Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158
Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalita' rispetto alla gravita' dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera dei deputati del 5 agosto 2015, delle Commissioni riunite 2ª Giustizia e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n.74

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "valore aggiunto", sono aggiunte le seguenti: "e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta";
b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge";
c) alla lettera f), dopo le parole: "scadenza nel relativo termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;";
d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche' quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realta'.».

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alla premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, della legge 11
marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato
alla crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
marzo 2014, n. 59, e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato a procedere, con i decreti
legislativi di cui all'art. 1 alla revisione del sistema
sanzionatorio penale tributario secondo criteri di
predeterminazione e di proporzionalita' rispetto alla
gravita' dei comportamenti, prevedendo: la punibilita' con
la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un
massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di
adeguate soglie di punibilita', alla configurazione del
reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o
finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione
falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le
pene minime previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le
fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e
delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia
attenuante o esimente dell'adesione alle forme di
comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'art.
6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione
infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine
di meglio correlare, nel rispetto del principio di
proporzionalita', le sanzioni all'effettiva gravita' dei
comportamenti; la possibilita' di ridurre le sanzioni per
le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni
amministrative anziche' penali, tenuto anche conto di
adeguate soglie di punibilita'; l'estensione della
possibilita', per l'autorita' giudiziaria, di affidare in
custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di
procedimenti penali relativi a delitti tributari agli
organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano
richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le
proprie esigenze operative.".
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della legge 23
del 2014, e' il seguente:
"7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.".

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1(Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti
aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme
tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente
effettuate in tutto o in parte o che indicano i
corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura
superiore a quella reale, ovvero che riferiscono
l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le
componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso
positivo o negativo, alla determinazione del reddito o
delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le
componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta
dovuta;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le
dichiarazioni presentate in qualita' di amministratore,
liquidatore o rappresentante di societa', enti o persone
fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla
legge;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di
consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi,
rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito
rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito
d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita'
di amministratore, liquidatore o rappresentante di
societa', enti o persone fisiche, il "fine di evadere le
imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si
intendono riferiti alla societa', all'ente o alla persona
fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra
l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella
dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di
omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal
contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o
comunque in pagamento di detta imposta prima della
presentazione della dichiarazione o della scadenza del
relativo termine; non si considera imposta evasa quella
teorica e non effettivamente dovuta collegata a una
rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di
perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa
si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito
rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta
esposto nella dichiarazione;
g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti,
diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-bis della legge
27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volonta' di
non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni
riferite a soggetti fittiziamente interposti;
g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte
artificiose attive nonche' quelle omissive realizzate in
violazione di uno specifico obbligo giuridico, che
determinano una falsa rappresentazione della realta'.".
 
Art. 2
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la parola: "annuali" e' soppressa.

Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo 10 marso 2000, n. 74, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi
fittizi.
(Omissis).".
 
Art. 3
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.».
 
Art. 4

Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di dichiarazione infedele

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";
b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro due milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni";
c) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).";
d) la parola: "fittizi", ovunque presente, e' sostituita dalla seguente: "inesistenti".

Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
tre milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del
comma 1, non si tiene conto della non corretta
classificazione, della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque
indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione
rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non
inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi
reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno
luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per
cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale
percentuale non si tiene conto nella verifica del
superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma
1, lettere a) e b).".
 
Art. 5

Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di omessa dichiarazione

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.";
b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".

Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al
fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle
dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta
evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole
imposte ad euro cinquantamila.
1.bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi
obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando
l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro
cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e
1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata
entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
 
Art. 6
Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti
contabili

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.".

Note all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti
contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire
l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte
le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria
la conservazione, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume di affari.".
 
Art. 7
Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate

1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute o";
b) nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila".

Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 10-bis del citato decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o
certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi
a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
di imposta ritenute dovute sulla base della stessa
dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a
centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.".
 
Art. 8
Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore
aggiunto

1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.».
 
Art. 9
Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, in materia di indebita compensazione
1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:

«Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.».
 
Art. 10
Confisca

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.».
 
Art. 11
Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato.
Pagamento del debito tributario

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Causa di non punibilita'. Pagamento del debito tributario). - 1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilita' dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.».
 
Art. 12
Circostanze del reato

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai casi di non punibilita', le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attivita' di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.».
 
Art. 13
Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito
di procedimenti penali relativi a delitti tributari

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».
 
Art. 14
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Note all'art. 14:
- Gli articoli 7 e 16 del citato decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, abrogati dal presente decreto, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Il comma 143, dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)
, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O., abrogato dal presente decreto legislativo,
dettava disposizioni in materia di confisca per equivalente
in caso di reati tributari.
 
Art. 15
Modifiche al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive). - 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e' presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della meta' quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.
7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.
8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.»;
b) all'articolo 2:
1) nel comma 1, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa e' presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.";
2) nel comma 2, le parole: "dal cento al duecento" sono sostituite dalle seguenti: "dal novanta al centoottanta" e le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata della meta' quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.";
4) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa e' stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento.";
5) nel comma 4, le parole: "di lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 50";
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
d) l'articolo 4 e' abrogato;
e) all'articolo 5:
1) nel comma 1, ultimo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.";
2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000", nel secondo periodo le parole: "periodica o quella" sono soppresse e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.";
3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata della meta' quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato.";
5) nel comma 6:
a) nel primo periodo, le parole: "nel primo e terzo comma dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 35 e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4";
f) all'articolo 6:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il cento e il duecento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il novanta e il centoottanta" e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.";
2) nel comma 2, primo periodo, le parole:"Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
3) nel comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
4) nel comma 4, le parole: "commi 1, 2, 3 primo e secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le parole: "a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500";
5) nel comma 6, le parole: "uguale all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "pari al novanta per cento dell'ammontare";
6) nel comma 8, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
7) il comma 9-bis e' sostituito dai seguenti: "9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.";
8) nel comma 9-ter la parola: "pari" e' sostituita dalle seguenti: "dal 10";
g) all'articolo 7, comma 4-bis, le parole: "prevista nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativa da euro 250 a euro 2.000";
h) all'articolo 8:
1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "ai fini delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive", le parole: "compresa quella periodica" sono soppresse, le parole "dal Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" e le parole "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
2) nel comma 2, le parole: "l'allegazione alla dichiarazione," sono soppresse;
3) nel comma 3, le parole: "lire un milione a lire otto milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 4.000" e le parole: "7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e' inserito il seguente: "3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000.";
i) all'articolo 9:
1) nel comma 1, le parole: "lire due milioni a lire quindici milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 8.000.";
2) nel comma 3, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";
3) nel comma 4, le parole: "e 33" sono soppresse, dopo le parole: "n. 633" sono inserite le seguenti: "e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,", le parole da: "ovvero dei regimi" fino a: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse e le parole: "lire cinquantamila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500";
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.";
l) all'articolo 10:
1) nel comma 1, le parole: "lire quattro milioni a lire quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000 a euro 21.000" e le parole: "il ritardo non eccede i quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi";
2) nel comma 3, le parole: "Fino a prova contraria, si" sono sostituite dalla seguente: "Si";
3) nel comma 4, le parole: "nella cui circoscrizione si trova il" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione al";
m) all'articolo 11:
1) nel comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
2) nel comma 2, le parole: "gravemente punita" sono sostituite dalla seguente: "grave";
3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000";
4) nel comma 5, le parole: "lire due milioni a lire otto milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000";
5) nel comma 7, le parole: "da lire cinquecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 2.000";
6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.";
n) all'articolo 12, comma 1, nel primo periodo le parole: "lire cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000", "euro 40.000" ed "euro 80.000" e nel secondo periodo le parole: "lire duecento milioni" e "centosessanta milioni di lire" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 100.000" e "euro 80.000";
o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.";
p) all'articolo 14, comma 1, le parole da: ", salva" a: "versamento" sono soppresse;
q) all'articolo 15:
1) nel comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.".

Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
S.O.
- Il testo degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997,
come modificati dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta). - 1. Nel caso di omessa presentazione
della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un
minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa e'
presentata dal sostituto entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque
attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto
formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa
dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle
ritenute non versate, con un minimo di euro 200.
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si
applica la sanzione amministrativa dal novanta al
centoottanta per cento dell'importo delle ritenute non
versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro
250.
2-bis. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata della
meta' quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o
raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la
sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di un terzo quando
l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla
differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per cento
delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi,
interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a
euro 30.000.
3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed
altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate
interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa e' stata
presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si
applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione
del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento.
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e
3 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni
percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o
che avrebbe dovuto essere presentata.
4-bis. Per ritenute non versate si intende la
differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute
accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote
convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi
attivi che eccede il valore normale previste per
l'esercizio della ritenuta di cui all'art. 25, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non
si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o
verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente
consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione
indicata in apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro
della conformita' al valore normale dei prezzi di
trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
precedente deve darne apposita comunicazione
all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i
termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si
rende applicabile la sanzione di cui al comma 2."
"Art. 3 (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi
fondiari). - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine
previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a
variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito
agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa
da euro 250 a euro 2.000."
"Art. 4 (Abrogato).
"Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata
all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 250.
Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di
qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui
il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si
applica la sanzione amministrativa dal sessanta al
centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per
il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero
dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di
euro 200.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta
dall'art. 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione
omessa e' presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque
attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto
passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la
sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per
cento della maggior imposta dovuta o della differenza di
credito utilizzato.
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata della
meta' quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente.
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la
sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o
rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o
rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente
inferiore a euro 30.000.
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza
tra l'ammontare del tributo liquidato in base
all'accertamento e quello liquidabile in base alle
dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti
individuati dall'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con la
sanzione amministrativa pari al trenta per cento del
credito rimborsato.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o
la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da
non consentire l'individuazione del contribuente o dei
luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono
conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito
con sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la
medesima sanzione chi presenta la richiesta di
registrazione o le comunicazioni di cui all'art.
74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni
incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di
posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non
consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi
ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un
quinto del minimo se l'obbligato provvede alla
regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine
di trenta giorni dall'invito dell'ufficio."
"Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il novanta e il centoottanta per cento
dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente
documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla
stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi
indica, nella documentazione o nei registri, una imposta
inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella
misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all' art.
74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell' art. 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all' art. 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e
3-bis la sanzione non puo' essere inferiore a euro 500.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per
cento dell'ammontare della detrazione compiuta.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta
in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il
cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo
di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 5, comma 4, e dal comma 6 con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli
obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura
irregolare, il cessionario o committente non informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o
alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta
mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'art. 26,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si
applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova
in tal caso applicazione la sanzione amministrativa
compresa tra il cinque e il dieci per cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all' art. 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per
cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente."
"Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). -
(Omissis).
4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua
cessioni o prestazioni, di cui all'art. 8, comma 1, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del
cessionario o committente la dichiarazione di intento e
riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione
all'Agenzia delle entrate, prevista dall'art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.
(Omissis)."
"Art. 8 (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni). - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono
omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa
dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se
diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche'
per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato
in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
per il compimento dei controlli, si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima
sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto
della dichiarazione prevista dall'art. 74-quinquies, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima
nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto
ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione
del modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione
all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano
gli elementi previsti nell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'art. 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei
dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni
detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui
all'art. 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica
una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei
dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto
residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un
massimo di 50.000 euro.
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
la segnalazione prevista dall'art. 167, comma 8-quater,
terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al dieci per cento del reddito
conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto
residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con
un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La
sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in
cui il reddito della controllata estera sia negativo.
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza
riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'art. 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994,
n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro
2.000 a euro 21.000."
"Art. 9 (Violazioni degli obblighi relativi alla
contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i
registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i
documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei
quali e' imposta da altre disposizioni della legge
tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 8.000.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o
comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
i registri e le scritture indicati nel medesimo comma
ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del
minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei
registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza,
sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento
delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se
vengono accertate evasioni dei tributi diretti e
dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente
superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
risultano non rispettati in dipendenza del superamento,
fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per
l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti
minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,
del regime speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34
dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al
trenta per cento del compenso contrattuale relativo
all'attivita' di redazione della relazione di revisione e,
comunque, non superiore all'imposta effettivamente
accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro
250."
"Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei
poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro
21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita
nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta'
se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano coloro
che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o
ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta."
"Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le
seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di
presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'art. 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro
2.000.
7-bis. Quando la garanzia di cui all'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000.
7- ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, si applica la sanzione prevista dall'art. 8,
comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi
in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la
disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
del soggetto passivo."
"Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 e la sanzione edittale prevista per la piu' grave
delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a
euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica,
secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel
decreto legislativo recante i principi generali per le
sanzioni amministrative in materia tributaria, per un
periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni
accessorie puo' essere elevata fino a sei mesi, se la
sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
edittale prevista per la piu' grave violazione non e'
inferiore nel minimo a euro 80.000.
(Omissis)."
"Art. 14 (Violazioni dell'obbligo di esecuzione di
ritenute alla fonte). - 1. Chi non esegue, in tutto o in
parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione
amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non
trattenuto."
"Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento). -
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti
diretti non contengono gli elementi necessari per
l'identificazione del soggetto che li esegue e per
l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a
comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di
versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta
a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.".
 
Art. 16
Modifiche al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, le parole: "delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze";
b) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 7:
1) nel comma 3, le parole: "La sanzione puo' essere" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento" sono inserite le seguenti: "di mediazione e di conciliazione";
2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa;
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della meta'.";
d) all'articolo 11:
1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita' prevista a carico della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.";
2) il comma 4 e' abrogato;
3) nel comma 5, le parole da: "Quando" a: "grave, il", sono sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1";
4) nel comma 6, le parole da: "Per" a: "grave, la", sono sostituite dalla seguente: "La";
e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo le parole: "con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le parole: ", alla conciliazione giudiziale" sono soppresse;
f) all'articolo 13:
1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il novantesimo" a: "dall'errore;" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;";
2) nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle seguenti: ", b-ter) e b-quater)";
g) all'articolo 14, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.".
h) all'articolo 23, comma 1, le parole: ", ancorche' non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi"; inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto o dalla" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla".

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1998, n. 5, S.O.
- Il testo degli artt. 2, 7, 11, 12, 13, 14 e 23 del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificati
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme
tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel
pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie,
indicate nell'art. 21, che possono essere irrogate solo nei
casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha
commesso o concorso a commettere la violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce
interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione
fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura
pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il
30 giugno successivo al compimento del triennio, il
Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le nuove
misure, determinandone la decorrenza."
"Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). -
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla
gravita' della violazione desunta anche dalla condotta
dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o
l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua
personalita' e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche
dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'
aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre
anni precedenti, sia incorso in altra violazione della
stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e
17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di
mediazione e di conciliazione. Sono considerate della
stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti
che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per
le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
identita'.
4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta
la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione
si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino
alla meta' del minimo.
4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole
leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della
meta'."
"Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).
- 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla
determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal
dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una
persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo
mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o
dall'amministratore, anche di fatto, di societa',
associazione od ente, con o senza personalita' giuridica,
nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse
dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati
solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le
disposizioni vigenti. Se la violazione non e' commessa con
dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito
all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma
3, e 12, non puo' essere eseguita nei confronti
dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in
somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero,
la responsabilita' prevista a carico della persona fisica,
della societa', dell'associazione o dell'ente. L'importo
puo' essere adeguato ai sensi dell'art. 2, comma 4.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della
violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti
illegittimi.
3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due
o piu' persone, alle quali sono state irrogate sanzioni
diverse, la persona fisica, la societa', l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di
una somma pari alla sanzione piu' grave.
4. (Abrogato).
5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano
state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella
piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le
obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito
dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art.
11, comma 1, la responsabilita' della persona fisica, della
societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma
1 e' limitata all'eventuale eccedenza.
6. La persona fisica, la societa', l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito
dell'autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della
violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione
della sanzione amministrativa, non estingue la
responsabilita' della persona fisica, della societa' o
dell'ente indicati nel comma 1."
"Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali,
alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se
piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni
risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione
tributaria e di conciliazione giudiziale, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla
definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del
presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con
violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di
irrogazione delle sanzioni."
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli
6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione."
"Art. 14 (Cessione di azienda). - 1. Il cessionario e'
responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del
valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni
commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito
risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli
uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti
preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono
tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un
certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di
quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto
liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il
certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla
richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta
alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la
cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari,
ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di
singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando
il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla
constatazione di una violazione penalmente rilevante
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la
disposizione non trova applicazione quando la cessione
avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un
accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un
piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera
d), del predetto decreto o di un procedimento di
composizione della crisi da sovraindebitamento o di
liquidazione del patrimonio.
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di
trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento."
"Art. 23 (Sospensione dei rimborsi e compensazione). -
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti
obbligati in solido, vantano un credito nei confronti
dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere
sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di
irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale
vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non
definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli
importi dovuti in base all'atto o alla decisione della
commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro
organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio
competente per il rimborso pronuncia la compensazione del
debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono
essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti
obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla
commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni
tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale, cui e'
rimesso il potere di sospensione.".
 
Art. 17
Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.".
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
c) il comma 2 e' soppresso.
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.".

Note all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99, S.O., come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili).
- 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di
locazione e affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle
parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante
versamento del relativo importo presso uno dei soggetti
incaricati della riscossione, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine
di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso
cui e' stato registrato il contratto di locazione la
comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e
alle proroghe anche tacite dello stesso.
1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il
versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
2. (Soppresso).
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata
del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta
sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle
annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a
proroghe del contratto comunque disposte, deve essere
versata con le modalita' di cui al comma 1.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non
formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
l'obbligo della registrazione puo' essere assolto
presentando all'ufficio del registro, entro il mese di
febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai
contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
essere sottoscritta e presentata da una delle parti
contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio
nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo
pattuito e la durata del contratto.".
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - 1. In
alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo'
optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'art. 69 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata
presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione
del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata
l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca,
entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica
la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro
35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
(Omissis).".
 
Art. 18

Altre modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di
registro

1. Al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.";
b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "dal duecento al quattrocento per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dal centoventi al duecentoquaranta per cento".

Note all'art. 18:
- Il testo vigente degli artt. 69 e 72 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99, S.O., come
modificati dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e
della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito
con la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la
richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non
superiore a 30 giorni, si applica la sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro
200."
"Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene
occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento della differenza tra l'imposta
dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo
dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'art. 71.".
 
Art. 19
Associazioni sportive dilettantistiche

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e" sono soppresse.

Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 25, comma 5, della legge
13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
S.O., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche). - (Omissis).
5. I pagamenti a favore di societa', enti o
associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente
articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti
correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo
altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
aggiunto e di riscossione dei tributi.".
 
Art. 20
Modifica dell'atto di recupero

1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonche' per il recupero delle relative sanzioni e interessi".

Note all'art. 20:
- Il testo vigente del comma 421 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O., come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1.
(Omissis).
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la
riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, nonche' per il recupero delle relative
sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate puo' emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalita' previste dall'art. 60 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
attivita' di recupero delle somme di cui all'art. 1, comma
3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27.".
 
Art. 21
Violazioni in materia di certificazione unica

1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".

Note all'art. 21:
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n.
208, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1,
comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio
di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le
somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni
certificazione omessa, tardiva o errata si applica la
sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto
dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di
imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel
primo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un
massimo di euro 20.000.".
 
Art. 22
Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti
e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale

1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo";
b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.".

Note all'art. 22:
- Il testo vigente del comma 26 dell'art. 78 della
legge 30 dicembre 1991 n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, S.O., come modificato
dal presente decreto e' il seguente (si riporta altresi' il
testo del comma 25-bis per una migliore comprensione):
"Art. 78.
(Omissis).
26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti
magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le
sanzioni previste dall'art. 13 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalita' e il
contenuto della trasmissione sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In
caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di
cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per
ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'art.
12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con
un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di
errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica
se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i
cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25,
ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione
stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa
entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la
sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro
20.000.".
 
Art. 23
Violazioni degli obblighi di comunicazione
al Sistema tessera sanitaria

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.».

Note all'art. 23:
- Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e
dichiarazione dei redditi precompilata), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2014, n. 227, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate da
parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese
sostenute dai contribuenti). - 1. All'art. 78 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.»;
b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le modalita' e il contenuto della trasmissione
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata
trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la
sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a
quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei
dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei
dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in
caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate,
entro i cinque giorni successivi alla segnalazione
stessa.».
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di
cui all'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari, le farmacie,
pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al
Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni
erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel
comma 2, ai fini della loro messa a disposizione
dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le
modalita' operative relative alla trasmissione telematica
dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del
Sistema tessera sanitaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati i termini e le modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle
indicate nei commi 1, 2 e 3.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di
utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di
euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto
previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di
errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se
la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i
cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di
segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i
cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un
terzo con un massimo di euro 20.000.
6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla
correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i
poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.".
 
Art. 24
Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche
del CAF o del professionista

1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del minimo".

Note all'art. 24:
- Il testo vigente dell'art. 39, comma 1 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si
applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione
rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35 sono tenuti nei
confronti dello Stato o del diverso ente impositore al
pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della
sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione e'
stata commessa il CAF o il professionista trasmette una
dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
trasmette una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta
e' pari all'importo della sola sanzione. La sanzione e'
ridotta a un nono del minimo, se il versamento e'
effettuato entro la stessa data del 10 novembre. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e
seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione
dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e
l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso
di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo
di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione;
a-bis) se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al
primo periodo della lettera a);
a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di
cui al comma 1, lettera a), il contribuente e' tenuto al
versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi
interessi;
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.".
 
Art. 25
Procedimento di computo in diminuzione
delle perdite in accertamento

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.».
3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto.».
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui ai precedenti commi, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio competente.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Note all'art. 25:
- Il testo degli artt. 36-bis e 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificati dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'art. 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'art. 40-bis del presente decreto, del comma
1-ter dell'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'art. 42
del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'art.
42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta."
"Art. 42 (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti
in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a
conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di
avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro
impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione
dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle
aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei
crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e in relazione a quanto stabilito dalle
disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state
applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi
delle varie categorie e con la specifica indicazione dei
fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a
metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato
riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto
dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la
sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al
presente articolo e ad esso non e' allegata la
documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.
Fatte salve le previsioni di cui all'art. 40-bis del
presente decreto, sono computate in diminuzione dei
maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite
relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino
a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che
residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al
periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere
che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non
utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal
fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza
all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di
accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di
proposizione del ricorso. In tale caso il termine per
l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di
sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e
delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al
contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili
alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di
accertamento ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 7 (Atto di accertamento con adesione). - 1.
L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in
duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la
liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un
procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 9-bis
del presente decreto, il contribuente ha facolta' di
chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori
imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'art. 42
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro
importo.".
- Il testo dell'art. 43 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O., e' il seguente:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera
qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione
finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza,
sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei
termini di cui ai commi precedenti.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.".
 
Art. 26
Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.».

Note all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Approvazione
del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99, S.O., come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
"Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione). -
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in
termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto
dall'art. 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data
dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se
formato all'estero.
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da
essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la
registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il
provvedimento e' stato emanato.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di
cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non
sono stati formati in un solo giorno il termine decorre
dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private
autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima
autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della
loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17, comma
3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e
dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono
richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello
in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato
quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli
elementi previsti dal comma 4-bis dell'art. 67 e, in
mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data
di acquisizione degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la
registrazione deve essere richiesta entro venti giorni
dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso
non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal
trasferimento della sede amministrativa, legale o
secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre
operazioni di cui all'art. 4.".
 
Art. 27
Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.";
b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire quattro milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.".

Note all'art. 27:
- Il testo vigente degli artt. 6 e 9 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria
e catastale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
novembre 1990, n. 277, S.O., come modificati dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 6 (Termini per la trascrizione). - 1. I notai e
gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o
autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i
quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato
all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita'
relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto
del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti
a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno
comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro
il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del
provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e'
prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve
essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione della dichiarazione di successione con
l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento
dell'imposta ipotecaria."
"Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di
trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le
annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento
dell'ammontare delle imposte dovute.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni
soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da
eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata
gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a
euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non
superiore a trenta giorni.".
 
Art. 28
Modifiche in materia di imposta
sulle successioni e donazioni

1. All'articolo 50, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "da lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.".

Note all'art. 28:
- Il testo vigente dell'art. 50, comma 1, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O., come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 50 (Omissione della dichiarazione). - 1. Chi
omette di presentare la dichiarazione della successione,
quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito
con la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o
riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica
la sanzione amministrativa da lire da euro 250 a euro
1.000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi per cento
dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata
dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la
sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.".
 
Art. 29
Modifiche in materia di imposta di bollo

1. Al titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 200";
b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.".

Note all'art. 29:
- Il testo vigente degli artt. 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
recante "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.,
come modificati dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 24 (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a
specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli obblighi
stabiliti dall'art. 19 e' punita, per ogni atto, documento
o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro
200."
"Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di
conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte,
l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto,
oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione
amministrativa dal cento al cinquecento per cento
dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 32, secondo comma,
della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative
alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da
due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire
duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 e'
punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di
conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a
trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta
dovuta.".
 
Art. 30
Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nel primo periodo, le parole: "lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.";
b) al comma 2:
1) nel primo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "non documentato" sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500".
2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000";
b) il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 30:
- Il testo vigente degli artt. 32 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
(Imposta sugli spettacoli), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificati
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni
concernenti la fatturazione e l'annotazione delle
operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e
il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa
fatturazione o annotazione delle operazioni indicate
nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione
compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta
relativa all'imponibile non correttamente documentato o
registrato, con un minimo di euro 500. Alla stessa
sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica
nella documentazione o nell'annotazione un'imposta
inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella
misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione
prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la
presentazione della stessa con indicazione di importi
inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa
fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della
maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la
dichiarazione di cui all'art. 2 e quella di cui all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci
giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il
quinto giorno successivo al termine della data della
manifestazione, sono presentate con un ritardo non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento
dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei
documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per
l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli
reali, si applica la sanzione pari al cento per cento
dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con
un minimo di euro 500. La stessa sanzione si applica in
caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali."
"Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la
sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei
registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati
della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo
degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione
di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte
di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui
all'art. 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli
importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi
misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si
applica la sanzione da lire due milioni a lire otto
milioni.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la
sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. (Abrogato).".
 
Art. 31
Modifiche in materia di fatture
per operazioni inesistenti

1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.".

Note all'art. 31:
- Il testo vigente dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O., come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
"Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - 1. Per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o
dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in un
qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in
un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza e' consentita a
condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni
e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di
violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e
le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero
da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2,
lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo
l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello
stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo'
essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu' fatture
elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso
destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia
accessibile la totalita' delle informazioni. Il soggetto
passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita'
del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento
della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di
controllo di gestione che assicurino un collegamento
affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la
prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante
l'apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in
grado di garantire l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' dei dati. Le fatture redatte in lingua
straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di
controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e'
consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto
previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulta da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso
mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo'
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario
nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del
proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi
dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6,
sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto
passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la
fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua
responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate e contiene, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con
l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o
nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
all'imposta a norma dell'art. 7-bis comma 1, con
l'annotazione "operazione non soggetta";
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non
imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto
dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con
l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine -
beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o
"regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e
turismo soggette al regime del margine previsto dall'art.
74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di
viaggio".
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di
operazioni sottoelencate quando non sono soggette
all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e
indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti
annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa
norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e
prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art.
10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un
soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro
Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione
"inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni
di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione
europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o
dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo
proprio recano l'annotazione "autofatturazione".
7. Se il cedente o prestatore emette fattura per
operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i
corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in
misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per
l'intero ammontare indicato o corrispondente alle
indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei
conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo.".
 
Art. 32
Decorrenza degli effetti e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" sono soppresse.

Note all'art. 32:
- Il testo degli artt. 32 e 33 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali),
abrogati dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio
2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1997, n. 298, S.O.
- Il testo del comma 18 dell'art. 27 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), abrogati dal presente decreto a decorrere dal
1° gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2008, n. 280, S.O.
- Il testo del comma 4 dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, abrogato dal presente decreto
a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011 (Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale), abrogato dal presente
decreto a decorrere dal 1a' gennaio 2017, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67.
- Il testo vigente dell'art. 34, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2000, n. 302, S.O., come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti).
(Omissis).
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria,
non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
(Omissis)".
 
Art. 33
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano il monitoraggio degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivante dalla rimodulazione delle sanzioni previste dal presente decreto e, nel caso si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 33:
- Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della citata
legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1
comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate
dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente
legge, presentati prima o contestualmente a quelli che
comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
( Omissis ).".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, e' il seguente:
"Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'art. 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).".
 
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