Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2015 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 10 settembre 2015 |
Modifica allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; Vista la proposta di modifica agli articoli dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore concernenti il Policlinico universitario «A. Gemelli», formulata dal Senato Accademico integrato nell'adunanza del 9 marzo 2015; Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 15 aprile 2015; Vista la nota rettorale del 14 maggio 2015, prot. n. 4842, con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta, pervenuta al M.I.U.R. in data 25 maggio 2015; Considerato che non sono pervenuti rilievi da parte del M.I.U.R. circa la proposta di modifica in argomento,
Decreta:
Art. 1
Nello Statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, gli articoli 1, 3, 10, 17, 18, 21, 23, 37 e 61 sono riformulati come di seguito indicato:
«Art. 1 Carattere e finalita'
1. L'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Universita' Cattolica, fondata dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con regio decreto 24 giugno 1920, n. 1044, e' stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Universita' degli Studi del 25 dicembre 1920, ed e' stata giuridicamente riconosciuta con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Universita' libera. L'Universita' Cattolica e' universita' non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti. 2. L'Universita' Cattolica e' una comunita' accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere. L'Universita' Cattolica adempie a tali compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di liberta'. 3. L'Universita' Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l'obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della societa' e della cultura. 4. L'Universita' Cattolica, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia che le e' riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione, nel rispetto dei principi contenuti negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nella legislazione vigente. 5. L'Universita' Cattolica, per il perseguimento di scopi coerenti con i propri fini istituzionali, puo' costituire o partecipare ad altri enti, istituzioni, societa', consorzi e altre organizzazioni, la cui gestione sia improntata ai principi della trasparenza, dell'equilibrio e dell'autonomia economico-finanziaria.
Art. 3 Strutture e sedi
1. L'Universita' Cattolica realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e amministrative, nonche' attraverso il Policlinico universitario «A. Gemelli», e altre strutture di assistenza sanitaria, sulla base di appositi accordi e convenzioni. 2. L'Universita' Cattolica programma e organizza l'attivita' delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza, assicurando la partecipazione e la valorizzazione delle professionalita' del personale docente, amministrativo e tecnico, in base alle rispettive competenze e responsabilita'. 3. L'Universita' Cattolica ha sede in Milano e svolge la propria attivita' altresi' nelle sedi di Brescia, Piacenza e Roma, nonche' in altre sedi individuate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel quadro dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.
Art. 10 Principi comuni di comportamento
1. L'Universita' Cattolica e' una comunita' di docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle liberta' personali e collettive, nonche' ai principi della solidarieta'. 2. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e gli studenti concorrono a mantenere e rafforzare l'unita' e l'identita' cattolica dell'Universita' e contribuiscono al suo funzionamento, secondo le rispettive competenze e responsabilita', sulla base dei seguenti principi comuni di comportamento: a) rigoroso adempimento dei doveri accademici e collaborazione nell'organizzazione dell'attivita' didattica anche ai fini di un'equilibrata distribuzione del carico didattico; b) cooperazione nell'attivita' scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, alla conoscenza e all'utilizzo delle relazioni instaurate con altre Universita', istituti o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici; c) particolare dedizione nell'assistenza al malato in cura nel Policlinico universitario «A. Gemelli», e in altre strutture di assistenza sanitaria, sulla base di appositi accordi e convenzioni; d) concorso al piu' efficiente impiego delle risorse e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dall'Universita' Cattolica; e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attivita' didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro; f) collaborazione alla promozione e alla realizzazione di iniziative di interesse e di utilita' comune all'istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarieta', della responsabilita' e della solidarieta'. 2.bis I docenti, il personale amministrativo, tecnico e gli studenti sono tenuti al rispetto dei principi e dei contenuti del Codice etico dell'Universita' Cattolica. 3. I docenti, il personale amministrativo e tecnico sono tenuti altresi' al rispetto dei principi e dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalle norme vigenti.
Art. 17 Competenze del consiglio di amministrazione
1. Spettano al Consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita' Cattolica. In ogni caso il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita' Cattolica, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare: a) lo statuto e le modifiche relative su proposta del Senato accademico integrato, sentiti i consigli di facolta' interessati per le materie relative all'ordinamento didattico; b) il regolamento generale di Ateneo e le modifiche relative su proposta del Senato accademico; c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) il Codice etico dell'Universita' Cattolica e le modifiche relative su proposta del Senato accademico. 3. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione deliberare: a) la nomina del Rettore; b) i programmi di sviluppo; c) il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Universita' Cattolica; d) la determinazione delle modalita' di ammissione degli studenti; e) la nomina del Direttore amministrativo; f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea e di diploma; g) la costituzione o la partecipazione ad altri enti, istituzioni, societa', consorzi e altre organizzazioni, con finalita' coerenti con gli scopi istituzionali dell'Universita' Cattolica; h) la nomina dei Direttori delle sedi e degli altri dirigenti amministrativi; i) la designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti; l) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari; m) le tasse e i contributi a carico degli studenti; n) l'organizzazione delle strutture amministrative.
Art. 18 Comitato direttivo
1. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Comitato direttivo. Questo e' composto da nove membri: a) il Rettore che ne e' Presidente; b) cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori; c) i tre professori eletti ai termini dell'art. 16, primo comma, lettera g). In caso di impedimento o di assenza del Rettore il Comitato direttivo e' presieduto dal componente con maggiore anzianita' di carica. Partecipa alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle sedute il Direttore amministrativo. 2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti: nelle votazioni, in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 3. Spetta al Comitato direttivo in sede istruttoria: a) l'aumento o la diminuzione degli organici dei docenti e dei ricercatori universitari; b) l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Universita' Cattolica; c) la determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; d) l'esame delle proposte di variazioni al bilancio preventivo e delle operazioni finanziarie; e) l'acquisizione e la vendita di immobili; f) l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea, scuole, dipartimenti, istituti. 4. Spettano al Comitato direttivo le seguenti funzioni, salvo la avocazione del Consiglio di amministrazione: a) il conferimento degli insegnamenti e delle collaborazioni all'attivita' didattica, le relative nomine e i conseguenti trattamenti economici; b) la nomina delle delegazioni per la stipula dei contratti collettivi di lavoro del personale amministrativo e tecnico e l'autorizzazione alla stipula degli stessi; c) l'indennita' di carica al Rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi; d) la determinazione degli organici del personale amministrativo e tecnico, le relative assunzioni e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico, nonche' l'adozione dei provvedimenti disciplinari; e) l'accettazione di donazioni, eredita', legati, lasciti, contributi; f) l'esame degli atti contenziosi e le determinazioni relative; g) l'attivazione e la soppressione di centri di ricerca e interuniversitari, corsi di perfezionamento e di alta specializzazione e dottorati di ricerca; h) la proposta del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Comitato direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni: a) la ripartizione dei contributi ministeriali; b) l'indizione e l'aggiudicazione di gare per nuove costruzioni e per opere di manutenzione straordinaria, nonche' per forniture; c) le operazioni finanziarie; d) le convenzioni straordinarie; e) i compensi al di fuori dei contratti; f) i riassetti organizzativi di sede e di area riguardanti una pluralita' di uffici. 6. Il Consiglio di amministrazione puo' inoltre delegare al Comitato direttivo ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.
Art. 21 Consulta di Ateneo
1. Al fine di promuovere la piu' ampia partecipazione delle componenti della comunita' universitaria alla formazione degli indirizzi e delle scelte di interesse generale per l'Universita' Cattolica e' costituita la Consulta di Ateneo. 2. La Consulta di Ateneo e' composta da 58 membri: a) dal Rettore, o suo delegato, che la presiede; b) dall'Assistente ecclesiastico generale; c) da cinquantacinque membri in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti. Essi sono eletti secondo modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo, le quali dovranno garantire l'articolazione della rappresentanza per aree scientifico-disciplinari e per sedi dell'Universita' Cattolica; d) da un membro individuato dalla «Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli» tra il personale alle proprie dipendenze. La Consulta di Ateneo elegge, fra i suoi componenti, un Vice Presidente. 3. La Consulta di Ateneo formula valutazioni e indicazioni ai fini dell'elaborazione degli indirizzi di programmazione e di sviluppo dell'Universita' Cattolica, della migliore organizzazione e del funzionamento della stessa. Esprime pareri su ogni altra questione di interesse generale per la comunita' universitaria ove ne sia richiesta dal Rettore. 4. Non sono compatibili fra loro le cariche di Preside di facolta' e di componente della Consulta di Ateneo.
Art. 23 Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria
1. Nell'Universita' Cattolica l'attivita' didattica e di ricerca viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture: 1) Didattiche a) Facolta'; b) Scuole di specializzazione. 2) Di ricerca a) Dipartimenti; b) Istituti; c) Centri di ricerca. 3) Di alta specializzazione a) Alte scuole. 4) Di assistenza sanitaria a) Policlinico universitario «A. Gemelli»; b) altre strutture di assistenza sanitaria. 2. Le strutture didattiche sono individuate dal regolamento didattico di Ateneo. Le strutture di ricerca di cui ai punti 2, a) e 2, b) sono individuate dal regolamento generale di Ateneo. Le strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli artt. 34 e 28-bis. Le strutture di cui al punto 4 sono individuate ai sensi dell'art. 37, nonche' con delibere del Consiglio di amministrazione. 3. Rientra tra le strutture dell'Universita' Cattolica il Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona, l'organizzazione e il funzionamento del quale sara' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo in armonia con i principi del presente statuto.
Art. 37 Policlinico Universitario «A. Gemelli»
1. Il Policlinico universitario «A. Gemelli», di seguito indicato come Policlinico universitario, e' organizzato e gestito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in conformita' ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con gli scopi istituzionali dell'Universita' Cattolica. Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, e' un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti. 2. Presso il Policlinico universitario, gia' gestione speciale dell'Universita' Cattolica, vengono esercitate attivita' didattiche e di ricerca in campo biomedico e sanitario strettamente collegate a quelle della Facolta' di Medicina e chirurgia «A. Gemelli». 3. L'esercizio delle attivita' del Policlinico universitario e' assunto dalla «Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli», di seguito denominata «Fondazione Gemelli», la quale svolge in nome proprio tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di carattere assistenziale, operando in collegamento con l'Universita' Cattolica e, in particolare, con la Facolta' di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario. 4. Per perseguire e verificare la coerenza dell'azione del Policlinico universitario con i principi della dottrina cattolica, con gli scopi istituzionali, le linee strategiche e di sviluppo dell'Universita' Cattolica, il Rettore convoca incontri con il Presidente della «Fondazione Gemelli» e con i vertici amministrativi dell'Universita' Cattolica e del Policlinico universitario. 5. I rapporti tra l'Universita' Cattolica e la «Fondazione Gemelli» sono regolati da appositi accordi.
Art. 61 Disposizioni applicabili in via transitoria
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina e' a essi demandata, le norme vigenti, sempreche' non incompatibili con il presente statuto. 2. Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica del Rettore, dei Presidi, dei Presidenti dei Consigli di corso e dei Direttori dei dipartimenti e degli istituti si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'ufficio dopo l'entrata in vigore del presente statuto. 3. Si applicano alle attivita' della «Fondazione Gemelli» di cui al precedente art. 37 le disposizioni di carattere transitorio previste dall'«Atto costitutivo di Fondazione» del 21 novembre 2014, ovvero da modifiche o integrazioni apportate allo stesso.». |
| Art. 2
Nello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 sono abrogati.
Milano, 10 settembre 2015
Il rettore: Anelli |
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