Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 settembre 2015
Disposizioni concernenti l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di imprese stabilite nel territorio delle province nelle quali non sono stati istituiti Uffici della motorizzazione civile o loro sezioni.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2014, recante l'individuazione e la definizione degli uffici dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che prevede il trasferimento agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni relative alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, recante il trasferimento delle funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che in alcune province non sono stati istituiti gli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che possano svolgere, tra le altre, le funzioni trasferite;
Considerata l'opportunita' di dare formale evidenza, anche al fine della corretta adozione del codice alfanumerico di iscrizione delle imprese all'Albo, degli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolgono le funzioni trasferite anche con riferimento alle imprese aventi sede legale nel territorio di province prive di tali Uffici, allo scopo di garantire il funzionale svolgimento delle attivita' connesse con la gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Considerata l'opportunita', in ossequio ai principi di facilitazione, economicita', semplificazione e buon andamento dell'azione dell'amministrazione, di far capo ad un solo Ufficio motorizzazione, coerente e adeguato per posizione geografica, per la globalita' delle imprese aventi sede in ciascuna delle predette province;
Considerata la necessita', sul piano della gestione informatica dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di attribuire al personale dipendente dai singoli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le necessarie abilitazioni per la gestione del citato Albo;
Acquisito l'avviso delle Direzioni generali territoriali dei trasporti;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1

1. La gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, gia' tenuti dalle Amministrazioni di quelle province nell'ambito del cui territorio non e' stato istituito un Ufficio motorizzazione civile o sezione di esso, fa capo all'Ufficio della motorizzazione civile o Sezione indicato nella tabella di cui all'allegato 1.
 
Allegato 1



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| |  Ufficio motorizzazione |
|  Provincia | civile |
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| Monza e Brianza (MB)|  UMC di Milano (MI) |
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|  Prato (PO) |  UMC di Firenze (FI) |
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| |  UMC di Ancona - Sezione di |
|  Fermo (FM) | Ascoli Piceno (AP) |
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| Barletta - Andria - | |
| Trani (BT) |  UMC di Bari (BA) |
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| | UMC di Cagliari - Sezione di|
| Olbia - Tempio (OT) | Sassari (SS) |
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| | UMC di Cagliari - Sezione di|
|  Ogliastra (OG) | Nuoro (NU) |
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| Medio Campidano (VS)|  UMC di Cagliari (CA) |
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| Carbonia - Iglesias | |
| (CI) |  UMC di Cagliari (CA) |
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Art. 2

1. Le imprese aventi sede legale nelle province di cui all'art. 1, gia' iscritte, alla data di applicazione del presente decreto, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, mantengono, ai fini dell'individuazione relativa all'Albo stesso, la sequenza alfanumerica di iscrizione ad esse gia' attribuita.
2. Alle imprese aventi sede legale nelle province di cui all'art. 1, che vengono iscritte al citato Albo, a partire dalla data di applicazione del presente decreto, e' attribuita, ai fini dell'individuazione relativa all'Albo stesso, la sequenza alfanumerica di iscrizione prevista per il corrispondente Ufficio della motorizzazione civile o relativa Sezione indicato nell'allegato 1.
 
Art. 3

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.

Roma, 29 settembre 2015

Il direttore generale: Finocchi
 
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