Gazzetta n. 231 del 5 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 settembre 2015
Attuazione del comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, concernente «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»;
Visto, in particolare l'articolo 7, comma 1, della predetta legge n. 161 del 2014, con il quale e' stato introdotto il comma 3-bis nell'ambito dell'articolo 24 del citato TUIR al fine di estendere il medesimo regime di determinazione dell'imposta dovuta dai soggetti residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto e che lo stesso non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza;
Visto l'ultimo periodo del medesimo comma 3-bis dell'articolo 24 del citato TUIR, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto a definire le disposizioni di attuazione del comma 3-bis medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
Visto l'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 15-quater, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in base al quale ai soggetti non residenti spettano, per gli anni dal 2007 al 2014, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 149, e in particolare, l'articolo 1 con il quale e' stata individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, ai fini del riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia, ai soggetti residenti in un altro Paese dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo;

Decreta:

Art. 1

1. I soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.
2. Ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto di cui al comma 1, sono computati i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza o di produzione, o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.
 
Art. 2

1. Ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall'imposta lorda nonche' delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni normative che li regolano, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.
2. L'attestazione di cui al comma 1 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.
 
Art. 3

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti:
a) copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
b) certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
c) copia del bilancio relativo all'eventuale attivita' d'impresa svolta all'estero.
2. L'elenco di cui al comma 1 non preclude all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei presupposti di cui all'articolo 1, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2015

Il Ministro: Padoan
 
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