Gazzetta n. 225 del 28 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2015
Modifica dell'articolo 4 del decreto 14 ottobre 2013 recante «Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni Fuori Convergenza».


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dall'art. 1, comma 3, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che definisce le modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;
Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2011, recante "Adozione del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca" che si articola in 18 Piani nazionali di disarmo ai sensi dell'art. 21 lettera a), punto vi) del Regolamento (CE) n. 1198/2006, inerente la flotta da pesca mediterranea con esclusione delle unita' oggetto di accordi internazionali;
Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 1198/2006;
Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011, con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai recante Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 marzo 2012, n. 73;
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli articoli 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni obiettivo Fuori Convergenza";
Considerato che, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 182 del 7 agosto 2015, il decreto direttoriale 1° luglio 2015 recante "Approvazione delle graduatorie "arresto definitivo", previste dall'art. 4, comma 3 del decreto 14 ottobre 2013, riguardante le imbarcazioni da pesca operanti nelle aree Fuori convergenza", registrato alla Corte dei conti in data 22 luglio 2015;
Considerato che, in ottemperanza agli obblighi di utilizzo del SIPA previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del FEP 2007/2013, si e' reso necessario procedere a un adeguamento delle procedure informatizzate in ambito SIAN sia al fine di calcolare gli importi eventualmente da decurtare ai sensi dell'art. 8, del decreto 14 ottobre 2013 citato, che al fine della predisposizione in automatico dei decreti di concessione del premio e di liquidazione;
Considerato che tale procedura di adeguamento e' stata utilmente conclusa in data 31 agosto 2015;
Considerato che l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca prevede che sono ammissibili per una partecipazione del FEP le spese effettivamente pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2015;
Rilevato che l'art. 4 del decreto 14 ottobre 2013 citato prevede, all'esito della pubblicazione della graduatoria e della notifica del decreto di concessione del premio ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, un termine di 15 giorni per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e un successivo termine di 4 mesi per procedere alla demolizione dell'unita', prorogabile di trenta giorni.
Rilevato che tale tempistica, a causa degli eventi imprevisti e imprevedibili sopra indicati, non appare piu' coerente con quella imposta per l'ammissibilita' delle spese a valere sul FEP dall'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 citato;
Ritenuto pertanto di dover modificare il suddetto art. 4 al fine di renderne la disciplina compatibile con i vincoli imposti dalla normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo mediante demolizione, ai sensi degli articoli 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle Regioni obiettivo Fuori Convergenza e' sostituito dal presente:

"Art. 4
Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato.
2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 150.000,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante.
Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di commercio industria e artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio e' erogato solo previa acquisizione di regolare Informativa prefettizia antimafia.
In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il provvedimento.
3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 5, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale graduatoria e' articolata in sub-graduatorie con riferimento a GSA, sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012.
4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che risultano iscritte in uno dei Compartimenti marittimi di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione della capacita' di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Raggiunti i suddetti obiettivi, le eventuali risorse residue sono assegnate scorrendo, in base al punteggio assegnato ai sensi del successivo art. 5, prima la graduatoria inerente il sistema circuizione e/o volante e successivamente quella inerente altri sistemi.
Successivamente, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita', che dovra' provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente nonche' comunicarne la data di avvenuta notifica al Ministero.
Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 7 giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione.
L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.
La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.
5. Entro il termine del 10 dicembre 2015, il richiedente provvede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine determina la perdita del diritto al premio.
L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.
Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario"
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1° settembre 2015

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3430
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone