Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183 del 2014, il quale indica i principi e criteri direttivi cui il Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla necessita' di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarieta';
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarieta', con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Lavoratori beneficiari

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non e' necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
290.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si
vedano le note al titolo.
Si riporta l'art. 1 della citata legge 10 dicembre
2014, n. 183:
"Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare, in caso di
disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla
storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi
dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure
amministrative e riducendo gli oneri non salariali del
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali,
tenuto conto delle peculiarita' dei diversi settori
produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'art. 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'art. 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'art. 5, commi 5 e
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di
cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo art. 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia
nazionale per l'occupazione, di seguito denominata
«Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province
autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla
lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione professionale e
lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonche' in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme,
connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di
lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero
di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere
amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da
rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o
amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche
amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle
stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre
amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche
amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in
possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle
comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta
di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da
favorire l'immediata eliminazione degli effetti della
condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
tipo premiale;
g) previsione di modalita' semplificate per garantire
data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di
volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione
alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro, anche tenuto conto della necessita' di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel
caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalita' organizzative e
gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
telematica tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e
la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto
formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione
nell'ambito della dorsale informativa di cui all'art. 4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca
dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui
all'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento
permanente;
l) promozione del principio di legalita' e priorita'
delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro
sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14
gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'art. 72, comma 4, ultimo periodo,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi
ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.
8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure
parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
delle lavoratrici e favorire le opportunita' di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalita' dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a
tutelare la maternita' e le forme di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione delle categorie di lavoratrici
beneficiarie dell'indennita' di maternita', nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo
graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne
lavoratrici;
b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate,
del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di
mancato versamento dei contributi da parte del datore di
lavoro;
c) introduzione del tax credit, quale incentivo al
lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
con figli minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito
individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d) incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilita' dell'orario lavorativo e
dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilita'
genitoriali e dell'assistenza alle persone non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso
il ricorso al telelavoro;
e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il
diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali
retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte
dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al
contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore
genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure
parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla
persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, anche mediante la promozione
dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei
lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui
sono attivi;
g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', ai fini di
poterne valutare la revisione per garantire una maggiore
flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e parentali,
favorendo le opportunita' di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalita'
organizzativa all'interno delle imprese;
h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite
nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza;
i) estensione dei principi di cui al presente comma, in
quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al
riconoscimento della possibilita' di fruizione dei congedi
parentali in modo frazionato e alle misure organizzative
finalizzate al rafforzamento degli strumenti di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi,
delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita'
e pari opportunita' nel lavoro e riordino delle procedure
connesse alla promozione di azioni positive di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme
restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di parita' e pari opportunita'.
10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e
8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti
dei decreti attuativi della presente legge, le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle
medesime amministrazioni. In conformita' all'art. 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo puo' adottare, con la medesima procedura
di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio
permanente degli effetti degli interventi di attuazione
della presente legge, con particolare riferimento agli
effetti sull'efficienza del mercato del lavoro,
sull'occupabilita' dei cittadini e sulle modalita' di
entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione
dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate in
materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'art.
116 della Costituzione e all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. La presente legge e i decreti legislativi di
attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
Per il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita) si vedano le note
all'art. 46.
Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad
incremento dei livelli occupazionali):
"Art. 2. 1. Nel caso in cui i contratti collettivi
aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano,
programmandone le modalita' di attuazione, una riduzione
stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della
retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa,
ai datori di lavoro e' concesso, per ogni lavoratore
assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per
ogni mensilita' di retribuzione ad esso corrisposta, un
contributo a carico della gestione dell'assicurazione per
la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
contratto collettivo di categoria per il livello di
inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il
predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10 e al
5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al precedente
comma 1, per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29
anni assunti sulla base del presente articolo e con
richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non
oltre il compimento del ventinovesimo anno di eta' del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista
per la generalita' dei lavoratori. Nel caso in cui i
predetti lavoratori vengano assunti da aziende ed aventi
titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni e
modificazioni, e' per essi corrisposto, per il medesimo
periodo ed a carico della gestione indicata al precedente
comma 1, un contributo pari al trenta per cento della
retribuzione di cui allo stesso comma.
3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 e'
cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali di cui al
comma precedente e puo' essere conguagliato dai datori di
lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e
dei contributi di cui al comma 1 non puo' comunque superare
la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a
corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di
contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi
precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi
antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di
personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi
dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate
dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di
cui al presente articolo non devono determinare una
riduzione della percentuale della manodopera femminile
rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando
risulti inferiore - nelle unita' produttive interessate
dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza,
dichiarata dalla commissione del collocamento, di
manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle
qualifiche con riferimento alle quali e' programmata
l'assunzione con richiesta nominativa.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma
1, che abbiano una eta' inferiore a quella prevista per la
pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro mesi ed
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza
dal mese successivo a quello della presentazione, il
suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi
abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di
durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro
praticato prima della riduzione convenuta nel contratto
collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla
data di stipulazione del predetto contratto collettivo e
sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che
prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di
orario, un ulteriore incremento dell'occupazione.
Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il
trattamento di pensione e' cumulabile con la retribuzione
nel limite massimo della somma corrispondente al
trattamento retributivo perso al momento della
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri
casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
6. Ai fini della individuazione della retribuzione da
assumere quale base di calcolo per la determinazione della
pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero
delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove
cio' comporti un trattamento pensionistico piu' favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1
devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale
del lavoro. L'attribuzione del contributo e' subordinata
all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro,
della corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.
All'ispettorato provinciale del lavoro e' demandata
altresi' la vigilanza in ordine alla corretta applicazione
dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione
del contributo nei casi di accertata violazione.
7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente
articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini
dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano
l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e
creditizio.
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si
provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello
stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla
Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del
precedente art. 1.".
Si riporta l'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione).
"Art. 5. Contratti di solidarieta'.
(Omissis).
5. Alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di
solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di
due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
ha natura di retribuzione ai fini degli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento
ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
(Omissis).
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione
che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti
percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla
meta' della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.
(Omissis).".
Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
"Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".
 
Art. 2
Apprendisti

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Note all'art. 2:
Si riporta l'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007):
"Art. 1. (Omissis).
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.".
Si riporta l'art. 22, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183:
"Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento
donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e
contributivi
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di
apprendistato stipulati successivamente alla medesima data
ed entro il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto ai datori di
lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo
del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta
ai sensi dell'art. 1, comma 773, quinto periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi
maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il
livello di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di contratto successivi al
terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota
contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di
un punto percentuale. All'art. 7, comma 4, del testo unico
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le
parole: «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera m)».
Note all'art. 3:
Si riporta l'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986):
"Art. 26. Per i periodi settimanali decorrenti da
quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai
lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche'
quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed
assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno
luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della
retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte
in misura pari all'importo derivante dall'applicazione
delle aliquote contributive previste a carico degli
apprendisti alle lettere a) e b) dell'art. 21 della
presente legge. La riduzione medesima non si applica ai
trattamenti di malattia e di maternita', nonche'
all'indennita' di richiamo alle armi.".
Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni (Norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti):
"Art. 2. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali
derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti
dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale
statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non
territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al
1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato e la maggiorazione di cui all' art. 5,
D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 , cessano di essere
corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni
previste dalle disposizioni del presente articolo,
dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in
rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
di lire dieci milioni per i nuclei familiari che
comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita'
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due
milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in
condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con
effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente
articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni
familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme
che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le
materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia
comunque denominati, per effetto delle disposizioni del
presente decreto, non comporta la cessazione di altri
diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad
essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di
famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai
sensi degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18, nonche' dell'art. 12, D.P.R. 23 gennaio 1967,
n. 215, e degli articoli 26 e 27, L. 25 agosto 1982, n.
604.
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del
nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni
previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al
comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e'
cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il
principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno
entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola
persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere
concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo
familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso
non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento
di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili
all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del
reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano
nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi,
nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad
autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del
dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione
previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella
allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni
stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a
decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio
di cui all' art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1980, n. 440 , continua ad avere ad oggetto la disciplina
sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797 , e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel
presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui,
a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta l'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
"Art. 2. (Omissis).
17. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo
delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio
convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il
trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore
edile, gli importi massimi della integrazione salariale
sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
come sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e
successivamente adeguati nelle misure ivi previste.".
 
Art. 3
Misura

1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformita' di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attivita', l'integrazione e' dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita' accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione e' riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennita' giornaliera di malattia, nonche' la eventuale integrazione contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
 
Art. 4
Durata massima complessiva

1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
 
Art. 5
Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
 
Art. 6
Contribuzione figurativa

1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazione salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.
 
Art. 7
Modalita' di erogazione e termine
per il rimborso delle prestazioni

1. Il pagamento delle integrazioni salariali e' effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario della stessa.
 
Art. 8
Condizionalita' e politiche attive del lavoro

1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali e' programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma.

Note all'art. 8:
Si riporta l'art. 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art.
45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 4-bis. Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi.
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i
lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro,
salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , quelle
previste per l'assunzione di lavoratori italiani da
impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , nonche' quelle
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di
lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all' art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il
datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio
della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore
di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di
informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo
giorno del mese successivo alla data di assunzione, della
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il
personale di cui all' art. 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in
caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato,
a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di
lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6- bis. All'art. 7, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze» sono
soppresse.
6- ter. Per le comunicazioni di cui al presente
articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono
avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai
servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di
lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal
presente comma.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'art. 9
-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608 , e del comma 1 dell'art. 21 della legge 29
aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui
all' art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli
altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui
all' art. 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n.
12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con
personale in possesso dei requisiti di cui all' art. 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
 
Art. 9
Gestione di appartenenza
delle integrazioni salariali ordinarie

1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Note all'art. 9:
Si riporta l'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 24. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi
compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la
cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all' art. 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'
art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni
altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa
dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume
la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna
di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo.".
 
Art. 10
Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.

Note all'art. 10:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci
di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti
medesimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
1970, n. 209.
 
Art. 11
Causali

1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e' corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
 
Art. 12
Durata

1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
 
Art. 13
Contribuzione

1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10 e' stabilito un contributo ordinario, nella misura di:
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al comma 1, il limite anzidetto e' determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. L'impresa e' tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria e' stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Il contributo addizionale non e' dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
 
Art. 14
Informazione e consultazione sindacale

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva, l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.
 
Art. 15
Procedimento

1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
 
Art. 16
Concessione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione.
 
Art. 17
Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

Note all'art. 17:
Si riporta l'art. 25 citata n. 88 del 1989
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 25. Composizione del comitato amministratore
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti.
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 24
sovraintende un comitato amministratore presieduto dal
vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti
dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal
vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei
lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati
dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le
funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato
delegato dal presidente stesso.".
 
Art. 18
Disposizioni particolari
per le imprese del settore agricolo

1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.

Note all'art. 18:
Si riportano gli articoli 8 e seguenti della legge 8
agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni
(Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed
assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli):
"Titolo II - Integrazione del salario in favore dei
lavoratori agricoli a tempo indeterminato
Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda;
9. Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le
assenze che non comportino retribuzione nonche' per le
giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre
attivita' remunerate.
Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o
mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze
dell'impresa.
10. Per provvedere alla corresponsione del trattamento
di cui all'art. 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale una «Cassa per l'integrazione dei
salari degli operai dipendenti da imprese agricole».
11. Sovraintende alla Cassa un comitato speciale,
presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o
impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo
le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto
stesso, e composto dai seguenti membri:
1) il direttore generale della previdenza e
dell'assistenza sociale, il direttore generale del
collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e un direttore generale del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e
tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.
Per i membri suindicati possono essere nominati i
rispettivi supplenti.
Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno
dei vice direttori generali dallo stesso annualmente
designato, interviene alle riunioni del comitato con voto
consultivo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo'
nominare un esperto che partecipa alle riunioni del
comitato senza diritto di voto.
Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro
anni.
I membri di cui al punto 2) del primo comma del
presente articolo sono designati dalle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad
esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine
prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione
sindacale inadempiente.
12. Spetta al comitato speciale:
1) predisporre i bilanci annuali della gestione
corredati da una propria relazione;
2) formulare pareri sulle questioni che comunque
possano insorgere nell'applicazione della presente legge;
3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.
13. Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa
sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal
presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, che lo presiede, e da un
funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non
inferiore a direttore di divisione.
Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.
Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in
carica quattro anni.
14. Il trattamento sostitutivo della retribuzione e'
corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, su deliberazione di una commissione costituita
presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento
del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione.
La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, in
qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei
datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella
provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse
assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione. Qualora le designazioni non
pervengano nel termine prescritto, il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale
inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato
un supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel
presente articolo sono integrate con un rappresentante
della Regione stessa.
15. Per il conseguimento del trattamento di cui
all'art. 8, il datore di lavoro e' tenuto, entro quindici
giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda,
per il tramite della competente sezione dell'ufficio del
lavoro alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto
dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei
lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa
della sospensione dell'attivita' lavorativa.
Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni
dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento
sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori
di una settimana alla data di presentazione della domanda
stessa.
In caso di omessa o tardiva presentazione della
domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia
derivata la perdita totale o parziale del diritto del
lavoratore al trattamento sostitutivo, e' tenuto a
corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.
16. La domanda di cui all'articolo precedente e'
trasmesso dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio
provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da
questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale per le determinazioni della
commissione provinciale, di cui all'art. 14, la quale
decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine
non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.
17. Il trattamento sostitutivo e' corrisposto
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro
sessanta giorni dalla data della deliberazione della
commissione provinciale.
18. E' ammesso ricorso al comitato speciale entro 30
giorni dalla notifica della decisione negativa della
commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni
dalla data di presentazione della domanda di cui all'art.
15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non
abbia deliberato al riguardo.
Contro le decisioni del comitato speciale, di cui
all'art. 12, n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni
dalla presentazione del ricorso senza che il comitato
speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato
l'azione avanti l'autorita' giudiziaria.
19. Al finanziamento della Cassa si provvede con un
contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli
oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a
carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria.
La gestione stessa e' tenuta ad anticipare, senza
gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del
trattamento di cui alla presente legge.
Il contributo di cui al primo comma non e' dovuto dai
datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della
L. 22 novembre 1954, n. 1136.
20. Il contributo a carico del datore di lavoro e'
dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi
qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento
della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488.
Non si applica, ai fini della riscossione del
contributo di cui al comma precedente, l'art. 15, secondo
comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949.
21. La misura del contributo di cui agli articoli 7 e
20 puo' essere modificata non prima che sia trascorso un
triennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione all'andamento della gestione, con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le
foreste.
22. Il servizio per i contributi agricoli unificati
provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi
mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola
unificata.
23. La vigilanza per l'applicazione della presente
legge e' esercitata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il
quale si avvale, coordinandola con la propria,
dell'attivita' di vigilanza esercitata dal servizio per i
contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
24. I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire
l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza
degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a
fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente
legge.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si
rifiutano di consentire l'accesso nell'azienda o non
forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano
scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che
il fatto non costituisca reato piu' grave, con la sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Per i contributi previsti dalla presente legge e per le
contravvenzioni di cui al comma precedente si applica
l'art. 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412.
Titolo III - Trattamento speciale ai lavoratori
agricoli a tempo determinato
25. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che
abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151
giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di
disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60
per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della
presente legge.
Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo
massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
in materia di assicurazione per la disoccupazione
involontaria dei lavoratori agricoli.
26. Alla corresponsione della prestazione di cui
all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della
previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza
contabile e' posto a carico della gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria.
Titolo IV - Disposizioni finali
27. I periodi per i quali e' corrisposto il trattamento
sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 ed il
trattamento speciale di cui all'art. 25 della presente
legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione e della
determinazione della misura di questa.
28. I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli
articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire
dal mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate
nell'anno da ciascuna azienda agricola.".
 
Art. 19
Gestione di appartenenza delle integrazioni
salariali straordinarie

1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 23.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Note all'art. 19:
Si riporta l'art. 37 della citata legge n. 88 del 1989:
"Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali.
1. E' istituita presso l'INPS la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all' art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall' art. 21, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all' art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903 , i contributi di cui all' art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843 , e all' art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.".
 
Art. 20
Campo di applicazione

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attivita' dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di situazioni di difficolta' dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attivita' in conseguenza della riduzione delle attivita' dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresi' applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e societa' da queste derivate, nonche' imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Note all'art. 20:
Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, (Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione
indiretta in loro favore):
"Art. 4. Registro dei partiti politici che possono
accedere ai benefici previsti dal presente decreto
(Omissis).
2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
degli elementi indicati all'art. 3, procede all'iscrizione
del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei
partiti politici riconosciuti ai sensi del presente
decreto.".
Si riporta l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, e successive modificazioni (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto
l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le
sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve
essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti
alle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai
rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.".
Si riportano gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria):
"Art. 35. Trattamento straordinario di integrazione
salariale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le
modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti
professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti
da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e
di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal
lavoro per le cause indicate nella norma citata.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non
puo' essere superiore al trattamento massimo di
integrazione salariale previsto per i lavoratori
dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale
puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o
stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di
stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di
fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della L.
12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale
nei quali si renda necessaria una riduzione del personale
ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di
cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza di
fallimento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta
i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei
commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e,
comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro
mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i
giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» (INPGI)."
"Art. 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data
facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione
al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di
godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni
dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva
richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal
1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo
quanto previsto dalla presente lettera;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla
base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli
casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato
con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui e'
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6
ottobre 1995.
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato.
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di
cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i
sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e'
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra
i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a
fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia'
titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o
esclusive della medesima. I contributi assicurativi
riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti
dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
la gestione medesima sull'importo che si ottiene
moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione
l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore
interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla
Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi
nella contabilita' separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa
agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione
di cui al presente articolo con la retribuzione si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita'.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente
articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.".
Si riporta l'art. 7, comma 10-ter del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236: (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione):
"Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione
guadagni.
(Omissis).
10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in
base al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 95, la durata
dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e'
equiparata al termine previsto per l'attivita' del
commissario.".
 
Art. 21
Causali di intervento

1. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attivita' di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attivita' aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.

Note all'art. 21:
Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione.".
Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81(Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
"Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi.
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente
decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.".
 
Art. 22
Durata

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo' essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarieta' viene computata nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.
 
Art. 23
Contribuzione

1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria e' stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5.
 
Art. 24
Consultazione sindacale

1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e' presentata dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e' trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu' regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e' richiesto l'intervento, e le modalita' della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilita' della causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.
 
Art. 25
Procedimento

1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unita' produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cosi' come concordata tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
 
Art. 26
Fondi di solidarieta' bilaterali

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita' giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e' obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Note all'art. 26:
Si riportano gli articoli 4 e seguenti della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari
al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti
eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione competente, alla Commissione regionale
per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese
1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza
di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in
concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dallalegge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa
non puo' altresi' collocare in mobilita' una percentuale di
manodopera femminile superiore alla percentuale di
manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni
prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'art. 18, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso
di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma
12, si applica il regime di cui al terzo periodo del
settimo comma del predetto art. 18. In caso di violazione
dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il
regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa
e' tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta
rate mensili, una somma (47) pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al
lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4,
comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate
dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte
di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche
di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non e' tenuta al
pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori
che perdano il diritto al trattamento di mobilita' in
conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il
periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla
impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio e'
escluso per le imprese che si trovano, nei confronti
dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui
all'art. 8, comma 4-bis.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo
la fine del dodicesimo mese successivo a quello di
emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, e la
fine del dodicesimo mese successivo a quello del
completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2,
nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato,
la somma che l'impresa e' tenuta a versare ai sensi del
comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque punti
percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma. Nel medesimo caso non trova
applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1972, n. 464."
"Art. 6. Lista di mobilita' e compiti della Commissione
regionale per l'impiego
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, sulla base delle direttive impartite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
da parte dell'Agenzia per l'impiego, compila una lista dei
lavoratori in mobilita', sulla base di schede che
contengano tutte le informazioni utili per individuare la
professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul
territorio; in questa lista vengono iscritti anche i
lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e16, e vengono
esclusi quelli che abbiano fatto richiesta
dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le
liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego
dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita', in
collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di
corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale
che, tenuto conto del livello di professionalita' dei
lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il
reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a
parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano
l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini
dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
d-bis) realizza, d'intesa con la Regione, a favore
delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le
azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125
(56) .
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per
l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti
formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti
nella lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la
Commissione regionale per l'impiego puo' disporre
l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista
di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita', ai
sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si
applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica
interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore
ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al
trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta
del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i
soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49."
"Art. 7. Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di
seguito indicata, del trattamento straordinario di
integrazione salariale che hanno percepito ovvero che
sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente
la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992 , per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni .
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti .
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni."
"Art. 8. Collocamento dei lavoratori in mobilita'
1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del
collocamento, si applica il diritto di precedenza
nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei
predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego
stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli
avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti .
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative .
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27
della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate
non sono computate ai fini della determinazione del periodo
di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento
di un numero di giornate pari a quello dei giorni
complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88."
"Art. 9. Cancellazione del lavoratore dalla lista di
mobilita'
1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita'
e decade dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti
regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia
professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di
questo, che presenti omogeneita' anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di
lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le
caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
6, comma 4;
d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro
cinque giorni dall'assunzione alla competente sede
dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6
;
d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla
convocazione da parte degli Uffici circoscrizionali o della
Agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
lettere che precedono, nonche' di quelli previsti dal comma
5-ter dell'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o
comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi
del comma 1 e' dichiarata, entro quindici giorni, dal
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione. Avverso il provvedimento e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni, all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni.
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata i
limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione
geografica del posto di lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1,
lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo
inferiore a quello corrispondente alle mansioni di
provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha
diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di
importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli
retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed
indeterminato;
b) si sia avvalso della facolta' di percepire in
un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti
e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e
16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
che non abbia superato il periodo di prova, viene
reiscritto al massimo per due volte nella lista di
mobilita'. La Commissione regionale per l'impiego, con il
voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, puo'
disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilita' per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla
specifica attivita' cui l'avviamento si riferisce, a
seguito di eventuale visita medica effettuata presso
strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
di mobilita'.
9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in
cui svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo
hanno facolta' di cumulare l'indennita' di mobilita' nei
limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un
reddito pari alla retribuzione spettante al momento della
messa in mobilita', rivalutato in misura corrispondente
alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria. Ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e' data
facolta' di far valere, in luogo della contribuzione
relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato
successivamente alla data della messa in mobilita', la
contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo
rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.".
Si riporta l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
"Art. 118. Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25
della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica
anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica
in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore
della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per
cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".
Si riporta l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e successive modificazioni (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».".
 
Art. 27
Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu' generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Note all'art. 27:
Per l'art. 118 della citata legge n. 388 del 2000, si
vedano le note all'art. 26.
Si riporta l'art. 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
"Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un
contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'art. 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.".
 
Art. 28
Fondo di solidarieta' residuale

1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.
2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
3. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un comitato amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 36.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del fondo di solidarieta' residuale e' adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del presente decreto.

Note all'art. 28:
Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n.
79141(Fondo di solidarieta' residuale ai sensi dell'art. 3,
comma 19, legge 28 giugno 2012, n. 92) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2014, n. 129.
 
Art. 29
Fondo di integrazione salariale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
 
Art. 30
Assegno ordinario

1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
 
Art. 31
Assegno di solidarieta'

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28, garantisce un assegno di solidarieta', in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta' e' stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita' attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarieta'.
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Note all'art. 31:
Si riporta l'art. 24 della citata legge 23 luglio 1991,
n. 223:
"Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti, compresi
i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano
effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di
centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu'
unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa
provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5,
commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui
all'art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti,
si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata
la violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma
12, o dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1,
l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto
al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in
misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo
alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve
le diverse previsioni sulla misura dell'indennita'
contenute nei contratti e negli accordi collettivi
applicati al rapporto di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1 nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
 
Art. 32
Prestazioni ulteriori

1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 del medesimo articolo.
2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).
 
Art. 33
Contributi di finanziamento

1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
 
Art. 34
Contribuzione correlata

1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata e' versata all'INPS dal datore di lavoro, il quale potra' poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 puo' altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all'articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
"Art. 40. Contribuzione figurativa
1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua
pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a
sostegno o integrazione del reddito, per i periodi
successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da
attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti
figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni
in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro,
e' pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa,
nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo
deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base
degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.".
 
Art. 35
Equilibrio finanziario dei fondi

1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo 36 ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma 4, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
 
Art. 36
Comitato amministratore

1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dagli articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui all'articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.

Note all'art. 36:
Si riporta l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza):
"Art. 3. Ordinamento degli enti.
(Omissis).
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all' art. 10, L. 29
febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.".
 
Art. 37
Requisiti di competenza e assenza
di conflitto di interesse

1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarieta'.
3. La sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica e' dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
 
Art. 38
Requisiti di onorabilita'

1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28, non possono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.
2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1;
b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
3. L'assenza di situazioni impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la sospensione dalle funzioni e' dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Note all'art. 38:
Si riporta l'art. 2382 del codice civile:
"Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza :
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.".
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226.
Si riporta l'art. 67, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011:
"Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione.
(Omissis).
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.".
 
Art. 39
Disposizioni generali

1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28 si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.
 
Art. 40

Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e altri fondi di solidarieta'

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all'articolo 35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 e' integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e' adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Note all'art. 40:
Si riporta l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
(Omissis).
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e
di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', da
esercitare sulla base di conseguenti intese con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la
possibilita' di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi
con quest'ultimo. Le predette province autonome possono
regolare la materia sulla base dei principi della
legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri
di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per
l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle
province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c)
del comma 1 dell'art. 79 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del
presente articolo.".
Il testo del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
(Norma di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per
l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione
guadagni, disoccupazione e mobilita', conferita dall'art.
2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2013, n. 78.
Si riporta l'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291(Interventi urgenti in materia di
politiche del lavoro e sociali):
"Art. 1-ter. 1. E' istituito, presso l'INPS, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo
speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la
finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei
lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993 , convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 , da sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative.".
 
Art. 41
Contratti di solidarieta' espansiva

1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro e' concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilita' di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di eta' del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unita' produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che cio' sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e' programmata l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una eta' inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamento pensionistico piu' favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo e' subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro e' demandata, altresi', la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

Note all'art. 41:
Per il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, si vedano note all'art. 21.
Per il testo dell'art. 37 della citata legge n. 88 del
1989, si vedano le note all'art. 44.
 
Art. 42
Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione
salariale a seguito di accordi gia' stipulati

1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale gia' concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all'articolo 4.
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l'ammissibilita' delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attivita' e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 42.

Note all'art. 42:
Per il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano note all'art. 21.
Si riporta l'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilita'
2015):
"Art. 1. (Omissis).
107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.".
 
Art. 43
Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 e' incrementato di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno 2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.
2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' soppresso. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018, 567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non puo' superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primi due periodi del presente comma.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40 milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 43:
Per il testo dell'art. 1, comma 107, della citata legge
n. 190 del 2014 si vedano le note all'art. 42.
Si riportano gli articoli da 2 a 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
"Art. 2. Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di divieto di adibire al
lavoro le donne.
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 16, comma 1, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
«d) durante i giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma
dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.»;
b) dopo l'art. 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Rinvio e sospensione del congedo di
maternita'). - 1. In caso di ricovero del neonato in una
struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di
chiedere la sospensione del congedo di maternita' per il
periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettere c) e d), e di
godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di
dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 puo' essere esercitato
una sola volta per ogni figlio ed e' subordinato alla
produzione di attestazione medica che dichiari la
compatibilita' dello stato di salute della donna con la
ripresa dell'attivita' lavorativa.»."
"Art. 3. Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del
diritto alla corresponsione del trattamento economico
1. All'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
dall'art. 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si
verifichino durante i periodi di congedo di maternita'
previsti dagli articoli 16 e 17»."
"Art. 4. Modifiche all'art. 26 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternita'
nei casi di adozione e affidamento
1. All'art. 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La disposizione di cui all'art. 16-bis trova
applicazione anche al congedo di maternita' disciplinato
dal presente articolo.»."
"Art. 5. Modifiche all'art. 28 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita'
1. All'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano
anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente
diritto all'indennita' di cui all'art. 66».
1-ter. L'indennita' di cui all'art. 66 spetta al padre
lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la
durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche'
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del
diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari all'erogazione dell'indennita' di cui al comma
1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.»."
"Art. 6. Modifiche all'art. 31 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternita'
nei casi di adozione e affidamento
1. All'art. 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il congedo di cui all'art. 26, comma 4, spetta,
alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la
madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
certifica la durata del periodo di permanenza all'estero
del lavoratore.»."
"Art. 7. Modifiche all'art. 32 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale
1. All'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di
vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi
dodici anni di vita»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.»."
"Art. 8. Modifiche all'art. 33 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del
congedo parentale
1. All'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di vita
del bambino»."
"Art. 9. Modifiche all'art. 34 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico
e normativo
1. All'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al sesto anno»;
b) al comma 3 dopo le parole: «e' dovuta» sono inserite
le seguenti: «, fino all'ottavo anno di vita del
bambino,»."
"Art. 10. Modifiche all'art. 36 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale nei
casi di adozione e affidamento
1. All'art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso
del minore in famiglia» sono sostituite dalle seguenti:
«entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'indennita' di cui all'art. 34, comma 1, e'
dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto,
entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.»."
"Art. 11. Modifiche all'art. 53 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno
1. All'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di
un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di eta'
o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore
padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.»."
"Art. 12. Modifiche all'art. 55 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di dimissioni
1. All'art. 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante
il periodo per cui e' previsto, a norma dell'art. 54, il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali
per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il
lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono
tenuti al preavviso.»;
b) il comma 5 e' abrogato."
"Art. 13. Modifiche all'art. 64 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Dopo l'art. 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In caso di
adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta,
sulla base di idonea documentazione, un'indennita' per i
cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in
famiglia, alle condizioni e secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 64-ter (Automaticita' delle prestazioni). - 1. I
lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno
diritto all'indennita' di maternita' anche in caso di
mancato versamento alla gestione dei relativi contributi
previdenziali da parte del committente.»."
"Art. 14. Modifica del capo XI del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. La rubrica del capo XI e' sostituita dalla seguente:
«Lavoratori autonomi»."
"Art. 15. Modifiche all'art. 66 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di
maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici
agricole
1. All'art. 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre
lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata
alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in
caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di
abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.»."
"Art. 16. Modifiche all'art. 67 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalita' di
erogazione dell'indennita' di maternita' per le lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole
1. All'art. 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'indennita' di cui all'art. 66, comma 1-bis,
e' erogata previa domanda all'INPS, corredata dalla
certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In
caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende
dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita'
di maternita' di cui all'art. 66 spetta, sulla base di
idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto
previsto all'art. 26.»."
"Art. 17. Modifica del capo XII del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
1. La rubrica del capo XII e' sostituita dalla
seguente: «Liberi professionisti»."
"Art. 18. Modifiche all'art. 70 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di
maternita' per le libere professioniste
1. All'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al padre
libero professionista per il periodo in cui sarebbe
spettata alla madre libera professionista o per la parte
residua, in caso di morte o di grave infermita' della madre
ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.»."
"Art. 19. Modifiche all'art. 71 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di termini e modalita'
della domanda per l'indennita' di maternita' per le libere
professioniste
1. All'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'indennita' di cui all'art. 70, comma 3-ter e'
erogata previa domanda al competente ente previdenziale,
corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono il padre libero
professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.»."
"Art. 20. Modifiche all'art. 72 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di
maternita' per le libere professioniste nei casi di
adozione e affidamento
1. All'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita'
di maternita' di cui all'art. 70 spetta, sulla base di
idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto
previsto all'art. 26.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La domanda deve essere presentata dalla madre al
competente ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti entro il
termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del
minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto
a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la
data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.»."
"Art. 21. Modifiche all'art. 85 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in vigore
1. All'art. 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z);
b) al comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
«h) il decreto del Ministro della sanita' 10 settembre
1998;»."
"Art. 22. Modifiche agli articoli 11 e 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di
lavoro notturno
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 11, comma 2, dopo la lettera b), e'
inserita la seguente:
«b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di
un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di eta'
o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore
padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;»;
b) all'art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: «lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b-bis)
e»."
"Art. 23. Disposizioni in materia di telelavoro
1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso
all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di
accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti."
"Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di
genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o
privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di
cui all'art. 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi
connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo
massimo di tre mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa inserite nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di
residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
cui all'art. 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto
contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del
percorso di protezione, per il periodo corrispondente
all'astensione, la cui durata non puo' essere superiore a
tre mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva
impossibilita', e' tenuta a preavvisare il datore di lavoro
o il committente con un termine di preavviso non inferiore
a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine
del periodo di congedo e a produrre la certificazione di
cui ai commi 1 e 2.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha
diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
retribuzione, con riferimento alle voci fisse e
continuative del trattamento, e il periodo medesimo e'
coperto da contribuzione figurativa. L'indennita' e'
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita'
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo dell'indennita'
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non
e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternita', l'indennita' di cui al presente comma e'
corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale
periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti, nonche' ai fini della maturazione delle
ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di
fine rapporto.
5. Il congedo di cui al comma 1 puo' essere usufruito
su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre
anni secondo quanto previsto da successivi accordi
collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
In caso di mancata regolamentazione, da parte della
contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del
congedo, la dipendente puo' scegliere tra la fruizione
giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e'
consentita in misura pari alla meta' dell'orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha
inizio il congedo.
6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove
disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta
della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
7. Restano in ogni caso salve disposizioni piu'
favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.".
Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183), come modificato dal presente
decreto:
"Art. 5. Durata
1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero
di settimane pari alla meta' delle settimane di
contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del
calcolo della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle
prestazioni di disoccupazione.".
Si riporta l'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 17. Legge di contabilita' e finanza pubblica
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".
Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 92
del 2012:
"Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.".
Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo n.
22 del 2015:
"Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera
sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di
occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in
eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro
i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere
parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata
all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione
dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando
l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita'
nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un
importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di
cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il
sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della
prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.".
Si riporta l'art. 17, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 22 del 2015:
"Art. 17. Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro,
istituito dall'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di 32
milioni di euro provenienti dal gettito relativo al
contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge 28
giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle
politiche attive del lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono
attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.".
Si riporta l'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre
2013, n. 147(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilita'
2014):
"Art. 1. (Omissis).
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con
una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno
2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul
Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le
politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del
finanziamento statale, puo' essere compresa anche la
sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione,
sostenute da programmi formativi specifici.".
 
Art. 44
Disposizioni finali e transitorie

1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operativita' del fondo, il limite di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Note all'art. 44:
Si ripotano gli articoli 2 e 3 del decreto
interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473 (Definizione dei
nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali
in deroga):
"Art. 2. Cassa Integrazione Guadagni in deroga
1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato ai
lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati
e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori
somministrati, subordinatamente al possesso di' una
anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno dodici
mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa
integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal
lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto
per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva per
le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e
non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni
temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 puo'
essere concesso in caso di cessazione dell'attivita'
dell'impresa o di parte della stessa.
3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1
solo le imprese di cui all'art. 2082 del codice civile.
4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale,
sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente decreto, le priorita' di intervento in sede
territoriale.
5. Ai fini dell'intervento della cassa integrazione
guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore
della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli
accordi stipulati in sede ministeriale.
6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva
delle compatibilita' finanziarie, le Regioni comunicano
prontamente all'Inps, con le modalita' definite
dall'Istituto, gli accordi per la concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le
proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel
rispetto dei termini di cui al comma 7.
7. L'azienda presenta, in via telematica, all'Inps e
alla Regione, la domanda di concessione o proroga del
trattamento di integrazione salariale in deroga alla
normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti
giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o
la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di
presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG
in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore
alla data di presentazione della domanda.
8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione
salariale in deroga l'impresa deve avere previamente
utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilita', ivi
inclusa la fruizione delle ferie residue.
9. Per le imprese non soggette alla disciplina in
materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e
alla disciplina dei fondi di cui all' art. 3, commi da 4 a
41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a
ciascuna unita' produttiva il trattamento di cassa
integrazione guadagni in deroga puo' essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi
nell'arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi
nell'arco di un anno;
10 Per le imprese soggette alla disciplina in materia
di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla
disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei
limiti temporali disposti dall' art. 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164 e dall' art. 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223 puo' essere disposto unicamente in caso di
eccezionalita' della situazione, legata alla necessita' di
salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di
concrete prospettive di ripresa dell'attivita' produttiva e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione
guadagni in deroga puo' essere concesso per un periodo non
superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi
nell'arco di un anno;
11. Nel computo dei periodi di cui ai commi 9 e 10 si
considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione
salariale in deroga, anche afferenti a diversi
provvedimenti di concessione o proroga.
12. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
site in un'unica Regione o Provincia autonoma, questa,
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui
accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere
connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il
provvedimento di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia
autonoma trasmette la determinazione concessoria all'Inps
per il tramite del sistema informativo dei percettori,
secondo le modalita' stabilite dall'Inps. L'Inps verifica
la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo
preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga
il trattamento concesso.
13. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni
dalla messa a disposizione della domanda da parte
dell'Inps, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui
accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere
previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel
rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione
vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per
acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al
fine di consentire il monitoraggio di cui all'art. 5, entro
cinque giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ne trasmette copia all'Inps.
14. Le imprese devono presentare mensilmente all'Inps i
modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre
il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di
fruizione del trattamento."
"Art. 3. Mobilita' in deroga
1. Le Regioni e le Province autonome competenti per
territorio possono concedere con proprio decreto, nei
limiti delle disponibilita' ad esse assegnate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
trattamento di mobilita' in deroga alla normativa vigente
ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181 , che sono in possesso dei requisiti
di cui all' art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata
alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono da
imprese di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto.
2. Ai fini del rispetto delle disponibilita'
finanziarie assegnate, le Regioni e le Province autonome,
nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di
mobilita' in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed all'Inps i relativi provvedimenti, per il
tramite del sistema informativo percettori.
3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilita'
in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza,
devono presentare la relativa istanza all'Inps entro
sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla
scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se
posteriore, dalla data del decreto di concessione della
prestazione.
4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa puo' essere
concesso:
a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del
trattamento abbiano gia' beneficiato di prestazioni di
mobilita' in deroga per almeno tre anni, anche non
continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai
periodi gia' concessi per effetto di accordi stipulati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non
ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi nel caso
di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico
approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del
trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilita'
in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il
trattamento puo' essere concesso per ulteriori sette mesi,
non ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi nel
caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo
unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . Per tali
lavoratori il periodo di fruizione complessivo non puo'
comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque
mesi, piu' ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori
residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato
con d.P.R. n. 218 del 1978.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2016, il trattamento di mobilita' in deroga alla
vigente normativa non puo' essere concesso ai lavoratori
che alla data di decorrenza del trattamento hanno gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita' in deroga per
almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti
lavoratori il trattamento puo' essere concesso per non piu'
di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori
due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui
al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.
Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non
puo' comunque eccedere il limite massimo di tre anni e
quattro mesi.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo' essere
concesso.
7. Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori
gia' dipendenti di unita' produttive site in diverse
Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro trenta giorni dal
ricevimento dell'istanza, effettua l'istruttoria e, nel
caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti,
quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di
concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a
legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle
finanze per acquisirne, entro i successivi quindici giorni,
il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui
all'art. 5, entro cinque giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ne trasmette copia all'Inps.".
Si riporta l'art. 1, comma 253, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'
2013):
"Art. 1. (Omissis).
253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e
coesione puo' prevedere il finanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di
politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di
tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1,
comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato della parte di risorse relative al
finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi
provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Per il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 185 del 2008 si vedano le note all'art.
21.
Si riporta l'art. 1, comma 22, della citata legge n.
147 del 2013:
"Art. 1. (Omissis).
22. Al fine di salvaguardare la continuita'
occupazionale nel settore dei servizi di call center, in
favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze
previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a
progetto di cui all'art. 1, comma 1202, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31
dicembre 2013, e' concesso, per l'anno 2014, un incentivo
pari a un decimo della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei
lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici
mesi, nel rispetto dell'art. 40 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di
verificare la compatibilita' dell'incentivo istituito dal
presente comma con il mercato interno dell'Unione europea,
il Governo promuove le procedure previste al terzo comma
del paragrafo 2 dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo e'
corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante
conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo
di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per
il versamento dei contributi. Il valore mensile
dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di 200
euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non
puo' superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non
puo' comunque superare il 33 per cento dei contributi
previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, per il personale stabilizzato entro i termini
predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
L'incentivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' attuative del presente
comma, ivi incluse le modalita' di interruzione
dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di
erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo
di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento
dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il numero dei dipendenti interessati,
mediante l'invio alla sede territorialmente competente
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un
elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora
in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un
aggiornamento di tale elenco.".
Si riporta l'art. 37 della citata legge 88 del 1989,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali.
1. E' istituita presso l'INPS la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all' art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all' art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall' art. 21, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'art. 1, comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 , degli assegni
vitalizi di cui all' art. 11 della legge 20 marzo 1980, n.
75 , delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903 , i contributi di cui all' art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , all' art. 27 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843 , e all' art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140
.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'art. 1, comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli
destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.".
Si riporta l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali
1. Il trattamento straordinario di integrazione
salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese
soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, quando sussistano
prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e
di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali'. Il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di
ammissione al concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il
periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori
sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione
di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda
del curatore, del liquidatore o del commissario, per un
periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al
comma 1, quando sussistano fondate prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la
cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata
dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione
dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di
sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere
salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui
all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il
contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5,
comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia
assunto la gestione, anche parziale, di aziende
appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui
al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione
nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le
procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda,
l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto
deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il
trattamento relativo si applicano anche al personale il cui
rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148, e successive estensioni, modificazioni e
integrazioni, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione,
successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i
lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che
maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei
dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento
di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della
legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di procedure di liquidazione, le norme in
materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano
applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si
trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della
pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979,
n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale e di collocamento in mobilita'
prevista dal presente articolo per le ipotesi di
sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si
applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi
annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori
delle aziende che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'art. 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei
beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata
legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione
del soggetto coinvolto ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta'
attribuite dal presente articolo al curatore, al
liquidatore e al commissario nominati in relazione alle
procedure concorsuali.".
Il testo della legge 31 maggio del 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari:
"Art. 32. Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione.
1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda
per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e
353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni
anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o
eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche,
servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori
pubblici o ad un contraente generale, il Presidente
dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in
presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi
dell'art. 19, comma 5, lett. a) del presente decreto,
propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui
ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa
esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente
alla completa esecuzione del contratto di appalto o della
concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto e comunque
non oltre il collaudo.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano
comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che
dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori
nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere
soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di
impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno
e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con
decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2,
alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di
svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi
amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al
pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione
al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono
revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di
passaggio in giudicato di sentenza di annullamento
dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che
dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza
cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento
dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'art.
91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni, anche a seguito
dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli
esperti.".
Per il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano le note all'art.
21.
 
Art. 45
Accesso ai dati elementari

1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, nonche' da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.
2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 45:
Per il testo della citata legge n. 183 del 2014, si
vedano le note al titolo.
Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 92
del 2012:
"Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.".
 
Art. 46
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141;
d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.

Note all'art. 46:
Il d.lgs. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione
della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei
lavoratori dell'industria dell'Alta Italia), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1945, n. 155.
Il d.lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (Nuove
disposizioni sulle integrazioni salariali), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 1947, n. 210 e ratificato con L. 21 maggio 1951,
n. 498.
La legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore
degli operai dipendenti dalle aziende industriali
dell'edilizia e affini in materia di integrazione
guadagni), abrogata dal presente decreto, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1963, n. 51.
La legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in
favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa
integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione
contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e
provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati),
modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1968, n. 282.
La legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed
integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia
di integrazione salariale e di trattamento speciale di
disoccupazione), abrogata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1972, n. 218.
La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la
garanzia del salario), modificata dal presente decreto,
modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1975, n. 148.
La legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di
garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore
dei lavoratori dell'edilizia e affini),
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1975,
n. 232.
La legge 13 agosto 1980, n. 427 (Modifica della
disciplina dell'integrazione salariale straordinaria
relativa alle categorie operaie e impiegatizie), abrogata
dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1980, n. 224.
Il Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n.
299.
Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per
il potenziamento del sistema informatico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 8. 1. (abrogato).
1- bis. (abrogato).
2. (abrogato).
2- bis. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore
titolare del trattamento di integrazione salariale, di
disoccupazione o di mobilita' in violazione delle norme in
materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione
prevista, e' tenuto a versare alla gestione della
assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento
previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il
periodo durante il quale questi e' stato occupato alle sue
dipendenze.
7. Le imprese che, nei limiti di cui all' art. 3, comma
1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ,
assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno
in atto sospensioni ai sensi dell'art. 2 della legge 12
agosto 1977, n. 675 , sono tenute a corrispondere alla
Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle
predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con
contratto di formazione e lavoro durante il predetto
periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a
quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari
al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di
integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13
agosto 1980, n. 427 . La presente disposizione trova
applicazione per i contratti di formazione e lavoro
stipulati in data successiva al 31 marzo 1988.
8. (abrogato).
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano alle societa' sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria nonche' alle societa' di
reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi
dell'art. 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n.
784 , dell'art. 4, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 807 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 63
, dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 29 luglio 1982, n.
482 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 settembre
1982, n. 684 , dell'art. 1, comma 2, del D.L. 21 febbraio
1985, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22
aprile 1985, n. 143 , dell'art. 5, quinto comma, della
legge 31 maggio 1984, n. 193 , e dell'art. 2 del D.L. 4
settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 . Il comma 1 non trova
altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure
concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e
per quelle di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977,
n. 501 , e successive modificazioni ed integrazioni.".
La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), modificata dal seguente
decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
1991, n. 175, S.O.
Si riporta l'art. 5 del citato decreto-legge n. 148 del
1993, come modificato dal presente decreto:
"Art. 5. Contratti di solidarieta'.
1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di
solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di
due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
ha natura di retribuzione ai fini degli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento
ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta
istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti
a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991, n.
223; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque
giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, qualora
l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e
comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
a tutte le imprese alberghiere, nonche' alle aziende
termali pubbliche e private operanti nelle localita'
termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco
delle localita' termali cui si applicano le suddette
disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione
che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti
percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla
meta' della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di
ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L. 23
luglio 1991, n. 223, e' ridotto a dodici mesi. I
trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere
autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95
miliardi con riferimento all'intero periodo di
anticipazione.
10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate
anche le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario
contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo
contratto.
11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ove le parti non provvedano a
disciplinare la materia di cui al comma 10, puo'
provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal
comma 5.
13. Alle finalita' del presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le
modalita' di rimborso alle gestioni previdenziali
interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1,
comma 5.".
Il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento per la
concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di integrazione salariale a seguito della
stipula di contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 20
della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e
91), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181.
Si riporta l'art. 44 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), come modificato dal presente decreto:
"Art. 44. (Disposizioni varie in materia previdenziale)
1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta
nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del
medesimo art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i
benefici di cui al comma 1, dell'art. 14 della legge 1°
marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6
dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della
tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la
disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta,
il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione
all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali
abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto
gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo
dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo
in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il
pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli
interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei,
con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da
tali soggetti alla gestione commercianti rimangono
acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio
2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo
occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art.
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia
superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo
da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro
autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi
iscritti alla predetta gestione separata.
3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto
di precetto";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis
Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti
di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere notificati a pena di nullita' presso la
struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui
circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e
contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice
fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui
all'art. 543 del codice di procedura civile promosso nei
confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza
ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale
deve essere instaurato, a pena di improcedibilita'
rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice
dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha
emesso il provvedimento in forza del quale la procedura
esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia
quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che
sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone
ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile
l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se
il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla
data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione
delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art.
442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui
l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta
all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e
il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari
per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. (abrogato).
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa
prestazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di
iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel
REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonche'
da quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'art.
1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del
pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero
delle attivita' produttive integra la modulistica in uso
con gli elementi indispensabili per l'attivazione
automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo
le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro
sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le
risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni
e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati
concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento
dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni
sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura
tecnologica del portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti
interessati dalle disposizioni del presente articolo,
comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono
esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di
iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli
enti previdenziali allineano i propri archivi alle
risultanze del registro delle imprese anche in riferimento
alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione
prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e
8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4,
commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della
contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni
per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al
massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi
vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'art. 11 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A,
nonche' le disposizioni di cui all'art. 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro
per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di
10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per
l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000
euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.".
Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 92 del 2012,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. (abrogato).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo
contributivo di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre
1990, n. 407.
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. (abrogato).
8. (abrogato).
9. (abrogato).
10. (abrogato).
11. (abrogato).
12. (abrogato).
13. (abrogato).
14. (abrogato).
15. (abrogato).
16. (abrogato).
17. (abrogato).
18. (abrogato).
19. (abrogato).
19-bis. (abrogato).
19-ter. (abrogato).
20. (abrogato dal 1° gennaio 2016).
20-bis. (abrogato dal 1° gennaio 2016).
21. (abrogato dal 1° gennaio 2016).
22. (abrogato).
23. (abrogato).
24. (abrogato).
25. (abrogato).
26. (abrogato).
27. (abrogato).
28. (abrogato).
29. (abrogato).
30. (abrogato).
31. (abrogato).
32. (abrogato).
33. (abrogato).
34. (abrogato).
35. (abrogato).
36. (abrogato).
37. (abrogato).
38. (abrogato).
39. (abrogato).
40. (abrogato).
41. (abrogato).
42. (abrogato).
43. (abrogato).
45. (abrogato).
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291;
b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n.
203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
[c) art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291;
d) art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'art. 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
purche' tali misure non determinino complessivamente una
sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui
al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure
bancarie e degli onorari notarili necessari per la
sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.
409, numero 3), del codice di procedura civile, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per
cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.".
Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione), abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio
1993, n. 116.
 
Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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