Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 luglio 2015
Approvazione del programma, per la Regione Marche, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;
Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1, prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto l'art. 3-ter, comma 6, terzo periodo del citato decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attivita' «volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»;
Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu' volte citato decreto-legge, che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6», autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
Vista la deliberazione CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012 di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'importo complessivo pari a € 38.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012;
Vista la deliberazione CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013 che approva il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'importo di 55.000.000 di euro a valere sulle disponibilita' a carico del Fondo sanitario nazionale 2013;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite di 4,5 milioni di euro per il 2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014, mediante la corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del decreto-legge n. 211 del 2013, autorizzando altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione CIPE dell'8 marzo 2013, per un valore complessivamente pari a € 4.500.000;
Preso atto che la deliberazione CIPE del 21 dicembre 2012 assegna alla Regione Marche un importo pari a euro 708.223 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 e che la deliberazione CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un importo pari a € 1.025.060 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in € 941.191,32 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013;
Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza agli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare;
Vista la delibera della Giunta della Regione Marche n. 1699 del 16 dicembre 2013, recante «Programma regionale per la realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell'accesso alle risorse previste dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 7» come modificata, a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della salute, dalla delibera regionale n. 738 del 16 giugno 2014, di approvazione della quota di finanziamento per un importo complessivo di € 1.649.414,32 a valere sulle disponibilita' finanziarie anno 2012 e 2013;
Preso atto che il predetto programma, approvato con la citata delibera regionale, prevede la realizzazione di interventi volti a:
concorrere al pagamento rette per il trattamento in strutture residenziali accreditate di pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari, attraverso l'implementazione di progetti riabilitativi individuali;
Preso atto che il programma citato risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota del 29 ottobre 2013, come risulta dalle attestazioni riportate nella scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria e dal dirigente psicologo designato dal Direttore della Direzione generale della prevenzione;
Preso atto che il medesimo programma per lo svolgimento delle attivita' ivi descritte non prevede l'assunzione in deroga del personale, come specificato dalla nota della Regione Marche prot. n. 637079 del 9/9/2014, a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il programma adottato con delibera della Giunta della Regione Marche n. 738 del 16 giugno 2014, concernente: «Programma regionale per la realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai fini dell'accesso alle risorse previste dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 7», che prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di € 1.649.414,32, a valere sulle disponibilita' finanziarie anni 2012 e 2013, come specificati nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2015

Il Ministro: Lorenzin
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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