Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2015 (vai al sommario)
LEGGE 24 settembre 2015, n. 161
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
 
TREATY ON EXTRADITION
BETWEEN
THE REPUBLIC OF ITALY AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Parte di provvedimento in formato grafico

 

Trattato di estradizione
tra
la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominate «le Parti Contraenti»),
Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio
Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Obbligo di estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda, dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.
 
Articolo 2
Reati che danno luogo all'estradizione

1. Danno luogo ad estradizione i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
(a) quando la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati con la pena della reclusione ad almeno un anno;
(b) quando la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua e' di almeno 6 mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al comma 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia.
3. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.
4. Se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato Richiesto non rifiutera' l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 9.944 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3
Motivi di rifiuto obbligatori

L'estradizione non e concessa in una delle seguenti circostanze:
(a) se il reato per il quale e' richiesta e' un reato politico o se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta. A tal fine, non vengono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo ne' qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
(b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione e' stata avanzata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalita' o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento giudiziario puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
(c) se il reato per il quale l'estradizione e' domandata costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
(d) se, nello Stato Richiesto, il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' coperto da provvedimento di clemenza individuale o generale o se e' intervenuta altra causa di estinzione del reato o della pena;
(e) se lo Stato Richiesto ha emesso sentenza definitiva ovvero ha definitivamente concluso il procedimento penale nei confronti della persona richiesta per il reato per cui e' domandata l'estradizione;
(f) se vi e' fondato motivo di ritenere che la persona richiesta, nello Stato Richiedente, e' stata o sara' sottoposta a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale e' domandata l'estradizione.
(g) se l'accoglimento della richiesta di estradizione puo' compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato Richiesto ovvero puo' determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale, compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 settembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
Articolo 4
Motivi di rifiuto facoltativi

L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
(a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione penale dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dallo Stato Richiesto per lo stesso reato per il quale l'estradizione e' domandata;
(b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o altre condizioni personali di tale persona.
 
Articolo 5
Rifiuto dell'estradizione del cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della sua legge interna. A tale scopo lo Stato Richiedente deve fornire allo Stato Richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunichera' prontamente allo Stato Richiedente l'esito della domanda.
 
Articolo 6
Autorita' designate

Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Designate per la trasmissione delle richieste di estradizione e per la diretta comunicazione tra le stesse sono rispettivamente il Ministero della giustizia della Repubblica Italiana e il Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese.
 
Articolo 7
Richiesta di estradizione e documenti necessari

1. La richiesta di estradizione deve essere formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
(a) l'indicazione dell'Autorita' Richiedente;
(b) nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
(c) un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data, del luogo di consumazione, della condotta e delle conseguenze del reato;
(d) titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e le disposizioni di legge necessarie per determinare la giurisdizione penale;
(e) il testo delle disposizioni di legge in materia che stabiliscono i termini per procedere penalmente o il termine per dare esecuzione alla condanna;
2. Oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo,
(a) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale a carico della persona richiesta deve essere accompagnata anche dalla copia autentica del mandato di arresto emesso dall'autorita' competente dello Stato Richiedente;
(b) la domanda di estradizione che ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle competenti autorita' dello Stato Richiedente ed essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, salvo diversi accordi tra gli Stati.
 
Articolo 8
Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato potra' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
 
Articolo 9
Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda sara' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Designate ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato, l'Interpol (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati;
2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 7 del presente Trattato e la dichiarazione che sara' presentata una richiesta formale di estradizione per la persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto informera' prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive diventano inefficaci se, entro trenta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Designata dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su ragionevole domanda dello Stato Richiedente, tale termine puo' essere esteso di quindici giorni.
5. Il termine dell'arresto provvisorio di cui al comma 4 del presente articolo non pregiudica l'estradizione della persona richiesta se lo Stato Richiesto successivamente riceve la formale richiesta di estradizione.
 
Articolo 10
Decisione sulla richiesta di estradizione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.
 
Articolo 11
Consegna della persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle altre questioni pertinenti relative all'esecuzione dell'estradizione. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente e' informato della concessione dell'estradizione.
2. Se nei termini di cui al comma 1 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in liberta' l'estradando e puo' rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona puo' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato; lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
 
Articolo 12
Consegna differita e consegna temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto puo', nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed e' riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Il periodo di tale detenzione e' calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
 
Articolo 13
Richieste di estradizione avanzate da piu' Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
(a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato;
(b) la gravita' dei diversi reati;
(c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
(d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
(e) le rispettive date di presentazione delle domande;
(f) la possibilita' di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.
 
Articolo 14
Principio di specialita'

1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere perseguita o arrestata ai fini dell'esecuzione di una condanna nello Stato Richiedente per un qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
(a) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In questo ultimo caso, lo Stato Richiesto potra' richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7 del presente Trattato;
(b) tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni da quando avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
(c) tale persona abbia volontariamente fatto ritorno nel territorio dello Stato Richiedente dopo averlo lasciato.
2. Salvo nei casi previsti dai suindicati punti b) e c), il consenso dello Stato Richiesto sara' necessario per consentire allo Stato Richiedente di consegnare a uno Stato terzo la persona richiesta che le e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati anteriori alla consegna. Lo Stato Richiesto potra' esigere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7.
 
Articolo 15
Consegna di cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sequestra i proventi e gli strumenti del reato e le altre cose, rinvenute nel suo territorio, che possono servire come prove e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo sara' effettuata anche qualora l'estradizione, sebbene gia' accordata, non possa aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna di tali cose non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto a tali cose. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
 
Articolo 16
Transito

1. Gli Stati, purche' non sia contrario alla propria legislazione nazionale, autorizzano il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltrera' allo Stato di transito, mediante le Autorita' Designate, una domanda in tal senso contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.
3. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, quest'ultimo tratterra' la persona da far transitare fino al completamento della procedura di transito, sempreche' sia presentata una richiesta di transito entro 96 ore.
 
Articolo 17
Notifica del risultato

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
 
Articolo 18
Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese;
2. Lo Stato Richiesto provvede alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonche' alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 15;
3. Lo Stato Richiedente provvede alle spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente.
 
Articolo 19
Rapporti con altri trattati

Il presente trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformita' ad altri trattati di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte.
 
Articolo 20
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato e' risolta mediante consultazione per via diplomatica.
 
Articolo 21
Entrata in vigore, modifica e cessazione

1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente trattato puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformita' con la procedura prescritta al punto 1 del presente articolo ed e' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. Il Trattato cessera' di avere efficacia il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore anche se i relativi reati sono commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
In fede di cio', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Roma, il giorno 7 del mese di ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese.


Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare Cinese
(Firma) (Firma)



Parte di provvedimento in formato grafico

 
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