Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 |
Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 luglio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). In vigore dal 2 febbraio 2013. 1. - 2. (omissis) 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. - 6. (omissis)». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 9 (Specializzazioni). In vigore dal 2 febbraio 2013. 1. E' riconosciuta agli avvocati la possibilita' di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalita' che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'art. 1. 2. - 8. (omissis)». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.): «Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter. (omissis)». |
| Art. 2
Avvocato specialista
1. Ai fini del presente decreto e' avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3. 2. Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8. 3. Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. |
| Art. 3
Settori di specializzazione
1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non piu' di due dei seguenti settori di specializzazione: a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; b) diritto agrario; c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio; d) diritto dell'ambiente; e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali; f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; g) diritto successorio; h) diritto dell'esecuzione forzata; i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; l) diritto bancario e finanziario; m) diritto tributario, fiscale e doganale; n) diritto della navigazione e dei trasporti; o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale; p) diritto dell'Unione europea; q) diritto internazionale; r) diritto penale; s) diritto amministrativo; t) diritto dell'informatica. |
| Art. 4
Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni
1. L'elenco dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 puo' essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Note all'art. 4: - Per il comma 3, dell'art. 1, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 5
Elenchi degli avvocati specialisti
1. I consigli dell'ordine formano e aggiornano, a norma dell'articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 1, lett. c) dell'art. 15 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 15 (Albi, elenchi e registri). In vigore dal 2 febbraio 2013. 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) - b) (omissis); c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) - n) (omissis). 2. - 6. (omissis)». |
| Art. 6
Disposizioni comuni
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti dall'articolo 3, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarita' della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. 2. Puo' presentare domanda l'avvocato che: a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8; b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista. 3. Al fine dell'osservanza del limite di cui all'articolo 3 la domanda puo' contenere la rinuncia al titolo di specialista gia' conseguito. 4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione. 5. Il Consiglio nazionale forense non puo' rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante. 6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5. 7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5. |
| Art. 7
Percorsi formativi
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle universita' legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non e' stata verificata la conformita' dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali elaborate a norma del comma 2. La verifica di cui al presente comma e' svolta dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte della commissione permanente di cui al comma 2. 2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e due professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello stato, salvo il rimborso spese. L'incarico di componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione e' presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. 3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell'ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense puo' stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 4. I consigli dell'ordine stipulano le predette convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parita', prevale il voto del coordinatore. 6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresi', l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti. 7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti. 8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potra' superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse. 9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento. 10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano a distanza con modalita' telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso. 11. Il comitato di gestione, d'intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonche' delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico. 12. L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformita' ai seguenti criteri: a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; c) didattica frontale non inferiore a 100 ore; d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso; e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato. 13. La prova di cui al comma 12, lettera e), e' valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 2, lett. c) dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.): «Art. 2 (Organi e articolazione interna delle universita'). In vigore dal 7 aprile 2012. 1. (omissis); 2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) - b) (omissis); c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; d)- m) (omissis); 2.- 13. (omissis)». - Si riporta il testo del comma 1, lett. s) dell'art. 35 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247: «Art. 35 (Compiti e prerogative). In vigore dal 2 febbraio 2013. 1. Il CNF: a) - r) (omissis); s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonche' dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuita'; t) - u). (omissis). 2. - 3. (omissis)». |
| Art. 8
Comprovata esperienza
1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti: a) di avere maturato un'anzianita' di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva. |
| Art. 9
Disposizioni comuni
1. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11. 2. Il consiglio dell'ordine di appartenenza: a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista; b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione. |
| Art. 10
Aggiornamento professionale specialistico
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l'organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche. 2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
Note all'art. 10: - Per il comma 1 lettera s) dell'art. 35 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le note all'art. 7. |
| Art. 11
Esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione
1. Il titolo di avvocato specialista puo' essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva. |
| Art. 12
Revoca del titolo
1. Il titolo di avvocato specialista e' revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi: a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi puo' dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione. 3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato. 4. La revoca del titolo e' comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente. |
| Art. 13
Funzioni del Consiglio nazionale forense
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso. 2. Il comitato elegge il presidente e puo' delegare uno o piu' componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie. |
| Art. 14
Disposizione transitoria
1. L'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
Note all'art. 14: - Per il comma 1 lettera s) dell'art. 35 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le note all'art. 7. |
| Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, addi' 12 agosto 2015
Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2293 |
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