ii) controllata da persone della Parte UE o della Corea se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o di dirigere legalmente in altro modo la sua attivita';
iii) collegata con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne e' controllata; o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;
g) in deroga alla lettera f), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o della Corea e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Corea in conformita' della rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea;4
h) accordo di integrazione economica: un accordo che liberalizza in misura sostanziale il commercio dei servizi e lo stabilimento in conformita' dell'accordo OMC e in particolare degli articoli V e V bis del GATS;
i) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili: le attivita' di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
j) servizi di sistemi informatici di prenotazione (di seguito "CRS"): servizi forniti da sistemi informatici che contengono informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilita', tariffe e regole di tariffazione, per mezzo dei quali possono essere effettuate prenotazioni o essere emessi biglietti;
k) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo: possibilita' per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, ad esempio le ricerche di mercato, la pubblicita' e la distribuzione. Queste attivita' non comprendono la determinazione dei prezzi dei servizi di trasporto aereo ne' le condizioni applicabili; e
l) fornitore di servizi: ogni persona che fornisce o si propone di fornire un servizio, anche in qualita' di investitore.
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2 Per amministrazione centrale si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.
3 La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunita' europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 48 del trattato, equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS. Di conseguenza, la Parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformita' della legislazione coreana e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Corea solo se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia della Corea.
4 Le disposizioni di questa lettera non si applicano allo stabilimento.

 
ARTICOLO 7.3

Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento
e il commercio elettronico

1. Il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale nel comitato di ciascuna delle Parti e' un funzionario della rispettiva autorita' competente per quanto riguarda l'applicazione del presente capo.
2. Il comitato:
a) sovrintende all'applicazione del presente capo e ne da' una valutazione;
b) esamina le questioni attinenti al presente capo che gli sono sottoposte dalle Parti;
c) da' alle autorita' competenti la possibilita' di scambiare informazioni circa le misure prudenziali in relazione con l'articolo 7.46.

 
ARTICOLO 7.4

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:
a) i servizi audiovisivi5 ;
b) il cabotaggio marittimo nazionale;
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di prenotazione telematica (CRS);
iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.
2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su:
a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;
b) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;
c) l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le Parti richiedono siano offerte al pubblico;
d) la presenza sul territorio di una Parte di un fornitore di servizi dell'altra Parte.
3. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi:
i) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;
ii) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte;
b) servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
c) servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' fornitori di servizi.
---------
 5 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione e' senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.

 
ARTICOLO 7.5

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;6
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;
c) limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantita' totale di servizi prodotti espresse in termini di unita' numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche7 .
---------
 6 Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi dell'altra Parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a), o di essere residente nel territorio di una Parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.
 7 Non sono comprese le misure di una Parte che limitano gli input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.

 
ARTICOLO 7.6

Trattamento nazionale

1. Nei settori per i quali l'allegato 7-A contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.
2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi e dei fornitori di servizi di una Parte rispetto al trattamento concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei fornitori di servizi in questione.

 
ARTICOLO 7.7

Elenchi degli impegni

1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione, nonche' le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.
2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di servizi o di fornitori di servizi dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.

 
ARTICOLO 7.8

Trattamento della nazione piu' favorita

1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti ai servizi e ai fornitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.
3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C.
4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.
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 8 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.

 
ARTICOLO 7.9

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si intende per:
a) stabilimento:
i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica9 , oppure
ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza
nel territorio di una Parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica.
b) investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;10
c) attivita' economica: ogni attivita' di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
d) controllata di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte;
e) succursale di una persona giuridica: una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria.
---------
 9 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
 10 Se l'attivita' economica non e' esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore, compresa la persona giuridica, e' nondimeno concesso, tramite tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli investitori. Tale trattamento e' esteso allo stabilimento per mezzo del quale e' esercitata l'attivita' economica e non e' necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al di fuori del territorio in cui e' esercitata l'attivita' economica.

 
ARTICOLO 7.10

Ambito di applicazione

Allo scopo di migliorare l'ambiente di investimento, in particolare le condizioni di stabilimento tra le Parti, la presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento11 in tutti i settori di attivita' economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione12 di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico13 ;
c) i servizi audiovisivi14 ;
d) il cabotaggio marittimo nazionale;
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di prenotazione telematica;
iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.
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 11 Il presente capo non si applica alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 7.12, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
 12 La trasformazione di materiali nucleari comprende tutte le attivita' incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attivita' economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N?4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.
 13 Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attivita' di difesa.
 14 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione della presente sezione fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.

 
ARTICOLO 7.11

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessita' economiche;
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche15 ;
d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi;
e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entita' giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra Parte;
f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore puo' impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche.
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 15 Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.

 
ARTICOLO 7.12

Trattamento nazionale (16)

1. Nei settori specificati nell'allegato 7-A e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e investitori.
2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti o investitori o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori di una Parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli investitori in questione.
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 16 Il presente articolo si applica alle disposizioni che regolamentano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di cittadinanza e di residenza.

 
ARTICOLO 7.13

Elenchi degli impegni

1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.
2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.

 
ARTICOLO 7.14

Trattamento NPF (17)

1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sullo stabilimento, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli stabilimenti e agli investitori simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo18 .
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti agli stabilimenti e agli investitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.
3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C.
4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.
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 17 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.
 18 L'obbligo enunciato in questo paragrafo non si applica alle disposizioni di protezione degli investimenti non contemplate in questo capo, comprese le disposizioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

 
ARTICOLO 7.15

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:
a) limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo.

 
ARTICOLO 7.16

Riesame del quadro giuridico degli investimenti

1. In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le Parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico degli investimenti19 , le condizioni e il flusso degli investimenti reciproci, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli ostacoli agli investimenti che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti.
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 19 Costituito dal presente capo e dagli allegati 7-A e 7-C.

 
ARTICOLO 7.17

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 7.1, paragrafo 5.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) personale chiave: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una societa';
i) per visitatori per motivi professionali si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento; non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
ii) per personale trasferito all'interno di una societa' si intendono persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (senza detenere una partecipazione azionaria maggioritaria) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (comprese le societa' controllate, le societa' collegate e le succursali) nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie.
Dirigenti:
persone fisiche che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che:
A) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
B) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
C) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale.
Personale specializzato:
persone fisiche che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
b) laureati in tirocinio: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa20 ;
c) venditori di servizi alle imprese: persone fisiche rappresentanti un fornitore di servizi di una Parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale fornitore di servizi; non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
d) fornitori di servizi contrattuali: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi21;
e) professionisti indipendenti: persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi22.
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 20 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che dimostri che lo scopo del soggiorno e' una formazione di livello corrispondente a un diploma universitario.
 21 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
 22 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.


 
ARTICOLO 7.18

Personale chiave e laureati in tirocinio

1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente agli investitori dell'altra Parte di trasferire presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra Parte, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 7.17. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa23 , novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali24 e un anno per i laureati in tirocinio.
2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie25 .
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 23 Le Parti possono autorizzare una proroga del periodo in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore nel rispettivo territorio.
 24 Questo paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
 25 Salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, una Parte non puo' esigere che uno stabilimento nomini come dirigenti superiori persone fisiche aventi una particolare cittadinanza o residenti nel proprio territorio.

 
ARTICOLO 7.19

Venditori di servizi alle imprese

Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi26 .
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 26 Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.

 
ARTICOLO 7.20

Fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti.
2. Al piu' tardi due anni dopo la conclusione dei negoziati previsti dall'articolo XIX del GATS e dalla Dichiarazione ministeriale della Conferenza ministeriale dell'OMC adottata il 14 novembre 2001, il comitato per il commercio adotta una decisione contenente un elenco di impegni relativi all'accesso dei fornitori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti di una Parte al territorio dell'altra Parte. Tenendo conto dei risultati di tali negoziati GATS, gli impegni sono reciprocamente vantaggiosi e hanno rilevanza sul piano commerciale.

 
ARTICOLO 7.21
Mutuo riconoscimento

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attivita' interessato.
2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio, onde consentire ai fornitori di servizi e agli investitori nei settori dei servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione dei fornitori di servizi e degli investitori nei settori dei servizi, in particolare dei servizi professionali, compresa la concessione di licenze temporanee.
3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo.
4. Qualora una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al paragrafo 3 - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.
6. Il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), opera nell'ambito del comitato per il commercio ed e' composto di rappresentanti delle Parti. Allo scopo di facilitare le attivita' di cui al paragrafo 2, il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle Parti.
a) Il gruppo di lavoro esamina, per i servizi in generale e se del caso per particolari servizi, le seguenti questioni:
i) le procedure per incoraggiare i pertinenti organismi rappresentativi nei rispettivi territori a considerare il loro interesse per il mutuo riconoscimento;
ii) le procedure per favorire l'elaborazione di raccomandazioni sul mutuo riconoscimento da parte degli organismi rappresentativi.
b) Il gruppo di lavoro funge da punto di contatto per le questioni relative al mutuo riconoscimento sollevate da organismi rappresentativi pertinenti delle Parti.

 
ARTICOLO 7.22

Trasparenza e informazioni riservate

1. Le Parti, per mezzo dei meccanismi istituiti secondo le disposizioni del capo 12 (Trasparenza), rispondono sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche avanzata dall'altra Parte riguardante:
a) accordi o intese internazionali, anche concernenti il mutuo riconoscimento, che riguardano o hanno incidenza su questioni che attengono al presente capo;
b) norme e criteri relativi alla concessione di licenze e alla certificazione di fornitori di servizi, comprese le informazioni concernenti l'appropriato organismo di regolamentazione o di altro tipo da consultare in merito a tali norme e criteri. Le norme e i criteri comprendono i requisiti in materia di istruzione, esame, esperienza, condotta ed etica, sviluppo professionale e ricertificazione, campo di attivita', conoscenza locale e protezione dei consumatori.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
3. Le autorita' di regolamentazione di ciascuna delle Parti rendono pubblici i requisiti, anche per quanto riguarda la documentazione, per la presentazione delle domande relative alla prestazione di servizi.
4. L'autorita' di regolamentazione delle Parti fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se l'autorita' ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato.
5. L'autorita' di regolamentazione che abbia respinto una domanda informa, nella misura del possibile, l'interessato che ne faccia richiesta delle ragioni del suo rifiuto.
6. L'autorita' di regolamentazione di una Parte prende una decisione amministrativa sulla domanda completa relativa a una prestazione di servizi presentata da un investitore o da un fornitore di servizi transfrontalieri dell'altra Parte entro un termine di 120 giorni e comunica sollecitamente tale decisione al richiedente. Una domanda non e' considerata completa fintanto che non sono state svolte tutte le audizioni del caso e non sono state ricevute tutte le necessarie informazioni. Se non e' possibile prendere una decisone entro il termine di 120 giorni, l'autorita' di regolamentazione lo comunica sollecitamente al richiedente e si adopera per prendere la decisione entro un termine successivo ragionevole.

 
ARTICOLO 7.23

Regolamentazione interna

1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti delle Parti informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, della decisione riguardante la sua domanda. Le autorita' competenti delle Parti forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.
2. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene organi o procedure giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'investitore o del fornitore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la fornitura transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
3. Affinche' le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e ai requisiti per le licenze non costituiscano inutili ostacoli al commercio di servizi, fermo restando il diritto di regolamentare la fornitura di servizi e di introdurre nuove regolamentazioni in materia per raggiungere obiettivi di politica pubblica, ciascuna delle Parti si adopera, in modo appropriato a ciascun settore, per far si' che tali misure:
a) siano basate su criteri obiettivi e trasparenti, come la competenza e la capacita' di fornire il servizio;
b) nel caso delle procedure per la concessione di licenze, non costituiscano in se' una restrizione della fornitura del servizio.
4. Il presente articolo e', se del caso, modificato, previa consultazione delle Parti, per includere nel presente accordo i risultati dei negoziati previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili condotti in altre sedi multilaterali a cui le Parti partecipano, dal momento in cui essi prendono effetto.

 
ARTICOLO 7.24

Governanza

Ciascuna delle Parti si adopera, nella misura del possibile, affinche' nei rispettivi territori siano applicati gli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali standard internazionali comprendono, tra l'altro, i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i Principi fondamentali in materia di assicurazione e metodologia, approvati a Singapore il 3 ottobre 2003, dell'Associazione internazionale delle autorita' di vigilanza delle assicurazioni, gli Obiettivi e principi della normativa sui valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale di commissioni dei valori mobiliari, l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20, le Quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le Nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

 
ARTICOLO 7.25

Servizi informatici

1. Quando liberalizzano gli scambi dei servizi informatici a norma delle sezioni da B a D, le Parti si attengono alle indicazioni dei paragrafi seguenti.
2. Il codice 84 della CPC27 , codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:
a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
b) programmi informatici e inoltre consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Le Parti riconoscono che esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica, e che in questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.
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 27 Central Products Classification dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, NO 77, CPC Prov, 1991.

 
ARTICOLO 7.26

Principi di regolamentazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire la concorrenza nei servizi postali e di corriere non soggetti a regime di monopolio in ciascuna delle Parti, il comitato per il commercio stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile a questi servizi. Tali principi hanno per oggetto questioni quali le pratiche anticoncorrenziali, il servizio universale, le licenze individuali e la natura dell'autorita' di regolamentazione28 .
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 28 Nessuna disposizione del presente articolo puo' essere interpretata come diretta a modificare, all'entrata in vigore del presente accordo, il quadro regolamentare dell'organismo che attualmente regolamenta in Corea i fornitori privati di servizi di consegna.

 
ARTICOLO 7.27

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi di telecomunicazione di base29 , diversi dalla radiodiffusione, liberalizzati a norma delle sezioni da B a D del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) servizi di telecomunicazione: tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione;
b) servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni: ogni servizio di telecomunicazione che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al pubblico;
c) rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette le telecomunicazioni tra punti terminali definiti della rete ed entro di essi;
d) autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sottosezione;
e) infrastrutture essenziali: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazione che:
i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori e
ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio;
f) fornitore principale del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
g) interconnessione: il collegamento con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore, per il quale sono assunti impegni specifici;
h) servizio universale: l'insieme di servizi che devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro situazione geografica e a un prezzo accessibile;30
i) utente finale: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
j) non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono gli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili;
k) portabilita' del numero: la possibilita' per gli utenti finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualita', affidabilita' o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria.
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 29 Servizi elencati alle voci da a) a g) della rubrica C. Telecommunication Services del settore 2. Communication Services del documento MTN/GNS/W/120.
 30 L'ambito e le modalita' di attuazione dei servizi universali sono stabiliti da ciascuna delle Parti.

 
ARTICOLO 7.28

Autorita' di regolamentazione

1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione.
2. Le autorita' di regolamentazione dispongono di competenze sufficienti per regolamentare il settore dei servizi di telecomunicazione. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi.
3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.

 
ARTICOLO 7.29

Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione

1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di una procedura di autorizzazione semplificata.
2. Puo' essere prescritta una licenza per tener conto delle questioni di attribuzione delle frequenze, dei numeri e dei diritti di passaggio. Le modalita' e le condizioni di tali licenze sono rese note al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico;
b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e
c) i diritti di licenza31 riscossi dalle Parti per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione.32
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 31 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
 32 Gli effetti della presente lettera decorrono al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna delle Parti provvede a far si' che i diritti di licenza siano istituiti e applicati in modo non discriminatorio fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

 
ARTICOLO 7.30
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori
principali

Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali33 ;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
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 33 O compressione dei margini per la Parte UE.

 
ARTICOLO 7.31

Interconnessione

1. Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni operanti nel proprio territorio diano, direttamente o indirettamente nello stesso territorio, la possibilita' ai fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte di negoziare un'interconnessione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le societa'.
2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in ogni punto della rete, se e' tecnicamente praticabile, ed e' fornita:
a) secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili, per i servizi simili di fornitori di servizi non collegati o per i servizi simili delle sue controllate o altre societa' collegate;
b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, che tengono conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non dovere pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento34 .
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 34 Ciascuna Parte adempie questo obbligo in conformita' della rispettiva legislazione pertinente.

 
ARTICOLO 7.32

Portabilita' del numero

Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilita' del numero, nella misura delle possibilita' tecniche e secondo modalita' e condizioni ragionevoli.

 
ARTICOLO 7.33

Attribuzione e uso di risorse limitate

1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.
2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

 
ARTICOLO 7.34

Servizio universale

1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle Parti.

 
ARTICOLO 7.35

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.

 
ARTICOLO 7.36

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

Ricorso
1. Ciascuna delle Parti provvede a che:
a) i fornitori di servizi possano adire un'autorita' di regolamentazione o un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie insorte tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti attinenti a questioni oggetto della presente sottosezione; e
b) in caso di controversia insorta tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro un termine ragionevole, una decisione vincolante di risoluzione della controversia.
Appello e riesame giurisdizionale
2. Ogni fornitore di servizi i cui interessi giuridicamente tutelati siano lesi da una decisione di un'autorita' di regolamentazione:
a) ha la facolta' di impugnare tale decisione dinanzi a un organo di appello35 . Se quest'ultimo non e' di natura giudiziaria, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Alle decisioni degli organi di appello dev'essere data effettiva esecuzione; e
b) puo' ottenere un riesame della decisione da parte di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Le Parti non consentono che una domanda di riesame giurisdizionale giustifichi l'inosservanza di una decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo giudiziario interessato non sospenda tale decisione.
---------
 35 Nel caso delle controversie tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti, l'organo di appello e' indipendente dalle parti della controversia.

 
ARTICOLO 7.37

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':
a) servizi assicurativi e connessi:
i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
A) ramo vita;
B) ramo danni;
ii) riassicurazione e retrocessione;
iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie);
iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico;
ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
iii) leasing finanziario;
iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari;
v) garanzie e impegni;
vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
B) valuta estera;
C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio;
D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
E) titoli trasferibili;
F) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti;
vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
viii) intermediazione sul mercato monetario;
ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software;
xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
soggetto pubblico:
a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprieta' o sotto il controllo di una delle Parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
b) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma e' fornito sul territorio dell'altra parte.

 
ARTICOLO 7.38

Misure prudenziali (36)

1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere per motivi prudenziali37 misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e, quando non sono conformi alle altre disposizioni del presente accordo, non sono utilizzate dalle Parti per sottrarsi agli impegni o agli obblighi che da tali disposizioni discendono.
3. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei fornitori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
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 36 Ai fini del presente accordo, e' considerata misura prudenziale ogni misura applicata ai fornitori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di una Parte che non sono regolamentati ne' sottoposti al controllo dell'autorita' di vigilanza finanziaria di tale Parte. Le misure di questo tipo sono adottate in conformita' di questo articolo.
 37 I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei singoli fornitori di servizi finanziari.

 
ARTICOLO 7.39

Trasparenza

Le Parti riconoscono che la trasparenza delle regolamentazioni e delle politiche che disciplinano le attivita' dei fornitori di servizi finanziari e' importante per facilitare l'accesso dei fornitori stranieri di servizi finanziari ai rispettivi mercati e l'esercizio delle loro attivita' in tali mercati. Ciascuna delle Parti si impegna a promuovere la trasparenza della regolamentazione in materia di servizi finanziari.

 
ARTICOLO 7.40

Organismi di autoregolamentazione

Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i fornitori di servizi finanziari di quella Parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.

 
ARTICOLO 7.41

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna delle Parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e alle condizioni cui e' subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.

 
ARTICOLO 7.42

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui autorizza la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari, in circostanze simili, secondo la propria legislazione, purche' l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modificazione di una legge esistente. Le Parti possono stabilire la forma istituzionale e giuridica della fornitura del servizio e subordinare tale fornitura ad un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.

 
ARTICOLO 7.43

Trattamento dei dati

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al piu' tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica:
a) ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di tali fornitori;
b) ciascuna delle Parti, riaffermando il proprio impegno38 per la tutela dei diritti fondamentali e della liberta' delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
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 38 Questo impegno si riferisce ai diritti e alle liberta' sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guide per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio OCSE il 23 settembre 1980).

 
ARTICOLO 7.44

Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' esercitate da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attivita' che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

 
ARTICOLO 7.45

Risoluzione delle controversie

1. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) si applica alla risoluzione delle controversie in materia di servizi finanziari che attengono esclusivamente al presente capo, salvo diversa disposizione del presente articolo.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio stabilisce un elenco di quindici persone. Le Parti propongono ciascuna cinque persone e scelgono inoltre cinque persone che non sono cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte e presiedono il collegio arbitrale. Tali persone possiedono competenza o esperienza nel campo del diritto o della pratica dei servizi finanziari, anche per quel che riguarda la regolamentazione applicabile ai fornitori di servizi finanziari, e si conformano alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori).
3. Se i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte in conformita' degli articoli 14.5, paragrafo 3 (Costituzione del collegio arbitrale), 14.9, paragrafo 3 (Periodo ragionevole per l'esecuzione), 14.10, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 14.11, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), 14.12, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi), 6.1, 6.3 e 6.4 (Sostituzione) dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), il sorteggio avviene tra le persone dell'elenco stabilito come indicato nel paragrafo 2.
4. In deroga all'articolo 14.11, se un collegio arbitrale giudica una misura incompatibile con il presente accordo e la misura controversa riguarda il settore dei servizi finanziari e ogni altro settore, la Parte attrice puo' sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari che hanno un effetto equivalente all'effetto della misura nel proprio settore dei servizi finanziari. Se tale misura interessa solo un settore diverso da quello dei servizi finanziari, la Parte attrice non puo' sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.

 
ARTICOLO 7.46

Riconoscimento

1. Una Parte ha facolta' di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalita' di applicazione delle misure relative ai servizi finanziari che adotta. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si puo' basare su un accordo o un'intesa tra le Parti o essere accordato autonomamente.
2. Una Parte che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o successivamente, sia parte di un accordo o di un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, offre all'altra Parte adeguate possibilita' di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le Parti dell'accordo o dell'intesa. Se una Parte concede il riconoscimento in via autonoma, offre all'altra Parte adeguate possibilita' di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

 
ARTICOLO 7.47

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1. La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione, si intende per:
a) trasporto marittimo internazionale: i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) servizi di movimentazione di carichi marittimi: le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali se questo personale e' organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) servizi di sdoganamento (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del fornitore del servizio o di una sua abituale attivita' complementare;
d) servizi di stazionamento e deposito di container: lo stoccaggio di container in aree portuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) servizi di agenzia marittima: le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci.
3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:
a) le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
b) ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Nell'applicare questi principi, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con terzi relativamente a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e non attivano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) dall'entrata in vigore del presente accordo sopprimono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi marittimi internazionali dell'altra Parte ad avere uno stabilimento nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri fornitori di servizi o, se migliori, di quelle di terzi, secondo le condizioni figuranti nel proprio elenco degli impegni.
6. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei fornitori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali:
a) pilotaggio;
b) rimorchiaggio;
c) fornitura di provviste di bordo;
d) bunkeraggio e rifornimento idrico;
e) raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;
f) capitaneria di porto;
g) ausili alla navigazione;
h) servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

 
ARTICOLO 7.48

Obiettivo e principi

1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico offre possibilita' di crescita economica e di scambi, che e' importante evitare gli ostacoli al suo uso e al suo sviluppo e che l'accordo OMC si applica alle misure che interessano il commercio elettronico, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni relative al commercio elettronico del presente capo.
2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da guadagnare la fiducia degli utenti.
3. Le Parti convengono di non assoggettare a dazi doganali le consegne per via elettronica39 .
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 39 L'inclusione in questo capo delle disposizioni relative al commercio elettronico e' senza pregiudizio della posizione della Corea circa la classificazione delle consegne per via elettronica come commercio di servizi o di merci.

 
ARTICOLO 7.49

Cooperazione su questioni di regolamentazione

1. Le Parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avra' per tema, tra l'altro:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la responsabilita' dei fornitori di servizi intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate;
d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;
e) lo sviluppo delle operazioni commerciali non cartacee;
f) qualsiasi altra questione pertinente allo sviluppo del commercio elettronico.
2. Il dialogo puo' comprendere lo scambio di informazioni sulla legislazione delle Parti relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.

 
ARTICOLO 7.50

Eccezioni

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico40 ;
b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con gli articoli 7.6 e 7.12, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di fornitori di servizi dell'altra Parte41 .
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 40 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico puo' essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della societa'.
 41 I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, i quali:
a) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;
b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte;
c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi;
d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte ch gravano tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile;
f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.
I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel presente articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.

 
ARTICOLO 8.1

Pagamenti correnti

Le Parti si impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti delle Parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.

 
ARTICOLO 8.2

Movimenti di capitali

1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti e alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.
2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti garantiscono, per quanto riguarda le operazioni non menzionate al paragrafo 1 riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a norma della legislazione del paese ospitante, la libera circolazione da parte di investitori dell'altra Parte di capitali relativi, tra l'altro:
a) a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la fornitura di servizi cui partecipa un residente di una Parte;
b) a prestiti e crediti finanziari; o
c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi.
3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle Parti e si astengono dal rendere piu' restrittive le disposizioni esistenti.
4. Le Parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro in modo da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

 
ARTICOLO 8.3

Eccezioni

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);
ii) alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario di una Parte;
iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;
iv) alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorita' di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o
v) all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.

 
ARTICOLO 8.4

Misure di salvaguardia

1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficolta' nel funzionamento della politica monetaria o di cambio1 della Corea o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, le Parti interessate2 possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi1 , le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie1 .
2. Il comitato per il commercio e' immediatamente informato dell'adozione di misure di salvaguardia e, non appena possibile, della data prevista della loro soppressione.
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 1 Le "gravi difficolta' nel funzionamento della politica monetaria o di cambio" consistono, ma non esclusivamente, in gravi difficolta' della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero; le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano nei riguardi degli investimenti diretti esteri.
 2 L'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea o la Corea.
 3 Fintanto che perdurano le circostanze esistenti al momento dell'adozione iniziale delle misure di salvaguardia o circostanze equivalenti, l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata di sei mesi, una sola volta, dalla Parte interessata. Tuttavia, se circostanze del tutto eccezionali inducono una Parte a ritenere necessaria un'ulteriore proroga delle misure di salvaguardia, essa si concerta preliminarmente con l'altra Parte sulle modalita' di attuazione della proroga proposta.
 4 In particolare, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo dovrebbero essere applicate in modo tale da:
a) non essere confiscatorie;
b) non costituire un regime di cambio duplice o molteplice;
c) non interferire in altro modo sulla capacita' degli investitori di ottenere un tasso di rendimento di mercato nel territorio della Parte che ha adottato misure di salvaguardia sugli attivi oggetto di restrizioni;
d) non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra Parte;
e) essere temporanee ed essere progressivamente soppresse col migliorare della situazione che ha portato alla loro adozione;
f) essere sollecitamente rese pubbliche dalle autorita' competenti responsabili della politica di cambio.

 
ARTICOLO 9.1

Disposizioni generali

1. Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici (Agreement on Government Procurement) contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC (di seguito "GPA 1994") e il loro interesse a sviluppare le opportunita' commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici di ciascuna delle Parti.
2. Le Parti riconoscono il loro comune interesse a promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici nel contesto del sistema regolamentato degli scambi internazionali. Le Parti continuano a cooperare al riesame di cui all'articolo XXIV:7 del GPA 1994 e in altre appropriate sedi internazionali.
3. Nessuna disposizione del presente capo implica una deroga ai diritti e agli obblighi derivanti per ciascuna delle Parti dal GPA 1994 o da un accordo che lo sostituisca.
4. Per tutti gli appalti pubblici di cui al presente capo, le Parti applicano il testo provvisorio del GPA riveduto1 (di seguito "GPA riveduto"), con le seguenti eccezioni:
a) il trattamento piu' favorevole per le merci, i servizi e i fornitori di altre Parti (articolo IV, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del GPA riveduto);
b) il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo (articolo V del GPA riveduto);
c) le condizioni per la partecipazione (articolo VIII, paragrafo 2, del GPA riveduto), che sono sostituite da: "non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una Parte abbia in precedenza ottenuto uno o piu' contratti da un ente appaltante dell'altra Parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra Parte, tranne nel caso in cui tale esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti prescritti;"
d) le istituzioni (articolo XXI del GPA riveduto);
e) le disposizioni finali (articolo XXII del GPA riveduto).
5. Ai fini dell'applicazione del GPA riveduto di cui al paragrafo 4:
a) il termine "accordo" nel GPA riveduto va inteso come "capio", tranne che nelle espressioni "paesi non Parti del presente accordo", che va intesa come "paesi non Parti", e "Parte del presente accordo", che va intesa come "Parte";
b) "altre Parti" nel GPA riveduto va inteso come "l'altra Parte";
c) "il comitato" nel GPA riveduto va inteso come "il gruppo di lavoro".
---------
 1 Figurante nel documento dell'OMC negs 268(Job No[1].8274) datato 19 novembre 2007.

 
ARTICOLO 9.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti gli appalti pubblici contemplati dagli allegati di ciascuna Parte del GPA 1994 e dalle relative note, comprese le modifiche o le sostituzioni.
2. Ai fini del presente accordo, i contratti di costruzione, gestione e cessione ("build-operate-transfer", di seguito "contratti BOT") e le concessioni di lavori pubblici, come definiti nell'allegato 9, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 9.

 
ARTICOLO 9.3

Gruppo di lavoro Appalti pubblici

Il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, per:
a) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici e ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici che gli sono sottoposte da una Parte;
b) scambiare informazioni circa le possibilita' esistenti in ciascuna delle Parti per quanto riguarda gli appalti pubblici e i contratti BOT o le concessioni di lavori pubblici;
c) esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

 
ARTICOLO 10.1

OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti;
b) conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

 
ARTICOLO 10.2

Natura e portata degli obblighi

1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Il presente capo completa e precisa i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo TRIPS.
2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono:
a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e a banche dati, e i diritti collegati;
b) i diritti collegati ai brevetti;
c) i marchi commerciali;
d) i marchi di servizi;
e) i disegni;
f) le topografie di circuiti integrati;
g) le indicazioni geografiche;
h) le varieta' vegetali; e
i) la protezione delle informazioni non divulgate.
3. La protezione della proprieta' intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprieta' industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").

 
ARTICOLO 10.3

Trasferimento di tecnologie

1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno dei rispettivi territori, sia con paesi terzi. Cio' comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico.
2. Ciascuna delle Parti adotta le misure opportune per prevenire o controllare pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che possono nuocere al trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari degli stessi.

 
ARTICOLO 10.4

Esaurimento

Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale.

 
ARTICOLO 10.5

Protezione concessa

Le Parti osservano:
a) gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");
b) gli articoli da 1 a 18 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1971) (di seguito "convenzione di Berna");
c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT");
d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").

 
ARTICOLO 10.6

Durata dei diritti d'autore

Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera e' calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.

 
ARTICOLO 10.7

Organismi di radiodiffusione

1. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
2. Nessuna delle Parti consente la ritrasmissione di segnali televisivi (terrestri, via cavo o via satellite) su Internet senza l'autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti eventuali del contenuto del segnale e del segnale1 .
---------
 1 Ai fini del presente paragrafo, la ritrasmissione nel territorio di una Parte per mezzo di una rete chiusa e definita di abbonati non accessibile dall'esterno di tale territorio non costituisce una ritrasmissione via Internet.

 
ARTICOLO 10.8

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le Parti agevolano la conclusione di intese tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso al contenuto e il suo scambio tra le Parti e di garantire il trasferimento dei diritti per l'uso delle opere delle Parti o di altri contenuti coperti dal diritto d'autore. Le Parti si adoperano per raggiungere un alto grado di razionalizzazione e per migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione.

 
ARTICOLO 10.9

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) radiodiffusione: la trasmissione senza fili, per la ricezione da parte del pubblico, di suoni o di immagini e suoni o delle loro rappresentazioni; tale trasmissione effettuata via satellite; la trasmissione di segnali criptati, se i mezzi di decriptazione sono forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
b) comunicazione al pubblico: la trasmissione al pubblico, per qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'interpretazione o di un'esecuzione ovvero dei suoni o delle rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 5, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.
2. Ciascuna delle Parti conferisce agli esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nei casi in cui l'esecuzione sia essa stessa gia' un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.
3. Ciascuna delle Parti garantisce agli esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una singola equa remunerazione se un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico.
4. Ciascuna delle Parti prevede nella propria legislazione che gli esecutori o i produttori del fonogramma, o entrambi, ricevano dall'utilizzatore la singola equa remunerazione. Le Parti possono emanare disposizioni di legge che stabiliscono le modalita' di ripartizione della singola equa remunerazione tra gli esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.
5. Ciascuna delle Parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) la ridiffusione delle loro emissioni;
b) la fissazione delle loro emissioni;
c) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso. La legislazione dello Stato in cui e' invocata la protezione di questo diritto stabilisce le modalita' secondo cui esso puo' essere esercitato.

 
ARTICOLO 10.10

Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte

Le Parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunita' e la possibilita' di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.

 
ARTICOLO 10.11

Limitazioni ed eccezioni

Le Parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni o eccezioni, purche' queste non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli legittimi interessi dei titolari di diritti.

 
ARTICOLO 10.12

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicita' per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicita' o di una commercializzazione con finalita' di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalita' o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di
efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini del presente accordo, per misure tecnologiche si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. Ciascuna delle Parti puo' prevedere eccezioni e limitazioni alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2 nel rispetto della propria legislazione e dei pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 10.5.

 
ARTICOLO 10.13

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte.
2. Ai fini del presente accordo, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui al presente accordo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
3. La disposizione del paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali di cui al presente accordo.

 
ARTICOLO 10.14

Disposizione transitoria

La Corea si conforma pienamente gli obblighi di cui agli articoli 10.6 e 10.7 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

 
ARTICOLO 10.15

Procedura di registrazione

L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto e possono essere comunicati per via elettronica al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilita' per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi. L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.

 
ARTICOLO 10.16

Accordi internazionali

L'Unione europea e la Corea si conformano alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi (1994) e si adoperano nella misura del possibile per conformarsi alle disposizioni del trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006).

 
ARTICOLO 10.17

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna delle Parti prevede l'uso leale di termini descrittivi come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio e puo' prevedere altre limitate eccezioni, a condizione che esse tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

 
ARTICOLO 10.18

Riconoscimento delle indicazioni geografiche

per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini
1. Esaminata la legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea, l'Unione europea conclude che tale legge e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.
2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.
3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, l'Unione europea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dall'Unione europea in base alla normativa di cui al paragrafo 2, la Corea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
5. Il paragrafo 3 si applica alle indicazioni geografiche per i vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 10.24.
6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:
a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una localita' di una delle Parti, quando una determinata qualita', reputazione o altra caratteristica del prodotto e' attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica;
c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o piu' prodotti specifici per i quali e' stabilita una specificazione che puo' essere modificata solo mediante debita procedura amministrativa;
d) disposizioni di controllo della produzione;
e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che una denominazione registrata puo' essere utilizzata da ogni operatore che commercializza il prodotto agricolo o alimentare conforme alla specificazione corrispondente;
f) una procedura di obiezione che permette di tenere conto degli legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale.
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 2 In questa sottosezione si intendono per "indicazioni geografiche":
a) le indicazioni geografiche, le denominazione di origine, i vini di qualita' prodotti in una regione specifica e i vini da tavola con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006; al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008; al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991; al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, o alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e
b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
 3 La protezione di un'indicazione geografica a titolo di questa sottosezione fa salve le altre disposizioni del presente accordo.

 
ARTICOLO 10.19
Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini,
(4) i vini aromatizzati (5) e le bevande spiritose (6)

1. In Corea le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione dell'Unione europea relativa alle indicazioni geografiche.
2. Nell'Unione europea le indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione della Corea relativa alle indicazioni geografiche.
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 4 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini" i prodotti di cui alla voce 22.04 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
 5 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini aromatizzati" i prodotti di cui alla voce 22.05 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991, o agli legislativi che lo sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.
 6 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "bevande spiritose" i prodotti di cui alla voce 22.08 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 aprile 1990, o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea.

 
ARTICOLO 10.20

Diritto d'uso

Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione puo' essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alle corrispondenti specificazioni.

 
ARTICOLO 10.21

Portata della protezione

1. Le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19 sono protette contro:
a) l'uso di ogni mezzo, nella designazione o nella presentazione di una merce, che indichi o suggerisca che la merce in questione e' originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica della merce;
b) l'uso di un'indicazione geografica che identifica una merce per una merce simile7 non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine della merce e' indicata o l'indicazione geografica e' tradotta o trascritta o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili; e
c) ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi.
2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purche' tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.
3. In caso di omonimia di indicazioni geografiche delle Parti, ogni indicazione e' protetta, a condizione che sia stata utilizzata in buona fede. Il gruppo di lavoro sulle indicazioni geografiche decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessita' di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Se un'indicazione geografica protetta dal presente accordo e' omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, ciascuna delle Parti decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessita' di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
4. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga l'Unione europea o la Corea a proteggere un'indicazione geografica che non e' protetta o cessa di esserlo nel paese d'origine o che in quel paese e' caduta in disuso.
5. La protezione di un'indicazione geografica a norma del presente articolo fa salva la possibilita' di continuare a utilizzare un marchio per il quale e' stata presentata una domanda, che e' stato registrato o e' stato stabilito dall'uso, se tale possibilita' e' prevista dalla legislazione interessata, nel territorio di una Parte prima della data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica, purche' non sussistano i motivi di invalidita' o decadenza previsti dalla legislazione della Parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica e' determinata a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2.
---------
 7 Per tutte le merci, l'espressione "merce simile" e' interpretata in conformita' dell'articolo 23.1 dell'accordo TRIPS relativo all'uso di un'indicazione geografica che identifica vini per vini non originari del luogo designato da tale indicazione geografica o che identifica bevande spiritose per bevande spiritose non originarie del luogo designato da tale indicazione geografica.

 
ARTICOLO 10.22

Attuazione della protezione

Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorita'. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

 
ARTICOLO 10.23

Rapporto con i marchi

1. La registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta per merci simili e' rifiutata o invalidata dalle Parti a condizione che una domanda di registrazione del marchio sia stata presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) per le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data di entrata in vigore del presente accordo;
b) per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 10.24, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data in cui la domanda di una Parte e' ricevuta dall'altra.

 
ARTICOLO 10.24

Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione (8)

1. L'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.
2. L'Unione europea e la Corea convengono di trattare senza ingiustificato ritardo le domande presentate dall'altra Parte di aggiunta agli allegati di indicazioni geografiche soggette a protezione.
3. Una denominazione puo' non essere registrata come indicazione geografica se e' in conflitto con la denominazione di una varieta' vegetale, comprese le varieta' d'uva, o di una razza animale e rischia di conseguenza di indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto.
---------
 8 Se una proposta e' presentata:
a) dalla Corea per un prodotto originario cui si applica la legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; o
b) dall'Unione europea per un prodotto originario cui si applica la legislazione della Corea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 1, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19;
allo scopo di aggiungere al presente accordo una denominazione di origine che e' stata riconosciuta da una delle Parti come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS per mezzo di leggi di una delle Parti diverse da quelle di cui all'articolo 10.18, paragrafi 1 e 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19, le Parti convengono di esaminare se l'indicazione geografica puo' essere aggiunta al presente accordo in conformita' della presente sottosezione.

 
ARTICOLO 10.25

Gruppo di lavoro Indicazioni geografiche

1. Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, allo scopo di intensificare la cooperazione tra le Parti e il dialogo sulle indicazioni geografiche. Il gruppo di lavoro puo' formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
2. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle Parti. Il gruppo di lavoro si riunisce alla data, nel luogo e nei modi (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Il gruppo di lavoro puo' decidere:
a) di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea che, completata la procedura di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, se del caso, sono considerate anche dall'altra Parte come costituenti indicazioni geografiche e saranno protette nel territorio dell'altra Parte;
b) di modificare9 gli allegati di cui alla lettera a) per sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette nella Parte di origine10 o che, in base alla legislazione in vigore, non soddisfano piu' le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra Parte;
c) che un riferimento a una legislazione nel presente accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Il gruppo di lavoro si assicura, inoltre, che le disposizioni della presente sottosezione siano correttamente applicate e puo' esaminare qualsiasi questione attinente alla loro applicazione e al loro funzionamento. In particolare, ha il compito di:
a) scambiare informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;
b) scambiare informazioni su singole indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' del presente accordo;
c) scambiare informazioni al fine di ottimizzare il funzionamento del presente accordo.
5. Il gruppo di lavoro puo' discutere di ogni questione di comune interesse nel campo delle indicazioni geografiche.
---------
 9 Queste modifiche riguardano l'indicazione geografica come tale, comprese la denominazione e la categoria del prodotto. Le modifiche delle specificazioni di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, o le modifiche degli organismi preposti al controllo di cui all'articolo 10.18, paragrafo 6, lettera d), restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica. Tali modifiche possono essere comunicato a titolo di informazione.
 10 Le decisioni di cessazione della protezione di un'indicazione geografica restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica.

 
ARTICOLO 10.26

Domande individuali di protezione di indicazioni geografiche

Le disposizioni della presente sottosezione fanno salvo il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in base alla vigente legislazione dell'Unione europea o della Corea.

 
ARTICOLO 10.27

Protezione dei disegni e modelli

1. L'Unione europea e la Corea assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali o presentino un carattere individuale11 .
2. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.
---------
 11 La Corea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli simili sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. La Corea non considera originali i disegni e modelli che hanno potuto essere facilmente creati da combinazioni di disegni e modelli che sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. L'Unione europea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli identici sono stati resi disponibili al pubblico prima della data di deposito di un disegno o modello registrato o prima della data di divulgazione di un disegno o modello non registrato. L'Unione europea considera che un disegno o modello non presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato non differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

 
ARTICOLO 10.28

Diritti conferiti dalla registrazione

Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, almeno di produrre, offrire in vendita, vendere, importare, esportare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.

 
ARTICOLO 10.29

Protezione conferita a un'apparenza non registrata

L'Unione europea e la Corea prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia dell'apparenza non protetta del prodotto12 . Tale utilizzazione comprende almeno la presentazione13 , l'importazione o l'esportazione delle merci.
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 12 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea e la Corea considerano che le espressioni "disegno o modello non registrato" e "apparenza non registrata" hanno significati simili. Le condizioni per la protezione di un "disegno o modello non registrato" o di un'"apparenza non registrata" sono stabilite:
a) dalla Corea nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sul segreto commerciale (legge n. 8767 del 21 dicembre 2007);
b) dall'Unione europea nel regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006.
 13 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea intende "presentazione" nel senso di "offerta" o "immissione sul mercato" e la Corea nel senso di "cessione, leasing o esibizione ai fini di una cessione o un leasing".

 
ARTICOLO 10.30

Durata della protezione

1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione e' di almeno quindici anni.
2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata e' di almeno tre anni.

 
ARTICOLO 10.31

Eccezioni

1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale
3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralita' corrente.

 
ARTICOLO 10.32

Rapporto con il diritto d'autore

I disegni e i modelli protetti a norma della presente sottosezione come disegni o modelli registrati nell'Unione europea o in Corea sono ammessi a fruire anche della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente nel territorio delle Parti a decorrere dalla data in cui il disegno o modello e' stato creato o fissato in una qualsiasi forma14 .
---------
 14 La protezione di un disegno o modello in forza della legislazione sul diritto d'autore non e' concessa automaticamente, ma solo se il disegno o modello ha diritto alla protezione in base alla legislazione sul diritto d'autore.

 
ARTICOLO 10.33

Accordo internazionale

Le Parti si adoperano nella misura del possibile per conformarsi agli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti (2000).

 
ARTICOLO 10.34

Brevetti e salute pubblica

1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC (di seguito "dichiarazione di Doha"). Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente sottosezione, le Parti possono basarsi su tale dichiarazione.
2. Le Parti contribuiscono ad applicare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha e il protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.

 
ARTICOLO 10.35
Proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione dei
brevetti

1. Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici15 e i prodotti fitosanitari16 protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa o di registrazione prima di essere immessi sui loro mercati.
2. Le Parti dispongono, su richiesta del titolare del brevetto, la proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente alla prima autorizzazione all'immissione del prodotto sui rispettivi mercati. La proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione di brevetti non puo' eccedere i cinque anni17 .
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 15 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici).
 16 I prodotti fitosanitari, nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, sono costituiti da o contengono sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti e sono destinati a uno dei seguenti usi:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, tranne se questi prodotti sono considerati come utilizzati principalmente per ragioni di igiene piu' che di protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);
c) conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali dell'Unione europea in materia di conservanti;
d) eliminare i vegetali o le parti di vegetali indesiderati, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali; o
e) frenare o evitare un indesiderato accrescimento dei vegetali, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali.
 17 Senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico, se prevista dalle Parti.

 
ARTICOLO 10.36
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione
all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici (18)

1. Le Parti garantiscono la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico.
2. A questo scopo, le Parti dispongono, nelle rispettive legislazioni, che i dati di cui all'articolo 39 dell'accordo TRIPS concernenti la sicurezza e l'efficacia, comunicati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo prodotto farmaceutico nel territorio della rispettiva Parte, non siano utilizzati per rilasciare un'altra autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico, a meno che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati.
3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno cinque anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio ottenuta nel territorio delle rispettive Parti.
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 18 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici).

 
ARTICOLO 10.37
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari

1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nei rispettivi mercati.
2. Le Parti dispongono che i test, gli studi o le informazioni presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non siano utilizzati da terzi o dalle autorita' interessate a profitto di un'altra persona mirante a ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, a meno che il primo richiedente abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. Tale protezione e' di seguito denominata "protezione dei dati".
3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno dieci anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nelle rispettive Parti.

 
ARTICOLO 10.38

Attuazione

Le Parti adottano le misure necessarie per assicurare la piena efficacia della protezione prevista nella presente sottosezione e a questo scopo cooperano attivamente e instaurano un dialogo costruttivo.

 
ARTICOLO 10.39

Varieta' vegetali

Le Parti assicurano la protezione delle varieta' vegetali e si conformano alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (1991).

 
ARTICOLO 10.40

Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore

1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, le Parti rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che rispecchino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche.
2. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni sulle pertinenti discussioni multilaterali condotte:
a) in sede OMPI, sulle questioni trattate nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore;
b) in sede OMC, sulle questioni concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla diversita' biologica (di seguito "CBD") e la protezione del sapere tradizionale e del folklore;
c) in sede CBD, sulle questioni relative a un regime internazionale di accesso alle risorse genetiche e di condivisione dei benefici.
3. Al termine delle discussioni multilaterali di cui al paragrafo 2, le Parti convengono, su richiesta di una di esse, di riesaminare il presente articolo in seno al comitato per il commercio, alla luce dei risultati e delle conclusioni di tali discussioni multilaterali. Il comitato per il commercio puo' adottare ogni decisione necessaria per dare effetto ai risultati del riesame.

 
ARTICOLO 10.41

Obblighi generali

1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della parte III, e si assicurano che le rispettive legislazioni prevedano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari sottoindicati, in modo da poter agire efficacemente contro ogni violazione dei diritti di proprieta' intellettuale19 oggetto del presente accordo.
2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso:
a) comprendono mezzi di ricorso rapidi destinati a impedire infrazioni e mezzi di ricorso destinati a dissuadere dal commettere ulteriori infrazioni;
b) sono leali ed equi;
c) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati;
d) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
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 19 Come definiti all'articolo 10.2, paragrafo 2, lettere da a) a h).

 
ARTICOLO 10.42

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari di diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e
d) alle federazioni o associazioni aventi legittimazione e autorita' per affermare tali diritti, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.

 
ARTICOLO 10.43

Elementi di prova

In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta di una Parte in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

 
ARTICOLO 10.44

Misure provvisorie di salvaguardia delle prove

1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le Parti assicurano che l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Le Parti possono disporre che tali misure comprendano la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario senza sentire l'altra Parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

 
ARTICOLO 10.45

Diritto d'informazione

1. Le Parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale.
a) Per "ogni altra persona" si intende nel presente paragrafo una persona che:
i) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
ii) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
iii) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o
iv) sia stata indicata dalla persona di cui alla presente lettera come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
b) Le informazioni comprendono, secondo i casi:
i) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; o
ii) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

 
ARTICOLO 10.46

Misure provvisorie e cautelari

1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa nei confronti di un intermediario20 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche.
2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro delle merci sospettate di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali.
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 20 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da intendersi secondo il significato che gli e' attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.

 
ARTICOLO 10.47

Misure correttive

1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorita' giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalita' tra la gravita' della violazione e le misure correttive ordinate, nonche' degli interessi di terzi.

 
ARTICOLO 10.48

Ingiunzioni

1. Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
2. Se cosi' prevede la legge, il mancato rispetto di un'ingiunzione e', se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari21 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche.
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 21 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da intendersi secondo il significato che gli e' attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.

 
ARTICOLO 10.49

Misure alternative

La Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

 
ARTICOLO 10.50

Risarcimento del danno

1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:
a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o,
b) in alternativa alla lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che puo' essere predeterminato.
3. Nei procedimenti giudiziari civili, ciascuna delle Parti puo', almeno per quanto riguarda opere, fonogrammi, interpretazioni ed esecuzioni protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi, e nei casi di contraffazione dei marchi, stabilire un risarcimento dei danni o mantenere il risarcimento prestabilito, secondo la scelta del titolare del diritto.

 
ARTICOLO 10.51

Spese legali
Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano, di norma, sostenute dalla parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione.

 
ARTICOLO 10.52

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti puo' prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.

 
ARTICOLO 10.53

Presunzione della qualita' di autore o di titolare di un diritto

Nei procedimenti civili che attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, ciascuna delle Parti presume che, in assenza di prova contraria, il soggetto il cui nome e' abitualmente indicato come quello dell'autore o del titolare del diritto connesso dell'opera o dell'oggetto sia il titolare designato del diritto per tale opera od oggetto.

 
ARTICOLO 10.54

Portata della repressione penale

Le Parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione deliberata dei marchi e di usurpazione del diritto d'autore e dei diritti connessi22 su scala commerciale.
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 22 L'espressione "diritti connessi" e' definita da ciascuna delle Parti in conformita' dei propri obblighi internazionali.

 
ARTICOLO 10.55

Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli

Nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni nazionali o costituzionali, le Parti considerano l'adozione di disposizioni che stabiliscano la responsabilita' penale della contraffazione delle indicazioni geografiche e dei disegni e modelli.

 
ARTICOLO 10.56

Responsabilita' delle persone giuridiche

1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilita' delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54.
2. Tale responsabilita' e' senza pregiudizio della responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

 
ARTICOLO 10.57

Favoreggiamento

Le disposizioni della presente sottosezione si applicano al favoreggiamento dei reati di cui all'articolo 10.54.

 
ARTICOLO 10.58

Sequestro

Nel caso dei reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di ordinare il sequestro delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.

 
ARTICOLO 10.59

Sanzioni

Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti comminano sanzioni detentive e/o pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

 
ARTICOLO 10.60

Confisca

1. Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di ordinare la confisca e/o la distruzione delle merci il cui marchio sia contraffatto e delle merci prodotte in violazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per produrre tali merci e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.
2. Le Parti dispongono che le merci il cui marchio sia contraffatto e le merci prodotte in violazione del diritto d'autore che sono state confiscate in applicazione del presente articolo, se non sono distrutte, siano ritirate dai circuiti commerciali, a condizione che non siano pericolose per la salute e la sicurezza delle persone.
3. Le Parti dispongono inoltre che la confisca e la distruzione previste dal presente articolo avvengano senza alcun tipo di indennizzo del convenuto.
4. Le Parti possono disporre che le rispettive autorita' giudiziarie abbiano il potere di ordinare la confisca di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a quello dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.

 
ARTICOLO 10.61

Diritti dei terzi

Le Parti provvedono a che i diritti dei terzi siano debitamente protetti e garantiti.

 
ARTICOLO 10.62

Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea (23)

Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le disposizioni di cui agli articoli da 10.63 a 10.66 per i fornitori di servizi intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.
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 23 Ai fini della funzione di cui all'articolo 10.63, per fornitore di servizi si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o connessioni per comunicazioni in linea numeriche tra punti specificati dall'utente di materiali scelti dall'utente, senza modifica del loro contenuto; ai fini delle funzioni di cui agli articoli 10.64 e 10.65, per fornitore di servizi si intende un fornitore o un operatore di strutture per servizi in linea o accesso alla rete.

 
ARTICOLO 10.63
Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto
(mere conduit)

1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

 
ARTICOLO 10.64
Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: memorizzazione
temporanea ("caching")

1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzate dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego dell'informazione; e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.
2. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

 
ARTICOLO 10.65

Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: hosting

1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del fornitore.
3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o di porre fine a una violazione, nonche' la possibilita' per le Parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

 
ARTICOLO 10.66

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 10.63 a 10.65, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Le Parti possono stabilire che i fornitori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

 
ARTICOLO 10.67

Misure alle frontiere

1. Salvo diversa disposizione della presente sezione, le Parti adottano procedure24 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il transito in dogana, il trasbordo, il collocamento in zona franca
o in deposito franco, il vincolo a un regime sospensivo26 di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale27 di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione.
2. Le Parti adottano disposizioni per permettere alle autorita' doganali, quando nel corso della loro attivita' e prima che una domanda sia stata presentata da un titolare di diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto di proprieta' intellettuale, di sospendere la circolazione di tali merci o di sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1.
3. I diritti e gli obblighi stabiliti nell'applicazione della sezione 4 della parte III dell'accordo TRIPS concernenti l'importatore sono applicabili anche all'esportatore o, se del caso, al detentore28 delle merci.
4. La Corea si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda la lettera c), punti i) e ii), della nota 27 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
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 24 E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso.
 25 "Transito in dogana", "trasbordo", "collocamento in zona franca" secondo le definizioni della convenzione di Kyoto.
 26 Per la Corea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende l'importazione temporanea e le "bonded factory". Per l'Unione europea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende l'importazione temporanea, il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale.
 27 Ai fini della presente sezione, per "merci che violano un diritto d'autore" si intendono:
a) le "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso, registrato o meno secondo la legislazione di ciascuna Parte, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui e' presentata la domanda di intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a:
i) un brevetto;
ii) un diritto che tutela una varieta' vegetale;
iii) un disegno o modello registrato;
iv) un'indicazione geografica.
 28 Compresa almeno la persona che e' proprietaria delle merci o la persona che ha un diritto simile di disporne.

 
ARTICOLO 10.68

Codici di condotta

Le Parti incoraggiano:
a) l'elaborazione da parte delle associazioni od organizzazioni professionali di codici di condotta miranti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare raccomandando l'uso sui dischi ottici di un codice che permetta di identificare l'origine della loro fabbricazione;
b) la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.

 
ARTICOLO 10.69

Cooperazione

1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attivita':
a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa;
b) lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) lo scambio di esperienze sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
d) il rafforzamento delle capacita';
e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1 e a suo completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire e mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.

 
ARTICOLO 11.1

Principi

1. Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza cosi' da evitare che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e dello stabilimento siano vanificati da pratiche commerciali o da operazioni anticoncorrenziali.
2. Le Parti mantengono in vigore nei rispettivi territori un'ampia legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in modo efficace gli accordi restrittivi, le pratiche concertate1 e gli abusi di posizione dominante di una o piu' imprese e di controllare efficacemente le concentrazioni tra imprese.
3. Le Parti convengono che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le Parti:
a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte.
---------
 1 L'applicazione di questo articolo alle pratiche concertate avviene in conformita' della legislazione in materia di concorrenza di ciascuna Parte.

 
ARTICOLO 11.2

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per diritto della concorrenza si intende:
a) per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
b) per la Corea, la legge sulla regolamentazione dei monopoli e le pratiche commerciali leali, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
c) ogni modifica che gli strumenti di cui al presente articolo subiscano dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

 
ARTICOLO 11.3

Attuazione

1. Le Parti conferiscono a una o piu' autorita', che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilita' dell'attuazione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2.
2. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equita' procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte mette a sua disposizione le informazioni pubbliche concernenti le misure che adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e le norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.

 
ARTICOLO 11.4
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali (2) o
diritti esclusivi

1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:
a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 11.1;
b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 11.2,
se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici ad esse assegnati.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un'impresa pubblica, attribuisca a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenga tali diritti.
---------
 2 Una Parte concede diritti speciali quando designa, o ne limita il numero a due o piu', le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o conferisce a certe imprese vantaggi legali o regolamentari che influenzano in modo sostanziale la capacita' delle altre imprese di fornire le stesse merci o gli stessi servizi.

 
ARTICOLO 11.5

Monopoli di Stato

1. Le Parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in modo che non esistano misure discriminatorie3 tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente alle condizioni di acquisto e di vendita delle merci.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un monopolio di Stato.
3. Il presente articolo fa salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici).
---------
 3 Per "misura discriminatoria" si intende una misura che non e' conforme al trattamento nazionale, quale definito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo, comprese le modalita' e le condizioni enunciate nei pertinenti allegati.

 
ARTICOLO 11.6

Cooperazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia di concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione delle pratiche commerciali o delle operazioni anticoncorrenziali.
2. Le Parti cooperano in relazione alle rispettive politiche di applicazione e nell'applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza, in particolare mediante la cooperazione in materia d'applicazione, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni non riservate sulla base dell'accordo tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attivita' anticoncorrenziali, firmato il 23 maggio 2009.

 
ARTICOLO 11.7

Consultazione

1. In mancanza di norme piu' specifiche nell'accordo di cui all'articolo 11.6, paragrafo 2, una Parte avvia, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. Nella sua richiesta, l'altra Parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le Parti.
2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni della presente sezione.
3. Per facilitare l'esame della questione che e' oggetto delle consultazioni, ogni Parte procura di fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti.

 
ARTICOLO 11.8

Risoluzione delle controversie

Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per le questione attinenti alla presente sezione.

 
ARTICOLO 11.9

Principi

Le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al fine di riparare o eliminare, con l'applicazione della loro legislazione in materia di concorrenza o con qualsiasi altro mezzo, le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni, nella misura in cui esse influiscono sugli scambi internazionali, e per impedire che tali situazioni si producano.

 
ARTICOLO 11.10

Definizione di sovvenzione e di specificita'

1. Una sovvenzione e' una misura che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SMC.
2. Una sovvenzione e' specifica se rientra nell'ambito definito dall'articolo 2 dell'accordo SMC. La presente sezione si applica solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SMC.

 
ARTICOLO 11.11

Sovvenzioni vietate (4,5)

Le sovvenzioni seguenti sono considerate specifiche alle condizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo SMC e sono vietate ai fini del presente accordo se e in quanto incidono negativamente sul commercio internazionale delle Parti6 :
a) le sovvenzioni concesse nel quadro di un dispositivo giuridico in virtu' del quale uno Stato o un organo pubblico sono tenuti a coprire i debiti o le passivita' di talune imprese ai sensi dell'articolo 2.1 dell'accordo SMC senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto al loro importo o alla durata di tale responsabilita';
b) le sovvenzioni (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in valuta, le immissioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato o le esenzioni fiscali) concesse a imprese insolventi o in difficolta', senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una vitalita' a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione. Cio' non impedisce alle Parti di erogare sovvenzioni per mezzo di un contributo temporaneo di liquidita' sotto forma di garanzie di prestito o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attivita' un'impresa in difficolta' per il tempo necessario per definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Questo comma non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e all'industria del carbone.
---------
 4 Le Parti convengono che questo articolo si applica solo alle sovvenzioni ricevute dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
 5 Ai fini del presente accordo, questo articolo non si applica alle sovvenzioni concesse alle piccole e medie imprese secondo criteri o condizioni obiettivi, come previsto dall'articolo 2.1, lettera b) e dalla relativa nota 2 dell'accordo SMC.
 6 Il commercio internazionale delle Parti comprende il mercato interno e il mercato delle esportazioni.

 
ARTICOLO 11.12

Trasparenza

1. Le Parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale scopo, ciascuna delle Parti comunica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale delle sovvenzioni che sono specifiche e possono influire sugli scambi internazionali. Le informazioni comunicate dovrebbero riguardare l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario della sovvenzione concessa da uno Stato o da un'amministrazione pubblica.
2. Queste informazioni sono considerate fornite se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di sovvenzione o su casi particolari di sovvenzione specifica. Le Parti scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa.

 
ARTICOLO 11.13

Relazioni con l'accordo OMC

Le disposizioni della presente sezione fanno salvi i diritti di una Parte, in forza delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, di applicare misure di difesa commerciale o di aprire una vertenza o promuovere altra idonea azione nei confronti di una sovvenzione concessa dall'altra Parte.

 
ARTICOLO 11.14

Monitoraggio e verifica

Le Parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui e' fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le Parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisone delle Parti.

 
ARTICOLO 11.15

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni degli articoli da 11.9 a 11.14 si applicano alle sovvenzioni sulle merci, ad eccezione delle sovvenzioni al settore della pesca, delle sovvenzioni relative ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.
2. Le Parti si adoperano per quanto possibile al fine di stabilire regole applicabili alle sovvenzioni ai servizi, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale, e al fine di scambiare informazioni su richiesta di una delle Parti. Le Parti convengono di avere un primo scambio di opinioni circa le sovvenzioni ai servizi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

 
ARTICOLO 12.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:
misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non e' considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare;
persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.

 
ARTICOLO 12.2

Obiettivo e ambito di applicazione

Riconoscendo l'incidenza che le rispettive regolamentazioni possono avere sui loro scambi commerciali, le Parti si adoperano per predisporre un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, in particolare per i piccoli operatori la cui attivita' si svolge sul loro territorio. Riaffermando i loro impegni rispettivi derivanti dall'accordo OMC, le Parti apportano chiarimenti e miglioramenti in fatto di trasparenza, consultazione e migliore amministrazione delle misure di applicazione generale, nella misura in cui esse possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo.

 
ARTICOLO 12.3

Pubblicazione

1. Le Parti provvedono affinche' le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo:
a) siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
b) indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione;
c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalita'.
2. Le Parti:
a) si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
b) offrono alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilita';
c) si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.

 
ARTICOLO 12.4

Richieste di informazioni e punti di contatto

1. Le Parti creano o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate da persone interessate riguardanti misure di applicazione generale, proposte o in vigore, che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo e sulla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti d'informazione o i punti di contatto istituiti ai sensi del presente accordo o tramite qualsiasi altro meccanismo, secondo il caso.
2. Le Parti riconoscono che la risposta di cui al paragrafo 1 non puo' essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive legislazioni e regolamentazioni.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative ad ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che la Parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del presente accordo, sia essa stata preventivamente informata o no di tale misura.
4. Le Parti si adoperano per identificare o creare punti di informazione o di contatto per le persone interessate dell'altra parte, che avranno il compito di cercare una soluzione efficace dei problemi che possono sorgere nell'applicazione delle misure di applicazione generale. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, con scadenze predeterminate, orientati ai risultati e trasparenti. Essi fanno salve le procedure d'appello o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono e fanno salvi i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dall'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie).

 
ARTICOLO 12.5

Procedimenti amministrativi

Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo, ciascuna delle Parti, quando applica tali misure a particolari persone, beni o servizi dell'altra Parte in casi specifici:
a) si adopera per inviare alle persone interessate dell'altra Parte che sono direttamente coinvolte in un procedimento un preavviso ragionevole, secondo le rispettive procedure, dell'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione dell'organo giurisdizionale che lo ha promosso e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo permettano;
c) si assicura che le sue procedure si basino sulla sua legislazione e siano ad essa conformi.

 
ARTICOLO 12.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene istanze o procedure giudiziarie, quasi-giudiziarie o amministrative al fine di riesaminare e, nei casi in cui cio' sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali istanze sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle Parti provvede affinche', presso tali istanze o in tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni;
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa.
3. Ciascuna delle Parti provvede, fatta salva la possibilita' di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

 
ARTICOLO 12.7
Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta
amministrativa

1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

 
ARTICOLO 12.8

Non discriminazione

Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli piu' favorevoli tra quelli applicati alle proprie persone interessate, alle persone interessate di paesi terzi o a paesi terzi.

 
ARTICOLO 13.1

Contesto e obiettivi

1. Richiamandosi all'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, al piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e alla dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e si adopereranno affinche' questo obiettivo sia integrato e rispecchiato a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e sono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un approccio globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.
3. Le Parti riconoscono che non e' loro intenzione armonizzare nel presente capo le loro norme in materia di lavoro e di ambiente, ma quello di rafforzare i loro rapporti e la loro cooperazione commerciali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile, come indicato nei paragrafi 1 e 2.

 
ARTICOLO 13.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica, salva diversa indicazione, alle misure adottate o mantenute dalle Parti aventi rilevanza per gli aspetti relativi al commercio delle questioni riguardanti il lavoro1 e l'ambiente nel contesto dell'articolo 13.1, paragrafi 1 e 2.
2. Le Parti sottolineano il fatto che le norme in materia di ambiente e di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi protezionistici. Le Parti rilevano che il loro vantaggio comparativo non dovrebbe in alcun modo essere messo in questione.
---------
1 In questo capo quando si fa riferimento al lavoro si fa riferimento anche alle questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e ripresa nella Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso.

 
ARTICOLO 13.3

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

Ciascuna delle Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle Parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformita' delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5, e si adopera per continuare a migliorare la propria legislazione e le proprie politiche.

 
ARTICOLO 13.4

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le Parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunita' internazionale alle sfide e alle opportunita' economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti, uomini, donne e giovani.
3. Le Parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e pratiche, i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:
a) liberta' di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato. Le Parti si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate".

 
ARTICOLO 13.5

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le Parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali mondiali o regionali e si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali attinenti al commercio di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno per l'attuazione effettiva, nelle loro leggi e pratiche, degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il suo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale per il cambiamento climatico, secondo il Piano d'azione di Bali2 .
---------
 2 Decisione UNFCCC 1/CP.13 adottata dalla 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

 
ARTICOLO 13.6

Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Esse riconoscono il ruolo benefico che standard di lavoro essenziali e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttivita' e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia d'occupazione e di lavoro dall'altra.
2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali, comprese le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico e le merci con un marchio di qualita' ecologica, anche esaminando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio delle merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelle che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelle che implicano la responsabilita' sociale delle imprese.

 
ARTICOLO 13.7
Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e
nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme

1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.
2. Le Parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro leggi, i loro regolamenti o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.

 
ARTICOLO 13.8

Informazioni scientifiche

Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e delle condizioni sociali che influiscono sui loro scambi commerciali.

 
ARTICOLO 13.9

Trasparenza

Le Parti, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne, si impegnano a sviluppare, introdurre e attuare ogni misura diretta a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che influisca sui loro scambi commerciali in modo trasparente, dandone debita comunicazione, sottoponendola a una consultazione pubblica e informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni gli attori non statali, compreso il settore privato.

 
ARTICOLO 13.10

Esame degli effetti sulla sostenibilita'

Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare gli effetti dell'applicazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare sulla promozione di un lavoro dignitoso, per mezzo dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni degli effetti sulla sostenibilita' relativi al commercio.

 
ARTICOLO 13.11

Cooperazione

Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche sociali e ambientali per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le Parti si impegnano a intraprendere le attivita' di cooperazione previste dall'allegato 13.

 
ARTICOLO 13.12

Meccanismo istituzionale

1. Ciascuna delle Parti designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che fungera' da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti.
3. Il comitato si riunisce entro l'anno che segue l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'applicazione del presente capo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'allegato 13.
4. Ciascuna delle Parti istituisce uno o piu' gruppi consultivi nazionali sullo sviluppo sostenibile (ambiente e lavoro) con compiti di consulenza per quanto riguarda l'applicazione del presente capo.
5. I gruppi consultivi sono composti di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei settori dell'ambiente, del lavoro e delle imprese e di altre parti interessate.

 
ARTICOLO 13.13

Meccanismo di dialogo con la societa' civile

1. I membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle Parti si riuniscono in un forum della societa' civile per instaurare un dialogo sugli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile dei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della societa' civile si riunira' una volta all'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della societa' civile.
2. I gruppi consultivi nazionali sceglieranno i rappresentanti tra i propri membri sulla base di una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, come previsto dall'articolo 13.12, paragrafo 5.
3. Le Parti possono presentare al forum della societa' civile lo stato di avanzamento dell'applicazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le conclusioni del forum della societa' civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi nazionali.

 
ARTICOLO 13.14

Consultazioni governative

1. Una Parte puo' chiedere consultazioni con l'altra Parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all'articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.
2. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Le Parti si assicurano che la soluzione sia compatibile con le attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, cosi' da accrescere la cooperazione e la coerenza tra i lavori delle Parti e di queste organizzazioni. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o questi organismi.
3. Una Parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il comitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. La soluzione e' resa pubblica, salvo diversa decisione del comitato.
4. Il comitato puo' consultare i gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe e ciascuna delle Parti puo' consultare i rispettivi gruppi consultivi nazionali. Un gruppo consultivo nazionale di una Parte puo' anche presentare di sua iniziativa comunicazioni a quella Parte o al comitato.

 
ARTICOLO 13.15

Gruppo di esperti

1. Salvo diversa decisione delle Parti, novanta giorni dopo la presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 13.14, paragrafo 1, una Parte puo' chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non e' stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Le Parti possono inviare le loro osservazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle Parti, ai gruppi consultivi nazionali o alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13.14, come ritiene opportuno. Il gruppo di esperti si riunisce entro due mesi dalla richiesta di una Parte.
2. Il gruppo di esperti, scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, contribuisce con le sue competenze all'attuazione del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo di esperti presenta una relazione alle Parti entro i novanta giorni seguenti la selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto dei pareri o delle raccomandazioni del gruppo di esperti sull'attuazione del presente capo. La messa in atto delle raccomandazioni del gruppo di esperti e' monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo di esperti e' messa a disposizione dei gruppi consultivi nazionali delle Parti. Per quanto riguarda le informazioni riservate, si applicano i principi dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato).
3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nei campi delle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo di esperti. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi nazionali e non ricevono istruzioni da esse. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la nazionalita' di quella Parte. I due esperti cosi' scelti designano come presidente una persona che non abbia la cittadinanza di nessuna delle Parti.

 
ARTICOLO 13.16

Risoluzione delle controversie

Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 13.14 e 13.15.

 
ARTICOLO 14.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo e' prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione in buona fede del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

 
ARTICOLO 14.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo1 .
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 1 Per le controversie relative al protocollo sulla cooperazione culturale, tutti i riferimenti del presente capo al comitato per il commercio si intendono fatti al comitato per la cooperazione culturale.

 
ARTICOLO 14.3

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo che ritiene applicabili. Una copia della richiesta di consultazioni e' trasmessa al comitato per il commercio.
3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale2 , si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4.
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 2 Le merci di carattere stagionale sono quelle le cui importazioni, nel corso di un periodo rappresentativo, non sono distribuite sull'arco dell'intero anno ma sono concentrate in particolari periodi dell'anno in ragione di fattori stagionali.

 
ARTICOLO 14.4

Apertura della procedura di arbitrato

1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 14.3, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2.

 
ARTICOLO 14.5

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 14.18, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

 
ARTICOLO 14.6

Relazione interinale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale dovrebbe comunque essere trasmessa entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua trasmissione.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere la relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 1 e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 2.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame degli argomenti avanzati nella fase di riesame intermedio.

 
ARTICOLO 14.7

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di trasmettere il suo lodo. Il lodo deve comunque essere trasmesso entro centocinquanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo dovrebbe comunque essere trasmesso entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

 
ARTICOLO 14.8

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.

 
ARTICOLO 14.9

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che le sara' necessario per dare esecuzione al lodo.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica ad opera della Parte convenuta di cui al paragrafo 1 la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di trentacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

 
ARTICOLO 14.10
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio
arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di una misura o sulla compatibilita' tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 14.2. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

 
ARTICOLO 14.11

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale stabilisce che non e' stata presa alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi della Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se un accordo sull'indennizzo non e' raggiunto entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla trasmissione della pronuncia a norma dell'articolo 14.10 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito che non e' stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non e' compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice e' autorizzata, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2. in misura equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la Parte attrice intende sospendere. La Parte attrice puo' applicare la sospensione dieci giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 4.
3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice puo' scegliere di aumentare le aliquote dei suoi dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o della diminuzione dei benefici causata dalla violazione.
4. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione, la Parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario trasmette il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale non abbia trasmesso il proprio lodo; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
5. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 4.
6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all'articolo 14.2, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

 
ARTICOLO 14.12
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo
successivamente alla sospensione degli obblighi

1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure che ha preso per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la sospensione degli obblighi e' revocata.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

 
ARTICOLO 14.13

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura e' chiusa.

 
ARTICOLO 14.14

Regolamento di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono specificate nell'allegato 14-B.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformita' all'allegato 14-B.

 
ARTICOLO 14.15

Informazioni e consulenza tecnica

Su istanza di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per la procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti, che possono formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' all'allegato 14-B.

 
ARTICOLO 14.16

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Se un obbligo derivante dal presente accordo e' identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con le interpretazioni pertinenti stabilite dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2.

 
ARTICOLO 14.17

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Salvo diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte.

 
ARTICOLO 14.18

Elenco degli arbitri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti indica cinque persone. Le Parti indicano anche cinque persone, che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni oggetto della controversia ne' essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono conformarsi alle disposizioni dell'allegato 14-C.

 
ARTICOLO 14.19

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. Tuttavia, se una Parte ha avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica, o in base al presente capo o in base all'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo che e' stato aperto un procedimento di risoluzione della controversia la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC; si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa dell'OMC;
b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 14.4, paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio in conformita' dell'articolo 14.7.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

 
ARTICOLO 14.20

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.

 
ARTICOLO 15.1

Comitato per il commercio

1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio1 comprendente rappresentanti della Parte UE e rappresentanti della Corea.
2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno alternativamente a Bruxelles o a Seul o su richiesta di una delle Parti. Il comitato per il commercio e' copresieduto dal ministro per il commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dalle persone da essi designate. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3. Il comitato per il commercio:
a) assicura il buon funzionamento del presente accordo;
b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c) sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;
d) esamina i modi per rafforzare le relazioni commerciali tra le Parti;
e) fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
f) studia l'evoluzione degli scambi commerciali tra le Parti;
g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo.
4. Il comitato per il commercio puo':
a) decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi e delegare loro responsabilita';
b) comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della societa' civile;
c) esaminare la possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti;
d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;
e) emettere raccomandazioni o adottare decisioni nei modi previsti dal presente accordo;
f) adottare il proprio regolamento interno;
g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le Parti possano convenire.
5. Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto sulle sue attivita' e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto.
6. Fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), le Parti possono sottoporre al comitato per il commercio ogni questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.
7. Se una Parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate.
8. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le Parti confermano il loro intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralita' di prospettive nell'attuazione del presente accordo.
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 1 Come indicato nel protocollo sulla cooperazione culturale, il comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio in relazione a tale protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini della sua applicazione.

 
ARTICOLO 15.2

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio:
a) il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci);
b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, di cui all'articolo 5.10 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie);
c) il comitato doganale, di cui all'articolo 6.16 (Comitato doganale). Nei settori coperti esclusivamente dall'accordo doganale, il comitato doganale agisce come comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi di tale accordo;
d) il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, di cui all'articolo 7.3 (Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico);
e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 13.12 (Meccanismo istituzionale);
f) il comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, di cui all'allegato IV del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
Il mandato e i compiti dei comitati specializzati sono definiti nei capi e nei protocolli pertinenti del presente accordo.
2. Il comitato per il commercio puo' decidere di istituire altri comitati specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio decide la composizione, i compiti e il funzionamento dei comitati specializzati istituiti ai sensi del presente articolo.
3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma una volta all'anno, al livello appropriato, alternativamente a Bruxelles o a Seul, o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio, e sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
4. I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attivita' al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.
5. Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un comitato specializzato o di sciogliere un comitato specializzato.

 
ARTICOLO 15.3

Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti sotto gli auspici del comitato per il commercio i seguenti gruppi di lavoro:
a) il gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti", di cui all'articolo 9.2 (Gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti") dell'allegato 2-C (Veicoli a motore e loro parti);
b) il gruppo di lavoro "Prodotti farmaceutici e dispositivi medici", di cui all'articolo 5.3 (Cooperazione regolamentare) dell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici);
c) il gruppo di lavoro "Prodotti chimici", di cui al paragrafo 4 dell'allegato 2-E (Prodotti chimici);
d) il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1 (Gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale");
e) il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", di cui all'articolo 7.21, paragrafo 6 (Mutuo riconoscimento);
f) il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", di cui all'articolo 9.3 (Gruppo di lavoro "Appalti pubblici");
g) il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", di cui all'articolo 10.25 (Gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche").
2. Il comitato per il commercio puo' decidere di costituire altri gruppi di lavoro per un compito o su un tema specifici. Il comitato per il commercio determina la composizione, i compiti e il funzionamento dei gruppi di lavoro. Ogni riunione regolare o ad hoc tra le Parti che abbia per oggetto materie disciplinate dal presente accordo e' considerata un gruppo di lavoro ai sensi del presente articolo.
3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i gruppi di lavoro si riuniscono, a un livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio. Sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I gruppi di lavoro stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
4. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attivita' al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un gruppo di lavoro non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.
5. Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un gruppo di lavoro o di sciogliere un gruppo di lavoro.

 
ARTICOLO 15.4

Decisioni

1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha la facolta' di prendere decisioni su ogni questione nei casi previsti dal presente accordo.
2. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per attuarle. Il comitato per il commercio puo' anche formulare appropriate raccomandazioni.
3. Il comitato per il commercio elabora le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti.

 
ARTICOLO 15.5

Modifiche

1. Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, alla data convenuta dalle Parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio puo' decidere di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo. Le Parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

 
ARTICOLO 15.6

Punti di contatto

1. Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione del presente accordo, all'entrata in vigore di quest'ultimo le Parti designano dei coordinatori. La designazione dei coordinatori fa salva la designazione specifica di autorita' competenti in base alle disposizioni di capi specifici del presente accordo.
2. Su richiesta di una delle Parti, il coordinatore dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente.
3. Nella misura consentita dalla rispettiva legislazione, ciascuna delle Parti fornisce tramite i suoi coordinatori informazioni su richiesta dell'altra Parte e risponde sollecitamente a qualsiasi domanda dell'altra Parte in relazione a misure esistenti o proposte che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali tra le Parti.

 
ARTICOLO 15.7

Disposizioni in materia fiscale

1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente accordo non modificano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima nella misura dell'incompatibilita'. Nel caso di una convenzione fiscale tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea, spetta alle sole autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare congiuntamente se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione.
3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le Parti stabiliscano una distinzione, nell'applicazione delle disposizioni delle rispettive legislazioni fiscali, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito.
4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.

 
ARTICOLO 15.8

Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti

1. Se una Parte incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda il commercio di merci e servizi e lo stabilimento.
2. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.
Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alle difficolta' della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con lo Statuto del Fondo monetario internazionale, secondo il caso.
3. La Parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive, o le modifica, ne informa sollecitamente l'altra Parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
4. Se le restrizioni sono adottate o mantenute, in seno al comitato per il commercio ha luogo sollecitamente una consultazione nel corso della quale sono valutate la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le restrizioni adottate a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficolta' relative alla bilancia dei pagamenti e ai rapporti finanziari con l'estero;
b) l'ambiente economico commerciale esterno; o
c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.
Nel corso delle consultazioni e' valutata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4 e sono presi in considerazione tutti i dati, statistici o di altro tipo, comunicati dal Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI") relativi al cambio delle valute, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti; le conclusioni sono basate sulla valutazione del FMI della bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della Parte interessata.

 
ARTICOLO 15.9

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che:
a) imponga alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedisca alle Parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate;
ii) relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati;
iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o
c) impedisca alle Parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

 
ARTICOLO 15.10

Entrata in vigore

1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti in conformita' delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge o in altra data convenuta dalle Parti.
3. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le Parti applicano il protocollo sulla cooperazione culturale a partire dal primo giorno del terzo mese seguente la data in cui la Corea ha depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (di seguito "convenzione UNESCO") presso il segretariato dell'UNESCO a Parigi, a meno che la Corea abbia depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO prima dello scambio di notifiche di cui ai paragrafi 2 o 5.
4. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli affari esteri e del commercio della Corea, o al suo successore.
5. a) Il presente accordo e' provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui la Parte UE e la Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive pertinenti procedure.
b) Se una Parte non e' in grado di applicare provvisoriamente certe disposizioni del presente accordo, ne informa l'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga alla lettera a), a condizione che l'altra Parte abbia espletato le necessarie procedure e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro dieci giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente certe disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese seguente la notifica.
c) Una Parte puo' porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra Parte e con effetto il primo giorno del mese seguente la notifica.
d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria.

 
ARTICOLO 15.11

Durata

1. Il presente accordo ha durata illimitata.
2. Ciascuna delle Parti puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

 
ARTICOLO 15.12

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano ogni provvedimento di natura generale o specifica necessario per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati.
2. Le Parti possono immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformita' del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.

 
ARTICOLO 15.13

Allegati, appendici, protocolli e note

Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

 
ARTICOLO 15.14

Relazione con altri accordi

1. Salvo diversa indicazione, gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e/o la Comunita' europea e/o l'Unione europea e la Corea non sono sostituiti o abrogati dal presente accordo.
2. Il presente accordo fa parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo quadro. Esso costituisce un accordo specifico che da' effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro.
3. Il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale sostituisce l'accordo doganale per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa reciproca.
4. Le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

 
ARTICOLO 15.15

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite in tali trattati e, d'altra parte, al territorio della Corea. Ogni riferimento al "territorio" nel presente accordo e' da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'UE non comprese nei territori di cui al paragrafo 1.

 
ARTICOLO 15.16

Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato 1 del capo 1
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 2-A del capo 2
Soppressione dei dazi doganali
Allegato 2-B del capo 2
Elettronica
Allegato 2-C del capo 2
Veicoli a motore e loro parti
Allegato 2-D del capo 2
Prodotti farmaceutici e dispositivi medici
Allegato 2-E del capo 2
Prodotti chimici
Allegato 3 del capo 3
Misure di salvaguardia agricole
Allegato 4 del capo 4
Coordinatore TBT
Allegato 5 del capo 5
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 6 del capo 6
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 7-A del capo 7
Elenchi di impegni
Allegato 7-B del capo 7
Esonero NPF
Allegato 7-C del capo 7
Elenco dei casi di esonero NPF
Allegato 7-D del capo 7
Ulteriore impegno sui servizi finanziari
Allegato 8 del capo 8
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 9 del capo 9
Contratti BOT e concessioni di lavori pubblici
Allegato 10-A del capo 10
Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Allegato 10-B del capo 10
Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose
Allegato 11 del capo 11
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 12 del capo 12
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 13 del capo 13
Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile
Allegato 14-A del capo 14
Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie
Allegato 14-B del capo 14
Regole di procedura dell'arbitrato
Allegato 14-C del capo 14
Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori
Allegato 15 del capo 15
Lasciato intenzionalmente in bianco

 
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