Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita' che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e' costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attivita' posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano, anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note al titolo:
Si riporta l'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro):
"Art. 1. (Omissis).
3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi
essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare
l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di
cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con
deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
nelle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione
nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n.
430.".
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Per l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183
del 2014, si vedano le note al titolo.
Si riporta l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.
183 del 2014:
" Art. 1. (Omissis).
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione professionale e
lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.".
Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59):
"Art. 8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.".
Si riporta l'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
" Art. 15. Servizi per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del
lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo
in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei
servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi
nazionali e regionali, nonche' dei programmi operativi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli
cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento
del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti
dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli
essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione
amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali stipula, con ogni regione e con le province
autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla
gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro nel territorio della regione o provincia
autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2
stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti
possono prevedere la possibilita' di partecipazione del
Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per
l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90
milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero
di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per
l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di
cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti
dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad utilizzare una somma non
superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4
ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede, su richiesta di
ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della
stipula della convenzione di cui al comma 2,
all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota
annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4.
Laddove con la medesima regione destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della
convenzione entro il 30 settembre 2015, e' operata una
riduzione di importo corrispondente alla erogazione
effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi
titolo disposti in favore della regione stessa, nella
misura non utilizzata per la copertura di spese di
personale dei centri per l'impiego. Le predette risorse
sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo
periodo del presente comma.
6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole da "Allo scopo di consentire il
temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino alla
fine del comma sono abrogate.
6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di
riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del
lavoro e al solo fine di consentire la continuita' dei
servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le
citta' metropolitane possono stipulare, a condizione che
venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo
interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita'
e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con
scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso
di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per
l'anno 2014.".
Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".

Note all'art. 1:
Il testo della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.
Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
"Art. 4. Agenzie per il lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d), ed
e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo
di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.".
Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2001):
"Art. 118. Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".
Si riporta l'articolo 12, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003:
"Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito
(Omissis).
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento
per il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13.".
Si riportano gli articoli 1, 4, 35 e 37 della
Costituzione:
"Art. 1.
L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione."
"Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della societa'."
"Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero."
"Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita'
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di eta' per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parita' di lavoro, il diritto
alla parita' di retribuzione.".
Si riporta l'articolo 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea):
"Art. 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio
di collocamento gratuito.". 
 
Art. 2
Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi', essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle regioni e province autonome.
 
Art. 3
Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di politiche attive del lavoro

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di gestione.
3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione;
b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.

Note all'art. 3:
Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica
del 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina
del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo
2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2006, n. 161.
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 118 della citata legge n.
388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti di cui al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonche' dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuove assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle modalita' e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11 sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita' da lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Note all'art. 4:
Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle
premesse.
Si riporta l'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e
successive modificazioni:
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
(Omissis).
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.".
Si riporta l'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
183 del 2014:
"Art. 1. (Omissis).
7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca
di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di
rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il Governo
e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.".
Si riporta l'articolo 2383, terzo comma, del codice
civile:
"Art. 2383. Nomina e revoca degli amministratori.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.".
Si riporta l'articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
(Omissis).
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Per il testo dell'articolo 8, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 5
Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro

1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo' essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

Note all'art. 5:
Si riporta l'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014).
" Art. 1. (Omissis).
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche
attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a
potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche
la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi
specifici.".
Si riporta l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236:
"Art. 9. Interventi di formazione professionale.
(Omissis).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.".
Si riporta l'articolo 9, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 9. Il personale e la dotazione finanziaria.
(Omissis).
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.".
Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione
professionale), e successive modificazioni:
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977.".
Si riporta l'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 2. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,».".
Si riporta l'articolo 68, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
" Art. 68. Obbligo di frequenza di attivita' formative
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all' articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all' articolo 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi:
lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per
l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere
dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la
finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.".
 
Art. 6
Organi dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro

1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata esperienza e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, e' nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento economico del presidente e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalita' di comprovata esperienza e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e contabilita' pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attivita', un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 10, comma 1.

Note all'art. 6:
Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art.1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del
d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
n. 80 del 1998)
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.
 
Art. 7
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza.
2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.
3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il decreto di cui all'articolo 2 del presente decreto, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilita' e di organizzazione. Il consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 8
Direttore generale

1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei casi, la revoca dell'incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso, formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

Note all'art. 8:
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note
all'articolo 6.
Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo
6.
Si riporta l'articolo 21 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001:
"Art. 21. Responsabilita' dirigenziale (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14
del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati
dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
Il testo del citato decreto legislativo n. 150 del 2009
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254.
Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
 
Art. 9
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro

1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita', in linea con i migliori standard internazionali, nonche' dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilita' territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

Note all'art. 9:
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all'articolo 1.
Il testo della decisione 26 novembre 2012, n.
2012/733/UE (Decisione di esecuzione della Commissione che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la
ricostituzione della rete EURES [notificata con il numero
C(2012) 8548] e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre
2012, n. L 328.
Il testo del Regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011
relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno dell'Unione (codificazione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale U.E. 27 maggio 2011, n. L 141.
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
1.
Per il testo dell'articolo 118 della citata legge n.
388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note
all'articolo 1.
Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese):
"Art. 27. Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita,
al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti
nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi
di situazioni di crisi industriali complesse con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, il
Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono
situazioni di crisi industriale complessa, quelle
riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a
seguito di istanza della regione interessata, che,
riguardano specifici territori soggetti a recessione
economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale
derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
 
Art. 10
Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.
 
Art. 11
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro a livello regionale e delle Province Autonome

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalita' di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;
c) disponibilita' di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999;
2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) possibilita' di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).
2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:
a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.

Note all'art. 11:
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all'articolo 1.
Si riporta l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):
"Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici.
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu'
regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei
livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli
iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione
secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria
nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
valore di principio e di indirizzo per la legislazione
delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati.
9.".
 
Art. 12
Accreditamento dei servizi per il lavoro

1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica ed organizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".

Note all'art. 12:
Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003:
"Art. 7. Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti
principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata
per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello
nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di
cui al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del
presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda
e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica
del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della
efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.".
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
1.
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e
fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni
senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del
lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita'
imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di
percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano
la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che
rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi
del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento della attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali definisce con proprio decreto le
modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al comma
3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le modalita' della loro
iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati
alla borsa continua nazionale del lavoro comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione dall'albo
di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di
proseguire l'attivita' di intermediazione.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attivita' di
intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.".
 
Art. 13
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonche' il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche' all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

Note all'art. 13:
Si riporta l'articolo 4, comma 35, della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
(Omissis).
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati
telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati
anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.".
Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e
correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme
per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della
L. 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 6. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. (Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi).
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i
lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro,
salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di
competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del
rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla
amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro alle quali essi
aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro
privati e gli enti pubblici economici, con riferimento
all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi
della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle
medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta
dei documenti con personale in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12
del 1979.".
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i
datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della
qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo
di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in
cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo,
nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza,
la comunicazione di cui al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
il primo comma e' sostituito dal seguente: "I datori di
lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei
rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi,
quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero
nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa
da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile
1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "sei mesi".".
Si riporta l'articolo 1-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio
1999, n. 144):
"Art. 1-bis. Modelli dei dati contenuti nella scheda
anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e
soppressione di liste di collocamento.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il
formato di trasmissione ed il sistema di classificazione
dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si
utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici
approvati con decreti ministeriali 30 maggio 2001,
pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n.
196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e
speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare,
prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in
materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale
sistema di collocamento obbligatorio.".
Si riporta l'articolo 4-bis del citato decreto
legislativo n. 181 del 2000:
"Art. 4-bis. Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi.
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i
lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro,
salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di
lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il
datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio
della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore
di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di
informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo
giorno del mese successivo alla data di assunzione, della
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il
personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in
caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato,
a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a
contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di
lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole:
«o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze»
sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente
articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono
avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai
servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di
lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal
presente comma.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29
aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli
altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con
personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
Si riporta l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
"Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.
(Omissis).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.".
Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.231:
"Art. 11. Assunzione della gente di mare.
1. Gli armatori e le societa' di armamento procedono
all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione
diretta. Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare
comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della
gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco.
2. La comunicazione di assunzione diretta deve
contenere:
a) le generalita' dell'armatore e della societa' di
armamento;
b) il nome e il numero della nave sulla quale
l'arruolato presta servizio;
c) le generalita' dell'arruolato e la sua posizione
anagrafica;
d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e
la durata;
g) la forma e la misura della retribuzione;
h) il luogo e la data di conclusione del contratto;
i) l'indicazione del contratto collettivo di lavoro
qualora applicato;
l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti
il rispetto di tutte le clausole del CCNL di categoria in
materia di assunzione dei lavoratori.
3. L'armatore e la societa' di armamento, inoltre, sono
tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente
di mare, nel cui ambito territoriale si e' verificato
l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto
di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.
4. Restano ferme tutte le norme del codice della
navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia
di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di
lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, vengono
definiti le modalita' di comunicazione dei dati di cui ai
commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i
contratti collettivi nazionali del settore marittimo
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate
dagli armatori e dalle societa' di armamento, comunque non
superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori
svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di
riserva e le modalita' di adempimento. E' preclusa in ogni
caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i
requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi
di lavoro per essere ammessi a prestare servizio di
navigazione.".
Si riporta l'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati):
"Art. 21.
I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la
cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni
successivi, quando trattasi di rapporti a tempo
indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia
avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.".
Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
 
Art. 14
Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento
dei sistemi informativi

1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche' dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.
2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cosi' costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell'ISFOL;
f) un rappresentante dell'AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

Note all'art. 14:
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
 
Art. 15
Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivita' di
formazione professionale e sistema informativo della formazione
professionale

1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, l'ANPAL definisce le modalita' e gli standard di conferimento dei dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e province autonome.
4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 15:
Per il testo dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note
all'articolo 34.
 
Art. 16
Monitoraggio e valutazione

1. L'ANPAL svolge attivita' di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL mette a disposizione dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera base dati di cui all'articolo 13.
3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 17
Fondi interprofessionali per la formazione continua

1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge n. 388 del 2000 sono cosi' riformulati: "L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Note all'art. 17:
Per il testo il testo dell'articolo 118, comma 2, della
citata legge n. 388 del 2000, si vedano le note
all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 1, comma 4, della citata
legge n.183 del 2014, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 18
Servizi e misure di politica attiva del lavoro

1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita' di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.

Note all'art. 18:
Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 19
Stato di disoccupazione

1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita', secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 181 del 2000:
" Art. 1. Finalita' e definizioni.
(Omissis).
2. Ad ogni effetto si intendono per:
(Omissis).
c) «stato di disoccupazione», la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
(Omissis).".
 
Art. 20
Patto di servizio personalizzato

1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
 
Art. 21
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito

1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.
3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e' necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a):
1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Note all'art. 21:
Si riporta l'articolo 2 della citata legge n. 92 del
2012:
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la
funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione un'indennita'
mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione
e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui
al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso
superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il
prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una
riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e'
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono
riconosciuti i contributi figurativi nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi
non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto,
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per
un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di
indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi,
anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi
diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro
il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di sei mesi; al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e
la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati
dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione
relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane
di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano
dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e'
liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito
nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della
mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione
sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine
gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione
ordinaria non agricola.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle
indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai
contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di
cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui
all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della
mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n.
266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo
precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente
all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo
del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non
trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per
l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua ai
sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di
cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di
contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni
anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo
settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni
alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla
riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di
riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30. Il contributo addizionale di cui al comma 28 e'
restituito, successivamente al decorso del periodo di
prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene
anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine
di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene
detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di
mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla
cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche
per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso
il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto,
fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al
comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di
finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole:
«provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per
l'impiego».
39.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui
al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', sempre che il lavoratore non opti per
l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con obbligo di
restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si
applicano le disposizioni in materia di indennita' di
disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo
19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata
nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi
per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il periodo massimo di diritto
della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei
seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b):
1).
2).
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici
mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle
associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione
delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
predetta data, al fine di verificare la corrispondenza
della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48
del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono
inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del
2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo,
trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS
provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta
le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in
regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non
superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno
precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento
del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il
minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno
precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in
un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se
superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura
del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51,
relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
a tre mesi;
b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'
elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
e al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita'
di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della
misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di
intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20
per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2016».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la
sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione
dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali
e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai
fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di
cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico
ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale,
informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori
diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo
addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155.
70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti:
«quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali».
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come
da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli
ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il
licenziamento collettivo» e le parole: «programma di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di
riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare».".
Si riportano gli articoli 1, 15 e 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI
1.A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
una indennita' mensile di disoccupazione, denominata:
«Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n.
92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° maggio 2015."
"Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle forme contrattuali previsti
all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,
con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e
privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione,
deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio
dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne. Nel
caso di mancata comunicazione del reddito previsto il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o
di impresa individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un
importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di
inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo
di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014."
"Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via
sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione
(ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per
l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi
di occupazione e si trovino in una condizione economica di
bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a
nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in
eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno
economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del
Fondo di cui al comma 7.
3. L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima
di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima
indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non
superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato
per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella
misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di
cui al comma 6.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro
i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere
parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i
criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell'ASDI e' condizionata
all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti servizi per l'impiego, contenente specifici
impegni in termini di ricerca attiva di lavoro,
disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento
e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo
familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione
dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando
l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente
l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita'
nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il
beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del
lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un
importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi
da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di
cui al comma 4;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il
sistema degli obblighi e delle misure conseguenti
all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e
l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei
servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della
prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso
l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.".
Si riporta l'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"Art. 7. Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'articolo 16,
comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra
la data di entrata in vigore della presente legge e quella
del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'articolo 22 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3,
sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste
dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui
all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre
1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.".
Si riporta l'articolo 1 della citata legge n. 20 del
1994:
"Art. 1. Azione di responsabilita'.
1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed
alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma
restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte
discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della
colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi
secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione
della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.".
Per il testo dell'articolo 1, comma 215, della citata
legge n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.
 
Art. 22
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito in costanza di rapporto di lavoro

1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarieta', o intervento dei fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014 , sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal centro per l'impiego con le modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2, lettere c) ed e) del predetto articolo.
2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato puo' essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore di cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', per la seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cui all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita' per la prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 10 a 13.
5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Note all'art. 22:
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, della
citata legge, n. 183 del 2014:
"Art. 1.
1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia
contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale e di favorire il
coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato
del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori
sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).".
Per il testo dell'articolo 118 della citata legge n.
388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 1, comma 215, della legge
n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.
 
Art. 23
Assegno di ricollocazione

1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore accreditato e' riservata al disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacita', aspirazioni, e possibilita' effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonche' al periodo di disoccupazione;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita' propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.
 
Art. 24
Finanziamento dell'assegno di ricollocazione

1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica delle compatibilita' finanziaria e dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013. All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».

Note all'art. 24:
Per il testo dell'articolo 1, comma 215, della citata
legge, n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10-bis,
della citata legge, n. 92 del 2012:
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
(Omissis).
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto,
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.".
 
Art. 25
Offerta di lavoro congrua

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Note all'art. 25:
Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata legge,
n.183 del 2014:
"Art. 1. (Omissis).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
di rapporto di lavoro:
1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni
salariali in caso di cessazione definitiva di attivita'
aziendale o di un ramo di essa;
2) semplificazione delle procedure burocratiche
attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e
digitali, considerando anche la possibilita' di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di
concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed
esigibili;
3) necessita' di regolare l'accesso alla cassa
integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle
possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse
attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti
di solidarieta';
4) revisione dei limiti di durata da rapportare al
numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di
intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e
della cassa integrazione guadagni straordinaria e
individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
5) previsione di una maggiore compartecipazione da
parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e
rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione
dell'utilizzo effettivo;
7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei
fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di
meccanismi standardizzati di concessione, e previsione
della possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
di funzionamento dei contratti di solidarieta', con
particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi
5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
contributiva del lavoratore;
2) incremento della durata massima per i lavoratori con
carriere contributive piu' rilevanti;
3) universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo
superamento, e con l'esclusione degli amministratori e
sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita'
di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un
periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse
definite;
4) introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
di una prestazione, eventualmente priva di copertura
figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
della situazione economica equivalente, con previsione di
obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione
proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione dello stato di disoccupazione come
requisito per l'accesso a servizi di carattere
assistenziale;
c) attivazione del soggetto beneficiario degli
ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con
meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva
di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4,
lettera v);
d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)
possa consistere anche nello svolgimento di attivita' a
beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica
amministrazione;
e) adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalita' di applicazione, in funzione della migliore
effettivita', secondo criteri oggettivi e uniformi, nei
confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al
reddito che non si rende disponibile ad una nuova
occupazione, a programmi di formazione o alle attivita' a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).".
Si riporta l'articolo 3, comma 11, della citata legge
n. 92 del 2012:
"Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
(Omissis).
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa
rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di
lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.".
Si riporta l'articolo 4, commi 41 e 42, della citata
legge n. 92 del 2012:
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro.
(Omissis).
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di
mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad
una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, o non vi partecipi
regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici.".
 
Art. 26
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari
di strumenti di sostegno al reddito

1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attivita' di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attivita' di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno.
10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'.
11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 26:
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n.165 del 2001, si vedano le note
all'articolo 6.
Si riportano gli articoli 10 e 11 del citato decreto
legislativo n. 22 del 2015:
"Art. 10. Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce
la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale, dalla quale ricava un reddito
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un
mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito
annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un
importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di
inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo
di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
versata in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale non da' luogo ad accrediti contributivi
ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24
della legge n. 88 del 1989."
"Art. 11. Decadenza
Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza
agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica
attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3,
il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei
seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza
provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi
2 e 3;
c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma
o di impresa individuale senza provvedere alla
comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo
periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per
la NASpI.".
Si riporta l'articolo 7, comma 9, della citata legge,
n. 223 del 1991:
"Art. 7. Indennita' di mobilita'
(Omissis).
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.".
Si riportano gli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
"Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione
volontaria INPS alle altre forme di previdenza.
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e alla legge
18 febbraio 1983, n. 47 , e successive modificazioni ed
integrazioni, come modificate dal presente capo, sono
estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 .
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e'
concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la
domanda puo' far valere, nell'assicurazione generale
obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della
medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti
volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva
contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i
giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente
alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva
ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 , che trova
applicazione anche per i casi di assicurazione di cui
all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del
1995 .
2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e'
altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo
comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47."
"Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria puo' essere versata
anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione
della domanda.
2. La contribuzione volontaria non e' ammessa per
contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di
previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle
predette forme di previdenza."
" Art. 7. Modalita' di determinazione della
contribuzione.
1. L'importo del contributo volontario e' pari
all'aliquota di finanziamento, prevista per la
contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica,
applicata all'importo medio della retribuzione imponibile
percepita nell'anno di contribuzione precedente la data
della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono
commisurati i contributi volontari non puo' essere
inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere
inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma
2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie
tenute al versamento di contributi volontari mensili tale
importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente,
l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai
fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a
quelli indicati nel presente comma.
4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla
prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli
artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 .
5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo
del contributo volontario sono rivalutate annualmente con
effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla
variazione dell'indice del costo della vita determinato
dall'ISTAT nell'anno precedente.
6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti
volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze
di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione
dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale
importo e' calcolato sulla base della media delle
retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei
versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione
volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato
alla retribuzione media della classe precedentemente
assegnata.
8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata
anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe,
vigente pro-tempore, hanno facolta' di richiedere, entro un
anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione
corrispondente a quella media, percepita in costanza di
rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di
decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria."
"Art. 8. Modalita' di versamento.
1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre
successivo a quello solare cui e' riferita la
contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun
ente interessato.
2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in
corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella
riferita a periodi precedenti devono essere versate entro
il trimestre successivo a tale data.
3. I termini di cui al presente articolo sono perentori
e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza
maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a
richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente
precedente la data del pagamento.".
Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L.
24 giugno 1997, n. 196):
"Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del
trattamento straordinario di integrazione salariale, del
trattamento di indennita' di mobilita' e di altro
trattamento speciale di disoccupazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono
svolgere le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori
di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della
sezione circoscrizionale per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1
devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di
attivita' di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di
qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con
priorita' per i residenti nei comuni ove si svolgono le
prestazioni secondo il maggior periodo residuo di
trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di
prestazioni di durata inferiore al predetto periodo
residuo.
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego
ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli
elenchi relativi ai percettori dell'indennita' di mobilita'
e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con
l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la
durata del trattamento e la data di cessazione dello
stesso.
Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende
interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore,
per i quali sia stato emanato il provvedimento di
concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale.
5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego
semestralmente effettuano un monitoraggio delle attivita'
di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a
promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei
lavoratori."
"Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'.
1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di
cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilita'.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti
previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e
d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente
alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello
retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti
che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto
promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore
settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso
di impegno per un orario superiore, entro il limite del
normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un
importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria
relativa al livello retributivo iniziale, calcolato
detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali
previste per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe
presso il soggetto utilizzatore.
3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori
socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti
previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000,
denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale
assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle
presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in
quanto non diversamente disposto, le disposizioni in
materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono
impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non
piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un
orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente
importo integrativo di cui al comma 2.
4. L'assegno per i lavori socialmente utili e'
cumulabile con i redditi relativi ad attivita' di lavoro
autonomo di carattere occasionale e di collaborazione
continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio
del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per
attivita' di lavoro occasionale si intendono quelle svolte
per il periodo massimo previsto per il mantenimento
dell'iscrizione nella prima classe delle liste di
collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde
percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto,
condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno
e', altresi', cumulabile con i redditi da lavoro dipendente
a tempo determinato parziale, iniziato successivamente
all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili,
opportunamente documentati. L'assegno e', invece,
incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale
caso, l'ente utilizzatore potra' valutare la possibilita'
di autorizzare un periodo di sospensione delle attivita' di
lavori socialmente utili per il periodo corrispondente,
dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente
competente. Le attivita' di lavoro autonomo o subordinato
non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo
svolgimento delle attivita' di lavori socialmente utili o
incompatibili con le attivita' medesime, secondo la
valutazione del soggetto utilizzatore.
5. L'assegno per i lavori socialmente utili e'
incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i
trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio
alle attivita' di lavori socialmente utili i titolari di
assegno o di pensione di invalidita' possono optare per il
trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con
il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni
privilegiate per infermita' contratta a causa del servizio
obbligatorio di leva.
6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 e' a
carico del soggetto utilizzatore ed e' corrisposto per le
giornate di effettiva presenza.
7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati
a progetti di lavori socialmente utili con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il
trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In
caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime
condizioni dei lavoratori percettori di trattamento
previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene
rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione
annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme
assicurative presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
contro gli infortuni e le malattie professionali connesse
allo svolgimento della attivita' lavorativa, nonche' per la
responsabilita' civile verso terzi.
10. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in
modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo
di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante
i periodi di riposo e' corrisposto l'assegno.
11. Le assenze per malattia, purche' documentate, non
comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti
utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il
periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il
buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se
giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E'
facolta' del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale
recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene
operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo
che compromettano i risultati del progetto, e' facolta' del
soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del
lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia
professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL
e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle
attivita' progettuali al termine del periodo di inabilita'.
15.
16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori
socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della L. 30
dicembre 1971, n. 1204.
17. L'assegno e' erogato anche per le assenze di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
possono partecipare, con diritto alla corresponsione
dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle
organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni
previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
19. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori
socialmente utili per i quali e' erogato l'assegno di cui
al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio
di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23 luglio 1991, n.
223 , ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque
consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di
utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini
pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia,
con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.".
 
Art. 27
Collocamento della gente di mare

1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita' di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attivita' di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' le modalita' di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14 del presente decreto.

Note all'art. 27:
Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
12.
 
Art. 28
Livelli essenziali delle prestazioni

1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.
 
Art. 29
Riordino degli incentivi

1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.

Note all'art. 29:
Per il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 185 del 2008, si vedano le note all'articolo 5.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
(Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99:
"Art. 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori giovani.
(Omissis).
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al
finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al
medesimo comma, sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013,
150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro
per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per
le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai
Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del
medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi
del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo
consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le
predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al
presente articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,
98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per
l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le
restanti regioni.".
 
Art. 30
Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione

1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione, e' istituito, presso l'ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;
d) importo e durata dell'incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.
4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.
 
Art. 31
Principi generali di fruizione degli incentivi

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Note all'art. 31:
Si riporta l'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento
(UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo):
"Art. 2. (Omissis).
2.Ai fini del presente regolamento, si intende per
«impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di
voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola
dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa
controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni
di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite
di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate
un'impresa unica.".
Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
1.
 
Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il
diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
alta formazione e ricerca

1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5 per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e' promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.
4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 e' abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2,si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalita' di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Note all'art. 32:
Per il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 92
del 2012, si vedano le note all'articolo 21.
Si riporta l'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
" Art. 1. (Omissis).
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.".
Si riporta l'articolo 42, comma 6, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.):
"Art. 42. Disciplina generale
(Omissis).
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione
alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al
regime contributivo per le assicurazioni di cui alle
precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1°gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro
per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla
quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.".
Si riporta l'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».".
Si riporta l'articolo 47, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015:
"Art. 47. Disposizioni finali
(Omissis).
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai
sensi del comma 4 del presente articolo.".
Si riportano gli articoli 41, comma 3, 43, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015:
" Art. 41. Definizione
(Omissis).
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano
organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro,
con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle
qualificazioni."
"Art. 43. Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione
effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni formative che
operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.".
Per il testo dell'articolo 68, comma 4, della citata
legge n. 144 del 1999, si vedano le note all'articolo 5.
Per il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 183 del 2014, si vedano le note all'articolo 4.
Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo
2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2005, n. 103.
Il testo della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per
la copertura delle spese generali di amministrazione degli
enti privati gestori di attivita' formative), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45.
Si riporta l'articolo 22, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 183 del 2011, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento
donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e
contributivi.
1. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con proprio decreto destina
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni, una quota non superiore a
200 milioni di euro alle attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato.".
Si riporta l'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta'), come
modificato dal presente decreto:
"Art. 6. Congedi per la formazione continua.
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto
di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco
della vita, per accrescere conoscenze e competenze
professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio
e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le
disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, e del relativo
regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve
consentire percorsi personalizzati, certificati e
riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed
europeo. La formazione puo' corrispondere ad autonoma
scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza
con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n.
196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale
e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai
congedi di cui al presente articolo, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalita' di orario e
retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di
formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani
aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere
finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la
formazione continua, di cui al regolamento di attuazione
del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. (Abrogato).".
Per il testo dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge, n. 185 del 2008, si vedano note all'articolo
5.
Si riporta l'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di
stabilita' 2015):
"Art. 1. (Omissis).
107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.".
Si riporta l'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".
Si riporta l'articolo 1, comma 2, della citata legge,
n. 92 del 2012;
"Art. 1. Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore.
(Omissis).
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.".
Si riporta l'articolo 42 del T.U. 1124/1965 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
"Art. 42.
Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano,
in dipendenza della loro natura o delle modalita' di
svolgimento o di altre circostanze, difficolta' per la
determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui
all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera
dell'Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base
ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la
durata della lavorazione, il numero delle macchine, la
quantita' di carburante utilizzato, tenuto conto del
disposto di cui al secondo comma dell'art. 39.".
 
Art. 33
Centri per l'impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Note all'art. 33:
Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge,
n. 78 del 2015, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 12, del citato
decreto-legge n. 76 del 2013, si vedano note all'articolo
29.
Si riporta l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione):
"Art. 9. Interventi di formazione professionale
(Omissis).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.".
 
Art. 34
Abrogazioni e norme di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;
h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.
3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Note all'art. 34:
Si riporta l'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
a) «contratto di somministrazione di lavoro»: il
contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi
dell'articolo 20;
a-bis) «missione»: il periodo durante il quale,
nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro,
il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a
disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello
stesso;
a-ter) «condizioni di base di lavoro e d'occupazione»:
il trattamento economico, normativo e occupazionale
previsto da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, da contratti collettivi o da altre
disposizioni vincolanti di portata generale in vigore
presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi
comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro
straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro
notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e
in periodo di allattamento, nonche' la protezione di
bambini e giovani; la parita' di trattamento fra uomo e
donna, nonche' altre disposizioni in materia di non
discriminazione;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle
assunzioni avvenute a seguito della attivita' di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto
organizzativo dell'organizzazione committente;
individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una
pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle
candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale
dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»:
l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della
stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo
Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito
denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle
attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le
regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato,
l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di
incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza
con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati,
persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di
incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa
di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o
congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
i) (Abrogata);
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e'
in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona
appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo
alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali
gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.".
Si riporta l'articolo 4 della citata legge, n. 92 del
2012, come modificato dal presente decreto:
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che,
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai
lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento
di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi
sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di
effettuare nuove assunzioni anche presso le unita'
produttive interessate dai licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a
tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a
lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni,
disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di
dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e'
trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione
sia effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si
applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e
nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e),
del predetto regolamento, annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. (Abrogato).
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. (Abrogato).
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate
in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono
sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo
o per riduzione del personale o sospesi».
15. (Abrogato).
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito dal
seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei
primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali competente per territorio. A detta
convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal
comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle
dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente
condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione
territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego
territorialmente competenti, ovvero presso le sedi
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17,
l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del
lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e'
sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di
apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore
apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, possono essere individuate ulteriori modalita'
semplificate per accertare la veridicita' della data e la
autenticita' della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni
o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione
dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione
della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore
non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla
sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si
intende risolto, per il verificarsi della condizione
sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non
aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a
presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso
dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero
qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve
essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui
al comma 18, si considera validamente effettuata quando e'
recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore
indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio
formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore
al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono
sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o
il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata
in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per
effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal
giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la
prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore
non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del
recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle
eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo
al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente
percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al
comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il
datore di lavoro non provveda a trasmettere alla
lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente
l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle
dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni
si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla
lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro
30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono
di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23
trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle
lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del
codice civile.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e,
quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di
cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo
delle misure sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma
24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare di
appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a
determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24,
lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la
quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il
beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati
di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con
contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non
sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento
previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto
il seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso
all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui
all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di
riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri
e le modalita' per la loro concessione e sono stabilite
norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a
comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno
mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro,
il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3,
nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione
degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole:
«In via sperimentale, con riferimento al triennio
2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e
quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno
2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al
comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni
di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello».
Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'articolo 33
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare le risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del medesimo Ministero gia' impegnate per le medesime
finalita'.
30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le
parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad
un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole:
«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai
seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro
e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il
giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro
solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali».
32. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole:
«definiti dalla contrattazione collettiva» e' inserita la
seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli
decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui
al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con
formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di
occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a
due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione, adeguata alle competenze
professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del
trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di
integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza
di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione
dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei
mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al
comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione
professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del
disoccupato»;
b) all'articolo 3, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i servizi per l'impiego»;
c) all'articolo 4, comma 1:
1).
2) alla lettera c), le parole: «con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in
entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a
quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso
di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in
coerenza con i documenti di programmazione degli interventi
cofinanziati con fondi strutturali europei e' definito un
sistema di premialita', per la ripartizione delle risorse
del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati
telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati
anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi
in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai
sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181
del 2000, e' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto
legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma
35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione
svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di
indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere resa
dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione
al servizio competente per territorio mediante il sistema
informativo di cui al comma 35 del presente articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e
le province mettono a disposizione dell'INPS, secondo
modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria
competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi
all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative
all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e le informazioni relative al
possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata,
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le
informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a
disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e
beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3
della presente legge, decade dal trattamento qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un
giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di
mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad
una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, o non vi partecipi
regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde
il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia'
maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di
cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere
il provvedimento di decadenza, recuperando le somme
eventualmente erogate per periodi di non spettanza del
trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e'
ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, l'articolo 1-quinquies e' abrogato.
47. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato.
48. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita'
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che
entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono
espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile
condizione rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea,
della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
come modificata dal comma 48, lettera b), del presente
articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli
emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33
a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea,
per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Le relative politiche sono determinate a livello nazionale
con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le
parti sociali, a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e professionale
comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella
loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si
attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a
norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, o di una certificazione
riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma
52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e
formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che,
anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita'
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del
presente articolo, in coerenza con il principio di
sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di
programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri
generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla
realizzazione di reti territoriali che comprendono
l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita
economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del
welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della
cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In
tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni
riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle
persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non
formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi
compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione
con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
riferimento, con particolare attenzione alle competenze
linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto
il corso della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti
territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso
l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro
strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e
di qualita', che comprende anche la formazione a distanza,
per una popolazione studentesca diversificata, idonei
servizi di orientamento e consulenza, partenariati
nazionali, europei e internazionali a sostegno della
mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed
economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e
sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a
promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del
territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento
e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito
del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti
pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali,
con riferimento al sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti
dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta
dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio
culturale e professionale delle persone e la consistenza e
correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non
formale e informale di cui alla lettera a) effettuate
attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e
sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle
scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a
tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale
parte essenziale del percorso educativo, formativo e
professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da
parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia
di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese
e loro rappresentanze nonche' le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti
non formali e informali convalidati come crediti formativi
in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al
comma 67;
f) previsione di procedure di convalida
dell'apprendimento non formale e informale e di
riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui
alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della
qualita' e valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla
lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole
definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai
sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari
trattamento delle persone, la comparabilita' delle
competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con
riferimento alle certificazioni di competenza, e'
considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di
certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta'
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della
persona che chiede la convalida dell'apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione delle
competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita'
alle norme in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori, nonche' di partecipazione dei dipendenti agli
utili e al capitale, il Governo e' delegato ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la
stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione,
consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei
confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o
di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel
rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva
2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei
lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica
dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni
concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi
congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o
comunque misti, dotati di competenze di controllo e
partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza
dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori,
l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale,
la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di
pari opportunita', le forme di remunerazione collegate al
risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle
loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra
materia attinente alla responsabilita' sociale
dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di
gestione aziendali, mediante partecipazione di
rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle
organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori
dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della
partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato
di piani industriali, con istituzione di forme di accesso
dei rappresentanti sindacali alle informazioni
sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di
societa' per azioni o di societa' europea, a norma del
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, che occupino complessivamente piu' di trecento
lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che
l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformita' agli articoli da 2409-octies a
2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista
la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel
consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di
tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi
dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il
diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori
dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale
dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse,
direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di
appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i
quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non
speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della
rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in
quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle
lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del
comma 62 puo' essere adottato solo dopo che la legge di
stabilita' relativa all'esercizio in corso al momento della
sua adozione avra' disposto le risorse necessarie per far
fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze si fonda su standard minimi di servizio
omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei
principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza,
oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei
contesti formali, non formali ed informali e' un atto
pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli
indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione
conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo che documenta formalmente l'accertamento e la
convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto
accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione
sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita'
e accessibilita' della documentazione e dei servizi,
soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui
al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti
amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64,
si intende un insieme strutturato di conoscenze e di
abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
e riconoscibili anche come crediti formativi, previa
apposita procedura di validazione nel caso degli
apprendimenti non formali e informali secondo quanto
previsto dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e
competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di
certificazione sono raccolti in repertori codificati a
livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma
58, sono definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e
dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al
comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la
riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento,
almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze
certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
alle anagrafi del cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro
per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014,
2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno
2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni
di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013,
2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo
delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti
dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907
milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per
l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322
milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per
l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479
milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle
dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni
contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito
della missione «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente
legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata
legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie
disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli
stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per
cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5
per cento». La disposizione di cui al presente comma si
applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della
presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013,
di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal
presente comma sono versate all'INPS con le stesse
modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48,
lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse
si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del
medesimo articolo 2.
76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha
esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del
contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La
disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della
propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono
quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui
per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base
di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del
citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,
n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui
al presente comma sono versate entro il 30 giugno di
ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di
razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12
novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere
dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli
adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi
indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione
delle spese di funzionamento degli enti interessati.".
Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 24
giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione), come modificato dal presente decreto:
"Art. 17. (Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunita' di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione
professionale con il sistema scolastico e universitario e
con il mondo del lavoro e un piu' razionale utilizzo delle
risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla
formazione professionale e al fine di realizzare la
semplificazione normativa e di pervenire a una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili
formativi di speciali rapporti di lavoro quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il
presente articolo definisce i seguenti principi e criteri
generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di
natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu'
generale, ampio processo di riforma della disciplina in
materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale
strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e
piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
alle diverse realta' produttive locali nonche' di
promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche
attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di
realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e
finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle province
anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria
e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) (Abrogata).
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della
definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5,
comma 5, dei criteri e delle modalita' di certificazione
delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani
di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la
mobilita' interna o esterna al settore degli addetti alla
formazione professionale nonche' la ristrutturazione degli
enti di formazione e la trasformazione dei centri in
agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa
e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse
finanziarie da destinare a tali interventi saranno
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito delle disponibilita', da
preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la
eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista
dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per
effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti
definite a livello nazionale anche attraverso parametri
standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni
competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti
nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla
possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di
valutazione delle sedi operative ai fini
dell'accreditamento;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle Competenti
commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale
europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e'
istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di rotazione
con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
4. Il Fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un
contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli
interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un
contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle
disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale
europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata
legge n. 845 del 1978.
5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e
nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3.
Con il medesimo decreto e' individuata l'aliquota del
contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che
puo' essere rideterminata con successivo decreto per
assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
quale hanno diritto i beneficiari.".
Il D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma
dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), abrogato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
gennaio 1998, n. 5.
Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15
marzo 1997, n. 59), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.
Si riporta l'articolo 66 della citata legge n. 144 del
1999, come modificato dal presente decreto:
" Art. 66. Integrazione del Fondo per l'occupazione e
interventi in materia di formazione continua.
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire
800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
2. (Abrogato).
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della pubblica
istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le
attivita' di formazione e istruzione professionale svolte
dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono
al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco
delle attivita' svolte, dei soggetti che le svolgono, del
personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la
specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici,
del numero delle persone a cui e' stata impartita la
formazione e degli effetti occupazionali della formazione
con riferimento ai medesimi soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1000 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
5. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le
disposizioni relative ai piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451 e successive modificazioni, sono prorogate per gli
anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla
base di una programmazione che ne preveda la conclusione
entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede
nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e
con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del
predetto Fondo.".
Per il testo degli articoli 1-bis e 4-bis del citato
decreto legislativo n. 181 del 2000, pubblicato nella Gazz.
Uff. 4 luglio 2000, n. 154 e modificato dal presente
decreto, si vedano le note all'articolo 13.
Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo
n. 22 del 2015, come modificato dal presente decreto:
"Art. 17. Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro,
istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di
32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al
contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28
giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle
politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
possono attuare e finanziare il contratto di
ricollocazione.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. .(Abrogato).".
Si riportano gli articoli 9, comma 3, 10, comma 1, e
15, comma 12, del citato decreto legislativo n. 22 del
2015, come modificati dal presente decreto:
"Art. 9. Compatibilita' con il rapporto di lavoro
subordinato.
(Omissis).
3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di
lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei
detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per
giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, ha
diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire
la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a
condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla
domanda di prestazione il reddito annuo previsto."
" Art. 10. Compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale.
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui
percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un
reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore
alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 deve
informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La
NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del
reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la
data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita'
o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui
al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS
un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il
lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla
data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale."
"Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL12.
(Omissis).
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.".
 
Art. 35
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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