Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 24 settembre 2015
Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali e' consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International maritime organization (IMO), siano individuate le acque internazionali soggette al rischio di pirateria nelle quali e' consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che ivi transitano, a protezione delle stesse;
Tenuto conto che i rapporti periodici sulla pirateria pubblicati dall'IMO, ed in particolare il «Reports on acts of piracy and armed robbery against ships - Annual report 2014» del 28 aprile 2015, evidenziano la sussistenza di un rilevante rischio per la navigazione commerciale nelle acque internazionali comprese nelle aree del Mare Cinese Meridionale, dello Stretto di Malacca e Singapore, dell'Africa occidentale, dell'Oceano Indiano, del Mare Arabico e del Golfo Persico, con conseguente minaccia alla liberta' di navigazione anche del naviglio commerciale italiano;
Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1
Acque internazionali soggette al rischio di pirateria

1. I limiti geografici delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria, nelle quali e' consentito, a protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana che ivi transitano, l'imbarco di guardie giurate, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono definiti come di seguito riportato:
a) Mar Cinese Meridionale, Stretto di Malacca e Singapore: porzione di mare compresa fra i meridiani 78°E e 135° W e fra i paralleli 30° N e 15° S;
b) Africa occidentale: porzione di mare compresa fra i paralleli 36° N e 15° S che si estende a partire dalle coste occidentali dell'Africa fino al meridiano 30°W;
c) Oceano indiano e Mare Arabico: porzione delimitata a nord ovest dallo stretto di Bab El Mandeb, a nord dallo Stretto di Hormuz, a sud dal parallelo 12° S e a est dal meridiano 78° E;
d) Golfo Persico: Area del Golfo Persico.
 
Art. 2
Abrogazioni

1. Il decreto 1° settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 212, del 12 settembre 2011, e' abrogato.

Roma, 24 settembre 2015

Il Ministro: Pinotti
 
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