Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 160
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, gli articoli 3 e 4, con i quali il Governo e' delegato a introdurre norme tese a definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, a redigere un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, nonche' a introdurre la redazione di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, eventualmente prevedendo l'istituzione di una commissione di esperti, nonche' norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del 15 luglio 2015 e della 5ª Commissione Bilancio Senato del 5 agosto 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Monitoraggio delle spese fiscali
e coordinamento con le procedure di bilancio

1. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
« 5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata altresi' da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.».
2. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e degli scaglioni,» sono inserite le seguenti: «le norme necessarie alla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali e»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.».
3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, lettera a), le parole: «, nonche' gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti» sono soppresse;
b) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
«11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e' allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e' accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.».
4. Per la redazione del rapporto di cui al comma 3, lettera b), il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie, di cui due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non da' diritto a compensi, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi di spese.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
crescita), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2014, n. 59.
- Gli articoli 3 e 4 della citata legge 11 marzo 2014,
n. 23 prevedono:
«Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).
- 1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 e con particolare
osservanza dei principi e criteri generali di delega
indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo
articolo 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi
di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di
certezza del diritto nonche' di uniformita' e chiarezza
nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive
attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei
procedimenti amministrativi, norme dirette a:
a) attuare una complessiva razionalizzazione e
sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e
dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi;
b) definire una metodologia di rilevazione
dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali
tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilita'
nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria,
utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel
tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata
pubblicizzazione;
c) prevedere che i risultati della rilevazione siano
calcolati e pubblicati con cadenza annuale;
d) istituire presso il Ministero dell'economia e
delle finanze una commissione, senza diritto a compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, composta da un
numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre
amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale
del contributo delle associazioni di categoria, degli
ordini professionali, delle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative a livello nazionale, delle associazioni
familiari e delle autonomie locali, redige un rapporto
annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale
e contributiva, al fine di:
1) diffondere le misurazioni sull'economia non
osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile
dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
2) valutare l'ampiezza e la diffusione
dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima
ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al
bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva e
assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a
livello territoriale, settoriale e dimensionale;
3) illustrare le strategie e gli interventi
definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per
contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e
contributiva;
4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attivita'
di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;
5) individuare le linee di intervento e di
prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione
fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a stimolare
l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
e) definire le linee di intervento per favorire
l'emersione di base imponibile, anche attraverso
l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure
finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti,
selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente
esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario,
definendo attraverso i decreti legislativi le piu'
opportune fasi applicative e le eventuali misure di
copertura finanziaria nelle fasi di attuazione;
f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche
con il contributo delle regioni in relazione ai loro
tributi e a quelli degli enti locali del proprio
territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia
di misure di contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, da presentare alle Camere contestualmente
alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse
nonche' tra le diverse tipologie di avvio delle procedure
di accertamento, in particolare evidenziando i risultati
del recupero di somme dichiarate e non versate e della
correzione di errori nella liquidazione sulla base delle
dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresi',
le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e
contributiva, e che esso aggiorni e confronti i risultati
con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero
di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla
maggiore propensione all'adempimento da parte dei
contribuenti.».
«Art. 4. (Monitoraggio e riordino delle disposizioni in
materia di erosione fiscale). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo
e' altresi' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano,
coordinandola con le procedure di bilancio di cui alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, la redazione, da parte del
Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al
disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali,
intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di
esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o
dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi
e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un
confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di
valutazioni sull'efficacia di singole misure agevolative,
eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione
composta da un numero massimo di quindici esperti indicati
dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre
amministrazioni interessate, senza diritto a compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, la quale potra'
avvalersi del contributo delle associazioni di categoria,
degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative a livello nazionale, delle
associazioni familiari e delle autonomie locali.
2. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre,
eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in
tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle
mutate esigenze sociali o economiche ovvero che
costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorita'
della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione,
della famiglia, della salute, delle persone economicamente
o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonche'
dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Il Governo
assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione
delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate
anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo e
del presente comma, la razionalizzazione e la
stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alle scelte espresse dai contribuenti. Il Governo
assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui
all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma
dell'istituto della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto
dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al
mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione
del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e
dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono
essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione
strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2,
comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono
interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti
da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che
devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione
fiscale gravante sulle imprese. Per le finalita' di cui al
primo e al secondo periodo del presente comma, il Governo
e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme
adottate in attuazione dei criteri di delega di cui
all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente
articolo e le vigenti procedure di bilancio, definendo in
particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo
per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le
cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini
indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.».
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente:
«7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.».

Note all'art. 1:
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303.
- Il testo vigente dell'articolo 10-bis della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 10-bis. (Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza). - "1. La Nota di aggiornamento del DEF
contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
al fine di stabilire una diversa articolazione di tali
obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma
2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa
del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di
stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui
all'articolo 9, comma 1;
d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo
10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali
aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita' interno
e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare
nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto
di stabilita' interno, nonche' il contenuto del Patto di
convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di
convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n.
42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge.
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere
entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo
periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di
investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio
dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione
delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente
valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che
restano ancora da erogare.
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 4 e' esposta, in allegato, la ricognizione dei
contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che
concorrono al finanziamento dell'opera nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al
primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi
pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata altresi' da un rapporto programmatico nel quale
sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali in tutto o in parte
ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a
programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il
Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente
periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi
di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della
salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono
oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione,
modifica o conferma.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il
Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al
medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi di
eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di
scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica
rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari
interventi correttivi, trasmette una relazione al
Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento
ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi
che si prevede di adottare.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.».
- Il testo vigente dell'articolo 11 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 11. (Manovra di finanza pubblica). - (Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le norme necessarie alla eliminazione,
riduzione o modifica delle spese fiscali e le altre misure
che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette,
tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto
di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce,
nonche' le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione. E' fatto salvo quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento
ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle
regioni e degli enti locali;
b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche'
quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli
obblighi fiscali e contributivi;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla
revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma
3, lettera b), sono attribuite di norma al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale.".
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'articolo 21 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 21. (Bilancio di previsione). - (Omissis).
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, si compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli
e relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche
pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate
del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree
montane, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della
gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
il bilancio di previsione dello Stato approvato e il
sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria.».
 
Art. 2
Monitoraggio dell'evasione fiscale
e coordinamento con le procedure di bilancio

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva). - 1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, e' presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonche' tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.
2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attivita' di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.
3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che e' corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La Commissione redige una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime e finalizzata a:
a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;
b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati;
c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;
d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
e) valutare i risultati dell'attivita' di contrasto e prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo;
f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.
5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4, lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano:
a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;
b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;
c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilita' nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di basi imponibili;
d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis.
6. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), sono misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti dalle complessive attivita' di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, che e' approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a), b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilita' nazionale. Si da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione territoriale.».
2. La Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal comma 1 e' composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione puo' avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non da' diritto a compensi, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi di spese.
3. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comma 3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.».

Note all'art. 2:
- Il testo integrale dell'articolo 11 della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal
presente decreto, e' citato in nota all'articolo 1.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie, decorrenza e abrogazione

1. La destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, si applica a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo il diverso utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano con effetto dal 1° gennaio 2016. Con la medesima decorrenza, il comma 36.1. dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:
- Il testo del comma 3, lettera b dell'articolo 11
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, come
modificato dal presente decreto, e' riportato in nota
all'articolo 1.
- Il comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, abrogato dal presente
decreto con decorrenza 1° gennaio 2016, concerneva misure
di contrasto all'evasione fiscale.
 
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