Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147
Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 12 con il quale il Governo e' delegato ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visti i pareri della VI Commissione finanze della Camera dei deputati del 18 giugno 2015 e della 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 9 giugno 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 17 giugno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale

1. L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 31-bis e' inserito il seguente:
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale). - 1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta precedenti purche' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta e' concessa la facolta' al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4. In base alla normativa comunitaria, l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 31-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2014, n. 59.
Il testo vigente dell'art. 12 della citata legge 11
marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
"Art. 12. (Razionalizzazione della determinazione del
reddito di impresa e della produzione netta)
1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'art. 1, norme per ridurre le
incertezze nella determinazione del reddito e della
produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione
dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione
delle raccomandazioni degli organismi internazionali e
dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la
disciplina di redazione del bilancio, in particolare per
determinare il momento del realizzo delle perdite su
crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le
procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti
dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa
sul sovraindebitamento, nonche' alle procedure similari
previste negli ordinamenti di altri Stati;
b) revisione della disciplina impositiva riguardante le
operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento
all'individuazione della residenza fiscale, al regime di
imputazione per trasparenza delle societa' controllate
estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei
dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale
privilegiato, al regime di deducibilita' dei costi di
transazione commerciale dei soggetti insediati in tali
Stati, al regime di applicazione delle ritenute
transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei
lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle
stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti
non residenti insediate in Italia, nonche' al regime di
rilevanza delle perdite di societa' del gruppo residenti
all'estero;
c) revisione dei regimi di deducibilita' degli
ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi
e di particolari categorie di costi, salvaguardando e
specificando il concetto di inerenza e limitando le
differenziazioni tra settori economici;
d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della
disciplina delle societa' di comodo e del regime dei beni
assegnati ai soci o ai loro familiari, nonche' delle norme
che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei
trasferimenti di proprieta', con l'obiettivo, da un lato,
di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari
per utilizzo personale di beni aziendali o di societa' di
comodo e, dall'altro, di dare continuita' all'attivita'
produttiva in caso di trasferimento della proprieta', anche
tra familiari;
e) armonizzazione del regime di tassazione degli
incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento
d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a
quello previsto per i conferimenti.".
Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della legge 11
marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
"7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.".

Note all'art. 1:
L'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), abrogato dal
presente decreto, disciplinava la procedura di ruling di
standard internazionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre1973, n. 600, reca "Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi".
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate del 23 luglio 2004 reca disposizioni volte a
consentire alle imprese con attivita' internazionale di
accedere alla procedura di ruling internazionale
disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269.
 
Art. 2
Interpello sui nuovi investimenti

1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta.
2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate e' resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione di dette informazioni ed e' basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle entrate puo' accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo periodo del comma 2, vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valido finche' restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta, con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformita' a detto contenuto. Il contribuente che da' esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti.
4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6.
 
Art. 3

Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
b) all'articolo 68:
1) nel comma 4, le parole: «da societa' residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo la dimostrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «da societa' residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.»;
c) all'articolo 86, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.»;
d) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;
e) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui al periodo precedente, e' riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole da: «diversi da quelli» a: «articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che».
3. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.».
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo e' riconosciuto per le imposte pagate dalla societa' controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 47. (Utili da partecipazione)
1. Salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a),
gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle societa' o dagli enti indicati
nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al
comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto nel caso in cui si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante
determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all'art. 66, gli utili di cui al periodo precedente
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento,
qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92e 93 e del
costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel
decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167,
comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da
societa' residenti in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano
nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati
al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167 o sia
dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello
di cui al comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, il
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'art. 87. Ove la dimostrazione operi in
applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli
utili di cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al
soggetto controllante residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 in
ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata
sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta
in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'art. 87 ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art.
167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in
Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento
di cui all'art. 167, comma 4, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate .
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.".
Il testo degli articoli 68, 86, 87 e 89 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 68. (Plusvalenze)
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo
di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal
donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1
dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 67 e' costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto
il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti
registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato
di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 67
realizzate mediante la cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all' art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da
societa' residenti in uno Stato o territorio a regime
fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel
provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4,
salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87,
concorrono a formare il reddito per il loro intero
ammontare. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1,
dell'art. 67, emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state
realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'art. 87, ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art.
167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri
localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel
provvedimento di cui all'art. 167, comma 4, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma
4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5,
lettera a) del medesimo articolo, al cedente controllante
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti
residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai
sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla
societa' partecipata sugli utili maturati durante il
periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del
credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'art. 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1 dell'art.
67sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze,
nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera
c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 67; se
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite
e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e
degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in
deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla
differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma
od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
ogni onere inerente alla loro produzione, compresa
l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell'art. 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in societa' di cui all'art. 5,
escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
e all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu'
di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti
indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora
e nella misura in cui, entro due anni dal loro
conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui
all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma
6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'art. 67, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e'
verificato il superamento delle percentuali si considerano
percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater),
del comma 1 dell'art. 67, il corrispettivo e' costituito
dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a
ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a
formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla
lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67, sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme
corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si
scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di
capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
comma 7."
"Art. 86. (Plusvalenze patrimoniali)
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85,
concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni
in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto
o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma
4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5,
lettera a) del medesimo articolo, al cedente controllante
residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti
residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai
sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla
societa' partecipata sugli utili maturati durante il
periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del
credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per
l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai
sensi dell'art. 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'art. 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni."
"Art. 87. (Plusvalenze esenti)
1. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento
le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art.
86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di
partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'art. 5,
escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse
equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non
rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno
Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento
emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4 o,
alternativamente, la dimostrazione anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso art. 167,
comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato
conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori
inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda
far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non
abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri
localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel
provvedimento di cui all'art. 167, comma 4, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 3-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d),
devono sussistere ininterrottamente, al momento del
realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b).
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis.
7."
"Art. 89. (Dividendi ed interessi)
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano
le disposizioni dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi
nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art.
167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167,
comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate
nell'art. 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione
operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma
5, per gli utili di cui al periodo precedente, e'
riconosciuto al soggetto controllante residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate
residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai
sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dalla
societa' partecipata sugli utili maturati durante il
periodo di possesso della partecipazione, in proporzione
degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del
presente comma, si considerano provenienti da societa'
residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in
tali societa' o di partecipazioni di controllo anche di
fatto, diretto o indiretto, in altre societa' residenti
all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in
societa' residenti in Stati o territori a regime
privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista
dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in
imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori
inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'art.
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si
applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8,
comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.".
Il testo dell'art. 27, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 27. (Ritenuta sui dividendi)
(Omissis).
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui
l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai
sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 67 del
testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'art.
65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni
corrisposte da soggetti non residenti in relazione a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65,
da societa' ed enti residenti negli Stati o territori a
regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel
provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4 del
citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la
dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di
cui al comma 5, lettera b) dell'art. 167 dello stesso testo
unico, che sono rispettate le condizioni di cui alla
lettera c) del comma 1, dell'art. 87 del citato testo
unico. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei
mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata
sull'intero importo delle remunerazioni relative a
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
(Omissis).".
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662), come modificato dal presente decreto
legislativo e' il seguente:
"Art. 8. (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni)
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se
la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica
non e' redatta in conformita' al modello approvato dal
Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non
sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti
per l'individuazione del contribuente e, se diverso da
persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la
determinazione del tributo, oppure non e' indicato in
maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
per il compimento dei controlli, si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La medesima sanzione si applica alle violazioni
relative al contenuto della dichiarazione prevista
dall'art. 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non
abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire otto milioni quando l'omissione o
l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'art. 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del testo
unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni
detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui
all'art. 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica
una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei
dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto
residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un
massimo di 50.000 euro.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
la segnalazione prevista dall'art. 167, comma 8-quater,
terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto
residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in
cui il reddito della controllata estera sia negativo.".
 
Art. 4
Interessi passivi

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in societa' non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile»;
b) nel comma 6, le parole: «, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari,» sono soppresse;
c) il comma 8 e' abrogato.
2. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' abrogato.
3. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato.
4. Al comma 36 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «immobili destinati alla locazione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «per le societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare, le societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.».
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 96 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente
decreto legislativo e' il seguente:
"Art. 96. (Interessi passivi)
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati,
diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del
comma 1, lettera b), dell'art. 110, sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e'
deducibile nel limite del 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli
interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza,
puo' essere portata ad incremento del risultato operativo
lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b),
e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio;
per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali si assumono le voci di conto
economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato
operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei
dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in
societa' non residenti che risultino controllate ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite
ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa'
costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni.
5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti
indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del
consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di
altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al
periodo precedente partecipanti a favore di soggetti
estranei al consolidato. La societa' o ente controllante
opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui
all'art. 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi
netti dei soggetti partecipanti.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico,
e dall'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle
societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. (abrogato).".
Il comma 8 dell'art. 96 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal presente
decreto, consentiva di calcolare il limite di deduzione
degli interessi passivi includendo virtualmente nel
consolidato nazionale anche le societa' controllate estere.
L'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995 n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
abrogato dal presente decreto, conteneva una norma
finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali ai fini della
deduzione degli interessi passivi.
L'art. 32, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), abrogato
dal presente decreto, conteneva una norma finalizzata ad
evitare arbitraggi fiscali ai fini della deduzione degli
interessi passivi.
Il testo dell'art. 1, comma 36, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008), come modificato dal presente decreto legislativo, e'
il seguente:
"36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di studio sulla
fiscalita' diretta e indiretta delle imprese immobiliari,
con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008,
l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla
razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e
attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni
agevolative in funzione della politica di sviluppo
dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino
all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non
rilevanza ai fini dell'art. 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi
passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su
immobili destinati alla locazione per le societa' che
svolgono in via effettiva e prevalente attivita'
immobiliare. Si considerano societa' che svolgono in via
effettiva e prevalente attivita' immobiliare, le societa'
il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la
maggior parte dal valore normale degli immobili destinati
alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno
i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il
cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal
valore normale di fabbricati.".
 
Art. 5
Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.»;
b) al comma 11, nel primo periodo le parole: «le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che» sono soppresse e nel secondo periodo le parole: «del primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10»;
c) al comma 12-bis le parole: «in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10».
2. La disposizione di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato.
3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 110 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Norme generali sulle
valutazioni), come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 110. 1. Agli effetti delle norme del presente
capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre
diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'art. 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'art. 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'art. 87, comma 1, lettera a), aventi
gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo art.
87, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti
durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla
formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'art. 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 102,
agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2 dell'art. 107sono
ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione,
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in
Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono
ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale,
determinato ai sensi dell'art. 9. Si considerano
privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio
di informazioni.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova
che le operazioni poste in essere rispondono ad un
effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente
comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima
di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove predette. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168,
concernenti disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto
di cui al comma 10.".
Il testo degli articoli 68 e 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificati dal presente decreto, e' riportato nelle note
all'art. 1.
Si riporta il testo degli articoli 58 e 85 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 58. (Plusvalenze)
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle
aziende, le disposizioni del comma 4 dell'art. 86 non si
applicano quando e' richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dell'art. 17. Il trasferimento di azienda
per causa di morte o per atto gratuito non costituisce
realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e'
assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo
precedente si applicano anche qualora, a seguito dello
scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della
successione, della societa' esistente tra gli eredi, la
predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'art. 87 non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa
concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa."
Art. 85. (Ricavi)
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'art. 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si
applica il comma 2 dell'art. 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44
emessi da societa' ed enti di cui all'art. 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui
alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.
Si riporta il testo degli articoli gli articoli 5,
5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446:
"Art. 5. (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali)
1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle
voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13),
cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'art. 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'art. 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le
perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa."
"Art. 5-bis. (Determinazione del valore della
produzione netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali)
1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere
a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze
finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo
unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime,
sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11 del
presente decreto; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili. I componenti
rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'art. 5. L'opzione e' irrevocabile per tre
periodi d'imposta e deve essere comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole del comma
1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile per un
triennio e tacitamente rinnovabile."
"Art. 6. (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari)
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'art.
1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto
dall'art. 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi
prestati dall'intermediario e la somma degli interessi
passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'art.
5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'art. 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi concorrono
alla formazione del valore della produzione nella misura
del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati
in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni
caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del
costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione
al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'art. 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare."
"Art. 7. (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione)
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del
conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico
dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'art. 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, reca il Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro.
Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
disciplina le imposte ipotecaria e catastale.
 
Art. 6
Consolidato nazionale

1. All'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2:
1) al primo periodo, la parola: «solo» e' soppressa;
2) alla lettera b), le parole: «nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata» sono sostituite dalle seguenti: «che assume la qualifica di consolidante»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una societa' residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente puo' designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilita' previste dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita' della tassazione di gruppo, in solido con la societa' designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.».
2. All'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.».
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalita' per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo gia' in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 117 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
"Art. 117. (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti)
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna
societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui
all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste
il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1,
numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui
all'art. 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione
per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita'
di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una societa' residente nel territorio dello Stato o non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per
la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna
societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter,
su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e'
partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per
le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di mancato
rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui
al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile
organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'art. 124.".
Il testo dell'art. 120 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 120. (Definizione del requisito di controllo)
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'art. 2346 del codice civile.
1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite
dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione
europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni,
che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui
al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.
2. Il requisito del controllo di cui all'art. 117,
comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
societa' controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.".
 
Art. 7
Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 151 e' sostituito dal seguente:
«Art. 151 (Reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti). - 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23.
3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.
4. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato.
5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3.»;
b) l'articolo 152 e' sostituito dal seguente:
«Art. 152 (Reddito di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione). - 1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e' determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entita' separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile e' determinato in piena conformita' ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entita' cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.»;
c) l'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti). - 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23.
3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.
4. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
5. Agli enti non commerciali che esercitano attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano l'articolo 144, comma 5, e l'articolo 152.
6. Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1, del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.»;
d) l'articolo 154 e' abrogato.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione e' determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Ai fini della disposizione di cui all'articolo 152, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla lettera b) del comma 1, del presente articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruita' del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 non da' luogo all'applicazione di sanzioni.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 7:
L'art. 154 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, abrogato dal presente decreto,
individuava le modalita' di determinazione del reddito
complessivo degli enti non commerciali.
L'art. 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 12. (Determinazione del valore della produzione
netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da
soggetti non residenti)
1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel
territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive
anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili
secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, e' scomputata
dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da
5 a 10-bis.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel
territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio
della regione il valore derivante dall'esercizio di
attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita'
non commerciali esercitate nel territorio stesso per un
periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile
organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da
imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora
le suddette attivita' o imprese siano esercitate nel
territorio di piu' regioni si applica la disposizione
dell'art. 4, comma 2.
2-bis. Il valore della produzione netta derivante da
una stabile organizzazione e' determinato sulla base di un
apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi
secondo i principi contabili previsti per i soggetti
residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico
di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. A tali fini, si applicano le disposizioni
dell'art. 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si
considerano residenti nel territorio dello Stato quando
ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili,
previste negli articoli 2, comma 2,5, comma 3, lettera d),
e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita
attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi
iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la
quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma
dell'art. 5, e' scomputata dalla base imponibile.".
 
Art. 8
Disciplina delle controllate e delle collegate estere

1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.»;
b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: «in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4». Inoltre, nell'ultimo periodo la parola: «deve» e' sostituita dalla seguente: «puo'»;
c) nel comma 6, il penultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4.»;
d) nel comma 8-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalita' semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.»;
e) nel comma 8-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente comma il contribuente puo' interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo puo' essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis.»;
f) dopo il comma 8-ter sono introdotti i seguenti: «8-quater. L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.
8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicita' e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.».
2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.».
3. L'articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato e nell'articolo 110, comma 12, del medesimo testo unico le parole: «o 168» sono soppresse.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 3, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

Note all'art. 8:
Il testo dell'art. 167 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 167. (Disposizioni in materia di imprese estere
controllate)
1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite societa'
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di
un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati
ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto
estero controllato sono imputati, a decorrere dalla
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione
alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si
applica anche per le partecipazioni di controllo in
soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti
da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del
controllo di cui al comma 1, si applica l'art. 2359 del
codice civile, in materia di societa' controllate e
societa' collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni ovvero di altri criteri
equivalenti. Si considera livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un
livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia. Si considerano in ogni caso
privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un
livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia, ancorche' previsti da Stati o
territori che applicano un regime generale di imposizione
non inferiore al 50 per cento di quello applicato in
Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi
fiscali speciali
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua
principale attivita', nel mercato dello Stato o territorio
di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al comma 4. Per i fini di cui al
presente comma, il contribuente puo' interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
statuto dei diritti del contribuente.
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
non si applica qualora i proventi della societa' o altro
ente non residente provengono per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per
cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito
d'impresa, ad eccezione dell'art. 86, comma 4. Dall'imposta
cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'art. 15, le imposte pagate all'estero a titolo
definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
primo periodo del presente comma, sono ammesse in
detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle
imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli
importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo
del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi
i servizi finanziari. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per
determinare con modalita' semplificate l'effettivo livello
di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui
quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti
della base imponibile.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
se il soggetto residente dimostra che l'insediamento
all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
del presente comma il contribuente puo' interpellare
l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo l'interpello di cui al
precedente periodo puo' essere presentato indipendentemente
dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 8-bis.
8-quater. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1
o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee
le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la
disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una
risposta favorevole all'interpello, il socio residente
controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione
dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese
estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In
tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al
ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 8-bis.
8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel
comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di
controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta
positiva al relativo interpello, fermo restando il potere
dell'Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita' e completezza delle informazioni e degli
elementi di prova forniti in tale sede.".
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, come modificato dall'art. 3, comma
3, e dall'art. 8, comma 2 del presente decreto, e'
riportato nelle note all'art. 3.
Il testo dell'art. 168 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal presente
decreto, recava "Disposizioni in materia di imprese estere
collegate".
Il testo dell'art. 110 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal
presente decreto e' il seguente:
"Art. 110. (Norme generali sulle valutazioni)
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'art. 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'art. 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'art. 87, comma 1, lettera a), aventi
gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo art.
87, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti
durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla
formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'art. 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 102,
agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2 dell'art. 107sono
ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis. Tale
deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con
imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova
che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli
altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo
periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risultino applicabili gli articoli 167,
concernenti disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'art. 168-bis. Tale disposizione non
si applica ai professionisti domiciliati in Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al citato decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
ministeriale 7 agosto 2006, n. 268:
"Art. 3. Imputazione e tassazione dei redditi.
1. I redditi determinati ai sensi dell'art. 2,
convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, societa'
o ente non residente, sono assoggettati a tassazione
separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo
d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione dell'impresa, societa' o ente non
residente, con l'aliquota media di tassazione del reddito
complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento.
2. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 1, sono
ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, le imposte sui
redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto
non residente, in misura corrispondente alla quota di
partecipazione agli utili del soggetto residente.
3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non
concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto
partecipante residente per la quota corrispondente
all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione
separata ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione
all'utile per il tramite di soggetti non residenti, le
disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili
distribuiti dal soggetto non residente direttamente
partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono
prioritariamente formati con quelli conseguiti
dall'impresa, societa' o ente, localizzato nello stato o
territorio con regime fiscale privilegiato che risultino
precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate
all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante
riferibili agli utili che non concorrono alla formazione
del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono
credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente
applicate a titolo di tassazione separata ridotte delle
somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2.
4. Il costo della partecipazione nell'impresa, societa'
o ente non residente e' aumentato dei redditi imputati ai
sensi dell'art. 1 e diminuito, fino a concorrenza di tali
redditi, degli utili distribuiti.".
 
Art. 9
Spese di rappresentanza

1. All'articolo 108, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.».
2. La misura della deducibilita' delle spese di rappresentanza indicata nell'articolo 108, comma 2, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dal comma 1 del presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 108, comma 2, quarto periodo del medesimo testo unico, puo' essere stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 108.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 9:
Il testo dell'art. 108 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, modificato dal presente
decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 108. (Spese relative a piu' esercizi)
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni
acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono
calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
si applica l'art. 88, comma 3.
2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5%
dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente
euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4% dei
ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50
milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore
a euro 50.
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le
medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei
principi contabili internazionali, sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei
quattro successivi.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.".
 
Art. 10

Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e
coordinamento black list

1. L'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni»;
b) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco e' aggiornato con cadenza semestrale.».
3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 10:
L'art. 168 bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abrogato dal presente
decreto, disciplinava l'individuazione dei Paesi e
territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni.
Il testo degli articoli 6 e 11 del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 6. (Regime fiscale per i soggetti non residenti)
1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti
in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche'
privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
cui al primo periodo;
c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato
(Omissis)."
"Art. 11. (Altre disposizioni)
(Omissis).
4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30
giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
a) le caratteristiche del modello di attestazione di
cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita'
ed i termini di conservazione della stessa;
b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio
delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione
finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e
8;
c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6,
comma 1, che consentono un adeguato scambio di
informazioni; tale elenco e' aggiornato con cadenza
semestrale.
(Omissis).".
 
Art. 11

Sospensione della riscossione della tassazione in caso di
trasferimento all'estero

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole: «in conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus B.V», sono soppresse;
b) all'articolo 179, comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.».
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni recate dall'articolo 166, comma 2-quater, si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalita' degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Note all'art. 11:
Il testo degli articoli 166 e 179 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dal presente decreto
e' il seguente:
"Art. 166. (Trasferimento all'estero della residenza)
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei
soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti
la perdita della residenza ai fini delle imposte sui
redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei
componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo
che gli stessi non siano confluiti in una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato. La
stessa disposizione si applica se successivamente i
componenti confluiti nella stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si
considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le
plusvalenze relative alle stabili organizzazioni
all'estero. Per le imprese individuali e le societa' di
persone si applica l'art. 17, comma 1, lettere g) e l).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli
tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo
bilancio prima del trasferimento della residenza, sono
assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
stabile organizzazione.
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta
anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento
all'estero della residenza fiscale, non compensate con i
redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in
diminuzione del reddito della predetta stabile
organizzazione ai sensi dell'art. 84 e alle condizioni e
nei limiti indicati nell'art. 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale
all'estero da parte di una societa' di capitali non da'
luogo di per se' all'imposizione dei soci della societa'
trasferita.
2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai
fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti
all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, con
i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca
assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari
comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE
del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto
stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione
degli effetti del realizzo ivi previsto.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le
disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di
individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la
decadenza della sospensione, i criteri di determinazione
dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento."
"Art. 179. (Regime di neutralita' fiscale)
1. Alle operazioni indicate nelle lettere a), b) e
b-bis) dell'art. 178 si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 172 e 173. (936)
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'art. 178 si applica l'art. 176. Le disposizioni del
comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario
non residente con riferimento alla stabile organizzazione
nello Stato italiano, limitatamente agli elementi
patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di
cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 178, non
residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
della stabile organizzazione del conferente residente sono
imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con
deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale
assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato,
dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe
effettivamente prelevato in assenza delle norme della
direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il
beneficiario non residente subentra al conferente residente
per tutti i diritti e gli obblighi tributari. Regole
analoghe a quelle previste dai periodi precedenti si
applicano nel caso in cui una societa' residente in Italia
trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato
membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la
tassazione virtuale della stabile organizzazione
all'estero, il valore normale che l'altro Stato membro
avrebbe determinato in caso di realizzo al valore normale
di detta stabile organizzazione.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di
partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate
nell'art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne'
di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle
stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei
soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione
dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di
scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione
totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli
articoliarticoli 58 e 68, comma 3.
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile
organizzazione situata in un altro Stato membro, le
relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del
conferente residente a titolo di realizzo al valore
normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo
totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe
prelevato in assenza delle norme della direttiva
comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la
partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
di un importo pari all'imponibile corrispondente
all'imposta dovuta a saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i
componenti dell'azienda o del complesso aziendale che
abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle
lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti conferiti nella stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si
applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'art. 166,
commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.".
 
Art. 12
Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 166 e' aggiunto il seguente:
«Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato). - 1. I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attivita' e delle passivita' il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9.
2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attivita' e delle passivita' e' assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, cosi' come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attivita' e passivita' trasferite e' assunto, per le attivita', in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passivita', in misura pari al maggiore tra questi.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 13
Perdite su crediti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 88, il comma 4, e' sostituito dai seguenti: «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.»;
b) nell'articolo 94, al comma 6, dopo le parole: «o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli stessi soci» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia»;
c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: «16 marzo 1942, n. 267» sono aggiunte le seguenti: «o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni» e dopo le parole: «delle grandi imprese in crisi» sono aggiunte le seguenti: «o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese»;
d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.».
e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole: «e il relativo ammontare» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,».
2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Note all'art. 13:
Il testo dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 88. (Sopravvenienze attive)
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati allalettera f) del comma 1 dell'art. 85 e
allalettera b) del comma 1 dell'art. 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85e quelli per
l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'art.
73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, ne' gli
apporti effettuati dai possessori di strumenti similari
alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi
dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o
di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei
debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva
per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,
di cui all'art. 84, senza considerare il limite
dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri
finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'art. 96. Ai
fini del presente comma rilevano anche le perdite
trasferite al consolidato nazionale di cui all'art. 117 e
non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche per le operazioni di cui al precedente
comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.".
Il testo dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 94. (Valutazione dei titoli)
1. I titoli indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c),
d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono
valutati applicando le disposizioni dell'art. 92, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di
riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il
cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli,
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non
si tiene conto del valore e si considerano della stessa
natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi
uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'art. 92, comma 5, si applicano
solo per la valutazione dei titoli di cui all'art. 85,
comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo e'
determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in
base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio
ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati
nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'art. 109,
comma 4, lettera b), secondo periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni
dell'art. 9, comma 4, lettera c).
4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini
fiscali.
5. In caso di aumento del capitale della societa'
emittente mediante passaggio di riserve a capitale il
numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle gia' possedute in proporzione alle
quantita' delle singole voci della corrispondente categoria
e il valore unitario si determina, per ciascuna voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute
per il numero complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o
in conto capitale alla societa' dai propri soci o della
rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli
stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e
delle quote di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), in
proporzione alla quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria; la stessa disposizione vale
relativamente agli apporti effettuati dei detentori di
strumenti finanziari assimilati alle azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per la valutazione delle quote di partecipazione in
societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati
nell'art. 85, comma 1, lettera c).".
Il testo dell'art. 101 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 101. (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite)
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e
87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b),
e 2.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art.
106, sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il
debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'art.
67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure estere
equivalenti, previste in Stati o territori con i quali
esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del
presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o
del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le
procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione
ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo
non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500
euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del
credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione
della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del
precedente comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio,
anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto
comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale,
sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta
applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.".
 
Art. 14

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di
imprese residenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 168-bis e' inserito il seguente:
«Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti). - 1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione e' localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione e' localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti, l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le relative modalita' applicative.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 165 e 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa residente nel territorio dello Stato puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.

Note all'art. 14:
L'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, riportato nelle note all'articolo
seguente, disciplina il credito d'imposta per i redditi
prodotti all'estero quale rimedio alla doppia imposizione
internazionale.
L'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente) disciplina l'interpello ordinario attraverso
il quale ciascun contribuente puo' inviare quesiti
all'Amministrazione finanziaria per conoscere
preventivamente quale sia l'interpretazione della norma
tributaria che intende applicare e, conseguentemente, quale
sara' il comportamento della stessa Amministrazione in sede
di controllo.
 
Art. 15
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

1. All'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «Per i redditi d'impresa prodotti» sino a: «Titolo II,» sono soppresse e dopo le parole «la detrazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;
b) al comma 6, le parole da: «Nel caso di reddito d'impresa prodotto» fino a: «medesimo reddito estero» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri».
2. L'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente puo' inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 15:
Il testo dell'art. 165 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 165. (Credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero)
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi
pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza
della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i
redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al
netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse
in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla
base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23
per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere
calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si
riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a
condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga
prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
a titolo definitivo avvenga successivamente si applica
quanto previsto dal comma 7.
5. La detrazione di cui al comma 1 puo' essere
calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se
il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al primo
periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di
cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione,
nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere
detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a
titolo definitivo.
6. L'imposta estera pagata a titolo definitivo su
redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la
quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi
esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a
quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi
precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza,
l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a
nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere
utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si
produca l'eccedenza della quota di imposta italiana
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di
cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
cui al presente comma relative al riporto in avanti e
all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa'
partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se
residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto
dall'art. 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo
d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova
liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior
reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta
dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'
decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e'
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale
all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a
tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa',
associazioni e imprese di cui all'art. 5 e dalle societa'
che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e
116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione
ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero
concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura
corrispondente.".
Per i riferimenti all'art. 11 della citata legge 27
luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 14.
 
Art. 16
Regime speciale per lavoratori impatriati

1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato.
5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.

Note all'art. 16:
Il testo dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il seguente:
"Art. 2. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone
fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civile.
2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova
contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in Stati o
territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.".
Il testo dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n.
238, recante incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia, come modificato dal presente decreto
e' il seguente:
"Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)
1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali
di cui all'art. 3:
a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un
titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per
almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti
nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente
un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di
impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi
ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano
un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e
trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria
residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o
dall'avvio dell'attivita';
b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto
continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e
che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di
tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o
piu', conseguendo un titolo di laurea o una
specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o
avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in
Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la
propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione
o dall'avvio dell'attivita'.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto
delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e
professionali e garantendo che non si determinino nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Il comma 12-octies, dell'art. 10, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, abrogato dal presente
decreto, disponeva la proroga dal 31 dicembre 2015, al 31
dicembre 2017 degli incentivi fiscali per il rientro dei
lavoratori in Italia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n.
238.
 
Art. 17
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 99,3 milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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