Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2015 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
COMUNICATO
Regolamento di amministrazione e contabilita'




Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia, l'assunzione, lo sviluppo, la valutazione e la formazione del personale e detta disposizioni sulla contabilita' in attuazione dell'art. 1 dello Statuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2010.
 


Art. 2.
Principi e valori

1. L'attivita' dell'Agenzia si ispira ai principi e ai valori espressi nel proprio Codice etico.
2. L'Agenzia attua i compiti istituzionali ad essa attribuiti dal decreto legislativo n. 300/1999 e dalle altre specifiche disposizioni di legge, uniformando la propria organizzazione e il proprio funzionamento alle seguenti linee di indirizzo generale:
a) sviluppo della conoscenza dei patrimoni immobiliari pubblici mediante un presidio diffuso sul territorio e l'adozione di politiche e strumenti di gestione strategica del patrimonio funzionali ad una valorizzazione integrata del patrimonio pubblico;
b) atteggiamento proattivo di servizio verso istituzioni ed enti pubblici agendo un ruolo propositivo per lo sviluppo di iniziative immobiliari e la generazione di sinergie tra i diversi attori presenti sul territorio;
c) semplificazione dei rapporti con i privati e gli enti pubblici mediante l'adozione di procedure snelle nel rispetto dei principi di legalita', trasparenza ed imparzialita';
d) facilitazione dell'interlocuzione e dell'accesso ai servizi dell'Agenzia, anche sviluppando canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'efficace presenza sul territorio delle strutture di servizio;
e) potenziamento dell'azione di gestione immobiliare dei patrimoni pubblici mediante l'adozione di soluzioni organizzative che privilegino la flessibilita', l'integrazione e l'innovazione garantendo il raggiungimento dei risultati anche attraverso un'organizzazione del lavoro per progetti improntata al riconoscimento e valorizzazione delle professionalita';
f) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalita', pubblicita', trasparenza e imparzialita';
g) ordinamento interno delle strutture diretto a raggiungere la massima efficienza e flessibilita' al fine di rispondere alle esigenze strategiche dell'Agenzia, favorendo il decentramento delle responsabilita' operative e mediante un approccio manageriale orientato alla propositivita' e alla capacita' realizzativa;
h) adozione di criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialita', trasparenza e pubblicita';
i) utilizzo di metodi e strumenti di pianificazione, programmazione e controllo a livello direzionale ed operativo, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attivita'.
3. L'Agenzia si attiene alle previsioni dettate dalla legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dal decreto legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza, nonche' alle indicazioni recate dalle deliberazioni dell'ANAC, e provvede pertanto alla nomina delle figure del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione della corruzione, da individuare fra i dirigenti dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge la propria attivita' secondo i principi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed e' dotata di un proprio regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2007.
5. L'Agenzia si uniforma alle disposizioni del Codice della privacy per quanto attiene alla tutela dei dati personali.
6. Il rispetto del Codice etico costituisce strumento fondamentale nella lotta alla corruzione e rappresenta valori non derogabili ai sensi della disciplina sulla responsabilita' degli enti per illeciti amministrativi contenuta nel decreto legislativo n. 231/2001, con riguardo al quale l'Agenzia adotta uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo.
 

Art. 3.
Controllo e patrocinio legale

1. L'Agenzia e' sottoposta al controllo dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Al magistrato delegato al controllo si applicano, per quanto riguarda il trattamento di missione, le disposizioni previste per il personale dell'Agenzia con qualifica dirigenziale.
2. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni. I rapporti con l'Organo legale sono regolati da convenzione.

 

Art. 4.
Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia il direttore dell'Agenzia, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti che esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. L'Agenzia si articola in strutture centrali con funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e in strutture territoriali dotate di autonomia operativa.
3. Il presente regolamento individua le strutture a livello centrale e territoriale e definisce i relativi ambiti generali di competenza.
4. In coerenza con l'assetto e le mission delle strutture centrali e territoriali, l'organizzazione interna, le competenze ed i poteri sono stabiliti con atto del direttore, previa delibera del Comitato di gestione.
5. Le nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia, ossia primi riporti del vertice responsabili di strutture complesse, sono deliberati dal Comitato di gestione.
6. I direttori delle strutture centrali e territoriali possono designare un dirigente, o un quadro, ove consentito, in possesso delle necessarie competenze professionali, al fine di compiere gli atti di ordinaria amministrazione in caso di loro assenza o impedimento temporaneo.
7. Le variazioni organizzative, escluso l'assetto delle strutture centrali di vertice, rese necessarie dall'evoluzione del contesto in cui opera l'Agenzia sono definite con atto del direttore, previa delibera del Comitato di gestione.
 


Art. 5.
Strutture centrali

1. A livello centrale operano, alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia e sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti, le seguenti strutture di vertice:
Direzione risorse, responsabile del presidio integrato delle risorse economico/finanziarie, dei sistemi informativi e delle risorse umane a supporto del governo e del funzionamento dell'Agenzia:
presidia, sulla base delle indicazioni strategiche del direttore dell'Agenzia e mediante la Direzione amministrazione, finanza e controllo (vice direttore risorse), la pianificazione finanziaria, l'assolvimento degli obblighi contabili, degli adempimenti fiscali e la gestione degli aspetti finanziari e di tesoreria, ed in particolare:
cura le attivita' di pianificazione triennale, di elaborazione del budget e del controllo di gestione;
assicura la rilevazione e registrazione dei fatti amministrativi e contabili, anche attraverso un'attivita' di controllo nei confronti delle strutture e delle linee di attivita';
cura la predisposizione del bilancio, ordinario e consolidato, la pianificazione e gestione finanziaria, l'assolvimento degli adempimenti tributari e fiscali di competenza;
cura la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
supporta il direttore dell'Agenzia nell'elaborazione di indirizzi per le attivita' dell'Agenzia sulla base di analisi economico-finanziarie;
cura lo sviluppo e la conduzione dei sistemi informativi;
garantisce le attivita' di selezione, sviluppo e gestione delle risorse umane;
assicura la contrattazione collettiva, le relazioni industriali ed il contenzioso del lavoro;
garantisce, in accordo con la funzione Trasformazione organizzativa e gestione del cambiamento, l'evoluzione del modello organizzativo dell'Agenzia;
garantisce la gestione del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro in adempimento agli obblighi previsti dalla legge, coordinando le strutture territoriali e fornendo indirizzi, linee guida, standard e best practice;
Direzione governo del patrimonio responsabile delle attivita' di indirizzo, supporto e monitoraggio sul complesso di processi economico-gestionali ed amministrativi:
svolge il ruolo di interfaccia con le strutture territoriali e di coordinamento dei flussi informativi tra le strutture centrali e territoriali per garantire l'uniformita' e la diffusione delle linee guida, standard attesi, rispetto al progetto di trasformazione con focus sui processi di core business;
consolida e diffonde linee guida, indirizzi, standard, best practice e piani;
provvede alla declinazione operativa della segmentazione definita dalla Direzione strategie immobiliari ed innovazione;
garantisce la programmazione operativa ed il relativo monitoraggio;
gestisce i rapporti istituzionali a livello centrale per gli ambiti di competenza;
coordina progetti trasversali a livello nazionale;
fornisce supporto specialistico su specifiche trattazioni complesse, atipiche o di interesse per il vertice;
cura il miglioramento continuo delle modalita' operative (know how) di erogazione dei servizi con l'obiettivo di efficientare e dare omogeneita' ai processi;
gestisce le attivita' operative di competenza a carattere nazionale in qualita' di interlocutore unico a livello centrale con il supporto delle strutture territoriali;
sovrintende gerarchicamente alle strutture territoriali assicurando il raggiungimento degli obiettivi attraverso l'azione di indirizzo, monitoraggio e controllo;
Direzione strategie immobiliari ed innovazione, responsabile delle attivita' di indirizzo, supporto e monitoraggio in materia di gestione strategica dei patrimoni immobiliari pubblici e definizione di programmi di innovazione:
cura l'analisi del contesto di riferimento mediante studi settoriali, ricerche e analisi immobiliari, economico-finanziarie e di mercato, verifiche della normativa di riferimento per la valutazione del posizionamento dell'Agenzia;
supporta il direttore dell'Agenzia nella definizione degli obiettivi strategici, in linea con gli indirizzi del Governo e le disponibilita' economico-finanziarie correlate con particolare riferimento a valorizzazione, recupero, riuso, gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico;
definisce i criteri per la conoscenza e la segmentazione dei patrimoni immobiliari pubblici e individua le direttrici di attuazione differenziate per segmento di patrimonio, collaborando con la Direzione governo del patrimonio per la declinazione operativa;
individua e implementa partnership strategiche funzionali al raggiungimento delle politiche, degli obiettivi e del posizionamento dell'Agenzia e ne cura le relazioni;
gestisce i rapporti istituzionali a livello centrale per gli ambiti di competenza;
individua e attiva programmi di sviluppo di nuove iniziative territoriali per la gestione dei patrimoni pubblici, in coordinamento con la Direzione governo del patrimonio e le competenti strutture territoriali;
elabora nuove modalita' e strumenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo, valorizzazione, dismissione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico;
individua e struttura gli strumenti finanziari piu' idonei per la migliore rispondenza alle direttrici individuate su ciascun segmento a partire dai fondi di investimento nazionali e locali;
propone l'attivazione di iniziative innovative e di strumenti finanziari dedicati, fornendo indirizzi, linee guida, standard e best practice;
Direzione servizi al patrimonio responsabile delle attivita' di indirizzo, supporto e monitoraggio in materia di gestione efficiente del patrimonio pubblico dal punto di vista energetico e tecnologico, secondo le migliori performance, con l'obiettivo di migliorare la funzionalita' dei servizi pubblici resi, ridurre i costi ed aumentare il benessere degli occupanti. E' competente in materia di gestione efficiente degli immobili, manutentore unico, interventi edilizi, approvvigionamenti, gare e contratti:
individua sul mercato gli operatori che offrono servizi di manutenzione e di supporto per gestire la piena funzionalita' di un edificio e/o patrimonio immobiliare;
emana linee guida per la formulazione delle proposte di interventi edilizi delle strutture territoriali con indicazione di standard qualitativo-prestazionali;
garantisce l'analisi degli interventi edilizi proposti, preliminare alla predisposizione dei piani di investimento ed il relativo monitoraggio;
fornisce assistenza tecnico-amministrativa alle strutture territoriali per gli interventi gestiti direttamente e per quelli in convenzione con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
definisce le politiche e gli strumenti per l'approvvigionamento, ivi inclusi gli albi;
gestisce le procedure di gara per il soddisfacimento dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi per le strutture centrali e per acquisti che interessano l'intera Agenzia (c.d. acquisti centralizzati);
consolida e diffonde linee guida, indirizzi, standard, best practice e piani alle strutture territoriali nelle materie di competenza, curando il relativo monitoraggio;
gestisce i rapporti istituzionali a livello centrale per gli ambiti di competenza;
Direzione legale, contenzioso e rapporti istituzionali, con compiti di supporto al direttore dell'Agenzia nel coordinamento e indirizzo dell'Agenzia in materia di normativa e relazioni istituzionali:
assicura l'elaborazione e il coordinamento in materia di normative di interesse dell'Agenzia dando attuazione agli indirizzi del direttore dell'Agenzia nell'ambito delle linee strategiche;
cura il rapporto con l'Avvocatura generale dello Stato ed i contenziosi attivi e passivi innanzi alle giurisdizioni superiori, ad esclusione dei procedimenti giuslavoristici, nonche' l'istruttoria dei ricorsi in via amministrativa attinenti gli immobili dello Stato e comunque connessi all'attivita' operativa posta in essere dall'Agenzia;
fornisce indirizzo e supporto, mediante linee guida, standard e diffusione del best practice alle strutture territoriali sul contenzioso attivo e passivo ad esclusione di quello giuslavoristico, curando il relativo monitoraggio;
garantisce i rapporti dell'Agenzia con gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale e le principali istituzioni pubbliche;
assicura il supporto alle attivita' del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti.
Inoltre al direttore dell'Agenzia rispondono le seguenti funzioni:
comunicazione esterna, che presidia le attivita' e gli strumenti di comunicazione esterna al fine di garantire una comunicazione coerente con le linee generali di posizionamento dell'immagine dell'Agenzia e con il piano strategico di comunicazione definiti dal vertice;
Internal audit, che, operando sulla base di specifico mandato, svolge interventi finalizzati a valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, anche ai fini della prevenzione degli illeciti amministrativi e della corruzione; fornisce indicazioni per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e supporta le strutture coinvolte nell'attuazione delle soluzioni individuate; fornisce supporto metodologico per la gestione del rischio;
trasformazione organizzativa e gestione del cambiamento che, riportando gerarchicamente al direttore, garantisce l'indirizzo ed il coordinamento del processo di trasformazione organizzativa e culturale, interfacciandosi con la Direzione risorse e la Direzione governo del patrimonio, per assicurare omogeneita' e coerenza nel recepimento delle strategie del vertice e della contestuale attuazione in progetti e programmi operativi. La struttura opera con un mandato temporale la cui durata e' definita su proposta del direttore in relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti;
staff del direttore, che supporta il direttore per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto e non ad altri delegate e definisce, in collaborazione con comunicazione esterna, il posizionamento dell'immagine dell'Agenzia.
2. Le competenze ed i poteri delle strutture centrali sono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 e resi pubblici attraverso le modalita' e gli strumenti stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013.
 


Art. 6.
Strutture territoriali

1. La struttura territoriale dell'Agenzia si articola in 16 direzioni regionali, di cui 12 con competenza su una singola regione e 4 con competenza su due regioni.
2. Le direzioni regionali, che riportano gerarchicamente alla Direzione governo del patrimonio e funzionalmente alle altre strutture centrali di vertice, sono le seguenti:
Direzione Regionale Abruzzo e Molise con sede a Pescara e ufficio a Campobasso;
Direzione Regionale Calabria con sede a Catanzaro e ufficio a Reggio Calabria;
Direzione Regionale Campania con sede a Napoli;
Direzione Regionale Emilia Romagna con sede a Bologna;
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede a Udine;
Direzione Regionale Lazio con sede a Roma;
Direzione Regionale Liguria con sede a Genova;
Direzione Regionale Lombardia con sede a Milano;
Direzione Regionale Marche con sede a Ancona;
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;
Direzione Regionale Puglia e Basilicata con sede a Bari e uffici a Lecce e Matera;
Direzione Regionale Sardegna con sede a Cagliari e ufficio a Sassari;
Direzione Regionale Sicilia con sede a Palermo e ufficio a Catania;
Direzione Regionale Toscana e Umbria con sede a Firenze e uffici a Livorno e Perugia;
Direzione Regionale Trentino Alto Adige con sede a Bolzano/Bozen;
Direzione Regionale Veneto con sede a Venezia e ufficio a Vicenza.
3. Le strutture territoriali, nell'ambito geografico di competenza, sulla base degli indirizzi e con il supporto delle strutture centrali, agiscono in autonomia nell'attuazione di ogni processo operativo inerente la gestione e amministrazione dei patrimoni immobiliari gestiti ed in particolare:
hanno la piena titolarita' della gestione del patrimonio assegnato, rappresentando la proprieta' dei beni immobili dello Stato di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, curandone, in particolare, la gestione efficiente, l'amministrazione e la valorizzazione;
assicurano il soddisfacimento dei fabbisogni logistici e manutentivi delle Amministrazioni dello Stato e la razionalizzazione degli spazi ad esse assegnati;
gestiscono gli immobili conferiti ai fondi immobiliari pubblici sotto il profilo tecnico amministrativo, curando i rapporti con le Amministrazioni utilizzatrici e con la proprieta';
svolgono ogni altra attivita' attribuita all'Agenzia del demanio da leggi, regolamenti ed altre disposizioni;
assicurano collaborazione agli enti territoriali facilitando i processi di riuso, recupero, valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico.
4. L'organizzazione interna alle direzioni regionali si basa sull'integrazione delle attivita' per processi, sullo sviluppo delle professionalita', sulla valorizzazione delle conoscenze e competenze specialistiche e sulla promozione del lavoro di squadra.
5. Le competenze ed i poteri delle strutture territoriali sono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 e resi pubblici attraverso le modalita' e gli strumenti stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013.
 

Art. 7.
Sistema di controllo interno

1. Il sistema di controllo interno e' l'insieme coordinato e integrato dei sistemi diretti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi, l'utilizzo efficiente e consapevole delle risorse umane, economiche, strumentali e tecnologiche, la salvaguardia del patrimonio, l'affidabilita' delle informazioni, nel pieno rispetto della normativa in essere e delle disposizioni interne.
2. Il controllo interno sulla correttezza delle attivita' e sul regolare rispetto delle disposizioni contabili e amministrative e' assicurato:
da ciascuna struttura centrale e territoriale nell'ambito delle proprie e specifiche competenze;
dal Collegio dei revisori dei conti con riferimento a quanto previsto dall'art. 2403 del codice civile;
dall'Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, che e' responsabile della corretta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia in relazione alla responsabilita' amministrativa.
L'organismo riporta periodicamente i risultati della propria attivita' al Comitato di gestione, al direttore dell'Agenzia e al Collegio dei revisori dei conti con le modalita' specificate nel modello organizzativo;
dal responsabile della trasparenza e dal responsabile della prevenzione della corruzione che lo esercitano nei termini e secondo le modalita' previste dalla legge n. 190/2012 e dal decreto legislativo n. 33/2013, nonche' secondo le indicazioni recate dalle determine assunte dall'Autorita' nazionale anticorruzione;
da internal audit, che attraverso l'esecuzione degli interventi di audit e dei controlli di conformita', assicura una valutazione indipendente ed obiettiva sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, finalizzata a fornire al vertice una ragionevole assicurazione sul raggiungimento efficace ed efficiente degli obiettivi perseguiti dall'Agenzia, in coerenza con quanto previsto dal proprio mandato deliberato dal Comitato di gestione;
dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili che lo esercita con le modalita' e le procedure di cui al regolamento approvato dal Comitato di gestione;
dal direttore risorse e dai responsabili delle strutture territoriali, a cui e' attribuito il ruolo di datore di lavoro, in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e la gestione e il trattamento dei dati informatici, rispettivamente per la sede di Direzione generale e per le sedi territoriali;
dai responsabili del trattamento dei dati personali nominati dal direttore dell'Agenzia nonche' dagli incaricati al trattamento designati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali;
dal dirigente responsabile della comunicazione esterna per i contenuti del sito aziendale;
dalla Segreteria di sicurezza operante presso la Direzione servizi al patrimonio presieduta da un dirigente per la custodia dei documenti secretati;
dalla societa' di revisione in materia di revisione legale dei conti secondo le modalita' descritte nell'art. 24 del presente Regolamento di amministrazione e contabilita'.
 

Art. 8.
Relazioni sindacali

1. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente non dirigente ed aderisce, per il personale dirigente, al contratto collettivo nazionale delle aziende produttrici di beni e servizi.
2. Le regole delle relazioni sindacali tra l'Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono definite nel rispetto del contratto collettivo e delle norme di legge.
 

Art. 9.
Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia.
2. I dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilita' e dai documenti organizzativi interni in relazione allo specifico ruolo assegnato.
3. La retribuzione dei dirigenti e' commisurata alla responsabilita' ed al livello del posto di funzione loro assegnati. L'Agenzia utilizza uno strumento di classificazione delle posizioni organizzative correlate a fasce retributive che costituiscono i riferimenti principali per i trattamenti retribuitivi individuali dei dirigenti cui concorrono, inoltre, la costante qualita' della prestazione rilevabile dagli strumenti di gestione adottati, di cui all'art. 14, comma 1 del presente regolamento, ed il consolidamento delle capacita' professionali richieste dal ruolo assegnato.
 


Art. 10.
Accesso alla dirigenza

1. L'Agenzia prevede posizioni di responsabilita', coordinamento e controllo di livello dirigenziale in linea con una data struttura organizzativa. L'insieme delle posizioni organizzative costituisce la mappatura delle posizioni effettuata sulla base di criteri di competenza, complessita' e impatto.
2. L'accesso alla dirigenza e' previsto in caso di disponibilita' di posizioni vacanti di livello dirigenziale e avviene tramite procedure selettive rivolte prioritariamente all'interno e, in via residuale, attraverso ricerca e selezione all'esterno dell'Agenzia.
3. La procedura selettiva interna prevede l'analisi della popolazione, in via prioritaria, di dirigenti, e poi dei quadri piu' qualificati, per l'individuazione di una rosa di candidati selezionati in base alla corrispondenza fra competenze professionali, tecnico specialistiche e manageriali, con le competenze richieste per la posizione da ricoprire. L'esame della qualificata selezione di nominativi e' effettuata, anche eventualmente avvalendosi di strumenti e metodologie acquisite dall'esterno, da una commissione interna composta da esperti di risorse umane e da esperti delle materie tecniche contenuto della posizione dirigenziale. L'esito della commissione viene proposto al direttore dell'Agenzia per la valutazione finale.
4. Per la copertura delle posizioni tramite personale interno viene seguito un criterio di crescita manageriale graduale favorendo i percorsi di sviluppo orizzontale e verticale in ottica di accrescimento del valore per le persone e per l'ente.
5. La procedura selettiva esterna viene effettuata secondo principi e modalita' analoghi a quelli previsti per il personale non dirigente di cui al successivo art. 11.
 

Art. 11.
Selezione e assunzione del personale non dirigente

1. La ricerca e la selezione del personale si conformano a criteri e modalita' di trasparenza, pubblicita' e imparzialita', secondo procedure individuate con appositi provvedimenti.
2. In particolare, la ricerca, selezione e assunzione di personale non dirigente si articola in diverse fasi a partire dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia e altre forme di pubblicita' di un annuncio di ricerca di personale contenente il profilo di selezione a copertura della specifica posizione; ricevute le candidature viene effettuato uno screening delle stesse verificando la rispondenza al profilo di selezione e sono individuati i curricula da sottoporre ad ulteriori approfondimenti con gli interessati; i candidati ritenuti idonei sono, quindi, sottoposti ad un colloquio conoscitivo attitudinale, attraverso test e intervista, e ad un colloquio tecnico a cura di una commissione esaminatrice, specificatamente nominata e composta da referenti della Direzione risorse e delle funzioni competenti per area gestionale di riferimento della posizione da coprire; valutata l'adeguatezza professionale dei candidati in relazione al profilo di selezione, la commissione esaminatrice identifica il candidato cui proporre l'assunzione attraverso l'invio della lettera di impegno, contenente le condizioni contrattuali minime e il tempo di validita' della medesima; l'iter si conclude con la firma del contratto di lavoro dipendente con l'Agenzia da parte del candidato selezionato.
 

Art. 12.
Formazione

1. L'Agenzia si avvale della formazione come strumento fondamentale per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorarne le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' di ricoprire incarichi diversi, anche di livello professionale piu' elevato nonche' adeguarne le competenze in relazione a evoluzioni della strategia aziendale.
2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita' avanzate di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze.
3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del personale dirigente e non dirigente come strumento per le attivita' di gestione e sviluppo del personale.
 

Art. 13.
Gestione e sviluppo del personale

1. L'Agenzia si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:
a) centralita' delle persone: l'Agenzia, per la tipologia di attivita' che svolge, ha il suo principale asset nelle competenze e nei comportamenti delle sue persone; ne deriva che massima attenzione viene posta su di esse in tutte le fasi della vita aziendale (selezione, inserimento, formazione, sviluppo, gestione, cessazione);
b) riconoscimento del merito: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica meritocratica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti (in termini di risultati e di comportamenti) e quindi premia in maniera selettiva le persone in funzione del diverso contributo offerto;
c) selettivita' e differenziazione nei percorsi di sviluppo: il riconoscimento del diverso contributo apportato all'Agenzia e del diverso potenziale di sviluppo delle persone determina i percorsi di sviluppo individuali;
d) mobilita' professionale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia e' l'utilizzo della mobilita' professionale sia in senso verticale (inteso come crescita di responsabilita'), sia in senso orizzontale (inteso come ampliamento della professionalita' e delle competenze). La mobilita' territoriale, inoltre, e' intesa come strumento di diversificazione e ampliamento dell'esperienza professionale. Nell'ambito di tale principio sono adottate politiche di avvicendamento negli incarichi di responsabilita' dirigenziale delle strutture;
e) responsabilizzazione personale: la responsabilita' primaria dello sviluppo delle persone (inteso sia come accrescimento delle competenze che come avanzamento nella carriera) e' in primo luogo delle persone stesse, che sono supportate in questo percorso dal proprio capo, dalla Direzione risorse e dall'Agenzia nel suo complesso, in funzione delle opportunita' e necessita' aziendali.
 

Art. 14.
Valutazione del personale

1. Nell'ambito delle politiche di gestione e sviluppo del personale, l'Agenzia adotta un sistema di gestione e valutazione delle prestazioni per ogni dipendente dell'Agenzia. Stabilisce, a inizio anno, obiettivi personalizzati finalizzati ad orientare il comportamento e le attivita' e a favorire lo sviluppo professionale. Il raggiungimento di detti obiettivi e' annualmente consuntivato ed e' oggetto di verifica tra capo e collaboratore finalizzato a fornire puntuali elementi di valutazione e indicazioni per lo sviluppo del dipendente. Il sistema di gestione e valutazione delle prestazioni del personale e' lo strumento atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita', quantita' e redditivita' fissati dal vertice dell'Agenzia in relazione ai risultati attesi.
2. L'Agenzia effettua periodicamente, sul personale di particolare interesse per l'Ente, una valutazione del potenziale mirante a identificare il personale in possesso dei requisiti per poter essere inserito in particolari programmi di sviluppo.
 

Art. 15.
Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato, il pagamento e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di intervenuta prescrizione del reato ascritto o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia richiede al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipula di appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente (colpa lieve) a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipula di appositi contratti assicurativi in favore di tutti i dipendenti per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi e non riconducibili a colpa grave.

 

Art. 16.
Modalita' di esercizio

1. L'attivita' negoziale dell'Agenzia e' esercitata in ossequio alle norme vigenti e con l'osservanza delle specifiche procedure e regolamenti interni.
2. Le procedure di scelta del contraente al quale affidare appalti di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, nonche' in osservanza del Regolamento per l'effettuazione di spese in economia dell'Agenzia.
3. Le attivita' negoziali sono disciplinate dal sistema interno di regolamenti e procedure e disposizioni in vigore che specificano le modalita' operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di servizi e di forniture.
 

Art. 17.

Vendita, locazioni e concessioni beni immobili di proprieta' dello
Stato

1. L'Agenzia procede all'alienazione di immobili di proprieta' dello Stato secondo le procedure e le modalita' anche telematiche previste dalle leggi e dai regolamenti interni. Fatte salve speciali disposizioni, la normativa ordinaria di riferimento e' recata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436, 437 e 438 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Agenzia del demanio, fatte salve speciali disposizioni, procede alla locazione e concessione di immobili di proprieta' dello Stato secondo le procedure, le modalita' e i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005.
3. Procedure e modalita' operative per l'alienazione, la locazione e concessione di immobili di proprieta' dello Stato sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, dal sistema interno di regolamenti, procedure e disposizioni in vigore.
 

Art. 18.
Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante.
2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.
 

Art. 19.
Commissione di congruita'

1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia del demanio e' collocata la Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimative con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprieta' dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonche' per locazioni passive, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che opera secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia e' definita la composizione dell'organismo ed il relativo modello di funzionamento, ivi comprese le soglie per l'intervento della Commissione. Con delibera del Comitato di gestione e' nominato, su proposta del direttore dell'Agenzia, il Presidente - Dirigente dipendente dell'Agenzia in possesso di comprovata professionalita' tecnica. La carica di Presidente ha durata triennale e non puo' essere rinnovata. I membri della Commissione, che durano in carica tre anni, sono nominati dal direttore dell'Agenzia ed operano secondo il principio della rotazione degli incarichi. La loro nomina e' effettuata in maniera temporalmente disgiunta rispetto a quella del Presidente in modo da assicurare continuita' all'operativita' della Commissione.


 

Art. 20.
Definizione sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, e' finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonche' delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.
 

Art. 21.
Durata dell'esercizio

1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
 

Art. 22.
Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, e' redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformita' ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilita' e ai principi contabili generali previsti nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 91/2011.
2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) nota integrativa; e costituiscono allegati allo stesso il rendiconto finanziario e gli altri documenti di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 27 marzo 2013.
3. La nota integrativa di cui al precedente comma 2 espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del bilancio dello Stato.
4. Il progetto di bilancio viene trasmesso dal direttore al Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato di gestione per la seduta di approvazione. Il Collegio dei revisori nella propria relazione al bilancio attesta, altresi', gli adempimenti di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2013. Attesta, inoltre, la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.
5. Il progetto di bilancio e' deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del direttore dell'Agenzia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. Il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonche' dei documenti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 27 marzo 2013, e' trasmesso al Ministero vigilante ai sensi del medesimo decreto per l'approvazione di cui all'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999.
7. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile.
8. Al bilancio e' allegata la Relazione predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, cosi' come previsto nel successivo art. 24, comma 1.
9. Al bilancio e' allegata la attestazione del direttore dell'Agenzia e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998.
10. Oltre a quanto previsto dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalita' della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012.
11. Il bilancio viene trasmesso dall'Agenzia alla Corte dei conti una volta intervenuta l'approvazione ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999.
 

Art. 23.
Bilancio consolidato

1. L'Agenzia redige il bilancio consolidato ove ne ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 127/1991 e successive modifiche.
 

Art. 24.
Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti dell'Agenzia e' affidata, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, ad una primaria societa' di revisione, iscritta nell'apposito registro.
2. L'incarico, una volta esperita idonea procedura di selezione ad evidenza pubblica, e' conferito dal Comitato di gestione, su proposta motivata del Collegio dei revisori dei conti, che definisce tra l'altro gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione da parte del Ministero vigilante del bilancio relativo al terzo esercizio.
3. La societa' di revisione esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni sullo svolgimento della revisione legale previste dal codice civile e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 

Art. 25.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e' nominato dal Comitato di gestione, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore a tre anni.
2. L'incarico e' revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.
3. I poteri e le competenze attribuiti ed esercitati dal dirigente preposto sono definiti e disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato di gestione.
 

Art. 26.
Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.
2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali.
 

Art. 27.
Manuale di contabilita'

1. Le disposizioni attuative relative alle attivita' contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito Manuale di contabilita' che definisce i principi contabili di riferimento, il contenuto di ciascun conto ed il funzionamento di ciascuno di essi.
 

Art. 28.
Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.


 

Art. 29.
Programmazione, budgeting e bilancio di previsione

1. Il Comitato di gestione, in coerenza e nel rispetto dell'Atto di indirizzo triennale emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e della Convenzione, previsti ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 300/1999, delibera entro il 31 dicembre di ciascun esercizio il bilancio di previsione annuale che determina gli obiettivi economici e finanziari ed e' redatto in termini di competenza economica secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 27 marzo 2013.
2. Il bilancio di previsione annuale, predisposto sulla base degli esiti del ciclo di programmazione e budgeting interno all'Agenzia, e' corredato dai seguenti allegati:
a) bilancio economico pluriennale, formulato in termini di competenza economica con una articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio di previsione annuale, costituisce il documento che copre un periodo di almeno tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale dell'Agenzia; esso e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione annuale;
b) la relazione illustrativa o analogo documento;
c) il prospetto delle previsioni di spesa complessivamente articolato per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012;
d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012;
e) relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Lo schema di bilancio di previsione di cui al comma 1, corredato della relazione illustrativa, e' sottoposto al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 giorni prima della deliberazione da parte del Comitato di gestione.
4. Il bilancio di previsione annuale, completo dei suoi allegati, e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla sua deliberazione ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 60, comma 2 del decreto legislativo n. 300/1999.
5. L'efficacia delle autorizzazioni alla spesa discendenti dal sistema interno dei regolamenti, delle procedure, delle deleghe e delle disposizioni in vigore che disciplinano l'assunzione degli impegni e l'attivita' negoziale e' subordinata al rispetto dei limiti definiti dal bilancio di previsione annuale, atteso il valore autorizzativo delle sue previsioni di spesa.
6. Ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' della gestione e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del bilancio di previsione annuale. Il procedimento di revisione e' effettuato con le modalita' indicate nel presente articolo per l'adozione del bilancio di previsione.
7. Ove l'approvazione del bilancio di previsione annuale di cui all'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999 non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato di gestione, opera con la gestione provvisoria che avra' una durata non superiore a quattro mesi e fissera' limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento. L'autorizzazione di cui al periodo precedente puo' essere contenuta nella delibera di cui al comma 1 del presente articolo oppure in apposita deliberazione del Comitato di gestione.
 

Art. 30.
Fondo di riserva per spese impreviste

1. Nel budget dell'esercizio e' previsto un fondo di riserva per spese impreviste, nonche' per maggiori spese che dovessero sostenersi durante l'esercizio.
2. L'utilizzo di tale fondo e' disposto dal direttore dell'Agenzia tramite esplicita autorizzazione.
 

Art. 31.
Piano pluriennale degli investimenti

1. Il piano pluriennale degli investimenti dell'Agenzia e' deliberato dal Comitato di gestione su proposta del direttore dell'Agenzia.
2. Il piano pluriennale e' corredato da una relazione che definisce la finalita' di ciascun investimento, nonche' i fondi da utilizzare per il relativo finanziamento.
3. La prima annualita' del piano pluriennale costituisce il budget degli investimenti dell'esercizio.


 

Art. 32.
Impegni di spesa

1. I dirigenti autorizzati ad assumere impegni di spesa sono individuati dal direttore dell'Agenzia. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di spesa, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti.
2. Qualunque impegno di spesa e' assunto con atto formale.
3. Il dirigente autorizzato di cui al comma 1, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui e' responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilita' dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo cosi' il rispetto dei limiti previsti.
4. Il dirigente di sede centrale autorizzato di cui al comma 1, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo diverso da quello di cui e' responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione sulla base di specifica richiesta d'acquisto inoltrata dal responsabile del centro di costo su cui grava la spesa. In tal caso il responsabile del centro di costo inoltra la richiesta d'acquisto solo dopo aver accertato la disponibilita' dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo della richiesta stessa, garantendo cosi' il rispetto dei limiti previsti.
5. Il dirigente di struttura territoriale autorizzato di cui al comma 1, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi gestiti centralmente da un centro di costo di direzione generale, pertanto diverso da quello di cui e' responsabile, provvede ad assumere l'obbligazione solo a seguito dell'autorizzazione da parte del responsabile del centro di costo su cui grava la spesa. In tal caso il responsabile del centro di costo su cui grava la spesa autorizza l'impegno solo dopo aver accertato la disponibilita' dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza considerato il valore massimo della richiesta stessa, garantendo cosi' il rispetto dei limiti previsti.
6. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilita' con le complessive disponibilita' finanziarie dell'Agenzia, in osservanza alle specifiche procedure interne.
7. Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il responsabile del centro di costo garantisce la registrazione dell'impegno nel sistema contabile integrato di cui all'art. 20 contestualmente al perfezionamento dell'obbligazione.
 

Art. 33.
Impegni di spesa pluriennali

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 300/1999, l'assunzione di impegni di spesa i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale, ed e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilita', dell'utilita', della convenienza e dell'economicita'.
2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione.
3. Qualora l'obbligazione determini a valere sugli esercizi successivi al primo un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione del direttore dell'Agenzia.
4. Per quelle spese che, per loro natura, maturino in misura proporzionale al progredire dell'esercizio, l'autorizzazione del direttore dell'Agenzia e' richiesta solo nel caso in cui il costo previsto per ciascuno degli esercizi successivi sia maggiore di quello previsto per il primo esercizio ragguagliato a dodici mesi.
5. Qualunque obbligazione di spesa con effetto economico su piu' di tre esercizi deve essere autorizzata dal direttore dell'Agenzia.


 

Art. 34.
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di incassi e pagamenti, di norma svolto dalla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione, puo' essere affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad uno o piu' soggetti abilitati.
2. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
 

Art. 35.
Pagamenti

1. Il direttore amministrazione, finanza e controllo e' autorizzato a disporre pagamenti a valere sui conti accesi dall'Agenzia presso il gestore del servizio di cassa ed a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia nei limiti individuati dal Comitato di gestione.
2. Il direttore amministrazione, finanza e controllo puo' conferire delega ad altri dirigenti della propria direzione.
3. Il benestare al pagamento e' sottoscritto dal dirigente responsabile del centro di costo che ha usufruito della fornitura o da soggetto da lui delegato, previo espletamento dei controlli di competenza.
4. I mandati di pagamento sono disposti dai dirigenti autorizzati di cui ai precedenti commi 1 e 2, eseguiti i controlli di competenza, previa verifica dell'esistenza:
dell'attestazione di regolare fornitura;
del benestare al pagamento di cui al comma 3.
 

Art. 36.
Attivita' del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione degli eventuali fondi iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, quest'ultima trasmette al Ministero vigilante l'elenco dei funzionari delegati designati dal direttore, i quali operano nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato, senza effetti sul bilancio dell'Agenzia.


 

Art. 37.
Controllo delle societa' partecipate

1. Allo scopo di seguire l'andamento strategico, operativo, economico, patrimoniale e finanziario, l'Agenzia richiede alle societa' partecipate la compilazione di documenti di pianificazione, programmazione e di budget analoghi a quelli previsti dall'art. 29 per l'Agenzia.
2. Le societa' controllate e partecipate armonizzano le loro politiche e processi operativi ai criteri generali adottati dall'Agenzia.
 
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