Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 30 giugno 2015
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili.


IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare;
Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'Allegato "A" al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il persorale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;
Constatato che il citato decreto direttoriale prevede all'art. 2 che il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;
Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'Allegato "A" del Decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;
Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, si e' provveduto al loro trasferimento al patrimonio dello Stato;
Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti al Patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione;
Visto l'art. 9 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;
Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato "A" al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non sono piu' funzionali alle esigenze delle Forze Armate,

Decreta:

Art. 1

1. Gli alloggi di cui alle premesse, individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile, per essere alienati per le finalita' dell'art. 306 del decreto egislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le modalita' definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto e' soggetto alla registrazione presso gli organi di controllo.
Roma, 30 giugno 2015

Il Direttore dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
Falsaperna
Il Direttore generale dell'Agenzia del demanio
Reggi

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015 Difesa, foglio n. 1621
 
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