Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 6 agosto 2015 |
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Vista la direttiva delegata 2012/50/UE del 10 ottobre 2012 della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo indicando al punto 7c) - IV la scadenza dell'esenzione al 21 luglio 2016; Considerato che per un refuso nel dare attuazione alla direttiva delegata 2012/50/UE nell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 al punto 7 c) IV non e' stata riportata la data di scadenza dell'esenzione; Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Viste le direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e la direttiva delegata 2015/863 del 31 marzo 2015 della Commissione che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati II e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE e 2015/863, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Ritenuto altresi' di completare la tabella dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando la data di scadenza dell'esenzione;
Decreta:
Art. 1
L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto. |
| Allegato I
"ALLEGATO II Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %) Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %) La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalita' o della capacita' delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono gia' soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP eDBP di cui all'allegatoXVII, voce51, del regolamento (CE) n.1907/2006.". |
| Art. 2
All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il punto 7 c) - IV e' sostituito dal seguente:
+-------+-----------------------------+-------------+ | |Piombo in materiali ceramici | | | |dielettrici PZT di | | | |condensatori appartenenti a | | | |circuiti integrati o |Scade il 21 | |7 c) IV|semiconduttori discreti |luglio 2016 | +-------+-----------------------------+-------------+ |
| Art. 3
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il punto 40 sono aggiunti i seguenti:
+-------+-------------------------------------+-----------------+ | |Piombo come stabilizzatore del | | | |cloruro di polivinile (PVC) impiegato| | | |come materiale di base nei sensori | | | |elettrochimici amperometrici, | | | |potenziometrici e conduttimetrici | | | |utilizzati nei dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro per | | | |l'analisi del sangue e di altri |Scade il 31 | |41 |liquidi e gas organici. |dicembre 2018 | +-------+-------------------------------------+-----------------+ | |Mercurio nei connettori elettrici | | | |rotanti utilizzati nei sistemi di | | | |imaging ad ultrasuoni intravascolare | | | |in grado di supportare modalita' di | | | |funzionamento con frequenze operative|Scade il 30 | |42 |elevate (> 50MHz). |giugno 2019 | +-------+-------------------------------------+-----------------+
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea. Roma, 6 agosto 2015
Il Ministro: Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare foglio n. 3173 |
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